Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Foglio da considerare parte integrante del verbale di udienza del 15.1.2025 nella causa civile pendente innanzi al Tribunale di Trani tra in persona del curatore fallimentare, Dott. Parte_1
in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., (n.1063/2017 R.G.) cui è riunito il procedimento pendente tra , Parte_2 [...]
, e CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., (n.5990/2017)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Emanuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1063/2017 del Ruolo Generale (+ n. 5990/2017)
tra
nella causa n.1063/2017
in persona del curatore fallimentare Dott. Parte_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Calvano, giusta procura in atti e presso il cui studio in Andria,
[...]
viale Venezia Giulia n.71 è elettivamente domiciliato;
-attore-
e
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Michele Stornelli e Giuseppe Caramia,
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Trani alla via N. De Roggiero n.75 presso lo studio dell'avv. Nicola Ventura;
-convenuta –
E
nella causa n.5990/2017
Nicola Raucci, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Pomarico (Mt) alla via SS. Annunziata n.20
sono elettivamente domiciliati;
-opponenti-
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Michele Stornelli e Giuseppe Caramia,
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Trani alla via N. De Roggiero n.75 presso lo studio dell'avv. Nicola Ventura
-opposta-
OGGETTO: “accertamento negativo del credito” e “opposizione a decreto ingiuntivo”.
CONCLUSIONI: Come da scritti introduttivi, memorie, comparse e da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, premesso che la Parte_3
società in bonis ha ottenuto l'apertura di un conto corrente n.167301 in data 22.5.1990 Parte_1
presso nonché la concessione di una linea di Controparte_2 CP_2
credito da utilizzare come scopertura sul conto;
che dalla disamina delle condizioni economiche praticate dalla banca durante tutto il rapporto è emersa l'applicazione di spese e commissioni non pattuite;
che, in particolare,
la banca non ha esercitato correttamente lo ius variandi di cui all'art.118 t.u.b. limitandosi al mero invio degli estratti conto;
ha fatto ricorso al meccanismo dell'anatocismo non limitato ai soli interessi ultralegali, ma esteso a tutte le ulteriori condizioni del rapporto oggetto d'impugnazione; ha fatto uso della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante riferimento al c.d. uso di piazza, clausola nulla per violazione degli artt. 1284, co.3, c.c. e 1346 c.c. e 1418, co.2, c.c.; ha applicato interessi oltre la soglia antiusura in violazione della legge 108/1996, con conseguente illegittimo indebito realizzato dell'importo di almeno
€147.926,90; ha operato un'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
ha conteggiato la commissione di massimo scoperto, benché affetta da nullità per difetto di causa;
ha violato le regole in tema di valute con un ingiustificato allungamento della durata contrattuale del rapporto con il consequenziale aumento di interessi e altre commissioni;
che la condotta della banca contraria ai principi di correttezza e buona fede ha causato alla società attrice danni esistenziali e morali - ha chiesto accertare e dichiarare la nullità anche parziale ovvero l'inefficacia delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie per i motivi innanzi dedotti e per l'effetto, previa rideterminazione del saldo contabile, condannare la banca alla restituzione della somma di € 147.926,90 o di quell'altra minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche all'esito di ctu e al risarcimento del danno patrimoniale o non, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.5.2017 si è tempestivamente costituita
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., eccependo in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità delle domande di nullità delle condizioni contrattuali e di quella di rideterminazione del saldo relativo ai rapporti tra la stessa e la società in bonis per via della genericità delle contestazioni mosse, nonchè
la prescrizione delle rimesse ultradecennali, almeno per tutte le operazioni ultradecennali rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione, operazioni anteriori al 15.2.2007. La banca ha altresì eccepito la preventiva pattuizione di tutti i tassi e gli affidamenti, la genericità della contestazione circa l'usurarietà del rapporto, la validità della clausola della commissione di massimo scoperto, nonché l'inammissibilità della domanda risarcitoria, non avendo il curatore nell'istanza ex art.25 l. f. fatto riferimento alla domanda di risarcimento del danno.
