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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 432/2022 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 5849/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] l'[...], , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], nata a [...] il [...], in Parte_3 proprio e nella qualità eredi di , rapp.ti e difesi dall' avv.to Persona_1
Ezio Bonanni;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...], n.q. di erede della sig.ra CP_1 R_
, rapp.to e difeso dall'avv. Assunta Longobardi;
[...]
, nato a [...] il [...], n.q. di erede di CP_2 CP_1
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Nicola Rascio Persona_2
nata a [...] il [...]; Controparte_3
, nato a [...] il [...]; Controparte_4 asquale Iannuccilli;
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con due distinti ricorsi successivamente riuniti i ricorrenti indicati in epigrafe, adivano l'intestato Tribunale chiedendo la condanna dei resistenti, secondo le rispettive qualità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, (biologico, esistenziale, morale) iure proprio e iure hereditario patiti a seguito della malattia ed al conseguente decesso della de cuius
, avvenuto in data 25.10.2016 per mesotelioma pleurico. Persona_1
A sostegno del proprio ricorso esponevano che la malattia ed il decesso della loro dante causa era avvenuto per effetto dell'esposizione ad amianto nell'ambiente ove prestava la propria attività lavorativa, Controparte_5 CP
, protrattasi, senza soluzione di continuità, dal 1966 al 1980. Assumevano, in
[...] particolare, che l'esposizione all'amianto della sig.ra era avvenuta sia per le Persona_1 mansioni di stiratrice espletate, che per l'organizzazione produttiva dell'anzidetto Stabilimento di Caserta;
che i macchinari utilizzati per le diverse attività (dalla cardatura, alla filatura, alla cucitura e stiratura) avevano componenti in amianto e contenenti amianto anche in matrice friabile, così come i capannoni e i rivestimenti delle tubature dello stabilimento di Caserta. Specificavano, inoltre, che la sig.ra aveva svolto le Persona_1 proprie mansioni a stretto contatto con le proprie colleghe per oltre 40 ore settimanali e la presenza dell'amianto aveva comportato un'elevata aerodispersione della fibra nociva che veniva inalata dalle lavoratrici, specie dalla sig.ra , la cui esposizione alle polveri Persona_1 era ubiquitaria stante la postazione di lavoro collocata nelle strette vicinanze delle macchine per cucire, che a loro volta sprigionavano polveri e fibre di amianto che si andavano a sommare a quelle emesse dalle macchine da stiro direttamente utilizzate dalla stessa. Assumevano, ancora, che l'eziologia professionale della neoplasia era stata accertata e riconosciuta dall' che, con atto del 23.01.2018, aveva provveduto a liquidare la CP_7 rendita di reversibilità in favore del coniuge con l'aggiunta della prestazione del Fondo Vittime Amianto. Evidenziavano, infine, che l'esposizione ad amianto della defunta e quindi l'effetto eziologico occupazionale e il grado di colpa dei titolari della posizione di garanzia, veniva confermato dal parere nel quale venivano compiutamente CP_8 ricostruiti gli ambienti di lavoro, le modalità operative e le mansioni della e i Persona_1 livelli espositivi a polveri e fibre di amianto, pertanto, veniva rilasciata la certificazione di esposizione a polveri e fibre di amianto ex art. 13, comma 7, L. 257/92. Dedotta la sussistenza del nesso causale affermavano, quindi, che se la società
[...]
e i suoi danti causa, avessero utilizzato Controparte_5 materiali sostituivi rispetto all'amianto di cui erano ben note le capacità cancerogene e nocive, ed avessero informato, ovvero formato i propri dipendenti, fornendo a questi ultimi gli strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale, avrebbero permesso l'abbattimento dei livelli espositivi, evitando l'insorgenza, ovvero l'anticipazione della latenza e della data della morte, della IG.ra . Richiedevano, pertanto, l'integrale Persona_1 risarcimento di tutti i danni invocando i vari profili di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta società per le condotte attive e omissive di quest'ultima e della dirigenza, per aver violato le regole cautelari passive tra cui l'adozione delle cautele di riduzione al minimo delle polveri (art. 21, del d.p.r. 303/1956), di separazione e confinamento dei locali (art. 19 e 20 del d.p.r. 303/1956), e l'adozione di maschere protettive (artt. 377 e 387 del d.p.r. 547/1955). Ripercorrevano, inoltre, il complesso dei danni non patrimoniali iure proprio subiti dalla sin dall'insorgenza della patologia nell'estate 2013, rilevando al riguardo che i Persona_1 cicli chemioterapici, le pratiche invasive a cui si doveva necessariamente sottoporre, il peregrinare da una struttura ospedaliera all'altra, l'avevano costretta a modificare le proprie abitudini di vita sino a privarla di autosufficienza anche per compiere gli atti elementari della vita, dovendo ricorrere all'assistenza continua sia di giorno che di notte del marito e dei propri figli;
oltre a detta posta di danno rivendicavano anche quella di natura economica dalla stessa patita, attesa l'aspettativa di vita sensibilmente ridotta dalla morte prematura. Richiedevano, altresì, il danno c.d. iure proprio patito dai singoli eredi, nelle rispettive qualità di coniuge e figli, tenendo conto di tutti i pregiudizi patiti sia morali che esistenziali, oltre al danno da perdita del rapporto parentale, nonché del danno di natura patrimoniale. Concludevano, pertanto, chiedendo: “ I. accertare e dichiarare che i ricorrenti sono gli eredi legittimi della IG.ra , deceduta in data 25.10.2016 in seguito a mesotelioma pleurico e/o Persona_1 patologia asbesto correlata, e perciò stesso con il diritto alla liquidazione in loro favore degli importi nella misura di 1/3 per il coniuge per gli ulteriori 2/3 per i due orfani (1/3 ciascuno), e del diritto al risarcimento del danno iure proprio, in ragione dei profili di responsabilità diretta, ovvero in qualità di soci della e di eredi del defunto IG. e/o Parte_4 CP_1 per responsabilità diretta e allo stesso tempo per la responsabilità vicaria della società in nome collettivo, in ogni caso sulla base dei profili di responsabilità contrattuale (artt. 1218, 1223 e 1453 c.c. in combinato disposto con l'art. 2087 c.c.) e poi extracontrattuale (artt. 2050, 2051, 2043 e/o 2087 c.c., e/o 2059 c.c.) diretta e vicaria (artt.1228 e 2049 c.c.), e/o anche per responsabilità civile da reato, in relazione all'art. 589 c.p. e 437 c.p., etc., e per ogni altro profilo fatto valere in premessa;
- e per gli effetti: II. condannare i convenuti, in solido tra di loro, per tutti i titoli, già illustrati (amplius in premessa, compresa la responsabilità civile da reato, ex artt. 589 c.p. e/o 437 c.p., etc. e per i titoli, in particolare sub capi a., b., etc. del diritto), in solido in relazione all'originario ricorso, e per la posizione giuridica distinta lo stesso IG. [sia nella posizione e per la qualità di cui all'originario ricorso che per quella del CP_2 presente, quale stretto congiunto ed erede legittimo della IG.ra – v. doc.ti allegati in atti], Persona_2 al risarcimento di tutti i danni, iure hereditario, patrimoniali (per danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali), per gli importi equitativamente determinati nei capi da IX. a IX.3), ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., e con liquidazione pro quota di 1/3 in favore degli odierni ricorrenti per avere i medesimi accettato l'eredità, comunque ex art. 476 c.c.; sempre per gli stessi titoli di cui in premessa, sia dell'originario ricorso – doc. 39
– che del presente atto ed i relativi documenti allegati da doc. 1 a doc. 44 e tutti i profili di responsabilità, compresa quella civile da reato, accogliere le domande risarcitorie dei ricorrenti già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto con il n. 432/2022 RG che si reiterano in questa sede in relazione al doc. 40, così con condanna in solido di tutti i convenuti per i rispettivi titoli al risarcimento di tutti i danni iure proprio sofferti, prima di tutto per la malattia (art. 590 c.p.), e poi per il decesso (art. 589 c.p.), in ragione della violazione degli obblighi cautelari (e/o 437 c.p.), della IG.ra , e i danni da lutto, Persona_1 per perdita parentale all'atto della morte (25.10.2016), e di tutti gli altri pregiudizi, compresi quelli che saranno maturati successivamente al deposito del presente ricorso, e quindi i danni futuri, per tutto quanto dedotto e per gli importi equitativamente determinati nella premessa del presente ricorso, e in particolare: danni iure proprio del IG. : si chiede la condanna dei convenuti in solido tra di loro anche per Parte_1 concorso ex art. 113 c.p., in relazione all'art. 2055 c.c. e/o 1292 e 1294 c.c., anche con riferimento al contenuto del primo ricorso – doc. 39 - al risarcimento di tutti i danni iure proprio sofferti (quelli da esposizione, poi quelli nel corso della malattia e ancora per la morte della moglie e/o le lesioni al vincolo parentale e al mondo affettivo, etc.), per gli importi equitativamente determinati nei capi da X. a X.3, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.; danni iure proprio del IG. si chiede la condanna dei convenuti in solido tra di loro anche per concorso ex art. Parte_2
113 c.p., in relazione all'art. 2055 c.c. e/o 1292 e 1294 c.c., anche con riferimento al contenuto del primo ricorso – doc. 39 - al risarcimento di tutti i danni iure proprio sofferti (quelli da esposizione, poi quelli nel corso della malattia e ancora per la morte della madre e/o le lesioni al vincolo parentale e al mondo affettivo, etc.), per gli importi equitativamente determinati nei capi da XI. a XI.3, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.; danni iure proprio della IG.ra : si Parte_3 chiede la condanna dei convenuti in solido tra di loro anche per concorso ex art. 113 c.p., in relazione all'art. 2055 c.c. e/o 1292 e 1294 c.c., anche con riferimento al contenuto del primo ricorso – doc. 39 - al risarcimento di tutti i danni iure proprio sofferti (quelli da esposizione, poi quelli nel corso della malattia e ancora per la morte della madre e/o le lesioni al vincolo parentale e al mondo affettivo, etc.), per gli importi equitativamente determinati nei capi da XII. a XII.3, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.; In ogni caso, si chiede che tutte le domande che sono state formulate da parte ricorrente, nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, qui tutte riportate, reiterate e riscritte, trovino accoglimento;
