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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/05/2024, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile R.G. 1108/2022
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giulio Veronese e all'Avv. Christian Fornasier, entrambi del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori rdineavvocatitreviso.it//christianfornasier@pec.ordineavvocatitrevis Email_1
o.it
Parte attrice-opponente
e
. (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Pt_2 P.IVA_2 assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Tiziana Moretti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monfalcone, Via Galvani 18.
Parte convenuta-opposta
Oggetto: Opposizione a D.I. n, 338/2022 del Tribunale di Gorizia – Distacco dipendenti – Subappalto – Opere Pubbliche
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: Piaccia alla Sig. Vs. Ill.ma accertato che ha già corrisposto la Parte_1 somma di € 40.000,00, giusta fattura n. 36 del 18/10/202 ale presso il cantiere per cui è causa accertate le prestazioni rese da . per quantità e valore;
dichiararsi che CP_1 Parte_2 la somma già corrisposta da mente satisfattiva per le prestazioni Parte_1 effettuate da . oppure, in subordine, limitare il dovuto a quanto risultante in corso di CP_1 Parte_2 causa, con ri retese;
revocarsi in ogni caso il decreto ingiuntivo impugnato. Vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli: 1."Vero che il 18.10.2021 riceveva l'ordine di servizio con cui direttore dei lavori contestava a che, alla data del 08.10.2021, nessuna lavorazione era stata iniziata ed erano Parte_1 enti per il montaggio dei ponteggi come da doc. 13 che si rammostra al teste"; 2."Vero che, alla data dell'08.10.2021, doveva ancora essere inoltrato alla stazione appaltante il Org_1
a cura di;
3."Vero che il distacco, con riferimento a Parte_1 Parte_3
1 iniziato il 18/10/2021 come da (doc. 3) che si rammostra al teste"; 4."Vero che il distacco con riferimento a è iniziato il 18/10/2021 come da (doc. 4) che si rammostra al teste"; CP_2
5."Vero che mento a è iniziato il 18/10/2021 come da Persona_1 (doc. 5) che si rammostra al teste"; 6."Vero che il 04.11.2021 riceveva l'ordine di servizio con cui direttore dei lavori contestava a che, alla data del 29.10.2021, le maestranze presenti in Parte_1 cantiere erano solo 2 come da doc. 14 che si rammostra al teste";
7. Vero che nel predetto documento si lamentavano pure criticità sul montaggio dei ponteggi"; 8. "Vero che provvedeva ad inserire nel PIMUS i CP_ nominativi dei dipendenti distaccati"; 9."Vero che riferiva di essere temporaneamente Parte_2 impossibilitata ad anticipare le retribuzioni dei dip i e chiedeva pertanto il pagamento CP_ anticipato dei costi degli stessi"; 10."Vero che riceveva la fattura 36 di datata Parte_2
18/10/2021 come da (doc. 10) che si rammostra al teste "; 11."Vero che la e fattura coincide con la data di inizio del distacco dei suddetti dipendenti " Si inidica a teste Testimone_1 presso 12.“Vero è che tra il settembre 2022 ed il marzo del 2 Parte_1 CP_3 a i ponteggi come da documenti allegato con nn. 16 e 17 che si rammostrano al teste;
Parte_1
1 di questi ponteggi venne utilizzato per l'intero fabbisogno del cantiere di
[...] presso il 13° Reggimento Carabinieri “ ” a Gorizia in via Trieste Parte_1 Organizzazione_2
teste il legale rappresentante di residente a [...]14. Solo se del caso, al fine di evidenziare come non vi sarebbe nemmeno corrispondenza tra quanto corrisposto dall'opponente e le prestazioni alle quali controparte vorrebbe imputare il pagamento, essendo il pagamento esorbitante, si chiede ctu tecnico estimativa diretta a valutare la congruità tra l'importo che controparte vorrebbe imputare a prestazioni attinenti al CP_ ponteggio asseritamente eseguite presso il cantiere de quo da Esse srl e le stesse.
