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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n° 2364/2024 R.G. tra:
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Depeder
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
Controparte_1
, rappresentato e difeso dal dirigente generale, ing. tramite il
[...] CP_2 funzionario delegato dott. Silverio Cosentino
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“NEL MERITO:
- In via principale: previa declaratoria di tempestività dell'odierna opposizione, per le motivazioni di cui al presente ricorso in opposizione e/o per ogni altra motivazione risultante di giustizia, dichiarare illegittimi, nulli, annullabili e/o comunque invalidi il verbale n° 231159 redatto in data 22.11.2022 e notificato in data 28.11.2022 al sig.
e la conseguente Ordinanza - Ingiunzione notificata via pec in data Parte_1
24.09.2024, D3272024/11.15-2023-21, con ogni conseguenza del caso.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge” pagina 1 di 9 Parte opposta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento,
- in via principale : respingere il ricorso dd. 14/10/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per effetto, respinta ogni altra diversa istanza, confermare in toto l'ordinanza-ingiunzione di pagamento dd. 24/09/2024, prot. n. 718565 (D327/2024/11.15-2023-21”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.10.2024 chiedeva di Parte_1
“dichiarare illegittimi, nulli, annullabili e/o comunque invalidi il verbale n° 231159 redatto in data 22.11.2022 e notificato in data 28.11.2022 al sig. e Parte_1 la conseguente Ordinanza - Ingiunzione notificata via pec in data 24.09.2024,
D3272024/11.15-2023-21”.
Premesso, fra l'altro, di essere in possesso (1) di permesso di circolazione su strade forestali di tipo “B” rilasciato dai comuni di Bresimo e Cis in data 29.07.2021, valido fino al 31.12.2025, nonché (2) di autorizzazione al transito sulla strada forestale
“Malga Borca” ai fini di cui all'art. 100, legge provinciale 23 maggio 2007, n° 11, e (3) di permesso di transito quale avente diritto di uso civico ai fini di cui all'art. 6, legge provinciale 23 novembre 1978, n° 48, in ricorso esponeva, in Parte_1 estrema sintesi, che:
➢ il 4 settembre 2022 gli accertatori e , dopo Persona_1 CP_3 averlo raggiunto in località Giogi, a circa un chilometro di distanza dal luogo in cui aveva parcheggiato il proprio motociclo, gli avevano chiesto conto della sua presenza in loco, dei suoi titoli abilitativi e della proprietà del detto veicolo;
➢ al rientro dalla battuta di caccia, nei pressi del proprio mezzo aveva rinvenuto un avviso, con cui i militari, senza fare alcun riferimento alla sosta di tale veicolo, lo avevano invitato a documentare il possesso di idoneo titolo alla circolazione su strade forestali ai sensi della L.P. n° 11 del 2007, onde evitare di incorrere nelle sanzioni amministrative ivi previste;
➢ il giorno successivo si era recato alla Stazione di Rumo per esibire i permessi di circolazione che gli erano stati rilasciati;
➢ il 28 novembre dello stesso anno gli era stata contestata, con verbale di accertamento n° 231159 dd. 22.11.2022, la violazione dell'art. 100, 7° co., L.P.
pagina 2 di 9 n° 11 del 2007, per aver lasciato il proprio motociclo in sosta sulla p.f. 2359 C.C.
