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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/06/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1041/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1041/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], CA, USA, Parte_1 C.F._1 il 18.03.1979 e residente al 2052 Gold Street n. 127, Alviso, CA, USA, (C.F.: C.F._2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo
[...] studio in Salerno, via Michelangelo Testa n. 11, come da procura allegata al ricorso autenticata, tradotta e apostillata.
-ricorrente- contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 22.04.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedeva di accertare Controparte_1
e dichiarare il proprio status di cittadina italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano , nato a [...] il [...], come risultante Persona_1 dall'estratto dell'atto di nascita (cfr. doc. 1), da e Parte_2 Parte_3
Una volta emigrato negli Stati Uniti d'America, il cittadino italiano aveva contratto matrimonio, in data 18.12.1904, con la connazionale (cfr. doc.3) e dalla loro unione era nato il figlio Persona_2 , in data 15.01.1906 (cfr. doc. 4). Quest'ultimo aveva sposato il Parte_2 Persona_3
06.04.1929 (cfr. doc. 5), generando la figlia , nata il [...] (cfr. doc. 6). Persona_4
si era unita in matrimonio con in data 28.03.1953 (cfr. doc. 8) e Persona_4 Persona_5
dalla loro unione era nato, il 27.03.1955, il figlio , (cfr. doc. 9), il quale aveva Persona_6
sposato , in data 21.06.1975 (cfr. doc. 10), generando , Persona_7 Parte_1
nata il [...] (cfr. doc. 11) - odierna ricorrente.
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
Il Pubblico Ministero, in data 13.06.2024, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
In data 08.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalla sola parte ricorrente nelle proprie note sostitutive d'udienza, in cui chiariva l'incongruenza concernente il nominativo rilevata dal giudice ed insisteva per l'accoglimento del Controparte_2 ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e contestava le eccezioni e difese avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito, giova rilevare che la difesa ha chiarito la discrepanza rilevata dal Giudice nel certificato di nascita di (cfr. doc.6), nipote in linea retta di secondo grado del capostipite italiano Persona_4
, ove il padre è indicato con il nome di , in luogo di Persona_1 Per_8 Per_9
fermi restando l'età (25 anni), il cognome ( ) e il coniuge ( che Per_10 Per_4 Persona_3 correttamente coincidono con quelli che il genitore avrebbe dovuto avere, stando al certificato di nascita e di matrimonio ad egli riferibili.
Infatti, secondo la discendenza illustrata nell'atto introduttivo, dall'unione matrimoniale tra l'avo italiano e era stato generato il figlio , nato il Persona_1 Persona_2 Parte_2 15.01.1906 (cfr.doc. 4), il quale si era unito in matrimonio con il 6.04.1929 (cfr. doc. Persona_3
5) e aveva generato , nata il [...]. Tuttavia, quest'ultima nel certificato di nascita Persona_4
(cfr. doc. 6) risulta figlia di tale . Per_8 Per_4
La difesa, con note depositate il 14.04.2025, ha chiarito che ”, e , non Pt_2 Per_10 Per_8 sono altro che la stessa persona che “nel corso della vita ha utilizzato nomi diversi, come in uso negli
Stati Uniti, (…) fenomeno questo ancora più diffuso agli inizi del '900 fra gli italoamericani che,
(…), spesso optavano per l'utilizzo di nomi che risultassero “più americani” per essere più facilmente accettati socialmente”.
A sostegno di detta ricostruzione, la difesa ha allegato ulteriore documentazione nella quale il predetto viene generalizzato con il nome completo e nella quale vi è coincidenza Persona_11 della nata di nascita e della paternità (vedasi certificato di morte, scheda di registrazione militare e richiesta attribuzione di numero di previdenza sociale).
Pertanto, deve ritenersi che la ricorrente abbia assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo . Persona_1
Ad ogni buon conto, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Inoltre, accadeva frequentemente che i nomi di battesimo venissero tradotti nell'idioma locale, come nel caso di specie ove l'ascendente in alcuni documenti statunitensi Persona_1 risulta indicato con il nome ” (così nel certificato di matrimonio del figlio cfr. doc.5). Per_12 Per_10
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che, ove la linea di discendenza sia chiara e desumibile da elementi oggettivi, debba essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si osserva anzitutto che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna della ricorrente da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del
1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che l'unica donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore della ricorrente sia , nata negli U.S.A. il 30.04.1931 (figlia di Persona_4 Pt_2
, a sua volta figlio di , originario dante causa) ed è indubbio che ella
[...] Persona_1 abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” al figlio sin dal momento della Persona_6 nascita di quest'ultimo, avvenuta il 27.03.1955, ovvero in epoca post – costituzionale.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_1 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Sul punto, la ricorrente, diretta discendente di avo italiano, ha provato di aver presentato istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia competente, ottenendo un primo appuntamento per il 2027 (cfr. doc. 12 e 13), come si evince dalla mail inviata dal sistema
“prenot@ami” in data 10.05.2023.
