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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera est.
nella causa iscritta al n. r.g 63/2025 RG promossa da
Parte_1 con l'avv. Roberto Muller ricorrente in riassunzione contro
Controparte_1
con gli avv.ti Francesco Mariani, Ludovica Moreschini resistente in riassunzione avente ad oggetto: giudizio di rinvio all'esito della ordinanza della Suprema Corte n. 32008/2024, pubblicata in data 11.12.2024 all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, in cui è stata riservata la decisione della causa nei termini di legge, la Corte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con sentenza n. 545/2021, il Tribunale di Firenze respingeva il ricorso in opposizione ex art 1, comma
51, L. n. 92/2012 proposto da confermava l'ordinanza emessa dal medesimo Controparte_1
Tribunale in sede sommaria, dichiarando risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannando al pagamento in favore del di una indennità risarcitoria, Controparte_1 Parte_1 paria 22 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 5.515,60), per l'importo complessivo di €
121.343,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
respingeva per il resto il ricorso;
condannava la al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in complessivi Controparte_1
€ 12.756,00, oltre accessori e contributo unificato.
1 In sintesi, il Tribunale - all'esito dell'istruttoria, ritenuta l'effettività della riorganizzazione aziendale con la soppressione della funzione “Lean” a livello centrale e il conseguente venire meno del posto di lavoro dell'ing. - aveva escluso la asserita ritorsività del licenziamento e aveva ritenuto Parte_1 che la resistente non avesse debitamente assolto all'onere probatorio relativo all'impossibilità del c.d. repechage del lavoratore in azienda.
Sotto tale ultimo profilo, era pacifico che la società non avesse formalizzato alcuna proposta di concreta ricollocazione del lavoratore con una offerta incondizionata di una posizione lavorativa: era stato infatti accertato che il dott. (referente dell'ing. ) e la dott.ssa nel Per_1 Parte_1 Per_2
maggio del 2016, avevano invitato il lavoratore a ricercare nel sistema C.O.S. altre posizioni lavorative, senza esito favorevole per il lavoratore il quale aveva effettato alcune “applicazioni”, mentre l'azienda aveva dedotto di avere individuato tre posizioni lavorative Lead Logistic Specialist
(due a Firenze;
una a Massa) libere e disponibili nel portale C.O.S., nelle quali il lavoratore avrebbe dovuto, mediante la medesima applicazione, dichiarare la propria disponibilità.
Il portale C.O.S. aveva la funzione di indicare le posizioni libere e le “opportunità di carriera”, salva la valutazione successiva dell'azienda che doveva scegliere secondo le attitudini del candidato. Infatti, tale sistema comportava che il lavoratore poteva dichiarare la propria disponibilità “applicando” nel sistema e l'azienda si riservava la verifica delle capacità professionali del dipendente attraverso colloqui e interviste, con attribuzione della posizione in caso di esito positivo.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, tale modalità non costituiva adempimento dell'obbligo di repechage, poiché al lavoratore erano richieste condotte di individuazione della posizione lavorativa a cui non era tenuto, trattandosi di sistema privo di concretezza, essendo poi rimessa all'azienda la ricollocazione del lavoratore selezionato come migliore;
il datore di lavoro avrebbe dovuto, in realtà, verificare l'obbligo di reimpiego attraverso una puntuale proposta di ricollocazione. Peraltro, lo stesso si era limitato a indicare solo tre posizioni lavorative, da “applicarsi” da parte del lavoratore, senza allegare e dimostrare le ragioni per cui le 35 posizioni che il dipendente aveva indicato come disponibili nella propria fascia professionale o le 67 posizioni di pari o inferiore livello nei siti italiani di GE Oil&Gas non fossero attribuibili al lavoratore.
Il Tribunale concludeva quindi per l'applicabilità al lavoratore della tutela di cui all'art. 18, commi 5 e
7, L. n. 300/1970.
Con sentenza n. 847/2021, la Corte di Appello di Firenze, adita da in sede di reclamo, Parte_1 dichiarava l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla respingeva il Controparte_1
reclamo proposto dal , con conferma della sentenza impugnata e spese del grado Parte_1
interamente compensate tra le parti e con raddoppio, per entrambe, del contributo unificato.
2 La Corte preliminarmente rilevava l'improcedibilità del reclamo incidentale proposto dalla
[...]
con il quale era stato chiesto di dichiarare la legittimità del licenziamento in questione e di CP_1
condannare il alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della stessa sentenza. Parte_1
Invero, era pacifico che la società non avesse notificato la memoria contenente dette difese: ne conseguiva che doveva ritenersi in giudicato la parte di decisione che aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repechage.
Quanto al reclamo principale, il lavoratore aveva rivendicato una diversa tutela, con applicazione dell'art 18, comma 4, della L. n. 300/1970, in luogo del comma 5 della medesima norma.
Secondo la Corte, il comma 7 dell'art 18 prevedeva la possibilità di applicazione del comma 4, nell'ipotesi di “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento per e la Pt_2
Cassazione (n. 29102/2018) aveva chiarito che in tale insussistenza rientravano sia le ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro, il suo regolare funzionamento sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. Tuttavia, la “manifesta insussistenza” andava riferita ad una evidente e facilmente verificabilità probatoria dell'assenza di tali presupposti, caratteristica mancante nella specie. Richiamate le motivazioni del Tribunale in punto di repechage su cui non si poteva più controvertere, restava tuttavia il fatto che il mancato assolvimento dell'obbligo di repechage non poteva ritenersi evidente, facilmente verificabile e chiaramente pretestuoso.
Infondati venivano ritenuti anche gli ulteriori motivi di reclamo.
Con sentenza n. 32008/2024, la Suprema Corte evidenziava che il aveva proposto sei Parte_1
motivi di ricorso per:
“1)…….. violazione o falsa applicazione dell'art. 18, commi 5 e 7, della legge 300 del 1970 e successive modifiche, nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte
d'appello negato la tutela reintegratoria, di cui al comma 4 del citato art. 18, sul presupposto della non “manifesta” insussistenza del fatto posto a base del licenziamento attribuendo irragionevolmente significato agli inviti del datore di lavoro affinché il dipendente cercasse posizioni a lui gradite nel sistema C.O.S. oppure alle segnalazioni provenienti da chi non aveva un effettivo potere decisionale all'interno dell'azienda”
2) “……violazione o falsa applicazione dell'art. 18, commi 5 e 7, della legge 300 del 1970 e successive modifiche, dell'art. 3, legge 604 del 1966, nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
5 c.p.c., per non avere la Corte d'appello considerato che il licenziamento è stato adottato per la soppressione della posizione lavorativa all'interno della società GEO&GUK Ltd., presso cui il lavoratore era distaccato, dopo che il distacco era già stato revocato.
