Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 10 novembre 2022
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 11/05/2023, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2023
N. 00747/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01281/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Ministero dell’istruzione e Ufficio scolastico regione Puglia - Ufficio III Ambito territoriale per la Provincia di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Direzione Didattica Statale -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
a) della nota prot. n. 4432/B19 del 30.10.2021 con cui il Dirigente dichiarava che “il giorno 20.10.2021 ci sono state interlocuzioni con gli uffici superiori per quanto riguarda l’assegnazione del numero di docenti di sostegno spettanti a questa scuola. A seguito di confronto ci è stato comunicato che non sarebbero arrivati altri docenti. Si è imposta, sia pure a malincuore, una revisione delle cattedre con conseguente riorganizzazione delle cattedre assegnate a fine settembre. Per il suddetto motivo, l’ins. -OMISSIS-, assegnata poco prima al minore -OMISSIS-, ha dovuto affiancare altro minore ed a -OMISSIS- è stata assegnata una docente già nota al bambino ed alla famiglia”;
b) della nota prot. n. 4688 /B19 del 15.11.2021 con cui il Dirigente invitava i genitori “per un incontro chiarificatore, nell’auspicio di poter chiarire definitivamente la vicenda -OMISSIS-”;
c) della nota prot. n. 4939/B19 del 27.11.2021 con cui la Dirigente operava una succinta ricapitolazione della vicenda -OMISSIS- -OMISSIS- dichiarando “In riferimento a Sua richiesta di pari oggetto, inviata a mezzo pec (il 17/11/21 n.d.a.) ed assunta a ns. prot. n. 4903/B19 del 25.11.2021, si rimanda alle precedenti comunicazioni verbali avvenute nell’ambito dell’incontro tra la sottoscritta e la famiglia -OMISSIS- tenutosi in data 21.10.2021; all’incontro con la sottoscritta, la famiglia -OMISSIS- e Lei avvenuto in data 17.11.2021 ed alla mia nota del 30.10.2021 prot. n. 4432/B19 inviata a mezzo pec”;
d) dell’ordine di servizio (di cui non si conoscono gli estremi) con il quale la Dirigente provvedeva a scambiare gli insegnanti di sostegno, togliendo l’ins. -OMISSIS- a -OMISSIS- e assegnandogli una diversa insegnante, ben oltre il previsto termine di continuità scolastica;
e) dei provvedimenti, ancorché non conosciuti, con cui il Ministero dell’istruzione e l’Ambito territoriale per la Provincia di Bari - Ufficio III Ufficio scolastico regionale per la Puglia determinavano l’organico di fatto dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2020/21, assegnando all’Istituto scolastico Circolo -OMISSIS-, frequentato da -OMISSIS-, un numero di insegnanti di sostegno evidentemente inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità presenti nell’istituto, secondo la prospettazione della Dirigente;
f) nonché di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici;
nonché per la declaratoria
- del diritto del minore -OMISSIS- di usufruire di un insegnante di sostegno in maniera costante per l’orario di frequenza scolastica per l’anno 2020/21 secondo i principi di continuità scolastica stabiliti dalla normativa vigente;
- dell’obbligo, in capo alle Amministrazioni intimate, di dare corretta esecuzione al PE (piano educativo individuale) in favore del minore -OMISSIS-;
nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e dell’Ufficio scolastico regione Puglia - Ufficio III Ambito territoriale per la provincia di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 i difensori, avvocato Michele Di Lorenzo per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Guido Operamolla, per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio gli odierni ricorrenti -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS- (bambino di otto anni affetto da “ritardo mentale lieve, disturbi del comportamento e dell’apprendimento” iscritto al terzo anno delle elementari presso il Circolo -OMISSIS- di Andria), impugnavano i provvedimenti dell’Amministrazione scolastica che avevano comportato agli inizi dell’anno scolastico 2020/21 il mutamento dell’insegnante di sostegno (-OMISSIS- -OMISSIS-) originariamente assegnata al figlio minore con altro insegnante, in asserita violazione del principio di continuità del progetto educativo e didattico di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 66/2017 e del divieto di movimenti di personale scolastico già in attività di insegnamento ex art. 461 del decreto legislativo n. 297/1994.
Chiedevano, altresì, la declaratoria:
- del diritto del minore -OMISSIS- di usufruire di un insegnante di sostegno in maniera costante per l’orario di frequenza scolastica per l’anno 2020/21 secondo i principi di continuità scolastica stabiliti dalla normativa vigente;
- dell’obbligo, in capo alle Amministrazioni intimate, di dare corretta esecuzione al PE (piano educativo individuale) in favore del minore -OMISSIS-;
Domandavano, infine, la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
2. - Si costituivano in giudizio il Ministero dell’istruzione e l’Ufficio scolastico regione Puglia - Ufficio III Ambito territoriale per la provincia di Bari, resistendo al gravame.
