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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/07/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1159/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1159/2025 R.G. promosso con ricorso in data 20 maggio 2025 da parte di: nata il [...] in [...] C.F. - residente in Controparte_1 C.F._1
Voghiera (Fe) via G. Marconi n. 52/B
e nato il [...] a [...] C.F. , residente Controparte_2 C.F._2 in Voghiera (Fe) via G. Marconi n. 52/B entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giancarlo Bozzi del Foro di Ferrara (c.f.
), in virtù di procura depositata nel fascicolo telematico, il quale dichiara di C.F._3 voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo Pec:
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 A) Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione presso la residenza della Madre in Portomaggiore via Marconi n. 8/a dove la signora provvederà a trasferirsi entro e non oltre la fine del prossimo mese di giugno CP_1
2025 per consentire al figlio di finire l'anno scolastico.
B) La casa coniugale di via Marconi n. 52/B in Voghiera (Fe), di proprietà del Signor
[...]
rimarrà nella sua disponibilità. Sempre in ordine al minore, i coniugi sono CP_2
d'accordo nell'attribuire le scelte riguardanti l'ordinaria amministrazione di alla Per_1 madre, in qualità di genitore collocatario. Inoltre, sussistendo ottimi rapporti tra il minore sia con i genitori sia con i nonni paterni e con quelli materni, entrambi i genitori si impegnano a favorire, come avvenuto già in passato, frequenti incontri con questi ultimi. I coniugi concordano sin d'ora che il figlio risieda presso i genitori a settimane alterne, e che Per_1 entrambi si impegnino a garantire al minore il rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici. Anche per il periodo delle vacanze estive, natalizie, pasquali e delle altre festività comandate, la fruizione da parte del figlio sarà suddivisa in parti uguali tra i genitori, previo accordo tra le parti.
C) Nessun contributo alimentare tra i coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti.
D) Il signor corrisponderà alla signora la somma di €. 400,00 entro il giorno CP_2 CP_1
10 di ciascuna mensilità, oltre rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio . Tale somma mensile sarà maggiorata del 100% nei mesi in Per_1 cui il signor sarà all'estero per impegni lavorativi, avendo l'azienda in cui presta la CP_2 propria attività lavorativa la necessità di inviarlo presso i propri stabilimenti all'estero. Inoltre, entrambi i genitori si impegnano a dividersi tutte le spese straordinarie che dovessero necessitare per il figlio (intendendosi per queste quelle sanitarie, sportive, scolastiche ed extrascolastiche) nella misura del 50%, previo accordo degli stessi e dietro esibizione del documento di spesa e secondo le linee guida “spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Ferrara il 25/10/2017 e quindi: “Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. • Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza
2 pernottamento;
e. trasporto pubblico. • Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede
Universitaria. • Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato. b. Mensa scolastica. c. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):a. Baby- sitter, b. Campi estivi.”
E) Ad entrambi i genitori verrà concessa l'autorizzazione per il rilascio e rinnovo del passaporto, anche per consentire l'espatrio del figlio minore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 maggio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 7 luglio 2025.
In data 30 giugno 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] in Controparte_1
Molinella (Bo), e nato il [...] a [...], unitisi in Controparte_2 matrimonio il 01/09/2007 a MASI TORELLO (FE) (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di Masi Torello: Atto n. 5 Parte II Serie A).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Masi Torello perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 9 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1159/2025 R.G. promosso con ricorso in data 20 maggio 2025 da parte di: nata il [...] in [...] C.F. - residente in Controparte_1 C.F._1
Voghiera (Fe) via G. Marconi n. 52/B
e nato il [...] a [...] C.F. , residente Controparte_2 C.F._2 in Voghiera (Fe) via G. Marconi n. 52/B entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giancarlo Bozzi del Foro di Ferrara (c.f.
), in virtù di procura depositata nel fascicolo telematico, il quale dichiara di C.F._3 voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo Pec:
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 A) Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione presso la residenza della Madre in Portomaggiore via Marconi n. 8/a dove la signora provvederà a trasferirsi entro e non oltre la fine del prossimo mese di giugno CP_1
2025 per consentire al figlio di finire l'anno scolastico.
B) La casa coniugale di via Marconi n. 52/B in Voghiera (Fe), di proprietà del Signor
[...]
rimarrà nella sua disponibilità. Sempre in ordine al minore, i coniugi sono CP_2
d'accordo nell'attribuire le scelte riguardanti l'ordinaria amministrazione di alla Per_1 madre, in qualità di genitore collocatario. Inoltre, sussistendo ottimi rapporti tra il minore sia con i genitori sia con i nonni paterni e con quelli materni, entrambi i genitori si impegnano a favorire, come avvenuto già in passato, frequenti incontri con questi ultimi. I coniugi concordano sin d'ora che il figlio risieda presso i genitori a settimane alterne, e che Per_1 entrambi si impegnino a garantire al minore il rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici. Anche per il periodo delle vacanze estive, natalizie, pasquali e delle altre festività comandate, la fruizione da parte del figlio sarà suddivisa in parti uguali tra i genitori, previo accordo tra le parti.
C) Nessun contributo alimentare tra i coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti.
D) Il signor corrisponderà alla signora la somma di €. 400,00 entro il giorno CP_2 CP_1
10 di ciascuna mensilità, oltre rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio . Tale somma mensile sarà maggiorata del 100% nei mesi in Per_1 cui il signor sarà all'estero per impegni lavorativi, avendo l'azienda in cui presta la CP_2 propria attività lavorativa la necessità di inviarlo presso i propri stabilimenti all'estero. Inoltre, entrambi i genitori si impegnano a dividersi tutte le spese straordinarie che dovessero necessitare per il figlio (intendendosi per queste quelle sanitarie, sportive, scolastiche ed extrascolastiche) nella misura del 50%, previo accordo degli stessi e dietro esibizione del documento di spesa e secondo le linee guida “spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Ferrara il 25/10/2017 e quindi: “Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. • Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza
2 pernottamento;
e. trasporto pubblico. • Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede
Universitaria. • Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato. b. Mensa scolastica. c. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):a. Baby- sitter, b. Campi estivi.”
E) Ad entrambi i genitori verrà concessa l'autorizzazione per il rilascio e rinnovo del passaporto, anche per consentire l'espatrio del figlio minore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 maggio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 7 luglio 2025.
In data 30 giugno 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] in Controparte_1
Molinella (Bo), e nato il [...] a [...], unitisi in Controparte_2 matrimonio il 01/09/2007 a MASI TORELLO (FE) (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di Masi Torello: Atto n. 5 Parte II Serie A).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Masi Torello perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 9 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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