Per parte convenuta: In via principale respingersi le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i suesposti motivi, per l'effetto confermare il credito azionato da parte convenuta opposta in sede monitoria e, quindi, il decreto ingiuntivo n. 338/2022 sub RG 865/2022 CP_ Trib. Gorizia a favore di condannando in persona del legale Pt_2 Parte_1 rappresentante pro tempore, ella somma di itale, oltre ad interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo;
oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per competenze professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre al 15,00% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende In via subordinata • nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, condannare
[...] CP_ in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a la diversa Parte_1 Pt_2
ritenuta di giustizia. In via riconvenzionale • Accertare e dichiar credito in CP_ capo alla per il rimborso dei costi del personale di distacco nei confronti di Pt_2 Parte_1
[... per i upposti in narrativa e per l'effetto condannare Parte_1 della somma di € 9.795,81, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, per tutti i motivi esposti da intendersi qui integralmente richiamati siccome riportate nella memoria ex art 183, VI co. n. 1 cpc depositata il 19.05.2023 In via istruttoria Accogliersi le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art 183, VI co. n. 2, cpc depositata il 21.06.2023 e nella memoria ex art 183, VI co. n. 3, cpc depositata in data 11.07.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Gorizia n. 338/2022 del 04/10/2022
.ESSE. ha ingiunto a il pagamento della somma di CP_1 Pt_1 Parte_1 23.079,30 (oltre interessi e spese della procedura) ponendo come fondamento della pretesa monitoria la fattura 11/2022 del 01/04/2022, emessa nell'ambito di rapporto di distacco di dipendenti per l'esecuzione d lavori in subappalto nell'anno 2021.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha svolto Parte_1 opposizione avverso suddetto decreto ingiuntivo. In particolare, l'opponente ha allegato: a) di aver concluso contratto di appalto pubblico con il Organizzazione_3
[..
[...] , avente ad oggetto opere di ristrutturazione della Caserma in Gorizia, Viale
[...] Trieste, nel cui ambito l'esecuzione di alcuni lavori veniva effettuata tramite il distacco di Part tre lavoratori dipendenti di .ESSE. ; b) che in particolare venivano distaccati i CP_1 lavoratori:
• per un distacco inizialmente previsto dal 18/10/2021 al Parte_3
31/12/2021, ma annullato il 02/11/2021;
• per un distacco dal 18/10/2021 al 31/12/2021, con proroga dal CP_2
01/01/2022 al 31/01/2022;
• per un distacco dal 18/10/2021 al 31/12/2021, con proroga Persona_1 dal 01/01/2022 al 31/01/2022 e malattia dal 31/11/2021 al 04/12/2021
• con distacco dal 08/11/2021 al 30/11/2021 e proroga al Persona_2
26/01/2022;
c) che il distacco occupava quattro mesi del maggior periodo, compreso tra settembre 2021 ed il marzo 2022, in cui veniva data esecuzione all'appalto; d) che per il distacco
[...] Part corrispondeva, in anticipo, a .ESSE. la somma di € Parte_1 CP_1 Part ura n. 36 del 18/10/2021; e) ch onostan SSE. CP_1 emanava l'ulteriore fattura, poi azionata in via monitoria;
f) di aver chiesto alla controparte chiarimenti in merito ma di non aver ottenuto alcuna risposta;
g) che, mancando un accordo scritto, l'importo azionato risulta ingiustificato alla luce del registro delle presenze degli operai e del costo medio delle prestazioni dagli stessi eseguite. Sulla scorta di tali argomentazioni, a domandato il rigetto del D.I. opposto;
Parte_1 Part Si è costituita in giudizio .ESSE. , contestando le deduzioni di controparte. In CP_1 particolare, la convenuta opposta ha allegato: a) che a seguito dell'appalto pubblico intercorrente tra il XIII Reggimento dei Carabinieri FVG e Parte_1 quest'ultima si rivolgeva a .ESSE. per richiedere fornitura e posa dei ponteggi e per CP_1 l'esecuzione di lavorazioni, ppaltatrice non era in grado di sostenere direttamente;
b) che, a fronte di pregressi rapporti, . ESSE. si metteva a disposizione, provvedendo CP_1 all'installazione dei ponteggi (con c a e schermatura a mezzo rete) presso la
[...]
(per una superficie di circa 1.200 m2); c) che dal 06/10/2021 i dipendenti e Org_4 sentante di .ESSE. si recavano quotidianamente presso il suddetto CP_1 cantiere facendovi ingresso con i mezzi di trasporto e di lavoro della società (quali autocarri, furgoni, e demolitori); d) che nelle successive due settimane . dava CP_1 Pt_2 corso a diverse lavorazioni per conto della presso il suddetto Parte_1 cantiere, quali ad esempio la scopertura del tett coppi preesistenti e seguente sostituzione, la levigazione e sostituzione delle travi in sottotetto, la posa della guaina impermeabile di copertura nonché del polistirolo per l'impermeabilizzazione del tetto;
e) che successivamente veniva posto in essere il distacco dei lavoratori CP_2 e;
e) che la fattura azionata in via moni Persona_1 Persona_2 specificamente i costi supportati per il distacco dei lavoratori, f) che l'importo di € 23.079,30 è l'ammontare complessivo sostenuto de .ESSE. per ciascun dipendente CP_1 distaccato in termini di retribuzione Lorda per le ore lavorate, contributi premio Org_5
, Cassa Edile e TFR corrispondente, in particolare, alla somma di € 2 per le CP_5 spese di distacco di € 6.198,87 per le spese di distacco di ed € CP_2 Org_6 6.889,81 per le spese i g) che la fattura n. 36 del 18/ per € Per_2
40.000,00 copriva a titolo di acconto il credito vantato da .ESSE. per l'installazione CP_1 dei ponteggi, per la loro successiva rimozione e per le lavorazioni eseguite.
