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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/07/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1952/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici, dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1952/2020 vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F: , residente a Parte_1 C.F._1
Bellante Stazione (TE) in via Palmiro Togliatti n. 46, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gennaro Eufemia del Foro di Ascoli piceno e dall'Avv. Monica Cipolletti, del Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Ascoli Piceno,
Viale Vellei n. 16; attore contro
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in OP C.F._2
Bellante (Te), Via Palmiro Togliatti n. 46, elettivamente domiciliata in Teramo, Via Della
Montagnola 8, presso e nello studio dell'Avv. Anna Di Russo, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Emilia Violini;
convenuta nonchè
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE ex lege
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti CONCLUSIONI: per parte attrice:
“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, accogliere le conclusioni spiegate nell'atto introduttivo del giudizio e comunque, in ulteriore estremo subordine, rispetto alle conclusioni già rassegnate viste e considerate sempre le risultanze della CTU svolta in corso di causa Voglia in ogni caso il Giudice accertare e dichiarare nullo o comunque annullare il
Testamento Olografo della IG.ra dello 08.09.2014, pubblicato con Verbale Rep. Parte_2
N. 2671 – Racc. N. 1942 dello 02.04.2019 ai Rogiti Notaio di Teramo, per incapacità del Per_1 testatore ex art. 591, comma 3, cc, e per l'effetto dichiarare aperta la successione legittima ab intestato della IG.ra , nata a [...] lo [...] e morta a Bellante (TE) Parte_2
In data 26.08.2016, con i tutti i conseguenti effetti di legge;
In ogni caso, con condanna della convenuta al rimborso delle spese legali, compreso il compreso degli avvocati, le anticipazioni esenti, il rimborso forfettario sulle spese generali al 15% ed ogni onere accessorio previsto dalla legge come da redigenda e depositanda nota spese”.
Per parte convenuta:
“In via istruttoria chiede il rinnovo della CTU medica con altro specialista e l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 Cpc e, segnatamente, l'interrogatorio formale del sig. sui capitoli ivi indicati e la prova testimoniale con i testi Parte_1 [...]
e i sigg.ri e il Notaio Dott. Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 ed il teste Ing. sui capitoli indicati nella medesima Persona_2 Testimone_5 memoria;
MERITO
-respingere la domanda di nullità, attesa la validità del testamento riconosciuta l'autenticità della firma della de cuius, rigettare la domanda relativa all'indegnità a succedere ex art. 463,n.6 c.c. in quanto non provata;
-rigettare la domanda di annullabilità del testamento per incapacità del testatore non risultando provata tale condizione nella de cuius;
-rigettare la domanda di nullità per lesione della legittima;
-dare atto e dichiarare che la , con integrazione della dichiarazione di OP successione in data 6 febbraio 2020, ha diviso l'eredità della defunta , secondo le Parte_2 disposizioni che regolano la successione legittima, assegnando un terzo del compendio ereditario in favore del sig. ; Parte_1 -nella denegata ipotesi, ove l'On.le Tribunale adito volesse accogliere la domanda di riduzione ex- adverso proposta, si chiede di inserire l'ammontare delle somme sostenute dalla nella CP_1 formazione del relictum;
-In accoglimento della domanda riconvenzionale, che formalmente si propone, laddove non si procedesse all'azione di riduzione, si chiede che l'On.le Tribunale adito condanni al Parte_1 rimborso in favore di del 50% dell'importo anticipato a titolo di spese, pari OP ad € 3.544,28; in ogni caso, al pagamento della quota parte dell'importo dei lavori a carico dei comproprietari (€ 40.271,23), relativo all'erigendo fabbricato in Teramo, C.da Colle Santa Maria, pari ad € 10.067,80;
-condannare al pagamento di spese e competenze o compensare le spese”. Parte_1
****
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 OP
, proponendo, in via principale, azione di accertamento negativo dell'autenticità del
[...] testamento olografo della de cuius , ivi rappresentando: a) che, in data 26.8.2016, Parte_2 decedeva la moglie dell'attore; b) che la massa ereditaria aveva due legittimari, lo stesso Parte_2 attore e la nata dal precedente matrimonio della de cuius; c)che, dopo OP numerosi solleciti rivolti nei confronti della convenuta, l'attore presentava actio interrogatoria ex art. 481 c.c., affinchè il Tribunale fissasse un termine per far sì che la convenuta dichiarasse se intendesse accettare o meno le sostanze pervenute mortis causa; d) che, nell'ambito del suddetto procedimento, la dichiarava di aver chiesto la pubblicazione di un testamento olografo CP_1 riconducibile alla madre, del seguente tenore: “Io sottoscritta nata a [...] il 4- Parte_2
9-53 dichiaro di lasciare tutto quello che è in mio possesso a mia figlia 8- OP
9-14 ”; e) che esso attore, visionata la scheda testamentaria in originale, trovava, Parte_2 già prima facie come la stessa apparisse non redatta e sottoscritta di pugno dalla moglie defunta;
f) che tali dubbi erano avvalorati dalle risultanze della perizia redatta dal Consulente di Parte, Dott.ssa
, la quale, all'esito della comparazione del documento con numerose scritture di Per_3 comparazione, concludeva per la evidente artificiosità della scheda testamentaria e della sua stessa sottoscrizione;
g) che – a fronte della natura apocrifa del testamento, oggetto di falsificazione da parte della stessa convenuta – la convenuta dovesse essere dichiara indegna a succedere ex art. 463 n. 6
c.c..