3 3) “…..violazione o falsa applicazione dell'art. 18, commi 5 e 7, della legge 300 del 1970 e successive modifiche, dell'art. 3, legge 604 del 1966, nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello verificato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento in relazione ad una posizione di lavoro che non era più quella ricoperta in distacco dal dipendente”.
4) “……violazione o falsa applicazione dell'art. 18, commi 5 e 7, della legge 300 del 1970 e successive modifiche, dell'art. 3, legge 604 del 1966, nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
5 c.p.c., per avere la Corte d'appello errato nel considerare definitivamente superata la funzione Lean senza valutare l'evidenza fornita dalla produzione documentale del lavoratore (e-mail del 28.6.2019 e
22.9.2016) e giudicando non decisiva la circostanza che nello stabilimento di Massa fosse aperta una posizione di con motivazione apparente, lacunosa e contraddittoria” Controparte_2
5) “……violazione o falsa applicazione dell'art. 18, commi 5 e 7, della legge 300 del 1970 e successive modifiche, nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte
d'appello escluso il carattere ritorsivo del licenziamento sul presupposto della sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, pur ravvisando la violazione dell'obbligo di repêchage”.
6) “….violazione o falsa applicazione dell'art. 18, commi 5 e 7, della legge 300 del 1970 e successive modifiche, nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello errato nella quantificazione della indennità risarcitoria, non riconosciuta nella misura massima prevista dalla legge, omettendo di valutare le iniziative intraprese dal lavoratore a seguito del licenziamento per ottenere una ricollocazione professionale”.
La Corte rilevava che anche la aveva proposto due motivi di ricorso incidentale Controparte_1
per:
“1) violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 58 della legge 92 del 2012, per avere la Corte
d'appello dichiarato improcedibile il reclamo incidentale in base ad una erronea applicazione delle norme che regolano l'appello incidentale.
2) per avere erroneamente escluso l'assolvimento dell'obbligo di repêchage da parte datoriale”.
Ciò premesso, la Corte così argomentava:
“Si esamina anzitutto, in quanto logicamente preliminare, il primo motivo di ricorso incidentale della società. Esso è infondato.
13. Questa Corte ha statuito che, in tema di c.d. rito Fornero, le esigenze acceleratorie previste dall'art. 1, commi 48 e segg. della l. n. 92 del 2012 riguardano l'impulso processuale e la struttura
4 (bifasica) del procedimento di primo grado, mentre la disciplina processuale in tema di reclamo deve necessariamente integrarsi con quella in tema di appello nel rito del lavoro, sicché, una volta proposto tempestivo reclamo principale, deve ritenersi che il reclamato ben possa proporre (anche ai sensi dell'art. 24 Cost.) reclamo incidentale, nei termini di cui all'art. 436 c.p.c. (Cass. n. 18074 del
2024). L'estensione al rito Fornero della disciplina dettata per l'appello incidentale, specificamente quanto ai termini previsti dal citato art. 436 c.p.c., porta a confermare la decisione d'appello sulla improcedibilità del reclamo incidentale depositato fuori termine.
14. L'infondatezza del motivo appena esaminato, determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale, il cui esame è precluso dall'avvenuta irrevocabilità della statuizione adottata in primo grado sulla illegittimità del licenziamento per mancato assolvimento dell'obbligo di repêchage,
e non tempestivamente impugnata col reclamo incidentale.
15. L'esame del ricorso principale deve partire dall'analisi del quinto motivo, che risulta inammissibile. La Corte d'appello (dopo un'affermazione non coerente sulla esclusione del carattere ritorsivo del licenziamento in ragione della accertata sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, pur avendo la stessa accertato la violazione dell'obbligo di repêchage e, quindi, l'insussistenza del fatto posto a base della decisione di recesso) ha affrontato il merito della censura di parte reclamante ed ha escluso che ricorressero, nella fattispecie oggetto di causa, elementi probatori rivelatori della natura illecita, perché ritorsiva, della decisione datoriale. In particolare, la sentenza impugnata ha accertato che il presunto comportamento legittimo dedotto dal lavoratore, a cui sarebbe seguita la reazione illecita della società, si era concretizzato nel rifiuto di accettare le posizioni organizzative proposte dalla datrice e si collocava, quindi, non in un tempo anteriore alla decisione di recesso ma successivamente alla stessa ed esattamente nell'ambito della procedura conciliativa del licenziamento per motivo oggettivo, introdotta dall'art. 1, comma 40 della legge n. 92 del 2012. Il motivo in esame censura tale accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito ma inammissibilmente, data la condizione di cd. doppia conforme sul punto e collocandosi le critiche, comunque, al di fuori del perimetro dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (su cui v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014).
16. Una volta confermata la statuizione d'appello sulla assenza di ritorsività del licenziamento, deve esaminarsi il primo motivo del ricorso principale, che è fondato.
17. Con il primo motivo il lavoratore censura l'applicazione dell'art. 18, comma 7 cit. quanto al requisito della “manifesta” insussistenza del fatto e deduce, in sostanza, che la Corte d'appello ha sbagliato a non sussumere la violazione dell'obbligo di repêchage, come concretamente accertata, nella categoria della “manifesta” insussistenza, intesa come insussistenza evidente e facilmente verificabile.
5 18. Occorre premettere che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" previsto dall'art. 18, comma 7, St. lav., come novellato dalla legge n. 92 del 2012, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia
l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repêchage") (Cass. n. 10435 del 2018; n.
29102 del 2019).
19. Tali presupposti, pur nel loro autonomo spazio applicativo, si raccordano tutti all'effettività e alla genuinità della scelta organizzativa del datore di lavoro, quale presidio atto a garantire che il licenziamento rappresenti «pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio»
(Corte Cost. 59 del 2021).
20. La questione di diritto sulla qualificazione come “manifesta” o meno della violazione dell'obbligo di repêchage ha perso rilevanza a seguito della sentenza della Corte Cost. 125/22, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, limitatamente alla parola «manifesta».