Si chiede che tutte le somme ritenute dovute siano rivalutate e maggiorate degli interessi legali dal sorgere di ogni singola voce di credito al saldo;
Il tutto per i motivi in fatto e in diritto, come illustrati nel su esteso ricorso, che si intende qui riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni. Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”. Si costituivano in giudizio le parti resistenti eccependo, in via del tutto preliminare, l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro per tutte le domande proposte dai ricorrenti iure proprio in favore del Giudice Civile Ordinario del medesimo Tribunale;
eccepivano, ancora, la preclusione per intervenuta conciliazione nonché la prescrizione delle domande proposte. Deducevano, inoltre, l'infondatezza nel merito delle avverse domande di risarcimento iure hereditatis e iure proprio proposte;
in particolar modo, sulla richiesta di danno iure hereditatis deducevano che il ricorrente non solo non aveva provato ed allegato la nocività dell'ambiente di lavoro, l'esposizione all'amianto in composizione inalabile o nociva, ma che tra i fattori causali che avevano determinato la malattia e poi il decesso della vi era senz'altro l'insalubrità del luogo in cui la stessa aveva risieduto fino al Persona_1 decesso, il non essersi, in ragione di ciò, sottoposta periodicamente ad esami e a trattamenti medico – sanitari, nonché il tabagismo sub specie, fumo passivo, assunto nell'ambiente familiare in cui aveva vissuto. Alla luce di tanto concludevano asserendo che la morte della non poteva dirsi causalmente imputabile alla condotta della società e, qualora Persona_1 quest'ultima venisse in qualche modo in rilievo, doveva senz' altro considerarsi prevalente l'apporto causale dei suindicati fattori, rilevando sia il primo comma dell'art. 1227 c.c., che il secondo. Chiedevano altresì il rigetto delle domande iure proprio asseritamente richieste da tutti gli eredi e, in particolar modo, circa quelli di natura patrimoniale richiesti dal coniuge rilevavano come il decesso della lavoratrice aveva portato un vantaggio al sig. Pt_1
divenuto, per l'effetto, titolare della pensione di reversibilità. Assumevano, infine,
[...] che soci amministratori della Società convenuta erano il sig. (nato nel 1923) CP_1 ed il sig. , nato a [...] il [...] (deceduto), il quale con rogito del Persona_3
1985, cedeva l'intera quota di partecipazione al capitale sociale della Società al sig.
[...]
; precisavano sul punto che, in ragione della clausola contenuta all'art. 3 della CP_1 scheda contrattuale, in ossequio alla solidarietà passiva ex lege dei soci amministratori di snc, si affermava e ribadiva tale solidarietà passiva paritaria, tra cedente e cessionario, per tutte le passività sorte sino alla data della cessione, pur se manifestatasi successivamente ad essa;
precisavano da ultimo che, con scrittura privata del 6.11.1985, con riguardo alle medesime passività della Società, ossia di quelle maturate in capo alla Società sino al 12.4.1985, si erano già costituiti e dichiarati solidalmente responsabili, in ragione del 50%, i componenti della famiglia nelle persone dei sig.ri (del 1923), e e, CP_1 CP_1 CP_2 Per_4 ancora in ragione del 50%, i componenti della famiglia nelle persone del predetto CP_3
e dei di lui figli/eredi e Persona_3 Controparte_4 Controparte_3
Concludevano, pertanto, chiedendo: “1) Autorizzare la chiamata in causa dei sig.ri CP_1
(c.f. , quale erede di del 1923), nonché di C.F._1 CP_1 Controparte_4
(c.f. ) e (c.f. ), entrambi sia in C.F._2 Controparte_3 C.F._3 proprio (quali sottoscrittori della scrittura privata del 6.11.1985) sia quali eredi di Persona_3
(quale socio ed amministratore della Società nonché sottoscrittore delle scritture del 6/7.11.1985), differendo quindi l'udienza di discussione pure ai sensi e per gli effetti dell'art. 420, commi 9-11, c.p.c.; 2) Dichiarare la propria incompetenza funzionale ex art. 33, co. 1, c.c. rispetto alle domande proposte iure proprio dai ricorrenti e, per l'effetto, previa separazione delle domande proposte iure proprio da quelle formulate iure hereditatis rimetta gli atti delle prime al Presidente del Tribunale di S. Maria C.V. per l'assegnazione della causa avente ad oggetto tali domande al Giudice ordinario civile nell'ambito dello stesso Tribunale;
3) Rigettare le avverse domande siccome inammissibili per difetto di legittimazione e comunque precluse e prescritte e comunque assolutamente infondate in fatto e diritto;
4) In ogni caso, in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle avverse domande, i comparenti chiedono che il Tribunale, pure ai sensi degli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c.: a) accerti, nei rapporti interni fra i coobbligati solidali (ivi compresi i chiamandi in causa), il grado (ovvero la percentuale) di responsabilità di ciascuno di essi nella produzione dei danni risarcibili che dovessero essere riconosciuti a parte attrice;
b) condanni gli altri coobbligati (ivi compresi i chiamandi in causa) a rimborsare ai comparenti le somme che, a seguito di – eventuale e non creduto – accoglimento anche parziale della domanda nei loro confronti, ciascuno di loro dovesse essere tenuto a versare a parte attrice oltre la misura corrispondente al grado (ovvero alla percentuale) della sua eventuale responsabilità. Con il rigetto delle avverse istanze istruttorie ed ammissione delle proprie. Con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio con gli accessori di legge;
Ammessa la chiamata in causa del terzo si costituivano in giudizio i sigg.ri
[...]
e , i quali, in prima battuta, aderivano alle eccezioni tutte, CP_3 Controparte_4 preliminari e di merito, sollevate dai chiamanti in causa;
eccepivano, altresì, l'inammissibilità ed infondatezza della chiamata in causa con riferimento ai limiti quantitativi e qualitativi come introitati dai chiamanti rilevando, innanzitutto, che le domande proposte dai ricorrenti seppur riferite, al fatto che il socio della società datrice di lavoro della Persona_1
, fosse tenuto a rispondere sino al 1985 delle
[...] CP Persona_3 obbligazioni a carico della società insorte nel periodo in cui egli era ancora compartecipe del patrimonio sociale, avevano, nelle conclusioni, spaziato anche nell'ambito della responsabilità extracontrattuale dell'ex socio della per cui un'eventuale CP responsabilità doveva ritenersi prescritta, atteso il termine quinquennale;
eccepivano, in ogni caso, anche la prescrizione dell' azione contrattuale proposta. Circa, invece, il governo delle obbligazioni debitorie versi terzi deducevano che le parti, anche in deroga all'art. 2290 c.c., convenivano - con due apposite scritture private del 1985 - in buona sostanza, che la solidarietà nel pagamento dei debiti pregressi alla cessione delle partecipazioni, da parte dei due gruppi familiari afferenti le società, riguardava non tutti i debiti delle stesse antecedenti alle cessioni delle partecipazioni, ma solo quelli “dichiarati con appositi atti”, con la conseguenza che i debiti che non fossero stati oggetto di documenti preconfezionati non potevano essere richiesti ai componenti familiari di cui alle società che avevano ceduto le quote all'altro gruppo familiare. Assumevano inoltre che, ad ogni buon conto, in spregio alle scritture private sottoscritte, gli esponenti della famiglia non intesero onorare, la quota parte, pari ad euro CP_1
150.000,00, scaturente da sentenze a favore dei dipendenti di una delle società facenti capo ai rispettivi gruppi familiari, da qui, chiedevano in via riconvenzionale che venisse dichiarato il diritto alla sospensione delle proprie obbligazioni ai sensi dell'art. 1460 c.c., nello specifico, degli obblighi di debenza in solidarietà così come esplicitati dai chiamanti in causa. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ordinanza del 21.06.2023 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio recante RG. n. 432/2022 nei confronti della sola per intervenuto decesso e mancata Persona_2 riassunzione nel termine;
pertanto, i ricorrenti proponevano le medesime domande risarcitorie, originariamente contenute nel predetto ricorso a carico degli eredi legittimi della defunta IG.ra , con successivo ricorso (n. 5849/2023 RG), che veniva di Persona_2 seguito riunito al ricorso originario, attesa la connessione per l'identità di questioni trattate. Con ordinanza del 10.06.24 il Giudice disponeva la separazione della domanda di risarcimento danni proposta dagli eredi iure proprio (rientrante nella cognizione del giudice civile) da quella di risarcimento danni proposta iure hereditario (di cognizione del giudice del lavoro) e disponeva trasmettersi gli atti, limitatamente alla domanda iure proprio, alla competente sezione civile del Tribunale. La causa, limitatamente alla domanda iure hereditario, è stata istruita documentalmente e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. LEGITTIMAZIONE ATTIVA È infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti. La doglianza si fonda sulla presunta inidoneità della sola dichiarazione di successione a comprovare la qualità di erede. Invero, dalla documentazione allegata al ricorso si evince il legame di parentela dei ricorrenti con la defunta (rispettivamente di marito di e di figli di e Parte_1 Parte_2
– cfr. all. 1A – 1H al ricorso) che, dunque, sono gli eredi legittimi (e legittimari) Per_1 della de cuius. Costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss c.c.. D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari
- non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (ex plurimis Cass. n. 31695/19; Cass. n. 13738/08; Cass. n. 868/17). Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, come già innanzi evidenziato, si evince la qualità di consorte e figli della defunta, sicchè deve ritenersi assolto, da parte dei ricorrenti, l'onere probatorio sugli stessi gravante. LEGITTIMAZIONE PASSIVA – GIUDIZIO RG N. 5849/23 Va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di nel giudizio Controparte_9 CP_1 iscritto al n. 5849/23, stante l'atto notarile di rinuncia all'eredità della defunta R_
.