Bresimo, in zona soggetta a vincolo idrogeologico, senza averne titolo;
➢ il 24 settembre 2024 gli era stata notificata ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione amministrativa di € 115,00, oltre a € 14,00 per spese di procedura, per violazione dell'art. 111, comma 1 bis, L.P. n° 11/2007;
➢ in tale provvedimento non erano state indicate le ragioni per le quali il verbale era stato redatto dopo 2 mesi e 18 giorni dall'accertamento della prospettata infrazione;
➢ la norma asseritamente violata non reca alcun riferimento alla sosta di veicoli, che, peraltro, ove pure compresa nella nozione di “circolazione stradale”, non sarebbe stata valorizzabile a sostegno della pretesa sanzionatoria, essendo egli in possesso di “valido permesso per il transito/sosta nella zona sottoposta a vincolo idrogeologico forestale”;
➢ soltanto al fine di evitare intralcio alla circolazione, il veicolo era stato parcheggiato a circa 2 metri dal bordo della strada, sulla quale egli era, peraltro, legittimato a circolare, essendo titolare di permesso di transito e, quindi, anche di sosta;
➢ la condotta in contestazione era stata da lui tenuta in buona fede e comunque aveva riguardato una strada forestale, al cui inizio vi era installato il segnale di divieto circolazione recante la scritta “salva autorizzazione”, di cui egli era in possesso;
➢ il motociclo era stato in sosta in una zona che, seppure sottoposta a vincolo idrogeologico, non presentava alcun rischio sotto questo profilo;
➢ la sanzione prevista dall'art. 111, 1° co., lett. 1bis, L.P. n° 11/2007 non è riferibile al divieto di sosta o di circolazione in area boscata soggetta a vincolo idrogeologico;
➢ i verbalizzanti avrebbero dovuto eventualmente applicare la sola norma sanzionatoria di cui alla lett. j) del 1° co. dell'art. 111 l.p. n° 11/2007.
Costituitasi in persona del dirigente generale del Dipartimento Protezione civile,
la contestava il ricorso e chiedeva di Controparte_1 Controparte_1 rigettarlo, con conferma dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Nella comparsa di costituzione, si esponeva, per quanto qui rileva, che:
pagina 3 di 9 ➢ le strade forestali non sono assoggettate alla disciplina del D.Lgs. n° 285/1992, di talché non sussiste l'obbligo di immediata contestazione della violazione, trovando al riguardo applicazione il 2° co. dell'art. 14, legge n° 689/1981 e, quindi, il termine di giorni 90 per la notifica degli estremi della violazione, che nel caso di specie era stato rispettato;
➢ in ogni caso il tempo trascorso tra l'accertamento e la contestazione era stato impiegato per la verifica dell'autenticità e della validità dei permessi di transito consegnati dal ricorrente, il che aveva consentito di accertare che l'esibita autorizzazione al transito n. 34/2021 esposta sul veicolo del non era Parte_1 valida;
➢ nella nozione di circolazione è compresa anche la sosta, che, comunque, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non era stata effettuata a bordo strada, ma con l'appoggio del mezzo a una pianta a circa 4 metri a valle della p.f.
2542 corrispondente al sentiero SAT O131;
➢ la sanzione riguardava la sosta senza titolo su area forestale e non su strada forestale di tipo B, ragion per cui erano irrilevanti i permessi in possesso del ricorrente;
➢ la normativa di settore non prevede l'installazione di segnali di divieto nell'area forestale;
➢ l'art. 11, 1° co., lett. 1bis), L.P. n° 11/2007, essendo riferibile a un “pericolo presunto”, non richiede la prova di un rischio o danno effettivo;
➢ la sanzione applicata, peraltro nel minimo edittale, era quella prevista per la violazione del divieto di circolazione su aree forestali.
Risulta per tabulas che con “verbale di accertamento di violazione amministrativa” n° 231159 dd. 28.11.2022 gli agenti del Corpo Forestale della P.A.T.-
Ufficio Forestale di contestavano a Controparte_4 Parte_1
la violazione dell'art. 111, 1° co., lett. i-bis), per aver sostato il motoveicolo
[...]
RA MO tg. TN 76329 di sua proprietà “sulla p.f. 2359 in C.C. di Bresimo…in area boscata soggetta a vincolo idrogeologico costituita da una pecceta altimontana di abete rosso, nei pressi del sentiero S.A.T. O131, senza averne titolo”
In considerazione di ciò è stata emessa nei confronti del ordinanza Parte_1 ingiunzione D327/2024/11.15-2023-21, con cui gli è stato ordinato il pagamento della pagina 4 di 9 sanzione pecuniaria di € 115,00 (corrispondente al minimo edittale), oltre € 14,00 per spese di procedimento.
La detta condotta ascritta all'opponente, sì come descritta dal personale operante,
è adeguatamente provata dal menzionato verbale, in quanto redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il che, con riguardo alle circostanze di fatto constatate de visu dagli stessi, ivi compresa l'esatta posizione in cui venne rinvenuto il motociclo, individuata con le coordinate U.T.M., gli conferisce fede privilegiata fino a querela di falso.
