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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 467/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MIRARCHI MARIA CARMELA, giusta Parte_1 procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, agiva nei confronti dell' per ottenere Parte_1 CP_1 il riconoscimento dell'indennità di malattia per seguenti periodi: dal 4.01.2021 al 07. 03.2021, dal
15.04.2021 al 23.05.2021 e dal 03.06.2021 al 12.06.2021.
Il Giudice di prime cure, nella contumacia dell' accoglieva il ricorso, ritenendo fondata la CP_1 domanda del sig. Pt_1
In particolare, il giudicante riteneva sussistenti i requisiti di legge ed essendo documentalmente provata l'iscrizione del ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno 2020 nel Comune di residenza, dichiarava il diritto del sig. a percepire l'indennità di malattia dal 4.01.2021 al Pt_1
07.03.2021, dal 15.04.2021 al 23.05.2021 e dal 03.06.2021 al 12.06.2021.
Condannava l' al pagamento delle spese di lite pari ad € 700,00, attesa l'assenza di questioni di CP_1 fatto o di diritto di particolare complessità.
Ha interposto appello il sig. per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
L' rimaneva contumace. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti costituite che hanno depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
°°°°
L'appellante censura la sentenza limitatamente al capo relativo alle spese legali, dal momento che il
Giudice di prime cure avrebbe liquidato le stesse in misura inferiore a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del DM 55/2014, come modificato dall'art.1 del DM n. 37/2018 e da ultimo dall'art. 2 del
DM 147/2022.
Ha rilevato come la riduzione operata dal Tribunale sia andata ben oltre quanto consentito dall'art. 4 co. 1 citato d.m., chiedendo pertanto la liquidazione a titolo di compensi professionali della somma di Euro 1312,00. Ha specificato difatti che, rientrando il valore della causa nello scaglione compreso tra € 1.101,00 ad € 5.200,00 e tenendo conto delle 4 fasi in cui si è svolto il giudizio ( di cui per la fase studio della controversia € 213,00; per la fase introduttiva del giudizio € 213,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione € 426,00; per la fase decisionale € 460,00) il giudice avrebbe dovuto liquidare a titolo di compenso, la somma di € 1.312,00.
L'appello è fondato.
Va invero rilevato che l'orientamento più recente della Suprema Corte (cfr. Cass 17613 del 24 giugno
2024) ha stabilito che ove la liquidazione dei compensi avvenga in base ai parametri di cui al DM
55/14, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto ed aggiornati acadenza periodica. Il suddetto orientamento supera il precedente ai sensi del quale i valori indicati nel DM sono derogabili dal giudice con apposita motivazione “sicche' se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non e' soggetto a sindacato in sede di legittimita', attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro e' doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata
(cfr. Cass. N. 21848/2022). Ed ancora “In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, in base al
R.D. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, è consentito al giudice, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo, richiedendo però che tale decisione sia espressamente motivata con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non già con pedissequa enunciazione del criterio legale attraverso un mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la scarsa difficoltà della controversia.” (Cassazione civile, sez. VI -
Lavoro, Ordinanza 06/02/2018 n° 2787)
Orbene, il Giudice di primo grado nel liquidare le spese legali, ha riconosciuto la somma di € 700,00 che è inferiore ai minimi stabiliti dalle tabelle allegate al DM, ritenuti inderogabili dal più recente orientamento della Suprema Corte.
La statuizione del giudice appare in contrasto anche con il precedente orientamento atteso che, pur invocando l' assenza di questioni complesse, non ha tuttavia specificato le specifiche ragioni dell'ulteriore diminuizione né sono state indicate i criteri attraverso i quali è giunto all'ammontare statuito in sentenza.
Pertanto all'odierno appellante devono essere riconosciute per il primo grado le spese legali pari a complessivi € 1278,00 oltre accessori di legge, determinate facendo riferimento al D.M. 147/22, II scaglione, valori minimi vista la semplicità e la serialità della controversia.
Le spese del presente grado sono poste a carico della soccombente e vengono liquidate come CP_1 in dispositivo, in applicazione dei valori minimi relativi al I scaglione ( valore fino ad € 1100, pari alla differenza tra le spese legali riconosciute e quelle liquidate in primo grado) della tabella n. 12
DM n. 147/2022.
In entrambi i gradi va disposta distrazione a favore dell'avv. Maria Carmela Mirarchi.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro di Reggio Calabria, avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 343/2023 del Tribunale di Locri-Sezione Lavoro e Previdenza, depositata in data
8.4.2023, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, così provvede:
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese del CP_1 primo grado che liquida in euro 1312,00 oltre IVA, CPA e spese generali e delle spese del presente grado che liquida in euro 337,00 oltre IVA, CPA e spese generali, che distrae in favore dell'avv.
Maria Carmela Mirarchi.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 467/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MIRARCHI MARIA CARMELA, giusta Parte_1 procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, agiva nei confronti dell' per ottenere Parte_1 CP_1 il riconoscimento dell'indennità di malattia per seguenti periodi: dal 4.01.2021 al 07. 03.2021, dal
15.04.2021 al 23.05.2021 e dal 03.06.2021 al 12.06.2021.
Il Giudice di prime cure, nella contumacia dell' accoglieva il ricorso, ritenendo fondata la CP_1 domanda del sig. Pt_1
In particolare, il giudicante riteneva sussistenti i requisiti di legge ed essendo documentalmente provata l'iscrizione del ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno 2020 nel Comune di residenza, dichiarava il diritto del sig. a percepire l'indennità di malattia dal 4.01.2021 al Pt_1
07.03.2021, dal 15.04.2021 al 23.05.2021 e dal 03.06.2021 al 12.06.2021.
Condannava l' al pagamento delle spese di lite pari ad € 700,00, attesa l'assenza di questioni di CP_1 fatto o di diritto di particolare complessità.
Ha interposto appello il sig. per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
L' rimaneva contumace. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti costituite che hanno depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
°°°°
L'appellante censura la sentenza limitatamente al capo relativo alle spese legali, dal momento che il
Giudice di prime cure avrebbe liquidato le stesse in misura inferiore a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del DM 55/2014, come modificato dall'art.1 del DM n. 37/2018 e da ultimo dall'art. 2 del
DM 147/2022.
Ha rilevato come la riduzione operata dal Tribunale sia andata ben oltre quanto consentito dall'art. 4 co. 1 citato d.m., chiedendo pertanto la liquidazione a titolo di compensi professionali della somma di Euro 1312,00. Ha specificato difatti che, rientrando il valore della causa nello scaglione compreso tra € 1.101,00 ad € 5.200,00 e tenendo conto delle 4 fasi in cui si è svolto il giudizio ( di cui per la fase studio della controversia € 213,00; per la fase introduttiva del giudizio € 213,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione € 426,00; per la fase decisionale € 460,00) il giudice avrebbe dovuto liquidare a titolo di compenso, la somma di € 1.312,00.
L'appello è fondato.
Va invero rilevato che l'orientamento più recente della Suprema Corte (cfr. Cass 17613 del 24 giugno
2024) ha stabilito che ove la liquidazione dei compensi avvenga in base ai parametri di cui al DM
55/14, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto ed aggiornati acadenza periodica. Il suddetto orientamento supera il precedente ai sensi del quale i valori indicati nel DM sono derogabili dal giudice con apposita motivazione “sicche' se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non e' soggetto a sindacato in sede di legittimita', attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro e' doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata
(cfr. Cass. N. 21848/2022). Ed ancora “In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, in base al
R.D. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, è consentito al giudice, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo, richiedendo però che tale decisione sia espressamente motivata con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non già con pedissequa enunciazione del criterio legale attraverso un mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la scarsa difficoltà della controversia.” (Cassazione civile, sez. VI -
Lavoro, Ordinanza 06/02/2018 n° 2787)
Orbene, il Giudice di primo grado nel liquidare le spese legali, ha riconosciuto la somma di € 700,00 che è inferiore ai minimi stabiliti dalle tabelle allegate al DM, ritenuti inderogabili dal più recente orientamento della Suprema Corte.
La statuizione del giudice appare in contrasto anche con il precedente orientamento atteso che, pur invocando l' assenza di questioni complesse, non ha tuttavia specificato le specifiche ragioni dell'ulteriore diminuizione né sono state indicate i criteri attraverso i quali è giunto all'ammontare statuito in sentenza.
Pertanto all'odierno appellante devono essere riconosciute per il primo grado le spese legali pari a complessivi € 1278,00 oltre accessori di legge, determinate facendo riferimento al D.M. 147/22, II scaglione, valori minimi vista la semplicità e la serialità della controversia.
Le spese del presente grado sono poste a carico della soccombente e vengono liquidate come CP_1 in dispositivo, in applicazione dei valori minimi relativi al I scaglione ( valore fino ad € 1100, pari alla differenza tra le spese legali riconosciute e quelle liquidate in primo grado) della tabella n. 12
DM n. 147/2022.
In entrambi i gradi va disposta distrazione a favore dell'avv. Maria Carmela Mirarchi.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro di Reggio Calabria, avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 343/2023 del Tribunale di Locri-Sezione Lavoro e Previdenza, depositata in data
8.4.2023, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, così provvede:
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese del CP_1 primo grado che liquida in euro 1312,00 oltre IVA, CPA e spese generali e delle spese del presente grado che liquida in euro 337,00 oltre IVA, CPA e spese generali, che distrae in favore dell'avv.
Maria Carmela Mirarchi.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)