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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11431 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21832/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 9.7.2025, e vertente TRA
e con il patrocinio dell'avv. Riccardo Gozzi Parte_1 Parte_2
ATTORE
E
con il patrocinio dell'avv. Federico Maria Corbò Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
e Controparte_2 CP_3
CONVENUTI contumaci
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art. 189 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 e genitori di (n. 24.9.1984, e deceduto all'esito del sinistro Parte_1 Parte_2 Persona_1 stradale oggetto di causa), hanno convenuto in giudizio e la Controparte_2 CP_3 [...]
, esponendo che: CP_4
- in data 18.06.2005, alle ore 2:00 circa in Roma, alla guida della propria moto Persona_1
Husqvarna, modello SMR 570, targata BB12108, sulla quale viaggiava come trasportata Persona_2 stava percorrendo Via Pian di Scò, provenendo da Viale Titina de Filippo in direzione P.zza della
Filattiera, e, dopo aver effettuato il sorpasso di un veicolo di colore rosso modello Nissan Micra, aveva impegnato la corsia di canalizzazione intenzionato a svoltare a sinistra, fermandosi in prossimità della striscia di arresto;
1 - era sopraggiunta, a velocità elevata, dall'opposto senso di marcia, la moto Yamaha R1 targata
BH91932, di proprietà di condotta da ed assicurata con la CP_3 Controparte_2 compagnia che, giunta nei pressi dell'incrocio con Via di S. Maria della Controparte_4
Speranza, aveva travolto la moto sulla quale viaggiavano e Persona_1 Persona_2
- aveva riportato gravissime lesioni che ne aveva cagionato il decesso (constatato alle h Persona_1
2.40);
- il successivo processo penale instaurato a carico del sig. emessa in primo grado sentenza di CP_2 condanna (sentenza n. 1662/13 del Tribunale Penale di Roma), si era concluso con statuizione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (cfr. sentenza n. 2454/2020 Corte d'Appello di Roma, adita in sede di gravame);
- medio tempore, la sig.ra in qualità di terza trasportata, aveva introdotto la causa r.g. n. Persona_2
44271/2011, volta ad ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro de quo, convenendo in giudizio i sigg. , , e (questi Controparte_2 CP_3 Parte_2 Parte_1 ultimi in qualità di eredi del defunto figlio ) e le rispettive compagnie di assicurazione, Persona_1
(compagnia assicuratrice della moto Yamaha condotta dal sig. Controparte_1 CP_2
e (compagnia assicuratrice della moto condotta dal sig. ; Controparte_5 CP_6 Per_1
- il giudizio era stato definito con la sentenza n. 17105/2017 del Tribunale civile di Roma, di condanna dei convenuti, in solido ex art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni, sul presupposto che si dovesse ritenere applicabile la presunzione di pari e concorrente responsabilità nella misura del 50 % dei due conducenti coinvolti nel sinistro stesso;
- la sentenza non era stata appellata ed era quindi passata in giudicato.
Tanto premesso – previo accertamento della responsabilità concorsuale al 50%, come già dichiarato con sentenza n. 17105/2017- gli attori hanno chiesto il risarcimento dei seguenti danni: danni jure successionis a) danno biologico terminale e danno morale soggettivo (cd. danno catastrofale), parametrandoli agli importi che sarebbe stati dovuti in ragione di una percentuale di IP pari al 99%; danni jure proprio a) danno da perdita del rapporto parentale;
b) danno biologico iure proprio;
c) danno patrimoniale, per spese funerarie e da lucro cessante.
1.2. Rimasti contumaci e si è costituita la , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 assumendo la responsabilità esclusiva o in subordine prevalente di ed affermando che Persona_1 la sentenza n. 17105/2017, pur passata in giudicato, non fosse preclusiva di un diverso accertamento nel presente giudizio.
2 Ha contestato la quantificazione dei danni di cui all'atto di citazione, ed evidenziato che la polizza prevedeva il massimale di € 775.000,00, sicché, avendo l'assicurazione già corrisposto alla sig.ra la somma complessiva di € 50.664,75, la compagnia avrebbe dovuto rispondere al più nei Per_2 limiti e non oltre il massimale residuo, pari ad oggi ad € 724.335,25.
