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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/07/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, dopo l'udienza del 3.7.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito telematico della stessa nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 10933 del
Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023, vertente
T R A
, con l'avv. Francesco Maria Mazzola Parte_1
RICORRENTE
E in persona del suo titolare con sede in San Giovanni Controparte_1 CP_1
Rotondo alla via Kennedy n. 5 (C.F. e P. i.v.a. – C.F._1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive – buoni pasto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato il 6.12.2023, ritualmente notificato, ha esposto: “1. Parte_1
Il ricorrente ha lavorato dal 01.02.2018 alle dipendenze della con mansioni Controparte_1 di operaio autista di pullman, nell'ambito del servizio di trasporto pubblico esercitato dalla CP_1 in subappalto dalla Sita Sud s.r.l con sede in Putignano alla Via S. Francesco d'Assisi n. 12 a sua volta appaltatrice e/o sub-concessionaria con sede in Bari alla via Bruno Buozzi, 36 2. In data CP_2
03.08.2022 si è interrotto il rapporto di lavoro per intervenuto licenziamento disposto dalla
[...]
(Doc n. 1).
3. Il ricorrente è stato inquadrato con mansioni di operaio autista di livello C2, CP_1 sulla base delle declaratorie e dei profili professionali del c.c.n.l. ANIASA del 20/06/2013 settore
Autorimesse e Noleggio Automezzi e successivi rinnovi.
4. Il ricorrente – come tutto il personale
1 autista – ha disimpegnato le proprie mansioni – osservando nel periodo compreso dal 01.02.2018 al
03.08.2023 turni di lavoro mai inferiori alle 5 ore giornaliere e con picchi di 8 ore al giorno, come si evince dai prospetti paga allegati al fascicolo di parte (Doc n. 2).
5. A fronte di ciò, lo stesso ha percepito la retribuzione contabilizzata nelle allegate buste paga emesse dalla parte datoriale nell'arco di tempo dedotto in atti, valevoli quali documenti ricognitivi delle giornate di lavori in relazione alle quali il lavoratore ha diritto a vedersi riconoscere i buoni pasto.
6. Come si evince dei suddetti prospetti paga, il ricorrente non ha mai percepito i c.d. buoni pasto (altrimenti detti ticket restaurant) 7. A mente dell'art. 41 del richiamato c.c.n.l. (Doc n. 3) “per tutto il personale assunto dalle aziende cui si applica il vigente CCNL, espressamente richiamato dall'art. 1 (Campo di applicazione) le Parti convengono che a far data dall'1.7.2013 il valore del ticket restaurant sarà pari ad euro 5,29 per ogni giornata di effettiva prestazione.
8. Nell'accordo di rinnovo del CCNL del 23 ottobre 2019 (Doc n. 4) è stato previsto (Art. 43 – pag. 44) che “per tutto il personale assunto dalle aziende cui si applica il vigente CCNL, espressamente richiamato dall'art. 1 (Campo di applicazione) le Parti convengono che a far data dal 01/01/2020 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da
€ 5,29 a € 6,00 per ogni giornata di effettiva prestazione. Dal 01/01/2021 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da € 6,00 a € 7,00 per ogni giornata di effettiva prestazione … Dal 01/01/2023 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da € 7,00 a € 8,00 per ogni giornata di effettivo lavoro” intesa come “prestazione di almeno 5 ore giornaliere.
9. Considerato quanto innanzi, emerge dagli allegati prospetti paga che, nel periodo compreso dal 01.02.2018 al 03.08.2023 (periodo di calcolo preso in considerazione ai fini del presente giudizio), il ricorrente ha effettuato le giornate di lavoro indicate nel prospetto che segue, in relazione alle quali ha maturato la creditoria di seguito contemplata a titolo di buoni pasto:
Anno Mese Nr gg. Lavor Importo buoni pasto Totale mensile
2018 Febbraio 21
Marzo 24
Aprile 24
Maggio 24
Giugno 23
Luglio 29
Agosto 27
Settembre 19
Ottobre 23
Novembre 18
Dicembre 23
2 Totale
2019 Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale
2020 Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale
2021 Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
255 €. 5,29 1.348,95
20
23
26
26
17
24
30
25
13
13
25
22
264 €. 5,29 1.396,56
26
24
6
25
19
24
28
24
12
27
19
18
252 €. 6,00 1.512,00
25
24
23
27
22
25
26
24
15
26
18
3 Dicembre 19
Totale 274 €. 7,00 1.918,00
2022 Gennaio 19
Febbraio 12
Marzo 16
Aprile 19
Maggio 11
Giugno 19
Luglio 0
Agosto 0
Totale 96 €. 7,00 672,00
Totale gen. 6.847,51
10. Su denuncia del lavoratore, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia ha accertato a carico della ditta la mancata erogazione dei suddetti buoni pasto (o ticket restaurant), CP_1 notificando al datore di lavoro la erogazione delle conseguenti sanzioni, omettendo però di procedere alla quantificazione dell'importo dei buoni pasto non corrisposti (Doc n. 5) 11. Il ricorrente, tenuto conto di quanto innanzi dedotto e del conteggio analitico sviluppato, ha maturato un credito a titolo di buoni pasto (o ticket restaurant) pari ad €. 6.847,51 al cui pagamento ha diritto. 12. A nulla sono valse le note di diffida inviate al datore di lavoro per ottenere il pagamento dei suddetti emolumenti”.