[...]
In ragione della rinuncia, conseguentemente, il ricorso iscritto al n. 5849/23 va integralmente rigettato, in quanto proposto contro soggetti privi della legittimazione passiva per aver rinunciato all'eredità della loro dante causa. LEGITTIMAZIONE PASSIVA GIUDIZIO RG N. 432/22 Pur in assenza di eccezioni in tal senso, va rilevato che , nato a [...] il CP_2
06.02.1949, convenuto nel giudizio RG n. 432/22 nella qualità di figlio ed erede di
[...]
(nato a [...] il [...] e deceduto il 03.12.1998, socio amministratore, CP_1 illimitatamente responsabile della , Controparte_5
Società in nome collettivo, cessata in data 22.05.1992), è legittimato passivo, limitatamente alla posizione del defunto padre ( nato nel 1923) nel giudizio RG 432/22. CP_1
ECCEZIONI PRELIMINARI – INTERVENUTA CONCILIAZIONE Non è condivisa dal Tribunale l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta conciliazione sollevata da tutte le parti convenute. Invero, la presunta conciliazione invocata dai resistenti sarebbe stata sottoscritta in data 13.06.2003, con dichiarazione da parte della di non avere null'altro a pretendere Persona_1 nei confronti della Società, dei suoi soci e dei loro aventi causa in relazione al dedotto rapporto di lavoro subordinato. Ebbene, l'assunto non persuade, in assenza di idonea prova in ordine al tenore della conciliazione ed alla portata delle rinunce operata dalla lavoratrice. Invero, a supporto dell'eccezione di inammissibilità, , e CP_2 Controparte_3 CP_4 producono una ricevuta di pagamento nella quale si legge che la riceve la quota Persona_1 rimanente del TFR, dichiara di non aver null'altro a pretendere nei confronti dei soci della loro aventi causa, ratificando il contenuto del verbale di conciliazione del 13.06.03. CP
Tale ultimo documento, ossia il verbale di conciliazione, tuttavia, non è stato prodotto. Sulla scorta della sola quietanza di pagamento e ratifica del verbale, è evidente che non è dato comprendere la portata della conciliazione e delle rinunce operate dalla lavoratrice. La mera dicitura secondo cui con la riscossione del TFR la lavoratrice dichiara di non aver
“più nulla a pretendere né nei confronti degli ex soci della né nei confronti dei loro aventi CP causa” chiaramente non può ritenersi operante anche con riguardo alle domande proposte nel presente giudizio. Invero, si tratta di diritti insorti in epoca successiva a quella della sottoscrizione della quietanza, sicchè in assenza di una esplicita rinuncia ad azionare gli stessi, non può ritenersi che la sola scarna quietanza in atti sia idonea a ricomprendere la rinuncia alla proposizione del presente giudizio. MERITO Passando ad esaminare il merito del ricorso, va precisato che la domanda risarcitoria oggetto di causa presuppone l'accertamento di plurimi presupposti e, segnatamente, dell'esposizione della defunta ad amianto, la violazione dell'art. 2087 c.c. da parte Per_5 del datore di lavoro, il nesso causale tra l'evento dannoso (nel caso di specie il decesso) e l'esposizione ad amianto. Per ragioni di carattere logico è, allora, opportuno, vagliare singolarmente i predetti presupposti, onde accogliere o rigettare la domanda attorea. MERITO – ESPOSIZIONE AD AMIANTO L'esposizione alla sostanza nociva, nella specie amianto, è il primo presupposto da vagliare al fine di scrutinare la domanda proposta. I ricorrenti, invero, sostengono, nel proprio libello introduttivo, l'avvenuta esposizione della de cuius a fibre aerodisperse di amianto, che alla avrebbe inalato durante lo Per_5 svolgimento delle proprie mansioni di stiratrice presso la nel periodo compreso CP tra il 01.10.1966 e il 28.02.1980. Sul punto, il Tribunale ritiene che non sia stata raggiunta idonea prova in ordine alla effettiva esposizione della ricorrente ad amianto, nella necessaria concentrazione, nel periodo di lavoro alle dipendenze della Sul punto occorre premettere che gli CP istanti hanno formulato istanza di prova orale, articolando le relative circostanze ed indicando i nominativi dei testi. Nondimeno, il Tribunale non ha ritenuto di ammettere la prova per come articolata:
- Quanto alle richieste di interrogatorio formale, esse sono state respinte stante il decesso dei soci originari (sicchè gli odierni convenuti, in quanto eredi dei soci, nulla di utile avrebbero potuto riferire);
- Quanto alla prova per testi tesa ad ottenere la conferma, da parte di coloro che hanno redatto i rispettivi scritti, di quanto ivi contenuto, la stessa è stata ritenuta non necessaria in assenza di contestazioni e, comunque, stante il carattere documentale degli atti;
- Quanto alla prova per testi tesa all'interpello delle colleghe di lavoro della defunta
, essa non è stata ammessa in quanto implicante valutazioni, anche di Persona_1 carattere scientifico, come tali inammissibili (es. “Vero che, il piano dell'asse da stiro, utilizzato dalla IG.ra , nel periodo dal 01.10.1966 al 28.02.1980, era Persona_1 ricoperto di amianto?; Vero che la IG.ra , durante i turni di lavoro, di otto ore Persona_1 giornaliere, per 5 giorni la settimana, presso Controparte_5
[...] nello svolgimento dell'attività di stiratura, inalava direttamente le fibre di amianto che si
[...] aerodisperdevano in una 'nuvola' unitamente al vapore delle macchine da stiro?”; si tratta evidentemente di valutazioni a contenuto scientifico relativamente alle quali è inammissibile la prova testimoniale). Occorre, infatti, rammentare che il D.Lgs. 81/08 (non vigente all'epoca dei fatti per cui è causa) ha stabilito la concentrazione massima di amianto consentita a tutela della salute dei lavoratori, prevedendo che essa debba essere al massimo pari a 0,1 fibre per centimetro cubo (0,1 f/cm3), misurata come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore. Va, allora, ribadita l'assoluta inammissibilità della prova per testi, tenuto conto del carattere spiccatamente tecnico dell'accertamento, che giammai potrebbe essere oggetto di interpello testimoniale, se non da parte di tecnici specializzati. È opportuno, allora, valutare le ulteriori prove allegate dai ricorrenti che, per come già anticipato, non risultano sufficienti ad integrare i presupposti per l'accoglimento della domanda. In particolare, è rilevante la documentazione di cui al n. 3 della produzione di parte ricorrente, contenente il carteggio attinente la pratica per il riconoscimento del CP_7 carattere professionale della malattia e la percezione della relativa indennità. Ebbene, il dossier in atti non consente di ricavare alcuna utile informazione in CP_7 ordine alla presenza di amianto in concentrazione superiore a quella ritenuta tollerabile. Si legge, in particolare, nel parere tecnico redatto dal Professionista Contrap ed allegato al n.
