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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5257/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 5257 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), res.te in Parte_1 C.F._1
Cagliari, vi Corsica n. 20, ed elettivamente dom.to in Cagliari, nella via Tiziano n. 52, presso lo studio dell'avv. Maria Paola Tiso, che lo rappresenta e difesa, giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
a
, nata a [...] il [...] CF: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Quartu Sant'Elena, alla Via G. Marconi n. 272, presso lo studio e la persona dell'Avv. Roberta Melas, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-CONVENUTO-
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Cagliari in data 06.08.2010 a definizione del procedimento iscritto al n. 696/08, A) prevedere che nessuna somma è dovuta dal sig. alla sig.ra né a Parte_1 Controparte_1
ER titolo di contributo per il mantenimento del figlio , né a titolo di assegno divorzile;
B) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
ER Per la parte resistente: “ Con riferimento all'assegno di mantenimento in favore del figlio , si chiede venga dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto l'Ill.mo Giudice adito, Dott. M.
Farina, con provvedimento del 28.02.2024 riteneva insussistenti i presupposti per la conferma dell'assegno di mantenimento in suo favore e ne ha disposto la revoca con immediata decorrenza. ”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., depositato in data 25 luglio 2023, il sig. ha adito Parte_1
questo Tribunale, chiedendo la modifica delle condizioni statuite nella sentenza di divorzio n.
934/1996, emessa in data 23 aprile 1996, con particolare riferimento alla revoca dell'assegno divorzile riconosciuto in favore della resistente, nonché dell'assegno di mantenimento previsto per
ER il figlio .
A fondamento delle proprie istanze, il ricorrente ha rappresentato che, con la suddetta sentenza, il
Tribunale di Cagliari ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le
ER parti, disponendo, tra l'altro, l'affidamento del figlio minore alla madre e ponendo a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di lire 480.000 a titolo di contributo al mantenimento della coniuge e del figlio. Successivamente, con decreto del 6 agosto 2010, il medesimo Tribunale
ha disposto l'aumento dell'importo a euro 400,00 del contributo di mantenimento per il figlio.
Il ricorrente ha dedotto il sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto rispetto a quelle esistenti al momento dell'adozione dei predetti provvedimenti, evidenziando, in particolare, che il
ER figlio ha oggi compiuto 42 anni e, pertanto, non sussistono più i presupposti per la permanenza dell'obbligo di mantenimento nei suoi confronti. Quanto alla resistente, il ricorrente ha rilevato che la stessa, contrariamente a quanto sostenuto, risulta aver svolto continuativamente attività lavorativa almeno dal 2014 ad oggi, sebbene con contratti a tempo determinato (da ultimo è
stata assunta in data 17 aprile 2023 in qualità di collaboratrice scolastica presso la Scuola
Secondaria di Primo Grado “Vittorio Alfieri + Conservatorio” di Cagliari).
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Con memoria difensiva depositata in data 22 dicembre 2023, si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto delle domande formulate dal ricorrente per difetto dei Controparte_1
presupposti normativi necessari alla modifica delle statuizioni economiche contenute nei precedenti provvedimenti giudiziari.
La resistente ha dichiarato di trovarsi attualmente in stato di inoccupazione, precisando che la sua ultima attività lavorativa è stata svolta in qualità di collaboratrice scolastica alle dipendenze della
Scuola Secondaria di Secondo Grado “Vittorio Alfieri”, dal 3 maggio 2023 al 30 giugno 2023. Ha
inoltre rappresentato che, per l'anno 2023, ha percepito redditi complessivi pari ad euro 5.274,79,
derivanti da rapporti di lavoro dipendente a tempo parziale intrattenuti con diversi istituti scolastici nel corso dell'anno precedente.
La resistente ha evidenziato di avere un'età anagrafica che ostacola il suo reinserimento stabile nel mondo del lavoro, fatta eccezione per occasionali impieghi a tempo determinato, scarsamente remunerati e comunque non idonei a garantirle un'autonomia economica, anche in considerazione dell'assenza di una qualificata professionalità. Ha altresì dichiarato di essersi a lungo dedicata alla
ER cura e all'educazione del figlio , nonché alla gestione della vita familiare, e di non aver ancora maturato i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione.
ER Con riferimento alla posizione del figlio , la resistente ha precisato che, sebbene egli abbia svolto in passato alcune attività lavorative a tempo determinato, allo stato risulta inoccupato per cause a lui non imputabili. Ha inoltre segnalato che il figlio è affetto da una grave patologia discale,
consistente in una discopatia a livello L4-L5 con spondilolistesi di L5-S1, condizione che ne limita fortemente la capacità lavorativa, rendendolo inidoneo allo svolgimento di attività che comportino sforzi fisici, movimentazione di carichi o lavori usuranti. Tale patologia, presente fin dalla giovane età, aveva già determinato a suo tempo la sua riforma dal servizio militare obbligatorio per inidoneità fisica.
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All'udienza del 28.02.2024 parte ricorrente, comparsa personalmente ha confermato quanto esposto in ricorso con riferimento all'assegno di mantenimento per il figlio e divorzile.