In subordine, peraltro, l'attore ha chiesto l'annullamento del suddetto atto mortis causa in quanto, al momento della redazione della scheda testamentaria, , infatti, risultava affetta da una Parte_2 grave forma di Morbo di Parkinson, esordito già nel 2002 e progressivamente degenerato sino ad attestarsi, già nell'anno 2012, in fase IV della Scala di di Hoehn e Yhar. Peraltro, lo stesso attore ha evidenziato come la de cuius fosse, da tempo, anche una paziente psichiatrica, affetta da profonda depressione, spesso associata a fenomeni psicotici e di aggressività, patologie per le quali era sottoposta a pesanti cure farmacologiche (ed a fronte delle quali l' aveva certificato una CP_2 invalidità permanente al 100%).
In ultima istanza ed in estremo subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle domande articolate volte a far dichiarare la nullità o annullare il testamento, parte attrice ha proposto azione di riduzione delle disposizioni lesive, dal momento che, avendo il la volunta testatoris sostanzialmente diseredato l'attore, lo stesso assumerebbe la qualità di legittimario pretermesso, palesandosi necessaria la reintegra della sua quota di riserva.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, la quale ha dedotto: 1) come le volontà contenute nella scheda testamentaria rispecchiassero limpidamente le intenzioni della de cuius in ordine alle proprie disposizioni di ultima volontà, avendo, in più occasioni, riferito a parenti ed amici della sua intenzione di lasciare tutti i beni alla propria unica figlia;
2) che l'attore era perfettamente a conoscenza delle determinazioni della moglie, avendola persino accompagnata, il giorno della redazione della scheda testamentaria, presso lo studio della cognata, ove la aveva articolato l'atto di ultime volontà Parte_2 in presenza della stessa e del cognato;
3) che le censure relative alla incapacità di testare sarebbero del tutto infondate, dal momento che la era andata incontro ad un decadimento fisico non Parte_2 compromettente le proprie facoltà mentali, rimaste del tutto integre, ed in quanto lo stato depressivo, pur incontestabilmente diagnosticato, non comportava una menomazione delle facoltà cognitive e, quindi, la capacità di comprendere il volere degli accadimenti ed autodeterminarsi di conseguenza.
Parte convenuta, quindi, ha chiesto il rigetto di tutte le domande articolate ed ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo di condannare al rimborso delle spese anticipate, pari ad Parte_1 euro 3.544,28, sostenute da zii e cugini della per far fronte alle spese funebri, alle spese CP_1 del loculo, di pubblicazione del testamento, della denuncia di successione ecc., nonché al pagamento della quota di sua spettanza relativa all'importo dei lavori da effettuare su uno degli edifici facenti parte della massa ereditaria.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di CTU volta ad accertare lo stato cognitivo della paziente al momento della redazione della scheda testamentaria, e, quindi, la sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento della disposizione delle proprie sostanze.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11.4.2025, ove le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica *
Con riferimento alle azioni articolate in via principale, la domanda di accertamento della falsità della scheda testamentaria – correttamente instaurata mediante azione di accertamento negativo della veridicità dell'atto di ultime volontà – non può essere accolta.
Le risultanze del procedimento penale n. 1855/2021 R.G. GIP, instaurato a seguito della denuncia querela sporta dallo stesso per i reati in materia di falso addebitati all'odierna convenuta, Pt_1 sono idonee ad essere poste alla base dell'odierna decisione.
Le evidenze istruttorie emerse in quel giudizio, infatti, possono valere in questa sede quali prove atipiche.
È pacifico che il giudice possa porre alla base della decisione anche le cd. prove atipiche, secondo il principio del libero convincimento, in virtù del quale, cioè, il giudicante sarebbe libero, secondo il suo prudente apprezzamento, di trarre mezzi di convincimento anche da strumenti probatori non espressamente disciplinati dall'ordinamento come appunto le cd. prove atipiche (tra le più recenti,
Cass., 21 agosto 2018, n. 20865; Cass., 20 marzo 2018, n. 6892; Cass., 2 febbraio 2018, n. 2628;
Cass., 20 gennaio 2017, n. 1593).
Ciò vale, come altresì noto, anche nelle ipotesi in cui si pongano alla base del decidere atti di indagine che, in quanto tali, non sono stati formati nel pieno contraddittorio delle parti in sede dibattimentale.
La Giurisprudenza, infatti, pacificamente ammette l'introduzione nel processo civile delle perizie formate in sede di indagine su impulso della Procura, dal momento che il contraddittorio sugli esiti delle risultanze peritali viene traslato dal procedimento penale a quello civile. Entrando nel giudizio in oggetto, infatti, gli accertamenti tecnici assumono il rilievo di veri e propri documenti che possono essere posti alla base della decisione, purchè su di essi sia adeguatamente formato il pieno contraddittorio proprio all'interno del giudizio nel quale esse risultanze entrano a far parte.
Il Perito, con conclusioni che appaiono, in questa sede, scevre da vizi logici o incongruità argomentative, ha concluso per l'autografia di tutto l'olografo in verifica, dal momento che : “ (…) la sua materiale redazione non può essere ascritta ad altri se non alla stessa in Parte_2 quanto espressione reale e fedele della sua potenzialità e grafomotricità all'epoca della redazione per cui foriera di elementi, caratteristiche specificità e particolarità che sono connaturate alla gestualità grafica, acquisita e radicalizzata con il tempo” anche a fronte della patologia da cui la stessa era affetta (morbo di Parkinson). Non coglie nel segno quanto eccepito da parte attrice, secondo la quale la Perizia, in sede penale, aveva preso in considerazione solo la sottoscrizione e non l'integrale testo della scheda.
Ed infatti, all'esito dell'integrazione peritale nell'ambito del medesimo procedimento penale, la stessa dott.ssa provvedeva alla comparazione tra l'intero testo dell'olografo e le scritture CP_3 riconducibili alla mano della . Le conclusioni dell'attività integrativa evidenziavano Parte_2 la macroscopica omografia tra il testo della cui autenticità si dubita in questa sede e le numerose scritture comparative prodotte, confermando, in sostanza, gli esiti dell'originaria consulenza.
La domanda, dunque, deve essere rigettata e, conseguentemente deve pervenirsi al rigetto di quella
(articolata in via consequenziale) di indegnità a succedere, strettamente correlata alla redazione ed all'utilizzo del testamento apocrifo.
Merita accoglimento, invece, la domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere ex art. 591 c.c.
Com'è noto l'art. 591 c.c. individua i casi d'incapacità di disporre per testamento e, per quanto interessa il presente giudizio, al n.3 reputa incapaci “quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati per qualsiasi causa anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, perché sussista incapacità naturale del testatore, ai fini dell'annullamento della scheda, è necessaria non una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius bensì la prova che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo, in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi. Costituisce, pertanto onere di chi assuma l'esistenza di quello stato provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (Cass. sent.
n. 9508/2005); ai fini del riparto dell'onere probatorio, inoltre, occorre distinguere se le manifestazioni morbose del testatore siano state di natura intermittente e prolungata ovvero siano consistite in infermità mentali permanenti;
nel caso di dedotti episodi di morbosità intermittenti e ricorrenti, che lasciano integre, negli intervalli, le facoltà intellettive e psichiche del soggetto, l'attore in impugnazione sarà gravato dall'onere di provare l'incapacità nei periodi di intervallo;
nel caso di malattia permanente o abituale sarà, invece, onere dell'altra parte provare la validità del testamento, che si presume invalido a cagione della permanenza della malattia (ex multis, Cass. n. 652/1991).
Per delimitare l'applicazione dell'art. 428 cc la Suprema Corte si è più volte espressa nel tentativo di definire la “capacità a testare”, in particolare, con la sentenza n. 400 del 1960 ha sostenuto che : “perché sussista l'incapacità di testare non basta una qualsiasi alterazione delle capacità psichiche
e mentali, ma è necessario che il soggetto, nel momento della redazione del testamento, sia affetto da una infermità tale da sopprimere in lui la capacità di intendere o di volere, il che significa che deve trattarsi di una privazione totale della coscienza o della volontà”. E con la sentenza n. 5620 del 1995 ha puntualizzato che “l'incapacità naturale del testatore, che ai sensi dell'art. 591 c.c. determina
l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede, che al momento della redazione del testamento, il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, sì da versare in condizioni analoghe a quelle che con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronunzia di interdizione”(principi costanti rinvenibili in
Cass.15480/2001; Cass.9081/2010; Cass .2735172014; Cass.3934/2018).
Ne consegue che per aversi l'incapacità naturale del testatore al momento della redazione del testamento non è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo turbato, ma è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano,
a causa della malattia, compromesse al punto da impedirgli un'adeguata valutazione del contenuto e degli effetti del negozio.
Tale condizione di incapacità, inoltre, deve, comunque, essere provata in modo rigoroso e specifico ma non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che le suddette facoltà fossero alterate al punto tale da impedire alla persona un'adeguata valutazione del contenuto e degli effetti del testamento e la formazione di una volontà cosciente.
Tanto premesso in diritto possiamo concludere che il testamento può essere annullato per incapacità naturale del testatore laddove tale incapacità non si identifica in una qualsiasi condizione patologica, anche transitoria, che sia astrattamente suscettibile di influenzare il volere del testatore, ma solo al cospetto di quella alterazione del processo di formazione e di manifestazione della volontà che renda il medesimo assolutamente privo della coscienza e del significato dei propri atti e ne escluda, di conseguenza, la capacità di autodeterminazione. Di conseguenza la richiesta di annullamento del testamento può essere accolta solo qualora sussista la prova fornita dall'attore che il de cuius, al momento della redazione del proprio testamento, fosse incapace, nel senso sopra spiegato, di comprendere il significato e a portata dell'atto che stava compiendo.
A tal fine è necessario ricostruire, per quanto possibile, il quadro clinico del testatore, al fine di comprendere se al momento della redazione della scheda testamentaria versasse in una condizione patologica che – indipendentemente dalla sua gravità sul piano meramente astratto – fosse in grado di menomare le sue capacità di comprendere il valore delle proprie scelte e delineare le conseguenti determinazioni volitive.
Ebbene, parte attrice ha adempiuto al proprio onere probatorio, versando in atti documentazione medica da cui risultano le menomazioni (fisiche e psichiche) di cui la era affetta a fronte Parte_2 di un processo graduale ma inesorabile di decadimento complessivo.
Già in sede di valutazione dell'inabilità permanente (poi riconosciuta al 100%) la Commissione CP_2 aveva rilevato una grave e progressiva ingravescenza delle condizioni fisiche ed una media menomazione del quadro psichico, connotato da ansia, depressione e manifestazioni psicotiche.
Lo stesso attore ha poi prodotto, per corroborare quanto anzidetto, numerose cartelle cliniche, dalle quali è emerso come – effettivamente – la stessa, tra il 2012 ed il 2014, avesse manifestato numerosi scompensi comportamentali, spesso associati alla necessità di intervenire con strumenti contenitivi e terapie sedative (doc. 30 fasc. parte attrice).
È, ancora, emerso come dopo soli nove giorni dalla redazione della scheda testamentaria, la stessa fosse stata ricoverata in Pronto Soccorso a fronte dell'acuirsi della psicosi depressiva da cui era da tempo affetta.
Tali conclusioni sono poi state avvalorate dalle conclusioni della consulenza versata in atti, che appare correttamente argomentata e scevra da vizi logici e le cui conclusioni, dunque, possono essere accolta in questa sede, nella quale il Dott. ha evidenziato – corroborando le proprie conclusioni con CP_4 idonea documentazione bibliografica – come la fosse affetta da una patologia grave (morbo Parte_2 di Parkinson in stato avanzato) che negli anni la conduceva progressivamente ad essere sempre meno indipendente sul piano fisico, condizione che ha, a sua volta, compromesso il proprio fragile stato psichico, determinando un netto peggioramento della sindrome ansioso-depressiva, rendendola ancora più vulnerabile sul piano cognitivo e volitivo.
Lo stesso CTU ha evidenziato, poi, che l'assunzione di una terapia neurolettica (somministrata a più riprese nei confronti della stessa paziente dai medici che l'hanno avuta in cura) fosse la spia evidente della manifestazione di episodi di attivazione comportamentale, discontrollo degli impulsi ed episodi allucinatori (che si accompagnano, peraltro, di frequente, all'assunzione di farmaci appartenenti alla suddetta classe).
Come evidenziato dal perito, la labilità psichica emersa nella documentazione versata in atti, e comprovata dalle prescrizioni di copiose quantità di farmaci antipsicotici, inducono a ritenere che la labilità e volubilità psico-emotiva la rendessero, al momento della redazione della scheda testamentaria, non perfettamente capace di intendere e di determinarsi di conseguenza.
Il CTU, nello specifico, ha concluso affermando: “la signora , alla data in cui ha Persona_4 redatto il testamento, è da ritenersi totalmente priva della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi”.
In sostanza, quindi, l'indebolimento della capacità critica e dell'intenzione volitiva, ampiamente dimostrato dalla documentazione in atti, correttamente valutato dal consulente d'ufficio, consente di ritenere che la testatrice non fosse consapevole (secondo lo standard probatorio del più probabile che non) del valore giuridico dell'atto di ultima volontà e non è, pertanto, possibile affermare che la dichiarazione resa fosse espressione della volontà della disponente, non più in grado di autodeterminarsi.
Resta assorbita, in virtù dell'accoglimento di una delle domande articolate in via principale, l'azione volta ad accertare la lesione della legittima determinata dagli effetti cui la successione testamentaria avrebbe dato luogo.
In ultima analisi occorre esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla . CP_1
Quest'ultima ha (per vero in maniera estremamente generica) allegato come gli zii ed i cugini della stessa convenuta, oltre a provvedere al suo sostentamento, avessero provveduto all'estinzione di debiti ereditari quali: spese funebri, spese del loculo, pubblicazione del testamento ecc. La stessa, pertanto, ha chiesto di considerare – nel caso di accoglimento della domanda di riduzione –
l'ammontare delle suddette somme ai fini della corretta determinazione del relictum e, in subordine, in caso di rigetto della stessa azione di riduzione, ha chiesto di condannare il al rimborso pro Pt_1 quota dell'importo sostenuto.
Ebbene appare di lampante evidenza che la domanda non possa trovare accoglimento, dal momento che: a) in questa sede non è stata articolata azione di divisione (non potendosi procedere, pertanto, alla ripartizione dei debiti ereditari ex art. 752 c.c.; b) non è stata la convenuta a sostenere le spese in oggetto (stante la sua indisponibilità economica) bensì i suoi parenti , soli legittimati a richiedere il rimborso delle suddette spese (nei confronti dell'attore e della stessa convenuta in qualità di eredi) che non sono parte dell'odierno giudizio.
Come noto, principio base dei paradigmi processualcivilistici, è quello per cui nessuno possa far valere in giudizio un diritto altrui (salvo nei casi espressamente consentiti). Ne deriva, pertanto, che in questa sede alcuna pretesa restitutoria possa essere avanzata dalla
[...]
, carente della titolarità attiva del diritto di credito, non avendo quest'ultima anticipato alcuna CP_1 spesa complessiva afferente all'asse ereditario (come dalla stessa limpidamente dichiarato).
È da rigettare anche la richiesta di pagamento di euro 40.000,00 necessari per ultimare i lavori di ricostruzione di uno degli edifici facenti parte della massa ereditaria.
Tale domanda, oltre ad essere estremamente generica e poco intellegibile, non è supportata da alcun elemento documentale a riscontro, né descrive la natura ed i presupposti dell'obbligo giuridico, gravante su parte attrice quale erede, di sostenere la spesa indicata.
Le spese vanno poste a carico della convenuta soccombente e liquidate (considerata l'identità delle posizioni e delle difese spiegate) ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda, da quantificare sulla scorta dei valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la blanda complessità della controversia.
Le spese della CTU espletata, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente in capo alla convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- annulla, ai sensi dell'art. 591 c.c., per incapacità di intendere e di volere di , il Parte_2 testamento dell' 8.9.2014 pubblicato con Verbale Rep. N. 2671 – Racc. N. 1942 dello 02.04.2019 ai Rogiti Notaio di Teramo e, per l'effetto, dichiara aperta la successione legittima della Per_1 de cuius , nata a [...] il [...] e morta a Bellante il 26.8.2016; Parte_2
- condanna parte convenuta a rifondere, nei confronti della attrice, la somma di euro 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge ed euro
518,00 a titolo di spese vive;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte convenuta.