3.a.1 della produzione di parte ricorrente: “Per la trattazione del caso di specie è stata accuratamente esaminata la documentazione presente in atti, con l'obiettivo di far luce sull'eventuale e pregressa sussistenza di un'esposizione ad amianto ero disperso della lavoratrice, come da richiesta formulata dal dirigente medico di primo livello della sede di Caserta in data 26/01/2017. (…) CP_7
La richiedente prestazioni, dal 1975 al 1980, è stata dipendente della ditta manifatture terra di lavoro di capi e oggetti di vestiario ed accessori militari e civili in serie, ubicata a Caserta e cessata Parte_5 per inattività dal 1983. Ha svolto mansioni di stiratrice. I documenti agli atti del fascicolo di malattia professionale risultano poco significativi dal punto di vista tecnico, essendo di natura essenzialmente medica e amministrativa. Non si dispone, pertanto, di specifiche indicazioni circa l'opificio in questione, la cui attività è cessata ormai da oltre 30 anni (1983). È stata quindi condotta una ricerca bibliografica finalizzata all'individuazione di potenziali fonti di contaminazione da fibre di amianto respirabile negli ambienti lavorativi delle imprese afferenti al medesimo comparto produttivo in parola. In particolare, sono state acquisite varie informazioni di contesto dal ReNaM (registro nazionale mesoteliomi) - III, IV e V Rapporto. Si è avuta così contezza e conferma della presenza di amianto, sia come coibente per la caldaia per la generazione di vapore e delle relative tubazioni per il convogliamento fino alle macchine da stiro, sia all'interno delle macchine da cucire industriali utilizzate nella produzione di articoli di abbigliamento relativi accessori (soprattutto borse e cinture), quale costituente principale dei materiali di attrito collocati nei dispositivi di frizione e frenata dei meccanismi rotanti. In questi casi, la presenza di materiali contenenti amianto assumeva rilievo, ai fini dell'aerodispersi di fibre, non soltanto nelle fasi di manutenzione e sostituzione degli elementi (prevalenza dischi e pattini), ma anche durante l'esercizio, a seguito della progressiva consunzione degli stessi. Questi ultimi venivano poi progressivamente sostituiti da componenti in sughero a partire dagli anni 90. In sintesi, stante il quadro istruttorio sopra delineato si ritiene di non poter escludere che l'assicurata sia venuta a contatto con fibre di amianto ero disperso, in misura contenuta, sebbene non trascurabile, nel periodo in esame (1975-1980). Non si è tuttavia nelle condizioni di poter stimare l'entità delle relative esposizioni, in assenza di qualsivoglia informazione tecnica di dettaglio che possa consentire di quantificare i livelli di concentrazione nel tempo delle suddette polveri.” È, allora, fondamentale rilevare che, diversamente da quanto verificatosi nei numerosissimi precedenti giurisprudenziali depositati dai ricorrenti a supporto del proprio assunto, nel caso di specie, non vi sono accertamenti di sorta in ordine all'effettiva esposizione della ad amianto ed in ordine all'entità di tale esposizione. Per_5
Tenuto conto del fatto che l'opificio in cui ella lavorava, infatti, non è più esistente da oltre 30 anni e che non vi sono elementi solidi di carattere scientifico per misurare la presenza e la concentrazione di amianto aerodisperso, non è possibile, allo stato, ritenere che la lavoratrice sia stata esposta a significative quantità di fibre di amianto aerodisperso. Invero, per come cristallizzato anche nel parere Contrap appena richiamato, non è possibile escludere l'esposizione, ma nemmeno accertare che essa sia avvenuta rispetto a concentrazioni rilevanti. Il mero riconoscimento dell'avvenuta esposizione ad amianto, allora, non può CP_7 evidentemente costituire l'unico appiglio probatorio cui ancorare la valutazione da operare nel presente giudizio. La procedura amministrativa, invero, viene condotta senza il coinvolgimento del datore di lavoro e, nell'ipotesi per cui è causa, non è avvenuta nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, bensì amministrativo. A ciò si aggiunga che la concessione della rendita, fondata sul carattere professionale della malattia, è avvenuto sulla base di accertamenti di carattere bibliografico, con risultati oltremodo incerti e vaghi (“si ritiene di non poter escludere che l'assicurata sia venuta a contatto con fibre di amianto ero disperso, in misura contenuta, sebbene non trascurabile, nel periodo in esame (1975-1980). Non si è tuttavia nelle condizioni di poter stimare l'entità delle relative esposizioni, in assenza di qualsivoglia informazione tecnica di dettaglio che possa consentire di quantificare i livelli di concentrazione nel tempo delle suddette polveri”), tali da non poter essere surrettiziamente estesi oltre i confini della procedura amministrativa posta in essere dallo stesso soggetto che è chiamato ad erogare la prestazione previdenziale richiesta. Né l'espletamento della prova per testi articolata in ricorso avrebbe potuto modificare tale conclusione. Invero, pur a voler ritenere raggiunta la prova in ordine alla presenza di amianto nell'opificio, nulla avrebbero potuto riferire i testi in ordine alla concentrazione delle fibre aerodisperse, trattandosi di accertamento di carattere tecnico scientifico non suscettibile di prova mediante dichiarazioni testimoniali delle colleghe di lavoro della ricorrente. Quanto, poi, alla relazione medico legale a firma del Dott. in atti, va premesso che Per_6 la ricostruzione in ordine alla effettiva presenza di fibre di amianto aerodisperse è avvenuta sulla base di dati meramente bibliografici e di incerta verificazione. Invero, la percentuale di concentrazione è stata calcolata in base ai dati reperiti in letteratura, andando sinanche oltre quanto ricostruito dall' . CP_7
Nemmeno l'espletamento della richiesta CTU avrebbe comportato un esito differente, atteso che non vi sono precisi riscontri in ordine all'effettiva rispondenza dei dati bibliografici rispetto all'effettiva situazione in essere presso lo stabilimento La CP conferma di tale assoluta incertezza si rinviene, per come già esposto, nel parere elaborato dall'esperto nell'ambito della pratica , nel quale è stata cristallizzata CP_8 CP_7
l'impossibilità di stabilire la concentrazione di amianto (si badi che tra le fonti sulle quali si è fondato colui che ha redatto il parere vi sono le dichiarazioni delle colleghe di lavoro e i rapporti ReNaM). MERITO – VIOLAZIONE ART. 2087 C.C. Benchè l'assenza di prova in ordine all'esposizione qualificata all'amianto renda superfluo l'esame degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda, vale la pena sottolineare che nel caso in esame si ritiene insussistente anche il presupposto della violazione, da parte del datore di lavoro, dell'art. 2087 c.c. Tale ultima norma prescrive all'imprenditore di “adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. La norma contiene un principio generale, di cui la legislazione in materia di prevenzione e di assicurazione degli infortuni sul lavoro costituisce applicazione specifica. Inoltre, ha valore integrativo rispetto a tale legislazione e costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico. Essa, in quanto tale, impone non solo l'adozione di tutte le cautele richieste dalla legge, ma anche di quelle suggerite dal normale senso di prudenza. Operata tale premessa, occorre allora valutare se nel caso di specie vi sia stata, da parte della una violazione dell'art. 2087 c.c., se sia addebitabile agli amministratori della CP società la colpa integrante il reato di cui all'art. 589 c.p., e se sussiste il nesso causale tra la morte e le violazioni perpetrate. MERITO - VIOLAZIONE ART. 2087 C.C. – CONOSCENZA O CONOSCIBILITÀ DELLA PERICOLOSITÀ DELL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO Giurisprudenza ormai costante sottolinea come “l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi” (Cass. n. 24742/2018); ed ancora che “Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata” (Cass. n. 16026/2018). Ebbene, in ordine alla conoscenza o conoscibilità da parte di della pericolosità CP connessa all'inalazione di fibre di amianto, ed al correlativo obbligo gravante sul datore di lavoro, occorre premettere che è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 13594/24 e le altre sentenze ivi citate), secondo cui la conoscibilità della pericolosità dell'impiego di amianto risale ai primi anni del '900. Tale conclusione è stata raggiunta e viene costantemente ribadita dalla Corte di Cassazione attraverso una puntuale analisi delle fonti normative in materia, osservandosi che
“l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi a cui commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in una esimente della responsabilità per il datore di lavoro”. In conformità con tali principi occorre, allora, affermare che, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro della sig.ra , l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto Per_5 fosse nota, e che già allora l'uso di materiali contenenti tali fibre era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione delle fibre stesse (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi a quelli oggetto di causa Cass. n. 8204/03; Cass. n. 22710/2015). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. n. 303/1956. Come è noto, a proposito di misure di sicurezza cosiddette “innominate”, ex art. 2087 c.c., la prova liberatoria a carico del datore di lavoro risulta generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla Legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. n. 27964/2018; Cass. n. 10319/2019). Prima di addentrarsi nella valutazione del caso specifico, conviene anche riportare il tenore delle uniche disposizioni normative vigenti all'epoca dei fatti per cui è causa (allorquando non era ancora stato approvato il D.Lgs. 81/08, né il Regolamento europeo del 1983). La materia era, invero, regolata all'epoca dal solo D.P.R. 303/56 che conteneva disposizioni alquanto scarne e generiche. L'art. 20, in particolare, disponeva che “Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono”. Così ricostruito il quadro giurisprudenziale occorre fare applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie. Ebbene, nella presente fattispecie va premesso che il rapporto di lavoro tra la e la Per_5 ha avuto svolgimento, per come già esposto innanzi, nell'arco temporale CP ricompreso tra il 01.10.1966 e il 28.02.1980. Se, per un verso, non si può escludere che all'epoca fosse già nota la pericolosità dell'amianto, va tuttavia osservato (ai fini dell'individuazione delle misure concretamente esigibili) che vi erano anche numerose disposizioni normative che finanche imponevano l'uso dell'amianto in taluni usi civili. Orbene, nel caso di specie è versata in atti copia delle ricevute attestanti l'installazione nei capannoni industriali della di impianti di aspirazione/ricambio d'aria (cfr. fatture CP acquisto aspiratori presse da stiro sub. All. 9 prod. Bove). Va, inoltre, tenuto in conto che i capannoni nei quali veniva svolta l'attività lavorativa da parte dell'istante erano alti circa 6 mt (cfr. sul punto memoria di costituzione in giudizio di sul punto non contestata dai CP_1 ricorrenti). Ritiene il Tribunale che tali misure di sicurezza, sebbene minime, siano da ritenersi idonee a prevenire il rischio di aspirazione di fibre aerodisperse, in considerazione della (minima e precaria) conoscenza della nocività dell'amianto, nonché delle considerazioni che si sono già svolte in ordine alla prova della effettiva presenza di amianto negli stabilimenti CP
Sulla scorta di tali argomentazioni, allora, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per dar luogo all'accoglimento della domanda, restando assorbite tutte le ulteriori questioni dedotte. Il ricorso va allora rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto delle difficoltà probatorie connesse all'epoca assai risalente di svolgimento del rapporto di lavoro. A ciò si aggiungano anche le questioni processuali particolarmente complesse che hanno dato origine alla declaratoria parziale di improcedibilità della domanda originaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 432/2022 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 5849/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] l'[...], , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], nata a [...] il [...], in Parte_3 proprio e nella qualità eredi di , rapp.ti e difesi dall' avv.to Persona_1
Ezio Bonanni;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...], n.q. di erede della sig.ra CP_1 R_
, rapp.to e difeso dall'avv. Assunta Longobardi;
[...]
