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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/06/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2067 del R.G.A.C. dell'anno 2019 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato BARBA GREGORIO Parte_1
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'avvocato ANGOTTI DANILO CP_1
CONVENUTO
Oggetto: divisione di beni caduti in successione
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di avere accettato con Parte_1 beneficio di inventario, unitamente al fratello , l'eredità del padre CP_1 Persona_1 deceduto ab intestato il 03.04.2011 mentre il fratello aveva rinunciato all'eredità CP_2 paterna, ha dedotto che i beni ereditari – costituiti da un locale magazzino, sito in Cosenza, via dell'Autostazione, e dal fabbricato, con annessa area urbana, sito in Diamante (CS) frazione IR - non erano sono mai stati in suo possesso, essendo invece stati, sin dall'apertura della successione, nella detenzione ed uso esclusivo di , il quale gliene ne aveva impedito il godimento, CP_1 nonostante le numerose richieste ed i tentativi di divisione bonaria e stragiudiziale.
Avendo avuto esito negativo anche l'obbligatoria procedura di mediazione, ha, Parte_1 pertanto, chiesto al Tribunale di accertare il suo diritto alla divisione giudiziale del compendio immobiliare e, per l'effetto, di disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, provvedendo altresì alla formazione e l'assegnazione delle porzioni spettanti a ciascuno dei condividenti in proporzione al valore delle rispettive quote di comproprietà. Ha chiesto, altresì, l'attrice di ordinare al convenuto il rendiconto dei frutti e delle rendite percepite, a far data dall'apertura della successione, con relativi interessi come per legge;
di condannare il fratello al rilascio in suo favore degli immobili o porzioni di essi che verranno a lei attribuiti e condannarlo al risarcimento dei danni subiti e subendi per il mancato godimento della quota del compendio ereditario di sua spettanza. L'attrice ha, infine, chiesto di porre le spese della divisione sulla massa attiva con privilegio e quelle conseguenti agli altri capi della domanda a carico del convenuto secondo il criterio della soccombenza, con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitosi in giudizio, ha preliminarmente chiesto l'integrazione del contraddittorio CP_1 nei confronti degli eredi e figli del fratello avendo Parte_2 CP_3 CP_2 quest'ultimo rinunciato all'eredità del padre. Ha poi eccepito, l'inammissibilità della domanda per non avere parte attrice depositato i certificati storici catastali e la documentazione concernente le trascrizioni relative al ventennio anteriore all'apertura della successione.
Nel merito, contestando quanto dedotto da parte attrice, ha dedotto di non avere mai CP_1 impedito alla sorella il godimento dei beni e che, in realtà, egli era stato l'unico ad occuparsi della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, di fronte alla inerzia dei coeredi;
ha inoltre precisato di non avere mai percepito frutti e/o rendite dai beni da lui gestiti poiché mai sono stati essi oggetto di locazione o di diverso sfruttamento economico.
Ha perciò concluso chiedendo al Tribunale, in via preliminare, accertato il difetto di instaurazione del contraddittorio, di ordinarne l'integrazione nei confronti di e e di Parte_2 CP_3 accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di divisione ereditaria per carenza di documentazione.
Nel merito, il convenuto ha chiesto dichiararsi lo scioglimento della comunione, con attribuzione della quota ad ognuno dei coeredi aspettante;
accertare ed affermare la quantificazione delle spese da lui sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di Diamante e ripartire pro quota a carico degli eredi la relativa somma, quantificata in euro 133.100,00; porre a carico di parte attrice le spese per la divisione dei compendi;
rigettare la domanda di risarcimento danni perché inammissibile, infondata e pretestuosa;
accogliere la domanda riconvenzionale e condannare i coeredi al rimborso pro quota delle spese, pari ad euro 15.765,96, sostenute da parte convenuta per la gestione dei beni, con vittoria di spese e competenze.
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte dell'istruttore in ordine ai beni ereditari “in riferimento alla documentazione ipo-catastale degli stessi e di eventuali trascrizioni contro il de cuius nell'ultimo ventennio” nonché con riferimento alla necessità di documentare, da parte del convenuto, “la qualità di eredi dei soggetti nei confronti dei quali si” chiedeva “l'integrazione del contradditorio” (v. ordinanza del 27.02.2020), ha prodotto visure immobiliari ventennali, munite di Parte_1 attestazione di conformità e rilasciate dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza,
Ufficio Provinciale - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, a nome del de cuius
[...]