Come esposto nella sintetica narrativa iniziale, l'opposizione risulta articolata in cinque distinti motivi di seguito esaminati.
1) Sull'omessa indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata
lamenta che nel verbale impugnato non sono state Parte_1 esplicitate le ragioni per le quali non si è proceduto a contestare la violazione nell'immediatezza del controllo, il che comporterebbe l'inosservanza del generale principio di contestazione immediata di cui agli artt. 200, 201 C.d.S. e 383 Reg. C.d.S., con conseguente illegittimità/nullità del verbale dd. 22.11.2022 e della successiva ordinanza ingiunzione.
Tale motivo di opposizione non appare fondato.
Come fondatamente evidenziato dall'amministrazione opposta, la viabilità forestale non è disciplinata dal Codice della Strada (il cui art. 2, peraltro, neppure include le strade forestali fra quelle ad uso pubblico destinate “alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”), ma dalla normativa di settore, fra cui, in ambito locale, la L.P.
n° 11/2007 (il cui art. 2, 1° co., le definisce “vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali, destinate al servizio dei patrimoni silvo-pastorali nonché al collegamento di questi con la rete viaria pubblica;
sono escluse le strade soggette a pubblico transito, classificate ai sensi delle leggi vigenti”) e, in ambito nazionale, il
D.Lgs. n° 34/2018 (il cui art. 3, 2° co., lett. f), testualmente recita “viabilità forestale e silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la
pagina 5 di 9 gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”).
Non trattandosi nel caso di specie di circolazione su strada rientrante nel novero di quelle indicate nell'art. 2 del Codice della Strada, non appaiono applicabili le disposizioni di tale testo normativo che, salvi casi particolari, impongono di procedere, quando è possibile, alla immediata contestazione della violazione e, comunque, di indicare le ragioni che l'hanno impedita.
Sul punto in questione viene, quindi, in rilievo il disposto dell'art. 14, legge n°
689/81, per effetto del quale il verbale della violazione deve essere notificato entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, che nel caso di specie è stato rispettato, il che di per sé induce a escludere una declaratoria di accoglimento dell'opposizione per la sola assenza di contestazione immediata, anche in ragione del principio di diritto secondo cui “in tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto…” (così
Cass., n° 19957/2024), tanto più che non risulta provato e neppure dedotto che il modus procedendi dei verbalizzanti abbia impedito all'opponente di far valere elementi a difesa deducibili efficacemente soltanto ove la contestazione fosse stata effettuata all'atto della constatazione dell'illecito.
2) Sulla condotta vietata dall'art. 100, 7° co., della L.P. 23 maggio 2007, n. 11
3) Sull'insussistenza della violazione di tale disposizione
Con il secondo motivo l'opponente rileva che, nel disciplinare la viabilità forestale, l'art. 100 L.P. n° 11/2007, nel suo 7° co., vieta la circolazione di qualsiasi veicolo a motore su tutte le aree forestali soggette a vincolo idrogeologico, ad eccezione di quelli impiegati nelle attività di vigilanza, di manutenzione e di pubblici servizi, senza fare alcun riferimento alla sosta, invece menzionata nel verbale di accertamento di violazione amministrativa dd. 22.11.2022.
Anche tale motivo non appare meritevole di accoglimento per la decisiva ed assorbente considerazione che, come statuito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento all'art. 2054 c.c., il concetto di circolazione stradale “include anche la posizione di arresto e di sosta del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da pagina 6 di 9 esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade” (così Cass., n°
8620/2015, richiamata più di recente da Cass., n° 30723/2022).
A conferma di ciò sovviene l'art. 3, n° 7, C.d.S., che definisce la “circolazione” come “il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali su strada”, con ciò conferendo al termine un significato più ampio di quello che esso ha nel linguaggio comune, nel cui ambito evoca l'idea dello spostamento o del movimento sino a comprendere anche la fase di quiete del veicolo, che costituisce pur sempre un'utilizzazione della strada al pari del transito.
Del resto, il fatto stesso che il veicolo dell'opponente sia stato rinvenuto in stato di quiete in un'area forestale soggetta a vincolo idrogeologico e, come tale preclusa al traffico veicolare, sta necessariamente a significare che, per raggiungere il posto del rinvenimento, ha circolato nell'area circostante, essendo la sosta l'ultima manovra inerente alla circolazione.