Teramo, 21.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela D'Adamo Dott.ssa Silvia Fanesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici, dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1952/2020 vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F: , residente a Parte_1 C.F._1
Bellante Stazione (TE) in via Palmiro Togliatti n. 46, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gennaro Eufemia del Foro di Ascoli piceno e dall'Avv. Monica Cipolletti, del Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Ascoli Piceno,
Viale Vellei n. 16; attore contro
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in OP C.F._2
Bellante (Te), Via Palmiro Togliatti n. 46, elettivamente domiciliata in Teramo, Via Della
Montagnola 8, presso e nello studio dell'Avv. Anna Di Russo, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Emilia Violini;
convenuta nonchè
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE ex lege
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti CONCLUSIONI: per parte attrice:
“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, accogliere le conclusioni spiegate nell'atto introduttivo del giudizio e comunque, in ulteriore estremo subordine, rispetto alle conclusioni già rassegnate viste e considerate sempre le risultanze della CTU svolta in corso di causa Voglia in ogni caso il Giudice accertare e dichiarare nullo o comunque annullare il
Testamento Olografo della IG.ra dello 08.09.2014, pubblicato con Verbale Rep. Parte_2
N. 2671 – Racc. N. 1942 dello 02.04.2019 ai Rogiti Notaio di Teramo, per incapacità del Per_1 testatore ex art. 591, comma 3, cc, e per l'effetto dichiarare aperta la successione legittima ab intestato della IG.ra , nata a [...] lo [...] e morta a Bellante (TE) Parte_2
In data 26.08.2016, con i tutti i conseguenti effetti di legge;
In ogni caso, con condanna della convenuta al rimborso delle spese legali, compreso il compreso degli avvocati, le anticipazioni esenti, il rimborso forfettario sulle spese generali al 15% ed ogni onere accessorio previsto dalla legge come da redigenda e depositanda nota spese”.
Per parte convenuta:
“In via istruttoria chiede il rinnovo della CTU medica con altro specialista e l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 Cpc e, segnatamente, l'interrogatorio formale del sig. sui capitoli ivi indicati e la prova testimoniale con i testi Parte_1 [...]
e i sigg.ri e il Notaio Dott. Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 ed il teste Ing. sui capitoli indicati nella medesima Persona_2 Testimone_5 memoria;
MERITO
-respingere la domanda di nullità, attesa la validità del testamento riconosciuta l'autenticità della firma della de cuius, rigettare la domanda relativa all'indegnità a succedere ex art. 463,n.6 c.c. in quanto non provata;
-rigettare la domanda di annullabilità del testamento per incapacità del testatore non risultando provata tale condizione nella de cuius;
-rigettare la domanda di nullità per lesione della legittima;
-dare atto e dichiarare che la , con integrazione della dichiarazione di OP successione in data 6 febbraio 2020, ha diviso l'eredità della defunta , secondo le Parte_2 disposizioni che regolano la successione legittima, assegnando un terzo del compendio ereditario in favore del sig. ; Parte_1 -nella denegata ipotesi, ove l'On.le Tribunale adito volesse accogliere la domanda di riduzione ex- adverso proposta, si chiede di inserire l'ammontare delle somme sostenute dalla nella CP_1 formazione del relictum;
-In accoglimento della domanda riconvenzionale, che formalmente si propone, laddove non si procedesse all'azione di riduzione, si chiede che l'On.le Tribunale adito condanni al Parte_1 rimborso in favore di del 50% dell'importo anticipato a titolo di spese, pari OP ad € 3.544,28; in ogni caso, al pagamento della quota parte dell'importo dei lavori a carico dei comproprietari (€ 40.271,23), relativo all'erigendo fabbricato in Teramo, C.da Colle Santa Maria, pari ad € 10.067,80;
-condannare al pagamento di spese e competenze o compensare le spese”. Parte_1
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Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 OP
, proponendo, in via principale, azione di accertamento negativo dell'autenticità del
[...] testamento olografo della de cuius , ivi rappresentando: a) che, in data 26.8.2016, Parte_2 decedeva la moglie dell'attore; b) che la massa ereditaria aveva due legittimari, lo stesso Parte_2 attore e la nata dal precedente matrimonio della de cuius; c)che, dopo OP numerosi solleciti rivolti nei confronti della convenuta, l'attore presentava actio interrogatoria ex art. 481 c.c., affinchè il Tribunale fissasse un termine per far sì che la convenuta dichiarasse se intendesse accettare o meno le sostanze pervenute mortis causa; d) che, nell'ambito del suddetto procedimento, la dichiarava di aver chiesto la pubblicazione di un testamento olografo CP_1 riconducibile alla madre, del seguente tenore: “Io sottoscritta nata a [...] il 4- Parte_2
9-53 dichiaro di lasciare tutto quello che è in mio possesso a mia figlia 8- OP
9-14 ”; e) che esso attore, visionata la scheda testamentaria in originale, trovava, Parte_2 già prima facie come la stessa apparisse non redatta e sottoscritta di pugno dalla moglie defunta;
f) che tali dubbi erano avvalorati dalle risultanze della perizia redatta dal Consulente di Parte, Dott.ssa
, la quale, all'esito della comparazione del documento con numerose scritture di Per_3 comparazione, concludeva per la evidente artificiosità della scheda testamentaria e della sua stessa sottoscrizione;
g) che – a fronte della natura apocrifa del testamento, oggetto di falsificazione da parte della stessa convenuta – la convenuta dovesse essere dichiara indegna a succedere ex art. 463 n. 6
c.c..
