Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2001, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBB012 44/ 0 1 IN NOME D I POPOLO I ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Negatoria servitutis - SEZIONE SECONDA CIVILE Demanio - Deman's Stradale - usucapione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 18280/98 Dott. Mario SPADONE Consigliere Cron.2566 Dott. Antonio VELLA 407 Consigliere Rep Dott. Alfredo MENSITIERI . Dott. AN SCHERILLO Consigliere Ud. 13/10/00 Dott. Sergio DEL CORE - Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 6000per diritti GEN 2001 sul ricorso proposto da: DE IZ NICOLA, in proprio e nella qualità di erede IL CA (Scheiten) di DE IZ ME DE IZ MARIA, DE IZ LIRE 3000 CANCELLERIA GE, nella qualità di eredi di DE IZ ERCOLINO in proprio e a sua volta erede di DE IZ ME (Subertier); OT GE IT, elettivamente domiciliati in CG575401 -- સો 63, presso lo studio ROMA VIA P.DA PALESTRINA CG575402 MARIO, che li difende dell'avvocato CONTALDI ACQUARONE IZO, giusta unitamente all'avvocato delega in atti;
ricorrenti - contro 2000 NE GI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE 1657 -1- MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato SPAZIANI CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO COPIE TESTA EZIO, che lo difende unitamente all'avvocato CHUM Richiesta copia esecutival dal Sig. SPAZIANI MANGIA MARCO, giusta delega in atti;
B per diritti 128.000+BU controricorrente 10 -il- IL CA nonchè
contro
COMUNE IMPERIA, in persona del Sindaco p.t. Dr.BE AV, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI to sponiem Teste 146, difeso dagli avvocati DE ANDREIS GIANFRANCO, AU198650 SPAZIANI TESTA EZIO, giusta delega in atti;
AU138660 controricorrente - AU198659 nonchè
contro
NE NN;
- intimata avverso la sentenza n. 384/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 11/05/98; DIRITTI udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
AU873695 udito l'Avvocato CONTALDI, difensore del ricorrente 024 1 AU873693 che ha chiesto accoglimento;
AU873632 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per AU873700 inammissibilità e rigetto. DIRITTI AU873699 AU873698 AU873697 ....... AU873696 N Svolgimento del processo Con citazione notificata il 22 maggio 1986 EN, OL ed IN De ZI e NG IT UI, premesso di essere proprietari di una strada privata che dava accesso ai rispettivi fondi siti nel Comune di Imperia, lamentarono che PE e AN RO, proprietari di un vicino fondo, dopo averne demolito il muro di sostegno per costruire alcuni garage, avevano arbitrariamente iniziato a transitare su detta strada a piedi e con automezzi. Convennero pertanto i nominati PE e AN RO davanti al Tribunale di Imperia chiedendo l'accertamento dell'inesistenza di alcun loro diritto di transito sulla ripetuta strada. Costituitisi in giudizio, i RO contestarono la fondatezza della domanda, eccependo che la strada era di proprietà del Comune di Imperia. Con sentenza 23 novembre 1988, il tribunale adito respinse la domanda avanzata dai De ZI e dalla UI i quali interposero appello. Nel corso del giudizio di secondo grado, spiegò intervento volontario il Comune di Imperia chiedendo dichiararsi l'appartenenza della strada al demanio comunale o, in subordine, al patrimonio indisponibile di esso ente. Risolte con sentenza non definitiva questioni pregiudiziali di rito, ammessa ed espletata una prova per testi, la Corte d'appello di Genova, con la sentenza definitiva indicata in epigrafe, respingeva il gravame e dichiarava che la strada per cui è causa fa parte del demanio del Comune di Imperia. Osservava detta corte che la strada oggetto delle pretese attoree insisteva sul mappale 340, a suo tempo (anni 1907 e seguenti) comperato dal Comune 2 per costruivi un edificio scolastico, e, quindi, su suolo appartenente al patrimonio indisponibile pubblico in virtù di un titolo d'acquisto. Successivamente a tale edificazione, l'area residuale per cui è causa venne adibita dallo stesso ente proprietario a una funzione di passaggio a favore delle proprietà De ZI - UI - LI nonché dei cittadini che, muovendo dalla Piazzetta Di Negro e passando per la via vicinale Cascina, potevano liberamente accedervi. Dalle prove assunte era emerso che l'area in questione era sempre stata aperta alla circolazione anche di persone diverse dagli appellanti o rispettivi danti causa fungendo da spazio di manovra parcheggio di veicoli. Inizialmente acquistato ai fini di una determinata destinazione che ne implicò l'appartenenza al patrimonio indisponibile, lo spiazzo in questione era pertanto ormai da tempo destinato a una funzione di strada (definendo l'art. 2 del D.P.R. n.393/1959 come み strade le aree di uso pubblico aperte alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli) con