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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/06/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI
- ART. 127 BIS C.P.C. -
R.G. 334/2025
Oggi 05/06/2025 innanzi al giudice Alessandra Coccoli , presente in aula aperta al pubblico, sono comparsi:
con l'avv.to BONINO GIOVANNI in sostituzione dell'Avv. Parte_1
POZZA ;
Per nessuno è comparso. CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore e della parte collegati da remoto
L'avv. BONINO rappresenta di aver depositato la documentazione attestante la notifica a mezzo
PEC eseguita nei confronti della convenuta.
1 Il Giudice attesa la regolarità della notifica e la mancata costituzione dichiara la contumacia di
. CP_1
Il Giudice invita il ricorrente a rendere chiarimenti sulla somma oggetto di domanda, alla luce degli importi netti indicati nei cedolini paga in atti.
L'avv. BONINO richiama la prova documentale offerta dai listini e della CU prodotti in atti;
chiede quindi l'accoglimento della domanda nella misura della prova raggiunta.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 16.05 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 05/06/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 334/2025 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. POZZA Parte_1
MASSIMO, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. POZZA GAJA AFRA in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , contumace CP_1
convenuta sulle conclusioni del ricorrente come precisate in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.3.2025 premesso di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della società dal 29.5.2023 alla data del licenziamento CP_1
del 1.2.2024 (anche se aveva cessato di rendere la prestazione il 30.12.2023 a fronte del mancato pagamento del dovuto) e di essere stato solo parzialmente retribuito, ha chiamato in causa l'ex datrice di lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare tenuta e condannare al pagamento a titolo di differenze retributive fra il corrisposto e lo spettante come da listini paga l'importo di € 4.613,00 oltre ad € 884,45 a titolo di TFR o diversa cifra accertanda in corso di causa. Oltre agli oneri accessori ex art. 429 c.p.c, dalle singole scadenze al saldo effettivo. Con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Pozza.”. nonostante la regolarità della notifica non si è costituita in giudizio ed è CP_1
stata dichiarata contumace.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente ha discusso la causa chiedendo l'accoglimento della domanda nei limiti in cui il credito risultava provato dalla documentazione in atti.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Emerge dalla documentazione allegata al ricorso che sia stato Parte_1
assunto alle dipendenze di con decorrenza 29.5.2023 con contratto a tempo pieno CP_1
e indeterminato, mansioni di muratore e inquadramento al livello 03 del CCNL Edilizia Industria
(all. 2).
È altresì documentalmente provato che lo stesso sia stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera datata 1.2.2024 (all.3).
Il ricorrente lamenta il mancato integrale pagamento delle sue spettanze, come quantificate al netto dalla stessa datrice di lavoro nelle buste paga e nella Certificazione Unica allegate all'atto introduttivo.
In particolare sono prodotte in atti (all. 7):
- busta paga mese di maggio 2023 recante l'importo netto di € 251,00;
- busta paga mese di giugno 2023 recante l'importo netto di € 1.445,00;
- busta paga mese di luglio 2023 recante l'importo netto di € 1.586,00;
4 - busta paga mese di agosto 2023 recante l'importo netto di € 1.379,00;
- busta paga mese di settembre 2023 recante l'importo netto di € 1.174,00;
- busta paga mese di ottobre 2023 recante l'importo netto di € 1.316,00
- busta paga mese di novembre 2023 recante l'importo netto di € 1.210,00;
- busta paga mese di dicembre 2023 recante l'importo netto di € 902,00.
Il totale spettante al ricorrente alla luce delle buste paga prodotte in atti ammonta dunque a complessivi € 9.265,00 netti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge n. 4/1953) che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (Cass n. 2239/17; Cass. n. 991/16).
Il prospetto paga, dunque, ha natura di confessione stragiudiziale e, ai sensi degli artt.
2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni (chiare e non contraddittorie, come nel caso di specie) ivi contenute.
La Certificazione Unica, come il precedente modello CUD, costituisce inoltre prova documentale, anche ai fini della quantificazione del TFR (Cass n. 7186/24; Cass. 24977/23;.
Cass. n. 10041/17): è conseguentemente provato anche il diritto di ad Parte_1
ottenere dalla ex datrice di lavoro la somma di € 884,45 a titolo di TFR (all. 8).
A fronte di tali crediti per complessivi € 10.149,45, emergenti dalla documentazione di provenienza datoriale, il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto solo € 6.341,00.
La società convenuta, rimanendo contumace, ha rinunciato a provare di aver corrisposto al lavoratore somme ulteriori. deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore di CP_1 di complessivi € 3.808,45 (10.149,45 - 6.341,00), di cui 884,45 a Parte_1
titolo di TFR.
Su tali importi maturano interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo come per legge.
5 Le spese, opportunamente diminuite tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni affrontate, della brevissima durata della causa (decisa in prima udienza) e dell'attività processuale in concreto svolta, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della complessiva somma di € 3.808,45 (di cui € 884,45 a titolo di TFR) oltre interessi
[...]
e rivalutazione dalle maturazioni al saldo come per legge.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese CP_1 che liquida in € 1.030,00 oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Savona, 5.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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