, nonché visura storica catastale, munita di attestazione di conformità, avente ad oggetto i Per_1 beni in questione. L'attrice ha inoltre depositato copia autentica dell'atto di rinuncia all'eredità di in data 27.11.2020 da parte di e , figli del germano Persona_1 CP_3 CP_4 premorto.
A seguito di subprocedimento cautelare, nelle more del giudizio l'attrice, con ordinanza del
10.09.2020, ha ottenuto la consegna di copia delle chiavi dei beni immobili ereditari.
Assegnati i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., sentiti i testi ammessi ed espletata CTU estimativa degli immobili caduti in successione, al fine di formare le quote di spettanza delle parti, e di accertare, in relazione all'immobile sito in IR, la natura e l'ammontare dei lavori eseguiti, le migliorie apportate e l'incremento di valore eventualmente acquisito dall'immobile stesso nonché il valore dei frutti e alle rendite maturati dalla data dell'apertura della successione sino al rilascio dei due beni, la causa, acquisite le risultanze delle operazioni peritali, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. .
Con la comparsa conclusionale parte attrice ha precisato che, nonostante la consegna delle chiavi dell'abitazione avvenuta in data 15.09.2023, non dispone ancora della accessibilità e disponibilità dell'immobile; ha concluso, precisando le seguenti conclusioni:
1. preliminarmente, adottare ogni provvedimento utile e necessario a consentire l'effettiva accessibilità, disponibilità e utilizzazione dell'immobile in IR di Diamante a favore della coerede avente diritto al pari uso e godimento del proprio diritto reale ereditario, ordinando per l'effetto al convenuto di provvedere agli adempimenti conseguenziali a dare esecuzione al comando giudiziale;
2. in via pregiudiziale, dichiarare la temporanea improcedibilità della domanda di divisione ereditaria o, quantomeno, l'improseguibilità del presente giudizio quantomeno fino alla risoluzione delle irregolarità urbanistico-edilizie accertate dal C.t.u. sull'immobile in IR
e all'indimostrato stato legittimo dell'immobile in Cosenza che pregiudicano allo stato la corretta valutazione estimativa dei beni ereditari e la loro insuscettibilità anche in sede divisionale di assegnazione, commerciabilità e trasferimento;
3. in subordine e salvo gravame, in via istruttoria, disporre la rinnovazione delle operazioni peritali previa sostituzione del C.t.u. nominato o quantomeno la riconvocazione del CTU a chiarimenti in ordine a tutte le osservazioni;
4. nel merito, in via preliminare, ai sensi dell'art. 713 c.c., accertare il diritto dell'attrice
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 41 (c.f. , alla divisione giudiziale del compendio immobiliare C.F._1 descritto in narrativa e, per l'effetto, a norma degli artt. 784 segg. c.p.c., disporre lo scioglimento della comunione in atto tra le parti in causa relativamente ai beni suindicati, nonché la formazione e l'assegnazione delle porzioni spettanti a ciascuno dei condividenti in proporzione al valore delle rispettive quote di comproprietà risultanti all'esito delle operazioni peritali di cui si chiede la rinnovazione e della risoluzione degli accertati abusi edilizi e criticità urbanistiche-edilizie;
5. ordinare al convenuto il rendiconto dei frutti e delle rendite percepite, a far data dall'apertura della successione e fino alla data di effettivo sgombero degli effetti e oggetti di pertinenza esclusiva del convenuto quanto all'immobile in IR e fino alla data dell'avvenuta esecuzione forzata relativamente all'immobile in Cosenza, con relativi interessi come per legge;
6. accertare e dichiarare l'estinzione per compensazione di ogni preteso credito azionato in via riconvenzionale e che dovesse riconoscersi a favore del convenuto per l'entità corrispondente con gli importi dovuti all'attrice per le dedotte causali che precedono;
CP_1
7. condannare il convenuto al rilascio in favore della coerede attrice degli immobili o porzioni di essi che verranno attribuiti alla medesima;
8. condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi per il mancato godimento della quota del compendio ereditario spettante alla coerede attrice;
9. porre le spese della divisione sulla massa attiva con privilegio e quelle conseguenti agli altri capi della domanda a carico del convenuto secondo il criterio della soccombenza;
10. con vittoria di spese e compensi legali, da distrarre”. Con la comparsa conclusionale parte convenuta, riportandosi alle conclusioni già formulate, ha ribadito la volontà di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, sottolineando, altresì, la assoluta inerzia e noncuranza mostrata dalla coerede verso i beni oggetto di causa, tant'è che la missiva del
10.06.2011 spedita da alla sorella al fine di comunicare la necessità di CP_1 Parte_1 procedere ai lavori di riparazione e ristrutturazione urgenti ed improrogabili sugli immobili rimaneva del tutto inevasa e incontestata.
