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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2853 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato ZAUPA ROBERTA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avvocato ZAUPA ROBERTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1 – i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2 – la casa coniugale, sita in Malo, Via Divisione Julia n. 6, int. 5, in comproprietà dei coniugi, viene assegnata con gli arredi e suppellettili ivi esistenti alla sig.ra la quale continuerà ad abitarvi Parte_1
unitamente al figlio minore , che lì avrà la sua residenza. Per_1
3. Disporsi che il minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori come previsto per Per_1
legge, con stabile collocazione e residenza presso la madre. Nell'esercizio della potestà genitoriale da pagina 1 di 5 parte di entrambi i genitori, essi intendono collaborare nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio, anche durante la permanenza dello stesso presso l'abitazione dell'altro.
4. Darsi atto che, per i motivi di cui in premessa, nell'esclusivo interesse del minore, i coniugi hanno concordato che:
a) la sig.ra si impegna in ogni caso a consegnare al sig. il calendario mensile dei Parte_1 CP_1
turni, non appena comunicatole e il sig. ad adeguarsi allo stesso;
CP_1
b) la permanenza ordinaria di presso l'uno o l'altro genitore sia sostanzialmente paritaria ed Per_1
alternata tra i genitori di settimana in settimana, e così meglio individuata:
- il lunedì dall'uscita da scuola e sino al mercoledì mattina, rimarrà con la Per_1
madre o con il padre, a seconda della settimana di competenza;
- dall'uscita da scuola del mercoledì pomeriggio e sino alle ore 10.00 del sabato mattina, Per_1 rimarrà presso l'altro genitore;
- dalle ore 10.00 del sabato mattina e sino alla mattina del lunedì seguente, sarà nuovamente Per_1
presso il genitore con il quale avrà trascorso il lunedì ed il martedì della medesima settimana;
- i genitori alterneranno così i week end con cadenza ogni 15 giorni.
- Nel periodo di propria competenza, i genitori si occuperanno di portare a scuola il minore, avvalendosi entrambi della collaborazione della nonna materna;
la sig.ra si occuperà di andare a prendere Parte_1
all'uscita da scuola tutti i pomeriggi della settimana, fatta eccezione per i pomeriggi in cui Per_1
osserverà il turno di lavoro pomeridiano. In tal caso, i genitori si avvarranno della collaborazione della nonna materna, che terrà con sé il minore fino al rientro dal lavoro del genitore.
- Le medesime modalità si attueranno d'estate, quando il minore frequenterà i centri estivi, prendendo a riferimento l'orario di uscita dagli stessi, salvo le settimane continuative di vacanza con ciascun genitore.
c) Durante le vacanze estive, entrambi i genitori potranno stare con il minore per 15 giorni, anche non consecutivi, in periodi da concordarsi preventivamente tra i genitori e tenuto conto delle esigenze lavorative degli stessi;
d) una settimana durante le vacanze Natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno;
e) tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e il Lunedì in Albis, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, tenuto conto degli orari di lavoro di entrambi i genitori.
pagina 2 di 5 È in ogni caso fatto salvo il diverso accordo tra i genitori tenuto conto delle necessità lavorative degli stessi e/o scolastiche - ludiche del figlio.
5. In ragione della sostanziale paritaria permanenza del minore presso entrambi i genitori, disporsi che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del minore per il periodo in cui lo avrà con sé;
6. a perequazione della lieve differenza reddituale tra le parti, disporsi che l'Assegno Unico Universale sia attribuito in via esclusiva alla madre;
7. disporsi che la spesa per la mensa scolastica sia suddivisa al 50%, così come la spesa per l'abbigliamento, sia per i cambi di stagione che per gli acquisti ordinari, nonché tutte le spese scolastiche, sia a corredo di inizio anno che il normale materiale di consumo durante l'anno scolastico.
8. quanto alle spese straordinarie, disporsi che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative al figlio , preventivamente concordate e documentate, come da Per_1
Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Vicenza e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, versando all'anticipatario la propria quota.