1.3 Disposta CTU sul sig. concessi i termini ex art. 189 cpc, la causa è stata trattenuta in Per_1 decisione.
2. Sulla responsabilità per il sinistro.
Gli attori, genitori di agiscono per il risarcimento del danno derivato dal sinistro stradale Persona_1 avvenuto in Roma, in data 18.6.2005, h 2.00 circa, e che ha visto coinvolto il predetto il quale Per_1 viaggiava a bordo della moto di sua proprietà, Tg BB12108, assicurata con la e la Controparte_5 moto targata BH91932, di proprietà di , condotta da ed assicurata CP_3 Controparte_2 con la compagnia Controparte_4
Per i medesimi fatti, e con rifermento ai danni subiti dalla sig.ra (la quale viaggiava in qualità Per_2 di trasportata sulla moto condotta dal sig. , è stata incardinato giudizio civile, al quale hanno Per_1 partecipato, da un lato, , e la , e, dall'altro, CP_3 Controparte_2 Controparte_4 Pt_1
e la .
[...] Parte_2 CP_5
Il giudizio è stato definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 17105/2017, passata in giudicato, con la quale, in applicazione dell'art. 2054 comma 2 cc, è stato riconosciuto il pari contributo causale nella determinazione del sinistro dei due conducenti dei veicoli antagonisti.
Premesso che l'accertamento della pari responsabilità costituiva premessa logica indispensabile delle statuizioni contenute nella citata sentenza di condanna, e che la sentenza, passata in giudicato, ha visto, quali parti, tutti i soggetti del presente giudizio (sicché non si pone una questione di verifica degli effetti riflessi del giudicato in relazione alla posizione di terzi rimasti estranei al giudizio, questione diversa alla quale invece si riferiscono i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'assicurazione nei suoi atti difensivi) deve ritenersi precluso, oggi, ogni riesame in ordine all'accertamento delle responsabilità, essendo stato il concorso paritario oggetto di specifica statuizione non più controvertibile.
Per completezza, deve aggiungersi che, quanto al procedimento penale, la sentenza n. 1662/13 del
Tribunale di Roma è stata oggetto di integrale riforma, avendo il giudice di appello (cfr. sentenza n.
2454/2020 Corte d'Appello di Roma) rilevato che la prescrizione era già maturata alla data di emissione della sentenza di primo grado, sicché alla statuizione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione è seguita altresì la revoca dei capi civili della sentenza di primo grado
(emessa quando la prescrizione si era già maturata).
3.Sulla liquidazione del danno
3
3.1 AN jure succesionis
Gli attori, quali eredi di hanno chiesto il risarcimento del danno, jure hereditatis, in Persona_1 relazione al danno biologico terminale ed al danno morale catastrofale.
Orbene, va permesso che:
- come noto (cfr. ex multis Cass. sent. n. 7923/2024), il diritto al risarcimento del soggetto gravemente danneggiato in un incidente, dal quale consegua a breve distanza di tempo la morte (diritto che entra quindi nel suo patrimonio, e, per conseguenza nell'asse ereditario) deve distinguersi in due differenti voci, e segnatamente:
a) danno morale terminale (danno da lucida agonia o danno catastrofale), che consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso. Esso presuppone che la vittima sia stata consapevole della gravità delle sue condizioni ed abbia atteso lucidamente, benché atterrita, l'approssimarsi ineluttabile della morte. Deve quindi trattarsi di ipotesi nelle quali la vittima stessa si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l'incombenza dell'inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente sofferenza morale massima, benché concentrata in quel breve lasso di tempo, perché correlata alla prossima perdita della vita (cfr. ex multis Cass
12722/2015);
b) danno biologico terminale, costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass. sent.
n. 7923/2024).
Orbene, nel caso di specie il sinistro è avvenuto in data 18.6.2005, h 2.10 circa (cfr. verbale di incidente, doc. 6 all. al fascicolo dell'assicurazione).
È in atti il verbale di Pronto Soccorso (doc. 6 all. alla citazione), nel quale si legge, quale data ed orario di ingresso in PS, “18.6.2005, h 2,29”, e nella diagnosi “giunto cadavere”.
In assenza di un apprezzabile lasso temporale tra lesioni e decesso, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno biologico terminale.
Quanto alle condizioni di tra il momento del sinistro e quello di decesso (intervenuto Persona_1 dopo meno di 30 minuti), deve rilevarsi che:
- sentito nell'immediatezza dei fatti (cfr. verbale di incidente, doc. 6 all. al Persona_3 fascicolo dell'assicurazione), ha dichiarato che “Era privo di sensi, ma respirava e Persona_1 invocava la mamma”;
4 - e , sentiti a ss.ii (doc. 4 all. alla citazione) hanno affermato che Persona_4 Persona_5
“capiva cosa gli dicevamo ma non riusciva a parlare e spostava solo la testa per annuire Persona_1
o dissentire”.