Entrambe le parti hanno depositato memorie di replica, opponendosi e contestando quanto eccepito da controparte e riportandosi alle proprie conclusioni già formulate.
***
Preliminarmente, deve darsi atto della regolare costituzione del contraddittorio.
Risulta, infatti, pacifico, ed emerge per tabulas, che gli unici eredi del patrimonio relitto dal de cuius sono i figli , odierna attrice, e , odierno convenuto, avendo i figli del Parte_1 CP_1 germano che ha rinunciato all'eredità, a loro volta rinunciato all'eredità dell'avo in CP_2 data 27.11.20220.
Tanto premesso, va dichiarata l'apertura della successione ab intestato di , nato a Persona_1
Cerzeto il 20 agosto 1920 e deceduto in Cosenza il 3 aprile 2011.
La massa ereditaria, per come emerso dalla documentazione depositata dalle parti, è costituita da due beni immobili:
1) il locale magazzino, sito in Cosenza, via dell'Autostazione piano T (riportato nel catasto fabbricati del Comune di Cosenza, foglio 14 particella 322 sub 14, zona cens. 2, cat. C/2, cl. 4, cons. mq 174,
r.c. euro 871,68);
2) il fabbricato con annessa area urbana, sito in Diamante (CS) frazione IR (riportato nel catasto fabbricati del Comune di Diamante foglio 4 particella 612 sub. 1, cat. A/2, cl. 2, cons. vani 10, r.c. euro 593,93, e particella 612 sub 2, cat. F/1).
In difetto di altri successibili, le quote spettanti ai due eredi sono due, ognuna comprendente il 50% del patrimonio ereditario, in virtù del disposto dell'art. 542, comma 2 c.c.
Per la stima del compendio ereditario e per la formazione delle due quote è stata effettuata apposita consulenza tecnica d'ufficio.
Il perito, eseguito il sopralluogo sui beni, esaminati gli atti di causa e quelli acquisiti presso l'Agenzia del territorio e gli UTC di Cosenza e di Diamante (ove sono ubicati gli immobili oggetto di causa), ha accertato che la villetta monofamiliare in IR, munita di giardino ed ubicata nel Comune di
Diamante, in via Pietro De Roberto, all'interno del Parco IR (catastalmente individuata al NCEU del Comune di Diamante al foglio 4 part 612 sub 1 - immobile residenziale - e sub 2 - corte privata ad uso esclusivo), si sviluppa su due livelli, ed ha una superficie coperta complessiva di 160 mq.
Il perito ha poi constatato, attraverso il sopralluogo sull'immobile, che la villetta, nonostante sia stata realizzata negli anni '70, si presenta in ottimo stato di conservazione a seguito di ristrutturazione che ha interessato infissi interni ed esterni, il rifacimento completo dell'impianto elettrico ed idrico sanitario, della copertura e del giardino.
Alla luce delle condizioni dell'immobile ed avuto riguardo al recente andamento del mercato immobiliare, al ridotto volume di compravendite di beni simili, considerato lo stato degli impianti e delle rifiniture interne, della particolare posizione e dei servizi che offre il parco in cui l'immobile è inserito il bene è stato dall'ausiliare stimato in euro 285.243,20 (euro 1.520,00/mq X mq. 187,66).
Il consulente ha, inoltre, accertato che il fabbricato è stato realizzato in forza della Licenza Edilizia
n. 48 del 06/05/1974 e che in data 20/01/1976 è stato rilasciato certificato di abitabilità, allegato all'elaborato peritale.
Ha tuttavia l'ausiliare rappresentato che “dal raffronto tra la documentazione acquisita presso il comune di Diamante, la documentazione catastale acquisita presso N.C.E.U. di Diamante e i rilievi metrici e fotografici espletati, è stato costatato un aumento della volumetria originaria (mediante la chiusura del portico al piano terra), alcune modifiche prospettiche, e una diversa distribuzione delle tramezzature interne” e che “tali difformità (con specifico riferimento all'aumento di volumetria) necessitano di essere sanate mediante la richiesta di un permesso di costruire in sanatoria” nonché di aggiornamento anche delle planimetrie catastali e dell'agibilità dell'immobile con la redazione di una SCA (segnalazione certificata di agibilità).
Il perito ha stimato la spesa tecnica per queste operazioni, al netto delle sanzioni accessorie e degli oneri concessori che dovranno essere stabiliti dagli enti preposti in fase di redazione della pratica, in complessivi euro 6.000,00 irca, oltre IVA e cassa se dovuti.