3 Chiedendo il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto a norma dell'art. 648 c.p.c., dando atto come parte attrice opponente non abbia contestato il distacco dei lavoratori, ammettendo altresì che esso è avvenuto sino al 31/01/2022, .ESSE. ha chiesto in via riconvenzionale anche il pagamento del CP_1 periodo di di compreso tra il 31/12/2021 ed il 31/01/2022 – atteso che la fattura 11/2022 del 01/04/2022 portava il credito per il distacco fino al 31/12/2021 – quantificato nella misura di € 7.433,94.
All'udienza del 22/02/2023, il Giudice ha così statuito:
Dato atto che la presente causa ha per oggetto il pagamento del corrispettivo, originariamente azionato dall'odierna convenuta in via monitoria, nell'ambito di un contratto di sub-appalto tra (sub-appaltatrice) e CP_1 Pt_2 Parte_1
(sub-appaltante) rispetto ad un contratto di appalto pubblico asseritamente stipulato
[...] tra quest'ultima e il (Stazione Organizzazione_3
Appaltante);
Rilevato che agli atti è stata depositata (doc. 2 parte attrice opponente) unicamente l'atto di consultazione di mercato ex art. 66 D. Lgs. 50/2016 (c.d. Codice Appalti), propedeutico alla procedura negoziata ex art. 36 ma non è stata depositata documentazione ulteriore (quale il contratto d'appalto vero e proprio stipulato tra la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice, nonché i relativi adempimenti successivi, anche ai fini della regolarità del sub-appalto, quali l'autorizzazione della Stazione Appaltante);
Richiamato l'art. 105 D. Lgs. 50/2016 nelle sue precedenti formulazioni, nonché l'art. 21 L. 646/1982;
Ritenuto che in assenza della documentazione sopra indicata, emerge un eventuale profilo di nullità del contratto di sub-appalto in parola, dal quale discendono le obbligazioni di cui è causa;
Considerato che, come da insegnamento di costante giurisprudenza, ai fini della concessione, a norma dell'art. 648 c.p.c., dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto è necessaria la sussistenza del ragionevole fumus del credito, inteso come esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto secondo i canoni del giudizio ordinario di merito, sussistente: a) qualora la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione;
b) in caso di integrazione di idonea ulteriore documentazione;
o c) quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente;
Ritenuto che il rilievo circa l'eventuale nullità del contratto di sub-appalto, allo stato e fatto salvo ogni necessario approfondimento istruttorio, metta in discussione la fondatezza stessa del credito azionato in via monitoria ed impedisca, di conseguenza, la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. 338/2022 opposto;
A fronte del rilievo ufficioso della questione di nullità del sub-appalto, sono stati pertanto concessi termini per note a norma dell'art. 101 c.p.c.
Successivamente, sono stati concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
L'istruttoria si svolta con l'acquisizione delle prove documentali prodotte, essendo state rigettate le istanze di ammissione prove costituende formulate.
4 Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportato e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione a D.I. svolta da deve essere accolta per i Parte_1 motivi seguenti.
È utile richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione, le quali hanno ribadito come l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis
o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (così Cass. Civ. SS. UU., 927/2022). In questa prospettiva, il Giudice non deve limitarsi a stabilire se il decreto ingiuntivo fu legittimamente emesso ma deve accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali.
La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
In questo senso, come da insegnamento ormai granitico in giurisprudenza, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe sullo opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi, conformemente (secondo l'insegnamento di cui alla nota pronuncia Cass. Civ. SS.UU., n. 13533/2001). È poi consolidato orientamento giurisprudenziale che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale
contro
- deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (così, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, n. 19039/2019) Part Ciò chiarito, si osserva come, nel caso di specie, .ESSE. abbia dapprima allegato CP_1 il rapporto da cui discende la pretesa azionata in via monitoria (il distacco di alcuni dei propri dipendenti). Di contro, non ha negato l'esistenza del Parte_1 contratto in parola ma ha dedotto l'esistenza di fatti estintivi della pretesa azionata, avendo Orga Part allegato di aver già provveduto al pagamento di quando dovuto a .ESSE. per il distacco dei dipendenti, avendo provveduto al pagamento della somma di € 40.000,00, portata nella fattura n. 36 del 18/10/2021, quale acconto. Rispetto a tale eccezione, . CP_1 Part ESSE. , ha allegato come tale somma sia da imputare non al distacco dei dipendenti, avvenu partire dal 18/10/2021, ma ai lavori dalla stessa eseguita, su incarico di
[...] nel cantiere della in Via Trieste nelle prime Parte_1 Organizzazione_8 bre 2021, ed in a e posa dei ponteggi e all'esecuzione di lavorazioni edili.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, ritenuto provato il pagamento da parte di della somma di € 40.000,00 di cui alla fattura n. 36 del Parte_1
5 18/10/2021 per mancata contestazione a norma dell'art. 115 c.p.c., non avendo controparte adeguatamente contestato la circostanza allegata, si ritiene che . CP_1 [...]
attrice in senso sostanziale, non abbia soddisfatto l'onere probatori Pt_2 gravante, non avendo adeguatamente provato che il pagamento della somma di € 40.000,00 fosse da imputare ad un credito diverso (e preesistente) nascente da un valido rapporto contrattuale.
