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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/04/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore nella persona del GOP, dott.ssa Genny De Cesare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg 6518/17 promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Valentino,7, (c.f. ) nella qualità di legale rappresentante della “ C.F._1 [...]
” con sede legale in Sarno alla via Fontanelle Controparte_1
4/8 (p.i. ) rappresentata e difesa dall'avv. Consalvo D'Ambrosi giusta P.IVA_1
procura ed elezione di domicilio in atti,
-attrice- contro
(c.f. ) in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t. domiciliato presso la Casa Comunale in San Valentino Torio (Sa) piazza Matteotti,
-convenuto contumace- oggetto: azione di indebito arricchimento
Conclusioni: come da note di trattazione ex art. 127 bis depositate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 Con atto di citazione, regolarmente notificato e depositato in data 30.11.2017, l'attore nella qualità, conveniva in giudizio il in persona del Controparte_2
Sindaco, legale rappresentante p.t., allo scopo di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 10.882,08, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa, nonché al pagamento della somma di euro 1658,11 per ritardato pagamento come disposto dal capo 4) del dispositivo della determina nr. 399/16, vinte le spese di lite. Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio. CP_2
Con ordinanza del 27 marzo 2018, il Giudice ne dichiarava la contumacia dell'ente convenuto e disponeva il rinvio della causa per l'attivazione da parte dell'attrice della procedura di negoziazione assistita. All'esito, constatata la mancata adesione del convenuto, l'attore chiedeva fissarsi l'udienza ex art. 281 sexies cpc. Dopo vari CP_2
rinvii, dovuti al carico di ruolo, il giudizio, all'udienza del 1 ottobre 2024, veniva trattenuto in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
****
In primis, per quanto riguarda l'azione di indebito arricchimento esperita nei confronti dei Comuni, va innanzitutto, richiamata, la disciplina di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (in cui è stato di fatto trasfuso il contenuto dell'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 144 del 1989). Tale norma prevede che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. In particolare, il IV comma dell'articolo in questione dispone che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo di copertura finanziaria "il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione ... tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni". La normativa in esame ha inciso in modo sensibile sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali e i loro funzionari e amministratori, nonché tra costoro e i privati contraenti,
pagina 2 di 6 delineando una sorta di frattura (o scissione) ope legis nel rapporto organico tra detti soggetti e l'Amministrazione, e quindi escludendo la riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, ed al tempo stesso di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti mediante la previsione che ad ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio. In tal modo, al precedente regime, in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio per effetto delle norme regolatrici della sua formazione, era esperibile contro la P. A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre eventualmente a quella di responsabilità precontrattuale, si è sostituita per gli enti locali suddetti una disciplina del rapporto tra gli enti medesimi e i soggetti agenti, nonché tra questi ultimi e i privati contraenti, improntata a schemi privatistici, che fa salva la validità del contratto, ma configura il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge (cfr Cassazione civile, sez. I, 03/09/2010, n. 19037; Cass. civ., sez. I, 08 febbraio
2006, n. 2814; Cass. civ., sez. I, 01 febbraio 2005, n. 1985; Cass. civ., sez. II, 28 ottobre
2002, n. 15162). Da quanto sin qui esposto consegue altresì che, limitatamente ai suddetti enti e alle indicate situazioni, il privato, disponendo di un'azione diretta, non possa esperire nei confronti della p.a. nemmeno l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa. Infatti, l'azione di arricchimento, per il suo carattere sussidiario (art. 2042 cod. civ.), non compete a chi possa recuperare la subita diminuzione patrimoniale con altra azione contro lo stesso arricchito o contro un terzo, e, pertanto, deve essere negata per il caso di prestazione effettuata in favore di un comune con violazione delle disposizioni dell'art. 191, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, dato che, come si è detto, il corrispettivo della prestazione medesima è reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio nonostante il pagina 3 di 6 difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa (soggetti che subentrano ope legis nella posizione debitoria), (si vedano sul punto Cass. civ.,24860/2015; Cass, 21340/2014; Cass. 24478/2013; Cass. 12889/2010). La Suprema