, nato a [...] il [...], n.q. di erede di CP_2 CP_1
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Nicola Rascio Persona_2
nata a [...] il [...]; Controparte_3
, nato a [...] il [...]; Controparte_4 asquale Iannuccilli;
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con due distinti ricorsi successivamente riuniti i ricorrenti indicati in epigrafe, adivano l'intestato Tribunale chiedendo la condanna dei resistenti, secondo le rispettive qualità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, (biologico, esistenziale, morale) iure proprio e iure hereditario patiti a seguito della malattia ed al conseguente decesso della de cuius
, avvenuto in data 25.10.2016 per mesotelioma pleurico. Persona_1
A sostegno del proprio ricorso esponevano che la malattia ed il decesso della loro dante causa era avvenuto per effetto dell'esposizione ad amianto nell'ambiente ove prestava la propria attività lavorativa, Controparte_5 CP
, protrattasi, senza soluzione di continuità, dal 1966 al 1980. Assumevano, in
[...] particolare, che l'esposizione all'amianto della sig.ra era avvenuta sia per le Persona_1 mansioni di stiratrice espletate, che per l'organizzazione produttiva dell'anzidetto Stabilimento di Caserta;
che i macchinari utilizzati per le diverse attività (dalla cardatura, alla filatura, alla cucitura e stiratura) avevano componenti in amianto e contenenti amianto anche in matrice friabile, così come i capannoni e i rivestimenti delle tubature dello stabilimento di Caserta. Specificavano, inoltre, che la sig.ra aveva svolto le Persona_1 proprie mansioni a stretto contatto con le proprie colleghe per oltre 40 ore settimanali e la presenza dell'amianto aveva comportato un'elevata aerodispersione della fibra nociva che veniva inalata dalle lavoratrici, specie dalla sig.ra , la cui esposizione alle polveri Persona_1 era ubiquitaria stante la postazione di lavoro collocata nelle strette vicinanze delle macchine per cucire, che a loro volta sprigionavano polveri e fibre di amianto che si andavano a sommare a quelle emesse dalle macchine da stiro direttamente utilizzate dalla stessa. Assumevano, ancora, che l'eziologia professionale della neoplasia era stata accertata e riconosciuta dall' che, con atto del 23.01.2018, aveva provveduto a liquidare la CP_7 rendita di reversibilità in favore del coniuge con l'aggiunta della prestazione del Fondo Vittime Amianto. Evidenziavano, infine, che l'esposizione ad amianto della defunta e quindi l'effetto eziologico occupazionale e il grado di colpa dei titolari della posizione di garanzia, veniva confermato dal parere nel quale venivano compiutamente CP_8 ricostruiti gli ambienti di lavoro, le modalità operative e le mansioni della e i Persona_1 livelli espositivi a polveri e fibre di amianto, pertanto, veniva rilasciata la certificazione di esposizione a polveri e fibre di amianto ex art. 13, comma 7, L. 257/92. Dedotta la sussistenza del nesso causale affermavano, quindi, che se la società
[...]
e i suoi danti causa, avessero utilizzato Controparte_5 materiali sostituivi rispetto all'amianto di cui erano ben note le capacità cancerogene e nocive, ed avessero informato, ovvero formato i propri dipendenti, fornendo a questi ultimi gli strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale, avrebbero permesso l'abbattimento dei livelli espositivi, evitando l'insorgenza, ovvero l'anticipazione della latenza e della data della morte, della IG.ra . Richiedevano, pertanto, l'integrale Persona_1 risarcimento di tutti i danni invocando i vari profili di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta società per le condotte attive e omissive di quest'ultima e della dirigenza, per aver violato le regole cautelari passive tra cui l'adozione delle cautele di riduzione al minimo delle polveri (art. 21, del d.p.r. 303/1956), di separazione e confinamento dei locali (art. 19 e 20 del d.p.r. 303/1956), e l'adozione di maschere protettive (artt. 377 e 387 del d.p.r. 547/1955). Ripercorrevano, inoltre, il complesso dei danni non patrimoniali iure proprio subiti dalla sin dall'insorgenza della patologia nell'estate 2013, rilevando al riguardo che i Persona_1 cicli chemioterapici, le pratiche invasive a cui si doveva necessariamente sottoporre, il peregrinare da una struttura ospedaliera all'altra, l'avevano costretta a modificare le proprie abitudini di vita sino a privarla di autosufficienza anche per compiere gli atti elementari della vita, dovendo ricorrere all'assistenza continua sia di giorno che di notte del marito e dei propri figli;
oltre a detta posta di danno rivendicavano anche quella di natura economica dalla stessa patita, attesa l'aspettativa di vita sensibilmente ridotta dalla morte prematura. Richiedevano, altresì, il danno c.d. iure proprio patito dai singoli eredi, nelle rispettive qualità di coniuge e figli, tenendo conto di tutti i pregiudizi patiti sia morali che esistenziali, oltre al danno da perdita del rapporto parentale, nonché del danno di natura patrimoniale. Concludevano, pertanto, chiedendo: “ I. accertare e dichiarare che i ricorrenti sono gli eredi legittimi della IG.ra , deceduta in data 25.10.2016 in seguito a mesotelioma pleurico e/o Persona_1 patologia asbesto correlata, e perciò stesso con il diritto alla liquidazione in loro favore degli importi nella misura di 1/3 per il coniuge per gli ulteriori 2/3 per i due orfani (1/3 ciascuno), e del diritto al risarcimento del danno iure proprio, in ragione dei profili di responsabilità diretta, ovvero in qualità di soci della e di eredi del defunto IG. e/o Parte_4 CP_1 per responsabilità diretta e allo stesso tempo per la responsabilità vicaria della società in nome collettivo, in ogni caso sulla base dei profili di responsabilità contrattuale (artt. 1218, 1223 e 1453 c.c. in combinato disposto con l'art. 2087 c.c.) e poi extracontrattuale (artt. 2050, 2051, 2043 e/o 2087 c.c., e/o 2059 c.c.) diretta e vicaria (artt.1228 e 2049 c.c.), e/o anche per responsabilità civile da reato, in relazione all'art. 589 c.p. e 437 c.p., etc., e per ogni altro profilo fatto valere in premessa;
- e per gli effetti: II. condannare i convenuti, in solido tra di loro, per tutti i titoli, già illustrati (amplius in premessa, compresa la responsabilità civile da reato, ex artt. 589 c.p. e/o 437 c.p., etc. e per i titoli, in particolare sub capi a., b., etc. del diritto), in solido in relazione all'originario ricorso, e per la posizione giuridica distinta lo stesso IG. [sia nella posizione e per la qualità di cui all'originario ricorso che per quella del CP_2 presente, quale stretto congiunto ed erede legittimo della IG.ra – v. doc.ti allegati in atti], Persona_2 al risarcimento di tutti i danni, iure hereditario, patrimoniali (per danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali), per gli importi equitativamente determinati nei capi da IX. a IX.3), ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., e con liquidazione pro quota di 1/3 in favore degli odierni ricorrenti per avere i medesimi accettato l'eredità, comunque ex art. 476 c.c.; sempre per gli stessi titoli di cui in premessa, sia dell'originario ricorso – doc. 39
– che del presente atto ed i relativi documenti allegati da doc. 1 a doc. 44 e tutti i profili di responsabilità, compresa quella civile da reato, accogliere le domande risarcitorie dei ricorrenti già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto con il n. 432/2022 RG che si reiterano in questa sede in relazione al doc. 40, così con condanna in solido di tutti i convenuti per i rispettivi titoli al risarcimento di tutti i danni iure proprio sofferti, prima di tutto per la malattia (art. 590 c.p.), e poi per il decesso (art. 589 c.p.), in ragione della violazione degli obblighi cautelari (e/o 437 c.p.), della IG.ra , e i danni da lutto, Persona_1 per perdita parentale all'atto della morte (25.10.2016), e di tutti gli altri pregiudizi, compresi quelli che saranno maturati successivamente al deposito del presente ricorso, e quindi i danni futuri, per tutto quanto dedotto e per gli importi equitativamente determinati nella premessa del presente ricorso, e in particolare: danni iure proprio del IG. : si chiede la condanna dei convenuti in solido tra di loro anche per Parte_1 concorso ex art. 113 c.p., in relazione all'art. 2055 c.c. e/o 1292 e 1294 c.c., anche con riferimento al contenuto del primo ricorso – doc. 39 - al risarcimento di tutti i danni iure proprio sofferti (quelli da esposizione, poi quelli nel corso della malattia e ancora per la morte della moglie e/o le lesioni al vincolo parentale e al mondo affettivo, etc.), per gli importi equitativamente determinati nei capi da X. a X.3, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.; danni iure proprio del IG. si chiede la condanna dei convenuti in solido tra di loro anche per concorso ex art. Parte_2
113 c.p., in relazione all'art. 2055 c.c. e/o 1292 e 1294 c.c., anche con riferimento al contenuto del primo ricorso – doc. 39 - al risarcimento di tutti i danni iure proprio sofferti (quelli da esposizione, poi quelli nel corso della malattia e ancora per la morte della madre e/o le lesioni al vincolo parentale e al mondo affettivo, etc.), per gli importi equitativamente determinati nei capi da XI. a XI.3, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.; danni iure proprio della IG.ra : si Parte_3 chiede la condanna dei convenuti in solido tra di loro anche per concorso ex art. 113 c.p., in relazione all'art. 2055 c.c. e/o 1292 e 1294 c.c., anche con riferimento al contenuto del primo ricorso – doc. 39 - al risarcimento di tutti i danni iure proprio sofferti (quelli da esposizione, poi quelli nel corso della malattia e ancora per la morte della madre e/o le lesioni al vincolo parentale e al mondo affettivo, etc.), per gli importi equitativamente determinati nei capi da XII. a XII.3, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.; In ogni caso, si chiede che tutte le domande che sono state formulate da parte ricorrente, nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, qui tutte riportate, reiterate e riscritte, trovino accoglimento;