21. La Corte Cost. ha rimarcato la “'irragionevolezza intrinseca della disciplina censurata” evidenziando, tra l'altro, come “Il requisito della manifesta insussistenza demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico”
(§ 9.2.) e che “Il presupposto in esame non ha alcuna attinenza con il disvalore del licenziamento intimato, che non è più grave, solo perché l'insussistenza del fatto può essere agevolmente accertata in giudizio” (§ 10.1).
22. Da tale pronuncia discende, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 18075 del 2024) che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e all'esito della sentenza della Corte cost. n.
125 del 2022, l'accertamento del giudice che prelude all'applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, St. Lav. ha ad oggetto la semplice insussistenza del fatto posto a base del recesso datoriale, non essendo più richiesta la verifica di manifesta inesistenza dei presupposti di legittimità dello stesso.
23. I restanti motivi del ricorso principale, che ribadiscono l'insussistenza della ragione economica, sono inammissibili in quanto, pur prospettati sotto la specie del vizio di violazione di legge, sollecitano a questa Corte un diverso apprezzamento delle risultanze processuali, rispetto a quello effettuato dal giudice del merito, al di fuori del paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ed in un'ipotesi di doppia conforme. Il sesto motivo resta assorbito dovendo il giudice del rinvio rivedere
l'apparato sanzionatorio alla luce del principio di diritto su enunciato.
6 24. Per le ragioni esposte, accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il sesto e dichiarati inammissibili gli altri, respinto il ricorso incidentale, deve cassarsi la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, a cui si demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità….”.
Il giudizio è stato riassunto da che, dopo avere ripercorso lo svolgimento del giudizio Parte_1
in tutti i gradi, ha concluso affermando che il principio di diritto della Suprema Corte implicava conseguentemente l'applicazione della tutela di cui all'art 18, comma 4, della L. n. 300/1970 già chiesta davanti al Tribunale;
con condanna della società alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché a risarcirgli il danno nell'importo di € 66.187,32 (limite delle
12 mensilità) o della diversa somma di giustizia, oltre contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi legali dal licenziamento alla reintegrazione. Vinte le spese del reclamo, della Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Si è costituita che ha concluso affinchè siano dichiarate inammissibili o infondate Controparte_1 le richieste avanzate con l'atto di riassunzione;
in via principale, affinchè sia riformata la sentenza del
Tribunale di Firenze e sia dichiarata la legittimità del licenziamento intimato per sussistenza del fatto, di cui all'obbligo di repechage;
in via subordinata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Firenze, affinché sia dichiarato non insussistente il fatto materiale di cui all'obbligo di repechage, con conseguente esclusione della tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, L. 300/1970. Vinte le spese di tutti i gradi di giudizio.
Ritiene la resistente che, all'esito del giudizio di Cassazione, la Corte di Appello dovrà pronunciarsi sulla insussistenza del fatto in punto di repechage, ossia se era stato violato (seppur semplicemente) tale obbligo, dal momento che nel giudizio di reclamo era stata valutata solo la “manifesta insussistenza”; invero, nessuna posizione era stata presa dalla Corte sulla categoria della mera
“insussistenza” e pertanto doveva valutarsi se (caduta la categoria della “manifesta insussistenza”) il fatto fosse ora automaticamente insussistente oppure potesse rientrare tra le “altre ipotesi” di violazione, come stabilito dalla Corte di Appello. Accertamento ammissibile in quanto basato su fatti pacifici emersi nel corso del primo grado.
Quanto alla sentenza di primo grado, era stato accertato che aveva offerto al Controparte_1 [...]
ben tre posizioni lavorative: ciò escludeva automaticamente che il fatto posto alla base del Pt_1
licenziamento potesse ritenersi insussistente, con esclusione della tutela reintegratoria. Si poteva infatti discutere sul meccanismo utilizzato dalla società, ma era da escludere che il fatto-obbligo di ricollocazione non fosse sussistito. La Corte di Appello non si era pronunciata sul passaggio della sentenza di primo grado in cui si era affermato che il datore di lavoro non aveva allegato e dimostrato le ragioni per cui le 35/67 posizioni indicate dal lavoratore non fossero ricopribili. In proposito, doveva
7 richiamarsi Cass n. 1364/2025 che aveva escluso la sussistenza della violazione dell'obbligo di ricollocazione in caso di omessa dimostrazione da parte del datore di lavoro in ordine a posizioni non strettamente correlate a quella ricoperta dal lavoratore: nella specie, stante la soppressione della funzione “Lean” ricoperta, non potevano dirsi strettamente correlate le posizioni indicate dal
[...]
, qualunque le stesse fossero. Il resistente ha poi riproposto i fatti di causa. Pt_1
Il Collegio ha chiesto al ricorrente di documentare eventuali occupazioni e retribuzioni successive al licenziamento, ai fini dell'aliunde perceptum, con termine per replica a parte resistente.
******
La materia del contendere va quindi circoscritta in relazione alla pronuncia della Suprema Corte la quale ha dichiarato:
1) infondato il primo motivo di ricorso incidentale della società (sulla declaratoria di improcedibilità del reclamo incidentale sulla legittimità del licenziamento); assorbito il secondo motivo in cui si contestava il mancato assolvimento dell'obbligo di repêchage, circostanza divenuta definitiva
2) inammissibile il quinto motivo del ricorso principale (sul carattere ritorsivo); infondato il primo motivo (sulla necessità della “manifesta infondatezza”, non più richiesta all'esito della pronuncia della
Corte Costituzionale); inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto, in quanto sollecitavano un riesame nel merito rispetto a quanto deciso nei gradi inferiori;
assorbito il sesto motivo che atteneva alla revisione del sistema sanzionatorio.
Osserva il Collegio che, quanto dedotto dalla Corte di Cassazione sul ricorso incidentale della
[...]
è decisivo al fine di escludere la possibilità che questa Corte possa rimettere in CP_1 discussione la sussistenza del fatto (sulla violazione dell'obbligo di repechage) come delineato dal
Tribunale e confermato dalla Corte di Appello.
Nell'ordinanza della Suprema Corte viene affermato che l'infondatezza del primo motivo di ricorso incidentale “……. determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale, il cui esame è precluso dall'avvenuta irrevocabilità della statuizione adottata in primo grado sulla illegittimità del licenziamento per mancato assolvimento dell'obbligo di repêchage, e non tempestivamente impugnata col reclamo incidentale…..”.