Corte ha altresì precisato che, sia possibile l'azione del creditore verso il in via CP_2
surrogatoria, qualora il patrimonio del funzionario non fornisca adeguate garanzie, ed a prescindere dall'azione esercitata verso quest'ultimo (Cass. 5665/2021). Nel caso che ci occupa, non avendo l'attore dimostrato di aver posto la questione della possibilità di individuare il funzionario nei cui confronti esercitare l'azione di responsabilità o la domanda di corresponsione della prestazione, non è abilitato ad agire in via diretta nei confronti dell'ente locale per reclamare un ingiustificato arricchimento della fornitura e dei servizi ricevuti. Occorre, altresì, specificare che, nel caso in cui l'ente locale acquisti beni o servizi senza contestuale assunzione di impegno di spesa, l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge in capo all'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio mentre, per la restante parte grava su chi ha consentito la fornitura, escludendosi in ogni caso l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. Ne deriva comunque, in entrambi i casi, l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito fuori bilancio instaura un rapporto che trova la fonte nell'acquisizione di beni o servizi;
nel secondo caso perché, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidarietà richiesto dall'art. 2042 c.c. .( Cass. Civ. Sez.3 Ord. del 16 novembre 2020, nr. 25870).
Discorso diverso, invece, va effettuato in ordine alla richiesta di condanna per la somma di euro 1658,11, in quanto la stessa scaturisce dal ritardato pagamento della somma di cui all'atto di transazione sottoscritto tra le parti del 29.12.2016, con cui veniva stabilito che, a fronte del pagamento come riconosciuto per euro 8158,11, l'ente avrebbe corrisposto in un' unica soluzione, entro e non oltre gennaio 2017, la somma di euro
6500,00, con espressa statuizione che, il ritardato pagamento della predetta somma,
pagina 4 di 6 avrebbe comportato la decadenza dal beneficio di sconto sulla scorta capitale riconosciuta pari ad euro 1658,11. Orbene, risulta in atti, che il pagamento della somma concordata è avvenuta in data 21 febbraio 2017 e quindi in espressa violazione dell'accordo sottoscritto. L'accordo transattivo sottoscritto dalle parti in causa, come espressamente riportato nella determina nr. 399 del 29.12.2016 con cui è stato assunto il formale impegno di spesa da parte dell'ente convenuto, risulta quindi non rispettato. In questo caso si è verificata la risoluzione della transazione per inadempimento, ossia per mancato rispetto del termine essenziale come esplicitamente previsto.
In definitiva, nel caso che ci occupa, non ricorrono i requisiti legittimanti la proposizione dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. come proposta .
Fondata, invece, è la richiesta di condanna al pagamento della somma di euro 1658,11 oltre interessi, per il ritardato pagamento della somma di cui all'accordo transattivo del
29.12.2016. Non può essere riconosciuta, infine, sulla predetta somma la rivalutazione monetaria in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte, la stessa può essere prospettata solo ed esclusivamente per i debiti di valore, ossia per quei debiti in cui la prestazione pecuniaria non è né liquida, né agevolmente liquidabile.
Ogni altra doglianza deve considerarsi assorbita.
Le spese del giudizio vengono compensate visto il parziale accoglimento della domanda proposta, la mancata partecipazione del convenuto al giudizio, nonché l'assenza di rilevanti questioni di diritto.
PQM
Il GOP, dott.ssa Genny De Cesare, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1. Rigetta la domanda di indebito arricchimento;
2. Accoglie la domanda di condanna per ritardato pagamento e per l'effetto condanna il
, in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_2 CP_3
pagamento in favore di parte attrice, della somma di euro 1658,11 oltre interessi dal 31 gennaio 2017 all'effettivo soddisfo;
pagina 5 di 6 3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Nocera Inferiore 17 aprile 2025
Il GOP dott.ssa Genny De Cesare
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore nella persona del GOP, dott.ssa Genny De Cesare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg 6518/17 promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Valentino,7, (c.f. ) nella qualità di legale rappresentante della “ C.F._1 [...]
