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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8320/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale, I sezione civile- Collegio C, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Nadia Zampogna Presidente relatore
Dr. Eugenio Troisi Giudice
Dr.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8320 del Ruolo Generale degli Affari Conteziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 23.12.2024, avente ad oggetto un'istanza di modifica ex art. 473bis.
29 c.p.c. delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, (c.f. , elettivamente domiciliata in Pozzuoli (Na), alla Parte_1 C.F._1
Via Traversa Solfatara n. 11, presso lo studio dell'avv. Maria Cibelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Controparte_1 C.F._2
Santa Maria a Cubito n. 513, presso lo studio dell'avv. Lucia Forte, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis. 12 e 29 c.p.c. depositato il 24.09.2023 la sig.ra adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo, a parziale modifica delle statuizioni assunte in sede con la sentenza di divorzio nr. 14741/2015 emessa dal Tribunale di Napoli in data 28.10.2015 e pubblicata il 26.11.2015, disporsi l'aumento dell'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli da € 500,00 ad € 600,00, ponendo l'ordine diretto di pagamento a carico del datore di Per_1 Per_2
lavoro del resistente ai sensi dell'articolo 156 cc.
A tal fine, parte ricorrente deduceva che: - il marito era stato dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli, essendosi disinteressato degli stessi;
- le esigenze dei figli erano aumentate in ragione del tempo trascorso dalla separazione, nonché della patologia da cui era affetto
; - da oltre sedici mesi il sig. aveva arbitrariamente ridotto il mantenimento in favore Per_2 CP_1 dei figli da € 500,00 ad € 300,00 e non aveva mai adeguato l'assegno agli indici Istat.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il sig. , il quale contestando quanto ex adverso Controparte_1
rappresentato, deduceva che: - in sede di divorzio la somma mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei minori era comprensiva degli assegni familiari, pari ad euro 200,00 mensili circa, che venivano percepiti da esso resistente in busta paga e versati alla ricorrente, pertanto l'effettivo importo di mantenimento era pari ad euro 300,00; - da marzo 2022 la sig.ra percepiva per intero Parte_1
l'assegno unico che aveva sostituito gli assegni familiari;
- da aprile 2022 esso resistente versava la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento dei minori, in quanto somma spettante alla ricorrente in ragione della percezione da parte della medesima dell'assegno unico per i minori;
- le condizioni economiche di esso resistente erano peggiorate tant'è vero che aveva dovuto vendere l'immobile del quale era proprietario non riuscendo a versare la rata del mutuo e dovendo quindi sostenere la spesa mensile di euro 380,00 a titolo di canone della casa condotta in locazione, nonché la spesa pari ad €
250,00 per il mantenimento del figlio nato da una successiva relazione. Per detti motivi Per_3
chiedeva rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese di lite.
All'esito della prima udienza cartolare del 25.01.2024 il Giudice delegato dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di ordine diretto di pagamento e, ritenendo la causa matura per la decisione, concedeva i termini di cui all'articolo 473 bis 28 c.p.c., rinviando la causa all'udienza cartolare dell'11.07.2024, poi rinviata di ufficio all'udienza del 12.09.2024. Quivi, il Giudice delegato, rilevato che le parti non avevano depositato le note per la trattazione scritta, rinviava la causa all'udienza cartolare del
23.12.2024. Quindi, all'esito del deposito delle note depositate in sostituzione dell'udienza, il Giudice delegato con provvedimento del 24.12.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
Tanto premesso in fatto, il Collegio reputa di poter decidere allo stato degli atti, non risultando necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, tenuto conto delle deduzioni delle parti e della documentazione depositata.
In punto di diritto giova evidenziare che ai fini della modificabilità delle disposizioni assunte in sede di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., analogamente a quanto in precedenza previsto dall'art. 9 L.D.,
è necessario il presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi, ovvero di nuove circostanze di fatto che abbiano alterato la situazione preesistente in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati. Invero il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza, sicché il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n. 22249/2007; Cass. n. 14143/2014).
Ciò detto e venendo al caso che ci occupa, il Tribunale reputa il ricorso fondato, per quanto di ragione, essendo emersi fatti nuovi tali da giustificare la modifica delle statuizioni già vigenti.