La difesa ha denunciato che l'appuntamento fissato per il 15 aprile 2027, in ogni caso, è finalizzato
“alla sola consegna della documentazione e non certamente all'emissione del provvedimento richiesto, per il quale sarà necessario aspettare un numero indefinito di anni” e che non costituisce prenotazione stante l'indicazione della seguente dicitura del “dettaglio appuntamento” (cfr. doc. 13):
“Attenzione!! Questa stampa non costituisce una prenotazione. Presentarsi allo sportello soltanto se
l'appuntamento è stato confermato dal 10° al 3° giorno prima della data di prenotazione cliccando su CONFERMA nella propria Area Riservata!”.
Appare di tutta evidenza che i tempi di definizione da parte della competente autorità consolare è superiore al termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza, e detta circostanza si sostanzia in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalla richiedente, dal quale deriva l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c e giustifica così il suo accesso alla via giurisdizionale.
Quanto, poi, all'eccezione di parte resistente in punto di perdita della cittadinanza iure sanguinis per interruzione della linea di trasmissione da desumersi dalla lettura della legislazione italiana, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis senza interruzioni dall'antenato cittadino al proprio figlio e da questi ai suoi discendenti, fino all'odierna ricorrente. In particolare, la trasmissione della cittadinanza all'odierna ricorrente proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto negli Stati Uniti senza aver mai acquisito la cittadinanza statunitense per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. 2).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
19.07.2023, dal “Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti – Servizi di cittadinanza e d
Immigrazione degli Stati Uniti. Attestazione della Non esistenza di Verbali Documentali”, nel quale si legge quanto segue “(…) il Servizio Cittadinanza ed Immigrazione conserva registri centralizzati inerenti a stranieri immigranti che abbiano effettuato il loro ingresso nel territorio degli Stati Uniti in data o successivamente al 30 Giugno 1924, a stranieri non immigranti che abbiano fatto il loro ingresso in data o successivamente al 30 Giugno 1948, ed uno schedario centralizzato di tutte le persone naturalizzate in data uguale o successiva al 27 Settembre 1906.
Che il sottoscritto, o un dipendente dell'agenzia che agisca sulla base delle mie direttive, ha effettuato una ricerca nell'ambito degli archivi inerente al soggetto di seguito identificato. Nello specifico, questo ufficio ha ricercato nel Sistema di Schedatura Centralizzata (CIS) e/o nel Sistema Centrale
Schedatura Richieste Digitali (MiDAS).
Che, a seguito dell'attuazione di un'accurata ricerca in tali sistemi di banca dati, non è stata rilevata
l'esistenza di alcun documento relativo al soggetto di seguito specificato:
(..) Soggetto: Persona_1
Conosciuto Anche Come (ALIAS): / / Nato il: 09/04/1877 o Persona_1 Per_1 Per_12
23/03/1895 Nazione di Nascita: Italia”.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente Parte_1
, nata a [...], CA, USA, il 18.03.1979, il diritto alla cittadinanza italiana;
[...]
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa interamente le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria il 03.06.2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1041/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], CA, USA, Parte_1 C.F._1 il 18.03.1979 e residente al 2052 Gold Street n. 127, Alviso, CA, USA, (C.F.: C.F._2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo
[...] studio in Salerno, via Michelangelo Testa n. 11, come da procura allegata al ricorso autenticata, tradotta e apostillata.
-ricorrente- contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 22.04.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedeva di accertare Controparte_1
e dichiarare il proprio status di cittadina italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano , nato a [...] il [...], come risultante Persona_1 dall'estratto dell'atto di nascita (cfr. doc. 1), da e Parte_2 Parte_3
Una volta emigrato negli Stati Uniti d'America, il cittadino italiano aveva contratto matrimonio, in data 18.12.1904, con la connazionale (cfr. doc.3) e dalla loro unione era nato il figlio Persona_2 , in data 15.01.1906 (cfr. doc. 4). Quest'ultimo aveva sposato il Parte_2 Persona_3
06.04.1929 (cfr. doc. 5), generando la figlia , nata il [...] (cfr. doc. 6). Persona_4
si era unita in matrimonio con in data 28.03.1953 (cfr. doc. 8) e Persona_4 Persona_5
dalla loro unione era nato, il 27.03.1955, il figlio , (cfr. doc. 9), il quale aveva Persona_6
sposato , in data 21.06.1975 (cfr. doc. 10), generando , Persona_7 Parte_1
nata il [...] (cfr. doc. 11) - odierna ricorrente.