Tutto quanto premesso, la banca convenuta ha concluso chiedendo in via principale respingere tutte le domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto in ogni caso, condannare le controparti al pagamento delle spese processuali del giudizio.
Concessi i termini di cui all'art.183, co.6, c.p.c., con ordinanza del 10.5.2018 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione del saldo contabile del rapporto n.167301, nominando a tal fine il dott.
fissando per il giuramento l'udienza del 7.11.2018. Persona_1
Alla causa è stata disposta la riunione della causa n.5990/2017, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n.1355/2017 emesso in data 8.7.2017 dal Tribunale di Trani in forza del quale veniva ingiunto ad
, , , , in qualità di fideiussori di Parte_2 CP_3 CP_3 CP_4 Controparte_5 [...]
di pagare in favore di la somma di Parte_1 Controparte_2
€67.482,50, oltre interessi come da domanda, oltre €540,00 per competenze ed €406,50 per esborsi, iva e cpa come per legge. Con atto di citazione in opposizione, gli opponenti, in via preliminare, hanno chiesto la riunione al giudizio n.1063/2017 e, nel merito, hanno chiesto la revoca del d.i. n.1355/2017, essendo la pretesa creditoria infondata in fatto e in diritto, per illegittima capitalizzazione degli interessi praticati dalla banca, per violazione del divieto di anatocismo, per illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto, per violazione delle regole dettate in tema di giorni di valuta, per applicazione di spese di tenuta conto non previste contrattualmente, per applicazione di interessi usurari. In subordine, in qualità di fideiussori, hanno eccepito la nullità dell'intero rapporto negoziale derivante dal superamento del tasso soglia e dalla applicazione indebita delle voci summenzionate, nullità che si estende al contratto fideiussorio, l'inefficacia della fideiussione prestata per assenza dei requisiti di cui all'art.1341, co.2, c.c., nonché la violazione degli obblighi informativi previsti dall'art.1956 c.c. con vittoria di spese e compensi di lite, oltre iva e cpa in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.5.2018 si è costituita la Controparte_2
eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione dei garanti attori in opposizione
[...]
rispetto alle eccezioni del rapporto fondamentale intercorrente con il debitore principale, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, nonché la legittimità dell'applicazione e capitalizzazione dei tassi, avendo la società correntista sottoscritto la ricontrattualizzazione del rapporto in data 16.10.2002, nonché la legittima applicazione della commissione di massimo scoperto, essendo condizione contrattuale espressamente pattuita,
eccependo la genericità della contestazione dell' usurarietà del rapporto e ribadendo l'efficacia della fideiussione prestata dovendosi aver riguardo, ai fini della qualifica di consumatore, alla obbligazione principale, essendo irrilevante la natura di consumatori dei garanti, infine, asserendo l'insussistenza della violazione degli obblighi informativi. Tutto ciò premesso, ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. emesso, nel merito, la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione e il rigetto dell'opposizione perché infondata, con conferma del d.i. emesso, con vittoria di spese e competenze.
Alla prima udienza del 4.5.2018, il giudice, rilevata la sussistenza dei motivi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ha rimesso gli atti al presidente, il quale ha disposto che entrambe le cause fossero chiamate innanzi al giudice, dott.ssa Roberta Picardi, all'udienza del 7.11.2018. In tale udienza, il fascicolo
5990/2017 è stato riunito a quello 1063/2017, quindi, è stata istruita la causa mediante l'ausilio di una ctu contabile, disposta l'integrazione della consulenza in considerazione delle osservazioni dell'avvocato del
, rinviato il procedimento per la pendenza di trattative di bonario componimento, disposte due Parte_1
ulteriori integrazioni della consulenza, infine la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Quindi, al termine della discussione orale, la causa viene decisa con le forme semplificate di cui all'art. 281
sexies c.p.c.
***
Sull'eccezione di inammissibilità delle domande attoree.