Sul punto, ritenuto che la causale della fattura 36/2021 (Acconto lavori edili sito vostro cantiere Gorizia Via Trieste 46 Caserma) potrebbe essere astrattamente riferita anche al distacco dei dipendenti operato, viene in rilievo la questione, già sollevata d'ufficio dal Giudice a norma dell'art. 101 c.p.c., della validità del contratto di sub-appalto.
Posto che è circostanza provata e non contestata che i rapporti contrattuali, tema del presente giudizio, tra le parti siano avvenuti nell'alveo del contratto di appalto, avente ad oggetto opere di ristrutturazione della Caserma in Gorizia, Viale Trieste, intercorrente tra e il XIII Reggimento Carabinieri “ ”, viene in Parte_1 Organizzazione_2 iale contenuta nel Codice Dei Cont mulazione successiva alle modifiche di cui alla L. 108/2021 e precedente a quelle apportate con D.L. 36/2023, applicabile ratione temporis al caso di specie.
In particolare, il contratto di sub-appalto, che trova la propria dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, viene definito come quel rapporto mediante cui l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto comprensivo, ai fini dell'applicazione della disciplina speciale e rispetto a certe soglie di valore (singolarmente di importo superiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 – incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto da affidare), di qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo. È inoltre previsto come la possibilità per l'appaltatore di subappaltare i lavori non sia libera ma debba essere previamente autorizzata dalla stazione appaltante a determinate e stringenti condizioni. A far da corollario a tali norme (poste a tutela dell'interesse pubblico al corretto e trasparente affidamento dei lavori pubblici ad alla loro efficiente e regolare esecuzione e della tutela della concorrenza) vi è la previsione di cui all'art. 21 della L. 646/1982 che prevede sanzioni penali nei casi in cui venga – anche di fatto – data in subappalto un'opera pubblica senza la previa autorizzazione della stazione appaltante. Si deve pertanto ritenere che qualsiasi contratto di subappalto di opera pubblica, se non preventivamente autorizzato, sia nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrarietà di norma imperativa.
Ciò chiarito, è da osservarsi come parte convenuta opposta, pur sostenendo che il credito portato alla propria fattura n. 36 del 18/10/2021 fosse da imputare ad altro rapporto, non ha fornito prova adeguata né dell'esistenza di tale rapporto né, soprattutto, della sua validità. Si ritiene infatti come l'esecuzione di lavori edili da parte di .ESSE. CP_1 Pt_1 nell'ambito dell'appalto pubblico intercorrente tra e il XIII Parte_1
Reggimento Carabinieri “ stazione Organizzazione_2 appaltante appaia in aperto contrasto con le disposizioni di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 21 L. 646/1982. Tale ragionamento può essere applicato anche riguardo alla fornitura e posa di ponteggi, asseritamente eseguita da .ESSE. atteso che la CP_1 Pt_1 quest'ultima non ha fornito prova che tale rapporto, p o valor nesse escluso dalla disciplina prevista dall'art. 105 del citato D. Lgs. 50/2016.
Pertanto, si ritiene che il pagamento della somma di € 40.000,00 a titolo di acconto portato nella fattura 36/2021 ad opera di abbia estinto tanto Controparte_6
l'obbligazione di pagamento per il dista ese di dicembre 2021,
6 quantificata in € 23.079,30, quanto l'obbligazione – originariamente esclusa dalla pretesa monitoria ed azionata in via riconvenzionale nell'ambito del presente giudizio – relativa al distacco degli stessi lavoratori per il periodo di tempo intercorrente tra il 31/12/2021 e il Part 31/01/2022, quantificata da .ESSE. nella misura di € 9.795,8. CP_1
Pertanto, deve essere accolta l'opposizione di al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 338/2022 e rigettata la domanda riconvenzionale proposta da .ESSE. CP_1 Part
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (determinato sulla somma dei valori della domanda principale e della riconvenzionale).
Si segnala che, a fronte all'emersione di fatti di potenziale rilevanza penale, si provvederà, mediante separato provvedimento, alla segnalazione ad altra Autorità per ogni più opportuna valutazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
Revoca il D.I. n. 334/2022, emesso da Tribunale di Gorizia in data 04/10/2022
Condanna . al pagamento, in favore di delle CP_1 Pt_2 Parte_1 spese del giudizio, che liquida per tre a esborsi, 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 21/05/2024.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile R.G. 1108/2022
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giulio Veronese e all'Avv. Christian Fornasier, entrambi del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori rdineavvocatitreviso.it//christianfornasier@pec.ordineavvocatitrevis Email_1
o.it
Parte attrice-opponente
e
. (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Pt_2 P.IVA_2 assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Tiziana Moretti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monfalcone, Via Galvani 18.