3. - Con ordinanza n. 18 del 14.1.2022 veniva accolta l’istanza cautelare formulata dai ricorrenti.
4. - Successivamente con ordinanza collegiale n. 1512 del 10.11.2022 questo Giudice riteneva necessario acquisire il provvedimento dell’Amministrazione resistente esecutivo dell’ordinanza cautelare n. 18/2022 resa nel corso del presente giudizio e ottenere chiarimenti dalla stessa P.A.
5. - Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 19 aprile 2023, nel corso della quale, all’esito della discussione orale, la causa passava in decisione.
6. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo, mentre vada accolta la domanda risarcitoria azionata dai ricorrenti nei limiti di seguito esposti.
6.1. - Con riferimento alla domanda impugnatoria si rileva quanto segue.
Nella memoria depositata in data 19.3.2023 (cfr. pag. 2) gli istanti rilevano:
«… Nei termini di rito, i ricorrenti hanno, …, depositato la pagella dell’anno in corso del minore -OMISSIS-, a firma della insegnante -OMISSIS-, dimostrando che l’insegnante è stata correttamente confermata nel suo ruolo di sostegno in ossequio all’ordinanza cautelare summenzionata.
La riassegnazione della insegnante -OMISSIS- al piccolo -OMISSIS- ha, di fatto, ripristinato la condizione di normalità per il minore che progressivamente ha recuperato la propria condizione psicofisica, con la positiva scomparsa dei disturbi di tipo emotivo e delle crisi di pianto che erano stati riscontrati dalla pediatra ( all. 9 ) nel periodo di maggiore criticità.
Essendo cessata la condotta illegittima da parte della P.A. residua al merito, del presente giudizio, solo la quantificazione del danno psicologico subito dal minore che in considerazione del limitato periodo di carenza relazionale e didattica, protrattosi per oltre un mese, che potrà essere quantificato solo in via equitativa secondo l’apprezzamento del Giudice. …».
A tal riguardo, si richiama e conferma quanto già evidenziato nella menzionata ordinanza cautelare n. 18/2022:
«… Ritenuto preliminarmente, quanto alla sussistenza della giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo, che:
- la controversia in esame riguarda la modifica delle assegnazioni del personale di sostegno a favore di un minore disabile e le asserite esigenze di organizzazione degli Uffici;
- la stessa rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di pubblici servizi (art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.);
- la vicenda si occupa, nello specifico, della contestazione in sede giurisdizionale del provvedimento di spostamento di una insegnante di sostegno, dopo l’assegnazione delle ore di sostegno previste nel PE (Piano educativo individualizzato), venendo in rilievo le scelte discrezionali operate dal dirigente scolastico in fase esecutiva del piano;
- la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 12.4.2016, n. 7) ha chiarito che per radicare la giurisdizione del Giudice ordinario è necessario qualificare l’agire del dirigente scolastico come integralmente vincolato (da cui deriva il diritto soggettivo dell’interessato da far valere in sede civilistica); che, pertanto, sono tendenzialmente devolute alla giurisdizione del G.O. le controversie afferenti alla fase di esistenza ed operosità del P.E.I. già adottato;
- tuttavia, differentemente, nella fattispecie de qua , pur essendo stato il P.E.I. già adottato, residuava in capo al dirigente scolastico un margine di apprezzamento (cfr. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 27 marzo 2019, n. 262);
Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che generici motivi di riorganizzazione delle cattedre assegnate non possono legittimare lo spostamento dell’insegnante di sostegno (-OMISSIS- -OMISSIS-) assegnato al minore -OMISSIS- in violazione del principio di continuità del progetto educativo e didattico ex art. 14 dlgs n. 66/2017 e del divieto di movimenti di personale scolastico già in attività di insegnamento di cui all’art. 461 dlgs n. 297/1994; …».
Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo in considerazione di quanto dichiarato dagli istanti nella citata memoria depositata in data 19.3.2023.
6.2. - Va invece accolta la domanda risarcitoria azionata dai ricorrenti.
In primis , va rimarcato che la P.A. ha adottato provvedimenti illegittimi in forza delle condivisibili argomentazioni espresse nell’ordinanza cautelare n. 18/2022 (non oggetto di appello cautelare), di cui l’Amministrazione scolastica ha dato corretta esecuzione come rilevato dai ricorrenti; peraltro la stessa difesa erariale ha omesso di esplicitare alcuna deduzione difensiva ai sensi dell’art. 73 del codice del processo amministrativo in vista dell’udienza di merito del 19 aprile 2023.
