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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 1102/2024 R.G. promosso da
, nata nella città di Buenos Aires (Argentina) il Parte_1
05/04/1971 CF in proprio e nell'esercizio della potestà genitoriale C.F._1
sul figlio minorenne nato nella città di Persona_1
Buenos Aires il 17/10/2008 CF , entrambi residenti in [...]923, C.F._2
3°, Buenos Aires ma ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliati presso l'avvocato
Stefano Belardini (C.F. ); C.F._3
RICORRENTE Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore CONVENUTO-CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero PARTE NECESSARIA
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da note depositate il 21/12/2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani iure sanguinis dei ricorrenti:
pagina 1 di 9 , nata nella città di Buenos Aires (Argentina) il Parte_1
05/04/1971 nato nella città di Buenos Aires il Persona_1
17/10/2008 E per l'effetto:
2. ordinare al e al Ministero degli Affari Esteri e/o, Controparte_1
per essi, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
3. con vittoria di spese, diritti e onorari, spese generali, IVA e CNAP.”
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/01/2024 la ricorrente, cittadina argentina, ha chiesto per sé e per il figlio minorenne il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di nata a [...], (LU) il 1.8.1888, da Persona_2 [...]
e e successivamente emigrata in Argentina dove ha vissuto Per_3 Persona_4
senza mai naturalizzarsi cittadina argentina, (docc.1-2-3).
Con decreto del 20/03/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 10/01/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , Controparte_1
non costituitosi in giudizio, essendovi in atti priva della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 25/03/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di
Firenze, suo difensore ex lege.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti pagina 2 di 9 natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che parte ricorrente ha dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dalla capostipite Persona_2
sposatasi in Argentina nel 1912 con cittadino straniero, per il tramite della di lei figlia Per_5
nata e sposatasi in Argentina in epoca precostituzionale, (docc.4-5-6). Dal momento
[...]
che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, parte ricorrente ha pieno interesse ad agire dal momento che si vede a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n.
K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
pagina 3 di 9 Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda di parte ricorrente occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si è registrato un Persona_2
passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1
pagina 4 di 9 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. )
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che la capostipite non solo ha conservato la cittadinanza Persona_2
italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla alla figlia così come quest'ultima, in mancanza di evidenze di segno Per_5
contrario, ha potuto trasmetterla alla figlia madre e nonna dei richiedenti. Persona_6
pagina 5 di 9 Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza delineata in ricorso e nell'albero genealogico prodotto, (all.A), trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Risulta infatti che dal matrimonio di con (doc.4) nasceva Persona_2 Persona_7
in Argentina nel paese di Lima, distretto di Zarate, Provincia di Buenos Aires il 28.9.1923
(doc.5). Quest'ultima contraeva matrimonio nella città di General Jose F. Per_5
Uriburu, Buenos Aires- Argentina in data 29.5.1943 con (doc.6), con il Persona_8
quale generava nata nella città di Avellaneda (Buenos Aires) in data 5.4.1944, Persona_6
(doc.7), la quale si sposava in data 11.1.1966 con (doc.8). Da questo Persona_9
matrimonio nasceva il 5.04.1971 a Buenos Aires, Argentina, la ricorrente Parte_1
il cui certificato di nascita è stato rettificato con l'aggiunta del cognome materno
[...]
(doc.9). Quest'ultima, sposatasi con il 7.12.2000, (doc.10), ha Pt_1 Persona_10
generato il ricorrente nato il [...] a [...] Persona_1
Aires, Argentina, riconosciuto solo dalla madre, il quale, come da rettifica apportata al certificato di nascita, ha aggiunto il cognome della nonna materna (doc.11). Pt_1
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
pagina 6 di 9 Risulta peraltro provato che la capostipite non si è mai naturalizzata Persona_2
argentina come da certificato di non iscrizione nel “Registro degli Elettori” rilasciato dalla
Camera Nazionale Elettorale della Repubblica Argentina, (doc.3).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della pagina 7 di 9 soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_2
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione
(…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n.
