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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1223/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1223 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Carini giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, in persona del Sindaco p.t., con l'avv. Alessandro CP_1
Rizzo che la rappresentano e difendono come da procura in atti,
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9956/2023, pubblicata in data 09/11/2023 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 13.3.2022, chiedeva l'accertamento, previa Parte_1 declaratoria di illegittimità di tutti i trasferimenti, distacchi ed assegnazioni subiti dall'ottobre 2017 all'aprile 2021, dei comportamenti vessatori posti in essere nei suoi confronti integranti una illecita condotta di mobbing o, in subordine, di straining;
il riconoscimento di una invalidità permanente al 15% e, di conseguenza, la condanna del al risarcimento dei danni Parte_2 patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'illegittimo comportamento datoriale, quantificati in € 54.762,00, con vittoria di spese da distrarsi.
A fondamento della domanda esponeva:
di essere stata assunta dal 3.10.2016 da come Educatrice CP_1
Asilo Nido, Categoria C, assegnata all'Asilo “Trilly”; di aver goduto dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 per prestare assistenza alla propria madre;
di essere stata sottoposta, su sua richiesta, a visita sanitaria obbligatoria in data 4.10.2017, all'esito della quale il medico competente la dichiarava temporaneamente inidonea alla mansione di Educatrice per sei mesi;
di essere stata distaccata e trasferita a decorrere dal 10.10.2017 presso diversi uffici (Ufficio Economato;
Ufficio del Personale Tecnico-
Amministrativo; Ufficio del Personale Asilo Nido;
Ufficio Scuola- Servizio Trasporto Scolastico, Ufficio Anagrafe;
assegnazione presso la Direzione socio-educativa) in violazione delle disposizioni della L. 104/1992; di aver sviluppato a causa delle vicende lavorative una sindrome di disadattamento cronico lavoro correlata con postumi psichiatrici di entità medio grave;
di essere stata, quindi, vittima di episodi di mobbing, o quanto meno, di straining.
Resisteva in giudizio contestando la fondatezza delle CP_1 pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare rilevava come tutti i trasferimenti di sede della ricorrente erano stati determinati da motivazioni oggettive ovvero da lei stessa richiesti. Evidenziava che l'assegnazione all'Economato, all'Ufficio Gestione Personale Tecnico 3
Amministrativo, all'Ufficio Personale Asili Nido e al servizio Trasporto Scolastico non avevano comportato alcun mutamento della sede, sita in Via
Flaminia, mentre l'assegnazione all'Ufficio Anagrafico di Prima Porta era avvenuta su richiesta della ricorrente e quella presso la Direzione Socio
Educativa di Via Cassia n. 472 (posta alla stessa distanza di Via Flaminia dall'abitazione della ricorrente) era dovuta alla situazione di conflittualità che si era venuta a creare con la collega Deduceva infine che dalla Controparte_2 relazione dell'Ambulatorio di Medicina del Lavoro e Prevenzione del
Mobbing emergeva come lo stato depressivo era già insorto nella ricorrente all'età di 20 anni e si era acuito nel 2005 per contrasti familiari, talché non era comunque riconducibile alle asserite condotte datoriali.
All'esito della disposta CTU medico legale, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale respingeva il ricorso compensando integralmente le spese processuali fra le parti e ponendo quelle di CTU a carico della ricorrente.
Osservava il Tribunale che le condotte datoriali denunciate non costituivano mobbing. Invero, l'assegnazione dal 10.10.2017 all'Ufficio Economato derivava dall'inidoneità temporanea alle mansioni di educatrice mentre la successiva adibizione con ordine di servizio del 15.11.2017 all'Ufficio Gestione Personale Tecnico, sito nella stessa sede di via Flaminia, era motivata da ragioni organizzative. Anche l'assegnazione del 20.3.2018 all'Ufficio Personale Asili Nido, sito sempre in via Flaminia, derivava dalla necessità di sostituire altra lavoratrice che era tornata idonea allo svolgimento delle mansioni di educatrice. Col successivo ordine di servizio del 17.7.2018 la veniva adibita al servizio Trasporto Scolastico e, all'esito del giudizio di Pt_1 inidoneità temporanea per un anno alla mansione di educatrice, su sua stessa richiesta spostata presso l'Ufficio Anagrafe di Prima Porta con ordine di servizio del 13.12.2018 ove, dopo una assenza per malattia, le veniva affidata l'attività di Ufficiale Anagrafico. Osservava il Tribunale che il sovraccarico di lavoro dovuto all'esiguità di personale all'Ufficio Anagrafico non configurava mobbing in quanto situazione comune a tutti i dipendenti ivi addetti. Anche gli ordini di servizio del 1.10.2019 e del 3.10.2019, con cui veniva disposto il dislocamento temporaneo a rotazione di tutti gli Ufficiali di Anagrafe presso l'Ufficio Demografico di Riano, riguardava tutti coloro che rivestivano la qualifica di Ufficiale di Anagrafe ed era dovuta alla necessità di assicurare il 4
funzionamento di tale ufficio. Il Tribunale escludeva l'illegittimità dei continui mutamenti di assegnazioni, distacchi, trasferimenti e cambi di mansioni ma riteneva che gli stessi potevano configurare una ipotesi di straining. Osservava poi che l'espletata CTU aveva escluso la riconducibilità dello stato depressivo della ricorrente “alla situazione lavorativa di straining, in quanto già in epoca antecedente ai fatti lavorativi evocati come vessatori era affetta da gravi disturbi dello status psicologico insorti per fatti familiari e la situazione lavorativa non risulta abbia aggravato la patologia incidente sulla invalidità permanente accertata sulla persona della ricorrente”.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello , Parte_1 chiedendo, in riforma della gravata sentenza e previa ammissione delle richieste istruttorie, di “Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni espresse in atti e, ove occorra, anche previa declaratoria di illegittimità di tutti i trasferimenti/distacchi/assegnazioni (siccome posti in essere anche in violazione della legge
104) che la ricorrente è stata vittima di molteplici comportamenti vessatori posti in essere dal datore di lavoro resistente, (plurimi Controparte_3 trasferimenti/distacchi/assegnazioni tutti immotivati, repentini ed in assenza di specifica formazione, quindi illegittimi) integranti una illecita condotta di mobbing o, in ogni caso, di straining.
