Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2290.
(Responsabilita' del socio uscente o dei suoi eredi).
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non e' opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.
(Responsabilita' del socio uscente o dei suoi eredi).
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non e' opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.
Commentari • 125
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 22 febbraio 2024 · 308.67905
L'articolo 2290 del Codice Civile, rubricato “Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. V "Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio". All'art. 2290 c.c. è stabilito che nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie solo con riguardo a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2290 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2290 del Codice Civile: Art. 2290. […]
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