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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 457/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 457/2018 R.G. promossa da
(P.IV , in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, corrente in Torremaggiore (FG), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Soldano e dall'avv. Rosa Coppola
- OPPONENTE - contro
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Babusci
- OPPOSTA -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'11.2.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 17.01.2018 la ha Parte_2
pagina 1 di 6 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2393/2017 – RG. 7610/2017, emesso dal Tribunale di Foggia in data 12.11.2017, su istanza della per il pagamento dell'importo di euro Controparte_1
15.184,00, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, dalla data di scadenza della fattura al saldo, e spese della procedura liquidate in euro 540,00 per onorari ed euro 118,50 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, IV e CPA, come per legge.
Con l'azione monitoria l'intimante ha chiesto il pagamento della fattura accompagnatoria n. 292 del
14.11.2015 emessa a seguito di fornitura, a mezzo vettore, di grano duro in favore della opponente.
A fondamento dell'opposizione la ha contestato la pretesa Parte_1 monitoria fondata esclusivamente sulla emissione della fattura accompagnatoria n. 292/2018 dichiarandosi al contempo del tutto estranea alla fornitura per cui è causa. Pertanto ha chiesto, in via principale, di sentir dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società opponente;
nel merito, di sentir dichiarare che nulla deve all'opposta per insussistenza del credito di cui al provvedimento monitorio;
infine di ottenere la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna della al pagamento delle spese, diritti ed onorario della procedura. Controparte_1
Si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta del 07.05.2018, la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, contestando le avverse domande di cui ha chiesto il rigetto con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto e di condanna della opponente alle spese e competenze di causa.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione con ordinanza del 10.09.2018, la causa è stata istruita mediante produzione documentale, escussione dei testi ammessi e viene decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della udienza dell'11.2.2025, nel subentro dello scrivente magistrato, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti.
Ciò posto, il giudizio di opposizione è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Sul punto, infatti, va innanzitutto osservato che costituisce in giurisprudenza jus receptum il principio secondo cui la prova scritta, ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, che abbia intrinseca legalità, purchè il giudice, nella sua valutazione discrezionale, ne riconosca l'idoneità a dimostrare il diritto controverso, anche se il documento prodotto è privo di efficacia probatoria assoluta dato che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto.
Nel caso precipuo del credito fondato su fattura - va precisato che nella presente fattispecie parte ricorrente ha allegato in sede monitoria anche l'estratto autentico notarile - la Suprema Corte ha ribadito pagina 2 di 6 il consolidato principio per cui "La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (ex multis, Cass. 11/03/2011 n. 5915; Cass. 03/03/2009, n.5071; Cass. n. 6879/1994).
Ciò detto, non va trascurato che con l'opposizione si introduce un giudizio ordinario di cognizione piena, attraverso il quale si realizza il cd. contraddittorio differito, in cui il magistrato è chiamato a valutare la sussistenza o meno del credito azionato in via monitoria indipendentemente dall'esistenza del decreto. In altri termini, in questa sede il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente limitandosi al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. 17.11.1994 n. 9708}, ma è tenuto a verificare nel merito il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso, esaminando il rapporto giuridico controverso nel suo complesso (Cass. 16.1.1992 n. 12278).
Ne consegue pertanto la legittimità del decreto ingiuntivo emesso.
Tanto premesso, va osservato nel merito che, sebbene venga introdotto con le modalità proprie di un giudizio di impugnazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha la natura di fase (eventuale) del giudizio di primo grado, che si svolge con le comuni regole del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito (art.645, secondo comma, c.p.c.) e si conclude con una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. Ne deriva che in tale giudizio l'opponente, pur essendo formalmente attore, è sostanzialmente convenuto;
in tal senso l'onere di provare l'esistenza del credito incombe sull'opposto, convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Ord. n. 13240/2019; in conformità e sul punto Cass. Civ. sent. n.