9. Nulla prevedersi quale contributo al mantenimento dei coniugi, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti e capaci di provvedere autonomamente ai propri bisogni;
10. darsi atto che, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e senza spirito di liberalità, il sig. si obbliga a cedere a favore della sig.ra CP_1 Parte_1
che si obbliga ad accettare, la sua quota di proprietà del 1/2 dell'immobile catastalmente censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Malo, fg. 30 mapp. 682, sub 7, Viale Divisione Julia, piano 1, cat. a/2, cl. 4, consistenza vani 5, R.C. € 477,72 e mapp. N. 682, sub. 17, Viale Divisione Julia, Piano S.INT, Cat.
C/6, consistenza 43mq, R.C. 68,84, nonché la corrispondente e proporzionale quota di comproprietà dell'area e delle parti comuni identificate al CF. in Comune di Malo (VI), al Fg. 30, Via Divisione Julia, mapp. 682, sub. 1, P.T., area scoperta (bene non censibile comune a tutti i subalterni) e mapp. N. 682 sub. 2, Piano T, area scoperta comune ai subalterni n. 4, 5, 6, 7 e 8 verso il pagamento da parte della sig. della somma di € 40.952,00 (quarantamilanovecentocinquantadue/00) Parte_1 corrispondente alla propria quota del 50% dei risparmi comuni (pari ad € 81.904,51) depositati nel libretto postale nominativo n. 40240195 con saldo alla data 19.7.2024 di € 54.177.74, essendo già stati prelevati dal sig. € 5000,00 in data 15.6.24, nonché di un BFP cointestato emesso il CP_1
5.4.2019 di € 20.000,00 attualmente del valore di € 22.727,17.
La somma predetta verrà integralmente attribuita al sig. mediante versamento e/o deposito CP_1
sul conto corrente personale allo stesso intestato acceso presso Poste Italiane, Ufficio di Santomio, con contestuale estinzione del libretto nominativo suddetto n. 40240195 cointestato con la sig. Parte_1
pagina 3 di 5 e del BFP allo stesso collegato emesso il 5.4.2019 di € 20.000,00, al momento della stipula Pt_1 dell'atto notarile;
il tutto, con rilascio da parte del sig. di contestuale idonea e ampia CP_1
quietanza di ricezione e saldo.
La stipula dell'atto definitivo sarà effettuata presso il Dott. , Notaio in Schio, entro 30 CP_2 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza di separazione e/o decreto che omologa l'accordo tra le parti nel presente procedimento. Entro detto termine il sig. dovrà rilasciare l'abitazione. Le CP_1 spese per l'acquisto saranno a carico della sig. mentre quella per la redazione Parte_1 dell'Ape sarà a carico del sig. . CP_1
La cessione della quota immobiliare indicata e la modalità di corresponsione del pagamento sono così convenute nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e sono funzionalmente connesse alla risoluzione della crisi della famiglia, ragione per la quale i coniugi chiedono l'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 19 della l. n. 74 del 1987.
11. Darsi atto che gli esemplari cartacei dei buoni fruttiferi postali n. 00001193026200514 del 20.09.2005 di € 2.500,00, n. 00001193026300584 del 20.9.2005 di € 2.500,00; n. 00001193026000560 del 20.9.2005 di € 2.500,00 e n. 00001193026100537 del 20.9.2005 di € 2.500,00 verranno custoditi fino alla data della scadenza dalla sig. e che il sig. si obbliga, allorquando procederà Parte_1 CP_1 all'estinzione degli stessi, a provvedere al deposito della somma totale che verrà liquidata unitamente agli interessi maturati, in un libretto nominativo di risparmio a nome del minore o altro mezzo di risparmio equipollente, vincolato a firma congiunta con la madre.