Quanto, invece, al garage sito in Cosenza, della superficie di 174 mq., il CTU, valutate le peculiarità del bene, considerato il recente andamento del mercato immobiliare e il ridotto volume di compravendite di beni simili, considerato lo stato delle rifiniture interne, ha stimato un valore di mercato pari ad euro 660,00/mq, rientrante nel range di valori individuati dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio per immobili della stessa tipologia.
Il valore commerciale stimato risulta dunque pari ad euro 114.840,00 (euro 660,00/mq X 174 mq.). Rispetto a detto immobile, l'ausiliare ha evidenziato di non avere potuto rinvenire il titolo abilitativo, pur avendo fatto richiesta dello stesso al Comune di Cosenza.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale e della scoperta della non regolare posizione urbanistica degli immobili ereditari, ha dedotto l'improcedibilità dell'azione intrapresa, in Parte_1 conformità al più recente indirizzo della S.C. secondo cui non può disporsi giudizialmente la divisione dei beni ereditari in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti a essa equipollenti, come richiesti dall'articolo 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'articolo 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex articolo 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale” (Cass. Civ., Sez. Unite, 07.10.2019 n. 25021; Trib. Lecce 04.10.2024 n.
3076).
L'assunto è fondato.
Ed infatti, dalla perizia depositata il 22.06.2024 è emerso in maniera chiara che l'immobile in IR presenta una serie di abusi edilizi. Come già detto, l'ausiliare ha, infatti, accertato: un aumento della volumetria originaria dell'immobile, mediante la chiusura del portico al piano terra, alcune modifiche prospettiche e una diversa distribuzione delle tramezzature interne (v. allegato allegato 11 della relazione peritale); ed ha rappresentato che tali difformità (con specifico riferimento all'aumento di volumetria) necessitano di essere sanate mediante la richiesta di un permesso di costruire in sanatoria,
Ha anche rappresentato che le planimetrie catastali devono essere aggiornate previa elaborazione di opportuna DOC.FA, e che deve essere aggiornata anche l'agibilità dell'immobile con la redazione di una SCA (segnalazione certificata di agibilità).
Dubbi sulla legittimità edilizia sussistono anche in relazione al locale garage sito in Cosenza.
Nel rispondere alle osservazioni di parte attrice circa l'assenza di documentazione attestante il titolo abilitativo del bene, il perito ha confermato di non avere potuto estrarre copia presso l'ufficio tecnico del Comune di Cosenza dei titoli abilitativi comprovanti lo stato legittimo dell'immobile pur avendo inoltrato all'ente la relativa richiesta. Ha il tecnico precisato a riguardo che l'istanza è stata da lui presentata al Comune utilizzando le uniche informazioni presenti nel fascicolo, ossia i dati catastali, ma che i titoli abilitativi edilizi sono catalogati negli archivi comunali con riferimento al richiedente e all'anno di richiesta, e non alle particelle catastali. Il CTU ha inoltre rappresentato che “già in occasione del sopralluogo del 14 dicembre 2023”, aveva “richiesto ad entrambi i consulenti nominati di reperire presso le parti in causa i suddetti dati” ma che “gli stessi, seppur sollecitati per le vie brevi, non hanno fornito alcun riscontro in merito”.
L'ausiliare ha tuttavia concluso che “in considerazione della particolare ubicazione del bene, collocato all'interno di un grosso edificio plurifamiliare sito nell'area centro urbana di Cosenza” ha
“ritenuto che lo stesso sia stato edificato in un contesto di legittimità edilizia”.
Ebbene, alla luce di quanto emerso dalla perizia, ritiene il Tribunale di non poter procedere alla divisione ereditaria richiesta dalle parti.
Entrambi gli immobili costituenti il compendio ereditario non risultano, infatti, in regola con la normativa urbanistica presentando la villetta di IR abusi non sanati e non rinvenendosi in atti il titolo abilitativo del garage in Cosenza.
La S.C., nella sentenza a Sezioni Unite del 2019 citata da parte attrice, precisato che “gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17)
e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria” non potendo configurarsi lo scioglimento della comunione ereditaria quale atto mortis causa (come tale sottratto alla disciplina di cui alle predette norme), ha stabilito, con motivazione articolata ed assolutamente condivisibile, che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma
2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale”.