Orbene tale quadro non consente di ritenere provata la lucidità agonica, essendo emerso, al più, che, per pochi minuti dopo il sinistro, capisse cosa i soccorritori gli stavano dicendo (ciò che Persona_1
è diverso dall'avere consapevolezza dell'imminente evento morte) per poi cadere in uno stato di agonia priva di lucidità (“era privo di sensi”, come afferma ed invocava la mamma, stato Per_3 che deve ritenersi compatibile non con lo svenimento, bensì con una condizione agonica, ma non lucida).
Tanto premesso, la domanda non può trovare accoglimento e deve essere respinta.
3.2 AN subiti jure proprio
3.2.1 Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
Gli attori hanno avanzato domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in conseguenza del decesso del proprio congiunto.
Relativamente al danno da perdita del congiunto, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno dei danneggiati è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo sia del danno morale che di quello “dinamico – relazionale”; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto coniugale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vincolo affettivo, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza), nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.
Ed, infatti, l'uccisione di una persona fa presumere, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cass. sent. n.
22397/2022).
Nel caso di specie, e (genitori di hanno prodotto agli atti un Parte_1 Parte_2 Persona_1 certificato storico di stato di famiglia da cui risulta provato il vincolo parentale sussistente tra gli
5 stessi e, dunque, la loro legittimazione attiva rispetto alla domanda avanzata. Stante lo stretto vincolo di parentela, il danno in parola può essere presunto.
Venendo alla liquidazione del danno, deve farsi applicazione delle tabelle in uso presso questo tribunale (cfr. anche Cass. ordinanza n. 26300/2021), che tengono conto del rapporto di parentela
(potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto), dell'età del congiunto
(in quanto il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del superstite), dell'età della vittima
(essendo ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima), del rapporto di convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite (correlando la convivenza ad una costante frequentazione tra vittima e congiunto che rende il danno maggiormente rilevante) nonché della presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (il danno da perdita di congiunto è sicuramente maggiore ove il superstite rimanga solo, mentre sarà più facilmente sopportabile ove vi sia la presenza di altri familiari, anche se non conviventi).
Il risarcimento totale è quindi pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per una somma di denaro che costituisce il “valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale” che è stato fissato, in via equitativa, nella somma di € 11.549,20 mediante un aggiornamento – tenuto conto del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT - al 2025 dell'importo utilizzato a base per il calcolo.
Pertanto, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (può essere così valutato:
di 47 anni, padre del deceduto, convivente (20 punti per relazione parentela;
4,5 punti per Parte_1 età vittima, di 20 anni;
3 punti per età del congiunto;
4 punti per convivenza = 31,5 punti x Euro
11.549,20): tot. Euro 363.799,80;
di 45 anni, madre del deceduto, convivente (20 punti per relazione parentela;
4,5 Parte_2 punti per età vittima, di 20 anni;
3 punti per età del congiunto;
4 punti per convivenza = 31,5 punti x
Euro 11.549,20): tot. Euro 363.799,80.
3.2.2 Danno biologico iure proprio
Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno biologico subito in proprio in ragione del decesso del figlio.
La domanda deve essere respinta con riferimento alla madre, in assenza di prova.
Ed infatti, con riferimento alla medesima, le uniche documentazioni depositate risalgono al 2017 (12 anni dopo il sinistro), sicché – premesso che la CTU è stata ritenuta del tutto esplorativa- non può dirsi soddisfatto il criterio di congruità cronologica che regola l'accertamento del nesso eziologico, tantopiù che in tali anni la sig.ra è stata esposta ad altri e diversi eventi che ragionevolmente Parte_2 hanno attivato una risposta di tipo depressivo (cfr. diagnosi neoplastica, oltre che fasi di
6 scompensazione della sindrome bipolare del marito convivente, con due gravi episodi di autolesionismo, uno dei quali accompagnato da ideazione suicidiaria).