Al fine di escludere l'illiceità della condotta non rileva il pregresso conseguimento, da parte dell'opponente, di permesso di circolare sulla strada ubicata nei pressi del punto di allocazione del proprio motociclo, atteso che, stando a quanto riportato nel verbale di accertamento, che in parte qua è assistito da fede privilegiata, il mezzo non era all'interno della strada corrispondente alla p.f. 2542, né sul ciglio della stessa, ma nella sottostante area boscata p.f. 2359, che, per quanto dedotto e documentato in atti (v. anche la planimetria prodotta da parte opponente come doc. n° 13) non corrisponde a una strada forestale, di talché in relazione a tale particella non rileva il detto permesso (che legittima la circolazione solo sulla strada, non su tutta l'area circostante soggetta al vincolo idrogeologico), essendo ivi interdetta qualsivoglia circolazione.
Il che induce a disattendere anche il terzo motivo di opposizione, con cui si è sostenuta l'insussistenza dei fatti contestati, avendo del resto l'opponente espressamente ammesso che il motociclo era allocato al di fuori della sede stradale (v. pag. 16 del ricorso).
4) Sulla buona fede del ricorrente
Va parimenti rigettato il quarto motivo con cui l'opponente ha sostenuto che, essendo egli in possesso di vari permessi che gli consentivano di transitare sulla strada categoria “B”, nei cui pressi è stato rinvenuto il proprio motociclo, riteneva di essere pagina 7 di 9 pienamente legittimato a tenere la condotta poi contestatagli dai verbalizzanti, tanto più in assenza di segnali di divieto.
Al riguardo va ribadito che la contestazione de qua non ha ad oggetto il transito su una strada rientrante nell'ambito della detta categoria, ma la sosta, quale ultima manovra inerente alla circolazione, su area boscata circostante alla strada e, come tale, preclusa al traffico veicolare, di talché il ricorrente non aveva valida ragione per ritenere che il permesso di cui era titolare lo legittimasse a transitare e poi a sostare anche al di fuori della sede stradale, non deponendo significativamente in senso contrario neppure la dedotta assenza di segnali di divieto di circolazione, che in base al 6° co. dell'art. 100,
L.P. n° 11/2007, deve essere apposto unicamente sulle strade forestali, unitamente al pannello con la scritta “salvo autorizzazione”, che nel caso di specie, risultava regolarmente installato, come si desume da fotografia prodotta dallo stesso opponente.
5) Sull'errata indicazione della norma sanzionatoria
Non appare meritevole di accoglimento neppure il quinto motivo, con cui
[...]
ha eccepito l'erroneità dell'indicazione della norma violata, evidenziando Parte_1 che la lett. i bis) del comma 1 dell'art. 111 L.P. n° 11/2007 “non contempla in alcun modo né il divieto di sosta né tantomeno quello di circolazione in area boscata soggetta a vincolo idrogeologico” e che, quindi, doveva essere applicato il disposto di cui alla successiva lettera j) relativo alla violazioni in materia di vincolo idrogeologico.
L'assunto non appare condivisibile in quanto, come fondatamente rilevato dall'amministrazione convenuta, la disposizione da ultimo citata viene in rilievo con riguardo alle condotte non riconducibili a nessuna altra disposizione sanzionatoria e, quindi, non è riferibile a quella contestata all'opponente, che, essendo consistita nella violazione del divieto di circolazione (da intendersi nei termini sopra precisati) su area forestale, rientra nell'ambito applicativo della lettera i bis) del 1° co. dell'art. 111 L.P. n°
11/2007.
Per tutto quanto esposto l'opposizione deve essere rigettata.
Sulle spese di lite
Nessuna statuizione va formulata in punto spese, visto che l'amministrazione opposta si è avvalsa di un funzionario delegato, e non di difesa tecnica, né risultano documentati specifici esborsi sostenuti per gli incombenti procedurali espletati in corso di causa.