La Cassazione ha nel medesimo pronunciamento pure precisato che “la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizi” e che “allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”. Nel caso che ci occupa, poiché non vi è documentazione attestante la regolarità edilizia di alcuno dei due immobili non può disporsi la divisione dei beni in comunione che sarà preclusa fino alla regolarizzazione della posizione urbanistica dei due beni da parte dei coeredi.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria va, quindi, dichiarata improcedibile.
Sul punto, è appena il caso di osservare come alcuna preclusione temporale sia ravvisabile quanto alla proposizione dell'eccezione di improcedibilità della domanda di divisione ereditaria, vertendosi in materia di nullità assoluta (della divisione ereditaria quale atto inter vivos) per violazione di norme imperative, rilevabile invero d'ufficio in ogni stato e grado del processo (si veda Cass. civ., Sezioni
Unite, n. 25021/019) ove la Corte, come già detto, espressamente statuisce che “la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”).
Merita invece accoglimento la domanda volta al riconoscimento dell'indennità risarcitoria proposta dall'attrice per il mancato godimento dei beni ereditari, sia pur nei limiti di cui appresso.
Sul punto, premette e precisa il Tribunale che, ai sensi dell'art. 1102 c.c., ciascun comproprietario ha il diritto di utilizzare e di godere dell'intera cosa comune, anche in misura particolare e più intensa, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto.
Pertanto, se l'uso individuale del bene in comunione rispetta i limiti dettati dall' art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né si configura un'indennità per la mera occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune
(v. Cass. sentenza n. 18458/2022; Cass. sentenza n. 7019/2019; Cass. sentenza n. 14213/2012).
Ne consegue che l'occupante del bene, pur godendo dell'intero bene in modo esclusivo, è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato consentito, a condizione che risulti provato un suo effettivo vantaggio patrimoniale derivante dall'uso esclusivo (v.
Cass. Sez. 2 sentenza n. 31105/2023).
Per la corresponsione dei frutti occorre, quindi, la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e di disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. (v. Cass. civ., n.
10264/2023, n. 18458/2022); in particolare, un coerede, che dopo la morte del de cuius trattenga il possesso di un bene ereditario e lo utilizzi ed amministri in via individuale, rimane nell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario, a meno che non vi sia una palese esclusione degli altri coeredi dal rapporto con il medesimo bene.
La S.C. ha, infatti, stabilito sul punto che “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso.” (Cass. Civ., n.
2423/2015). Ed infatti, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, laddove esso avvenga in via diretta e non comporti quindi acquisizione di frutti civili, non produce pregiudizio in danno degli altri comproprietari, salvo che essi non dimostrino a loro volta di aver provato a godere del bene e di non averlo potuto fare in quanto impediti dagli altri comunisti. (Cass.
n. 2423/2015 e Cass. n. 30451/2018).
La giurisprudenza opera quindi una differenza tra la fattispecie di godimento esclusivo da parte di uno dei comproprietari che ne faccia uso in via diretta e quella invece in cui l'utilizzo esclusivo del bene avvenga in via indiretta mediante la locazione a terzi e comporti, pertanto, l'acquisizione di frutti civili da parte del coerede possessore esclusivo. Tale ultima ipotesi deve invero ritenersi produttiva di pregiudizio verso gli altri coeredi, indipendentemente dal fatto che gli stessi si siano attivati per fare valere il proprio diritto di godere del bene
Nel caso di specie, non essendo stati i beni locati a terzi, parte attrice non ha fornito prova – il cui onore su di lei incombeva - che a far data dalla apertura della successione non abbia accettato il godimento del bene in via esclusiva da parte del coerede e/o la propria opposizione al godimento stesso, né, tanto meno, ha fornito la prova che dalla apertura della successione alla stessa fosse stata espressamente impedita l'utilizzazione dell'abitazione.
Anzi, ha depositato missiva raccomandata a/r del 10.06.2011 (allegato n. 2 in atti) CP_1 inviata, subito dopo la morte del genitore, alla germana e da questa regolarmente ricevuta, Parte_1 con cui ha comunicato all'attrice la necessità di procedere ad “urgenti ed improrogabili” lavori di riparazione e ristrutturazione sull'immobile in IR (fino a quel momento nella esclusiva disponibilità del comune dante causa), senza che ad essa abbia fatto seguito alcun riscontro da parte della germana. Né l'attrice ha fornito prova di essersi opposta all'esecuzione dei lavori ovvero di essersi vista opporre dal germano il rifiuto di accedere al bene.