-Accertare e dichiarare, altresì - per tutte le ragioni espresse in atti e previo richiamo (ove occorra) del ctu a chiarimento o per rinnovazione della stessa CTU - che la ricorrente per fatto e colpa del datore di lavoro resistente (a causa dei succitati trasferimenti/distacchi/assegnazioni) ha sviluppato la patologia meglio indicata in atti, che ha determinato una invalidità permanente del 15%;
-Conseguentemente e per l'effetto condannare il in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla lavoratrice, sia patrimoniali che non, derivanti dell'illegittimo comportamento datoriale meglio specificato in atti, pari ad € 54.762,00, o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, o che risulterà anche all'esito del richiamo del ctu a chiarimento o per rinnovazione della stessa CTU medico legale, oltre agli interessi ed alla rivalutazione.
-Con vittoria di spese e compensi di causa, da maggiorarsi di Cassa Avvocati, Iva e
Spese Generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ad ogni effetto di legge”. 5
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto. Svolta un'analitica ricostruzione delle vicende lavorative dell'appellante, ha ribadito l'infondatezza delle accuse di mobbing e di straining e ha proposto appello incidentale sul capo di sentenza che ha riconosciuto la sussistenza dello straining. Ha concluso chiedendo di “accogliere l'appello incidentale di ovvero, comunque, rigettare in toto l'avverso ricorso, CP_1 con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado”.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello principale non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata sotto il profilo della motivazione apparente in quanto, seppur graficamente esistente, non rende comprensibile il fondamento della decisione adottata, facendo ricorso ad argomentazioni inidonee a indicare l'iter decisionale seguito. La censura, oltre ad essere generica, è del tutto infondata, avendo il Tribunale compiutamente argomentato i motivi posti a fondamento della decisione.
Con il secondo motivo di gravame lamenta l'erroneità delle argomentazioni con cui il Tribunale ha escluso la sussistenza di una condotta mobbizzante in quanto fondate sull'erroneo presupposto che l'inidoneità al servizio di educatrice di asilo nido sia derivata dal uno stato psicologico preesistente. Assume l'appellante la sussistenza sia dell'elemento oggettivo (pluralità e ripetitività dei comportamenti dannosi) che dell'elemento soggettivo (intendimento persecutorio nei confronti della vittima) che caratterizzano il mobbing. Deduce l'omesso esame di alcuni elementi determinanti ai fini della decisione, quali la documentazione da cui emerge che: la non era stata affetta da disturbi depressivi prima del 2018; Pt_1
l'inidoneità alle mansioni di Educatrice non discendeva da patologie depressive bensì da “artopatie alle ginocchia da sovrappeso”; il CTU, dopo un unico incontro con la ha mal valutato le risultanze degli esami del CSM Pt_1
e della consulenza di parte, omettendo di rispondere alle osservazioni del CTP dott. Per_1 6
Con il terzo connesso motivo di gravame censura la sentenza appellata nella parte in cui, recependo acriticamente le conclusioni del CTU, non ha riconosciuto la sussistenza di un danno risarcibile. Ribadisce l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il CTU nella parte in cui, non confrontandosi minimamente con le Relazioni dei professionisti che negli anni hanno seguito la RO, ha ritenuto che la stessa soffrisse di una severa patologia di tipo depressivo sin dal 2016, pur attestando l'insussistenza di documentazione medica per il periodo antecedente al 2018.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. Dalla certificazione rilasciata in data
24.6.2021 dal Dipartimento Prevenzione, U.O.C. Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL Roma 2, prodotta dalla lavoratrice
(doc. 19 allegato all'originario ricorso introduttivo) emerge che la stessa RO riferiva “che la mamma è invalida al 100%. Riferisce che con la mamma e le sorelle non parla per un problema legato alla eredità del padre … riferisce di iniziare a stare male inizialmente da problemi personali, questo le aveva causato una brutta depressione ed a causa di questa il medico competente la sposta in ufficio … le condizioni lavorative si sono susseguite all'interno del contesto lavorativo hanno aggravato una condizione di disagio che era già presente nella sua vita aumentando notevolmente l'insorgenza di ansia, depressione, disturbi del sonno. (…) … all'età di 20 anni in seguito alla morte improvvisa di un cugino a cui era molto legata, ha fatto ricorso a cure psicologiche per affrontare il trauma del lutto;