Quindi quanto argomentato nella sentenza di primo grado - sul fatto che non costituiva assolvimento dell'obbligo di repechage l'offerta dei tre posti da parte della società (da applicarsi da parte del lavoratore nel sistema apposito) e che comunque la non aveva neppure dimostrato, Controparte_1
come era suo onere, la impossibilità di ricollocare il lavoratore in quei 35/67 posti di lavoro disponibili
- non può più essere oggetto di valutazione sussistendo una vera e propria preclusione.
Peraltro, la stessa Corte di Appello, nel riportare testualmente la motivazione della sentenza di primo grado sul punto, aveva a sua volta aderito a quella ricostruzione, recependo la decisione del primo
8 giudice e limitandosi ad affermare la non manifesta insussistenza del fatto ai fini della tutela da applicarsi.
In sostanza, quanto dedotto nella memoria in riassunzione dalla società in merito alla necessità di una indagine sulla sussistenza del fatto in punto di obbligo di repechage non può essere condiviso, per essere la sentenza divenuta definitiva sulla questione.
A questa Corte, in ottemperanza del principio dedotto dalla Corte, residua solo la possibilità di individuare la tutela da applicarsi, una volta che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, per l'acclarata insussistenza del fatto non è più richiesto il requisito della “manifesta insussistenza”: e tale individuazione consegue in modo automatico al principio affermato dalla Corte nell'ordinanza rescindente, dovendo trovare necessariamente applicazione il comma 4 dell'art.18.
Pertanto, il datore di lavoro deve essere condannato alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento di una indennità risarcitoria dal licenziamento alla reintegra nei limiti delle 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione, oltre i relativi contributi assistenziali e previdenziali.
Quanto all'aliunde perceptum, il lavoratore ha dimostrato che, per gli anni dal 2016 al 2025 (aprile
2025) ha conseguito redditi da lavoro dipendente per i seguenti importi: € 5.860,00, nel 2021; €
22.883,00, nl 2022; € 16.868,00, nel 2023; € 7.032,00, nel 2024 (come da relative dichiarazione dei redditi). Ha poi prodotto buste paga da gennaio ad aprile 2025, da cui si evincono redditi da lavoro lordi per € 2.107,48, nel gennaio 2025; € 3.087,50, nel febbraio 2025; € 2,107,48, nel marzo 2025;
2.118,90, nell'aprile 2025.
Il tutto, per un importo complessivo all'aprile 2025 di € 62.064,36.
Ciò posto, al lavoratore spetterebbe un risarcimento danni calcolato dal 22.9.2016 (data del recesso) all'aprile 2025 pari a € 568.106,80, così determinato: € 5.515,60 (ultima retribuzione globale di fatto, pacifica) X 103 mesi.
Da tale importo deve detrarsi l'aliunde come sopra determinato, per l'importo finale di € 506.042,44.
In merito a quanto dovuto al lavoratore a titolo di indennità risarcitoria, la giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 3824/2022) ha ritenuto che - determinata l'indennità risarcitoria attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione - deve detrarsi quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di
"aliunde perceptum" o "percipiendum", e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione. La Corte afferma quindi che, se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo.
9 Ne consegue quindi che deve essere calcolato il tetto massimo dell'indennità risarcitoria (12 mensilità), moltiplicando € 5.515,60 X 12 mesi, per l'importo di € 66.187,20.
Poiché l'importo risarcitorio come sopra calcolato è superiore al tetto delle 12 mensilità, il risarcimento va limitato ad € 66.187,20.
Tale importo pertanto va riconosciuto, con condanna della al suo pagamento, oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione monetaria, oltre contributi assistenziali e previdenziali relativi.
La società nella sua memoria in replica alla produzione sull'aliunde perceptum ha evidenziato che è stato pacificamente pagato l'importo di € 121.343,20, in esecuzione della sentenza di primo grado, chiedendone la restituzione.
L'art 389 cpc, nel prevedere che il giudice del rinvio possa decidere su eventuali restituzioni che si impongono a seguito della cassazione della decisione, richiede che l'interessato presenti apposita domanda.
Nel caso di specie, nella memoria di costituzione della società in sede di rinvio nessuna domanda veniva avanzata sul punto, seppur subordinatamente alle proprie conclusioni in via principale: ne deriva che la richiesta avanzata in sede di memoria di replica non può trovare accoglimento.
Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28036/2024, seppur in una fattispecie avente ad oggetto le spese processuali), “…… le domande di restituzione di somme pagate in base a sentenze cassate con rinvio, si possono (ma non si devono necessariamente) proporre nell'ambito del giudizio di rinvio, in quanto si tratta di domande del tutto autonome rispetto a quelle oggetto dell'eventuale giudizio di rinvio, assolvendo all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio. Esse possono essere, quindi, proposte anche in un nuovo autonomo giudizio, e ciò a prescindere dall'esito e dalla stessa eventuale proposizione o meno, del giudizio di rinvio…”.
Quanto al regime delle spese dell'intero giudizio, si impone una loro complessiva rideterminazione in considerazione della diversa decisione assunta rispetto ai gradi di merito precedenti.
Tali spese devono porsi a carico di soccombente, e vengono liquidate ex DM n. Controparte_1
55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore accertato della causa e delle attività compiute, per i seguenti importi da calcolarsi nei valori minimi (stante la prossimità del valore accertato della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento):
€ 2.632,00, per il giudizio sommario, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
€ 6.888,00, per il giudizio di opposizione, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
€ 4.758,00, per il giudizio di reclamo, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
€ 3.828,00, per il giudizio di legittimità, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
10 € 4.997,00, per il giudizio di rinvio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
P.Q.M
La Corte, nel giudizio di rinvio all'esito della ordinanza della Suprema Corte n. 32008/2024, pubblicata in data 11.12.2024, così provvede:
-in accoglimento della domanda proposta da , condanna alla Parte_1 Controparte_1
reintegra del ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento nei suoi confronti di una indennità risarcitoria nei limiti delle 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 66.187,20, oltre interessi e rivalutazione nonché ai relativi contributi previdenziali e assistenziali;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio complessivamente inteso che Controparte_1
liquida in:
€ 2.632,00, per il giudizio sommario, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
€ 6.888,00, per il giudizio di opposizione, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
€ 4.758,00, per il giudizio di reclamo, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
€ 3.828,00, per il giudizio di legittimità, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
€ 4.997,00, per il giudizio di rinvio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
Firenze, così deciso, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 27 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
11
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera est.