P.Q.M
pagina 8 di 9 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_1 dirigente generale, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza-
ingiunzione;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento in data 29.4.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n° 2364/2024 R.G. tra:
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Depeder
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
Controparte_1
, rappresentato e difeso dal dirigente generale, ing. tramite il
[...] CP_2 funzionario delegato dott. Silverio Cosentino
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“NEL MERITO:
- In via principale: previa declaratoria di tempestività dell'odierna opposizione, per le motivazioni di cui al presente ricorso in opposizione e/o per ogni altra motivazione risultante di giustizia, dichiarare illegittimi, nulli, annullabili e/o comunque invalidi il verbale n° 231159 redatto in data 22.11.2022 e notificato in data 28.11.2022 al sig.
e la conseguente Ordinanza - Ingiunzione notificata via pec in data Parte_1
24.09.2024, D3272024/11.15-2023-21, con ogni conseguenza del caso.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge” pagina 1 di 9 Parte opposta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento,
- in via principale : respingere il ricorso dd. 14/10/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per effetto, respinta ogni altra diversa istanza, confermare in toto l'ordinanza-ingiunzione di pagamento dd. 24/09/2024, prot. n. 718565 (D327/2024/11.15-2023-21”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.10.2024 chiedeva di Parte_1
“dichiarare illegittimi, nulli, annullabili e/o comunque invalidi il verbale n° 231159 redatto in data 22.11.2022 e notificato in data 28.11.2022 al sig. e Parte_1 la conseguente Ordinanza - Ingiunzione notificata via pec in data 24.09.2024,
D3272024/11.15-2023-21”.
Premesso, fra l'altro, di essere in possesso (1) di permesso di circolazione su strade forestali di tipo “B” rilasciato dai comuni di Bresimo e Cis in data 29.07.2021, valido fino al 31.12.2025, nonché (2) di autorizzazione al transito sulla strada forestale
“Malga Borca” ai fini di cui all'art. 100, legge provinciale 23 maggio 2007, n° 11, e (3) di permesso di transito quale avente diritto di uso civico ai fini di cui all'art. 6, legge provinciale 23 novembre 1978, n° 48, in ricorso esponeva, in Parte_1 estrema sintesi, che:
➢ il 4 settembre 2022 gli accertatori e , dopo Persona_1 CP_3 averlo raggiunto in località Giogi, a circa un chilometro di distanza dal luogo in cui aveva parcheggiato il proprio motociclo, gli avevano chiesto conto della sua presenza in loco, dei suoi titoli abilitativi e della proprietà del detto veicolo;
➢ al rientro dalla battuta di caccia, nei pressi del proprio mezzo aveva rinvenuto un avviso, con cui i militari, senza fare alcun riferimento alla sosta di tale veicolo, lo avevano invitato a documentare il possesso di idoneo titolo alla circolazione su strade forestali ai sensi della L.P. n° 11 del 2007, onde evitare di incorrere nelle sanzioni amministrative ivi previste;
➢ il giorno successivo si era recato alla Stazione di Rumo per esibire i permessi di circolazione che gli erano stati rilasciati;
➢ il 28 novembre dello stesso anno gli era stata contestata, con verbale di accertamento n° 231159 dd. 22.11.2022, la violazione dell'art. 100, 7° co., L.P.
pagina 2 di 9 n° 11 del 2007, per aver lasciato il proprio motociclo in sosta sulla p.f. 2359 C.C.