Orbene, con sentenza n. 14741/2015 del 28.10.2015 il Tribunale di Napoli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti e, recependo l'accordo intercorso tra le stesse, prevedeva l'obbligo per il marito di versare in favore della ex moglie a titolo di mantenimento dei due figli minori e , gemelli e nati a Napoli il 28.06.2008, la somma mensile di € 500,00 Per_1 Per_2 comprensiva degli assegni familiari percepiti all'epoca in via esclusiva dal padre, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. Successivamente con decreto del 25.03.2022 il
Tribunale per i Minorenni di Napoli dichiarava il Sig. decaduto dall'esercizio della Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli minori avendo accertato la mancanza di relazione tra il padre ed i figli, evidenziando che l'ultimo contatto tra gli stessi risaliva al 2019.
Tanto premesso, il Collegio osserva che le indubbie accresciute esigenze di vita dei minori e Per_1
, oggi sedicenni, in considerazione dell'ampio lasso di tempo decorso dalla pronuncia di Per_2
divorzio allorquando gli stessi avevano appena 7 anni, nonché la mancata contribuzione diretta da parte del padre al mantenimento dei figli, stante la declaratoria di decadenza e l'accertata mancanza di partecipazione da parte del padre alla vita degli stessi, rappresentano circostanze nuove tali da imporre una rideterminazione della modalità contributiva da parte del genitore non collocatario del mantenimento dei figli, risultando insufficiente l'importo di euro 500,00 previsto in sede divorzile, peraltro comprensivo degli assegni familiari all'epoca percepiti dal ricorrente, pari ad euro 200,00 mensili.
Sul punto giova osservare che l'aumento delle esigenze del figlio è indissolubilmente connesso alla sua crescita e ciò legittima, di per sé, il diritto di chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, pure in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione, a condizione, però, che l'incremento del contributo di mantenimento, rispetto a quello in precedenza fissato, trovi capienza nella capacità economica dell'obbligato stesso.
Tanto premesso, con riferimento alla condizione economica delle parti il Collegio osserva che, sulla scorta della documentazione in atti e delle deduzioni delle parti, è emerso che la ricorrente non svolge attività lavorativa, ma percepisce l'indennità per l'invalidità del figlio di circa euro € 324,00 Per_2 mensili, l'assegno unico per i due figli ed altro figlia nata dalla relazione con l'attuale Per_4 Per_2
compagno di euro 762,00, ricevendo sostegno economico dal compagno convivente;
mentre il resistente, dipendente presso la ABC Napoli, ha percepito un reddito lordo dichiarato da lavoro per l'anno d'imposta
2022 di circa euro 31.200,00 (v. dichiarazione dei redditi del 2023), godendo di un'entrata netta complessiva dal 30.09.2022 al 30.09.2023 di circa euro 38.241,00 (v. estratti conto allegati in atti), sostenendo dal mese di giugno del 2023 un canone di locazione mensile di euro 380,00 e l'onere di contribuire al mantenimento di altro figli nato da una successiva relazione con la somma mensile di €
250,0.
Tanto premesso effettuando in considerazione delle condizioni economiche dei genitori come sopra illustrata, dell'età dei figli, della valenza economica delle attività di accudimento della prole rimessa in via esclusiva alla madre, reputa conforme a giustizia porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
Il collegio reputa equo compensare la misura di un terzo le spese di lite tra le parti in considerazione dell'accoglimento parziale delle domande formulate dalla ricorrente e di condannare per la residua quota il resistente in quanto soccombente, così come liquidate nel dispositivo secondo lo scaglione di riferimento per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile
(da € 26.000,01 a € 52.000,00) della tabella di cui all'allegato relativo ai parametri forensi del D.M. del
10.03.2014 n° 55 come modificato dal decreto n. 147/2022 operativo ratione temporis, ridotti del 50% ex art. 4, 1 comma.
P.Q.M.
Modificando parzialmente la sentenza di divorzio numero 14741/2015 emessa dal Tribunale di Napoli il 08.10.2015, dispone che il sig. al mantenimento dei figli e Controparte_2 Per_1
versando in favore della sig.ra la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 Per_2 Parte_1
per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale come previsto dal protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
2) compensa per un terzo le spese di lite tra le parti;
3) condanna il resistente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite nella misura di due terzi che liquida in complessivi € 1.936,00 (di cui € 567,3 per la fase di studio, € 401,00 per la fase introduttiva ed € 968,6 per la fase decisionale), oltre IVA -se dovuta-, CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso totale.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.01.2025.