nella causa iscritta al n. r.g 63/2025 RG promossa da
Parte_1 con l'avv. Roberto Muller ricorrente in riassunzione contro
Controparte_1
con gli avv.ti Francesco Mariani, Ludovica Moreschini resistente in riassunzione avente ad oggetto: giudizio di rinvio all'esito della ordinanza della Suprema Corte n. 32008/2024, pubblicata in data 11.12.2024 all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, in cui è stata riservata la decisione della causa nei termini di legge, la Corte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con sentenza n. 545/2021, il Tribunale di Firenze respingeva il ricorso in opposizione ex art 1, comma
51, L. n. 92/2012 proposto da confermava l'ordinanza emessa dal medesimo Controparte_1
Tribunale in sede sommaria, dichiarando risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannando al pagamento in favore del di una indennità risarcitoria, Controparte_1 Parte_1 paria 22 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 5.515,60), per l'importo complessivo di €
121.343,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
respingeva per il resto il ricorso;
condannava la al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in complessivi Controparte_1
€ 12.756,00, oltre accessori e contributo unificato.
1 In sintesi, il Tribunale - all'esito dell'istruttoria, ritenuta l'effettività della riorganizzazione aziendale con la soppressione della funzione “Lean” a livello centrale e il conseguente venire meno del posto di lavoro dell'ing. - aveva escluso la asserita ritorsività del licenziamento e aveva ritenuto Parte_1 che la resistente non avesse debitamente assolto all'onere probatorio relativo all'impossibilità del c.d. repechage del lavoratore in azienda.
Sotto tale ultimo profilo, era pacifico che la società non avesse formalizzato alcuna proposta di concreta ricollocazione del lavoratore con una offerta incondizionata di una posizione lavorativa: era stato infatti accertato che il dott. (referente dell'ing. ) e la dott.ssa nel Per_1 Parte_1 Per_2
maggio del 2016, avevano invitato il lavoratore a ricercare nel sistema C.O.S. altre posizioni lavorative, senza esito favorevole per il lavoratore il quale aveva effettato alcune “applicazioni”, mentre l'azienda aveva dedotto di avere individuato tre posizioni lavorative Lead Logistic Specialist
(due a Firenze;
una a Massa) libere e disponibili nel portale C.O.S., nelle quali il lavoratore avrebbe dovuto, mediante la medesima applicazione, dichiarare la propria disponibilità.
Il portale C.O.S. aveva la funzione di indicare le posizioni libere e le “opportunità di carriera”, salva la valutazione successiva dell'azienda che doveva scegliere secondo le attitudini del candidato. Infatti, tale sistema comportava che il lavoratore poteva dichiarare la propria disponibilità “applicando” nel sistema e l'azienda si riservava la verifica delle capacità professionali del dipendente attraverso colloqui e interviste, con attribuzione della posizione in caso di esito positivo.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, tale modalità non costituiva adempimento dell'obbligo di repechage, poiché al lavoratore erano richieste condotte di individuazione della posizione lavorativa a cui non era tenuto, trattandosi di sistema privo di concretezza, essendo poi rimessa all'azienda la ricollocazione del lavoratore selezionato come migliore;
il datore di lavoro avrebbe dovuto, in realtà, verificare l'obbligo di reimpiego attraverso una puntuale proposta di ricollocazione. Peraltro, lo stesso si era limitato a indicare solo tre posizioni lavorative, da “applicarsi” da parte del lavoratore, senza allegare e dimostrare le ragioni per cui le 35 posizioni che il dipendente aveva indicato come disponibili nella propria fascia professionale o le 67 posizioni di pari o inferiore livello nei siti italiani di GE Oil&Gas non fossero attribuibili al lavoratore.
Il Tribunale concludeva quindi per l'applicabilità al lavoratore della tutela di cui all'art. 18, commi 5 e
7, L. n. 300/1970.
Con sentenza n. 847/2021, la Corte di Appello di Firenze, adita da in sede di reclamo, Parte_1 dichiarava l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla respingeva il Controparte_1
reclamo proposto dal , con conferma della sentenza impugnata e spese del grado Parte_1
interamente compensate tra le parti e con raddoppio, per entrambe, del contributo unificato.
2 La Corte preliminarmente rilevava l'improcedibilità del reclamo incidentale proposto dalla
[...]
con il quale era stato chiesto di dichiarare la legittimità del licenziamento in questione e di CP_1
condannare il alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della stessa sentenza. Parte_1
Invero, era pacifico che la società non avesse notificato la memoria contenente dette difese: ne conseguiva che doveva ritenersi in giudicato la parte di decisione che aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repechage.
Quanto al reclamo principale, il lavoratore aveva rivendicato una diversa tutela, con applicazione dell'art 18, comma 4, della L. n. 300/1970, in luogo del comma 5 della medesima norma.
Secondo la Corte, il comma 7 dell'art 18 prevedeva la possibilità di applicazione del comma 4, nell'ipotesi di “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento per e la Pt_2
Cassazione (n. 29102/2018) aveva chiarito che in tale insussistenza rientravano sia le ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro, il suo regolare funzionamento sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. Tuttavia, la “manifesta insussistenza” andava riferita ad una evidente e facilmente verificabilità probatoria dell'assenza di tali presupposti, caratteristica mancante nella specie. Richiamate le motivazioni del Tribunale in punto di repechage su cui non si poteva più controvertere, restava tuttavia il fatto che il mancato assolvimento dell'obbligo di repechage non poteva ritenersi evidente, facilmente verificabile e chiaramente pretestuoso.
Infondati venivano ritenuti anche gli ulteriori motivi di reclamo.
Con sentenza n. 32008/2024, la Suprema Corte evidenziava che il aveva proposto sei Parte_1
motivi di ricorso per:
“1)…….. violazione o falsa applicazione dell'art. 18, commi 5 e 7, della legge 300 del 1970 e successive modifiche, nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte
d'appello negato la tutela reintegratoria, di cui al comma 4 del citato art. 18, sul presupposto della non “manifesta” insussistenza del fatto posto a base del licenziamento attribuendo irragionevolmente significato agli inviti del datore di lavoro affinché il dipendente cercasse posizioni a lui gradite nel sistema C.O.S. oppure alle segnalazioni provenienti da chi non aveva un effettivo potere decisionale all'interno dell'azienda”
2) “……violazione o falsa applicazione dell'art. 18, commi 5 e 7, della legge 300 del 1970 e successive modifiche, dell'art. 3, legge 604 del 1966, nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
5 c.p.c., per non avere la Corte d'appello considerato che il licenziamento è stato adottato per la soppressione della posizione lavorativa all'interno della società GEO&GUK Ltd., presso cui il lavoratore era distaccato, dopo che il distacco era già stato revocato.