Parte convenuta-opposta
Oggetto: Opposizione a D.I. n, 338/2022 del Tribunale di Gorizia – Distacco dipendenti – Subappalto – Opere Pubbliche
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: Piaccia alla Sig. Vs. Ill.ma accertato che ha già corrisposto la Parte_1 somma di € 40.000,00, giusta fattura n. 36 del 18/10/202 ale presso il cantiere per cui è causa accertate le prestazioni rese da . per quantità e valore;
dichiararsi che CP_1 Parte_2 la somma già corrisposta da mente satisfattiva per le prestazioni Parte_1 effettuate da . oppure, in subordine, limitare il dovuto a quanto risultante in corso di CP_1 Parte_2 causa, con ri retese;
revocarsi in ogni caso il decreto ingiuntivo impugnato. Vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli: 1."Vero che il 18.10.2021 riceveva l'ordine di servizio con cui direttore dei lavori contestava a che, alla data del 08.10.2021, nessuna lavorazione era stata iniziata ed erano Parte_1 enti per il montaggio dei ponteggi come da doc. 13 che si rammostra al teste"; 2."Vero che, alla data dell'08.10.2021, doveva ancora essere inoltrato alla stazione appaltante il Org_1
a cura di;
3."Vero che il distacco, con riferimento a Parte_1 Parte_3
1 iniziato il 18/10/2021 come da (doc. 3) che si rammostra al teste"; 4."Vero che il distacco con riferimento a è iniziato il 18/10/2021 come da (doc. 4) che si rammostra al teste"; CP_2
5."Vero che mento a è iniziato il 18/10/2021 come da Persona_1 (doc. 5) che si rammostra al teste"; 6."Vero che il 04.11.2021 riceveva l'ordine di servizio con cui direttore dei lavori contestava a che, alla data del 29.10.2021, le maestranze presenti in Parte_1 cantiere erano solo 2 come da doc. 14 che si rammostra al teste";
7. Vero che nel predetto documento si lamentavano pure criticità sul montaggio dei ponteggi"; 8. "Vero che provvedeva ad inserire nel PIMUS i CP_ nominativi dei dipendenti distaccati"; 9."Vero che riferiva di essere temporaneamente Parte_2 impossibilitata ad anticipare le retribuzioni dei dip i e chiedeva pertanto il pagamento CP_ anticipato dei costi degli stessi"; 10."Vero che riceveva la fattura 36 di datata Parte_2
18/10/2021 come da (doc. 10) che si rammostra al teste "; 11."Vero che la e fattura coincide con la data di inizio del distacco dei suddetti dipendenti " Si inidica a teste Testimone_1 presso 12.“Vero è che tra il settembre 2022 ed il marzo del 2 Parte_1 CP_3 a i ponteggi come da documenti allegato con nn. 16 e 17 che si rammostrano al teste;
Parte_1
1 di questi ponteggi venne utilizzato per l'intero fabbisogno del cantiere di
[...] presso il 13° Reggimento Carabinieri “ ” a Gorizia in via Trieste Parte_1 Organizzazione_2
teste il legale rappresentante di residente a [...]14. Solo se del caso, al fine di evidenziare come non vi sarebbe nemmeno corrispondenza tra quanto corrisposto dall'opponente e le prestazioni alle quali controparte vorrebbe imputare il pagamento, essendo il pagamento esorbitante, si chiede ctu tecnico estimativa diretta a valutare la congruità tra l'importo che controparte vorrebbe imputare a prestazioni attinenti al CP_ ponteggio asseritamente eseguite presso il cantiere de quo da Esse srl e le stesse.