In subordine, peraltro, l'attore ha chiesto l'annullamento del suddetto atto mortis causa in quanto, al momento della redazione della scheda testamentaria, , infatti, risultava affetta da una Parte_2 grave forma di Morbo di Parkinson, esordito già nel 2002 e progressivamente degenerato sino ad attestarsi, già nell'anno 2012, in fase IV della Scala di di Hoehn e Yhar. Peraltro, lo stesso attore ha evidenziato come la de cuius fosse, da tempo, anche una paziente psichiatrica, affetta da profonda depressione, spesso associata a fenomeni psicotici e di aggressività, patologie per le quali era sottoposta a pesanti cure farmacologiche (ed a fronte delle quali l' aveva certificato una CP_2 invalidità permanente al 100%).
In ultima istanza ed in estremo subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle domande articolate volte a far dichiarare la nullità o annullare il testamento, parte attrice ha proposto azione di riduzione delle disposizioni lesive, dal momento che, avendo il la volunta testatoris sostanzialmente diseredato l'attore, lo stesso assumerebbe la qualità di legittimario pretermesso, palesandosi necessaria la reintegra della sua quota di riserva.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, la quale ha dedotto: 1) come le volontà contenute nella scheda testamentaria rispecchiassero limpidamente le intenzioni della de cuius in ordine alle proprie disposizioni di ultima volontà, avendo, in più occasioni, riferito a parenti ed amici della sua intenzione di lasciare tutti i beni alla propria unica figlia;
2) che l'attore era perfettamente a conoscenza delle determinazioni della moglie, avendola persino accompagnata, il giorno della redazione della scheda testamentaria, presso lo studio della cognata, ove la aveva articolato l'atto di ultime volontà Parte_2 in presenza della stessa e del cognato;
3) che le censure relative alla incapacità di testare sarebbero del tutto infondate, dal momento che la era andata incontro ad un decadimento fisico non Parte_2 compromettente le proprie facoltà mentali, rimaste del tutto integre, ed in quanto lo stato depressivo, pur incontestabilmente diagnosticato, non comportava una menomazione delle facoltà cognitive e, quindi, la capacità di comprendere il volere degli accadimenti ed autodeterminarsi di conseguenza.
Parte convenuta, quindi, ha chiesto il rigetto di tutte le domande articolate ed ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo di condannare al rimborso delle spese anticipate, pari ad Parte_1 euro 3.544,28, sostenute da zii e cugini della per far fronte alle spese funebri, alle spese CP_1 del loculo, di pubblicazione del testamento, della denuncia di successione ecc., nonché al pagamento della quota di sua spettanza relativa all'importo dei lavori da effettuare su uno degli edifici facenti parte della massa ereditaria.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di CTU volta ad accertare lo stato cognitivo della paziente al momento della redazione della scheda testamentaria, e, quindi, la sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento della disposizione delle proprie sostanze.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11.4.2025, ove le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica *
Con riferimento alle azioni articolate in via principale, la domanda di accertamento della falsità della scheda testamentaria – correttamente instaurata mediante azione di accertamento negativo della veridicità dell'atto di ultime volontà – non può essere accolta.
Le risultanze del procedimento penale n. 1855/2021 R.G. GIP, instaurato a seguito della denuncia querela sporta dallo stesso per i reati in materia di falso addebitati all'odierna convenuta, Pt_1 sono idonee ad essere poste alla base dell'odierna decisione.
Le evidenze istruttorie emerse in quel giudizio, infatti, possono valere in questa sede quali prove atipiche.
È pacifico che il giudice possa porre alla base della decisione anche le cd. prove atipiche, secondo il principio del libero convincimento, in virtù del quale, cioè, il giudicante sarebbe libero, secondo il suo prudente apprezzamento, di trarre mezzi di convincimento anche da strumenti probatori non espressamente disciplinati dall'ordinamento come appunto le cd. prove atipiche (tra le più recenti,
Cass., 21 agosto 2018, n. 20865; Cass., 20 marzo 2018, n. 6892; Cass., 2 febbraio 2018, n. 2628;
Cass., 20 gennaio 2017, n. 1593).
Ciò vale, come altresì noto, anche nelle ipotesi in cui si pongano alla base del decidere atti di indagine che, in quanto tali, non sono stati formati nel pieno contraddittorio delle parti in sede dibattimentale.
La Giurisprudenza, infatti, pacificamente ammette l'introduzione nel processo civile delle perizie formate in sede di indagine su impulso della Procura, dal momento che il contraddittorio sugli esiti delle risultanze peritali viene traslato dal procedimento penale a quello civile. Entrando nel giudizio in oggetto, infatti, gli accertamenti tecnici assumono il rilievo di veri e propri documenti che possono essere posti alla base della decisione, purchè su di essi sia adeguatamente formato il pieno contraddittorio proprio all'interno del giudizio nel quale esse risultanze entrano a far parte.
Il Perito, con conclusioni che appaiono, in questa sede, scevre da vizi logici o incongruità argomentative, ha concluso per l'autografia di tutto l'olografo in verifica, dal momento che : “ (…) la sua materiale redazione non può essere ascritta ad altri se non alla stessa in Parte_2 quanto espressione reale e fedele della sua potenzialità e grafomotricità all'epoca della redazione per cui foriera di elementi, caratteristiche specificità e particolarità che sono connaturate alla gestualità grafica, acquisita e radicalizzata con il tempo” anche a fronte della patologia da cui la stessa era affetta (morbo di Parkinson). Non coglie nel segno quanto eccepito da parte attrice, secondo la quale la Perizia, in sede penale, aveva preso in considerazione solo la sottoscrizione e non l'integrale testo della scheda.