12. Darsi atto che con quanto sopra le parti hanno regolato ogni rapporto patrimoniale tra di loro e che, pertanto, null'altro hanno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Malo (VI) in data 24/08/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità
pagina 4 di 5 della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, con stabile collocazione e residenza presso la madre e con permanenza ordinaria presso l'uno o l'altro genitore sostanzialmente paritaria ed alternata tra i genitori di settimana in settimana;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Malo, via Divisione
Julia n. 6, int. 5, in favore di quale genitore convivente con il figlio minore;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Malo (VI) in data 24/08/2013 con atto trascritto al n. 19, Parte II, Serie A, Anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Biancamaria Biondo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2853 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato ZAUPA ROBERTA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avvocato ZAUPA ROBERTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1 – i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2 – la casa coniugale, sita in Malo, Via Divisione Julia n. 6, int. 5, in comproprietà dei coniugi, viene assegnata con gli arredi e suppellettili ivi esistenti alla sig.ra la quale continuerà ad abitarvi Parte_1
unitamente al figlio minore , che lì avrà la sua residenza. Per_1
3. Disporsi che il minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori come previsto per Per_1
legge, con stabile collocazione e residenza presso la madre. Nell'esercizio della potestà genitoriale da pagina 1 di 5 parte di entrambi i genitori, essi intendono collaborare nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio, anche durante la permanenza dello stesso presso l'abitazione dell'altro.
4. Darsi atto che, per i motivi di cui in premessa, nell'esclusivo interesse del minore, i coniugi hanno concordato che:
a) la sig.ra si impegna in ogni caso a consegnare al sig. il calendario mensile dei Parte_1 CP_1
turni, non appena comunicatole e il sig. ad adeguarsi allo stesso;
CP_1
b) la permanenza ordinaria di presso l'uno o l'altro genitore sia sostanzialmente paritaria ed Per_1
alternata tra i genitori di settimana in settimana, e così meglio individuata:
- il lunedì dall'uscita da scuola e sino al mercoledì mattina, rimarrà con la Per_1
madre o con il padre, a seconda della settimana di competenza;
- dall'uscita da scuola del mercoledì pomeriggio e sino alle ore 10.00 del sabato mattina, Per_1 rimarrà presso l'altro genitore;
- dalle ore 10.00 del sabato mattina e sino alla mattina del lunedì seguente, sarà nuovamente Per_1
presso il genitore con il quale avrà trascorso il lunedì ed il martedì della medesima settimana;
- i genitori alterneranno così i week end con cadenza ogni 15 giorni.
- Nel periodo di propria competenza, i genitori si occuperanno di portare a scuola il minore, avvalendosi entrambi della collaborazione della nonna materna;
la sig.ra si occuperà di andare a prendere Parte_1
all'uscita da scuola tutti i pomeriggi della settimana, fatta eccezione per i pomeriggi in cui Per_1
osserverà il turno di lavoro pomeridiano. In tal caso, i genitori si avvarranno della collaborazione della nonna materna, che terrà con sé il minore fino al rientro dal lavoro del genitore.
- Le medesime modalità si attueranno d'estate, quando il minore frequenterà i centri estivi, prendendo a riferimento l'orario di uscita dagli stessi, salvo le settimane continuative di vacanza con ciascun genitore.
c) Durante le vacanze estive, entrambi i genitori potranno stare con il minore per 15 giorni, anche non consecutivi, in periodi da concordarsi preventivamente tra i genitori e tenuto conto delle esigenze lavorative degli stessi;
d) una settimana durante le vacanze Natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno;
e) tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e il Lunedì in Albis, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, tenuto conto degli orari di lavoro di entrambi i genitori.
pagina 2 di 5 È in ogni caso fatto salvo il diverso accordo tra i genitori tenuto conto delle necessità lavorative degli stessi e/o scolastiche - ludiche del figlio.
5. In ragione della sostanziale paritaria permanenza del minore presso entrambi i genitori, disporsi che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del minore per il periodo in cui lo avrà con sé;
6. a perequazione della lieve differenza reddituale tra le parti, disporsi che l'Assegno Unico Universale sia attribuito in via esclusiva alla madre;
7. disporsi che la spesa per la mensa scolastica sia suddivisa al 50%, così come la spesa per l'abbigliamento, sia per i cambi di stagione che per gli acquisti ordinari, nonché tutte le spese scolastiche, sia a corredo di inizio anno che il normale materiale di consumo durante l'anno scolastico.
8. quanto alle spese straordinarie, disporsi che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative al figlio , preventivamente concordate e documentate, come da Per_1
Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Vicenza e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, versando all'anticipatario la propria quota.