Diversamene quanto al sig. la cui condizione medica ha trovato riscontro documentale e in Per_1 relazione al quale il CTU ha specificato: “Il sig. , di anni 67, a seguito dell'evento Parte_1 traumatico vissuto per la morte del figlio, avvenuta il 18 giugno 2005, presenta un quadro psicopatologico complesso, contrassegnato da una condizione psicopatologica preesistente, il
Disturbo Bipolare tipo II (per la quale, è in terapia dal 2005 e nel 2009 ha effettuato un tentativo di suicidio), nonché da sintomi che orientano verso una diagnosi di Disturbo dell'Adattamento con
Ansia e Umore Depresso, Misti, Cronico, quale espressione di un lutto complicato. Nel caso in questione una documentata, specifica condizione stressante, costituita dalla improvvisa morte dell'unico figlio ventunenne in un incidente stradale, ha determinato un cambiamento nel profilo clinico, con manifestazioni più tipiche della reazione ad un evento che si sono associate alla condizione psicopatologica preesistente con la quale possono essere condivise, comunque, alcune espressioni sintomatologiche. Per tali ragioni, in comorbilità al Disturbo Bipolare di tipo II preesistente, va diagnosticato anche un Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso,
Misti, Cronico;
quest'ultimo in rapporto di causalità con la morte del figlio”.
Tale condizione è stata valutata con una IP del 10%, ed una inabilità temporanea di 30 gg al 100%, seguita da ulteriori 30 gg di ITP al 50%, il tutto con spese mediche documentate e ritenute congrue di euro 131,81.
Per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione che incide sulla integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Con riferimento, infatti, all'applicazione della tabella adottata dal Tribunale di Milano, e pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro, sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi
è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente
7 utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Tanto premesso, il c.d. danno biologico subito da (che aveva 47 anni all'epoca dei fatti) Parte_1 può esser così valutato:
- € 5.861,10 (130,25 x 30gg = 3.907,50 + 65,12 x 30gg = 1.953,60) per l'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa:
- € 20.104,25 per l'invalidità permanente del 10 %, in un soggetto leso di anni 47 alla data del sinistro.
Danno morale da ritenersi assorbito nel danno (anch'esso morale) già liquidato a titolo di danno parentale da perdita del figlio
Concludendo tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 26.097,16 (euro 20.104,25 a titolo di invalidità permanente + euro 5.861,10 a titolo di invalidità temporanea + euro 131,81 per spese mediche).
3.2.3 danno patrimoniale
Gli attori chiedono il risarcimento+ del danno patrimoniale, sia per danno emergente (spese per onoranze funebri) sia per lucro cessante (quanto al contributo economico che avrebbero ricevuto dal figlio negli anni a venire).
Sono documentate le spese per le onoranze funebri del figlio per euro € 1.800,00 (doc. 49 all. alla citazione). La relativa domanda è pertanto fondata e merita accoglimento.
Non si ritiene di contro fondata la domanda risarcitoria quanto al danno patrimoniale da lucro cessante, non essendo provato che il figlio (che si stava appena affacciando nel mondo del lavoro) contribuisse al ménage domestico né, tanto meno, che avrebbe continuato a sostenere economicamente i genitori negli anni successivi.
3.3 Considerazioni conclusive
Per effetto del concorso di colpa, tutte le somme sopra liquidate dovranno essere decurtate nella misura del 50%.
I danni complessivamente risarcibili ammontano quindi alle seguenti somme.
Euro 195.848,48 in favore di di cui Parte_1
- euro 181.899,90 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (50% dell'importo di euro
363.799,80);
- euro 900,00 per rimborso spese funerarie (50% dell'importo di euro 1.800,00).
8 - euro 13.048,58 a titolo di danno biologico (50% dell'importo di euro 26.097,16).
Euro 182.799,90 in favore di di cui Parte_2
- euro 181.899,90 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (50% dell'importo di euro
363.799,80);
- euro 900,00 per rimborso spese funerarie (50% dell'importo di euro 1.800,00).
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Si rappresenta la capienza del massimale residuo (€ 724.335,25) rispetto agli importi in parola.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU a carico definivo dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dato atto del giudicato in punto di concorso di colpa, condanna la Controparte_1
e in solido tra loro a pagare, a titolo risarcitorio del
[...] Controparte_2 CP_3 danno, liquidato ai valori attuali, le seguenti somme, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo:
Euro 195.848,48 a favore di Parte_1
Euro 182.799,90 a favore di Parte_2
2) condanna la e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 in solido tra loro, a pagare a favore di parte attrice le spese del giudizio, che liquida in euro 14.000,00
9 per compensi, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Roma, 29.7.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21832/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 9.7.2025, e vertente TRA
e con il patrocinio dell'avv. Riccardo Gozzi Parte_1 Parte_2
ATTORE
E
con il patrocinio dell'avv. Federico Maria Corbò Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
e Controparte_2 CP_3
CONVENUTI contumaci
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art. 189 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 e genitori di (n. 24.9.1984, e deceduto all'esito del sinistro Parte_1 Parte_2 Persona_1 stradale oggetto di causa), hanno convenuto in giudizio e la Controparte_2 CP_3 [...]