Da quanto rilevato emerge come il minore -OMISSIS- sia stato vittima di un illecito aquiliano posto in essere dall’Amministrazione scolastica con l’adozione dei provvedimenti impugnati, causa di un danno ingiusto ex art. 2043 del codice civile.
Indubbi sono, quindi, nella fattispecie oggetto del presente giudizio la sussistenza, sul piano oggettivo, del fatto illecito ex art. 2043 del codice civile posto in essere dalla P.A. evocata in giudizio con l’adozione dei provvedimenti illegittimi oggetto di impugnativa e il nesso di causalità con il danno psicologico patito dal minore per il limitato periodo di carenza dell’originario insegnante di sostegno inizialmente assegnato allo stesso.
Altrettanto chiara è la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano in capo all’Amministrazione resistente, valutato alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per il giudizio sulla colpa della P.A.
Secondo l’orientamento prevalente al privato non è chiesto un particolare sforzo probatorio, potendo invocare l’illegittimità dell’azione amministrativa contestata quale presunzione (semplice) in ordine alla sussistenza della colpa.
Spetta a tal punto all’Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile, ad esempio, in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, d’influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 798).
In concreto, nessuna perplessità suscita la circostanza della adozione di provvedimenti illegittimi da parte della Amministrazione scolastica, posto che - come evidenziato nell’ordinanza cautelare n. 18/2022 “… generici motivi di riorganizzazione delle cattedre assegnate non possono legittimare lo spostamento dell’insegnante di sostegno (-OMISSIS- -OMISSIS-) assegnato al minore -OMISSIS- in violazione del principio di continuità del progetto educativo e didattico ex art. 14 dlgs n. 66/2017 e del divieto di movimenti di personale scolastico già in attività di insegnamento di cui all’art. 461 dlgs n. 297/1994 …”.
Ricorre, quindi, nel caso concreto quell’inescusabilità dell’errore amministrativo che integra la fattispecie risarcibile. Né l’Amministrazione resistente ( i.e. il Ministero dell’istruzione e l’Ufficio scolastico Regione Puglia - Ufficio III Ambito territoriale per la Provincia di Bari) ha dedotto alcun elemento a propria discolpa.
Ai fini della quantificazione del danno patito nella fattispecie in esame, ritiene questo Collegio che il danno psicologico da mancato insegnante di sostegno possa ascriversi alle categorie fenomeniche del c.d. danno dinamico-relazionale e del danno da sofferenza, concretizzanti un pregiudizio non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 del codice civile (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 2 dicembre 2019, n. 5668).
Nella prima ipotesi rientra la mancanza dell’insegnante protratta per un tempo (nel caso di specie oltre un mese) in concreto idoneo - secondo la prova fornita dai genitori del minore - a compromettere la finalità di inclusione e aiuto al quale la figura dell’insegnante di sostegno è deputata, fino a ricomprendere le degenerazioni sul piano della salute che siano frutto della somatizzazione della situazione di disagio scolastico che è conseguente al mancato sostegno.
Nella seconda categoria rientrano le afflizioni e i patemi d’animo puri, frutto della sofferenza che il minore fragile (in stato di disabilità) provi nel ritrovarsi in classe, ma senza insegnante di sostegno, sofferenze che possono essere acuite da situazioni che di volta in volta possono verificarsi e che, nella fattispecie in esame, hanno portato addirittura all’abbandono per un determinato periodo della frequenza scolastica (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 2 dicembre 2019, n. 5668).
È vero che - come evidenziato dalla citata sentenza del T.A.R. Campania - “… secondo un ragionamento basato sulla comune esperienza, un periodo che comprenda i primi due o tre mesi di attività didattica senza insegnante di sostegno non appare astrattamente idoneo a determinare l’esistenza del danno …” (nella fattispecie in esame effettivamente il minore è stato privato dell’originario insegnante di sostegno per un periodo breve), tuttavia lo stesso T.A.R. lascia ferma “… la possibilità di dimostrare che ciò è in concreto avvenuto”.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno provato il danno non patrimoniale patito dal minore sia pure limitatamente al breve periodo di cui si si detto, depositando, in uno all’atto introduttivo del presente giudizio, i seguenti allegati:
8. Relazione dott.ssa -OMISSIS-;
9. Certificato dott.ssa -OMISSIS-;
10. Relazione dott.ssa -OMISSIS-;
11. Anamnesi del minore -OMISSIS-.
Detta documentazione depone nel senso della sussistenza di un danno non patrimoniale limitatamente all’arco temporale breve entro cui il minore è rimasto privo dell’originario insegnante di sostegno.