nel 2016 dopo la morte del padre si è attivata in famiglia una marcata conflittualità legata a fatti economici e di eredità, con sviluppo di contrasti tali da avviare cause legali in ambito penale;
tali vicende avrebbero procurato alla Sig.ra una reazione Pt_1 ansioso-depressiva trattata presso il DSM di competenza territoriale su indicazione del medico di medicina generale. Successivamente, in seguito al perdurare di sintomi quali insonnia, labilità emotiva, irritabilità, disturbi della condotta alimentare di tipo bulimico e conseguente incremento ponderale fino a 130 kg lo psichiatra curante ha iniziato indicazione a adibire a mansioni fuori la relazione con infanti per cui è stata distaccata a lavorare in ufficio. Tale distacco è avvenuto a fine 2017. (…) Conclusioni: il disturbo appare come esarcerbazione di una persistente condizione di disagio personale sulla quale 7
hanno agito come eventi trigger fattori di contesto e di contenuto lavorativo nonché aspetti relazionali”. Dall'elaborato peritale risulta che in sede di visita peritale la “riferisce cha all'età di 20 anni, in seguito alla morte Pt_1 improvvisa di un cugino a cui era molto legata, ha fatto ricorso a cure psicologiche per affrontare il trauma del lutto. Nel 2016, dopo la morte del padre, si è attivata in famiglia una marcata conflittualità legata a fatti economici di eredità con sviluppo di contrasti tali da avviare cause legali in ambito penale;
specifica che le problematiche ereditarie si sono risolte nel
2022. Risulta documentato comunque che nel 2021 con la madre e con le sorelle non parlava proprio a motivo delle problematiche legate alla eredità del padre. Tutti i fatti di cui sopra avrebbero procurato alla Sig.ra una Pt_1 reazione ansioso-depressiva che è stata trattata presso il DSM di competenza territoriale su indicazione del medico di medicina generale. Nel 2016-2017, in seguito al peggiorare dei sintomi quali insonnia, labilità emotiva, irritabilità, disturbi della condotta alimentare di tipo bulimico e conseguente incremento ponderale fino a 130 kg, lo psichiatra curante poneva indicazione ad adibire il soggetto a mansioni fuori la relazione con infanti, per cui è stata distaccata a lavorare in ufficio (tale distacco è avvenuto a fine 2017). A causa della persistenza di rilevante obesità nel gennaio 2019 veniva sottoposta a intervento di sleeve gastrectomy. Vale rimarcare che il soggetto usufruiva della Legge 104/92 per il padre (sino al 2016) e successivamente per la madre
(malgrado l'assenza di alcun rapporto con la stessa)”. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il CTU ha ampiamente valutato le osservazioni del CTP (peraltro integralmente riportate nell'elaborato peritale) secondo cui, in assenza di alcuna certificazione medica, non poteva ritenersi l'insorgenza della patologia depressiva prima del 2018, osservando che: «… risulta in pronta evidenza che lo stato depressivo, già manifestatosi nella ricorrente all'età di 20 anni, si acuiva per ragioni di contrasto familiare prima degli accadimenti oggetto dell'odierno contendere, incidendo sulla salute psicologica e fisica (bulimia, abnorme aumento ponderale, problemi al ginocchio, necessità di intervento bariatrico) della ricorrente e tale disturbo non risulta in alcun modo riconducibile alle condotte datoriali evocate nel ricorso. Alla luce di quanto sopra si ritiene che la patologia di cui la ricorrente è affetta: “Disturbo depressivo maggiore”, non risulti causalmente correlata alla situazione lavorativa di straining, in quanto 8
già in epoca antecedente ai fatti lavorativi evocati come vessatori era affetta da gravi disturbi dello status psicologico insorti per fatti familiari e la situazione lavorativa non risulta abbia aggravato la patologia incidente sulla invalidità permanente accertata sulla persona della ricorrente. Si rimarca infine che il distacco dalla scuola come educatrice ove era stata inizialmente assegnata (distacco vissuto come altamente lesivo della propria dignità) ad attività di ufficio non fu dovuta a azioni vessatorie bensì a causa dei gravi disturbi della sfera psichica che controindicavano il contatto con gli infanti.