Per parte convenuta: In via principale respingersi le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i suesposti motivi, per l'effetto confermare il credito azionato da parte convenuta opposta in sede monitoria e, quindi, il decreto ingiuntivo n. 338/2022 sub RG 865/2022 CP_ Trib. Gorizia a favore di condannando in persona del legale Pt_2 Parte_1 rappresentante pro tempore, ella somma di itale, oltre ad interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo;
oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per competenze professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre al 15,00% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende In via subordinata • nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, condannare
[...] CP_ in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a la diversa Parte_1 Pt_2
ritenuta di giustizia. In via riconvenzionale • Accertare e dichiar credito in CP_ capo alla per il rimborso dei costi del personale di distacco nei confronti di Pt_2 Parte_1
[... per i upposti in narrativa e per l'effetto condannare Parte_1 della somma di € 9.795,81, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, per tutti i motivi esposti da intendersi qui integralmente richiamati siccome riportate nella memoria ex art 183, VI co. n. 1 cpc depositata il 19.05.2023 In via istruttoria Accogliersi le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art 183, VI co. n. 2, cpc depositata il 21.06.2023 e nella memoria ex art 183, VI co. n. 3, cpc depositata in data 11.07.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Gorizia n. 338/2022 del 04/10/2022
.ESSE. ha ingiunto a il pagamento della somma di CP_1 Pt_1 Parte_1 23.079,30 (oltre interessi e spese della procedura) ponendo come fondamento della pretesa monitoria la fattura 11/2022 del 01/04/2022, emessa nell'ambito di rapporto di distacco di dipendenti per l'esecuzione d lavori in subappalto nell'anno 2021.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha svolto Parte_1 opposizione avverso suddetto decreto ingiuntivo. In particolare, l'opponente ha allegato: a) di aver concluso contratto di appalto pubblico con il Organizzazione_3
[..
[...] , avente ad oggetto opere di ristrutturazione della Caserma in Gorizia, Viale
[...] Trieste, nel cui ambito l'esecuzione di alcuni lavori veniva effettuata tramite il distacco di Part tre lavoratori dipendenti di .ESSE. ; b) che in particolare venivano distaccati i CP_1 lavoratori:
• per un distacco inizialmente previsto dal 18/10/2021 al Parte_3
31/12/2021, ma annullato il 02/11/2021;
• per un distacco dal 18/10/2021 al 31/12/2021, con proroga dal CP_2
01/01/2022 al 31/01/2022;
• per un distacco dal 18/10/2021 al 31/12/2021, con proroga Persona_1 dal 01/01/2022 al 31/01/2022 e malattia dal 31/11/2021 al 04/12/2021
• con distacco dal 08/11/2021 al 30/11/2021 e proroga al Persona_2
26/01/2022;
c) che il distacco occupava quattro mesi del maggior periodo, compreso tra settembre 2021 ed il marzo 2022, in cui veniva data esecuzione all'appalto; d) che per il distacco
[...] Part corrispondeva, in anticipo, a .ESSE. la somma di € Parte_1 CP_1 Part ura n. 36 del 18/10/2021; e) ch onostan SSE. CP_1 emanava l'ulteriore fattura, poi azionata in via monitoria;
f) di aver chiesto alla controparte chiarimenti in merito ma di non aver ottenuto alcuna risposta;
g) che, mancando un accordo scritto, l'importo azionato risulta ingiustificato alla luce del registro delle presenze degli operai e del costo medio delle prestazioni dagli stessi eseguite. Sulla scorta di tali argomentazioni, a domandato il rigetto del D.I. opposto;
Parte_1 Part Si è costituita in giudizio .ESSE. , contestando le deduzioni di controparte. In CP_1 particolare, la convenuta opposta ha allegato: a) che a seguito dell'appalto pubblico intercorrente tra il XIII Reggimento dei Carabinieri FVG e Parte_1 quest'ultima si rivolgeva a .ESSE. per richiedere fornitura e posa dei ponteggi e per CP_1 l'esecuzione di lavorazioni, ppaltatrice non era in grado di sostenere direttamente;
b) che, a fronte di pregressi rapporti, . ESSE. si metteva a disposizione, provvedendo CP_1 all'installazione dei ponteggi (con c a e schermatura a mezzo rete) presso la
[...]
(per una superficie di circa 1.200 m2); c) che dal 06/10/2021 i dipendenti e Org_4 sentante di .ESSE. si recavano quotidianamente presso il suddetto CP_1 cantiere facendovi ingresso con i mezzi di trasporto e di lavoro della società (quali autocarri, furgoni, e demolitori); d) che nelle successive due settimane . dava CP_1 Pt_2 corso a diverse lavorazioni per conto della presso il suddetto Parte_1 cantiere, quali ad esempio la scopertura del tett coppi preesistenti e seguente sostituzione, la levigazione e sostituzione delle travi in sottotetto, la posa della guaina impermeabile di copertura nonché del polistirolo per l'impermeabilizzazione del tetto;
e) che successivamente veniva posto in essere il distacco dei lavoratori CP_2 e;
e) che la fattura azionata in via moni Persona_1 Persona_2 specificamente i costi supportati per il distacco dei lavoratori, f) che l'importo di € 23.079,30 è l'ammontare complessivo sostenuto de .ESSE. per ciascun dipendente CP_1 distaccato in termini di retribuzione Lorda per le ore lavorate, contributi premio Org_5
, Cassa Edile e TFR corrispondente, in particolare, alla somma di € 2 per le CP_5 spese di distacco di € 6.198,87 per le spese di distacco di ed € CP_2 Org_6 6.889,81 per le spese i g) che la fattura n. 36 del 18/ per € Per_2
40.000,00 copriva a titolo di acconto il credito vantato da .ESSE. per l'installazione CP_1 dei ponteggi, per la loro successiva rimozione e per le lavorazioni eseguite.