Il Presidente relatore
Dr.ssa Nadia Zampogna
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale, I sezione civile- Collegio C, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Nadia Zampogna Presidente relatore
Dr. Eugenio Troisi Giudice
Dr.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8320 del Ruolo Generale degli Affari Conteziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 23.12.2024, avente ad oggetto un'istanza di modifica ex art. 473bis.
29 c.p.c. delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, (c.f. , elettivamente domiciliata in Pozzuoli (Na), alla Parte_1 C.F._1
Via Traversa Solfatara n. 11, presso lo studio dell'avv. Maria Cibelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Controparte_1 C.F._2
Santa Maria a Cubito n. 513, presso lo studio dell'avv. Lucia Forte, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis. 12 e 29 c.p.c. depositato il 24.09.2023 la sig.ra adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo, a parziale modifica delle statuizioni assunte in sede con la sentenza di divorzio nr. 14741/2015 emessa dal Tribunale di Napoli in data 28.10.2015 e pubblicata il 26.11.2015, disporsi l'aumento dell'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli da € 500,00 ad € 600,00, ponendo l'ordine diretto di pagamento a carico del datore di Per_1 Per_2
lavoro del resistente ai sensi dell'articolo 156 cc.
A tal fine, parte ricorrente deduceva che: - il marito era stato dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli, essendosi disinteressato degli stessi;
- le esigenze dei figli erano aumentate in ragione del tempo trascorso dalla separazione, nonché della patologia da cui era affetto
; - da oltre sedici mesi il sig. aveva arbitrariamente ridotto il mantenimento in favore Per_2 CP_1 dei figli da € 500,00 ad € 300,00 e non aveva mai adeguato l'assegno agli indici Istat.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il sig. , il quale contestando quanto ex adverso Controparte_1
rappresentato, deduceva che: - in sede di divorzio la somma mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei minori era comprensiva degli assegni familiari, pari ad euro 200,00 mensili circa, che venivano percepiti da esso resistente in busta paga e versati alla ricorrente, pertanto l'effettivo importo di mantenimento era pari ad euro 300,00; - da marzo 2022 la sig.ra percepiva per intero Parte_1
l'assegno unico che aveva sostituito gli assegni familiari;
- da aprile 2022 esso resistente versava la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento dei minori, in quanto somma spettante alla ricorrente in ragione della percezione da parte della medesima dell'assegno unico per i minori;
- le condizioni economiche di esso resistente erano peggiorate tant'è vero che aveva dovuto vendere l'immobile del quale era proprietario non riuscendo a versare la rata del mutuo e dovendo quindi sostenere la spesa mensile di euro 380,00 a titolo di canone della casa condotta in locazione, nonché la spesa pari ad €
250,00 per il mantenimento del figlio nato da una successiva relazione. Per detti motivi Per_3
chiedeva rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese di lite.
All'esito della prima udienza cartolare del 25.01.2024 il Giudice delegato dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di ordine diretto di pagamento e, ritenendo la causa matura per la decisione, concedeva i termini di cui all'articolo 473 bis 28 c.p.c., rinviando la causa all'udienza cartolare dell'11.07.2024, poi rinviata di ufficio all'udienza del 12.09.2024. Quivi, il Giudice delegato, rilevato che le parti non avevano depositato le note per la trattazione scritta, rinviava la causa all'udienza cartolare del
23.12.2024. Quindi, all'esito del deposito delle note depositate in sostituzione dell'udienza, il Giudice delegato con provvedimento del 24.12.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
Tanto premesso in fatto, il Collegio reputa di poter decidere allo stato degli atti, non risultando necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, tenuto conto delle deduzioni delle parti e della documentazione depositata.
In punto di diritto giova evidenziare che ai fini della modificabilità delle disposizioni assunte in sede di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., analogamente a quanto in precedenza previsto dall'art. 9 L.D.,
è necessario il presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi, ovvero di nuove circostanze di fatto che abbiano alterato la situazione preesistente in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati. Invero il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza, sicché il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n. 22249/2007; Cass. n. 14143/2014).
Ciò detto e venendo al caso che ci occupa, il Tribunale reputa il ricorso fondato, per quanto di ragione, essendo emersi fatti nuovi tali da giustificare la modifica delle statuizioni già vigenti.