3 3) “…..violazione o falsa applicazione dell'art. 18, commi 5 e 7, della legge 300 del 1970 e successive modifiche, dell'art. 3, legge 604 del 1966, nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello verificato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento in relazione ad una posizione di lavoro che non era più quella ricoperta in distacco dal dipendente”.
4) “……violazione o falsa applicazione dell'art. 18, commi 5 e 7, della legge 300 del 1970 e successive modifiche, dell'art. 3, legge 604 del 1966, nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
5 c.p.c., per avere la Corte d'appello errato nel considerare definitivamente superata la funzione Lean senza valutare l'evidenza fornita dalla produzione documentale del lavoratore (e-mail del 28.6.2019 e
22.9.2016) e giudicando non decisiva la circostanza che nello stabilimento di Massa fosse aperta una posizione di con motivazione apparente, lacunosa e contraddittoria” Controparte_2
5) “……violazione o falsa applicazione dell'art. 18, commi 5 e 7, della legge 300 del 1970 e successive modifiche, nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte
d'appello escluso il carattere ritorsivo del licenziamento sul presupposto della sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, pur ravvisando la violazione dell'obbligo di repêchage”.
6) “….violazione o falsa applicazione dell'art. 18, commi 5 e 7, della legge 300 del 1970 e successive modifiche, nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello errato nella quantificazione della indennità risarcitoria, non riconosciuta nella misura massima prevista dalla legge, omettendo di valutare le iniziative intraprese dal lavoratore a seguito del licenziamento per ottenere una ricollocazione professionale”.
La Corte rilevava che anche la aveva proposto due motivi di ricorso incidentale Controparte_1
per:
“1) violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 58 della legge 92 del 2012, per avere la Corte
d'appello dichiarato improcedibile il reclamo incidentale in base ad una erronea applicazione delle norme che regolano l'appello incidentale.
2) per avere erroneamente escluso l'assolvimento dell'obbligo di repêchage da parte datoriale”.
Ciò premesso, la Corte così argomentava:
“Si esamina anzitutto, in quanto logicamente preliminare, il primo motivo di ricorso incidentale della società. Esso è infondato.
13. Questa Corte ha statuito che, in tema di c.d. rito Fornero, le esigenze acceleratorie previste dall'art. 1, commi 48 e segg. della l. n. 92 del 2012 riguardano l'impulso processuale e la struttura
4 (bifasica) del procedimento di primo grado, mentre la disciplina processuale in tema di reclamo deve necessariamente integrarsi con quella in tema di appello nel rito del lavoro, sicché, una volta proposto tempestivo reclamo principale, deve ritenersi che il reclamato ben possa proporre (anche ai sensi dell'art. 24 Cost.) reclamo incidentale, nei termini di cui all'art. 436 c.p.c. (Cass. n. 18074 del
2024). L'estensione al rito Fornero della disciplina dettata per l'appello incidentale, specificamente quanto ai termini previsti dal citato art. 436 c.p.c., porta a confermare la decisione d'appello sulla improcedibilità del reclamo incidentale depositato fuori termine.
14. L'infondatezza del motivo appena esaminato, determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale, il cui esame è precluso dall'avvenuta irrevocabilità della statuizione adottata in primo grado sulla illegittimità del licenziamento per mancato assolvimento dell'obbligo di repêchage,
e non tempestivamente impugnata col reclamo incidentale.
15. L'esame del ricorso principale deve partire dall'analisi del quinto motivo, che risulta inammissibile. La Corte d'appello (dopo un'affermazione non coerente sulla esclusione del carattere ritorsivo del licenziamento in ragione della accertata sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, pur avendo la stessa accertato la violazione dell'obbligo di repêchage e, quindi, l'insussistenza del fatto posto a base della decisione di recesso) ha affrontato il merito della censura di parte reclamante ed ha escluso che ricorressero, nella fattispecie oggetto di causa, elementi probatori rivelatori della natura illecita, perché ritorsiva, della decisione datoriale. In particolare, la sentenza impugnata ha accertato che il presunto comportamento legittimo dedotto dal lavoratore, a cui sarebbe seguita la reazione illecita della società, si era concretizzato nel rifiuto di accettare le posizioni organizzative proposte dalla datrice e si collocava, quindi, non in un tempo anteriore alla decisione di recesso ma successivamente alla stessa ed esattamente nell'ambito della procedura conciliativa del licenziamento per motivo oggettivo, introdotta dall'art. 1, comma 40 della legge n. 92 del 2012. Il motivo in esame censura tale accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito ma inammissibilmente, data la condizione di cd. doppia conforme sul punto e collocandosi le critiche, comunque, al di fuori del perimetro dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (su cui v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014).
16. Una volta confermata la statuizione d'appello sulla assenza di ritorsività del licenziamento, deve esaminarsi il primo motivo del ricorso principale, che è fondato.
17. Con il primo motivo il lavoratore censura l'applicazione dell'art. 18, comma 7 cit. quanto al requisito della “manifesta” insussistenza del fatto e deduce, in sostanza, che la Corte d'appello ha sbagliato a non sussumere la violazione dell'obbligo di repêchage, come concretamente accertata, nella categoria della “manifesta” insussistenza, intesa come insussistenza evidente e facilmente verificabile.
5 18. Occorre premettere che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" previsto dall'art. 18, comma 7, St. lav., come novellato dalla legge n. 92 del 2012, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia
l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repêchage") (Cass. n. 10435 del 2018; n.
29102 del 2019).
19. Tali presupposti, pur nel loro autonomo spazio applicativo, si raccordano tutti all'effettività e alla genuinità della scelta organizzativa del datore di lavoro, quale presidio atto a garantire che il licenziamento rappresenti «pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio»
(Corte Cost. 59 del 2021).
20. La questione di diritto sulla qualificazione come “manifesta” o meno della violazione dell'obbligo di repêchage ha perso rilevanza a seguito della sentenza della Corte Cost. 125/22, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, limitatamente alla parola «manifesta».