” con sede legale in Sarno alla via Fontanelle Controparte_1
4/8 (p.i. ) rappresentata e difesa dall'avv. Consalvo D'Ambrosi giusta P.IVA_1
procura ed elezione di domicilio in atti,
-attrice- contro
(c.f. ) in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t. domiciliato presso la Casa Comunale in San Valentino Torio (Sa) piazza Matteotti,
-convenuto contumace- oggetto: azione di indebito arricchimento
Conclusioni: come da note di trattazione ex art. 127 bis depositate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 Con atto di citazione, regolarmente notificato e depositato in data 30.11.2017, l'attore nella qualità, conveniva in giudizio il in persona del Controparte_2
Sindaco, legale rappresentante p.t., allo scopo di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 10.882,08, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa, nonché al pagamento della somma di euro 1658,11 per ritardato pagamento come disposto dal capo 4) del dispositivo della determina nr. 399/16, vinte le spese di lite. Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio. CP_2
Con ordinanza del 27 marzo 2018, il Giudice ne dichiarava la contumacia dell'ente convenuto e disponeva il rinvio della causa per l'attivazione da parte dell'attrice della procedura di negoziazione assistita. All'esito, constatata la mancata adesione del convenuto, l'attore chiedeva fissarsi l'udienza ex art. 281 sexies cpc. Dopo vari CP_2
rinvii, dovuti al carico di ruolo, il giudizio, all'udienza del 1 ottobre 2024, veniva trattenuto in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
****
In primis, per quanto riguarda l'azione di indebito arricchimento esperita nei confronti dei Comuni, va innanzitutto, richiamata, la disciplina di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (in cui è stato di fatto trasfuso il contenuto dell'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 144 del 1989). Tale norma prevede che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. In particolare, il IV comma dell'articolo in questione dispone che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo di copertura finanziaria "il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione ... tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni". La normativa in esame ha inciso in modo sensibile sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali e i loro funzionari e amministratori, nonché tra costoro e i privati contraenti,
pagina 2 di 6 delineando una sorta di frattura (o scissione) ope legis nel rapporto organico tra detti soggetti e l'Amministrazione, e quindi escludendo la riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, ed al tempo stesso di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti mediante la previsione che ad ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio. In tal modo, al precedente regime, in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio per effetto delle norme regolatrici della sua formazione, era esperibile contro la P. A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre eventualmente a quella di responsabilità precontrattuale, si è sostituita per gli enti locali suddetti una disciplina del rapporto tra gli enti medesimi e i soggetti agenti, nonché tra questi ultimi e i privati contraenti, improntata a schemi privatistici, che fa salva la validità del contratto, ma configura il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge (cfr Cassazione civile, sez. I, 03/09/2010, n. 19037; Cass. civ., sez. I, 08 febbraio
2006, n. 2814; Cass. civ., sez. I, 01 febbraio 2005, n. 1985; Cass. civ., sez. II, 28 ottobre
2002, n. 15162). Da quanto sin qui esposto consegue altresì che, limitatamente ai suddetti enti e alle indicate situazioni, il privato, disponendo di un'azione diretta, non possa esperire nei confronti della p.a. nemmeno l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa. Infatti, l'azione di arricchimento, per il suo carattere sussidiario (art. 2042 cod. civ.), non compete a chi possa recuperare la subita diminuzione patrimoniale con altra azione contro lo stesso arricchito o contro un terzo, e, pertanto, deve essere negata per il caso di prestazione effettuata in favore di un comune con violazione delle disposizioni dell'art. 191, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, dato che, come si è detto, il corrispettivo della prestazione medesima è reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio nonostante il pagina 3 di 6 difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa (soggetti che subentrano ope legis nella posizione debitoria), (si vedano sul punto Cass. civ.,24860/2015; Cass, 21340/2014; Cass. 24478/2013; Cass. 12889/2010). La Suprema