L'eccezione di inammissibilità delle domande di nullità delle condizioni contrattuali e di rideterminazione è
infondata, risultando chiaramente indicati in esse tanto il petitum che la causa petendi ed avendo parte convenuta svolto ampie difese nel merito della controversia.
Sulla domanda risarcitoria.
In ordine alla domanda risarcitoria, ritiene il Tribunale di aderire alla giurisprudenza di legittimità che afferma che, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 8767/2011; Cass. 24542/2009). La connotazione pratica del criterio della ragione più liquida riguarda la circostanza per cui la domanda di danni di parte attrice è del tutto generica: essa ha dichiarato di aver diritto al risarcimento, richiamando giurisprudenza varia, ma senza neppure per sommi capi indicare in cosa tale danno sia consistito nel suo caso. Ora, la domanda di danni è validamente proposta con riguardo all'oggetto solo se la parte - al di là della quantificazione dell'importo richiesto, che non
è necessaria alla determinatezza della domanda – indica in cosa tale danno consista: se in perdite o in mancati guadagni, e di che tipo, o se si tratti di danno non patrimoniale per lesione di questo o quel diritto fondamentale o di un diritto comunque assistito da tutela anche per danno non patrimoniale. In difetto di totale allegazione e prova dei danni subiti la domanda va rigettata perché rimasta del tutto indimostrata.
Sulla domanda di accertamento negativo del credito e di condanna della alla restituzione. CP_2 Nel merito, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, della documentazione dimessa e degli esiti cui è pervenuta l'attività istruttoria svolta, la domanda principale di accertamento promossa dall'attore può trovare parziale accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
Nei giudizi promossi dal "cliente" - correntista o mutuatario che sia- per far valere la nullità di clausole contrattuali, o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla CP_2
parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Nella ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi (Cass. 8 marzo 2001, n. 3387; Cass. 3 marzo 1998, n. 2334; Cass. 28 luglio 1997,
n. 7027; Cass. 18 dicembre 1995, n. 12897; con riguardo all'onere probatorio circa la mancanza della causa debendi: Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 11 ottobre 2010, n. 22872).
Ciò implica che in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione del contratto e degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (così, Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 09-03-2021, n. 6480 che richiama in motivazione
Cass.23 ottobre 2017, n. 24948 e Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187).
Se, inoltre, si controverte di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, giacché gli uni e gli altri non sono vietati in senso assoluto, potendo essere convenuti contrattualmente, ma per iscritto, a pena di nullità,
a mente della L. n. 154 del 1992, artt. 3 e 4, e art. 117 t.u.b., oltre che in base alla disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 3, applicabile agli interessi ultralegali nel periodo anteriore alla vigenza della disciplina introdotta dalle citate norme della legge sulla trasparenza bancaria e del testo unico bancario, il cliente avrà
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 09-03-2021, n. 6480; Cass.
13 dicembre 2019, n. 33009).
Nella specie, la documentazione indispensabile alla ricostruzione dei rapporti di dare e avere sulla base delle allegazioni di parte attrice è stata prodotta in parte dagli attori: copia del contratto di conto corrente di corrispondenza n.1673/01/73 del 22.5.1990, estratti di conto corrente dal 23.5.1990 al 31.12.2012, copia concessioni di linee di credito sottoscritte dalle parti;
in parte dalla banca: copia delle condizioni economiche del conto corrente sottoscritte dalle parti in data 16.10.2002.
Ciò non esclude che l'onere della prova sia stato comunque assolto dagli attori giacché in forza del principio di acquisizione processuale, le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (Cass. civ. 14284/2018).
La completezza della documentazione relativa al conto corrente n. 1673/01/73 ha consentito al ctu la ricostruzione del saldo senza ricorrere a criteri presuntivi o di raccordo.
Quanto all'eccezione di prescrizione tempestivamente proposta dalla convenuta.
E' noto il principio espresso dalla Suprema Corte a mente del quale proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto,
in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens”> (Cass. SS.UU. 24418/2010; Cass. civ. 10713/16).
Qualora quindi durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere> (Cass. SS.UU. 24418/2010; Cass. civ. 10713/16).
La decorrenza del termine di prescrizione è determinata quindi dalla natura delle rimesse: nel caso si tratti di rimesse ripristinatorie, esso decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati;
se si tratti di rimesse solutorie, la prescrizione decennale del diritto di ripetizione decorre dalla data di ciascun versamento avente natura solutoria.
Alla stregua dell'ultimo orientamento di legittimità, l'onere per la banca di elencare le rimesse solutorie non è
più necessario ai fini della valida proposizione dell'eccezione di prescrizione emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/06/2019, n. 15895).
Nella vicenda in parola, l'attore ha documentato di avere inviato alla banca convenuta una raccomandata ricevuta il 7.1.2016.
Ne discende che questo deve considerarsi il primo valido atto interruttivo della prescrizione, che, nel rispetto dei dettami stabiliti dalla Suprema Corte, contiene oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (per tutte: Cass. civ. 15714/2018).
Tanto premesso in ordine ai principi generali, sulla scorta dell'istruttoria svolta, i motivi di doglianza sono risultati parzialmente fondati, ed infatti il ctu ha effettuato la capitalizzazione semplice degli interessi, ha applicato il tasso di interesse legale, ha azzerato CMS, spese di chiusura, spese per operazione e tutte le commissioni e spese non pattuite. Va in particolare precisato che risulta corretto e condivisibile l'elaborato n.6
del ctu depositato il 12.3.2024, in cui lo stesso ha applicato la stessa metodologia (sintetizzata a pag.6 del primo elaborato depositato il 19.4.2019) per tutta la durata del rapporto contrattuale, dunque fino al 23.11.2012,
data di chiusura del conto corrente.
Ed infatti la banca convenuta ha depositato dei documenti volti a provare la ricontrattualizzazione del contratto in atti, allegando che la stessa fosse avvenuta tra le parti il 16.10.2002, così deducendo l'esistenza di una pattuizione scritta tra le parti relativa al tasso di interesse, nonché quella relativa alla capitalizzazione e alle altre spese.
Con riguardo a tale documentazione, va tuttavia rilevato che la banca non ha provato, come era suo onere fare,
la rinegoziazione contrattuale, ed infatti la convenuta allega che la stessa sarebbe avvenuta il 16.10.2002. A
supporto di tale allegazione, la convenuta ha depositato dei documenti, nei quali manca qualsiasi riferimento al conto corrente per cui è causa (ad eccezione della lettera di apertura di conto corrente) e di cui non si comprende il carattere unitario. Anzi risulta documentalmente che trattasi di documenti distinti, ed infatti la data di sottoscrizione del documento contenente la sintesi della pattuizione delle condizioni è del 15.2.2002,
mentre quella contenente le condizioni generali è del 16.10.2002. I documenti prodotti dunque non sono prova dell'accordo novativo che la banca allega esser avvenuto il 16.10.2002, né peraltro la banca deduce alcunchè
in merito al fatto che la rinegoziazione asseritamente avvenuta il 16.10.2002 si collegherebbe ad un documento di sintesi sottoscritto il 15.2.2002.
Per tali ragioni deve ritenersi non validamente provata una rinegoziazione delle condizioni contrattuali per iscritto e quindi a tutto il rapporto andrà applicata la metodologia sintetizzata dal ctu a pag.6 dell'elaborato peritale depositato il 19.4.2019, cosi come fatto nell'elaborato 6 del 12.3.2024, sulla scorta cioè delle condizioni originariamente pattuite tra le parti, fatta salva l'integrazione legale cogente nei limiti e per la ragioni che di seguito si esporranno.
Venendo ad esaminare quanto dal ctu esposto nell'elaborato n.6, va precisato in primo luogo che il ctu ha verificato che il tasso di interesse creditore e debitore nel contratto presente in atti era individuato, con riferimento al “cartello esposto nei locali della cassa rurale e artigiana” dunque, essendo indeterminato, ha applicato in sostituzione il tasso legale indicato dall'art.1284 c.c., trattandosi di conto corrente aperto prima del 9 luglio 1992 (precisamente, in data 22.5.1990), conseguentemente, non ha proceduto ad alcuna verifica inerente al tasso soglia.
Il ricalcolo effettuato dal ctu è corretto e va, pertanto, condiviso, parte attrice ha contestato la validità della clausola relativa al tasso di interesse debitore, avendo il contratto previsto la summenzionata dicitura 'come da cartello esposto nei locali della CRA'. La banca convenuta nulla ha espressamente riferito sul punto.
La doglianza attorea è fondata, la giurisprudenza di legittimità ha espresso al riguardo il seguente orientamento
'il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, cod. civ.) non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una specifica indicazione del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche "per relationem", attraverso, cioè, il richiamo (per iscritto)
a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili,
funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse'.
Una clausola contenente un generico riferimento “alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza” o alle “condizioni rese note mediante avviso esposto nei nostri locali” può, pertanto, ritenersi univoca se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello, ma non anche quando tali accordi contengano riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentono,
per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento (v. Cass.
10.11.1997 n. 11042; 8.5.1998 n. 4696; 19.7.2000 11. 9465; 2.12.2003 n. 14684).
Nel caso in esame l'elemento estrinseco di riferimento non permette una sicura ed oggettiva determinazione della prestazione di interessi al di fuori di valutazioni unilaterali e discrezionali da parte della banca stessa,
vuoi perché non esiste alcuna pubblicazione ufficiale che certifichi le condizioni usuali, vuoi perché non esistono parametri univoci di riferimento sufficientemente certi in grado di sopperire all'assoluta carenza delle condizioni. La clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante riferimento al c.d. “uso di piazza” è quindi nulla e improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt.1284 c.c., 1346
e 1418 c.c. Alla nullità della clausola di interesse consegue l'applicazione dei tassi stabiliti dall'art. 1284 c.c.,
trattandosi di conto corrente acceso prima del 9 luglio 1992, secondo la corretta interpretazione di operazioni attive e passive fornita dal c.t.u. a pag. 6 dell'elaborato depositato il 19.4.2019, poi richiamato nell'elaborato del 12.3.2024, né del resto sul punto la banca convenuta ha effettuato alcuna osservazione.
Il ctu poi non ha applicato alcuna capitalizzazione di interessi non avendo rinvenuto tra la documentazione agli atti l'adeguamento alle disposizioni della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 trattandosi di rapporto sorto prima.
Anche sotto tale profilo, la metodologia seguita dal ctu è corretta.
In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente,
a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale,
anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis").
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno poi definitivamente escluso l'applicazione di qualsivoglia tipo di capitalizzazione (cfr., Cass., Sez. Un., n. 24418 del 2.12.2010; sez. 6, n. 20172/13), così eliminando ogni dubbio sulla possibile validità della capitalizzazione annuale o semestrale, in sostituzione automatica di quella trimestrale, stabilendo che la nullità del sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi non può
comportare l'automatica sostituzione con una differente periodicità.
“In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000,
il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione”
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17.8.2016).
Mentre per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera Cicr, il ctu ha rilevato l'assenza di documentazione comprovante l'adeguamento alla delibera Cicr mediante la pubblicazione in G.U. pertanto il ctu correttamente non ha applicato alcuna capitalizzazione.
L'esclusione di qualsiasi capitalizzazione effettuata dal ctu risulta corretta. A tal proposito, costituisce pacifico insegnamento della S.C. che in tema di rapporti bancari ed anatocismo, con riguardo al periodo ante delibera
CICR, le clausole di addebito trimestrale degli interessi, degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto, in quanto contrarie alla norma di cui all'art.1293 Cod. Civ., sono nulle, mentre con riguardo al periodo successivo alla precisata delibera è indubbio che solo ed esclusivamente in via contrattuale è
possibile la loro espressa applicazione. (ex multis Cass.civ. n.10516/2016, Cass.civ .n. 3017/2014). Non basta,
quindi, che la comunichi le nuove condizioni unitamente all'invio dell'estratto conto, ma occorre una CP_2 vera e propria nuova pattuizione, accettata e, quindi, sottoscritta dal correntista, operazione non effettuata nel caso di specie, come si può evincere anche dalle stesse deduzioni formulate dall'Istituto di credito convenuto,
che ha affermato: “ Invero la pubblicazione in G.U. dell'adeguamento alle disposizioni del CICR è una modalità di adeguamento di pubblico dominio e quindi di libera consultabilità. Nel caso di specie, la pubblicazione è stata regolarmente eseguita dalla la quale, in ossequio a Controparte_6
quanto disposto dalla delibera del C.I.C.R., si è adeguata alle disposizioni stabilite dalla stessa con pubblicazione in G.U. n.132 del 08 giugno 2000. Inoltre la medesima ha sempre effettuato gli opportuni CP_2
avvisi anche tramite gli stessi estratti conto, riportando in calce tale informativa e/o tramite i fogli informativi analitici a disposizione del pubblico, quindi si è sempre attenuta alle disposizioni dettate in tema di trasparenza secondo la normativa tempo per tempo vigente”. (Corte appello Campobasso, 14/02/2023, n.62 e Corte appello
Bari sez. II, 17/12/2021, ud. 09/12/2021, dep. 17/12/2021, n.2140).
In ordine alle valute, il ctu ha applicato correttamente l'art.120 t.u.b., come richiesto dal quesito n.5, tenendo conto della data contabile e della data valuta rispettivamente risultanti dagli estratti conto prodotti in giudizio,
specificando, in risposta alle osservazioni del ctp della banca convenuta, che, a seguito dell'eliminazione di poste contabili (es. spese non pattuite), i numeri debitori e creditori non coincidono ovviamente con quelli risultanti dagli estratti conto della banca per effetto di tali eliminazioni.
Da ultimo, il ctu ha correttamente provveduto ad espungere la commissione di massimo scoperto, delle spese di chiusura e delle spese per operazione, in assenza di qualsivoglia pattuizione scritta sul punto, conformemente al quesito n.5.
Infine il ctu, nell'elaborato 6, su specifico quesito del giudice, essendo stata eccepita dalla banca la prescrizione, ha provveduto ad individuare le rimesse solutorie per il periodo ultra decennale ossia dalla data di accensione del conto 23/5/1990 al 6/1/2006 (tenuto conto del primo atto interruttivo della prescrizione, ossia la data della raccomandata a/r del 7/1/2016 inviata alla banca al fine di ottenere una composizione bonaria della insorgenda controversia - all. 6 atto di citazione) sulla base del “saldo disponibile rettificato”, senza cioè
includere gli addebiti illegittimi. Quest'ultimo è stato determinato dunque neutralizzando le commissioni di massimo scoperto, spese non previste e con la capitalizzazione semplice degli interessi passivi, seguendo cioè
la metodologia di cui a pag. 6 dell'elaborato depositato il 19.4.2019.
Tale è il calcolo che si ritiene da tener presente. Sul punto si è espressa la pronuncia della Corte di Appello di Bari in cui si legge: “non sembra corretto ritenere che per accertare la natura solutoria delle rimesse eseguite nel periodo precedente ai 10 anni dalla notificazione della citazione si debbano considerare i dati degli estratti conto senza operare alcuna modificazione e quindi includendo anche gli addebiti dovuti all'applicazione di clausole nulle come in particolare la capitalizzazione trimestrale degli interessi oppure il tasso degli interessi non legittimamente concordato. L'articolo 1422 c.c. prevede la imprescrittibilità dell'azione di nullità, il che sembra far propendere per la soluzione che il saldo del conto corrente debba essere rielaborato escludendo gli addebiti dovuti all'applicazione di clausole nulle, senza poter frazionare il conto in un primo periodo comprendente i movimenti precedenti al decennio dalla notificazione della citazione (nel quale non si dovrebbe apportare alcuna modifica alla contabilità della banca) e in un secondo periodo comprendente il decennio precedente alla citazione o alla interruzione della prescrizione, nel quale viceversa il conto dovrebbe essere depurato degli addebiti illegittimi. La soluzione non condivisa -a tacer d'altro-avrebbe l'effetto di falsare le risultanze del conto perché la prima posta successiva al periodo coperto dalla prescrizione sarebbe il risultato di annotazioni contabili viziate da nullità e quindi altererebbe il saldo anche per il periodo non coperto dalla prescrizione. Appare quindi più corretta la soluzione di escludere la ripetizione per il periodo coperto dalla prescrizione, una volta accertata la natura solutoria delle rimesse dopo avere depurato il conto dagli addebiti dovuti all'applicazione di clausole nulle” (Sentenza n. 276 del 5.2.2019).
Invero, anche la Corte di legittimità ha affermato che “in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio”
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9141 del 19.5.2020, 7721/2023, 17287/2024).
Il ctu ha quindi rideterminato il saldo del conto corrente in € 160.939,22 (in luogo di quello a debito in euro
36.320,00 riportato in estratto conto) a credito della correntista.
Le conclusioni rassegnate dal ctu sono condivise da questo giudice, in quanto basate su una metodologia corretta, conforme ai quesiti, alla normativa tempo per tempo vigente e agli orientamenti espressi dalla
Suprema Corte e pertanto possono recepirsi nella presente decisione. In conclusione, applicata la capitalizzazione semplice degli interessi, tasso di interesse legale, azzerate CMS,
spese di chiusura, delle spese per operazione e di tutte le commissioni e spese non pattuite, le valute nel rispetto dell'art. 120 tub, ne è risultato un saldo a credito per la correntista di €160.939,22.
Gli attori e gli opponenti nulla hanno osservato, mentre la banca convenuta ha infondatamente contestato il criterio seguito dal ctu per accertare le rimesse solutorie e ripristinatorie, deducendo in maniera estremamente generica che il ctu non avrebbe presentato una rigorosa ricostruzione del conto corrente per movimenti. Le
osservazioni oltre che estremamente generiche risultano infondate, essendosi il ctu, come su precisato, attenuto ai quesiti, alla normativa vigente e agli orientamenti giurisprudenziali fatti propri dalla scrivente.
In accoglimento per quanto di ragione delle domande spiegate dall'attrice e rideterminato in € 160.939,22 il saldo del conto corrente n.167301, la banca convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore di
€160.939,22 oltre interessi al tasso legale stabilito dall'art. 1284 c.c. dal dì della domanda giudiziale sino al soddisfo.
Ed infatti quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendica, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo. (Ordinanza
Cass. n. 20707 del 10/08/2018 (Rv. 649926 - 01).
Quando alla domanda di condanna della convenuta al pagamento delle spese di ctp, la stessa va rigettata in assenza di prova degli esborsi sostenuti.
Sull'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Va anzitutto detto che secondo l'inveterato insegnamento della Suprema Corte, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. civ. 3649/2012).
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Nel
caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, di spese non pattuite, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione,
abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto,
documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass. civ.
14640/2018) e del saldo debitore finale.
Nella specie, la non ha fornito prova del credito nel presente giudizio a cognizione piena per le ragioni CP_2
su esposte.
In ordine al difetto di legittimazione dei garanti.
La banca ha eccepito il difetto di legittimazione degli opponenti a contestare i rapporti trattandosi di contratto autonomo di garanzia, facendo leva sul testo del contratto stipulato dai garanti secondo cui “il fideiussore è
tenuto a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, CP_2
spese, tasse ed ogni altro accessorio».
L'eccezione è infondata e va pertanto rigettata. Il contratto posto in essere va qualificato come fideiussione omnibus e non come contratto autonomo di garanzia, vista la mancanza della rinuncia alla proposizione delle eccezioni, rinuncia che costituisce (insieme al pagamento a prima richiesta) un elemento indefettibile del contratto autonomo di garanzia.
Conseguentemente non v'è dubbio in ordine alla legittimazione dei fideiussori, odierni opponenti, a far valere le eccezioni inerenti al rapporto fondamentale (art.1945 c.c.).
Nel merito.
La fondatezza delle doglianze attoree, come sintetizzate nell'elaborato 6 del ctu per tutte le ragioni su esposte,
la rideterminazione del saldo del conto corrente con riconoscimento di un credito a favore della correntista,
comporta la fondatezza altresì delle eccezioni inerenti al rapporto fondamentale fatte valere dai fideiussori,
odierni opponenti.
In definitiva, l'opposizione va accolta, non avendo la banca provato un saldo a debito del correntista, e il decreto ingiuntivo 1355/2017 emesso dal Tribunale di Trani l'8.7.2017 va revocato. Venendo alle spese del giudizio, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. Ed ancora, se i procedimenti sono stati riuniti occorre liquidare per tanti procedimenti quanti sono fino alla riunione e dalla riunione in poi come fosse un unico procedimento (Cass.
n.13276/2018, 10629/2021).
Le spese di lite, quindi, seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate per il fascicolo r.g.n.
1063/2017, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria come da dispositivo in base ai valori medi dello scaglione da €52.000,01 ad 260.000,00, in applicazione dei parametri di cui al dm n. 55/2014 e dell'art.5,
del d.m., in ragione del credito riconosciuto all'attrice; per il fascicolo r.g.n. 5990/2017, seguono la soccombenza della opposta e si liquidano in base al valore della controversia, per le fasi effettivamente svolte di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria come da dispositivo in base ai valori medi dello scaglione da
€52.000,01 ad €260.000,00.
Le spese della ctu svolta nella misura liquidata con decreto del 1.5.2019, del 12.9.2019, del 17.11.2023 e del
31.10.2024 devono porsi definitivamente a carico della convenuta, soccombente tanto rispetto tanto alla CP_2
domanda di accertamento negativo del credito quanto rispetto all'opposizione a decreto ingiuntivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione del 14.2.2017 da in persona del curatore fallimentare Parte_1
Dott. nei confronti di causa Controparte_1 Controparte_2
r.g.n. 1063/2017 e sull'opposizione a decreto ingiuntivo introdotta con atto di opposizione del 16.10.2017
proposta da , , nei confronti di Parte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. r.g.n.5990/2017 Controparte_2
e viceversa, ogni altra istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda principale di accertamento negativo del credito e per l'effetto, accerta e dichiara che alla data del 23.11.2012, il conto corrente nr. 1673/01/73 presentava un saldo a credito della curatela del di euro 160.939,22 e, per l'effetto, Parte_1
condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., al pagamento in favore di in persona del Parte_1
curatore fallimentare Dott. della ridetta somma di €160.939,22, oltre interessi al Controparte_1
saggio legale dal dì della domanda giudiziale sino al soddisfo;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dal Parte_1
in persona del curatore p.t.;
3. accoglie per quanto di ragione l'opposizione al decreto ingiunto e, per l'effetto, dispone la revoca del d.i. n.1355/2017 emesso il 8.7.2017;
4. pone in via definitiva le spese della ctu, liquidate con i decreti di pagamenti summenzionati a carico di in persona del legale rapp.p.t.; Controparte_2
5. condanna in persona del legale rapp.p.t, Controparte_2
al pagamento in favore di in persona del curatore Parte_1
fallimentare Dott. e per esso del difensore dichiaratosi antistatario, avv. Matteo Controparte_1
Calvano, delle spese di lite che si liquidano in € 7.051,5 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti, oltre €545,00 per spese borsuali;
6. condanna in persona del legale rapp.p.t.,al Controparte_2
pagamento in favore di , , e per Parte_2 CP_3 CP_3 CP_4 Controparte_5
essi del difensore dichiaratosi antistatario, avv. Nicola Raucci, delle spese di lite che si liquidano in €
7.051,5 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti oltre €414,20 per spese borsuali.
Trani, 15.1.2025
Il Giudice Emanuela Gallo