21. La Corte Cost. ha rimarcato la “'irragionevolezza intrinseca della disciplina censurata” evidenziando, tra l'altro, come “Il requisito della manifesta insussistenza demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico”
(§ 9.2.) e che “Il presupposto in esame non ha alcuna attinenza con il disvalore del licenziamento intimato, che non è più grave, solo perché l'insussistenza del fatto può essere agevolmente accertata in giudizio” (§ 10.1).
22. Da tale pronuncia discende, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 18075 del 2024) che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e all'esito della sentenza della Corte cost. n.
125 del 2022, l'accertamento del giudice che prelude all'applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, St. Lav. ha ad oggetto la semplice insussistenza del fatto posto a base del recesso datoriale, non essendo più richiesta la verifica di manifesta inesistenza dei presupposti di legittimità dello stesso.
23. I restanti motivi del ricorso principale, che ribadiscono l'insussistenza della ragione economica, sono inammissibili in quanto, pur prospettati sotto la specie del vizio di violazione di legge, sollecitano a questa Corte un diverso apprezzamento delle risultanze processuali, rispetto a quello effettuato dal giudice del merito, al di fuori del paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ed in un'ipotesi di doppia conforme. Il sesto motivo resta assorbito dovendo il giudice del rinvio rivedere
l'apparato sanzionatorio alla luce del principio di diritto su enunciato.
6 24. Per le ragioni esposte, accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il sesto e dichiarati inammissibili gli altri, respinto il ricorso incidentale, deve cassarsi la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, a cui si demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità….”.
Il giudizio è stato riassunto da che, dopo avere ripercorso lo svolgimento del giudizio Parte_1
in tutti i gradi, ha concluso affermando che il principio di diritto della Suprema Corte implicava conseguentemente l'applicazione della tutela di cui all'art 18, comma 4, della L. n. 300/1970 già chiesta davanti al Tribunale;
con condanna della società alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché a risarcirgli il danno nell'importo di € 66.187,32 (limite delle
12 mensilità) o della diversa somma di giustizia, oltre contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi legali dal licenziamento alla reintegrazione. Vinte le spese del reclamo, della Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Si è costituita che ha concluso affinchè siano dichiarate inammissibili o infondate Controparte_1 le richieste avanzate con l'atto di riassunzione;
in via principale, affinchè sia riformata la sentenza del
Tribunale di Firenze e sia dichiarata la legittimità del licenziamento intimato per sussistenza del fatto, di cui all'obbligo di repechage;
in via subordinata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Firenze, affinché sia dichiarato non insussistente il fatto materiale di cui all'obbligo di repechage, con conseguente esclusione della tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, L. 300/1970. Vinte le spese di tutti i gradi di giudizio.
Ritiene la resistente che, all'esito del giudizio di Cassazione, la Corte di Appello dovrà pronunciarsi sulla insussistenza del fatto in punto di repechage, ossia se era stato violato (seppur semplicemente) tale obbligo, dal momento che nel giudizio di reclamo era stata valutata solo la “manifesta insussistenza”; invero, nessuna posizione era stata presa dalla Corte sulla categoria della mera
“insussistenza” e pertanto doveva valutarsi se (caduta la categoria della “manifesta insussistenza”) il fatto fosse ora automaticamente insussistente oppure potesse rientrare tra le “altre ipotesi” di violazione, come stabilito dalla Corte di Appello. Accertamento ammissibile in quanto basato su fatti pacifici emersi nel corso del primo grado.
Quanto alla sentenza di primo grado, era stato accertato che aveva offerto al Controparte_1 [...]
ben tre posizioni lavorative: ciò escludeva automaticamente che il fatto posto alla base del Pt_1
licenziamento potesse ritenersi insussistente, con esclusione della tutela reintegratoria. Si poteva infatti discutere sul meccanismo utilizzato dalla società, ma era da escludere che il fatto-obbligo di ricollocazione non fosse sussistito. La Corte di Appello non si era pronunciata sul passaggio della sentenza di primo grado in cui si era affermato che il datore di lavoro non aveva allegato e dimostrato le ragioni per cui le 35/67 posizioni indicate dal lavoratore non fossero ricopribili. In proposito, doveva
7 richiamarsi Cass n. 1364/2025 che aveva escluso la sussistenza della violazione dell'obbligo di ricollocazione in caso di omessa dimostrazione da parte del datore di lavoro in ordine a posizioni non strettamente correlate a quella ricoperta dal lavoratore: nella specie, stante la soppressione della funzione “Lean” ricoperta, non potevano dirsi strettamente correlate le posizioni indicate dal
[...]
, qualunque le stesse fossero. Il resistente ha poi riproposto i fatti di causa. Pt_1
Il Collegio ha chiesto al ricorrente di documentare eventuali occupazioni e retribuzioni successive al licenziamento, ai fini dell'aliunde perceptum, con termine per replica a parte resistente.
******
La materia del contendere va quindi circoscritta in relazione alla pronuncia della Suprema Corte la quale ha dichiarato:
1) infondato il primo motivo di ricorso incidentale della società (sulla declaratoria di improcedibilità del reclamo incidentale sulla legittimità del licenziamento); assorbito il secondo motivo in cui si contestava il mancato assolvimento dell'obbligo di repêchage, circostanza divenuta definitiva
2) inammissibile il quinto motivo del ricorso principale (sul carattere ritorsivo); infondato il primo motivo (sulla necessità della “manifesta infondatezza”, non più richiesta all'esito della pronuncia della
Corte Costituzionale); inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto, in quanto sollecitavano un riesame nel merito rispetto a quanto deciso nei gradi inferiori;
assorbito il sesto motivo che atteneva alla revisione del sistema sanzionatorio.
Osserva il Collegio che, quanto dedotto dalla Corte di Cassazione sul ricorso incidentale della
[...]
è decisivo al fine di escludere la possibilità che questa Corte possa rimettere in CP_1 discussione la sussistenza del fatto (sulla violazione dell'obbligo di repechage) come delineato dal
Tribunale e confermato dalla Corte di Appello.
Nell'ordinanza della Suprema Corte viene affermato che l'infondatezza del primo motivo di ricorso incidentale “……. determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale, il cui esame è precluso dall'avvenuta irrevocabilità della statuizione adottata in primo grado sulla illegittimità del licenziamento per mancato assolvimento dell'obbligo di repêchage, e non tempestivamente impugnata col reclamo incidentale…..”.