Corte ha altresì precisato che, sia possibile l'azione del creditore verso il in via CP_2
surrogatoria, qualora il patrimonio del funzionario non fornisca adeguate garanzie, ed a prescindere dall'azione esercitata verso quest'ultimo (Cass. 5665/2021). Nel caso che ci occupa, non avendo l'attore dimostrato di aver posto la questione della possibilità di individuare il funzionario nei cui confronti esercitare l'azione di responsabilità o la domanda di corresponsione della prestazione, non è abilitato ad agire in via diretta nei confronti dell'ente locale per reclamare un ingiustificato arricchimento della fornitura e dei servizi ricevuti. Occorre, altresì, specificare che, nel caso in cui l'ente locale acquisti beni o servizi senza contestuale assunzione di impegno di spesa, l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge in capo all'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio mentre, per la restante parte grava su chi ha consentito la fornitura, escludendosi in ogni caso l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. Ne deriva comunque, in entrambi i casi, l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito fuori bilancio instaura un rapporto che trova la fonte nell'acquisizione di beni o servizi;
nel secondo caso perché, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidarietà richiesto dall'art. 2042 c.c. .( Cass. Civ. Sez.3 Ord. del 16 novembre 2020, nr. 25870).
Discorso diverso, invece, va effettuato in ordine alla richiesta di condanna per la somma di euro 1658,11, in quanto la stessa scaturisce dal ritardato pagamento della somma di cui all'atto di transazione sottoscritto tra le parti del 29.12.2016, con cui veniva stabilito che, a fronte del pagamento come riconosciuto per euro 8158,11, l'ente avrebbe corrisposto in un' unica soluzione, entro e non oltre gennaio 2017, la somma di euro
6500,00, con espressa statuizione che, il ritardato pagamento della predetta somma,
pagina 4 di 6 avrebbe comportato la decadenza dal beneficio di sconto sulla scorta capitale riconosciuta pari ad euro 1658,11. Orbene, risulta in atti, che il pagamento della somma concordata è avvenuta in data 21 febbraio 2017 e quindi in espressa violazione dell'accordo sottoscritto. L'accordo transattivo sottoscritto dalle parti in causa, come espressamente riportato nella determina nr. 399 del 29.12.2016 con cui è stato assunto il formale impegno di spesa da parte dell'ente convenuto, risulta quindi non rispettato. In questo caso si è verificata la risoluzione della transazione per inadempimento, ossia per mancato rispetto del termine essenziale come esplicitamente previsto.
In definitiva, nel caso che ci occupa, non ricorrono i requisiti legittimanti la proposizione dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. come proposta .
Fondata, invece, è la richiesta di condanna al pagamento della somma di euro 1658,11 oltre interessi, per il ritardato pagamento della somma di cui all'accordo transattivo del
29.12.2016. Non può essere riconosciuta, infine, sulla predetta somma la rivalutazione monetaria in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte, la stessa può essere prospettata solo ed esclusivamente per i debiti di valore, ossia per quei debiti in cui la prestazione pecuniaria non è né liquida, né agevolmente liquidabile.
Ogni altra doglianza deve considerarsi assorbita.
Le spese del giudizio vengono compensate visto il parziale accoglimento della domanda proposta, la mancata partecipazione del convenuto al giudizio, nonché l'assenza di rilevanti questioni di diritto.
PQM
Il GOP, dott.ssa Genny De Cesare, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1. Rigetta la domanda di indebito arricchimento;
2. Accoglie la domanda di condanna per ritardato pagamento e per l'effetto condanna il
, in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_2 CP_3
pagamento in favore di parte attrice, della somma di euro 1658,11 oltre interessi dal 31 gennaio 2017 all'effettivo soddisfo;
pagina 5 di 6 3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Nocera Inferiore 17 aprile 2025
Il GOP dott.ssa Genny De Cesare
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