3 Chiedendo il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto a norma dell'art. 648 c.p.c., dando atto come parte attrice opponente non abbia contestato il distacco dei lavoratori, ammettendo altresì che esso è avvenuto sino al 31/01/2022, .ESSE. ha chiesto in via riconvenzionale anche il pagamento del CP_1 periodo di di compreso tra il 31/12/2021 ed il 31/01/2022 – atteso che la fattura 11/2022 del 01/04/2022 portava il credito per il distacco fino al 31/12/2021 – quantificato nella misura di € 7.433,94.
All'udienza del 22/02/2023, il Giudice ha così statuito:
Dato atto che la presente causa ha per oggetto il pagamento del corrispettivo, originariamente azionato dall'odierna convenuta in via monitoria, nell'ambito di un contratto di sub-appalto tra (sub-appaltatrice) e CP_1 Pt_2 Parte_1
(sub-appaltante) rispetto ad un contratto di appalto pubblico asseritamente stipulato
[...] tra quest'ultima e il (Stazione Organizzazione_3
Appaltante);
Rilevato che agli atti è stata depositata (doc. 2 parte attrice opponente) unicamente l'atto di consultazione di mercato ex art. 66 D. Lgs. 50/2016 (c.d. Codice Appalti), propedeutico alla procedura negoziata ex art. 36 ma non è stata depositata documentazione ulteriore (quale il contratto d'appalto vero e proprio stipulato tra la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice, nonché i relativi adempimenti successivi, anche ai fini della regolarità del sub-appalto, quali l'autorizzazione della Stazione Appaltante);
Richiamato l'art. 105 D. Lgs. 50/2016 nelle sue precedenti formulazioni, nonché l'art. 21 L. 646/1982;
Ritenuto che in assenza della documentazione sopra indicata, emerge un eventuale profilo di nullità del contratto di sub-appalto in parola, dal quale discendono le obbligazioni di cui è causa;
Considerato che, come da insegnamento di costante giurisprudenza, ai fini della concessione, a norma dell'art. 648 c.p.c., dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto è necessaria la sussistenza del ragionevole fumus del credito, inteso come esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto secondo i canoni del giudizio ordinario di merito, sussistente: a) qualora la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione;
b) in caso di integrazione di idonea ulteriore documentazione;
o c) quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente;
Ritenuto che il rilievo circa l'eventuale nullità del contratto di sub-appalto, allo stato e fatto salvo ogni necessario approfondimento istruttorio, metta in discussione la fondatezza stessa del credito azionato in via monitoria ed impedisca, di conseguenza, la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. 338/2022 opposto;
A fronte del rilievo ufficioso della questione di nullità del sub-appalto, sono stati pertanto concessi termini per note a norma dell'art. 101 c.p.c.
Successivamente, sono stati concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
L'istruttoria si svolta con l'acquisizione delle prove documentali prodotte, essendo state rigettate le istanze di ammissione prove costituende formulate.
4 Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportato e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione a D.I. svolta da deve essere accolta per i Parte_1 motivi seguenti.
È utile richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione, le quali hanno ribadito come l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis
o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (così Cass. Civ. SS. UU., 927/2022). In questa prospettiva, il Giudice non deve limitarsi a stabilire se il decreto ingiuntivo fu legittimamente emesso ma deve accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali.
La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
In questo senso, come da insegnamento ormai granitico in giurisprudenza, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe sullo opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi, conformemente (secondo l'insegnamento di cui alla nota pronuncia Cass. Civ. SS.UU., n. 13533/2001). È poi consolidato orientamento giurisprudenziale che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale
contro
- deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (così, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, n. 19039/2019) Part Ciò chiarito, si osserva come, nel caso di specie, .ESSE. abbia dapprima allegato CP_1 il rapporto da cui discende la pretesa azionata in via monitoria (il distacco di alcuni dei propri dipendenti). Di contro, non ha negato l'esistenza del Parte_1 contratto in parola ma ha dedotto l'esistenza di fatti estintivi della pretesa azionata, avendo Orga Part allegato di aver già provveduto al pagamento di quando dovuto a .ESSE. per il distacco dei dipendenti, avendo provveduto al pagamento della somma di € 40.000,00, portata nella fattura n. 36 del 18/10/2021, quale acconto. Rispetto a tale eccezione, . CP_1 Part ESSE. , ha allegato come tale somma sia da imputare non al distacco dei dipendenti, avvenu partire dal 18/10/2021, ma ai lavori dalla stessa eseguita, su incarico di
[...] nel cantiere della in Via Trieste nelle prime Parte_1 Organizzazione_8 bre 2021, ed in a e posa dei ponteggi e all'esecuzione di lavorazioni edili.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, ritenuto provato il pagamento da parte di della somma di € 40.000,00 di cui alla fattura n. 36 del Parte_1
5 18/10/2021 per mancata contestazione a norma dell'art. 115 c.p.c., non avendo controparte adeguatamente contestato la circostanza allegata, si ritiene che . CP_1 [...]
attrice in senso sostanziale, non abbia soddisfatto l'onere probatori Pt_2 gravante, non avendo adeguatamente provato che il pagamento della somma di € 40.000,00 fosse da imputare ad un credito diverso (e preesistente) nascente da un valido rapporto contrattuale.