Orbene, con sentenza n. 14741/2015 del 28.10.2015 il Tribunale di Napoli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti e, recependo l'accordo intercorso tra le stesse, prevedeva l'obbligo per il marito di versare in favore della ex moglie a titolo di mantenimento dei due figli minori e , gemelli e nati a Napoli il 28.06.2008, la somma mensile di € 500,00 Per_1 Per_2 comprensiva degli assegni familiari percepiti all'epoca in via esclusiva dal padre, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. Successivamente con decreto del 25.03.2022 il
Tribunale per i Minorenni di Napoli dichiarava il Sig. decaduto dall'esercizio della Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli minori avendo accertato la mancanza di relazione tra il padre ed i figli, evidenziando che l'ultimo contatto tra gli stessi risaliva al 2019.
Tanto premesso, il Collegio osserva che le indubbie accresciute esigenze di vita dei minori e Per_1
, oggi sedicenni, in considerazione dell'ampio lasso di tempo decorso dalla pronuncia di Per_2
divorzio allorquando gli stessi avevano appena 7 anni, nonché la mancata contribuzione diretta da parte del padre al mantenimento dei figli, stante la declaratoria di decadenza e l'accertata mancanza di partecipazione da parte del padre alla vita degli stessi, rappresentano circostanze nuove tali da imporre una rideterminazione della modalità contributiva da parte del genitore non collocatario del mantenimento dei figli, risultando insufficiente l'importo di euro 500,00 previsto in sede divorzile, peraltro comprensivo degli assegni familiari all'epoca percepiti dal ricorrente, pari ad euro 200,00 mensili.
Sul punto giova osservare che l'aumento delle esigenze del figlio è indissolubilmente connesso alla sua crescita e ciò legittima, di per sé, il diritto di chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, pure in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione, a condizione, però, che l'incremento del contributo di mantenimento, rispetto a quello in precedenza fissato, trovi capienza nella capacità economica dell'obbligato stesso.
Tanto premesso, con riferimento alla condizione economica delle parti il Collegio osserva che, sulla scorta della documentazione in atti e delle deduzioni delle parti, è emerso che la ricorrente non svolge attività lavorativa, ma percepisce l'indennità per l'invalidità del figlio di circa euro € 324,00 Per_2 mensili, l'assegno unico per i due figli ed altro figlia nata dalla relazione con l'attuale Per_4 Per_2
compagno di euro 762,00, ricevendo sostegno economico dal compagno convivente;
mentre il resistente, dipendente presso la ABC Napoli, ha percepito un reddito lordo dichiarato da lavoro per l'anno d'imposta
2022 di circa euro 31.200,00 (v. dichiarazione dei redditi del 2023), godendo di un'entrata netta complessiva dal 30.09.2022 al 30.09.2023 di circa euro 38.241,00 (v. estratti conto allegati in atti), sostenendo dal mese di giugno del 2023 un canone di locazione mensile di euro 380,00 e l'onere di contribuire al mantenimento di altro figli nato da una successiva relazione con la somma mensile di €
250,0.
Tanto premesso effettuando in considerazione delle condizioni economiche dei genitori come sopra illustrata, dell'età dei figli, della valenza economica delle attività di accudimento della prole rimessa in via esclusiva alla madre, reputa conforme a giustizia porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
Il collegio reputa equo compensare la misura di un terzo le spese di lite tra le parti in considerazione dell'accoglimento parziale delle domande formulate dalla ricorrente e di condannare per la residua quota il resistente in quanto soccombente, così come liquidate nel dispositivo secondo lo scaglione di riferimento per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile
(da € 26.000,01 a € 52.000,00) della tabella di cui all'allegato relativo ai parametri forensi del D.M. del
10.03.2014 n° 55 come modificato dal decreto n. 147/2022 operativo ratione temporis, ridotti del 50% ex art. 4, 1 comma.
P.Q.M.
Modificando parzialmente la sentenza di divorzio numero 14741/2015 emessa dal Tribunale di Napoli il 08.10.2015, dispone che il sig. al mantenimento dei figli e Controparte_2 Per_1
versando in favore della sig.ra la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 Per_2 Parte_1
per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale come previsto dal protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
2) compensa per un terzo le spese di lite tra le parti;
3) condanna il resistente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite nella misura di due terzi che liquida in complessivi € 1.936,00 (di cui € 567,3 per la fase di studio, € 401,00 per la fase introduttiva ed € 968,6 per la fase decisionale), oltre IVA -se dovuta-, CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso totale.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.01.2025.
Il Presidente relatore
Dr.ssa Nadia Zampogna