Bresimo, in zona soggetta a vincolo idrogeologico, senza averne titolo;
➢ il 24 settembre 2024 gli era stata notificata ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione amministrativa di € 115,00, oltre a € 14,00 per spese di procedura, per violazione dell'art. 111, comma 1 bis, L.P. n° 11/2007;
➢ in tale provvedimento non erano state indicate le ragioni per le quali il verbale era stato redatto dopo 2 mesi e 18 giorni dall'accertamento della prospettata infrazione;
➢ la norma asseritamente violata non reca alcun riferimento alla sosta di veicoli, che, peraltro, ove pure compresa nella nozione di “circolazione stradale”, non sarebbe stata valorizzabile a sostegno della pretesa sanzionatoria, essendo egli in possesso di “valido permesso per il transito/sosta nella zona sottoposta a vincolo idrogeologico forestale”;
➢ soltanto al fine di evitare intralcio alla circolazione, il veicolo era stato parcheggiato a circa 2 metri dal bordo della strada, sulla quale egli era, peraltro, legittimato a circolare, essendo titolare di permesso di transito e, quindi, anche di sosta;
➢ la condotta in contestazione era stata da lui tenuta in buona fede e comunque aveva riguardato una strada forestale, al cui inizio vi era installato il segnale di divieto circolazione recante la scritta “salva autorizzazione”, di cui egli era in possesso;
➢ il motociclo era stato in sosta in una zona che, seppure sottoposta a vincolo idrogeologico, non presentava alcun rischio sotto questo profilo;
➢ la sanzione prevista dall'art. 111, 1° co., lett. 1bis, L.P. n° 11/2007 non è riferibile al divieto di sosta o di circolazione in area boscata soggetta a vincolo idrogeologico;
➢ i verbalizzanti avrebbero dovuto eventualmente applicare la sola norma sanzionatoria di cui alla lett. j) del 1° co. dell'art. 111 l.p. n° 11/2007.
Costituitasi in persona del dirigente generale del Dipartimento Protezione civile,
la contestava il ricorso e chiedeva di Controparte_1 Controparte_1 rigettarlo, con conferma dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Nella comparsa di costituzione, si esponeva, per quanto qui rileva, che:
pagina 3 di 9 ➢ le strade forestali non sono assoggettate alla disciplina del D.Lgs. n° 285/1992, di talché non sussiste l'obbligo di immediata contestazione della violazione, trovando al riguardo applicazione il 2° co. dell'art. 14, legge n° 689/1981 e, quindi, il termine di giorni 90 per la notifica degli estremi della violazione, che nel caso di specie era stato rispettato;
➢ in ogni caso il tempo trascorso tra l'accertamento e la contestazione era stato impiegato per la verifica dell'autenticità e della validità dei permessi di transito consegnati dal ricorrente, il che aveva consentito di accertare che l'esibita autorizzazione al transito n. 34/2021 esposta sul veicolo del non era Parte_1 valida;
➢ nella nozione di circolazione è compresa anche la sosta, che, comunque, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non era stata effettuata a bordo strada, ma con l'appoggio del mezzo a una pianta a circa 4 metri a valle della p.f.
2542 corrispondente al sentiero SAT O131;
➢ la sanzione riguardava la sosta senza titolo su area forestale e non su strada forestale di tipo B, ragion per cui erano irrilevanti i permessi in possesso del ricorrente;
➢ la normativa di settore non prevede l'installazione di segnali di divieto nell'area forestale;
➢ l'art. 11, 1° co., lett. 1bis), L.P. n° 11/2007, essendo riferibile a un “pericolo presunto”, non richiede la prova di un rischio o danno effettivo;
➢ la sanzione applicata, peraltro nel minimo edittale, era quella prevista per la violazione del divieto di circolazione su aree forestali.
Risulta per tabulas che con “verbale di accertamento di violazione amministrativa” n° 231159 dd. 28.11.2022 gli agenti del Corpo Forestale della P.A.T.-
Ufficio Forestale di contestavano a Controparte_4 Parte_1
la violazione dell'art. 111, 1° co., lett. i-bis), per aver sostato il motoveicolo
[...]
RA MO tg. TN 76329 di sua proprietà “sulla p.f. 2359 in C.C. di Bresimo…in area boscata soggetta a vincolo idrogeologico costituita da una pecceta altimontana di abete rosso, nei pressi del sentiero S.A.T. O131, senza averne titolo”
In considerazione di ciò è stata emessa nei confronti del ordinanza Parte_1 ingiunzione D327/2024/11.15-2023-21, con cui gli è stato ordinato il pagamento della pagina 4 di 9 sanzione pecuniaria di € 115,00 (corrispondente al minimo edittale), oltre € 14,00 per spese di procedimento.
La detta condotta ascritta all'opponente, sì come descritta dal personale operante,
è adeguatamente provata dal menzionato verbale, in quanto redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il che, con riguardo alle circostanze di fatto constatate de visu dagli stessi, ivi compresa l'esatta posizione in cui venne rinvenuto il motociclo, individuata con le coordinate U.T.M., gli conferisce fede privilegiata fino a querela di falso.