, esponendo che: CP_4
- in data 18.06.2005, alle ore 2:00 circa in Roma, alla guida della propria moto Persona_1
Husqvarna, modello SMR 570, targata BB12108, sulla quale viaggiava come trasportata Persona_2 stava percorrendo Via Pian di Scò, provenendo da Viale Titina de Filippo in direzione P.zza della
Filattiera, e, dopo aver effettuato il sorpasso di un veicolo di colore rosso modello Nissan Micra, aveva impegnato la corsia di canalizzazione intenzionato a svoltare a sinistra, fermandosi in prossimità della striscia di arresto;
1 - era sopraggiunta, a velocità elevata, dall'opposto senso di marcia, la moto Yamaha R1 targata
BH91932, di proprietà di condotta da ed assicurata con la CP_3 Controparte_2 compagnia che, giunta nei pressi dell'incrocio con Via di S. Maria della Controparte_4
Speranza, aveva travolto la moto sulla quale viaggiavano e Persona_1 Persona_2
- aveva riportato gravissime lesioni che ne aveva cagionato il decesso (constatato alle h Persona_1
2.40);
- il successivo processo penale instaurato a carico del sig. emessa in primo grado sentenza di CP_2 condanna (sentenza n. 1662/13 del Tribunale Penale di Roma), si era concluso con statuizione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (cfr. sentenza n. 2454/2020 Corte d'Appello di Roma, adita in sede di gravame);
- medio tempore, la sig.ra in qualità di terza trasportata, aveva introdotto la causa r.g. n. Persona_2
44271/2011, volta ad ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro de quo, convenendo in giudizio i sigg. , , e (questi Controparte_2 CP_3 Parte_2 Parte_1 ultimi in qualità di eredi del defunto figlio ) e le rispettive compagnie di assicurazione, Persona_1
(compagnia assicuratrice della moto Yamaha condotta dal sig. Controparte_1 CP_2
e (compagnia assicuratrice della moto condotta dal sig. ; Controparte_5 CP_6 Per_1
- il giudizio era stato definito con la sentenza n. 17105/2017 del Tribunale civile di Roma, di condanna dei convenuti, in solido ex art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni, sul presupposto che si dovesse ritenere applicabile la presunzione di pari e concorrente responsabilità nella misura del 50 % dei due conducenti coinvolti nel sinistro stesso;
- la sentenza non era stata appellata ed era quindi passata in giudicato.
Tanto premesso – previo accertamento della responsabilità concorsuale al 50%, come già dichiarato con sentenza n. 17105/2017- gli attori hanno chiesto il risarcimento dei seguenti danni: danni jure successionis a) danno biologico terminale e danno morale soggettivo (cd. danno catastrofale), parametrandoli agli importi che sarebbe stati dovuti in ragione di una percentuale di IP pari al 99%; danni jure proprio a) danno da perdita del rapporto parentale;
b) danno biologico iure proprio;
c) danno patrimoniale, per spese funerarie e da lucro cessante.
1.2. Rimasti contumaci e si è costituita la , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 assumendo la responsabilità esclusiva o in subordine prevalente di ed affermando che Persona_1 la sentenza n. 17105/2017, pur passata in giudicato, non fosse preclusiva di un diverso accertamento nel presente giudizio.
2 Ha contestato la quantificazione dei danni di cui all'atto di citazione, ed evidenziato che la polizza prevedeva il massimale di € 775.000,00, sicché, avendo l'assicurazione già corrisposto alla sig.ra la somma complessiva di € 50.664,75, la compagnia avrebbe dovuto rispondere al più nei Per_2 limiti e non oltre il massimale residuo, pari ad oggi ad € 724.335,25.