Volendo rispondere alle note controperitali redatte dal consulente di parte ricorrente, è doveroso segnalare che sulla base dei racconti anamnestici resi dalla stessa ricorrente è possibile riconoscere nella una severa Pt_1 patologia di tipo depressivo sin dal 2016, (ancorché priva di documentazione clinica), peraltro insorta in seguito a problematiche ereditarie e pertanto familiari (che tra l'altro hanno comportato la necessità di avviare cause in ambito penale), con conseguente insorgenza anche di disturbi della condotta alimentare di tipo bulimico e conseguente incremento ponderale fino a 130 Kg;
pertanto, tale quadro psicopatologico, pur relativo a eventi della vita, si rifletteva in maniera estremamente significativa sulla cenestesi del soggetto;
risulta altresì dichiarato anamnesticamente che sin da tale epoca la ebbe Pt_1 necessità di cure specialistiche e di terapie psichiatriche certamente non occasionali né temporanee;
come riferito dalla stessa durante il periodo Pt_1 della pandemia COVID, la stessa è stata costretta a lavorare tutti i giorni, compreso molti fine settimana e i giorni di Pasqua;
tuttavia - a detta della ricorrente – è stata perfettamente in grado di gestire tale mole lavorativa in modo adeguato e competente senza che ne derivasse motivo di stress o di disagio. Non ci sono elementi documentali che permettano di dare una valutazione del grado della gravità dello stato psichico depressivo prima del
2017 rispetto all'attuale stato psichiatrico. Si rimarca che proprio negli anni 2016-2017 la ha avuto verosimilmente il maggiore picco dello status Pt_1 depressivo (anche con risvolti somatizzati). I fatti lavorativi - così come emergenti dalla narrazione della - non hanno avuto una rilevanza Pt_1 determinante nell'eventuale e ipotetico aggravamento della condizione psichica della RO (come invece sottolineato dal CTP), che anzi - ad avviso del sottoscritto - attualmente non è particolarmente significativa”. 9
Dunque è la stessa lavoratrice che, dapprima al Centro della ASL Roma 2 e poi in sede di operazioni peritali, ha riferito di soffrire di patologia ansioso depressiva già da prima delle lamentate condotte datoriali. Inoltre appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni del CTU (peraltro non specificamente conteste dall'appellante) secondo cui le condotte datoriali descritte in ricorso non hanno determinato alcun aggravamento della patologia depressiva, talché è del tutto irrilevante ai fini della decisione accertare se le stesse costituiscano una forma di mobbing o di straining ovvero siano legittime.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per mancata ammissione dei mezzi istruttori e per omessa valutazione della perizia di parte. Ritiene l'appellante che l'ammissione dei mezzi istruttori avrebbe consentito di accertare i comportamenti persecutori posti in essere a danno dell'appellante e di dimostrare provare la mancata adozione da parte del datore di lavoro di tutte quelle cautele che rendono sicuro e non stressogeno l'ambiente di lavoro nonché di provare che le questioni personali dell'appellante non avevano cagionato il disturbo depressivo, invece strettamente correlato alle vicende lavorative.
Premesso che all'udienza in primo grado l'appellante non ha mai richiesto l'ammissione dei mezzi istruttori, bensì la decisione della causa allo stato degli atti (vd. verbale del 7.2.2023), osserva la Corte che le capitolazioni istruttorie formulate nell'originario ricorso introduttivo vertono su circostanze documentali ed incontestate e sono del tutto inidonee a comprovare che l'insorgenza della patologia depressiva sia successiva all'ottobre 2017 e non dipendente da pregresse situazioni familiari, vertendo tutte sul periodo successivo all'adibizione della lavoratrice ad altre mansioni compatibili con il suo stato di salute. Né la deposizione del dott. consulente di parte, Per_1 potrebbe apportare alcunché alle risultanze della consulenza di parte che è stata ampiamente considerata e valutata dal nominato CTU.
Resta assorbito il quinto motivo di gravame col quale l'appellante si limita a ribadire che le condotte dell'amministrazione, integrando una fattispecie di mobbing, determinano il suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale e del danno biologico, esistenziale e morale. 10
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante chiede la riforma della statuizione di condanna al pagamento delle spese di CTU. In particolare, afferma l'appellante che “… è stata proprio l'erronea CTU ad aver erroneamente tratto in evidente errore il Giudice di prime cure ed aver condotto alla soccombenza della profili in prime cure” (così a pag. 39 del ricorso in appello). Avendo questa Corte escluso l'erroneità dell'espletata CTU
e ritenuto condivisibili le conclusioni cui la stessa è pervenuta, il motivo non può che essere disatteso.
Deve infine essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale per difetto di interesse ad agire. Invero, respinte le domande avanzate dalla lavoratrice con l'originario ricorso introduttivo, non ha alcun CP_1 interesse giuridicamente rilevante ad ottenere che il rigetto sia fondato su una diversa motivazione (insussistenza dello straining anziché insussistenza del danno lamentato).
L'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza determinano l'integrale compensazione fra le parti delle spese del grado.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello principale;
dichiara inammissibile l'appello incidentale;
compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
dà atto che sussistono per l'appellante principale e per quello incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 07/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT. SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1223/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1223 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Carini giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, in persona del Sindaco p.t., con l'avv. Alessandro CP_1
Rizzo che la rappresentano e difendono come da procura in atti,
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9956/2023, pubblicata in data 09/11/2023 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 13.3.2022, chiedeva l'accertamento, previa Parte_1 declaratoria di illegittimità di tutti i trasferimenti, distacchi ed assegnazioni subiti dall'ottobre 2017 all'aprile 2021, dei comportamenti vessatori posti in essere nei suoi confronti integranti una illecita condotta di mobbing o, in subordine, di straining;
il riconoscimento di una invalidità permanente al 15% e, di conseguenza, la condanna del al risarcimento dei danni Parte_2 patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'illegittimo comportamento datoriale, quantificati in € 54.762,00, con vittoria di spese da distrarsi.
A fondamento della domanda esponeva:
di essere stata assunta dal 3.10.2016 da come Educatrice CP_1
Asilo Nido, Categoria C, assegnata all'Asilo “Trilly”; di aver goduto dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 per prestare assistenza alla propria madre;
di essere stata sottoposta, su sua richiesta, a visita sanitaria obbligatoria in data 4.10.2017, all'esito della quale il medico competente la dichiarava temporaneamente inidonea alla mansione di Educatrice per sei mesi;
di essere stata distaccata e trasferita a decorrere dal 10.10.2017 presso diversi uffici (Ufficio Economato;
Ufficio del Personale Tecnico-
Amministrativo; Ufficio del Personale Asilo Nido;
Ufficio Scuola- Servizio Trasporto Scolastico, Ufficio Anagrafe;
assegnazione presso la Direzione socio-educativa) in violazione delle disposizioni della L. 104/1992; di aver sviluppato a causa delle vicende lavorative una sindrome di disadattamento cronico lavoro correlata con postumi psichiatrici di entità medio grave;
di essere stata, quindi, vittima di episodi di mobbing, o quanto meno, di straining.
Resisteva in giudizio contestando la fondatezza delle CP_1 pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare rilevava come tutti i trasferimenti di sede della ricorrente erano stati determinati da motivazioni oggettive ovvero da lei stessa richiesti. Evidenziava che l'assegnazione all'Economato, all'Ufficio Gestione Personale Tecnico 3
Amministrativo, all'Ufficio Personale Asili Nido e al servizio Trasporto Scolastico non avevano comportato alcun mutamento della sede, sita in Via
Flaminia, mentre l'assegnazione all'Ufficio Anagrafico di Prima Porta era avvenuta su richiesta della ricorrente e quella presso la Direzione Socio
Educativa di Via Cassia n. 472 (posta alla stessa distanza di Via Flaminia dall'abitazione della ricorrente) era dovuta alla situazione di conflittualità che si era venuta a creare con la collega Deduceva infine che dalla Controparte_2 relazione dell'Ambulatorio di Medicina del Lavoro e Prevenzione del
Mobbing emergeva come lo stato depressivo era già insorto nella ricorrente all'età di 20 anni e si era acuito nel 2005 per contrasti familiari, talché non era comunque riconducibile alle asserite condotte datoriali.
All'esito della disposta CTU medico legale, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale respingeva il ricorso compensando integralmente le spese processuali fra le parti e ponendo quelle di CTU a carico della ricorrente.
Osservava il Tribunale che le condotte datoriali denunciate non costituivano mobbing. Invero, l'assegnazione dal 10.10.2017 all'Ufficio Economato derivava dall'inidoneità temporanea alle mansioni di educatrice mentre la successiva adibizione con ordine di servizio del 15.11.2017 all'Ufficio Gestione Personale Tecnico, sito nella stessa sede di via Flaminia, era motivata da ragioni organizzative. Anche l'assegnazione del 20.3.2018 all'Ufficio Personale Asili Nido, sito sempre in via Flaminia, derivava dalla necessità di sostituire altra lavoratrice che era tornata idonea allo svolgimento delle mansioni di educatrice. Col successivo ordine di servizio del 17.7.2018 la veniva adibita al servizio Trasporto Scolastico e, all'esito del giudizio di Pt_1 inidoneità temporanea per un anno alla mansione di educatrice, su sua stessa richiesta spostata presso l'Ufficio Anagrafe di Prima Porta con ordine di servizio del 13.12.2018 ove, dopo una assenza per malattia, le veniva affidata l'attività di Ufficiale Anagrafico. Osservava il Tribunale che il sovraccarico di lavoro dovuto all'esiguità di personale all'Ufficio Anagrafico non configurava mobbing in quanto situazione comune a tutti i dipendenti ivi addetti. Anche gli ordini di servizio del 1.10.2019 e del 3.10.2019, con cui veniva disposto il dislocamento temporaneo a rotazione di tutti gli Ufficiali di Anagrafe presso l'Ufficio Demografico di Riano, riguardava tutti coloro che rivestivano la qualifica di Ufficiale di Anagrafe ed era dovuta alla necessità di assicurare il 4
funzionamento di tale ufficio. Il Tribunale escludeva l'illegittimità dei continui mutamenti di assegnazioni, distacchi, trasferimenti e cambi di mansioni ma riteneva che gli stessi potevano configurare una ipotesi di straining. Osservava poi che l'espletata CTU aveva escluso la riconducibilità dello stato depressivo della ricorrente “alla situazione lavorativa di straining, in quanto già in epoca antecedente ai fatti lavorativi evocati come vessatori era affetta da gravi disturbi dello status psicologico insorti per fatti familiari e la situazione lavorativa non risulta abbia aggravato la patologia incidente sulla invalidità permanente accertata sulla persona della ricorrente”.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello , Parte_1 chiedendo, in riforma della gravata sentenza e previa ammissione delle richieste istruttorie, di “Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni espresse in atti e, ove occorra, anche previa declaratoria di illegittimità di tutti i trasferimenti/distacchi/assegnazioni (siccome posti in essere anche in violazione della legge
104) che la ricorrente è stata vittima di molteplici comportamenti vessatori posti in essere dal datore di lavoro resistente, (plurimi Controparte_3 trasferimenti/distacchi/assegnazioni tutti immotivati, repentini ed in assenza di specifica formazione, quindi illegittimi) integranti una illecita condotta di mobbing o, in ogni caso, di straining.
