Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/05/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
N. R.G. 58/2024
La Corte D'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Vincenzo Pupilella Presidente
Dott. Rita Pasq CP_1 Curci Consigliere
Consigliere rel.Dott. Elena Quaranta
all'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di II grado n 58/2024 tra Parte 1 (C.F. C.F. 1 assistito e difeso dall'Avv. Antonella
LALLI
appellante e
Controparte_2 (C.F. P.IVA 1 ), assistita e difesa dall'Avv. Stefania
PAOLOZZI
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado.
Parte 1 ex dipendente della Con atto notificato il 28.3.2023 azionava, Controparte_2
nei confronti della società, atto di precetto per un importo di euro 5.058,37 avente ad oggetto l'intimazione della sorte residua dovuta dalla società ex datrice di lavoro del Parte 1 in virtù di
decreto ingiuntivo esecutivo n 708/2019 contenente ingiunzione al pagamento della sorte di €
Nel precetto si menzionava un accordo -fondato sul decreto ingiuntivo sopra richiamato- intercorso tra le parti ma, secondo il creditore, rimasto non compiutamente eseguito con conseguente reviviscenza del credito portato nel decreto ingiuntivo.
Con ricorso del 7.4.2023 la Controparte_2 si opponeva al precetto.
Esponeva che a seguito del decreto ingiuntivo esecutivo, non opposto, le parti avevano sottoscritto, in data 25.9.2019, un accordo per un pagamento rateale e che la Controparte_2 aveva adempiuto integralmente l'accordo
Specificava, in particolare, che il precetto azionato dal Parte_1 nello scomputare dal dovuto quanto già ricevuto, non aveva tenuto conto del fatto che essa ditta con Certificazioni Uniche del dipendente relative all'anno 2019 ed all'anno 2020 aveva effettuato dei conguagli fiscali per euro 4.708,27 di cui
Parte 1 aveva beneficiato perché, in assenza di essi, il dipendente avrebbe dovuto versare le somme in sede di dichiarazione dei redditi.
Ancora, nel medesimo precetto non erano stati detratti, dalle somme dovute al Parte 1 gli importi di due bonifici di euro 1.700,00 ciascuno effettuati entrambi in data 3.6.2019 che andavano, anch'essi,
imputati ad estinzione del credito.
In forza di tali pagamenti e dei pagamenti rateali già scomputati nel precetto, l'accordo del 25.9.2019 doveva ritenersi integralmente adempiuto dalla Controparte_2
Concludeva, pertanto, nel senso che non residuava alcun credito in capo al Parte 1 e che la somma richiesta con il precetto (euro 5.058,37) non era dovuta perché già interamente pagata per mezzo dei due bonifici di complessivi euro 3.400,00 e dei conguagli fiscali per euro 4.708,27.
Parte 1 si costituiva nel giudizio di primo grado e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 54/2024 il Giudice del Lavoro accoglieva l'opposizione ed annullava il precetto ritenendo non dovuta la somma precettata.
Il Giudizio di appello
Con ricorso depositato in data 24/04/2024 la sentenza è stata appellata dal Parte_1
L'appellante espone di avere ottenuto il decreto ingiuntivo per euro 41.792,81 e che dopo la notifica dello stesso le parti avevano raggiunto un accordo per un piano rateizzato di pagamento dell'intera somma dovuta in base al decreto ingiuntivo.
In tale accordo, datato 25.9.2019, le parti conteggiavano che l'importo dovuto dalla Controparte 2 al Parte_1 detratti alcuni acconti, era di euro 30.114,80 somma che sarebbe stata versata dalla
[...
Controparte 2 in 29 rate da ottobre 2019 fino a febbraio 2022. Tuttavia la somma complessiva versata dalla società con il pagamento dell'ultima rata di febbraio 2022 era stata di euro 25.200,00 invece di quella dovuta, pari ad euro 30.114,80.
Poiché, quindi, l'accordo non era stato rispettato, si era determinata la reviviscenza del credito detratti tutti gli originario portato nel decreto ingiuntivo esecutivo, in forza del quale il Parte_1 acconti ricevuti, aveva notificato il precetto per la parte residua non adempiuta.
Il Giudice di primo grado ha accolto l'opposizione al precetto in quanto ha ritenuto che l'accordo sottoscritto tra le parti fosse stato integralmente rispettato dalla debitrice Controparte_2 nella sentenza si afferma infatti, che detto accordo prevedeva che la Controparte_2 versasse all'ex lavoratore la somma di euro 30.114,80 e lo stesso Parte 1 a pagina 3 della memoria di costituzione, aveva riconosciuto di avere già ricevuto una somma addirittura superiore, pari ad euro 30.834,03.