1.3 Disposta CTU sul sig. concessi i termini ex art. 189 cpc, la causa è stata trattenuta in Per_1 decisione.
2. Sulla responsabilità per il sinistro.
Gli attori, genitori di agiscono per il risarcimento del danno derivato dal sinistro stradale Persona_1 avvenuto in Roma, in data 18.6.2005, h 2.00 circa, e che ha visto coinvolto il predetto il quale Per_1 viaggiava a bordo della moto di sua proprietà, Tg BB12108, assicurata con la e la Controparte_5 moto targata BH91932, di proprietà di , condotta da ed assicurata CP_3 Controparte_2 con la compagnia Controparte_4
Per i medesimi fatti, e con rifermento ai danni subiti dalla sig.ra (la quale viaggiava in qualità Per_2 di trasportata sulla moto condotta dal sig. , è stata incardinato giudizio civile, al quale hanno Per_1 partecipato, da un lato, , e la , e, dall'altro, CP_3 Controparte_2 Controparte_4 Pt_1
e la .
[...] Parte_2 CP_5
Il giudizio è stato definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 17105/2017, passata in giudicato, con la quale, in applicazione dell'art. 2054 comma 2 cc, è stato riconosciuto il pari contributo causale nella determinazione del sinistro dei due conducenti dei veicoli antagonisti.
Premesso che l'accertamento della pari responsabilità costituiva premessa logica indispensabile delle statuizioni contenute nella citata sentenza di condanna, e che la sentenza, passata in giudicato, ha visto, quali parti, tutti i soggetti del presente giudizio (sicché non si pone una questione di verifica degli effetti riflessi del giudicato in relazione alla posizione di terzi rimasti estranei al giudizio, questione diversa alla quale invece si riferiscono i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'assicurazione nei suoi atti difensivi) deve ritenersi precluso, oggi, ogni riesame in ordine all'accertamento delle responsabilità, essendo stato il concorso paritario oggetto di specifica statuizione non più controvertibile.
Per completezza, deve aggiungersi che, quanto al procedimento penale, la sentenza n. 1662/13 del
Tribunale di Roma è stata oggetto di integrale riforma, avendo il giudice di appello (cfr. sentenza n.
2454/2020 Corte d'Appello di Roma) rilevato che la prescrizione era già maturata alla data di emissione della sentenza di primo grado, sicché alla statuizione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione è seguita altresì la revoca dei capi civili della sentenza di primo grado
(emessa quando la prescrizione si era già maturata).
3.Sulla liquidazione del danno
3
3.1 AN jure succesionis
Gli attori, quali eredi di hanno chiesto il risarcimento del danno, jure hereditatis, in Persona_1 relazione al danno biologico terminale ed al danno morale catastrofale.
Orbene, va permesso che:
- come noto (cfr. ex multis Cass. sent. n. 7923/2024), il diritto al risarcimento del soggetto gravemente danneggiato in un incidente, dal quale consegua a breve distanza di tempo la morte (diritto che entra quindi nel suo patrimonio, e, per conseguenza nell'asse ereditario) deve distinguersi in due differenti voci, e segnatamente:
a) danno morale terminale (danno da lucida agonia o danno catastrofale), che consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso. Esso presuppone che la vittima sia stata consapevole della gravità delle sue condizioni ed abbia atteso lucidamente, benché atterrita, l'approssimarsi ineluttabile della morte. Deve quindi trattarsi di ipotesi nelle quali la vittima stessa si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l'incombenza dell'inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente sofferenza morale massima, benché concentrata in quel breve lasso di tempo, perché correlata alla prossima perdita della vita (cfr. ex multis Cass
12722/2015);
b) danno biologico terminale, costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass. sent.
n. 7923/2024).
Orbene, nel caso di specie il sinistro è avvenuto in data 18.6.2005, h 2.10 circa (cfr. verbale di incidente, doc. 6 all. al fascicolo dell'assicurazione).
È in atti il verbale di Pronto Soccorso (doc. 6 all. alla citazione), nel quale si legge, quale data ed orario di ingresso in PS, “18.6.2005, h 2,29”, e nella diagnosi “giunto cadavere”.
In assenza di un apprezzabile lasso temporale tra lesioni e decesso, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno biologico terminale.
Quanto alle condizioni di tra il momento del sinistro e quello di decesso (intervenuto Persona_1 dopo meno di 30 minuti), deve rilevarsi che:
- sentito nell'immediatezza dei fatti (cfr. verbale di incidente, doc. 6 all. al Persona_3 fascicolo dell'assicurazione), ha dichiarato che “Era privo di sensi, ma respirava e Persona_1 invocava la mamma”;
4 - e , sentiti a ss.ii (doc. 4 all. alla citazione) hanno affermato che Persona_4 Persona_5
“capiva cosa gli dicevamo ma non riusciva a parlare e spostava solo la testa per annuire Persona_1
o dissentire”.