-Accertare e dichiarare, altresì - per tutte le ragioni espresse in atti e previo richiamo (ove occorra) del ctu a chiarimento o per rinnovazione della stessa CTU - che la ricorrente per fatto e colpa del datore di lavoro resistente (a causa dei succitati trasferimenti/distacchi/assegnazioni) ha sviluppato la patologia meglio indicata in atti, che ha determinato una invalidità permanente del 15%;
-Conseguentemente e per l'effetto condannare il in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla lavoratrice, sia patrimoniali che non, derivanti dell'illegittimo comportamento datoriale meglio specificato in atti, pari ad € 54.762,00, o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, o che risulterà anche all'esito del richiamo del ctu a chiarimento o per rinnovazione della stessa CTU medico legale, oltre agli interessi ed alla rivalutazione.
-Con vittoria di spese e compensi di causa, da maggiorarsi di Cassa Avvocati, Iva e
Spese Generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ad ogni effetto di legge”. 5
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto. Svolta un'analitica ricostruzione delle vicende lavorative dell'appellante, ha ribadito l'infondatezza delle accuse di mobbing e di straining e ha proposto appello incidentale sul capo di sentenza che ha riconosciuto la sussistenza dello straining. Ha concluso chiedendo di “accogliere l'appello incidentale di ovvero, comunque, rigettare in toto l'avverso ricorso, CP_1 con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado”.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello principale non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata sotto il profilo della motivazione apparente in quanto, seppur graficamente esistente, non rende comprensibile il fondamento della decisione adottata, facendo ricorso ad argomentazioni inidonee a indicare l'iter decisionale seguito. La censura, oltre ad essere generica, è del tutto infondata, avendo il Tribunale compiutamente argomentato i motivi posti a fondamento della decisione.
Con il secondo motivo di gravame lamenta l'erroneità delle argomentazioni con cui il Tribunale ha escluso la sussistenza di una condotta mobbizzante in quanto fondate sull'erroneo presupposto che l'inidoneità al servizio di educatrice di asilo nido sia derivata dal uno stato psicologico preesistente. Assume l'appellante la sussistenza sia dell'elemento oggettivo (pluralità e ripetitività dei comportamenti dannosi) che dell'elemento soggettivo (intendimento persecutorio nei confronti della vittima) che caratterizzano il mobbing. Deduce l'omesso esame di alcuni elementi determinanti ai fini della decisione, quali la documentazione da cui emerge che: la non era stata affetta da disturbi depressivi prima del 2018; Pt_1
l'inidoneità alle mansioni di Educatrice non discendeva da patologie depressive bensì da “artopatie alle ginocchia da sovrappeso”; il CTU, dopo un unico incontro con la ha mal valutato le risultanze degli esami del CSM Pt_1
e della consulenza di parte, omettendo di rispondere alle osservazioni del CTP dott. Per_1 6
Con il terzo connesso motivo di gravame censura la sentenza appellata nella parte in cui, recependo acriticamente le conclusioni del CTU, non ha riconosciuto la sussistenza di un danno risarcibile. Ribadisce l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il CTU nella parte in cui, non confrontandosi minimamente con le Relazioni dei professionisti che negli anni hanno seguito la RO, ha ritenuto che la stessa soffrisse di una severa patologia di tipo depressivo sin dal 2016, pur attestando l'insussistenza di documentazione medica per il periodo antecedente al 2018.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. Dalla certificazione rilasciata in data
24.6.2021 dal Dipartimento Prevenzione, U.O.C. Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL Roma 2, prodotta dalla lavoratrice
(doc. 19 allegato all'originario ricorso introduttivo) emerge che la stessa RO riferiva “che la mamma è invalida al 100%. Riferisce che con la mamma e le sorelle non parla per un problema legato alla eredità del padre … riferisce di iniziare a stare male inizialmente da problemi personali, questo le aveva causato una brutta depressione ed a causa di questa il medico competente la sposta in ufficio … le condizioni lavorative si sono susseguite all'interno del contesto lavorativo hanno aggravato una condizione di disagio che era già presente nella sua vita aumentando notevolmente l'insorgenza di ansia, depressione, disturbi del sonno. (…) … all'età di 20 anni in seguito alla morte improvvisa di un cugino a cui era molto legata, ha fatto ricorso a cure psicologiche per affrontare il trauma del lutto;