Il convenuto ha inoltre depositato ricevute del pagamento, da parte sua, degli oneri condominiali e
Imu relativi ai due immobili così fornendo prova di essersi occupato dell'amministrazione dei beni ereditari senza il concorso degli altri eredi ed in particolare della sorella, che in alcun modo alla loro gestione ha dato prova di avere contribuito, offrendosi di partecipare col fratello alla sopportazione degli oneri gestori.
La prima, ed unica, richiesta di uso dei due immobili facenti parte del compendio ereditario deve farsi quindi risalire all'odierna domanda giudiziale, notificata al convenuto il 17.06.2019.
, a seguito della notifica della citazione, non ha provveduto alla spontanea consegna CP_1 delle chiavi dei due beni alla sorella la quale è riuscita ad entrare in possesso delle chiavi anzidette solo in corso di causa ed a seguito di apertura di subprocedimento incidentale ex art. 186 ter c.p.c.
Con ordinanza del 10.09.2020, infatti, il Tribunale ha ordinato a la consegna alla sorella CP_1 delle chiavi di accesso al garage di Cosenza e alla villetta in IR che tuttavia il convenuto non ha spontaneamente ceduto.
L'attrice ha ottenuto da parte del germano le chiavi del garage in Cosenza in data 16.05.2022 solo a seguito dell'intervento dell'Ufficiale giudiziario (v. verbale di consegna immobile in esecuzione di obbligo di fare in atti) e le chiavi della casa in IR in data 15.09.2023 (v. verbale di consegna delle chiavi).
Ne deriva che sono dovuti alla i frutti del garage in Cosenza dal 17.09.2019 fino al 16.05.2022. CP_1
Dalla perizia espletata in corso di causa, avuto riguardo al periodo anzidetto ed al valore del canone di locazione del magazzino come accertato dal CTU attraverso le stime dell'OMI (riportate nelle tabelle allegate alla perizia, il cui contenuto deve qui intendersi integralmente richiamato e trascritto per i periodi in esame), applicato il valore minimo per il magazzino di Cosenza in ragione del rilevato
(ed incontestato) pessimo stato di conservazione, risulta che i frutti maturati sono pari ad euro
18.139.50.
deve essere, pertanto, condannato al pagamento, in favore della sorella, della quota CP_1 parte a lei spettante, pari ad euro 9.069,75 (euro 18.139,50/2).
Quanto all'immobile in IR, avuto riguardo al valore medio dei canoni di locazione stimato Contro dall' l'immobile, per come emerso dalla perizia, si trova in ottimo stato di conservazione e ben rifinito), come riportato nelle tabelle stilate dal CTU (da intendersi, in parte qua, qui richiamate e trascritte) il valore dei frutti dal 17.09.2019 al 15.09.2023 risulta invece pari ad euro 48.003,44.
Il convenuto deve dunque versare alla sorella la quota parte di euro 24.001,72 (euro 48.003,44/2).
La somma complessivamente dovuta dal convenuto all'attrice a titolo di frutti per il mancato godimento dei due immobili ereditari nei periodi suddetti è pari, pertanto, ad euro 33.071,47, oltre interessi al saggio legale dalla domanda (17.09.2019) all'effettivo soddisfo. Merita accoglimento anche la domanda riconvenzionale del convenuto relativa alle spese da lui sostenute per la manutenzione dell'immobile in IR.
Sul punto, rileva il Tribunale che, ai sensi dell'art. 1110 c.c., “il partecipante, che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso”.
Sul punto, la Cassazione ha precisato che “in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori;
ciò a differenza di quanto previsto in tema di condominio di edifici, ove il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune è condizionato al più stringente presupposto dell'urgenza, tenuto conto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione” (tra le altre,
Cass. Civ., ordinanza n. 5465/2022).
Nel caso che ci occupa, ha sostenuto e dimostrato di avere eseguito sull'immobile in CP_1
IR, da giugno 2011 a ottobre 2012, lavori necessari per la conservazione dell'immobile.
Dalla prova testimoniale assunta in corso di causa è, infatti, emerso lo stato di pessima conservazione del bene, che all'epoca del decesso del comune dante causa versava in cattive condizioni di manutenzione.