3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
nata il [...] a [...] e
[...] [...]
nato il [...] a [...], Persona_1
sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato pagina 8 di 9 civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi,
Firenze, 13.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 1102/2024 R.G. promosso da
, nata nella città di Buenos Aires (Argentina) il Parte_1
05/04/1971 CF in proprio e nell'esercizio della potestà genitoriale C.F._1
sul figlio minorenne nato nella città di Persona_1
Buenos Aires il 17/10/2008 CF , entrambi residenti in [...]923, C.F._2
3°, Buenos Aires ma ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliati presso l'avvocato
Stefano Belardini (C.F. ); C.F._3
RICORRENTE Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore CONVENUTO-CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero PARTE NECESSARIA
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da note depositate il 21/12/2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani iure sanguinis dei ricorrenti:
pagina 1 di 9 , nata nella città di Buenos Aires (Argentina) il Parte_1
05/04/1971 nato nella città di Buenos Aires il Persona_1
17/10/2008 E per l'effetto:
2. ordinare al e al Ministero degli Affari Esteri e/o, Controparte_1
per essi, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
3. con vittoria di spese, diritti e onorari, spese generali, IVA e CNAP.”
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/01/2024 la ricorrente, cittadina argentina, ha chiesto per sé e per il figlio minorenne il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di nata a [...], (LU) il 1.8.1888, da Persona_2 [...]
e e successivamente emigrata in Argentina dove ha vissuto Per_3 Persona_4
senza mai naturalizzarsi cittadina argentina, (docc.1-2-3).
Con decreto del 20/03/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 10/01/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , Controparte_1
non costituitosi in giudizio, essendovi in atti priva della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 25/03/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di
Firenze, suo difensore ex lege.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti pagina 2 di 9 natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che parte ricorrente ha dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dalla capostipite Persona_2
sposatasi in Argentina nel 1912 con cittadino straniero, per il tramite della di lei figlia Per_5
nata e sposatasi in Argentina in epoca precostituzionale, (docc.4-5-6). Dal momento
[...]
che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, parte ricorrente ha pieno interesse ad agire dal momento che si vede a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n.
K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
pagina 3 di 9 Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda di parte ricorrente occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si è registrato un Persona_2
passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1
pagina 4 di 9 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. )
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che la capostipite non solo ha conservato la cittadinanza Persona_2
italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla alla figlia così come quest'ultima, in mancanza di evidenze di segno Per_5
contrario, ha potuto trasmetterla alla figlia madre e nonna dei richiedenti. Persona_6
pagina 5 di 9 Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza delineata in ricorso e nell'albero genealogico prodotto, (all.A), trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Risulta infatti che dal matrimonio di con (doc.4) nasceva Persona_2 Persona_7
in Argentina nel paese di Lima, distretto di Zarate, Provincia di Buenos Aires il 28.9.1923
(doc.5). Quest'ultima contraeva matrimonio nella città di General Jose F. Per_5
Uriburu, Buenos Aires- Argentina in data 29.5.1943 con (doc.6), con il Persona_8
quale generava nata nella città di Avellaneda (Buenos Aires) in data 5.4.1944, Persona_6
(doc.7), la quale si sposava in data 11.1.1966 con (doc.8). Da questo Persona_9
matrimonio nasceva il 5.04.1971 a Buenos Aires, Argentina, la ricorrente Parte_1
il cui certificato di nascita è stato rettificato con l'aggiunta del cognome materno
[...]
(doc.9). Quest'ultima, sposatasi con il 7.12.2000, (doc.10), ha Pt_1 Persona_10
generato il ricorrente nato il [...] a [...] Persona_1
Aires, Argentina, riconosciuto solo dalla madre, il quale, come da rettifica apportata al certificato di nascita, ha aggiunto il cognome della nonna materna (doc.11). Pt_1
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
pagina 6 di 9 Risulta peraltro provato che la capostipite non si è mai naturalizzata Persona_2
argentina come da certificato di non iscrizione nel “Registro degli Elettori” rilasciato dalla
Camera Nazionale Elettorale della Repubblica Argentina, (doc.3).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della pagina 7 di 9 soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_2
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione
(…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n.
3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
nata il [...] a [...] e
[...] [...]
nato il [...] a [...], Persona_1
sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato pagina 8 di 9 civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi,
Firenze, 13.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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