nel 2016 dopo la morte del padre si è attivata in famiglia una marcata conflittualità legata a fatti economici e di eredità, con sviluppo di contrasti tali da avviare cause legali in ambito penale;
tali vicende avrebbero procurato alla Sig.ra una reazione Pt_1 ansioso-depressiva trattata presso il DSM di competenza territoriale su indicazione del medico di medicina generale. Successivamente, in seguito al perdurare di sintomi quali insonnia, labilità emotiva, irritabilità, disturbi della condotta alimentare di tipo bulimico e conseguente incremento ponderale fino a 130 kg lo psichiatra curante ha iniziato indicazione a adibire a mansioni fuori la relazione con infanti per cui è stata distaccata a lavorare in ufficio. Tale distacco è avvenuto a fine 2017. (…) Conclusioni: il disturbo appare come esarcerbazione di una persistente condizione di disagio personale sulla quale 7
hanno agito come eventi trigger fattori di contesto e di contenuto lavorativo nonché aspetti relazionali”. Dall'elaborato peritale risulta che in sede di visita peritale la “riferisce cha all'età di 20 anni, in seguito alla morte Pt_1 improvvisa di un cugino a cui era molto legata, ha fatto ricorso a cure psicologiche per affrontare il trauma del lutto. Nel 2016, dopo la morte del padre, si è attivata in famiglia una marcata conflittualità legata a fatti economici di eredità con sviluppo di contrasti tali da avviare cause legali in ambito penale;
specifica che le problematiche ereditarie si sono risolte nel
2022. Risulta documentato comunque che nel 2021 con la madre e con le sorelle non parlava proprio a motivo delle problematiche legate alla eredità del padre. Tutti i fatti di cui sopra avrebbero procurato alla Sig.ra una Pt_1 reazione ansioso-depressiva che è stata trattata presso il DSM di competenza territoriale su indicazione del medico di medicina generale. Nel 2016-2017, in seguito al peggiorare dei sintomi quali insonnia, labilità emotiva, irritabilità, disturbi della condotta alimentare di tipo bulimico e conseguente incremento ponderale fino a 130 kg, lo psichiatra curante poneva indicazione ad adibire il soggetto a mansioni fuori la relazione con infanti, per cui è stata distaccata a lavorare in ufficio (tale distacco è avvenuto a fine 2017). A causa della persistenza di rilevante obesità nel gennaio 2019 veniva sottoposta a intervento di sleeve gastrectomy. Vale rimarcare che il soggetto usufruiva della Legge 104/92 per il padre (sino al 2016) e successivamente per la madre
(malgrado l'assenza di alcun rapporto con la stessa)”. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il CTU ha ampiamente valutato le osservazioni del CTP (peraltro integralmente riportate nell'elaborato peritale) secondo cui, in assenza di alcuna certificazione medica, non poteva ritenersi l'insorgenza della patologia depressiva prima del 2018, osservando che: «… risulta in pronta evidenza che lo stato depressivo, già manifestatosi nella ricorrente all'età di 20 anni, si acuiva per ragioni di contrasto familiare prima degli accadimenti oggetto dell'odierno contendere, incidendo sulla salute psicologica e fisica (bulimia, abnorme aumento ponderale, problemi al ginocchio, necessità di intervento bariatrico) della ricorrente e tale disturbo non risulta in alcun modo riconducibile alle condotte datoriali evocate nel ricorso. Alla luce di quanto sopra si ritiene che la patologia di cui la ricorrente è affetta: “Disturbo depressivo maggiore”, non risulti causalmente correlata alla situazione lavorativa di straining, in quanto 8
già in epoca antecedente ai fatti lavorativi evocati come vessatori era affetta da gravi disturbi dello status psicologico insorti per fatti familiari e la situazione lavorativa non risulta abbia aggravato la patologia incidente sulla invalidità permanente accertata sulla persona della ricorrente. Si rimarca infine che il distacco dalla scuola come educatrice ove era stata inizialmente assegnata (distacco vissuto come altamente lesivo della propria dignità) ad attività di ufficio non fu dovuta a azioni vessatorie bensì a causa dei gravi disturbi della sfera psichica che controindicavano il contatto con gli infanti.