Il teste ascensorista della ha dichiarato: “La villetta si trovava in Tes_1 Parte_3 condizioni pessime di manutenzione. Ricordo che quando avevo aperto l'acqua, per esempio, fuoriusciva l'acqua dai pavimenti. Io ricordo di avere fatto l'impianto elettrico, sempre con la ditta
Muglia, di tutta la villetta, l'impianto idraulico in quasi tutta la casa (in particolare ricordo che nel bagno quando abbiamo tirato lo sciacquone l'acqua invece che scendere risaliva); abbiamo sistemato anche i pozzetti esterni che erano stati invasi dalle radici degli alberi non curati;
ricordo che è venuta anche una ditta esterna che con l'escavatore ha scavato nel terreno circostante fuori nel giardino. Ricordo che i lavori hanno avuto una lunga durata e più o meno sono stati conclusi intorno alla fine del 2012. Abbiamo anche pitturato tutta la casa all'interno e all'esterno … Quando abbiamo fatto i lavori, il padre di era già deceduto”. CP_1 Il teste , ascensorista della ha dichiarato a sua volta: “Si trattava di una Testimone_2 Parte_3 villetta che si trovava, in primavera del 2011, in condizioni pessime, inabitabili. Ad esempio, bastava aprire il rubinetto del bagno del piano superiore e l'acqua scendeva al piano di sotto perché i tubi erano marciti;
i pozzetti erano chiusi dalle radici degli alberi non curati, tant'è che è dovuto intervenire un piccolo escavatore nel giardino per estirpare il ceppo dell'albero. Abbiamo intonacato tutto, spicconato tutto per l'umidità e le infiltrazioni. Abbiamo dovuto rifare il tetto. L'impianto elettrico era a massa perché c'era andata acqua nei tubi che sono andati in cortocircuito e si erano attaccati tra di loro. Abbiamo dovuto anche sostituire le porte di legno che si erano gonfiate per
l'umidità. I lavori sono stati sospesi solo ad agosto per le ferie e a varie tappe li abbiamo completati anche con la pittura interna ed esterna”.
Il teste , consulente tecnico della parte convenuta, ha inoltre dichiarato: “Essendo Testimone_3 amico di , quest'ultimo mi ha chiesto di visionare l'immobile perché aveva bisogno di CP_1 lavori di manutenzione e ristrutturazione e ha chiesto a me dei consigli su come eseguire i lavori. Io nell'occasione ho scattato delle foto ed ho redatto la perizia depositata in atti che mi è stata chiesta dallo stesso successivamente. L'immobile necessitava di tutti i lavori che ho indicato nella CP_1 perizia. Oltretutto, ho fotografato sia il prima che il dopo dello stato dei luoghi e preciso inoltre che nel corso dei lavori sono venute fuori altre problematiche rispetto a quelle preventivate al sopralluogo che hanno reso necessari ulteriori lavori perché erano occulti”.
Le foto, allegate alla consulenza tecnica di parte convenuta e non contestate da controparte, confermano il narrato dei testi escussi.
Sono, infatti, ben visibili: il giardino infestato da vegetazione incolta, i segni delle infiltrazioni e di umidità sulle pareti esterne della villa, lo stato di degrado del muretto che la circonda e del vialetto d'ingresso, i cancelli carrabile e pedonale inclinati corrosi dalla ruggine, il tetto sprovvisto di manto di copertura e con tegole rimosse, cornicioni e grondaie danneggiate, le infiltrazioni e le lesioni sulle pareti interne, gli infissi e le porte gonfiate, una carcassa di animale morto dentro casa, lo stato i degrado dei sanitari dei bagni, lampadine penzolanti con cavi elettrici a vista, pavimenti ammalorati con escrescenze di vegetazione,
Sono stati, pertanto, eseguiti dal tramite la sua ditta di costruzioni e su indicazione del suo CP_1 ctp ing. , i seguenti lavori: spicconatura intonaco delle pareti esterne ammalorate, rifacimento Tes_3 intonaco esterno spicconato, tinteggiatura con pittura al quarzo, smontaggio manto di copertura, canali di gronda e discendenti ammalorati, sostituzione del manto di copertura, e installazione di nuovi canali di gronda e discendenti, sistemazione rete di scarico fognatura esterna passante nel giardino fino al collettore ripristino muretti di recinzione e tinteggiatura, installazione CP_6 di nuovo cancello carrabile, automatico, e nuovo cancello pedonale, potatura siepi ed alberi, rizollatura del terreno esterno e nuova semina di prato all'inglese, piantumazione nuovi alberi e nuove piante, installazione di 3 nuovi condizionatori, installazione di 11 nuove porte interne, rifacimento completo dell'impianto elettrico ed idrico- sanitario, ripristino porzioni di intonaco ammalorate e successiva tinteggiatura, revisione e ripristino infissi esterni danneggiati, rifacimento completo di n.2 bagni, 1 al piano terra e 1 al piano primo (opere impiantistiche e idrauliche), revisione e controllo di n.1 bagno al piano primo (opere impiantistiche e idrauliche), rifacimento pavimento e rivestimento della cucina.