Come esposto nella sintetica narrativa iniziale, l'opposizione risulta articolata in cinque distinti motivi di seguito esaminati.
1) Sull'omessa indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata
lamenta che nel verbale impugnato non sono state Parte_1 esplicitate le ragioni per le quali non si è proceduto a contestare la violazione nell'immediatezza del controllo, il che comporterebbe l'inosservanza del generale principio di contestazione immediata di cui agli artt. 200, 201 C.d.S. e 383 Reg. C.d.S., con conseguente illegittimità/nullità del verbale dd. 22.11.2022 e della successiva ordinanza ingiunzione.
Tale motivo di opposizione non appare fondato.
Come fondatamente evidenziato dall'amministrazione opposta, la viabilità forestale non è disciplinata dal Codice della Strada (il cui art. 2, peraltro, neppure include le strade forestali fra quelle ad uso pubblico destinate “alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”), ma dalla normativa di settore, fra cui, in ambito locale, la L.P.
n° 11/2007 (il cui art. 2, 1° co., le definisce “vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali, destinate al servizio dei patrimoni silvo-pastorali nonché al collegamento di questi con la rete viaria pubblica;
sono escluse le strade soggette a pubblico transito, classificate ai sensi delle leggi vigenti”) e, in ambito nazionale, il
D.Lgs. n° 34/2018 (il cui art. 3, 2° co., lett. f), testualmente recita “viabilità forestale e silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la
pagina 5 di 9 gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”).
Non trattandosi nel caso di specie di circolazione su strada rientrante nel novero di quelle indicate nell'art. 2 del Codice della Strada, non appaiono applicabili le disposizioni di tale testo normativo che, salvi casi particolari, impongono di procedere, quando è possibile, alla immediata contestazione della violazione e, comunque, di indicare le ragioni che l'hanno impedita.
Sul punto in questione viene, quindi, in rilievo il disposto dell'art. 14, legge n°
689/81, per effetto del quale il verbale della violazione deve essere notificato entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, che nel caso di specie è stato rispettato, il che di per sé induce a escludere una declaratoria di accoglimento dell'opposizione per la sola assenza di contestazione immediata, anche in ragione del principio di diritto secondo cui “in tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto…” (così
Cass., n° 19957/2024), tanto più che non risulta provato e neppure dedotto che il modus procedendi dei verbalizzanti abbia impedito all'opponente di far valere elementi a difesa deducibili efficacemente soltanto ove la contestazione fosse stata effettuata all'atto della constatazione dell'illecito.
2) Sulla condotta vietata dall'art. 100, 7° co., della L.P. 23 maggio 2007, n. 11
3) Sull'insussistenza della violazione di tale disposizione
Con il secondo motivo l'opponente rileva che, nel disciplinare la viabilità forestale, l'art. 100 L.P. n° 11/2007, nel suo 7° co., vieta la circolazione di qualsiasi veicolo a motore su tutte le aree forestali soggette a vincolo idrogeologico, ad eccezione di quelli impiegati nelle attività di vigilanza, di manutenzione e di pubblici servizi, senza fare alcun riferimento alla sosta, invece menzionata nel verbale di accertamento di violazione amministrativa dd. 22.11.2022.
Anche tale motivo non appare meritevole di accoglimento per la decisiva ed assorbente considerazione che, come statuito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento all'art. 2054 c.c., il concetto di circolazione stradale “include anche la posizione di arresto e di sosta del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da pagina 6 di 9 esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade” (così Cass., n°
8620/2015, richiamata più di recente da Cass., n° 30723/2022).
A conferma di ciò sovviene l'art. 3, n° 7, C.d.S., che definisce la “circolazione” come “il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali su strada”, con ciò conferendo al termine un significato più ampio di quello che esso ha nel linguaggio comune, nel cui ambito evoca l'idea dello spostamento o del movimento sino a comprendere anche la fase di quiete del veicolo, che costituisce pur sempre un'utilizzazione della strada al pari del transito.
Del resto, il fatto stesso che il veicolo dell'opponente sia stato rinvenuto in stato di quiete in un'area forestale soggetta a vincolo idrogeologico e, come tale preclusa al traffico veicolare, sta necessariamente a significare che, per raggiungere il posto del rinvenimento, ha circolato nell'area circostante, essendo la sosta l'ultima manovra inerente alla circolazione.