Sulla base di tali premesse, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a)
Accertato il diritto alla percezione dei buoni pasto dovuti in forza del c.c.n.l. applicato dalla parte datoriale, per il periodo compreso dal febbraio 2018 all'agosto 2023, condannare la Controparte_1 in persona del suo titolare con sede in San Giovanni Rotondo alla via Kennedy
[...] CP_1
n. 5, al pagamento in favore del ricorrente, della complessiva somma di €. 6.847,51, oltre interessi dalle singole scadenze di pagamento mensile come per legge;
b) Condannare la resistente, alla rifusione delle spese e delle competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per fattane anticipazione. Si chiede ordinarsi la comparizione delle parti ed invitarsi la parte resistente a costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento che in difetto la sua assenza dall'udienza sarà valutata ai fini della decisione, che incorrerà nelle preclusioni e nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c. e che, comunque, si procederà in sua contumacia. In linea istruttoria ai sensi dell'art 210 c.p.c. ed in subordine, informativa scritta ex art 213 c.p.c., si chiede disporsi l'acquisizione presso l'INL di Foggia del fascicolo e/o della documentazione e delle informazioni concernenti la denuncia ispettiva n. 213/22
4 contro la inoltrata dal ricorrente, in relazione alla mancata erogazione dei buoni pasto, CP_1 tra cui, a mero titolo esemplificativo, la denuncia del lavoratore, i verbali di accertamento e/o audizione, il provvedimento finale ed i relativi esiti, ecc. Nella eventualità di contestazione ed all'esito della suddetta acquisizione documentale/informativa, si chiede disporsi CTU contabile finalizzata a quantificare, sulla scorta delle deduzioni e della documentazione prodotta, l'importo dovuto in favore del ricorrente a titolo di buoni pasto e/o ticket restaurant”.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la ditta resistente non si è costituita e, per tale ragione, ne è stata dichiarata la contumacia.
Dopo l'udienza, tenuta con le modalità in epigrafe indicate, la causa, istruita mediante espletamento di una CTU contabile, è stata decisa con la presente sentenza previa acquisizione di note di trattazione scritta da almeno una delle parti.
2. - La domanda è in massima parte fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Ed invero, l'odierno ricorrente ha documentato l'esistenza del titolo dell'obbligazione retributiva – buoni pasto (rapporto di lavoro;
v. doc. 1 e 2 allegati al ricorso), allegando l'inadempimento del datore di lavoro rispetto al pagamento dell'obbligazione stessa.
Non costituendosi in giudizio, la ditta resistente non ha provato, come era suo onere quale debitrice, il pagamento della prestazione e, quindi, l'estinzione dell'obbligazione retributiva per adempimento.
Per stabilire il quantum spettante al ricorrente, è stato nominato un ctu, al quale è stato posto il seguente quesito: “Esaminate le buste paga prodotte dal ricorrente, previa verifica dell'effettiva applicazione al contratto di lavoro dedotto in giudizio dei CCNL invocati dal ricorrente medesimo, verifichi il ctu la correttezza dei conteggi attorei, anche rispetto alle annotazioni presenti sulle buste paga in atti e, nel caso di accertata erroneità dei conteggi, provveda a determinare l'importo eventualmente spettante al lavoratore a titolo di buoni pasto in applicazione delle disposizioni dei ridetti CCNL al lordo della tassazione fiscale e della contribuzione previdenziale. Il ctu detrarrà dall'importo così determinato eventuali somme corrisposte dalla ditta datrice al lavoratore ove ne risulti documentato il pagamento”.
Il giudicante di dover recepire integralmente le conclusioni rassegnate nella relazione a firma del c.t.u., dott. il quale, attenendosi scrupolosamente ai quesiti demandatigli, all'esito di Persona_1 un'indagine tecnica immune da vizi logici e di metodo, non investita da alcun tipo di osservazione, ha determinato, in capo all'odierno ricorrente, un credito pari ad €. 6.723,87
(seimilasettecentoventitre/87), al lordo della tassazione fiscale e della contribuzione previdenziale.
5 In definitiva, il Tribunale fa propri i conteggi del ctu e ritiene che le somme dovute al ricorrente a titolo retributivo per il periodo dedotto in giudizio ammontino a complessivi €. 6.723,87
(seimilasettecentoventitre/87), al lordo della tassazione fiscale e della contribuzione previdenziale.
Tenuta al pagamento delle somme in questione è la datrice di lavoro di CP_1 CP_1
A detti importi vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste di credito e sino alla data dell'effettivo soddisfo.
3. - Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del cd. criterio del decisum, ex d.m. 55/2014.
In ossequio al medesimo criterio della soccombenza, anche le spese di ctu, liquidate con separato e contestuale decreto, devono essere definitivamente poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 6.12.2023 da nei confronti della Parte_1 [...]
nella contumacia di quest'ultima, ogni diversa istanza, deduzione e/o Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
- condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, per i titoli di cui in parte motiva, dell'importo di €. 6.723,87, oltre interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste di credito sino al saldo;
- condanna parte resistente, a rifondere le spese di lite nei confronti di parte ricorrente, liquidandole in complessivi €.
2.695 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di ctu, liquidate con separato e contestuale decreto.
Foggia, 3.7.2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
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