Ed infatti, all'esito dell'integrazione peritale nell'ambito del medesimo procedimento penale, la stessa dott.ssa provvedeva alla comparazione tra l'intero testo dell'olografo e le scritture CP_3 riconducibili alla mano della . Le conclusioni dell'attività integrativa evidenziavano Parte_2 la macroscopica omografia tra il testo della cui autenticità si dubita in questa sede e le numerose scritture comparative prodotte, confermando, in sostanza, gli esiti dell'originaria consulenza.
La domanda, dunque, deve essere rigettata e, conseguentemente deve pervenirsi al rigetto di quella
(articolata in via consequenziale) di indegnità a succedere, strettamente correlata alla redazione ed all'utilizzo del testamento apocrifo.
Merita accoglimento, invece, la domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere ex art. 591 c.c.
Com'è noto l'art. 591 c.c. individua i casi d'incapacità di disporre per testamento e, per quanto interessa il presente giudizio, al n.3 reputa incapaci “quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati per qualsiasi causa anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, perché sussista incapacità naturale del testatore, ai fini dell'annullamento della scheda, è necessaria non una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius bensì la prova che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo, in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi. Costituisce, pertanto onere di chi assuma l'esistenza di quello stato provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (Cass. sent.
n. 9508/2005); ai fini del riparto dell'onere probatorio, inoltre, occorre distinguere se le manifestazioni morbose del testatore siano state di natura intermittente e prolungata ovvero siano consistite in infermità mentali permanenti;
nel caso di dedotti episodi di morbosità intermittenti e ricorrenti, che lasciano integre, negli intervalli, le facoltà intellettive e psichiche del soggetto, l'attore in impugnazione sarà gravato dall'onere di provare l'incapacità nei periodi di intervallo;
nel caso di malattia permanente o abituale sarà, invece, onere dell'altra parte provare la validità del testamento, che si presume invalido a cagione della permanenza della malattia (ex multis, Cass. n. 652/1991).
Per delimitare l'applicazione dell'art. 428 cc la Suprema Corte si è più volte espressa nel tentativo di definire la “capacità a testare”, in particolare, con la sentenza n. 400 del 1960 ha sostenuto che : “perché sussista l'incapacità di testare non basta una qualsiasi alterazione delle capacità psichiche
e mentali, ma è necessario che il soggetto, nel momento della redazione del testamento, sia affetto da una infermità tale da sopprimere in lui la capacità di intendere o di volere, il che significa che deve trattarsi di una privazione totale della coscienza o della volontà”. E con la sentenza n. 5620 del 1995 ha puntualizzato che “l'incapacità naturale del testatore, che ai sensi dell'art. 591 c.c. determina
l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede, che al momento della redazione del testamento, il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, sì da versare in condizioni analoghe a quelle che con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronunzia di interdizione”(principi costanti rinvenibili in
Cass.15480/2001; Cass.9081/2010; Cass .2735172014; Cass.3934/2018).
Ne consegue che per aversi l'incapacità naturale del testatore al momento della redazione del testamento non è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo turbato, ma è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano,
a causa della malattia, compromesse al punto da impedirgli un'adeguata valutazione del contenuto e degli effetti del negozio.
Tale condizione di incapacità, inoltre, deve, comunque, essere provata in modo rigoroso e specifico ma non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che le suddette facoltà fossero alterate al punto tale da impedire alla persona un'adeguata valutazione del contenuto e degli effetti del testamento e la formazione di una volontà cosciente.
Tanto premesso in diritto possiamo concludere che il testamento può essere annullato per incapacità naturale del testatore laddove tale incapacità non si identifica in una qualsiasi condizione patologica, anche transitoria, che sia astrattamente suscettibile di influenzare il volere del testatore, ma solo al cospetto di quella alterazione del processo di formazione e di manifestazione della volontà che renda il medesimo assolutamente privo della coscienza e del significato dei propri atti e ne escluda, di conseguenza, la capacità di autodeterminazione. Di conseguenza la richiesta di annullamento del testamento può essere accolta solo qualora sussista la prova fornita dall'attore che il de cuius, al momento della redazione del proprio testamento, fosse incapace, nel senso sopra spiegato, di comprendere il significato e a portata dell'atto che stava compiendo.
A tal fine è necessario ricostruire, per quanto possibile, il quadro clinico del testatore, al fine di comprendere se al momento della redazione della scheda testamentaria versasse in una condizione patologica che – indipendentemente dalla sua gravità sul piano meramente astratto – fosse in grado di menomare le sue capacità di comprendere il valore delle proprie scelte e delineare le conseguenti determinazioni volitive.
Ebbene, parte attrice ha adempiuto al proprio onere probatorio, versando in atti documentazione medica da cui risultano le menomazioni (fisiche e psichiche) di cui la era affetta a fronte Parte_2 di un processo graduale ma inesorabile di decadimento complessivo.
Già in sede di valutazione dell'inabilità permanente (poi riconosciuta al 100%) la Commissione CP_2 aveva rilevato una grave e progressiva ingravescenza delle condizioni fisiche ed una media menomazione del quadro psichico, connotato da ansia, depressione e manifestazioni psicotiche.
Lo stesso attore ha poi prodotto, per corroborare quanto anzidetto, numerose cartelle cliniche, dalle quali è emerso come – effettivamente – la stessa, tra il 2012 ed il 2014, avesse manifestato numerosi scompensi comportamentali, spesso associati alla necessità di intervenire con strumenti contenitivi e terapie sedative (doc. 30 fasc. parte attrice).
È, ancora, emerso come dopo soli nove giorni dalla redazione della scheda testamentaria, la stessa fosse stata ricoverata in Pronto Soccorso a fronte dell'acuirsi della psicosi depressiva da cui era da tempo affetta.