21101/2015; Cass. Civ. sent. n. 5915/ 2011; Cass. Civ. sent. n. 5071/2009; Cass. Civ. sent. n.
25516/2010; Cass. n. 17371/2003).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre
2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento"
(cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007
n. 4134/07).
Nella presente fattispecie la ha prodotto in giudizio esclusivamente la fattura Controparte_1 commerciale ed un estratto autentico notarile, i quali, se integrano prova scritta idonea ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo per quanto innanzi osservato, non sono di per sé sufficienti a fornire la prova della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, nel caso in cui tali fatti costitutivi della pretesa creditoria siano stati contestati dal debitore ingiunto. pagina 3 di 6 Ed invero la fattura commerciale, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (si vedano ex plurimis Cass. n. 17050 del
2011: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo la fattura commerciale si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione fra le parti stesse, la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, ma al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata e, più di recente, nello stesso senso Cass. n. 299 del 2016).
Nel caso che ci occupa, avendo il debitore ingiunto contestato la consegna della fornitura indicata nella fattura prodotta dal creditore opposto, alla suddetta documentazione, in considerazione delle sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), non può essere attribuita efficacia di prova documentale del credito azionato.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che nel corso del giudizio di opposizione la società opposta - sulla quale per le suindicate ragioni gravava il relativo onus probandi – non abbia fornito adeguata prova della consegna della fornitura di grano duro per il tempo indicato nella fattura e del prezzo dovuto.
Ed invero, la ha agito in sede monitoria per ottenere la condanna di controparte al Controparte_1 pagamento di € 15.184,00 in occasione della vendita di merci in favore della Parte_2
[...]
Quest'ultima, proponendo opposizione, ha negato di aver mai ricevuto l'intera fornitura, in particolare grano duro da seme, come indicata nella fattura accompagnatoria n. 292 del 14.11.2015, ferma in ogni caso l'esistenza di pregressi rapporti commerciali tra le parti.
A ciò si aggiunga che il documento di trasporto privo della firma del destinatario e siglato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo, e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non idoneo a soddisfare l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario (Cass. n. 31974 del 06/12/2019).
Sempre sul punto, si rileva inoltre che parte opposta procedeva ad azionare il credito solo dopo lungo tempo dalla consegna asseritamente avvenuta in data 14.11.2015, prima con sollecito di pagamento inviato in data 13.01.2017, e, successivamente, con la richiesta stragiudiziale di pagamento della pagina 4 di 6 fornitura di merce, del tipo “grano da seme di diverse qualità”, a firma del difensore avv. Giovanni
Babusci dell'01.10.2017, prontamente contestata dalla società opponente, la quale riferiva, con comunicazione pec del 23.10.2017, a firma dell'avv. Pasquale Soldano che“…mai la Parte_2 ebbe ad effettuare acquisto di grano duro da seme presso la Mai la
[...] Controparte_1 [...] ebbe a riceversi il grano duro di cui alla Vostra missiva. Mai la Parte_2 Parte_2 ebbe a riceversi alcuna fattura accompagnatoria relativa al trasporto e/o alla vendita del grano duro de quo, né a sottoscrivere il relativo documento accompagnatorio…”.
Vieppiù, la prova per testi dedotta dalla convenuta opposta non ha dato conferma della consegna alla della merce descritta nella fattura accompagnatoria. Si richiamano, infatti, le Parte_2 dichiarazioni rese dal teste , in qualità di vettore, della cui attendibilità non v'è motivo di Testimone_1 dubitare, in quanto persona a diretta conoscenza dei fatti e delle circostanze di causa, il quale ha riferito di aver trasportato, per conto della il grano duro giusta fattura accompagnatoria n. Controparte_1
292 del 14.11.2015, presso la sede della;
il teste ha inoltre Parte_3 confermato che “il mezzo utilizzato per il trasporto della merce di cui alla fattura n. 292 del 14.11.2015 era di proprietà della di Torremaggiore”. Infine, ha Controparte_2 Tes_1 riferito di aver “caricato la merce da per poi andarla a scaricare presso Di UM CP_1
IC, in Torremaggiore alla via Lucera”. Le circostanze riferite dal teste risultano Testimone_1 confermate dalle dichiarazioni testimoniali rese da Di UM IC, indifferente, amministratore della il quale, all'udienza del 29.03.2019, ha riferito testualmente che ”il grano Parte_3 di cui alla fattura accompagnatoria del 2015 che mi viene mostrata mi è stato consegnato ma specifico che la fattura non mi è stata mai consegnata” dichiarando altresì “di aver consegnato un assegno dell'importo pari alla fattura che mi si esibisce personalmente al Sig. che lo ha Controparte_3 preso per conto della . Controparte_1
Ne consegue la mancanza di adeguata prova circa la consegna della fornitura di grano alla società intimata del pagamento in via monitoria, mentre non risulta in alcun modo contestata dalla opposta la circostanza asserita dal teste Di UM IC dell'avvenuto pagamento della fornitura di grano documentata nella fattura accompagnatoria del 14.11.2015 da parte della con Parte_3 assegno consegnato al sig. mandatario della Controparte_3 Controparte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto che la creditrice opposta non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante, non avendo fornito - a fronte della specifica contestazione sollevata sul punto dal debitore ingiunto - la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Quindi il giudizio di opposizione va accolto e il decreto ingiuntivo n. 2393/2017, emesso dal Tribunale di Foggia in data 12.11.2017, revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014 e successive integrazioni, in ragione dei valori medi tariffari per le prime tre fasi di giudizio, ed ai valori minimi per quella decisionale stante l'attività minima difensiva esercitata.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
- accoglie il giudizio di opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2393/2017 – RG.
7610/2017, emesso dal Tribunale di Foggia in data 12.11.2017;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese processuali in favore della opponente liquidate in euro 4.227,00 per compenso di avvocato, euro
145,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali (15%), IV e CPA.
Foggia, 11.02.2025
Il GOT - avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 457/2018 R.G. promossa da
(P.IV , in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, corrente in Torremaggiore (FG), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Soldano e dall'avv. Rosa Coppola
- OPPONENTE - contro
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Babusci
- OPPOSTA -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'11.2.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 17.01.2018 la ha Parte_2
pagina 1 di 6 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2393/2017 – RG. 7610/2017, emesso dal Tribunale di Foggia in data 12.11.2017, su istanza della per il pagamento dell'importo di euro Controparte_1
15.184,00, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, dalla data di scadenza della fattura al saldo, e spese della procedura liquidate in euro 540,00 per onorari ed euro 118,50 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, IV e CPA, come per legge.
Con l'azione monitoria l'intimante ha chiesto il pagamento della fattura accompagnatoria n. 292 del
14.11.2015 emessa a seguito di fornitura, a mezzo vettore, di grano duro in favore della opponente.
A fondamento dell'opposizione la ha contestato la pretesa Parte_1 monitoria fondata esclusivamente sulla emissione della fattura accompagnatoria n. 292/2018 dichiarandosi al contempo del tutto estranea alla fornitura per cui è causa. Pertanto ha chiesto, in via principale, di sentir dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società opponente;
nel merito, di sentir dichiarare che nulla deve all'opposta per insussistenza del credito di cui al provvedimento monitorio;
infine di ottenere la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna della al pagamento delle spese, diritti ed onorario della procedura. Controparte_1
Si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta del 07.05.2018, la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, contestando le avverse domande di cui ha chiesto il rigetto con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto e di condanna della opponente alle spese e competenze di causa.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione con ordinanza del 10.09.2018, la causa è stata istruita mediante produzione documentale, escussione dei testi ammessi e viene decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della udienza dell'11.2.2025, nel subentro dello scrivente magistrato, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti.
Ciò posto, il giudizio di opposizione è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Sul punto, infatti, va innanzitutto osservato che costituisce in giurisprudenza jus receptum il principio secondo cui la prova scritta, ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, che abbia intrinseca legalità, purchè il giudice, nella sua valutazione discrezionale, ne riconosca l'idoneità a dimostrare il diritto controverso, anche se il documento prodotto è privo di efficacia probatoria assoluta dato che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto.
Nel caso precipuo del credito fondato su fattura - va precisato che nella presente fattispecie parte ricorrente ha allegato in sede monitoria anche l'estratto autentico notarile - la Suprema Corte ha ribadito pagina 2 di 6 il consolidato principio per cui "La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (ex multis, Cass. 11/03/2011 n. 5915; Cass. 03/03/2009, n.5071; Cass. n. 6879/1994).
Ciò detto, non va trascurato che con l'opposizione si introduce un giudizio ordinario di cognizione piena, attraverso il quale si realizza il cd. contraddittorio differito, in cui il magistrato è chiamato a valutare la sussistenza o meno del credito azionato in via monitoria indipendentemente dall'esistenza del decreto. In altri termini, in questa sede il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente limitandosi al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. 17.11.1994 n. 9708}, ma è tenuto a verificare nel merito il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso, esaminando il rapporto giuridico controverso nel suo complesso (Cass. 16.1.1992 n. 12278).
Ne consegue pertanto la legittimità del decreto ingiuntivo emesso.
Tanto premesso, va osservato nel merito che, sebbene venga introdotto con le modalità proprie di un giudizio di impugnazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha la natura di fase (eventuale) del giudizio di primo grado, che si svolge con le comuni regole del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito (art.645, secondo comma, c.p.c.) e si conclude con una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. Ne deriva che in tale giudizio l'opponente, pur essendo formalmente attore, è sostanzialmente convenuto;
in tal senso l'onere di provare l'esistenza del credito incombe sull'opposto, convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Ord. n. 13240/2019; in conformità e sul punto Cass. Civ. sent. n.
21101/2015; Cass. Civ. sent. n. 5915/ 2011; Cass. Civ. sent. n. 5071/2009; Cass. Civ. sent. n.
25516/2010; Cass. n. 17371/2003).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre
2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento"
(cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007
n. 4134/07).
Nella presente fattispecie la ha prodotto in giudizio esclusivamente la fattura Controparte_1 commerciale ed un estratto autentico notarile, i quali, se integrano prova scritta idonea ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo per quanto innanzi osservato, non sono di per sé sufficienti a fornire la prova della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, nel caso in cui tali fatti costitutivi della pretesa creditoria siano stati contestati dal debitore ingiunto. pagina 3 di 6 Ed invero la fattura commerciale, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (si vedano ex plurimis Cass. n. 17050 del
2011: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo la fattura commerciale si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione fra le parti stesse, la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, ma al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata e, più di recente, nello stesso senso Cass. n. 299 del 2016).
Nel caso che ci occupa, avendo il debitore ingiunto contestato la consegna della fornitura indicata nella fattura prodotta dal creditore opposto, alla suddetta documentazione, in considerazione delle sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), non può essere attribuita efficacia di prova documentale del credito azionato.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che nel corso del giudizio di opposizione la società opposta - sulla quale per le suindicate ragioni gravava il relativo onus probandi – non abbia fornito adeguata prova della consegna della fornitura di grano duro per il tempo indicato nella fattura e del prezzo dovuto.
Ed invero, la ha agito in sede monitoria per ottenere la condanna di controparte al Controparte_1 pagamento di € 15.184,00 in occasione della vendita di merci in favore della Parte_2
[...]
Quest'ultima, proponendo opposizione, ha negato di aver mai ricevuto l'intera fornitura, in particolare grano duro da seme, come indicata nella fattura accompagnatoria n. 292 del 14.11.2015, ferma in ogni caso l'esistenza di pregressi rapporti commerciali tra le parti.
A ciò si aggiunga che il documento di trasporto privo della firma del destinatario e siglato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo, e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non idoneo a soddisfare l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario (Cass. n. 31974 del 06/12/2019).
Sempre sul punto, si rileva inoltre che parte opposta procedeva ad azionare il credito solo dopo lungo tempo dalla consegna asseritamente avvenuta in data 14.11.2015, prima con sollecito di pagamento inviato in data 13.01.2017, e, successivamente, con la richiesta stragiudiziale di pagamento della pagina 4 di 6 fornitura di merce, del tipo “grano da seme di diverse qualità”, a firma del difensore avv. Giovanni
Babusci dell'01.10.2017, prontamente contestata dalla società opponente, la quale riferiva, con comunicazione pec del 23.10.2017, a firma dell'avv. Pasquale Soldano che“…mai la Parte_2 ebbe ad effettuare acquisto di grano duro da seme presso la Mai la
[...] Controparte_1 [...] ebbe a riceversi il grano duro di cui alla Vostra missiva. Mai la Parte_2 Parte_2 ebbe a riceversi alcuna fattura accompagnatoria relativa al trasporto e/o alla vendita del grano duro de quo, né a sottoscrivere il relativo documento accompagnatorio…”.
Vieppiù, la prova per testi dedotta dalla convenuta opposta non ha dato conferma della consegna alla della merce descritta nella fattura accompagnatoria. Si richiamano, infatti, le Parte_2 dichiarazioni rese dal teste , in qualità di vettore, della cui attendibilità non v'è motivo di Testimone_1 dubitare, in quanto persona a diretta conoscenza dei fatti e delle circostanze di causa, il quale ha riferito di aver trasportato, per conto della il grano duro giusta fattura accompagnatoria n. Controparte_1
292 del 14.11.2015, presso la sede della;
il teste ha inoltre Parte_3 confermato che “il mezzo utilizzato per il trasporto della merce di cui alla fattura n. 292 del 14.11.2015 era di proprietà della di Torremaggiore”. Infine, ha Controparte_2 Tes_1 riferito di aver “caricato la merce da per poi andarla a scaricare presso Di UM CP_1
IC, in Torremaggiore alla via Lucera”. Le circostanze riferite dal teste risultano Testimone_1 confermate dalle dichiarazioni testimoniali rese da Di UM IC, indifferente, amministratore della il quale, all'udienza del 29.03.2019, ha riferito testualmente che ”il grano Parte_3 di cui alla fattura accompagnatoria del 2015 che mi viene mostrata mi è stato consegnato ma specifico che la fattura non mi è stata mai consegnata” dichiarando altresì “di aver consegnato un assegno dell'importo pari alla fattura che mi si esibisce personalmente al Sig. che lo ha Controparte_3 preso per conto della . Controparte_1
Ne consegue la mancanza di adeguata prova circa la consegna della fornitura di grano alla società intimata del pagamento in via monitoria, mentre non risulta in alcun modo contestata dalla opposta la circostanza asserita dal teste Di UM IC dell'avvenuto pagamento della fornitura di grano documentata nella fattura accompagnatoria del 14.11.2015 da parte della con Parte_3 assegno consegnato al sig. mandatario della Controparte_3 Controparte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto che la creditrice opposta non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante, non avendo fornito - a fronte della specifica contestazione sollevata sul punto dal debitore ingiunto - la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Quindi il giudizio di opposizione va accolto e il decreto ingiuntivo n. 2393/2017, emesso dal Tribunale di Foggia in data 12.11.2017, revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014 e successive integrazioni, in ragione dei valori medi tariffari per le prime tre fasi di giudizio, ed ai valori minimi per quella decisionale stante l'attività minima difensiva esercitata.
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P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
- accoglie il giudizio di opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2393/2017 – RG.
7610/2017, emesso dal Tribunale di Foggia in data 12.11.2017;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese processuali in favore della opponente liquidate in euro 4.227,00 per compenso di avvocato, euro
145,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali (15%), IV e CPA.
Foggia, 11.02.2025
Il GOT - avv. Ermelinda Inchingolo
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