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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9697 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 20695/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa UR MA Cosmai Presidente rel est Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 01/06/2025. da
, nata a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 13 20021 BOLLATE con l'Avv. LOCATELLI LAURA DEBORAH RICORRENTE e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]8 20100 CORMANO ITALIA RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25/07/2025.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: insiste nella domanda di divorzio e di riconoscimento in favore della sig.ra di un assegno Pt_1 divorzile nella misura di € 500,00 mensili oltre rivalutazioni ISTAT.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a Milano il Parte_1 Controparte_1
29/12/2006 (anno 2006, atto n. 2103, reg. 1, parte 1), in regime di separazione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati l'8/10/2018 e il procedimento di separazione consensuale è stato definito come da decreto di omologazione dell'11/10/2018 del Tribunale di Milano.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 01/06/2025 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di determinare in € 500,00 – importo da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT - l'assegno divorzile in proprio favore.
, a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati ex Controparte_1 art. 140 c.p.c., non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 04/12/2025 la ricorrente, sentita dal Giudice Delegato, dichiarava: “intendo divorziare. Dal momento della separazione sono sempre vissuta separata e non mi sono più riconciliata. Ho visto mio marito l'ultima volta 4 anni fa perché ero in affitto in un appartamento di sua proprietà e gli pagavo il canone regolarmente. Poi mi sono trasferita a vivere in Puglia dove vivo tuttora. Faccio presente che mio marito solo recentemente ha provveduto a versarmi l'assegno di mantenimento rivalutato. Non era stato regolare e il mio avvocato gli aveva sollecitato il pagamento degli arretrati per 1.200 euro e solo dopo il sollecito del gennaio 2025, a marzo 2025, ha provveduto a saldare gli arretrati. Faccio presente di avere importanti problemi di salute che mi impediscono di svolgere regolare attività lavorativa. Sino a prima del covid lavoravo come addetta ai piani. Poi con il Covid sono rimasta a casa e sono iniziati problemi di salute che oggi mi impediscono di svolgere attività lavorativa. Ho fatto richiesta di invalidità e non ho ancora effettuato la visita prescritta. Sto facendo esami più approfonditi. Mio marito ha lavorato per molti anni alla Popolare di Bari in P.zza Diaz. Che io sappia sta ancora lavorando. Non abbiamo contatti. Insisto nelle mie richieste.”
La difesa della ricorrente concludeva come da ricorso, insistendo nella domanda di divorzio e di riconoscimento in favore della sig.ra di un assegno divorzile nella misura di € 500,00 Pt_1 mensili (oltre rivalutazioni ISTAT). Chiedeva che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione.
Il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
“1) Conferma allo stato i provvedimenti di cui alla separazione”
Invitava, dunque, il difensore alla discussione orale, evidenziando che non sono state formulate istanze istruttorie. Discussa oralmente la causa, il Giudice Delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio
La domanda è fondata e deve essere accolta. È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati in data 08/10/2018 ed il procedimento di separazione consensuale si è concluso con decreto di omologazione dell'11/10/2018 del Tribunale di Milano, passato in giudicato, e il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato l'1/06/2025.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, anche per il lungo tempo trascorso dalla separazione e l'assenza del convenuto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla domanda di assegno divorzile
Alla luce delle emergenze in atti, il Collegio ritiene che la domanda di riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno divorzile di € 500,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) debba essere rigettata, in ragione dell'assoluta assenza di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (v. Cass. n. 32354/2024; Cass., Sez. Un. Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018), il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Ai fini di tale accertamento trovano applicazione i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Come chiarito dai giudici di legittimità, i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021). Quanto alla sua funzione perequativo-compensativa, il riconoscimento di un contributo dipende dalla constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021). Pertanto, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno «perequativo», cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare;
mentre, in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole dimostri di non avere i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e di non poterseli procurare per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023). La funzione assistenziale dell'assegno, difatti, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Perciò, «ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica «ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). In particolare, la funzione assistenziale può tornare in gioco - anche con connotazione di prevalenza
- tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto e incolpevole peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e, inoltre, che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi (pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi) da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale, in questi casi, assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19341 del 07/07/2023)» (Cass. n. 32354/2024 citata).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha né allegato né provato la sussistenza dei presupposti della funzione perequativa dell'assegno divorzile, in quanto non ha neppure indicato la condizione reddituale e patrimoniale del convenuto al momento del divorzio o chiesto emettersi ordini di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. volti al relativo accertamento in giudizio. Inoltre, non ha fornito alcuna informazione in ordine all'asserito peggioramento della propria situazione, limitandosi a produrre attestazione ISEE di € 5.273,60 (rilasciata il 18/03/2025) e a indicare nel modello ICE unicamente il saldo di conto corrente relativo all'ultimo anno solare concluso (ossia, il 2024) pari ad
€ 200,00. Non è stata, dunque, dimostrata la sussistenza di uno squilibrio, al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti e che tale squilibrio è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, In ragione delle risultanze in atti, non ricorrono i presupposti nemmeno per il riconoscimento della funzione assistenziale dell'assegno divorzile, presupposti che, peraltro, avrebbero dovuto essere dimostrati dalla richiedente. La sig.ra ha genericamente affermato di avere dei problemi di salute che riducono la Pt_1 propria capacità lavorativa e non le consentono di lavorare continuativamente;
ha, altresì, dichiarato di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, ma di non avere ancora effettuato la visita. Tuttavia, non ha prodotto alcun documento attestante il proprio stato di salute, non ha chiarito quale attività lavorativa può svolgere, con quale frequenza e con quali guadagni (che sembrano comunque esservi, anche se in misura ridotta, stante la dedotta attività lavorativa non continuativa). In definitiva, non ha fornito prova del peggioramento incolpevole delle proprie condizioni economiche di vita e della sussistenza di una situazione di concreta non autosufficienza economica e, dunque, di bisogno di un sostegno alimentare da parte dell'ex coniuge.
Sulle spese di lite.
Visto l'esito del giudizio, considerata la natura necessaria del procedimento e la contumacia del convenuto, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 20695 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a Milano il 29/12/2006 (anno 2006, atto n. 2103, reg. 1, parte 1); Controparte_1
2. Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente;
3. Dichiara irripetibili le spese processuali;
4. Manda la cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente rel est
Dott.ssa UR MA Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa UR MA Cosmai Presidente rel est Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 01/06/2025. da
, nata a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 13 20021 BOLLATE con l'Avv. LOCATELLI LAURA DEBORAH RICORRENTE e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]8 20100 CORMANO ITALIA RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25/07/2025.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: insiste nella domanda di divorzio e di riconoscimento in favore della sig.ra di un assegno Pt_1 divorzile nella misura di € 500,00 mensili oltre rivalutazioni ISTAT.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a Milano il Parte_1 Controparte_1
29/12/2006 (anno 2006, atto n. 2103, reg. 1, parte 1), in regime di separazione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati l'8/10/2018 e il procedimento di separazione consensuale è stato definito come da decreto di omologazione dell'11/10/2018 del Tribunale di Milano.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 01/06/2025 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di determinare in € 500,00 – importo da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT - l'assegno divorzile in proprio favore.
, a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati ex Controparte_1 art. 140 c.p.c., non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 04/12/2025 la ricorrente, sentita dal Giudice Delegato, dichiarava: “intendo divorziare. Dal momento della separazione sono sempre vissuta separata e non mi sono più riconciliata. Ho visto mio marito l'ultima volta 4 anni fa perché ero in affitto in un appartamento di sua proprietà e gli pagavo il canone regolarmente. Poi mi sono trasferita a vivere in Puglia dove vivo tuttora. Faccio presente che mio marito solo recentemente ha provveduto a versarmi l'assegno di mantenimento rivalutato. Non era stato regolare e il mio avvocato gli aveva sollecitato il pagamento degli arretrati per 1.200 euro e solo dopo il sollecito del gennaio 2025, a marzo 2025, ha provveduto a saldare gli arretrati. Faccio presente di avere importanti problemi di salute che mi impediscono di svolgere regolare attività lavorativa. Sino a prima del covid lavoravo come addetta ai piani. Poi con il Covid sono rimasta a casa e sono iniziati problemi di salute che oggi mi impediscono di svolgere attività lavorativa. Ho fatto richiesta di invalidità e non ho ancora effettuato la visita prescritta. Sto facendo esami più approfonditi. Mio marito ha lavorato per molti anni alla Popolare di Bari in P.zza Diaz. Che io sappia sta ancora lavorando. Non abbiamo contatti. Insisto nelle mie richieste.”