Tali conclusioni sono poi state avvalorate dalle conclusioni della consulenza versata in atti, che appare correttamente argomentata e scevra da vizi logici e le cui conclusioni, dunque, possono essere accolta in questa sede, nella quale il Dott. ha evidenziato – corroborando le proprie conclusioni con CP_4 idonea documentazione bibliografica – come la fosse affetta da una patologia grave (morbo Parte_2 di Parkinson in stato avanzato) che negli anni la conduceva progressivamente ad essere sempre meno indipendente sul piano fisico, condizione che ha, a sua volta, compromesso il proprio fragile stato psichico, determinando un netto peggioramento della sindrome ansioso-depressiva, rendendola ancora più vulnerabile sul piano cognitivo e volitivo.
Lo stesso CTU ha evidenziato, poi, che l'assunzione di una terapia neurolettica (somministrata a più riprese nei confronti della stessa paziente dai medici che l'hanno avuta in cura) fosse la spia evidente della manifestazione di episodi di attivazione comportamentale, discontrollo degli impulsi ed episodi allucinatori (che si accompagnano, peraltro, di frequente, all'assunzione di farmaci appartenenti alla suddetta classe).
Come evidenziato dal perito, la labilità psichica emersa nella documentazione versata in atti, e comprovata dalle prescrizioni di copiose quantità di farmaci antipsicotici, inducono a ritenere che la labilità e volubilità psico-emotiva la rendessero, al momento della redazione della scheda testamentaria, non perfettamente capace di intendere e di determinarsi di conseguenza.
Il CTU, nello specifico, ha concluso affermando: “la signora , alla data in cui ha Persona_4 redatto il testamento, è da ritenersi totalmente priva della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi”.
In sostanza, quindi, l'indebolimento della capacità critica e dell'intenzione volitiva, ampiamente dimostrato dalla documentazione in atti, correttamente valutato dal consulente d'ufficio, consente di ritenere che la testatrice non fosse consapevole (secondo lo standard probatorio del più probabile che non) del valore giuridico dell'atto di ultima volontà e non è, pertanto, possibile affermare che la dichiarazione resa fosse espressione della volontà della disponente, non più in grado di autodeterminarsi.
Resta assorbita, in virtù dell'accoglimento di una delle domande articolate in via principale, l'azione volta ad accertare la lesione della legittima determinata dagli effetti cui la successione testamentaria avrebbe dato luogo.
In ultima analisi occorre esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla . CP_1
Quest'ultima ha (per vero in maniera estremamente generica) allegato come gli zii ed i cugini della stessa convenuta, oltre a provvedere al suo sostentamento, avessero provveduto all'estinzione di debiti ereditari quali: spese funebri, spese del loculo, pubblicazione del testamento ecc. La stessa, pertanto, ha chiesto di considerare – nel caso di accoglimento della domanda di riduzione –
l'ammontare delle suddette somme ai fini della corretta determinazione del relictum e, in subordine, in caso di rigetto della stessa azione di riduzione, ha chiesto di condannare il al rimborso pro Pt_1 quota dell'importo sostenuto.
Ebbene appare di lampante evidenza che la domanda non possa trovare accoglimento, dal momento che: a) in questa sede non è stata articolata azione di divisione (non potendosi procedere, pertanto, alla ripartizione dei debiti ereditari ex art. 752 c.c.; b) non è stata la convenuta a sostenere le spese in oggetto (stante la sua indisponibilità economica) bensì i suoi parenti , soli legittimati a richiedere il rimborso delle suddette spese (nei confronti dell'attore e della stessa convenuta in qualità di eredi) che non sono parte dell'odierno giudizio.
Come noto, principio base dei paradigmi processualcivilistici, è quello per cui nessuno possa far valere in giudizio un diritto altrui (salvo nei casi espressamente consentiti). Ne deriva, pertanto, che in questa sede alcuna pretesa restitutoria possa essere avanzata dalla
[...]
, carente della titolarità attiva del diritto di credito, non avendo quest'ultima anticipato alcuna CP_1 spesa complessiva afferente all'asse ereditario (come dalla stessa limpidamente dichiarato).
È da rigettare anche la richiesta di pagamento di euro 40.000,00 necessari per ultimare i lavori di ricostruzione di uno degli edifici facenti parte della massa ereditaria.
Tale domanda, oltre ad essere estremamente generica e poco intellegibile, non è supportata da alcun elemento documentale a riscontro, né descrive la natura ed i presupposti dell'obbligo giuridico, gravante su parte attrice quale erede, di sostenere la spesa indicata.
Le spese vanno poste a carico della convenuta soccombente e liquidate (considerata l'identità delle posizioni e delle difese spiegate) ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda, da quantificare sulla scorta dei valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la blanda complessità della controversia.
Le spese della CTU espletata, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente in capo alla convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- annulla, ai sensi dell'art. 591 c.c., per incapacità di intendere e di volere di , il Parte_2 testamento dell' 8.9.2014 pubblicato con Verbale Rep. N. 2671 – Racc. N. 1942 dello 02.04.2019 ai Rogiti Notaio di Teramo e, per l'effetto, dichiara aperta la successione legittima della Per_1 de cuius , nata a [...] il [...] e morta a Bellante il 26.8.2016; Parte_2
- condanna parte convenuta a rifondere, nei confronti della attrice, la somma di euro 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge ed euro
518,00 a titolo di spese vive;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte convenuta.
Teramo, 21.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela D'Adamo Dott.ssa Silvia Fanesi