Si chiede che tutte le somme ritenute dovute siano rivalutate e maggiorate degli interessi legali dal sorgere di ogni singola voce di credito al saldo;
Il tutto per i motivi in fatto e in diritto, come illustrati nel su esteso ricorso, che si intende qui riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni. Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”. Si costituivano in giudizio le parti resistenti eccependo, in via del tutto preliminare, l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro per tutte le domande proposte dai ricorrenti iure proprio in favore del Giudice Civile Ordinario del medesimo Tribunale;
eccepivano, ancora, la preclusione per intervenuta conciliazione nonché la prescrizione delle domande proposte. Deducevano, inoltre, l'infondatezza nel merito delle avverse domande di risarcimento iure hereditatis e iure proprio proposte;
in particolar modo, sulla richiesta di danno iure hereditatis deducevano che il ricorrente non solo non aveva provato ed allegato la nocività dell'ambiente di lavoro, l'esposizione all'amianto in composizione inalabile o nociva, ma che tra i fattori causali che avevano determinato la malattia e poi il decesso della vi era senz'altro l'insalubrità del luogo in cui la stessa aveva risieduto fino al Persona_1 decesso, il non essersi, in ragione di ciò, sottoposta periodicamente ad esami e a trattamenti medico – sanitari, nonché il tabagismo sub specie, fumo passivo, assunto nell'ambiente familiare in cui aveva vissuto. Alla luce di tanto concludevano asserendo che la morte della non poteva dirsi causalmente imputabile alla condotta della società e, qualora Persona_1 quest'ultima venisse in qualche modo in rilievo, doveva senz' altro considerarsi prevalente l'apporto causale dei suindicati fattori, rilevando sia il primo comma dell'art. 1227 c.c., che il secondo. Chiedevano altresì il rigetto delle domande iure proprio asseritamente richieste da tutti gli eredi e, in particolar modo, circa quelli di natura patrimoniale richiesti dal coniuge rilevavano come il decesso della lavoratrice aveva portato un vantaggio al sig. Pt_1
divenuto, per l'effetto, titolare della pensione di reversibilità. Assumevano, infine,
[...] che soci amministratori della Società convenuta erano il sig. (nato nel 1923) CP_1 ed il sig. , nato a [...] il [...] (deceduto), il quale con rogito del Persona_3
1985, cedeva l'intera quota di partecipazione al capitale sociale della Società al sig.
[...]
; precisavano sul punto che, in ragione della clausola contenuta all'art. 3 della CP_1 scheda contrattuale, in ossequio alla solidarietà passiva ex lege dei soci amministratori di snc, si affermava e ribadiva tale solidarietà passiva paritaria, tra cedente e cessionario, per tutte le passività sorte sino alla data della cessione, pur se manifestatasi successivamente ad essa;
precisavano da ultimo che, con scrittura privata del 6.11.1985, con riguardo alle medesime passività della Società, ossia di quelle maturate in capo alla Società sino al 12.4.1985, si erano già costituiti e dichiarati solidalmente responsabili, in ragione del 50%, i componenti della famiglia nelle persone dei sig.ri (del 1923), e e, CP_1 CP_1 CP_2 Per_4 ancora in ragione del 50%, i componenti della famiglia nelle persone del predetto CP_3
e dei di lui figli/eredi e Persona_3 Controparte_4 Controparte_3
Concludevano, pertanto, chiedendo: “1) Autorizzare la chiamata in causa dei sig.ri CP_1
(c.f. , quale erede di del 1923), nonché di C.F._1 CP_1 Controparte_4
(c.f. ) e (c.f. ), entrambi sia in C.F._2 Controparte_3 C.F._3 proprio (quali sottoscrittori della scrittura privata del 6.11.1985) sia quali eredi di Persona_3
(quale socio ed amministratore della Società nonché sottoscrittore delle scritture del 6/7.11.1985), differendo quindi l'udienza di discussione pure ai sensi e per gli effetti dell'art. 420, commi 9-11, c.p.c.; 2) Dichiarare la propria incompetenza funzionale ex art. 33, co. 1, c.c. rispetto alle domande proposte iure proprio dai ricorrenti e, per l'effetto, previa separazione delle domande proposte iure proprio da quelle formulate iure hereditatis rimetta gli atti delle prime al Presidente del Tribunale di S. Maria C.V. per l'assegnazione della causa avente ad oggetto tali domande al Giudice ordinario civile nell'ambito dello stesso Tribunale;
3) Rigettare le avverse domande siccome inammissibili per difetto di legittimazione e comunque precluse e prescritte e comunque assolutamente infondate in fatto e diritto;
4) In ogni caso, in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle avverse domande, i comparenti chiedono che il Tribunale, pure ai sensi degli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c.: a) accerti, nei rapporti interni fra i coobbligati solidali (ivi compresi i chiamandi in causa), il grado (ovvero la percentuale) di responsabilità di ciascuno di essi nella produzione dei danni risarcibili che dovessero essere riconosciuti a parte attrice;
b) condanni gli altri coobbligati (ivi compresi i chiamandi in causa) a rimborsare ai comparenti le somme che, a seguito di – eventuale e non creduto – accoglimento anche parziale della domanda nei loro confronti, ciascuno di loro dovesse essere tenuto a versare a parte attrice oltre la misura corrispondente al grado (ovvero alla percentuale) della sua eventuale responsabilità. Con il rigetto delle avverse istanze istruttorie ed ammissione delle proprie. Con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio con gli accessori di legge;
Ammessa la chiamata in causa del terzo si costituivano in giudizio i sigg.ri
[...]
e , i quali, in prima battuta, aderivano alle eccezioni tutte, CP_3 Controparte_4 preliminari e di merito, sollevate dai chiamanti in causa;
eccepivano, altresì, l'inammissibilità ed infondatezza della chiamata in causa con riferimento ai limiti quantitativi e qualitativi come introitati dai chiamanti rilevando, innanzitutto, che le domande proposte dai ricorrenti seppur riferite, al fatto che il socio della società datrice di lavoro della Persona_1
, fosse tenuto a rispondere sino al 1985 delle
[...] CP Persona_3 obbligazioni a carico della società insorte nel periodo in cui egli era ancora compartecipe del patrimonio sociale, avevano, nelle conclusioni, spaziato anche nell'ambito della responsabilità extracontrattuale dell'ex socio della per cui un'eventuale CP responsabilità doveva ritenersi prescritta, atteso il termine quinquennale;
eccepivano, in ogni caso, anche la prescrizione dell' azione contrattuale proposta. Circa, invece, il governo delle obbligazioni debitorie versi terzi deducevano che le parti, anche in deroga all'art. 2290 c.c., convenivano - con due apposite scritture private del 1985 - in buona sostanza, che la solidarietà nel pagamento dei debiti pregressi alla cessione delle partecipazioni, da parte dei due gruppi familiari afferenti le società, riguardava non tutti i debiti delle stesse antecedenti alle cessioni delle partecipazioni, ma solo quelli “dichiarati con appositi atti”, con la conseguenza che i debiti che non fossero stati oggetto di documenti preconfezionati non potevano essere richiesti ai componenti familiari di cui alle società che avevano ceduto le quote all'altro gruppo familiare. Assumevano inoltre che, ad ogni buon conto, in spregio alle scritture private sottoscritte, gli esponenti della famiglia non intesero onorare, la quota parte, pari ad euro CP_1
150.000,00, scaturente da sentenze a favore dei dipendenti di una delle società facenti capo ai rispettivi gruppi familiari, da qui, chiedevano in via riconvenzionale che venisse dichiarato il diritto alla sospensione delle proprie obbligazioni ai sensi dell'art. 1460 c.c., nello specifico, degli obblighi di debenza in solidarietà così come esplicitati dai chiamanti in causa. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ordinanza del 21.06.2023 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio recante RG. n. 432/2022 nei confronti della sola per intervenuto decesso e mancata Persona_2 riassunzione nel termine;
pertanto, i ricorrenti proponevano le medesime domande risarcitorie, originariamente contenute nel predetto ricorso a carico degli eredi legittimi della defunta IG.ra , con successivo ricorso (n. 5849/2023 RG), che veniva di Persona_2 seguito riunito al ricorso originario, attesa la connessione per l'identità di questioni trattate. Con ordinanza del 10.06.24 il Giudice disponeva la separazione della domanda di risarcimento danni proposta dagli eredi iure proprio (rientrante nella cognizione del giudice civile) da quella di risarcimento danni proposta iure hereditario (di cognizione del giudice del lavoro) e disponeva trasmettersi gli atti, limitatamente alla domanda iure proprio, alla competente sezione civile del Tribunale. La causa, limitatamente alla domanda iure hereditario, è stata istruita documentalmente e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. LEGITTIMAZIONE ATTIVA È infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti. La doglianza si fonda sulla presunta inidoneità della sola dichiarazione di successione a comprovare la qualità di erede. Invero, dalla documentazione allegata al ricorso si evince il legame di parentela dei ricorrenti con la defunta (rispettivamente di marito di e di figli di e Parte_1 Parte_2
– cfr. all. 1A – 1H al ricorso) che, dunque, sono gli eredi legittimi (e legittimari) Per_1 della de cuius. Costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss c.c.. D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari
- non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (ex plurimis Cass. n. 31695/19; Cass. n. 13738/08; Cass. n. 868/17). Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, come già innanzi evidenziato, si evince la qualità di consorte e figli della defunta, sicchè deve ritenersi assolto, da parte dei ricorrenti, l'onere probatorio sugli stessi gravante. LEGITTIMAZIONE PASSIVA – GIUDIZIO RG N. 5849/23 Va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di nel giudizio Controparte_9 CP_1 iscritto al n. 5849/23, stante l'atto notarile di rinuncia all'eredità della defunta R_
.