Sulla base di tale considerazione la sentenza di primo grado ha ritenuto provata l'estinzione del debito portato nell'accordo ed assorbite le ulteriori questioni, della computabilità o meno ai fini dell' estinzione del debito, dei due bonifici del 3.6.2019 di euro 1.700,00 ciascuno nonché della somma di euro 4.708,27 oggetto di conguaglio fiscale da parte della ditta.
Tanto premesso, l'appellante articola tre motivi di impugnazione con i quali deduce l'erroneità della sentenza di primo grado, in quanto viziata da un'erronea ricostruzione dei fatti emersi in giudizio, da una conseguente erronea applicazione, in sentenza, dell'accordo intervenuto tra le parti in data
25.9.2019 e da un errata quantificazione della somma complessiva versata dalla Controparte 2 in favore del Parte_1
Deduce, in primo luogo, l'appellante che il Giudice a quo erra nell'interpretare quanto affermato a pagina 3 della memoria di primo grado, laddove ritiene che parte opposta aveva affermato di aver ricevuto dalla Controparte_2 la complessiva somma di € 30.834,08 (persino superiore, quindi, a quella dovuta in base all'accordo) in quanto in detto importo erano conteggiati gli stessi acconti che nell'accordo erano già stati detratti per giungere alla somma residua di euro 30.114,80.
L'appellante ribadisce, pertanto, che l'accordo non è stato rispettato, con conseguente reviviscenza del decreto ingiuntivo che è stato azionato con il precetto opposto.
Aggiunge che i due bonifici di euro 1.700,00 ciascuno, eseguiti in data 3.6.2019 non possono essere imputati ad estinzione del debito portato nel decreto ingiuntivo, in quanto sono da imputarsi ad estinzione di altri debiti, così come indicato nelle annotazioni scritte sulle contabili di tali bonifici depositate dal lavoratore in primo grado.
Rileva, inoltre, che si tratta, in ogni caso, di pagamenti eseguiti a giugno 2019 e quindi prima dell'emissione del decreto ingiuntivo che è di luglio 2019.
Deduce, infine, che nemmeno può tenersi conto della somma che la Controparte 2 ha portato a conguaglio fiscale nelle Certificazioni Uniche del 2019 e del 2020 in quanto il datore di lavoro opera come Sostituto di Imposta e dunque ha versato (o conguagliato) somme che aveva già provveduto a trattenere sulla retribuzione del lavoratore. Rileva, al riguardo, che le retribuzioni ed il TFR dovute al Parte 1 in forza del decreto ingiuntivo sono calcolate al netto delle ritenute fiscali.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo le difese del primo grado.
L'appello è fondato.
Dalla documentazione in atti risulta quanto segue:
- Alla base delle vicenda in esame vi è il decreto ingiuntivo n 708 emesso il 9 luglio 2019 per un totale di euro 41.729,81. La somma è composta da euro 15.146,83 per retribuzioni
(calcolate al netto) e da euro 26.645,98 per TFR, calcolato al lordo.
Al decreto ingiuntivo, non opposto dalla Controparte_2 seguiva in data 25.9.2019 un accordo per il pagamento rateale di quanto dovuto. L'accordo prevedeva il versamento di una somma complessiva di euro 40.398,13, così conteggiata dalle parti, da cui venivano detratti acconti già versati per un totale di euro 10.283,53 calcolando una somma residua pari ad euro
30.112,80 da versare in 29 rate di cui l'ultima nel mese di febbraio 2022.
Parte 1 asserendo l'incompleta esecuzione dell'accordo, azionava un atto di precetto, fondato sull'originario decreto ingiuntivo. In esso asseriva di aver ricevuto, successivamente all'accordo, bonifici per complessivi euro 25.200,00 invece della somma dovuta di euro
30.112,80. Essendo, pertanto, venuto meno l'accordo, il creditore ricalcolava l'importo dovuto partendo dalla somma portata nel decreto ingiuntivo, rettificata (in diminuzione) mediante il ricalcolo del TFR al netto e non più al lordo e detraendo anche l'importo di euro
719,05 per ratei di 13 mensilità compresi nel decreto ingiuntivo. Il creditore ha poi ulteriormente detratto una serie di acconti ricevuti sia prima che dopo l'emissione del decreto ingiuntivo ed, infine, la somma di euro 25.200,00 ricevuta mediante versamenti rateali, in
(parziale) adempimento dell'accordo. non ha contestato di avere pagato, dopoNell'opporsi all'atto di precetto la Controparte_2
l'accordo, l'importo di euro 25.200,00, corrisposto ratealmente, né ha contestato gli acconti detratti nell'atto di precetto ma ha asserito che dal credito residuo dovesse detrarsi ulteriormente la somma di euro 3.400,00 versata a mezzo di due bonifici del 3.6.2019 e la somma di euro 4.708,27 versata a titolo di conguagli fiscali.