conseguente sua acquisizione al demanio comunale. In detti termini, andava accolta la domanda del Comune interventore. Di contro, non era stata raggiunta la prova certa del fatto che il bene in contestazione fosse stato sottratto alla sua condizione di bene demaniale o patrimoniale indisponibile e che gli appellanti ne avessero usucapito la proprietà. Andava, quindi, rigettata la domanda di usucapione formulata dagli appellanti in sede di precisazione delle definitive conclusioni nei confronti del Comune. Correlativamente, gli appellanti non erano legittimati ad agire in negatoria servitutis sicché correttamente ne era stata rigettata la domanda a tale titolo proposta contro i RO. 3 Contro la sopra compendiata sentenza OL De ZI in proprio e quale erede di EN De ZI, RI e NG De ZI, quali eredi di IN De ZI, in proprio e a sua volta quale erede di EN De ZI, e NG IT UI hanno proposto ricorso per cassazione affidandone l'accoglimento a quattro motivi. Replicano con distinti controricorsi RO PE e il Comune di Imperia. Non si è costituita in questo giudizio l'altra intimata AN RO. I ricorrenti e il RO hanno presentato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo si denunziano violazione degli artt. 826 e 828 c.c., motivazione carente e contraddittoria nonché travisamento di fatti. Pur avendo premesso che il Comune di Imperia costruì l'edificio scolastico sull'area di sua proprietà lasciandone fuori un tratto in pendio senza alcun collegamento con l'edificio medesimo recintato da un muro privo di aperture- e senza alcuna funzione, la corte del merito ha omesso di considerare che su tale reliquato, racchiuso tra il predetto muro di cinta e il muro di sostegno del fondo dei RO, fu intorno agli anni trenta realizzata la strada oggetto di causa non dall'ente territoriale ma dai ricorrenti per accedere alle loro proprietà. Erroneamente, quindi, la corte ha ritenuto che lo spazio sopra descritto fu di fatto destinato dal Comune all'uso pubblico del transito pedonale e/o veicolare, divenendo così una strada demaniale come tale insuscettibile di usucapione. 4 Con il secondo motivo si denunzia ancora difetto di motivazione su punto decisivo della controversia. Anche se la porzione di terreno residuata dalla costruzione dell'edificio facesse parte del patrimonio indisponibile del Comune, la corte non ha spiegato come e quando l'ente, disinteressatosene per circa sessant'anni, ne mutò la destinazione facendola diventare strada e, per ciò, bene del demanio pubblico. Del tutto priva di riscontro nelle acquisizioni processuali e contraddetta dalla situazione dei luoghi è poi l'affermazione secondo cui il Comune lasciò fuori dal muro di cinta dell'edificio la porzione in pendio sia per garantire un'eventuale entrata secondaria al plesso scolastico sia per consentire ai proprietari, tra cui gli appellanti, un più agevole accesso ai loro fondi. Con il terzo motivo si denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R. n.393/1959 e vizi motivatori. Travisando i fatti e gli Эх esiti dell'assunta prova per testi, la corte territoriale ha ritenuto che l'area in questione era aperta al pubblico transito anche anteriormente al 1970, cioè all'epoca in cui fu allargata in un tratto per effetto della demolizione del muro di sostegno del fondo dei RO. Al contrario, il tracciato preesistente a tale modificazione, del quale soltanto era stata avanzata domanda di usucapione, veniva usato unicamente dai proprietari dei fondi ivi ubicati. Con il quarto ed ultimo motivo si denunziano violazione degli artt. 822, 824 e 2729 c.c. nonché difetto di motivazione. La corte d'appello non ha tenuto conto che nella specie difettavano del tutto gli indici di riferimento elaborati da dottrina e giurisprudenza per determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale in assenza di un formale provvedimento amministrativo;
vale a dire, oltre all'uso da parte di un numero 5 indeterminato di persone, l'ubicazione all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione nella toponomastica del comune, l'inserimento negli elenchi delle strade comunali, l'apposizione della numerazione civica, gli interventi manutentivi da parte dell'amministrazione comunale. Il ricorso contiene censure palesemente inammissibili per difetto di causalità degli errori denunciati. Esso infatti mira in tutte le sue articolazioni a censurare gli apprezzamenti effettuati dalla corte genovese per arrivare alla contestata conclusione che la strada oggetto della controversia, in quanto destinata di fatto dall'ente territoriale proprietario al pubblico transito pedonale e veicolare, entrò a far parte del demanio comunale, con conseguente impossibilità giuridica di una sua acquisizione da parte di terzi in virtù di usucapione. Ora, quand'anche dovesse rivelarsi fondato il ricorso, e errata la ж pronuncia della corte che, in accoglimento della domanda del Comune interveniente, dichiarò la strada bene demaniale per sua natura insuscettibile di usucapione, nondimeno la statuizione di rigetto dell'actio negatoria servitutis incoata dagli odierni ricorrenti e i loro autori contro i RO sul presupposto dell'avvenuta usucapione dell'area ove sorse la strada, rimarrebbe ferma, poiché altrimenti supportata. Di vero, con statuizione autonoma, sia pure contenuta solo nella parte motiva, la corte del merito ha rigettato la domanda di usucapione proposta nel giudizio di secondo grado dagli allora appellanti al dichiarato fine di provare la propria legittimazione attiva in ordine all'azione intentata contro i RO;
quest'ultima, infatti, aveva per oggetto la strada (nel suo tracciato originario o modificato poco 6 importa) che, per come è pacifico in causa, fu realizzata su suolo pubblico insistendo sul mappale 340 acquistato dal Comune di Imperia per costruirvi un edificio scolastico. Alle due distinte statuizioni, la corte ligure è pervenuta attraverso una serie imponente di elementi tratti dalla situazione dei luoghi antecedente al 1970, ovverosia all'epoca in cui la sede della strada fu allargata nel tratto adiacente al terreno dei RO per effetto della demolizione del relativo muro di sostegno. Di tali argomentazioni, alcune tendono infatti a dimostrare che l'area del mappale 340 non servita per la costruzione dell'edificio scolastico, da cui venne separata con un muro di cinta, e successivamente divenuta strada non cessò mai di appartenere al patrimonio indisponibile o al demanio del Comune rimanendo così nella condizione giuridica di non poter essere usucapita. In particolare, viene al riguardo rimarcato dalla corte genovese che: a) il non uso protratto nel tempo di un bene demaniale non è segno univoco di sdemanializzazione, essendo invece necessari atti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà della pubblica amministrazione di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico, o circostanze così significative da escludere una ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo;
b) pur essendo stata separata con un muro dal resto del mappale 340, l'area in questione rimase collegata tramite la via vicinale alla rete viaria comunale, mantenendo l'attitudine a servire all'edificio pubblico quale eventuale ingresso secondario e a consentire un accesso alternativo ai fondi dei De ZI, LI e UI, che fino ad allora erano collegati 7 alla via vicinale da un sentiero sito tra le campagne e percorribile solo a piedi;
c) la delimitazione con un muro di cinta dell'area in discussione non è significativa di una volontà di abbandono o rinuncia del bene pubblico, proprio perché questo avrebbe potuto svolgere funzioni di rilevanza pubblica;
d) la circostanza che solo poche persone possano avvalersi di un tratto di strada non ne esclude la natura di bene demaniale essendo compito dell'ente pubblico collegare alla rete viaria anche località isolate in cui abitino poche persone;
e) proprio il fatto che l'area per cui è causa serviva solo i fondi siti nelle adiacenze spiega il disinteresse del Comune (fino al 1970) e l'interesse, invece, dei proprietari di quei predi -altrimenti interclusi, quanto meno con riguardo al transito veicolare - alla sua manutenzione;
f) dalle prove orali non è emerso in modo certo in quale punto della strada EN De ZI collocò alcuni lastroni di ET (se nei pressi della via vicinale o, invece, del proprio cancello, diverso in questo secondo caso essendo evidentemente il significato di un simile intervento) né chi materialmente realizzò il piano della strada all'incira nell'anno 1932. Prescindendo per un momento da quanto si è dianzi accennato circa la sostanziale ininfluenza della relativa questione ai fini del presente giudizio, va per debito di ragione rilevato che alla su riportata sequenza argomentativa, cadenzata da motivazione meticolosa, logica ed esauriente, il ricorrente contrappone elementi in realtà fragili e privi di decisività e sollecita una nuova valutazione delle risultanze probatorie, ovviamente non consentita in sede di legittimità. Può ancora ricordarsi che l'accertamento della natura pubblica o privata di una determinata zona di terreno si risolve in un apprezzamento di fatto demandato al giudice del 8 merito, onde esso è sindacabile in sede di legittimità non in sé, come risultato delle valutazioni compiute, ma solo come controllo della correttezza logico-giuridica del ragionamento che a quel risultato ha condotto (cfr. Cass. n. 3065/1974, 1406/1976). Con le restanti argomentazioni (contraddistinte in sentenza coi numeri da 28 a 