In particolare, la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- (pediatra) attesta in data 17.11.2021 che “il bambino -OMISSIS- -OMISSIS- sta manifestando disturbi di tipo emotivo, disturbi del sonno, crisi di pianto, legati probabilmente al disagio che sta vivendo in ambito scolastico”.
La dr.ssa Nunzia -OMISSIS- (psicologa psicoterapeuta) in data 6.12.2021 ha reso la seguente relazione psicologica:
«… -OMISSIS- frequenta la classe 3^G della scuola Primaria-OMISSIS-. I suoi genitori si sono rivolti a me a causa della presenza nel figlio di disturbi del sonno, problematiche della sfera emozionale e frequenti episodi di crisi di pianto, già evidenziati dalla Pediatra, dr.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-.
A seguito di colloqui con la famiglia e il piccolo sono venuta a conoscenza dell’esordio dei sintomi risultanti da problematiche legate al percorso scolastico del minore, a causa dell’allontanamento dello stesso dalla sua insegnante specializzata, Maestra -OMISSIS- -OMISSIS-, che lo seguiva per le 11 ore di sostegno assegnategli.
L’evento scatenante i disturbi sopra riportati risale al 20 ottobre u.s., giorno a partire dal quale il minore non ha più voluto frequentare la scuola, pur essendogli stata assegnata una nuova insegnante specializzata, la maestra -OMISSIS-.
Il minore, con diagnosi clinica di disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (ICD 10 F 90), presenta fra le conseguenze funzionali disturbi di adattamento e del comportamento, con relativa compromissione significativa nelle aree sociali.
Ciò significa che -OMISSIS- ha difficoltà a relazionarsi con figure diverse da quelle conosciute e a mantenere rapporti significativi con le stesse. In realtà l’incontro con la maestra -OMISSIS- è da considerarsi molto positivo per il bambino che ha mostrato evidenti segni di progresso in campo relazionale e scolastico. L’interruzione di questo particolare rapporto, instauratosi naturalmente con l’insegnante specializzata e bruscamente reciso, ha significato per -OMISSIS- la perdita di una figura di riferimento importante in un settore, quello scolastico, dove fino a quel momento non era riuscito a legare con altre figure adulte, fatta eccezione per la terapista della riabilitazione dell’Istituto “-OMISSIS-” che ha operato nella scuola, fino a quando anche quel servizio è stato sospeso.
Risulta pertanto molto dannoso per la tranquillità psicologica di un bambino, che già presenta importanti problemi nell’area relazionale, interrompere, senza un giustificato motivo, se non, forse, per una motivazione meramente burocratica o di sistemazione di cattedre, un rapporto così significativo e proficuo.
Pur non mettendo assolutamente in discussione la preparazione e la professionalità della nuova maestra con specializzazione per il sostegno messa a disposizione dalla scuola in sostituzione della Maestra -OMISSIS-, sarebbe difficile per -OMISSIS- riuscire a riavviare un rapporto significativo come quello ingiustamente e bruscamente interrotto. Tra l’altro si fa presente che i genitori non sono stati neanche preventivamente avvisati di tale sostituzione, per poter esprimere il loro parere ed eventualmente preparare il bambino a questo evento traumatico. Una semplice comunicazione, neanche formalizzata per iscritto, ha proiettato i genitori in un stato confusionale a causa della difficoltà che loro stessi avevano nel riportare tale notizia al bambino senza un’adeguata preparazione.
La reazione di -OMISSIS- è stata quella più ovvia di fronte ad un trauma del genere, non voler più frequentare la scuola, dove non poteva più contare sulla vicinanza di una figura educativa per lui molto importante, come la maestra -OMISSIS-.
Al momento -OMISSIS- ancora non ha ripreso la frequenza scolastica e indubbiamente più il tempo passa e più il minore subirà i danni derivanti da tale situazione. La famiglia, consapevolmente ha scelto, a ragione, di non far frequentare le lezioni, per evitare di destabilizzare ulteriormente il bambino a causa dell’incontro dello stesso con la nuova figura educativa. È evidente che le decisioni prese dal Dirigente, non attinenti a questioni didattiche e/o pedagogiche, ma meramente burocratiche/organizzative, hanno causato una serie di eventi che di fatto portano a negare ad un minore, peraltro con disabilità, il diritto allo studio, costituzionalmente garantito.
