Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/06/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 614/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 614/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega a Parte_1 C.F._1 margine in calce all'atto di citazione dall'avv. COLBERTALDO MARINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo opponente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
, in persona del l.r. p.t., Controparte_2
, in persona del l.r. p.t., Controparte_3 opposti contumaci CONCLUSIONI Parte opponente si riportava ai propri atti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione al provvedimento di revoca all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 99 e 112 D.P.R. 115/2002 e 281decies c.p.c. ha Parte_1 promosso opposizione avverso il provvedimento reso in data 22.01.2025 da questo Tribunale in composizione collegiale, con cui era stata revocata la propria ammissione al beneficio a spese dello Stato per l'intero procedimento e ne ha chiesto l'annullamento o la revoca, in quanto provvedimento inammissibile e illegittimo persistendone i presupposti e i limiti reddituali per gli anni 2022 e 2023, e, per l'effetto, la liquidazione dei compensi richiesti. L'opponente, dopo aver riferito dell'attività difensiva svolta avanti a questo Tribunale nel corso del processo di separazione personale celebrato tra la medesima e il marito Parte_2
(conclusosi con sentenza n.1488/2022), nell'ambito del quale aveva avanzato in data 23.11.2022 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, cui era stata provvisoriamente ammessa con delibera del C.O.A. datata 25.11.2022, e dell'istanza di liquidazione delle competenze, dei successivi chiarimenti richiesti e resi nonché del decreto del 22.01.2025 di revoca del predetto beneficio, ha sostanzialmente dedotto che per l'anno 2022 il reddito percepito ammontava ad €10.969,29 e l'attività difensiva svolta era consistita nella fase di studio e introduttiva del processo, mentre per l'anno 2023 il proprio reddito ammontava ad €11.945,58, importo inferiore a quello previsto nel decreto ministeriale del 10.05.2023, pubblicato in GU serie generale n.130 del 6.6.2023, pari a €12.838,01. pagina 1 di 3
dall'altro, dai principi generali del diritto (tra cui quello citato nel provvedimento oggetto di impugnazione), a nulla rilevando le successive modifiche adottate dal volte ad adeguare i limiti reddituali, CP_1 applicabili, pertanto, ratione temporis solo alle istanze di ammissione proposte nella loro vigenza. Decisa l'opposizione nel senso sopra indicato, tutte le ulteriori istanze, deduzioni o eccezioni devono ritenersi assorbite e/o reiette. Nulla per le spese in difetto di istanze.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, istanza od eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto,
2. conferma il provvedimento impugnato;
3. nulla per le spese. Così deciso in Busto Arsizio il 6.6.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice
A. D'Elia
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