[...]
In ragione della rinuncia, conseguentemente, il ricorso iscritto al n. 5849/23 va integralmente rigettato, in quanto proposto contro soggetti privi della legittimazione passiva per aver rinunciato all'eredità della loro dante causa. LEGITTIMAZIONE PASSIVA GIUDIZIO RG N. 432/22 Pur in assenza di eccezioni in tal senso, va rilevato che , nato a [...] il CP_2
06.02.1949, convenuto nel giudizio RG n. 432/22 nella qualità di figlio ed erede di
[...]
(nato a [...] il [...] e deceduto il 03.12.1998, socio amministratore, CP_1 illimitatamente responsabile della , Controparte_5
Società in nome collettivo, cessata in data 22.05.1992), è legittimato passivo, limitatamente alla posizione del defunto padre ( nato nel 1923) nel giudizio RG 432/22. CP_1
ECCEZIONI PRELIMINARI – INTERVENUTA CONCILIAZIONE Non è condivisa dal Tribunale l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta conciliazione sollevata da tutte le parti convenute. Invero, la presunta conciliazione invocata dai resistenti sarebbe stata sottoscritta in data 13.06.2003, con dichiarazione da parte della di non avere null'altro a pretendere Persona_1 nei confronti della Società, dei suoi soci e dei loro aventi causa in relazione al dedotto rapporto di lavoro subordinato. Ebbene, l'assunto non persuade, in assenza di idonea prova in ordine al tenore della conciliazione ed alla portata delle rinunce operata dalla lavoratrice. Invero, a supporto dell'eccezione di inammissibilità, , e CP_2 Controparte_3 CP_4 producono una ricevuta di pagamento nella quale si legge che la riceve la quota Persona_1 rimanente del TFR, dichiara di non aver null'altro a pretendere nei confronti dei soci della loro aventi causa, ratificando il contenuto del verbale di conciliazione del 13.06.03. CP
Tale ultimo documento, ossia il verbale di conciliazione, tuttavia, non è stato prodotto. Sulla scorta della sola quietanza di pagamento e ratifica del verbale, è evidente che non è dato comprendere la portata della conciliazione e delle rinunce operate dalla lavoratrice. La mera dicitura secondo cui con la riscossione del TFR la lavoratrice dichiara di non aver
“più nulla a pretendere né nei confronti degli ex soci della né nei confronti dei loro aventi CP causa” chiaramente non può ritenersi operante anche con riguardo alle domande proposte nel presente giudizio. Invero, si tratta di diritti insorti in epoca successiva a quella della sottoscrizione della quietanza, sicchè in assenza di una esplicita rinuncia ad azionare gli stessi, non può ritenersi che la sola scarna quietanza in atti sia idonea a ricomprendere la rinuncia alla proposizione del presente giudizio. MERITO Passando ad esaminare il merito del ricorso, va precisato che la domanda risarcitoria oggetto di causa presuppone l'accertamento di plurimi presupposti e, segnatamente, dell'esposizione della defunta ad amianto, la violazione dell'art. 2087 c.c. da parte Per_5 del datore di lavoro, il nesso causale tra l'evento dannoso (nel caso di specie il decesso) e l'esposizione ad amianto. Per ragioni di carattere logico è, allora, opportuno, vagliare singolarmente i predetti presupposti, onde accogliere o rigettare la domanda attorea. MERITO – ESPOSIZIONE AD AMIANTO L'esposizione alla sostanza nociva, nella specie amianto, è il primo presupposto da vagliare al fine di scrutinare la domanda proposta. I ricorrenti, invero, sostengono, nel proprio libello introduttivo, l'avvenuta esposizione della de cuius a fibre aerodisperse di amianto, che alla avrebbe inalato durante lo Per_5 svolgimento delle proprie mansioni di stiratrice presso la nel periodo compreso CP tra il 01.10.1966 e il 28.02.1980. Sul punto, il Tribunale ritiene che non sia stata raggiunta idonea prova in ordine alla effettiva esposizione della ricorrente ad amianto, nella necessaria concentrazione, nel periodo di lavoro alle dipendenze della Sul punto occorre premettere che gli CP istanti hanno formulato istanza di prova orale, articolando le relative circostanze ed indicando i nominativi dei testi. Nondimeno, il Tribunale non ha ritenuto di ammettere la prova per come articolata:
- Quanto alle richieste di interrogatorio formale, esse sono state respinte stante il decesso dei soci originari (sicchè gli odierni convenuti, in quanto eredi dei soci, nulla di utile avrebbero potuto riferire);
- Quanto alla prova per testi tesa ad ottenere la conferma, da parte di coloro che hanno redatto i rispettivi scritti, di quanto ivi contenuto, la stessa è stata ritenuta non necessaria in assenza di contestazioni e, comunque, stante il carattere documentale degli atti;
- Quanto alla prova per testi tesa all'interpello delle colleghe di lavoro della defunta
, essa non è stata ammessa in quanto implicante valutazioni, anche di Persona_1 carattere scientifico, come tali inammissibili (es. “Vero che, il piano dell'asse da stiro, utilizzato dalla IG.ra , nel periodo dal 01.10.1966 al 28.02.1980, era Persona_1 ricoperto di amianto?; Vero che la IG.ra , durante i turni di lavoro, di otto ore Persona_1 giornaliere, per 5 giorni la settimana, presso Controparte_5
[...] nello svolgimento dell'attività di stiratura, inalava direttamente le fibre di amianto che si
[...] aerodisperdevano in una 'nuvola' unitamente al vapore delle macchine da stiro?”; si tratta evidentemente di valutazioni a contenuto scientifico relativamente alle quali è inammissibile la prova testimoniale). Occorre, infatti, rammentare che il D.Lgs. 81/08 (non vigente all'epoca dei fatti per cui è causa) ha stabilito la concentrazione massima di amianto consentita a tutela della salute dei lavoratori, prevedendo che essa debba essere al massimo pari a 0,1 fibre per centimetro cubo (0,1 f/cm3), misurata come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore. Va, allora, ribadita l'assoluta inammissibilità della prova per testi, tenuto conto del carattere spiccatamente tecnico dell'accertamento, che giammai potrebbe essere oggetto di interpello testimoniale, se non da parte di tecnici specializzati. È opportuno, allora, valutare le ulteriori prove allegate dai ricorrenti che, per come già anticipato, non risultano sufficienti ad integrare i presupposti per l'accoglimento della domanda. In particolare, è rilevante la documentazione di cui al n. 3 della produzione di parte ricorrente, contenente il carteggio attinente la pratica per il riconoscimento del CP_7 carattere professionale della malattia e la percezione della relativa indennità. Ebbene, il dossier in atti non consente di ricavare alcuna utile informazione in CP_7 ordine alla presenza di amianto in concentrazione superiore a quella ritenuta tollerabile. Si legge, in particolare, nel parere tecnico redatto dal Professionista Contrap ed allegato al n.