La difesa della ricorrente concludeva come da ricorso, insistendo nella domanda di divorzio e di riconoscimento in favore della sig.ra di un assegno divorzile nella misura di € 500,00 Pt_1 mensili (oltre rivalutazioni ISTAT). Chiedeva che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione.
Il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
“1) Conferma allo stato i provvedimenti di cui alla separazione”
Invitava, dunque, il difensore alla discussione orale, evidenziando che non sono state formulate istanze istruttorie. Discussa oralmente la causa, il Giudice Delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio
La domanda è fondata e deve essere accolta. È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati in data 08/10/2018 ed il procedimento di separazione consensuale si è concluso con decreto di omologazione dell'11/10/2018 del Tribunale di Milano, passato in giudicato, e il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato l'1/06/2025.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, anche per il lungo tempo trascorso dalla separazione e l'assenza del convenuto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla domanda di assegno divorzile
Alla luce delle emergenze in atti, il Collegio ritiene che la domanda di riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno divorzile di € 500,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) debba essere rigettata, in ragione dell'assoluta assenza di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (v. Cass. n. 32354/2024; Cass., Sez. Un. Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018), il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Ai fini di tale accertamento trovano applicazione i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Come chiarito dai giudici di legittimità, i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021). Quanto alla sua funzione perequativo-compensativa, il riconoscimento di un contributo dipende dalla constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021). Pertanto, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno «perequativo», cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare;
mentre, in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole dimostri di non avere i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e di non poterseli procurare per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023). La funzione assistenziale dell'assegno, difatti, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Perciò, «ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica «ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). In particolare, la funzione assistenziale può tornare in gioco - anche con connotazione di prevalenza
- tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto e incolpevole peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e, inoltre, che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi (pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi) da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale, in questi casi, assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19341 del 07/07/2023)» (Cass. n. 32354/2024 citata).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha né allegato né provato la sussistenza dei presupposti della funzione perequativa dell'assegno divorzile, in quanto non ha neppure indicato la condizione reddituale e patrimoniale del convenuto al momento del divorzio o chiesto emettersi ordini di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. volti al relativo accertamento in giudizio. Inoltre, non ha fornito alcuna informazione in ordine all'asserito peggioramento della propria situazione, limitandosi a produrre attestazione ISEE di € 5.273,60 (rilasciata il 18/03/2025) e a indicare nel modello ICE unicamente il saldo di conto corrente relativo all'ultimo anno solare concluso (ossia, il 2024) pari ad
€ 200,00. Non è stata, dunque, dimostrata la sussistenza di uno squilibrio, al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti e che tale squilibrio è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, In ragione delle risultanze in atti, non ricorrono i presupposti nemmeno per il riconoscimento della funzione assistenziale dell'assegno divorzile, presupposti che, peraltro, avrebbero dovuto essere dimostrati dalla richiedente. La sig.ra ha genericamente affermato di avere dei problemi di salute che riducono la Pt_1 propria capacità lavorativa e non le consentono di lavorare continuativamente;
ha, altresì, dichiarato di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, ma di non avere ancora effettuato la visita. Tuttavia, non ha prodotto alcun documento attestante il proprio stato di salute, non ha chiarito quale attività lavorativa può svolgere, con quale frequenza e con quali guadagni (che sembrano comunque esservi, anche se in misura ridotta, stante la dedotta attività lavorativa non continuativa). In definitiva, non ha fornito prova del peggioramento incolpevole delle proprie condizioni economiche di vita e della sussistenza di una situazione di concreta non autosufficienza economica e, dunque, di bisogno di un sostegno alimentare da parte dell'ex coniuge.
Sulle spese di lite.
Visto l'esito del giudizio, considerata la natura necessaria del procedimento e la contumacia del convenuto, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 20695 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a Milano il 29/12/2006 (anno 2006, atto n. 2103, reg. 1, parte 1); Controparte_1
2. Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente;
3. Dichiara irripetibili le spese processuali;
4. Manda la cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente rel est
Dott.ssa UR MA Cosmai