L'esecuzione dei lavori è documentata dalla perizia di parte a firma dell'ing. (non contestata) e Tes_3 dalle foto in essa allegate (che documentano le opere realizzate, anche in corso di esecuzione) ed ha trovato, come detto, riscontro testimoniale.
Ne ha inoltre dato atto anche il CTU che ha provveduto alla loro quantificazione.
Si tratta di lavori che, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, si ritiene siano stati necessari per la conservazione dell'immobile, tenuto conto dello stato di degrado e abbandono in cui esso, per come si è visto, obiettivamente versava all'epoca dell'apertura della successione tanto da essere di fatto del tutto inutilizzabile ed inaccessibile.
Si ricordi, infatti, che, come chiarito dalla S.C., “nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione” (cfr., in parte motiva, Cass. civ., ordinanza n.
5465/2022).
Sotto altro profilo, si rileva che, per come già evidenziato prima, il convenuto ha fornito prova di avere comunicato alla sorella la necessità di eseguire i lavori in discorso. Ha, infatti, prodotto, come detto, la raccomandata a/r del 10.06.2011 (allegato n. 2 in atti) inviata, subito dopo la morte del genitore, alla germana e da questa regolarmente ricevuta, con cui ha notiziato l'attrice della Parte_1 necessità, da lui constatata subito dopo la morte del padre a seguito di sopralluogo sull'immobile, di procedere ad “urgenti ed improrogabili” lavori di riparazione e ristrutturazione sulla villetta di IR
(fino a quel momento nella esclusiva disponibilità del comune dante causa), senza che ad essa abbia fatto seguito alcun riscontro da parte della germana. Né, come pure già evidenziato sopra, l'attrice ha fornito prova di essersi opposta all'esecuzione dei lavori ovvero di essersi vista opporre dal germano il rifiuto di accedere al bene.
In ordine alla stima dei lavori eseguiti dal convenuto, osserva il Tribunale che il perito li ha quantificati in complessivi euro 80.535,14, considerando le quantità rilevate in occasione del sopralluogo del 04.12.2023 ed applicando i prezzi unitari del prezziario della Regione Calabria alla data di esecuzione dei lavori stessi, secondo metodologia in uso nelle perizie e condivisa dall'Ufficio. Compete, dunque, a il rimborso del 50% delle somme da lui spese per la conservazione CP_1 del bene, pari ad euro 40.267,57 nonchè l'ulteriore somma di euro 7.257,03 (euro 15.765,96/2) quale quota parte della sorella delle spese di IMU e oneri condominiali relative ai due immobili, come documentate in atti.
La somma complessivamente dovuta da al fratello a titolo di rimborso spese Parte_1 conservazione e manutenzione del compendio ereditario è, quindi, pari ad euro 47.524,60, oltre interessi al saggio legale dalla domanda odierna (07.02.20220, data del deposito della riconvenzionale del convenuto) al dì del soddisfo.
In difetto di prova dell'impedimento attuale della parte attrice all'uso e godimento dell'immobile in
IR, avuto riguardo alla circostanza incontestata e documentalmente provata della consegna delle chiavi del bene da parte del convenuto, ed avuto altresì riguardo ai provvedimenti già adottati dall'Ufficio in risposta ad analoghe istanze avanzate in corso di causa (ivi compresa quella di sequestro conservativo del bene), va disattesa la richiesta attorea di adozione di provvedimenti per consentire l'effettiva accessibilità, disponibilità e utilizzazione dell'immobile in IR
Spese di lite compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Le spese per la ctu, come liquidate con autonomo decreto, sono poste invece a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, essendo stata la perizia espletata nel loro comune interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara aperta la successione ab intestato di , nato a [...] il 20 agosto Persona_1
1920 e deceduto in Cosenza il 3 aprile 2011;
- accerta e dichiara l'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
− condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 33.071,47, CP_1 oltre interessi al saggio legale dalla domanda (17.09.2019) all'effettivo soddisfo, a titolo di quota parte dei frutti dei beni immobili da lui in via esclusiva goduti per i periodi di cui in parte motiva;
− condanna al pagamento, in favore del convenuto, della somma di euro Parte_1
47.524,60, oltre interessi al saggio legale dalla data domanda riconvenzionale (07.02.20220) sino al dì del soddisfo, a titolo di rimborso delle spese da sostenute per la CP_1 conservazione dei beni ereditari;
− pone le spese della ctu, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in misura del 50% per parte;
− compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Cosenza, 15 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena De Sanzo