Sul punto, ritenuto che la causale della fattura 36/2021 (Acconto lavori edili sito vostro cantiere Gorizia Via Trieste 46 Caserma) potrebbe essere astrattamente riferita anche al distacco dei dipendenti operato, viene in rilievo la questione, già sollevata d'ufficio dal Giudice a norma dell'art. 101 c.p.c., della validità del contratto di sub-appalto.
Posto che è circostanza provata e non contestata che i rapporti contrattuali, tema del presente giudizio, tra le parti siano avvenuti nell'alveo del contratto di appalto, avente ad oggetto opere di ristrutturazione della Caserma in Gorizia, Viale Trieste, intercorrente tra e il XIII Reggimento Carabinieri “ ”, viene in Parte_1 Organizzazione_2 iale contenuta nel Codice Dei Cont mulazione successiva alle modifiche di cui alla L. 108/2021 e precedente a quelle apportate con D.L. 36/2023, applicabile ratione temporis al caso di specie.
In particolare, il contratto di sub-appalto, che trova la propria dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, viene definito come quel rapporto mediante cui l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto comprensivo, ai fini dell'applicazione della disciplina speciale e rispetto a certe soglie di valore (singolarmente di importo superiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 – incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto da affidare), di qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo. È inoltre previsto come la possibilità per l'appaltatore di subappaltare i lavori non sia libera ma debba essere previamente autorizzata dalla stazione appaltante a determinate e stringenti condizioni. A far da corollario a tali norme (poste a tutela dell'interesse pubblico al corretto e trasparente affidamento dei lavori pubblici ad alla loro efficiente e regolare esecuzione e della tutela della concorrenza) vi è la previsione di cui all'art. 21 della L. 646/1982 che prevede sanzioni penali nei casi in cui venga – anche di fatto – data in subappalto un'opera pubblica senza la previa autorizzazione della stazione appaltante. Si deve pertanto ritenere che qualsiasi contratto di subappalto di opera pubblica, se non preventivamente autorizzato, sia nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrarietà di norma imperativa.
Ciò chiarito, è da osservarsi come parte convenuta opposta, pur sostenendo che il credito portato alla propria fattura n. 36 del 18/10/2021 fosse da imputare ad altro rapporto, non ha fornito prova adeguata né dell'esistenza di tale rapporto né, soprattutto, della sua validità. Si ritiene infatti come l'esecuzione di lavori edili da parte di .ESSE. CP_1 Pt_1 nell'ambito dell'appalto pubblico intercorrente tra e il XIII Parte_1
Reggimento Carabinieri “ stazione Organizzazione_2 appaltante appaia in aperto contrasto con le disposizioni di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 21 L. 646/1982. Tale ragionamento può essere applicato anche riguardo alla fornitura e posa di ponteggi, asseritamente eseguita da .ESSE. atteso che la CP_1 Pt_1 quest'ultima non ha fornito prova che tale rapporto, p o valor nesse escluso dalla disciplina prevista dall'art. 105 del citato D. Lgs. 50/2016.
Pertanto, si ritiene che il pagamento della somma di € 40.000,00 a titolo di acconto portato nella fattura 36/2021 ad opera di abbia estinto tanto Controparte_6
l'obbligazione di pagamento per il dista ese di dicembre 2021,
6 quantificata in € 23.079,30, quanto l'obbligazione – originariamente esclusa dalla pretesa monitoria ed azionata in via riconvenzionale nell'ambito del presente giudizio – relativa al distacco degli stessi lavoratori per il periodo di tempo intercorrente tra il 31/12/2021 e il Part 31/01/2022, quantificata da .ESSE. nella misura di € 9.795,8. CP_1
Pertanto, deve essere accolta l'opposizione di al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 338/2022 e rigettata la domanda riconvenzionale proposta da .ESSE. CP_1 Part
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (determinato sulla somma dei valori della domanda principale e della riconvenzionale).
Si segnala che, a fronte all'emersione di fatti di potenziale rilevanza penale, si provvederà, mediante separato provvedimento, alla segnalazione ad altra Autorità per ogni più opportuna valutazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
Revoca il D.I. n. 334/2022, emesso da Tribunale di Gorizia in data 04/10/2022
Condanna . al pagamento, in favore di delle CP_1 Pt_2 Parte_1 spese del giudizio, che liquida per tre a esborsi, 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 21/05/2024.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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