Orbene tale quadro non consente di ritenere provata la lucidità agonica, essendo emerso, al più, che, per pochi minuti dopo il sinistro, capisse cosa i soccorritori gli stavano dicendo (ciò che Persona_1
è diverso dall'avere consapevolezza dell'imminente evento morte) per poi cadere in uno stato di agonia priva di lucidità (“era privo di sensi”, come afferma ed invocava la mamma, stato Per_3 che deve ritenersi compatibile non con lo svenimento, bensì con una condizione agonica, ma non lucida).
Tanto premesso, la domanda non può trovare accoglimento e deve essere respinta.
3.2 AN subiti jure proprio
3.2.1 Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
Gli attori hanno avanzato domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in conseguenza del decesso del proprio congiunto.
Relativamente al danno da perdita del congiunto, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno dei danneggiati è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo sia del danno morale che di quello “dinamico – relazionale”; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto coniugale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vincolo affettivo, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza), nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.
Ed, infatti, l'uccisione di una persona fa presumere, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cass. sent. n.
22397/2022).
Nel caso di specie, e (genitori di hanno prodotto agli atti un Parte_1 Parte_2 Persona_1 certificato storico di stato di famiglia da cui risulta provato il vincolo parentale sussistente tra gli
5 stessi e, dunque, la loro legittimazione attiva rispetto alla domanda avanzata. Stante lo stretto vincolo di parentela, il danno in parola può essere presunto.
Venendo alla liquidazione del danno, deve farsi applicazione delle tabelle in uso presso questo tribunale (cfr. anche Cass. ordinanza n. 26300/2021), che tengono conto del rapporto di parentela
(potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto), dell'età del congiunto
(in quanto il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del superstite), dell'età della vittima
(essendo ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima), del rapporto di convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite (correlando la convivenza ad una costante frequentazione tra vittima e congiunto che rende il danno maggiormente rilevante) nonché della presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (il danno da perdita di congiunto è sicuramente maggiore ove il superstite rimanga solo, mentre sarà più facilmente sopportabile ove vi sia la presenza di altri familiari, anche se non conviventi).
Il risarcimento totale è quindi pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per una somma di denaro che costituisce il “valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale” che è stato fissato, in via equitativa, nella somma di € 11.549,20 mediante un aggiornamento – tenuto conto del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT - al 2025 dell'importo utilizzato a base per il calcolo.
Pertanto, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (può essere così valutato:
di 47 anni, padre del deceduto, convivente (20 punti per relazione parentela;
4,5 punti per Parte_1 età vittima, di 20 anni;
3 punti per età del congiunto;
4 punti per convivenza = 31,5 punti x Euro
11.549,20): tot. Euro 363.799,80;
di 45 anni, madre del deceduto, convivente (20 punti per relazione parentela;
4,5 Parte_2 punti per età vittima, di 20 anni;
3 punti per età del congiunto;
4 punti per convivenza = 31,5 punti x
Euro 11.549,20): tot. Euro 363.799,80.
3.2.2 Danno biologico iure proprio
Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno biologico subito in proprio in ragione del decesso del figlio.
La domanda deve essere respinta con riferimento alla madre, in assenza di prova.
Ed infatti, con riferimento alla medesima, le uniche documentazioni depositate risalgono al 2017 (12 anni dopo il sinistro), sicché – premesso che la CTU è stata ritenuta del tutto esplorativa- non può dirsi soddisfatto il criterio di congruità cronologica che regola l'accertamento del nesso eziologico, tantopiù che in tali anni la sig.ra è stata esposta ad altri e diversi eventi che ragionevolmente Parte_2 hanno attivato una risposta di tipo depressivo (cfr. diagnosi neoplastica, oltre che fasi di
6 scompensazione della sindrome bipolare del marito convivente, con due gravi episodi di autolesionismo, uno dei quali accompagnato da ideazione suicidiaria).
Diversamene quanto al sig. la cui condizione medica ha trovato riscontro documentale e in Per_1 relazione al quale il CTU ha specificato: “Il sig. , di anni 67, a seguito dell'evento Parte_1 traumatico vissuto per la morte del figlio, avvenuta il 18 giugno 2005, presenta un quadro psicopatologico complesso, contrassegnato da una condizione psicopatologica preesistente, il
Disturbo Bipolare tipo II (per la quale, è in terapia dal 2005 e nel 2009 ha effettuato un tentativo di suicidio), nonché da sintomi che orientano verso una diagnosi di Disturbo dell'Adattamento con
Ansia e Umore Depresso, Misti, Cronico, quale espressione di un lutto complicato. Nel caso in questione una documentata, specifica condizione stressante, costituita dalla improvvisa morte dell'unico figlio ventunenne in un incidente stradale, ha determinato un cambiamento nel profilo clinico, con manifestazioni più tipiche della reazione ad un evento che si sono associate alla condizione psicopatologica preesistente con la quale possono essere condivise, comunque, alcune espressioni sintomatologiche. Per tali ragioni, in comorbilità al Disturbo Bipolare di tipo II preesistente, va diagnosticato anche un Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso,
Misti, Cronico;
quest'ultimo in rapporto di causalità con la morte del figlio”.
Tale condizione è stata valutata con una IP del 10%, ed una inabilità temporanea di 30 gg al 100%, seguita da ulteriori 30 gg di ITP al 50%, il tutto con spese mediche documentate e ritenute congrue di euro 131,81.
Per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione che incide sulla integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Con riferimento, infatti, all'applicazione della tabella adottata dal Tribunale di Milano, e pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro, sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi
è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente
7 utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Tanto premesso, il c.d. danno biologico subito da (che aveva 47 anni all'epoca dei fatti) Parte_1 può esser così valutato:
- € 5.861,10 (130,25 x 30gg = 3.907,50 + 65,12 x 30gg = 1.953,60) per l'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa:
- € 20.104,25 per l'invalidità permanente del 10 %, in un soggetto leso di anni 47 alla data del sinistro.
Danno morale da ritenersi assorbito nel danno (anch'esso morale) già liquidato a titolo di danno parentale da perdita del figlio
Concludendo tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 26.097,16 (euro 20.104,25 a titolo di invalidità permanente + euro 5.861,10 a titolo di invalidità temporanea + euro 131,81 per spese mediche).
3.2.3 danno patrimoniale
Gli attori chiedono il risarcimento+ del danno patrimoniale, sia per danno emergente (spese per onoranze funebri) sia per lucro cessante (quanto al contributo economico che avrebbero ricevuto dal figlio negli anni a venire).
Sono documentate le spese per le onoranze funebri del figlio per euro € 1.800,00 (doc. 49 all. alla citazione). La relativa domanda è pertanto fondata e merita accoglimento.
Non si ritiene di contro fondata la domanda risarcitoria quanto al danno patrimoniale da lucro cessante, non essendo provato che il figlio (che si stava appena affacciando nel mondo del lavoro) contribuisse al ménage domestico né, tanto meno, che avrebbe continuato a sostenere economicamente i genitori negli anni successivi.
3.3 Considerazioni conclusive
Per effetto del concorso di colpa, tutte le somme sopra liquidate dovranno essere decurtate nella misura del 50%.
I danni complessivamente risarcibili ammontano quindi alle seguenti somme.
Euro 195.848,48 in favore di di cui Parte_1
- euro 181.899,90 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (50% dell'importo di euro
363.799,80);
- euro 900,00 per rimborso spese funerarie (50% dell'importo di euro 1.800,00).
8 - euro 13.048,58 a titolo di danno biologico (50% dell'importo di euro 26.097,16).
Euro 182.799,90 in favore di di cui Parte_2
- euro 181.899,90 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (50% dell'importo di euro
363.799,80);
- euro 900,00 per rimborso spese funerarie (50% dell'importo di euro 1.800,00).
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Si rappresenta la capienza del massimale residuo (€ 724.335,25) rispetto agli importi in parola.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU a carico definivo dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dato atto del giudicato in punto di concorso di colpa, condanna la Controparte_1
e in solido tra loro a pagare, a titolo risarcitorio del
[...] Controparte_2 CP_3 danno, liquidato ai valori attuali, le seguenti somme, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo:
Euro 195.848,48 a favore di Parte_1
Euro 182.799,90 a favore di Parte_2
2) condanna la e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 in solido tra loro, a pagare a favore di parte attrice le spese del giudizio, che liquida in euro 14.000,00
9 per compensi, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Roma, 29.7.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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