34), la corte del merito, in maniera altrettanto logica e convincente, giustifica la conclusione che gli appellanti non posero mai in essere atti tali da mostrare in modo univoco di comportarsi come proprietari dell'area in contestazione, ossia di “farla da padroni", sicché l'amministrazione civica non aveva bisogno di riaffermare con specifici comportamenti la volontà di mantenere, per l'area medesima, una pubblica funzione. In relazione a tale diverso, seppur simmetrico, aspetto della questione dedotta in lite (l'usucapione della ripetuta area del mappale 340 Эх sistemata a strada), la corte territoriale sottolinea che, a prescindere dai rilievi in tema di appartenenza dell'area al patrimonio indisponibile o al demanio del Comune, gli odierni ricorrenti (o i rispettivi danti causa) non sono stati in grado di provare, com'era loro obbligo, l'adozione di comportamenti idonei a manifestare in modo inequivoco l'esercizio di un possesso ad usucapionem. Al riguardo, secondo i predetti giudici, dalle emergenze processuali è rimasto inoltre provato, in contrasto con l'assunto attoreo, che: 1) gli appellanti, prima del 1970, non avevano mai impedito l'accesso alla strada;
2) non appena, in seguito, ne ostruirono l'ingresso, insorsero sia i RO che il Comune e l'ostacolo frapposto fu rimosso;
3) sin da epoca anteriore alla guerra, l'area in discorso era solitamente frequentata da bambini che vi si recavano a giocare, da passanti e da coppie desiderose di appartarsi. E, a quest'ultimo proposito, osserva la corte, il fatto che l'ingresso di altre persone fosse - in ipotesi - solo tollerato o -nel caso delle "coppiette"- poco gradito è irrilevante, in mancanza di manifestazioni esteriori certe della volontà di comportarsi uti domini, quali, ad esempio, la chiusura della strada o l'apposizione di cartelli che chiaramente ne vietassero l'accesso agli estranei. Da quanto si è andato esponendo, discende che la pronuncia di rigetto della negatoria servitutis intentata dagli odierni ricorrenti e dai loro danti causa conseguì necessariamente dal mancato accoglimento della domanda di usucapione. Tale ultima statuizione è sostenuta non solo dai rilievi concernenti la demanialità della strada pretesamente usucapita e quindi insuscettibile di esserlo, ma anche dalla considerazione che gli attori non hanno provato con certezza di avere esercitato sul predetto bene un possesso pacifico, esteriorizzatosi in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e protrattosi per venti anni. La motivazione della sentenza impugnata si snoda, dunque, in una duplice ratio decidendi: da una parte, l'affermazione della demanialità della strada e dell'impossibilità di prospettarne l'usucapione; dall'altra, il rilievo circa la mancata prova, da parte dei ricorrenti, di una prolungata e totalizzante signoria di fatto sul bene, in sostituzione del proprietario rimasto volontariamente inerte. In questo contesto, come si è sopra anticipato, anche qualora le censure dirette dai ricorrenti esclusivamente contro la prima delle due concorrenti ragioni fossero fondate, tanto non consentirebbe la caducazione della sentenza impugnata, le cui statuizioni continuerebbero a trovare fondamento in un autonomo ordine di argomenti ✓12. che dalle censure medesime non risulta affatto inciso ed è peraltro sostenuto da ineccepibile motivazione. Deve, pertanto, darsi continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando la decisione si fonda su due ciascuna delle quali sia sufficiente aautonome rationes decidendi - sorreggere la decisione stessa è inammissibile per difetto di interesse il - 69000 ricorso per cassazione che investa una sola delle addotte ragioni, atteso 310000 che, anche in caso di accoglimento della censura proposta, la pronuncia oggetto di ricorso resterebbe ferma in base alla ratio decidendi non impugnata e, quindi, divenuta non più sindacabile (cfr. sentt. nn. ( i 12685/1998, 12523/1998, 11349/1998, 11045/1998, 10428/1998, n 2770/1997, 3640/1996, 7264/1996, 237/1995, 5577/1993, 6369/1987, 1675/1986, 633971982, 297071981). Al rigetto del ricorso segue la condanna solidale dei ricorrenti alle spese in favore delle parti costituite, mentre nessuna statuizione va in proposito emessa nei confronti dell'altro intimato.
P.Q.M.
e p x La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a 532000 rifondere le spese alle parti costituite, liquidate in lire oltre a lire in love 225.000 obter a PE 4.000.000 in favore di RO OV a lire 3.000.000 in favore del A R Comune di Imperia per onorari. T 100 N E R Così deciso in Roma, 13 ottobre 2000 A M Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Mario Spadone Dott. Sergio Del Core AujoSugo que все Прамень Flore_29 GEN. 2001 IL CA C1 Valeria Neri DEPOSITI IL CAN