Al fine di escludere l'illiceità della condotta non rileva il pregresso conseguimento, da parte dell'opponente, di permesso di circolare sulla strada ubicata nei pressi del punto di allocazione del proprio motociclo, atteso che, stando a quanto riportato nel verbale di accertamento, che in parte qua è assistito da fede privilegiata, il mezzo non era all'interno della strada corrispondente alla p.f. 2542, né sul ciglio della stessa, ma nella sottostante area boscata p.f. 2359, che, per quanto dedotto e documentato in atti (v. anche la planimetria prodotta da parte opponente come doc. n° 13) non corrisponde a una strada forestale, di talché in relazione a tale particella non rileva il detto permesso (che legittima la circolazione solo sulla strada, non su tutta l'area circostante soggetta al vincolo idrogeologico), essendo ivi interdetta qualsivoglia circolazione.
Il che induce a disattendere anche il terzo motivo di opposizione, con cui si è sostenuta l'insussistenza dei fatti contestati, avendo del resto l'opponente espressamente ammesso che il motociclo era allocato al di fuori della sede stradale (v. pag. 16 del ricorso).
4) Sulla buona fede del ricorrente
Va parimenti rigettato il quarto motivo con cui l'opponente ha sostenuto che, essendo egli in possesso di vari permessi che gli consentivano di transitare sulla strada categoria “B”, nei cui pressi è stato rinvenuto il proprio motociclo, riteneva di essere pagina 7 di 9 pienamente legittimato a tenere la condotta poi contestatagli dai verbalizzanti, tanto più in assenza di segnali di divieto.
Al riguardo va ribadito che la contestazione de qua non ha ad oggetto il transito su una strada rientrante nell'ambito della detta categoria, ma la sosta, quale ultima manovra inerente alla circolazione, su area boscata circostante alla strada e, come tale, preclusa al traffico veicolare, di talché il ricorrente non aveva valida ragione per ritenere che il permesso di cui era titolare lo legittimasse a transitare e poi a sostare anche al di fuori della sede stradale, non deponendo significativamente in senso contrario neppure la dedotta assenza di segnali di divieto di circolazione, che in base al 6° co. dell'art. 100,
L.P. n° 11/2007, deve essere apposto unicamente sulle strade forestali, unitamente al pannello con la scritta “salvo autorizzazione”, che nel caso di specie, risultava regolarmente installato, come si desume da fotografia prodotta dallo stesso opponente.
5) Sull'errata indicazione della norma sanzionatoria
Non appare meritevole di accoglimento neppure il quinto motivo, con cui
[...]
ha eccepito l'erroneità dell'indicazione della norma violata, evidenziando Parte_1 che la lett. i bis) del comma 1 dell'art. 111 L.P. n° 11/2007 “non contempla in alcun modo né il divieto di sosta né tantomeno quello di circolazione in area boscata soggetta a vincolo idrogeologico” e che, quindi, doveva essere applicato il disposto di cui alla successiva lettera j) relativo alla violazioni in materia di vincolo idrogeologico.
L'assunto non appare condivisibile in quanto, come fondatamente rilevato dall'amministrazione convenuta, la disposizione da ultimo citata viene in rilievo con riguardo alle condotte non riconducibili a nessuna altra disposizione sanzionatoria e, quindi, non è riferibile a quella contestata all'opponente, che, essendo consistita nella violazione del divieto di circolazione (da intendersi nei termini sopra precisati) su area forestale, rientra nell'ambito applicativo della lettera i bis) del 1° co. dell'art. 111 L.P. n°
11/2007.
Per tutto quanto esposto l'opposizione deve essere rigettata.
Sulle spese di lite
Nessuna statuizione va formulata in punto spese, visto che l'amministrazione opposta si è avvalsa di un funzionario delegato, e non di difesa tecnica, né risultano documentati specifici esborsi sostenuti per gli incombenti procedurali espletati in corso di causa.
P.Q.M
pagina 8 di 9 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_1 dirigente generale, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza-
ingiunzione;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento in data 29.4.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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