Quindi quanto argomentato nella sentenza di primo grado - sul fatto che non costituiva assolvimento dell'obbligo di repechage l'offerta dei tre posti da parte della società (da applicarsi da parte del lavoratore nel sistema apposito) e che comunque la non aveva neppure dimostrato, Controparte_1
come era suo onere, la impossibilità di ricollocare il lavoratore in quei 35/67 posti di lavoro disponibili
- non può più essere oggetto di valutazione sussistendo una vera e propria preclusione.
Peraltro, la stessa Corte di Appello, nel riportare testualmente la motivazione della sentenza di primo grado sul punto, aveva a sua volta aderito a quella ricostruzione, recependo la decisione del primo
8 giudice e limitandosi ad affermare la non manifesta insussistenza del fatto ai fini della tutela da applicarsi.
In sostanza, quanto dedotto nella memoria in riassunzione dalla società in merito alla necessità di una indagine sulla sussistenza del fatto in punto di obbligo di repechage non può essere condiviso, per essere la sentenza divenuta definitiva sulla questione.
A questa Corte, in ottemperanza del principio dedotto dalla Corte, residua solo la possibilità di individuare la tutela da applicarsi, una volta che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, per l'acclarata insussistenza del fatto non è più richiesto il requisito della “manifesta insussistenza”: e tale individuazione consegue in modo automatico al principio affermato dalla Corte nell'ordinanza rescindente, dovendo trovare necessariamente applicazione il comma 4 dell'art.18.
Pertanto, il datore di lavoro deve essere condannato alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento di una indennità risarcitoria dal licenziamento alla reintegra nei limiti delle 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione, oltre i relativi contributi assistenziali e previdenziali.
Quanto all'aliunde perceptum, il lavoratore ha dimostrato che, per gli anni dal 2016 al 2025 (aprile
2025) ha conseguito redditi da lavoro dipendente per i seguenti importi: € 5.860,00, nel 2021; €
22.883,00, nl 2022; € 16.868,00, nel 2023; € 7.032,00, nel 2024 (come da relative dichiarazione dei redditi). Ha poi prodotto buste paga da gennaio ad aprile 2025, da cui si evincono redditi da lavoro lordi per € 2.107,48, nel gennaio 2025; € 3.087,50, nel febbraio 2025; € 2,107,48, nel marzo 2025;
2.118,90, nell'aprile 2025.
Il tutto, per un importo complessivo all'aprile 2025 di € 62.064,36.
Ciò posto, al lavoratore spetterebbe un risarcimento danni calcolato dal 22.9.2016 (data del recesso) all'aprile 2025 pari a € 568.106,80, così determinato: € 5.515,60 (ultima retribuzione globale di fatto, pacifica) X 103 mesi.
Da tale importo deve detrarsi l'aliunde come sopra determinato, per l'importo finale di € 506.042,44.
In merito a quanto dovuto al lavoratore a titolo di indennità risarcitoria, la giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 3824/2022) ha ritenuto che - determinata l'indennità risarcitoria attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione - deve detrarsi quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di
"aliunde perceptum" o "percipiendum", e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione. La Corte afferma quindi che, se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo.
9 Ne consegue quindi che deve essere calcolato il tetto massimo dell'indennità risarcitoria (12 mensilità), moltiplicando € 5.515,60 X 12 mesi, per l'importo di € 66.187,20.
Poiché l'importo risarcitorio come sopra calcolato è superiore al tetto delle 12 mensilità, il risarcimento va limitato ad € 66.187,20.
Tale importo pertanto va riconosciuto, con condanna della al suo pagamento, oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione monetaria, oltre contributi assistenziali e previdenziali relativi.
La società nella sua memoria in replica alla produzione sull'aliunde perceptum ha evidenziato che è stato pacificamente pagato l'importo di € 121.343,20, in esecuzione della sentenza di primo grado, chiedendone la restituzione.
L'art 389 cpc, nel prevedere che il giudice del rinvio possa decidere su eventuali restituzioni che si impongono a seguito della cassazione della decisione, richiede che l'interessato presenti apposita domanda.
Nel caso di specie, nella memoria di costituzione della società in sede di rinvio nessuna domanda veniva avanzata sul punto, seppur subordinatamente alle proprie conclusioni in via principale: ne deriva che la richiesta avanzata in sede di memoria di replica non può trovare accoglimento.
Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28036/2024, seppur in una fattispecie avente ad oggetto le spese processuali), “…… le domande di restituzione di somme pagate in base a sentenze cassate con rinvio, si possono (ma non si devono necessariamente) proporre nell'ambito del giudizio di rinvio, in quanto si tratta di domande del tutto autonome rispetto a quelle oggetto dell'eventuale giudizio di rinvio, assolvendo all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio. Esse possono essere, quindi, proposte anche in un nuovo autonomo giudizio, e ciò a prescindere dall'esito e dalla stessa eventuale proposizione o meno, del giudizio di rinvio…”.
Quanto al regime delle spese dell'intero giudizio, si impone una loro complessiva rideterminazione in considerazione della diversa decisione assunta rispetto ai gradi di merito precedenti.
Tali spese devono porsi a carico di soccombente, e vengono liquidate ex DM n. Controparte_1
55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore accertato della causa e delle attività compiute, per i seguenti importi da calcolarsi nei valori minimi (stante la prossimità del valore accertato della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento):
€ 2.632,00, per il giudizio sommario, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
€ 6.888,00, per il giudizio di opposizione, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
€ 4.758,00, per il giudizio di reclamo, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
€ 3.828,00, per il giudizio di legittimità, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
10 € 4.997,00, per il giudizio di rinvio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
P.Q.M
La Corte, nel giudizio di rinvio all'esito della ordinanza della Suprema Corte n. 32008/2024, pubblicata in data 11.12.2024, così provvede:
-in accoglimento della domanda proposta da , condanna alla Parte_1 Controparte_1
reintegra del ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento nei suoi confronti di una indennità risarcitoria nei limiti delle 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 66.187,20, oltre interessi e rivalutazione nonché ai relativi contributi previdenziali e assistenziali;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio complessivamente inteso che Controparte_1
liquida in:
€ 2.632,00, per il giudizio sommario, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
€ 6.888,00, per il giudizio di opposizione, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
€ 4.758,00, per il giudizio di reclamo, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
€ 3.828,00, per il giudizio di legittimità, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
€ 4.997,00, per il giudizio di rinvio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
Firenze, così deciso, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 27 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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