9. Nulla prevedersi quale contributo al mantenimento dei coniugi, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti e capaci di provvedere autonomamente ai propri bisogni;
10. darsi atto che, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e senza spirito di liberalità, il sig. si obbliga a cedere a favore della sig.ra CP_1 Parte_1
che si obbliga ad accettare, la sua quota di proprietà del 1/2 dell'immobile catastalmente censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Malo, fg. 30 mapp. 682, sub 7, Viale Divisione Julia, piano 1, cat. a/2, cl. 4, consistenza vani 5, R.C. € 477,72 e mapp. N. 682, sub. 17, Viale Divisione Julia, Piano S.INT, Cat.
C/6, consistenza 43mq, R.C. 68,84, nonché la corrispondente e proporzionale quota di comproprietà dell'area e delle parti comuni identificate al CF. in Comune di Malo (VI), al Fg. 30, Via Divisione Julia, mapp. 682, sub. 1, P.T., area scoperta (bene non censibile comune a tutti i subalterni) e mapp. N. 682 sub. 2, Piano T, area scoperta comune ai subalterni n. 4, 5, 6, 7 e 8 verso il pagamento da parte della sig. della somma di € 40.952,00 (quarantamilanovecentocinquantadue/00) Parte_1 corrispondente alla propria quota del 50% dei risparmi comuni (pari ad € 81.904,51) depositati nel libretto postale nominativo n. 40240195 con saldo alla data 19.7.2024 di € 54.177.74, essendo già stati prelevati dal sig. € 5000,00 in data 15.6.24, nonché di un BFP cointestato emesso il CP_1
5.4.2019 di € 20.000,00 attualmente del valore di € 22.727,17.
La somma predetta verrà integralmente attribuita al sig. mediante versamento e/o deposito CP_1
sul conto corrente personale allo stesso intestato acceso presso Poste Italiane, Ufficio di Santomio, con contestuale estinzione del libretto nominativo suddetto n. 40240195 cointestato con la sig. Parte_1
pagina 3 di 5 e del BFP allo stesso collegato emesso il 5.4.2019 di € 20.000,00, al momento della stipula Pt_1 dell'atto notarile;
il tutto, con rilascio da parte del sig. di contestuale idonea e ampia CP_1
quietanza di ricezione e saldo.
La stipula dell'atto definitivo sarà effettuata presso il Dott. , Notaio in Schio, entro 30 CP_2 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza di separazione e/o decreto che omologa l'accordo tra le parti nel presente procedimento. Entro detto termine il sig. dovrà rilasciare l'abitazione. Le CP_1 spese per l'acquisto saranno a carico della sig. mentre quella per la redazione Parte_1 dell'Ape sarà a carico del sig. . CP_1
La cessione della quota immobiliare indicata e la modalità di corresponsione del pagamento sono così convenute nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e sono funzionalmente connesse alla risoluzione della crisi della famiglia, ragione per la quale i coniugi chiedono l'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 19 della l. n. 74 del 1987.
11. Darsi atto che gli esemplari cartacei dei buoni fruttiferi postali n. 00001193026200514 del 20.09.2005 di € 2.500,00, n. 00001193026300584 del 20.9.2005 di € 2.500,00; n. 00001193026000560 del 20.9.2005 di € 2.500,00 e n. 00001193026100537 del 20.9.2005 di € 2.500,00 verranno custoditi fino alla data della scadenza dalla sig. e che il sig. si obbliga, allorquando procederà Parte_1 CP_1 all'estinzione degli stessi, a provvedere al deposito della somma totale che verrà liquidata unitamente agli interessi maturati, in un libretto nominativo di risparmio a nome del minore o altro mezzo di risparmio equipollente, vincolato a firma congiunta con la madre.
12. Darsi atto che con quanto sopra le parti hanno regolato ogni rapporto patrimoniale tra di loro e che, pertanto, null'altro hanno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Malo (VI) in data 24/08/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità
pagina 4 di 5 della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, con stabile collocazione e residenza presso la madre e con permanenza ordinaria presso l'uno o l'altro genitore sostanzialmente paritaria ed alternata tra i genitori di settimana in settimana;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Malo, via Divisione
Julia n. 6, int. 5, in favore di quale genitore convivente con il figlio minore;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Malo (VI) in data 24/08/2013 con atto trascritto al n. 19, Parte II, Serie A, Anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Biancamaria Biondo
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