Anche la resistente ha confermato quanto esposto in comparsa riferendo di far parte del personale
ATA della scuola come precaria e quindi di lavorare con contratti a tempo determinato e per alcuni periodi dell'anno con in reddito che non supera i 5.000,00 euro annui. Per quanto concerne il figlio
ER convivente ha rilevato che lo stesso è privo di occupazione e che collabora con un veterinario per il quale disegna in vista della pubblicazione di un libro.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha disposto la sospensione dell'assegno, nella misura corrispondente alla metà dell'importo complessivo attualmente a carico del sig. in ragione Pt_1
dell'età avanzata del figlio delle parti.
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All'udienza del 17 febbraio 2025, la causa istruita con produzioni documentali è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
****** In merito all'istanza di modifica delle condizioni di divorzio proposta dal ricorrente, si rileva preliminarmente che l'art. 473-bis.29 c.p.c., intitolato “Modificabilità dei provvedimenti”, dispone espressamente che: “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Tale disposizione si innesta in un principio consolidato dell'ordinamento, secondo cui i provvedimenti – anche se dotati di efficacia definitiva – che regolano i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, ovvero tra queste e la prole (quali, a titolo esemplificativo, l'assegno di mantenimento o divorzile, l'assegnazione della casa familiare, le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti),
vengono adottati rebus sic stantibus, cioè sulla base del quadro fattuale e probatorio accertato nel corso del giudizio e cristallizzatosi al momento della decisione.
Il successivo, fisiologico mutamento di tale quadro – determinato dal sopravvenire di circostanze nuove e rilevanti – può incidere in modo significativo sugli equilibri originariamente individuati,
rendendo necessario un intervento di revisione dei provvedimenti adottati, al fine di adeguarli alla nuova realtà. In tale prospettiva, la sussistenza dei “giustificati motivi” deve essere intesa quale presupposto imprescindibile per la modifica, consistente in un cambiamento sopravvenuto e rilevante della situazione di fatto originariamente valutata (cfr. art. 9, L. 1 dicembre 1970, n. 898).
Ne consegue che i provvedimenti adottati in materia di diritto di famiglia, pur se passati in giudicato formalmente, conservano una natura modificabile, essendo assoggettati al principio di revisione
rebus sic stantibus.
In relazione al nuovo assetto normativo introdotto dall'art. 473-bis.29 c.p.c., trovano applicazione –
anche nel caso di specie – i principi elaborati dalla giurisprudenza sotto il vigore delle disposizioni previgenti, con specifico riferimento alla modifica delle condizioni di divorzio e ai relativi presupposti.
Si rammenta, infatti, che i provvedimenti adottati con la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché quelli contenuti negli accordi di divorzio conclusi mediante negoziazione assistita ovvero dinanzi al sindaco (ai sensi degli artt. 6 e 12 della L. n. 162/2014),
erano e restano soggetti a modifica, sia ai sensi dell'art. 9 della legge sul divorzio, sia attraverso le medesime procedure negoziali sopra richiamate.
In tale contesto, i principi generali in materia di onere della prova, sanciti dall'art. 2697 c.c.,
impongono al soggetto richiedente la modifica l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto
azionato, e in particolare i fatti sopravvenuti idonei ad alterare l'assetto economico e/o relazionale definito con la sentenza di divorzio (cfr. Cass. civ., n. 4434/2008).
Detto questo in punto di ricostruzione sistematica dei presupposti giuridici del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, deve procedersi all'esame della domanda avanzata dal ricorrente.
Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a favore del figlio, deve darsi atto che la ricorrente - in sede di comparsa conclusionale – ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere avendo il Giudice già disposto la revoca.
Pertanto, la domanda deve ritenersi implicitamente rinunciata.
In merito alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile avanzata dal ricorrente, quest'ultimo ha depositato in atti la scheda anagrafico-professionale della resistente, al fine di dimostrare che la medesima ha svolto attività lavorativa, con la qualifica di collaboratrice scolastica, a partire dal
2014.
La resistente ha dal canto suo dichiarato di essere attualmente disoccupata, precisando che la sua ultima assunzione risale al 2023. In effetti, la certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego e la documentazione fiscale in atti conferma che l'attività lavorativa della resistente si è svolta in modo saltuario e con retribuzioni annuali modeste, insufficienti a garantirle una stabilità economica e una continuità contributiva.
Allo stato attuale, non emergono i presupposti per procedere a una revisione di quanto disposto nella sentenza di divorzio e nel successivo decreto di modifica. La ricorrente, di 67 anni, risulta attualmente disoccupata e, nel corso degli anni, ha svolto esclusivamente attività lavorative saltuarie e poco remunerative, senza mai riuscire a ottenere un inserimento stabile nel mercato del lavoro.
Pertanto, la richiesta di revoca non può essere accolta, non essendo venuto meno uno dei presupposti fondamentali per il riconoscimento dell'assegno, ovvero la condizione di non autosufficienza economica della ricorrente.
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Le ragioni della causa giustificano una compensazione parziale delle spese legali, considerato che il ricorrente è risultato soccombente nella domanda di revoca dell'assegno divorzile, mentre è stata accolta la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto del
6.08.2010, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) Conferma la revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne ER2
;
[...]
2) Conferma l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere l'assegno divorzile a favore della nella misura mensile di euro 200,00, soma da rivalutarsi annualmente CP_1
secondo gli indici Istat.
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 09.07.2025
Il Giudice rel.
Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti