CASS
Sentenza 8 giugno 2021
Sentenza 8 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2021, n. 22512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22512 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OR AN nato a [...] il [...] OL EL nato a [...]( LITUANIA) il 19/01/1975 avverso l'ordinanza del 10/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di CHIETI udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG DELIA CARDIA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. lette le conclusioni dell'avv.to Improda per RC che ha depositato certificato di morte dello stesso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato per la KO. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 10 settembre 2020, il tribunale della libertà di Chieti, dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta da RC AN e KO JE avverso il decreto emesso il 22-7-2020 che aveva disposto il sequestro preventivo di somme nella titolarità della De Thamè srl per l'importo di € 467.000 ed, in subordine, ove non rinvenibili, anche nei riguardi dei predetti indagati;
con lo stesso provvedimento il tribunale respingeva l'analoga istanza avanzata nell'interesse della KO quanto al sequestro delle somme versate sui conti correnti della medesima, in quanto entrambi indagati di reati tributari ed autoriciclagg io. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli indagati deducendo violazione di legge, ed in particolare dell'articolo 178 comma primo lettera c) codice procedura penale in materia di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato e delle Penale Sent. Sez. 2 Num. 22512 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 23/03/2021 altre parti private poiché il tribunale del riesame aveva omesso di considerare che la società De Thamè è indagata unitamente alle persone fisiche così che, la circostanza che il sequestro preventivo era stato eseguito esclusivamente sui beni della società, non escludeva l'interesse dei ricorrenti in qualità di coindagati della società a chiedere il riesame e la revoca del sequestro perché gli stessi restavano comunque titolari dell'interesse a precludere future aggressioni dei propri patrimoni. Peraltro, RC doveva ritenersi ugualmente legittimato alla presentazione dell'istanza di riesame dalla sua qualifica di legale rappresentante della società così che il tribunale del riesame non aveva considerato la relazione tra i due coindagati e la società colpita dal provvedimento. Analogamente errata doveva ritenersi la conclusione del tribunale del riesame circa l'assenza di procura speciale in capo al RC posto che l'affermazione valeva per le società terze interessate e non anche per quelle indagate così che doveva ritenersi che entrambi i ricorrenti erano titolari di interesse di impugnare ed alcuna procura speciale doveva essere conferita al difensore. Con un secondo motivo lamentavano violazione di legge, ed in particolare dell'articolo 125 codice procedura penale, per mancanza assoluta della motivazione quanto alla giustificazione fornita in relazione al sequestro disposto sui conti correnti personali della KO che era stato esaminato senza l'analisi delle specifiche circostanze dedotte nell'impugnazione circa la legittimità delle operazioni di trasferimento di somme di denaro dalle diverse società, circostanze totalmente pretermesse dal provvedimento impugnato. 1.3 Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa depositava il certificato di morte del Furcucci insistendo nell'accoglimento del ricorso della coindagata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Ciò posto, in primo luogo deve essere dichiarato improcedibile il ricorso del RC per intervenuto decesso dello stesso;
difatti secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione in tema di misure cautelari reali, è improcedibile, in caso di sopravvenuta morte del ricorrente, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice del riesame (Sez. 5, n. 27005 del 10/09/2020, Rv. 279472). 2.2 Quanto alle altre doglianze avanzate nell'interesse della KO, il primo motivo appare avanzato da soggetti non legittimati e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Correttamente il tribunale del riesame di Chieti ha dichiarato inammissibili i ricorsi avanzati in proprio dagli indagati a fronte di un provvedimento di sequestro che aveva aggredito i beni della società De Thamè srl;
invero, per costante interpretazione di questa Corte di cassazione l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro;
ed in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura 2 D PRESIDENTE a Cervloro speciale (Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992). E tale affermazione deve certamente essere ribadita nel caso in esame non sussistendo un interesse concreto ed attuale della KO alla restituzione di beni sequestrati alla società a responsabilità limitata che ha sempre legittimazione propria ed autonoma rispetto alle persone fisiche, anche se coindagata per gli illeciti amministrativi conseguenti da reato. Ne consegue che la richiesta di riesame non poteva essere avanzata dal RC quale legale rappresentante della società sequestrata trattandosi di soggetto indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e della stessa non può valersi anche l'indagata KO. E ciò a prescindere dall'ulteriore elemento valorizzato dal tribunale che ha segnalato come sia assente qualsiasi procura speciale rilasciata al difensore della società indagata circostanza questa che determinerebbe l'applicazione del principio secondo cui il difensore dell'indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all'uopo preventivamente conferito apposita procura speciale. (Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 Rv. 251997). 2.3 Quanto al terzo motivo alcun difetto di motivazione denunciabile nei ricorsi per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali sussiste poiché, con le argomentazioni svolte alle pagine 6 e seguenti dell'ordinanza, il tribunale ha spiegato per quali ragioni ritenere che quelle somme rinvenute nel possesso della ricorrente siano frutto delle operazioni illecite stante l'assenza di altre fonti di reddito oltre quelle provenienti dalle partecipazioni sociali nelle compagini ritenute autrici degli illeciti attuati dai rispettivi amministratori. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della KO al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso di RC AN per sopravvenuta morte del ricorrente. Dichiara inammissibile il ricorso della KO e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Rima, 23 marzo 2021 I CONSIGLIERE E
lette le conclusioni del PG DELIA CARDIA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. lette le conclusioni dell'avv.to Improda per RC che ha depositato certificato di morte dello stesso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato per la KO. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 10 settembre 2020, il tribunale della libertà di Chieti, dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta da RC AN e KO JE avverso il decreto emesso il 22-7-2020 che aveva disposto il sequestro preventivo di somme nella titolarità della De Thamè srl per l'importo di € 467.000 ed, in subordine, ove non rinvenibili, anche nei riguardi dei predetti indagati;
con lo stesso provvedimento il tribunale respingeva l'analoga istanza avanzata nell'interesse della KO quanto al sequestro delle somme versate sui conti correnti della medesima, in quanto entrambi indagati di reati tributari ed autoriciclagg io. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli indagati deducendo violazione di legge, ed in particolare dell'articolo 178 comma primo lettera c) codice procedura penale in materia di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato e delle Penale Sent. Sez. 2 Num. 22512 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 23/03/2021 altre parti private poiché il tribunale del riesame aveva omesso di considerare che la società De Thamè è indagata unitamente alle persone fisiche così che, la circostanza che il sequestro preventivo era stato eseguito esclusivamente sui beni della società, non escludeva l'interesse dei ricorrenti in qualità di coindagati della società a chiedere il riesame e la revoca del sequestro perché gli stessi restavano comunque titolari dell'interesse a precludere future aggressioni dei propri patrimoni. Peraltro, RC doveva ritenersi ugualmente legittimato alla presentazione dell'istanza di riesame dalla sua qualifica di legale rappresentante della società così che il tribunale del riesame non aveva considerato la relazione tra i due coindagati e la società colpita dal provvedimento. Analogamente errata doveva ritenersi la conclusione del tribunale del riesame circa l'assenza di procura speciale in capo al RC posto che l'affermazione valeva per le società terze interessate e non anche per quelle indagate così che doveva ritenersi che entrambi i ricorrenti erano titolari di interesse di impugnare ed alcuna procura speciale doveva essere conferita al difensore. Con un secondo motivo lamentavano violazione di legge, ed in particolare dell'articolo 125 codice procedura penale, per mancanza assoluta della motivazione quanto alla giustificazione fornita in relazione al sequestro disposto sui conti correnti personali della KO che era stato esaminato senza l'analisi delle specifiche circostanze dedotte nell'impugnazione circa la legittimità delle operazioni di trasferimento di somme di denaro dalle diverse società, circostanze totalmente pretermesse dal provvedimento impugnato. 1.3 Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa depositava il certificato di morte del Furcucci insistendo nell'accoglimento del ricorso della coindagata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Ciò posto, in primo luogo deve essere dichiarato improcedibile il ricorso del RC per intervenuto decesso dello stesso;
difatti secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione in tema di misure cautelari reali, è improcedibile, in caso di sopravvenuta morte del ricorrente, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice del riesame (Sez. 5, n. 27005 del 10/09/2020, Rv. 279472). 2.2 Quanto alle altre doglianze avanzate nell'interesse della KO, il primo motivo appare avanzato da soggetti non legittimati e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Correttamente il tribunale del riesame di Chieti ha dichiarato inammissibili i ricorsi avanzati in proprio dagli indagati a fronte di un provvedimento di sequestro che aveva aggredito i beni della società De Thamè srl;
invero, per costante interpretazione di questa Corte di cassazione l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro;
ed in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura 2 D PRESIDENTE a Cervloro speciale (Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992). E tale affermazione deve certamente essere ribadita nel caso in esame non sussistendo un interesse concreto ed attuale della KO alla restituzione di beni sequestrati alla società a responsabilità limitata che ha sempre legittimazione propria ed autonoma rispetto alle persone fisiche, anche se coindagata per gli illeciti amministrativi conseguenti da reato. Ne consegue che la richiesta di riesame non poteva essere avanzata dal RC quale legale rappresentante della società sequestrata trattandosi di soggetto indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e della stessa non può valersi anche l'indagata KO. E ciò a prescindere dall'ulteriore elemento valorizzato dal tribunale che ha segnalato come sia assente qualsiasi procura speciale rilasciata al difensore della società indagata circostanza questa che determinerebbe l'applicazione del principio secondo cui il difensore dell'indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all'uopo preventivamente conferito apposita procura speciale. (Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 Rv. 251997). 2.3 Quanto al terzo motivo alcun difetto di motivazione denunciabile nei ricorsi per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali sussiste poiché, con le argomentazioni svolte alle pagine 6 e seguenti dell'ordinanza, il tribunale ha spiegato per quali ragioni ritenere che quelle somme rinvenute nel possesso della ricorrente siano frutto delle operazioni illecite stante l'assenza di altre fonti di reddito oltre quelle provenienti dalle partecipazioni sociali nelle compagini ritenute autrici degli illeciti attuati dai rispettivi amministratori. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della KO al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso di RC AN per sopravvenuta morte del ricorrente. Dichiara inammissibile il ricorso della KO e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Rima, 23 marzo 2021 I CONSIGLIERE E