Volendo rispondere alle note controperitali redatte dal consulente di parte ricorrente, è doveroso segnalare che sulla base dei racconti anamnestici resi dalla stessa ricorrente è possibile riconoscere nella una severa Pt_1 patologia di tipo depressivo sin dal 2016, (ancorché priva di documentazione clinica), peraltro insorta in seguito a problematiche ereditarie e pertanto familiari (che tra l'altro hanno comportato la necessità di avviare cause in ambito penale), con conseguente insorgenza anche di disturbi della condotta alimentare di tipo bulimico e conseguente incremento ponderale fino a 130 Kg;
pertanto, tale quadro psicopatologico, pur relativo a eventi della vita, si rifletteva in maniera estremamente significativa sulla cenestesi del soggetto;
risulta altresì dichiarato anamnesticamente che sin da tale epoca la ebbe Pt_1 necessità di cure specialistiche e di terapie psichiatriche certamente non occasionali né temporanee;
come riferito dalla stessa durante il periodo Pt_1 della pandemia COVID, la stessa è stata costretta a lavorare tutti i giorni, compreso molti fine settimana e i giorni di Pasqua;
tuttavia - a detta della ricorrente – è stata perfettamente in grado di gestire tale mole lavorativa in modo adeguato e competente senza che ne derivasse motivo di stress o di disagio. Non ci sono elementi documentali che permettano di dare una valutazione del grado della gravità dello stato psichico depressivo prima del
2017 rispetto all'attuale stato psichiatrico. Si rimarca che proprio negli anni 2016-2017 la ha avuto verosimilmente il maggiore picco dello status Pt_1 depressivo (anche con risvolti somatizzati). I fatti lavorativi - così come emergenti dalla narrazione della - non hanno avuto una rilevanza Pt_1 determinante nell'eventuale e ipotetico aggravamento della condizione psichica della RO (come invece sottolineato dal CTP), che anzi - ad avviso del sottoscritto - attualmente non è particolarmente significativa”. 9
Dunque è la stessa lavoratrice che, dapprima al Centro della ASL Roma 2 e poi in sede di operazioni peritali, ha riferito di soffrire di patologia ansioso depressiva già da prima delle lamentate condotte datoriali. Inoltre appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni del CTU (peraltro non specificamente conteste dall'appellante) secondo cui le condotte datoriali descritte in ricorso non hanno determinato alcun aggravamento della patologia depressiva, talché è del tutto irrilevante ai fini della decisione accertare se le stesse costituiscano una forma di mobbing o di straining ovvero siano legittime.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per mancata ammissione dei mezzi istruttori e per omessa valutazione della perizia di parte. Ritiene l'appellante che l'ammissione dei mezzi istruttori avrebbe consentito di accertare i comportamenti persecutori posti in essere a danno dell'appellante e di dimostrare provare la mancata adozione da parte del datore di lavoro di tutte quelle cautele che rendono sicuro e non stressogeno l'ambiente di lavoro nonché di provare che le questioni personali dell'appellante non avevano cagionato il disturbo depressivo, invece strettamente correlato alle vicende lavorative.
Premesso che all'udienza in primo grado l'appellante non ha mai richiesto l'ammissione dei mezzi istruttori, bensì la decisione della causa allo stato degli atti (vd. verbale del 7.2.2023), osserva la Corte che le capitolazioni istruttorie formulate nell'originario ricorso introduttivo vertono su circostanze documentali ed incontestate e sono del tutto inidonee a comprovare che l'insorgenza della patologia depressiva sia successiva all'ottobre 2017 e non dipendente da pregresse situazioni familiari, vertendo tutte sul periodo successivo all'adibizione della lavoratrice ad altre mansioni compatibili con il suo stato di salute. Né la deposizione del dott. consulente di parte, Per_1 potrebbe apportare alcunché alle risultanze della consulenza di parte che è stata ampiamente considerata e valutata dal nominato CTU.
Resta assorbito il quinto motivo di gravame col quale l'appellante si limita a ribadire che le condotte dell'amministrazione, integrando una fattispecie di mobbing, determinano il suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale e del danno biologico, esistenziale e morale. 10
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante chiede la riforma della statuizione di condanna al pagamento delle spese di CTU. In particolare, afferma l'appellante che “… è stata proprio l'erronea CTU ad aver erroneamente tratto in evidente errore il Giudice di prime cure ed aver condotto alla soccombenza della profili in prime cure” (così a pag. 39 del ricorso in appello). Avendo questa Corte escluso l'erroneità dell'espletata CTU
e ritenuto condivisibili le conclusioni cui la stessa è pervenuta, il motivo non può che essere disatteso.
Deve infine essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale per difetto di interesse ad agire. Invero, respinte le domande avanzate dalla lavoratrice con l'originario ricorso introduttivo, non ha alcun CP_1 interesse giuridicamente rilevante ad ottenere che il rigetto sia fondato su una diversa motivazione (insussistenza dello straining anziché insussistenza del danno lamentato).
L'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza determinano l'integrale compensazione fra le parti delle spese del grado.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello principale;
dichiara inammissibile l'appello incidentale;
compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
dà atto che sussistono per l'appellante principale e per quello incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 07/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT. SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)