Alla luce degli eventi sopra esposti, non si comprende come mai si sia potuta interrompere la continuità didattica, criterio fondamentale per l’assegnazione di un docente, non considerando, inoltre, la salvaguardia del benessere psico-fisico di un bambino disabile, con scarsa tolleranza alla frustrazione, all’insuccesso e all’attesa, così come evidenziato nella stessa Diagnosi Funzionale di cui la scuola è in possesso e dalla quale deve partire tutta l’azione didattica rivolta a -OMISSIS-.
A seguito delle circostanze riportate, si è potuto rilevare in -OMISSIS- un abbassamento dell’autostima e un costante stato di ansia, che sottostà a qualsiasi sua azione, provocando anche nei confronti dei familiari reazioni aggressive ingiustificate.
-OMISSIS- ha perso il suo maggior punto di riferimento scolastico a cui è ancora particolarmente legato.
Per il recupero e la salvaguardia del benessere psicologico e fisico del minore è pertanto assolutamente indispensabile ripristinare al più presto la situazione pregressa, riattribuendo a -OMISSIS- la maestra specializzata -OMISSIS-. …».
In ogni caso, nella vicenda per cui è causa, a fronte di un danno conseguenza della condotta gravemente colpevole posta in essere dalla P.A., può comunque operare il ragionamento presuntivo ex art. 2727 del codice civile.
Sulla ammissibilità del ragionamento presuntivo per provare il danno (anche non patrimoniale) da attività amministrativa illegittima si veda Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 23.4.2021, n. 7; Consiglio di Stato, Sez. VI, 30.8.2021, n. 6090; Consiglio di Stato, Sez. IV, 24.11.2022, n. 10346; Consiglio di Stato, Sez. IV, 23.2.2023, n. 1865 e Consiglio di Stato, Sez. VII, 30.3.2023, n. 3314.
Nel caso di specie - come evidenziato in precedenza - è stato osservato dalla parte ricorrente l’onere di allegare circostanze di fatto precise (cfr. documentazione sopra menzionata acclusa al ricorso introduttivo) che consente a questo Giudice di far ricorso a presunzioni semplici per la prova del lamentato pregiudizio non patrimoniale sofferto dal figlio minore.
Ciò detto, è provata la lesione di tipo dinamico relazionale sotto il profilo della perdita dell’attività didattica, della crescita umana ed educativa, del presumibile carente inserimento nella classe di appartenenza.
Viceversa, non si può tener conto delle spese connesse all’attività espletata dai genitori per acquisire atti, documenti e relazioni mediche, tra cui quella psicologica della dott.ssa -OMISSIS- per fondare e avviare la controversia giudiziaria. Detta voce di danno è stata, infatti, richiesta unicamente con la memoria del 19.3.2023, ma non con l’atto introduttivo del presente giudizio.
In conclusione, il danno non patrimoniale subito dal minore -OMISSIS- va equitativamente valutato in € 1.000,00.
Sulle somme come sopra determinate, trattandosi di debito di valore, spettano rivalutazione e interessi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6.10.2003, n. 5820: “L’obbligazione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale costituisce - al pari dell’obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ed aquiliana - un debito non di valuta ma di valore, sicché, anche in sede di liquidazione equitativa dei danni predetti, deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore alleghi o dimostri il danno maggiore ai sensi dell’art. 1224 comma 2 c.c. (danni nelle obbligazioni pecuniarie); su tale somma rivalutata decorrono gli interessi atteso che la rivalutazione e gli interessi (sulla somma rivalutata) adempiono funzioni diverse - poiché mentre la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima dell’evento pregiudizievole, i secondi hanno natura compensativa - e sono, quindi, giuridicamente compatibili”).
La somma liquidata viene posta a carico del Ministero dell’istruzione, in quanto organo gerarchicamente sovraordinato agli Uffici scolastici periferici e unico soggetto al quale può essere contabilmente imputata, in mancanza di autonomia dei singoli Uffici scolastici regionali sulle somme destinate, da bilancio, alla copertura delle spese per il sostegno scolastico.
7. - Quindi, previo accertamento del diritto del minore -OMISSIS- all’assegnazione di un insegnante di sostegno in maniera costante, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, mentre deve essere accolta la domanda risarcitoria in favore del minore, liquidata come sopra.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
9. - Paventandosi un danno erariale, il Collegio reputa doveroso disporre la trasmissione degli atti del giudizio alla Procura regionale della Corte dei conti in Bari per quanto di competenza.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda impugnatoria;
2) accoglie la domanda risarcitoria e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’istruzione al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di cui in motivazione, in favore dei ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-.
Condanna il Ministero dell’istruzione al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre accessori come per legge.
Dispone, altresì, la trasmissione, a cura della Segreteria, di copia del fascicolo d’ufficio e della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti in Bari per quanto di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.