Dal confronto tra l'accordo del 25.9.2019 depositato in atti e la memoria di costituzione del
Parte 1 nel giudizio di primo grado si evince l'errore in cui è caduto il primo Giudice quando ha affermato che il Parte_1 aveva ammesso, in detta memoria, di avere ricevuto euro 30.834,08 e, dunque, una somma addirittura superiore a quella dovuta in base all'accordo, atteso che nella somma complessiva indicata nella memoria sono compresi gli stessi acconti (- € 1.300,00 mediante bonifico del 4.02.2019 euro 1.250,00 mediante bonifico del 3.07.2019, € 1.000,00 mediante bonifico del 12.08.2019, 1.000,00 mediante bonifico del
18.09.2019, € 943,53 consegnati alla sottoscrizione dell'accordo) che nell'accordo del
25.9.2019 erano già scomputati dal credito iniziale, prima di giungere alla somma di euro
30.112,80. La stessa Controparte_2 peraltro, non contestava gli importi che erano stati detratti nel
-
precetto ma affermava che ad essi dovevano aggiungersene altri, vale a dire due bonifici di euro 1.700,00 ciascuno e la somma di euro 4.708,27 versata da essa CP_2 come conguaglio fiscale.
Risulta, pertanto, fondato il motivo con cui l'appellante ha dedotto l'errore ricostruttivo contenuto nella sentenza impugnata.
Poiché parte appellata ha, nella presente sede, riproposto l'eccezione di esatto adempimento dell'accordo, fondandola sugli ulteriori pagamenti, sulla cui sussistenza ed imputazione la sentenza di primo grado non si è pronunciata, ritenendo la questione assorbita, occorre esaminarla nella presente sede.
I conguagli fiscali per euro 4.708,27 non possono essere imputati ad estinzione del debito
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portato nell'accordo dovuto per retribuzioni in quanto, come rilevato dall'appellante, il datore di lavoro opera come sostituto di imposta del lavoratore e versa all'Erario somme che ha trattenuto sulla retribuzione di questi, che viene corrisposta al netto delle ritenute fiscali. Ne consegue che la somma versata come imposta dalla Controparte 2 non può imputarsi ad estinzione del credito retributivo del lavoratore che, si ripete, è calcolato al netto e non al lordo delle imposte
I due bonifici per complessivi euro 3.400,00 non sono, a prescindere dalla loro imputabilità, di importo sufficiente ad estinguere interamente il debito di cui all'accordo in quanto, aggiunti alla somma di euro 25.200,00, danno un totale di euro 28.600,00 che non copre l'intero importo dovuto sulla base dell'accordo (euro 30.112,80).
Da quanto sin qui esposto, discende che la società appellata, opponente a precetto, non ha provato di avere adempiuto integralmente l'accordo del 25.9.2019 con conseguente reviviscenza del credito portato nel decreto ingiuntivo, confluito nel precetto oggetto di opposizione. Come detto, le somme portate nel precetto e fondate sul decreto ingiuntivo non sono oggetto di contestazione in quanto la Controparte_2 non ha messo in discussione quei conteggi ma ha eccepito che alle somme già detratte nel precetto occorre aggiungere l'ulteriore somma di euro 3.400,00 e quella di euro 4.708,27 con la conseguenza che il debito portato nel precetto sarebbe interamente estinto.
Della somma oggetto di conguaglio fiscale e della sua non detraibilità dalla retribuzioni dovute al lavoratore si è già detto sopra.
Quanto ai due bonifici di euro 1.700,00 ciascuno va rilevato che gli stati sono stati emessi in data 3.6.2019, quindi antecedentemente al decreto ingiuntivo e, pertanto, avrebbero dovuto formare oggetto di opposizione a detto decreto.
In aggiunta, vale osservare che il Parte 1 ha allegato che i due bonifici sono da imputarsi a crediti pregressi rispetto a quello portato nel decreto ingiuntivo ed, a dimostrazione di tale assunto, ha prodotto le ricevute dei due bonifici contenenti le annotazioni, scritte a mano, delle causali di detti pagamenti, annotazioni che la società non ha contestato.
Deve, quindi, escludersi che la somma di euro 3.400,00 possa essere detratta dal credito portato nel precetto sia perché pagamento antecedente al decreto ingiuntivo da far valere mediante opposizione al decreto medesimo sia perché, comunque, pagamento imputato ad estinzione di crediti diversi da quelli oggetto del decreto ingiuntivo e del conseguente precetto.
Alla luce di quanto sin qui esposto la sentenza va riformata con rigetto dell'opposizione a precetto.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n 54/2024 del 6.3.2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dalla CP 2
[...] avverso il precetto notificato il 28.3.2023.
Condanna l'appellata al pagamento, in favore della controparte, delle spese del doppio grado che liquida in euro 3.000,00, oltre spese generali Iva e CPA, con distrazione al difensore antistatario.
Campobasso, 23.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Pupilella Dott.ssa Elena Quaranta