3.a.1 della produzione di parte ricorrente: “Per la trattazione del caso di specie è stata accuratamente esaminata la documentazione presente in atti, con l'obiettivo di far luce sull'eventuale e pregressa sussistenza di un'esposizione ad amianto ero disperso della lavoratrice, come da richiesta formulata dal dirigente medico di primo livello della sede di Caserta in data 26/01/2017. (…) CP_7
La richiedente prestazioni, dal 1975 al 1980, è stata dipendente della ditta manifatture terra di lavoro di capi e oggetti di vestiario ed accessori militari e civili in serie, ubicata a Caserta e cessata Parte_5 per inattività dal 1983. Ha svolto mansioni di stiratrice. I documenti agli atti del fascicolo di malattia professionale risultano poco significativi dal punto di vista tecnico, essendo di natura essenzialmente medica e amministrativa. Non si dispone, pertanto, di specifiche indicazioni circa l'opificio in questione, la cui attività è cessata ormai da oltre 30 anni (1983). È stata quindi condotta una ricerca bibliografica finalizzata all'individuazione di potenziali fonti di contaminazione da fibre di amianto respirabile negli ambienti lavorativi delle imprese afferenti al medesimo comparto produttivo in parola. In particolare, sono state acquisite varie informazioni di contesto dal ReNaM (registro nazionale mesoteliomi) - III, IV e V Rapporto. Si è avuta così contezza e conferma della presenza di amianto, sia come coibente per la caldaia per la generazione di vapore e delle relative tubazioni per il convogliamento fino alle macchine da stiro, sia all'interno delle macchine da cucire industriali utilizzate nella produzione di articoli di abbigliamento relativi accessori (soprattutto borse e cinture), quale costituente principale dei materiali di attrito collocati nei dispositivi di frizione e frenata dei meccanismi rotanti. In questi casi, la presenza di materiali contenenti amianto assumeva rilievo, ai fini dell'aerodispersi di fibre, non soltanto nelle fasi di manutenzione e sostituzione degli elementi (prevalenza dischi e pattini), ma anche durante l'esercizio, a seguito della progressiva consunzione degli stessi. Questi ultimi venivano poi progressivamente sostituiti da componenti in sughero a partire dagli anni 90. In sintesi, stante il quadro istruttorio sopra delineato si ritiene di non poter escludere che l'assicurata sia venuta a contatto con fibre di amianto ero disperso, in misura contenuta, sebbene non trascurabile, nel periodo in esame (1975-1980). Non si è tuttavia nelle condizioni di poter stimare l'entità delle relative esposizioni, in assenza di qualsivoglia informazione tecnica di dettaglio che possa consentire di quantificare i livelli di concentrazione nel tempo delle suddette polveri.” È, allora, fondamentale rilevare che, diversamente da quanto verificatosi nei numerosissimi precedenti giurisprudenziali depositati dai ricorrenti a supporto del proprio assunto, nel caso di specie, non vi sono accertamenti di sorta in ordine all'effettiva esposizione della ad amianto ed in ordine all'entità di tale esposizione. Per_5
Tenuto conto del fatto che l'opificio in cui ella lavorava, infatti, non è più esistente da oltre 30 anni e che non vi sono elementi solidi di carattere scientifico per misurare la presenza e la concentrazione di amianto aerodisperso, non è possibile, allo stato, ritenere che la lavoratrice sia stata esposta a significative quantità di fibre di amianto aerodisperso. Invero, per come cristallizzato anche nel parere Contrap appena richiamato, non è possibile escludere l'esposizione, ma nemmeno accertare che essa sia avvenuta rispetto a concentrazioni rilevanti. Il mero riconoscimento dell'avvenuta esposizione ad amianto, allora, non può CP_7 evidentemente costituire l'unico appiglio probatorio cui ancorare la valutazione da operare nel presente giudizio. La procedura amministrativa, invero, viene condotta senza il coinvolgimento del datore di lavoro e, nell'ipotesi per cui è causa, non è avvenuta nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, bensì amministrativo. A ciò si aggiunga che la concessione della rendita, fondata sul carattere professionale della malattia, è avvenuto sulla base di accertamenti di carattere bibliografico, con risultati oltremodo incerti e vaghi (“si ritiene di non poter escludere che l'assicurata sia venuta a contatto con fibre di amianto ero disperso, in misura contenuta, sebbene non trascurabile, nel periodo in esame (1975-1980). Non si è tuttavia nelle condizioni di poter stimare l'entità delle relative esposizioni, in assenza di qualsivoglia informazione tecnica di dettaglio che possa consentire di quantificare i livelli di concentrazione nel tempo delle suddette polveri”), tali da non poter essere surrettiziamente estesi oltre i confini della procedura amministrativa posta in essere dallo stesso soggetto che è chiamato ad erogare la prestazione previdenziale richiesta. Né l'espletamento della prova per testi articolata in ricorso avrebbe potuto modificare tale conclusione. Invero, pur a voler ritenere raggiunta la prova in ordine alla presenza di amianto nell'opificio, nulla avrebbero potuto riferire i testi in ordine alla concentrazione delle fibre aerodisperse, trattandosi di accertamento di carattere tecnico scientifico non suscettibile di prova mediante dichiarazioni testimoniali delle colleghe di lavoro della ricorrente. Quanto, poi, alla relazione medico legale a firma del Dott. in atti, va premesso che Per_6 la ricostruzione in ordine alla effettiva presenza di fibre di amianto aerodisperse è avvenuta sulla base di dati meramente bibliografici e di incerta verificazione. Invero, la percentuale di concentrazione è stata calcolata in base ai dati reperiti in letteratura, andando sinanche oltre quanto ricostruito dall' . CP_7
Nemmeno l'espletamento della richiesta CTU avrebbe comportato un esito differente, atteso che non vi sono precisi riscontri in ordine all'effettiva rispondenza dei dati bibliografici rispetto all'effettiva situazione in essere presso lo stabilimento La CP conferma di tale assoluta incertezza si rinviene, per come già esposto, nel parere elaborato dall'esperto nell'ambito della pratica , nel quale è stata cristallizzata CP_8 CP_7
l'impossibilità di stabilire la concentrazione di amianto (si badi che tra le fonti sulle quali si è fondato colui che ha redatto il parere vi sono le dichiarazioni delle colleghe di lavoro e i rapporti ReNaM). MERITO – VIOLAZIONE ART. 2087 C.C. Benchè l'assenza di prova in ordine all'esposizione qualificata all'amianto renda superfluo l'esame degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda, vale la pena sottolineare che nel caso in esame si ritiene insussistente anche il presupposto della violazione, da parte del datore di lavoro, dell'art. 2087 c.c. Tale ultima norma prescrive all'imprenditore di “adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. La norma contiene un principio generale, di cui la legislazione in materia di prevenzione e di assicurazione degli infortuni sul lavoro costituisce applicazione specifica. Inoltre, ha valore integrativo rispetto a tale legislazione e costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico. Essa, in quanto tale, impone non solo l'adozione di tutte le cautele richieste dalla legge, ma anche di quelle suggerite dal normale senso di prudenza. Operata tale premessa, occorre allora valutare se nel caso di specie vi sia stata, da parte della una violazione dell'art. 2087 c.c., se sia addebitabile agli amministratori della CP società la colpa integrante il reato di cui all'art. 589 c.p., e se sussiste il nesso causale tra la morte e le violazioni perpetrate. MERITO - VIOLAZIONE ART. 2087 C.C. – CONOSCENZA O CONOSCIBILITÀ DELLA PERICOLOSITÀ DELL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO Giurisprudenza ormai costante sottolinea come “l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi” (Cass. n. 24742/2018); ed ancora che “Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata” (Cass. n. 16026/2018). Ebbene, in ordine alla conoscenza o conoscibilità da parte di della pericolosità CP connessa all'inalazione di fibre di amianto, ed al correlativo obbligo gravante sul datore di lavoro, occorre premettere che è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 13594/24 e le altre sentenze ivi citate), secondo cui la conoscibilità della pericolosità dell'impiego di amianto risale ai primi anni del '900. Tale conclusione è stata raggiunta e viene costantemente ribadita dalla Corte di Cassazione attraverso una puntuale analisi delle fonti normative in materia, osservandosi che
“l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi a cui commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in una esimente della responsabilità per il datore di lavoro”. In conformità con tali principi occorre, allora, affermare che, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro della sig.ra , l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto Per_5 fosse nota, e che già allora l'uso di materiali contenenti tali fibre era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione delle fibre stesse (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi a quelli oggetto di causa Cass. n. 8204/03; Cass. n. 22710/2015). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. n. 303/1956. Come è noto, a proposito di misure di sicurezza cosiddette “innominate”, ex art. 2087 c.c., la prova liberatoria a carico del datore di lavoro risulta generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla Legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. n. 27964/2018; Cass. n. 10319/2019). Prima di addentrarsi nella valutazione del caso specifico, conviene anche riportare il tenore delle uniche disposizioni normative vigenti all'epoca dei fatti per cui è causa (allorquando non era ancora stato approvato il D.Lgs. 81/08, né il Regolamento europeo del 1983). La materia era, invero, regolata all'epoca dal solo D.P.R. 303/56 che conteneva disposizioni alquanto scarne e generiche. L'art. 20, in particolare, disponeva che “Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono”. Così ricostruito il quadro giurisprudenziale occorre fare applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie. Ebbene, nella presente fattispecie va premesso che il rapporto di lavoro tra la e la Per_5 ha avuto svolgimento, per come già esposto innanzi, nell'arco temporale CP ricompreso tra il 01.10.1966 e il 28.02.1980. Se, per un verso, non si può escludere che all'epoca fosse già nota la pericolosità dell'amianto, va tuttavia osservato (ai fini dell'individuazione delle misure concretamente esigibili) che vi erano anche numerose disposizioni normative che finanche imponevano l'uso dell'amianto in taluni usi civili. Orbene, nel caso di specie è versata in atti copia delle ricevute attestanti l'installazione nei capannoni industriali della di impianti di aspirazione/ricambio d'aria (cfr. fatture CP acquisto aspiratori presse da stiro sub. All. 9 prod. Bove). Va, inoltre, tenuto in conto che i capannoni nei quali veniva svolta l'attività lavorativa da parte dell'istante erano alti circa 6 mt (cfr. sul punto memoria di costituzione in giudizio di sul punto non contestata dai CP_1 ricorrenti). Ritiene il Tribunale che tali misure di sicurezza, sebbene minime, siano da ritenersi idonee a prevenire il rischio di aspirazione di fibre aerodisperse, in considerazione della (minima e precaria) conoscenza della nocività dell'amianto, nonché delle considerazioni che si sono già svolte in ordine alla prova della effettiva presenza di amianto negli stabilimenti CP
Sulla scorta di tali argomentazioni, allora, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per dar luogo all'accoglimento della domanda, restando assorbite tutte le ulteriori questioni dedotte. Il ricorso va allora rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto delle difficoltà probatorie connesse all'epoca assai risalente di svolgimento del rapporto di lavoro. A ciò si aggiungano anche le questioni processuali particolarmente complesse che hanno dato origine alla declaratoria parziale di improcedibilità della domanda originaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli