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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/08/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DE –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 519/2022 R. G. vertente tra
e (avv. Gianluca Scalera) Parte_1 Parte_2
-ATTORI-
e
(avv. Gennaro Ferrecchia e Massimiliano Silvestri) Controparte_1
-CONVENUTA- ha ottenuto nei confronti di e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 ingiunzione di pagamento per complessivi € 27.850,19 oltre interessi successivi e spese, “per le causali di cui al ricorso”.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione.
L'opposta, costituita, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Delle ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
Concessa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione ed inutilmente esperita la mediazione obbligatoria, all'udienza successiva, su richiesta di parte convenuta -assente parte opponente- la causa è stata avviata in decisione.
In tale fase, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità dell'altrui domanda, per esser stato svolto il tentativo di conciliazione dinanzi ad organismo avente sede in Roma.
Scaduti i termini concessi alle parti ex art.190 cpc, in data 9 ottobre 2024 la causa è stata riservata in decisione monocratica.
Le parti, hanno così concluso:
e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
-IN VIA PRELIMINARE:
a) dichiarare la improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis del d.lgs. n.
28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
b) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Sig. Parte_1 relativamente ai rapporti contrattuali n. 52148400986, 102102967379, 6154672799 n. 11322931 con tutte le conseguenze di legge;
c) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla Sig.ra Pt_2 relativamente al rapporto contrattuale n. 15176916727 con tutte le conseguenze di legge;
d) in ogni caso rigettare l'eventuale istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto nel caso di specie, per i motivi esposti in narrativa, sussistono i
"gravi motivi" circa ma mancanza di prova e dei requisiti ex art. 633 e ss c.p.c.;
-IN VIA PRINCIPALE: nel merito, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa;
-IN SUBORDINE: attesa la manifesta eccessività dell'importo ingiunto, nonché la sua irregolarità alla luce dei rapporti non solidali tra gli attori, stante per i motivi di cui in narrativa, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, determinare i reali rapporti dare/avere tra le parti depurando dalla cifra risultante quanto non dovuto dagli opponenti e quanto emergerà in corso di causa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Si aggiunge l'eccezione di improcedibilità già indicata la scorsa udienza.”
Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
NEL MERITO
In via principale
- rigettare la domanda formulata dagli opponenti in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, emesso da Codesto On.le
Tribunale, ai danni dei medesimi;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare:
- il Sig. , C.F. nonché la Sig.ra Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. in solido tra di loro, quanto al prestito personale n. 15008872,
[...] C.F._2 al pagamento in favore di dell'importo di €1.818,60. =, oltre interessi legali Controparte_1 dalla data di certificazione ex art. 50 TUB sino al soddisfo;
- il Sig. , C.F. nonché la Sig.ra Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. in solido tra di loro quanto al prestito personale n.. 16386430,
[...] C.F._2 al pagamento in favore di dell'importo di € 15.014,59=, oltre interessi legali Controparte_1 dalla data di certificazione ex art. 50 TUB sino al soddisfo;
- il solo , C.F. quanto alla carta di credito n. Parte_1 C.F._1
15176916727, al pagamento in favore di dell'importo di € 3.539,57.= oltre Controparte_1 interessi legali sino al soddisfo;
- la sola , C.F. quanto alla carta di credito n. Parte_2 C.F._2
102102967379 al pagamento in favore di dell'importo di 1.560,66.=, oltre Controparte_1 interessi legali sino al soddisfo;
- la sola , C.F. quanto alla carta di credito n. Parte_2 C.F._2
52148400986 al pagamento in favore di dell'importo di 4.901,79.=,oltre Controparte_1 interessi legali sino al soddisfo;
- la sola , C.F. quanto alla carta di credito n. Parte_2 C.F._2
6178873043 al pagamento in favore di dell'importo di 1.014,98.=, oltre Controparte_1 interessi legali sino al soddisfo.
In ogni caso
- condannare gli opponenti al pagamento in favore di delle spese di lite.”. Controparte_1
OSSERVA
1) Gli opponenti eccepiscono l'improcedibilità dell'altrui domanda per inidoneità del procedimento di mediazione in corso di causa a determinare l'avveramento della condizione di procedibilità, siccome svolto dinanzi ad organismo territorialmente incompetente.
1.1) In tal modo, è chiesto al giudice di procedere a nuova verifica della procedibilità della domanda, che è attività da compiersi d'ufficio.
La difesa degli opponenti, pertanto, si sottrae a censure di tardività.
1.2) L'incontro è avvenuto mediante collegamento da remoto, cui non hanno partecipato gli opponenti che, in risposta alla ricevuta “convocazione alla mediazione 4372/2023 promossa da controparte presso il vostro organismo avente sede a Roma”, hanno comunicato il proprio rifiuto a parteciparvi, onde non “ratificare il grave errore di competenza incorso arbitrariamente da controparte”.
1.3) Senonché, pur avendo l'organismo designato ( sede principale in Roma, risulta CP_3 documentato che il procedimento di mediazione si è svolto in DE (vedi verbale negativo del
25/9/23, in atti). Più precisamente, “avanti l'intestato Organismo di Mediazione, presso la Sede di
DE”.
Il che è certamente possibile, poiché gli organismi di mediazione abilitati possono svolgere la loro attività in più sedi operative -eventualmente in sinergia con altri mediatori, per effetto di apposite convenzioni.
Gli opponenti non hanno prodotto in causa la “lettera di convocazione alla mediazione e data di primo incontro” che risultava allegata alla convocazione, nè ne hanno allegato e censurato il contenuto.
Nella convocazione, il mediatore è tra l'altro obbligato ad indicare la sede dell'incontro (v. art.8 co.1° Dlgs n°28/10).
Si tratta di un dato che non è possibile omettere, perché la celebrazione dell'incontro con modalità telematiche è possibile soltanto “con il consenso delle parti” (art. 8 bis Dlgs cit.), ed è quindi indispensabile che la convocazione riporti (oltre che il giorno e l'ora, anche) il luogo fisico dell'incontro, per la parte che non acconsenta alla trattazione da remoto. In mancanza di prova del contrario, deve presumersi che la convocazione sia avvenuta per il giorno,
l'ora ed il luogo poi indicati nel verbale conclusivo.
Ne consegue che il rilievo degli opponenti si fonda esclusivamente sul fatto che l'organismo deputato ha sede legale a Roma.
Ma ciò è a questi fini irrilevante, perché quello che richiede la legge (art.4 del Dlgs n°28/10) è che la mediazione si svolga “presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”; ed è quanto avvenuto nella specie.
1.4) La domanda di pagamento veicolata dalla convenuta attraverso il procedimento monitorio è pertanto procedibile.
2) Le prime difese nel merito degli opponenti si fondano su una erronea comprensione del decreto ingiuntivo, ove l'ingiunzione di pagamento per complessivi € 27.850,19 oltre interessi successivi e spese, risulta rivolta ad entrambi gli ingiunti “per le causali di cui al ricorso”, senza ulteriori specificazioni. Quindi, in conformità alla richiesta, avente specificamente ad oggetto il pagamento:
a) dell'importo di €1.818,60, discendente dal prestito personale n. 15008872, richiesto nei confronti di e in solido tra di loro;
Parte_1 Parte_2
b) dell'importo di € 15.014,59, discendente dal prestito personale n. 16386430, richiesto nei confronti di e in solido tra di loro;
Parte_1 Parte_2
c) dell'importo di € 3.539,57, discendente dalla linea di credito revolving n. 15176916727, l richiesto nei confronti del solo Parte_1
d) dell'importo di € 1.560,66, discendente dalla linea di credito revolving n. 102102967379, richiesto nei confronti della sola Parte_2
e) dell'importo di € 4.901,79, discendente dalla linea di credito revolving n. 52148400986, richiesto nei confronti della sola Parte_2
f) dell'importo di € 1.014,98, discendente dalla linea di credito revolving n. 6178873043, richiesto nei confronti della sola Parte_2
Ne consegue che:
- a non è ingiunto il pagamento del debito sub d) ed e) -nè quello discendente Parte_1 dai rapporti n°6154672799 e n° 11322931, non azionati nei suoi confronti nel presente giudizio;
- a non è ingiunto il pagamento del debito sub c). Parte_2
Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva da costoro proposte risultano quindi inammissibili, per essere le parti eccipienti del tutto prive d'interesse concreto ed attuale alla loro proposizione.
3) Quanto al disconoscimento di conformità agli originali delle copie informatiche dei contratti prodotte in causa dall'ingiungente, si rammenta che tali documenti “vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, la cui efficacia probatoria è disciplinata dall'art.
2712 c.c., con la conseguenza che, anche per essi, il disconoscimento della loro conformità ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, previsto dall'art.
215, comma 2, c.p.c., perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (ex multis Cass. n°11445 del 2001).
E' per questo che tale disconoscimento “deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (ex multis Cass. n°8604 del 2025).
In assenza di specifiche contestazioni di tal fatta, non v'è ragione di dubitare della conformità agli originali delle copie informatiche dei contratti, costituenti la fonte negoziale dei vari crediti azionati.
4) A fronte dell'iniziale contestazione degli opponenti relativa alla mancanza della documentazione contabile relativa ai vari rapporti, la convenuta ha provveduto a versare in atti (suoi all.ti 2-7) gli estratti conto dettagliati relativi a ciascuno dei rapporti azionati, riportanti le operazioni attive e passive annotate fino al saldo qui richiesto.
Il deposito in causa degli estratti conto equivale a trasmissione (Cass. n°17242 del 2006).
Per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “l'art. 1832 primo comma cod. civ., ai sensi del quale si deve ritenere approvato l'estratto di conto corrente in difetto di tempestive contestazioni della parte cui sia stato trasmesso, salva l'impugnazione prevista dal secondo comma, sottintende una presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, fra i soggetti del relativo contratto. Tale presunzione, che è applicabile anche ai rapporti bancari in conto corrente (in forza del richiamo della citata norma contenuto nell'art. 1857 cod. civ.), nonché estensibile ai documenti contabili muniti di caratteristiche equipollenti… comporta che, in caso di produzione in causa di quelle scritturazioni, a corredo della domanda di pagamento del saldo, il giudice del merito può disattenderne le risultanze solo in presenza di circostanziate contestazioni del convenuto, specificamente dirette contro le singole annotazioni, non a fronte di un mero rifiuto del conto o di una semplice enunciazione di nulla dovere" (ex multis Cass. n. 9427 del 1990. Nei medesimi sensi, da ultimo, Cass n°18352 del 2023). Le contestazioni specifiche degli opponenti riguardano soltanto i contratti di finanziamento n°15008872 e n°16386430, ed attengono ad ipotetici errori contabili.
Tali contestazioni sono contenute nell'iniziale citazione, prima del deposito dei relativi conti.
La controparte, in replica, ha depositato gli estratti conto ed indicato analiticamente le ragioni per cui il credito a saldo richiesto per ciascun prestito è vero, per esser stato ogni pagamento ricevuto correttamente imputato e conseguentemente annotato.
La mancanza di controreplica a tali allegazioni assegna alla persistente difesa iniziale degli opponenti natura di mero rifiuto del conto, che non consente al giudice di disattendere le risultanze contabili.
5) L'opposizione è pertanto infondata e va rigettata.
6) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria -nulla per la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.26.000,01 ed €.52.000, tenuto conto del valore della somma oggetto di ingiunzione.
P.Q.M.
ogni altra istanza disattesa
RIGETTA l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
CONDANNA e al solidale rimborso delle spese ex adverso Parte_1 Parte_2 sostenute per il presente giudizio, che liquida in complessivi €.
5.810 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
DE, 29 agosto 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DE –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 519/2022 R. G. vertente tra
e (avv. Gianluca Scalera) Parte_1 Parte_2
-ATTORI-
e
(avv. Gennaro Ferrecchia e Massimiliano Silvestri) Controparte_1
-CONVENUTA- ha ottenuto nei confronti di e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 ingiunzione di pagamento per complessivi € 27.850,19 oltre interessi successivi e spese, “per le causali di cui al ricorso”.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione.
L'opposta, costituita, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Delle ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
Concessa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione ed inutilmente esperita la mediazione obbligatoria, all'udienza successiva, su richiesta di parte convenuta -assente parte opponente- la causa è stata avviata in decisione.
In tale fase, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità dell'altrui domanda, per esser stato svolto il tentativo di conciliazione dinanzi ad organismo avente sede in Roma.
Scaduti i termini concessi alle parti ex art.190 cpc, in data 9 ottobre 2024 la causa è stata riservata in decisione monocratica.
Le parti, hanno così concluso:
e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
-IN VIA PRELIMINARE:
a) dichiarare la improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis del d.lgs. n.
28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
b) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Sig. Parte_1 relativamente ai rapporti contrattuali n. 52148400986, 102102967379, 6154672799 n. 11322931 con tutte le conseguenze di legge;
c) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla Sig.ra Pt_2 relativamente al rapporto contrattuale n. 15176916727 con tutte le conseguenze di legge;
d) in ogni caso rigettare l'eventuale istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto nel caso di specie, per i motivi esposti in narrativa, sussistono i
"gravi motivi" circa ma mancanza di prova e dei requisiti ex art. 633 e ss c.p.c.;
-IN VIA PRINCIPALE: nel merito, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa;
-IN SUBORDINE: attesa la manifesta eccessività dell'importo ingiunto, nonché la sua irregolarità alla luce dei rapporti non solidali tra gli attori, stante per i motivi di cui in narrativa, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, determinare i reali rapporti dare/avere tra le parti depurando dalla cifra risultante quanto non dovuto dagli opponenti e quanto emergerà in corso di causa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Si aggiunge l'eccezione di improcedibilità già indicata la scorsa udienza.”
Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
NEL MERITO
In via principale
- rigettare la domanda formulata dagli opponenti in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, emesso da Codesto On.le
Tribunale, ai danni dei medesimi;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare:
- il Sig. , C.F. nonché la Sig.ra Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. in solido tra di loro, quanto al prestito personale n. 15008872,
[...] C.F._2 al pagamento in favore di dell'importo di €1.818,60. =, oltre interessi legali Controparte_1 dalla data di certificazione ex art. 50 TUB sino al soddisfo;
- il Sig. , C.F. nonché la Sig.ra Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. in solido tra di loro quanto al prestito personale n.. 16386430,
[...] C.F._2 al pagamento in favore di dell'importo di € 15.014,59=, oltre interessi legali Controparte_1 dalla data di certificazione ex art. 50 TUB sino al soddisfo;
- il solo , C.F. quanto alla carta di credito n. Parte_1 C.F._1
15176916727, al pagamento in favore di dell'importo di € 3.539,57.= oltre Controparte_1 interessi legali sino al soddisfo;
- la sola , C.F. quanto alla carta di credito n. Parte_2 C.F._2
102102967379 al pagamento in favore di dell'importo di 1.560,66.=, oltre Controparte_1 interessi legali sino al soddisfo;
- la sola , C.F. quanto alla carta di credito n. Parte_2 C.F._2
52148400986 al pagamento in favore di dell'importo di 4.901,79.=,oltre Controparte_1 interessi legali sino al soddisfo;
- la sola , C.F. quanto alla carta di credito n. Parte_2 C.F._2
6178873043 al pagamento in favore di dell'importo di 1.014,98.=, oltre Controparte_1 interessi legali sino al soddisfo.
In ogni caso
- condannare gli opponenti al pagamento in favore di delle spese di lite.”. Controparte_1
OSSERVA
1) Gli opponenti eccepiscono l'improcedibilità dell'altrui domanda per inidoneità del procedimento di mediazione in corso di causa a determinare l'avveramento della condizione di procedibilità, siccome svolto dinanzi ad organismo territorialmente incompetente.
1.1) In tal modo, è chiesto al giudice di procedere a nuova verifica della procedibilità della domanda, che è attività da compiersi d'ufficio.
La difesa degli opponenti, pertanto, si sottrae a censure di tardività.
1.2) L'incontro è avvenuto mediante collegamento da remoto, cui non hanno partecipato gli opponenti che, in risposta alla ricevuta “convocazione alla mediazione 4372/2023 promossa da controparte presso il vostro organismo avente sede a Roma”, hanno comunicato il proprio rifiuto a parteciparvi, onde non “ratificare il grave errore di competenza incorso arbitrariamente da controparte”.
1.3) Senonché, pur avendo l'organismo designato ( sede principale in Roma, risulta CP_3 documentato che il procedimento di mediazione si è svolto in DE (vedi verbale negativo del
25/9/23, in atti). Più precisamente, “avanti l'intestato Organismo di Mediazione, presso la Sede di
DE”.
Il che è certamente possibile, poiché gli organismi di mediazione abilitati possono svolgere la loro attività in più sedi operative -eventualmente in sinergia con altri mediatori, per effetto di apposite convenzioni.
Gli opponenti non hanno prodotto in causa la “lettera di convocazione alla mediazione e data di primo incontro” che risultava allegata alla convocazione, nè ne hanno allegato e censurato il contenuto.
Nella convocazione, il mediatore è tra l'altro obbligato ad indicare la sede dell'incontro (v. art.8 co.1° Dlgs n°28/10).
Si tratta di un dato che non è possibile omettere, perché la celebrazione dell'incontro con modalità telematiche è possibile soltanto “con il consenso delle parti” (art. 8 bis Dlgs cit.), ed è quindi indispensabile che la convocazione riporti (oltre che il giorno e l'ora, anche) il luogo fisico dell'incontro, per la parte che non acconsenta alla trattazione da remoto. In mancanza di prova del contrario, deve presumersi che la convocazione sia avvenuta per il giorno,
l'ora ed il luogo poi indicati nel verbale conclusivo.
Ne consegue che il rilievo degli opponenti si fonda esclusivamente sul fatto che l'organismo deputato ha sede legale a Roma.
Ma ciò è a questi fini irrilevante, perché quello che richiede la legge (art.4 del Dlgs n°28/10) è che la mediazione si svolga “presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”; ed è quanto avvenuto nella specie.
1.4) La domanda di pagamento veicolata dalla convenuta attraverso il procedimento monitorio è pertanto procedibile.
2) Le prime difese nel merito degli opponenti si fondano su una erronea comprensione del decreto ingiuntivo, ove l'ingiunzione di pagamento per complessivi € 27.850,19 oltre interessi successivi e spese, risulta rivolta ad entrambi gli ingiunti “per le causali di cui al ricorso”, senza ulteriori specificazioni. Quindi, in conformità alla richiesta, avente specificamente ad oggetto il pagamento:
a) dell'importo di €1.818,60, discendente dal prestito personale n. 15008872, richiesto nei confronti di e in solido tra di loro;
Parte_1 Parte_2
b) dell'importo di € 15.014,59, discendente dal prestito personale n. 16386430, richiesto nei confronti di e in solido tra di loro;
Parte_1 Parte_2
c) dell'importo di € 3.539,57, discendente dalla linea di credito revolving n. 15176916727, l richiesto nei confronti del solo Parte_1
d) dell'importo di € 1.560,66, discendente dalla linea di credito revolving n. 102102967379, richiesto nei confronti della sola Parte_2
e) dell'importo di € 4.901,79, discendente dalla linea di credito revolving n. 52148400986, richiesto nei confronti della sola Parte_2
f) dell'importo di € 1.014,98, discendente dalla linea di credito revolving n. 6178873043, richiesto nei confronti della sola Parte_2
Ne consegue che:
- a non è ingiunto il pagamento del debito sub d) ed e) -nè quello discendente Parte_1 dai rapporti n°6154672799 e n° 11322931, non azionati nei suoi confronti nel presente giudizio;
- a non è ingiunto il pagamento del debito sub c). Parte_2
Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva da costoro proposte risultano quindi inammissibili, per essere le parti eccipienti del tutto prive d'interesse concreto ed attuale alla loro proposizione.
3) Quanto al disconoscimento di conformità agli originali delle copie informatiche dei contratti prodotte in causa dall'ingiungente, si rammenta che tali documenti “vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, la cui efficacia probatoria è disciplinata dall'art.
2712 c.c., con la conseguenza che, anche per essi, il disconoscimento della loro conformità ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, previsto dall'art.
215, comma 2, c.p.c., perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (ex multis Cass. n°11445 del 2001).
E' per questo che tale disconoscimento “deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (ex multis Cass. n°8604 del 2025).
In assenza di specifiche contestazioni di tal fatta, non v'è ragione di dubitare della conformità agli originali delle copie informatiche dei contratti, costituenti la fonte negoziale dei vari crediti azionati.
4) A fronte dell'iniziale contestazione degli opponenti relativa alla mancanza della documentazione contabile relativa ai vari rapporti, la convenuta ha provveduto a versare in atti (suoi all.ti 2-7) gli estratti conto dettagliati relativi a ciascuno dei rapporti azionati, riportanti le operazioni attive e passive annotate fino al saldo qui richiesto.
Il deposito in causa degli estratti conto equivale a trasmissione (Cass. n°17242 del 2006).
Per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “l'art. 1832 primo comma cod. civ., ai sensi del quale si deve ritenere approvato l'estratto di conto corrente in difetto di tempestive contestazioni della parte cui sia stato trasmesso, salva l'impugnazione prevista dal secondo comma, sottintende una presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, fra i soggetti del relativo contratto. Tale presunzione, che è applicabile anche ai rapporti bancari in conto corrente (in forza del richiamo della citata norma contenuto nell'art. 1857 cod. civ.), nonché estensibile ai documenti contabili muniti di caratteristiche equipollenti… comporta che, in caso di produzione in causa di quelle scritturazioni, a corredo della domanda di pagamento del saldo, il giudice del merito può disattenderne le risultanze solo in presenza di circostanziate contestazioni del convenuto, specificamente dirette contro le singole annotazioni, non a fronte di un mero rifiuto del conto o di una semplice enunciazione di nulla dovere" (ex multis Cass. n. 9427 del 1990. Nei medesimi sensi, da ultimo, Cass n°18352 del 2023). Le contestazioni specifiche degli opponenti riguardano soltanto i contratti di finanziamento n°15008872 e n°16386430, ed attengono ad ipotetici errori contabili.
Tali contestazioni sono contenute nell'iniziale citazione, prima del deposito dei relativi conti.
La controparte, in replica, ha depositato gli estratti conto ed indicato analiticamente le ragioni per cui il credito a saldo richiesto per ciascun prestito è vero, per esser stato ogni pagamento ricevuto correttamente imputato e conseguentemente annotato.
La mancanza di controreplica a tali allegazioni assegna alla persistente difesa iniziale degli opponenti natura di mero rifiuto del conto, che non consente al giudice di disattendere le risultanze contabili.
5) L'opposizione è pertanto infondata e va rigettata.
6) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria -nulla per la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.26.000,01 ed €.52.000, tenuto conto del valore della somma oggetto di ingiunzione.
P.Q.M.
ogni altra istanza disattesa
RIGETTA l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
CONDANNA e al solidale rimborso delle spese ex adverso Parte_1 Parte_2 sostenute per il presente giudizio, che liquida in complessivi €.
5.810 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
DE, 29 agosto 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-