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
Il Pubblico Ministero, in data 13.06.2024, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
In data 08.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalla sola parte ricorrente nelle proprie note sostitutive d'udienza, in cui chiariva l'incongruenza concernente il nominativo rilevata dal giudice ed insisteva per l'accoglimento del Controparte_2 ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e contestava le eccezioni e difese avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito, giova rilevare che la difesa ha chiarito la discrepanza rilevata dal Giudice nel certificato di nascita di (cfr. doc.6), nipote in linea retta di secondo grado del capostipite italiano Persona_4
, ove il padre è indicato con il nome di , in luogo di Persona_1 Per_8 Per_9
fermi restando l'età (25 anni), il cognome ( ) e il coniuge ( che Per_10 Per_4 Persona_3 correttamente coincidono con quelli che il genitore avrebbe dovuto avere, stando al certificato di nascita e di matrimonio ad egli riferibili.
Infatti, secondo la discendenza illustrata nell'atto introduttivo, dall'unione matrimoniale tra l'avo italiano e era stato generato il figlio , nato il Persona_1 Persona_2 Parte_2 15.01.1906 (cfr.doc. 4), il quale si era unito in matrimonio con il 6.04.1929 (cfr. doc. Persona_3
5) e aveva generato , nata il [...]. Tuttavia, quest'ultima nel certificato di nascita Persona_4
(cfr. doc. 6) risulta figlia di tale . Per_8 Per_4
La difesa, con note depositate il 14.04.2025, ha chiarito che ”, e , non Pt_2 Per_10 Per_8 sono altro che la stessa persona che “nel corso della vita ha utilizzato nomi diversi, come in uso negli
Stati Uniti, (…) fenomeno questo ancora più diffuso agli inizi del '900 fra gli italoamericani che,
(…), spesso optavano per l'utilizzo di nomi che risultassero “più americani” per essere più facilmente accettati socialmente”.
A sostegno di detta ricostruzione, la difesa ha allegato ulteriore documentazione nella quale il predetto viene generalizzato con il nome completo e nella quale vi è coincidenza Persona_11 della nata di nascita e della paternità (vedasi certificato di morte, scheda di registrazione militare e richiesta attribuzione di numero di previdenza sociale).
Pertanto, deve ritenersi che la ricorrente abbia assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo . Persona_1
Ad ogni buon conto, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Inoltre, accadeva frequentemente che i nomi di battesimo venissero tradotti nell'idioma locale, come nel caso di specie ove l'ascendente in alcuni documenti statunitensi Persona_1 risulta indicato con il nome ” (così nel certificato di matrimonio del figlio cfr. doc.5). Per_12 Per_10
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che, ove la linea di discendenza sia chiara e desumibile da elementi oggettivi, debba essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si osserva anzitutto che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna della ricorrente da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del
1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che l'unica donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore della ricorrente sia , nata negli U.S.A. il 30.04.1931 (figlia di Persona_4 Pt_2
, a sua volta figlio di , originario dante causa) ed è indubbio che ella
[...] Persona_1 abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” al figlio sin dal momento della Persona_6 nascita di quest'ultimo, avvenuta il 27.03.1955, ovvero in epoca post – costituzionale.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_1 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Sul punto, la ricorrente, diretta discendente di avo italiano, ha provato di aver presentato istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia competente, ottenendo un primo appuntamento per il 2027 (cfr. doc. 12 e 13), come si evince dalla mail inviata dal sistema
“prenot@ami” in data 10.05.2023.
La difesa ha denunciato che l'appuntamento fissato per il 15 aprile 2027, in ogni caso, è finalizzato
“alla sola consegna della documentazione e non certamente all'emissione del provvedimento richiesto, per il quale sarà necessario aspettare un numero indefinito di anni” e che non costituisce prenotazione stante l'indicazione della seguente dicitura del “dettaglio appuntamento” (cfr. doc. 13):
“Attenzione!! Questa stampa non costituisce una prenotazione. Presentarsi allo sportello soltanto se
l'appuntamento è stato confermato dal 10° al 3° giorno prima della data di prenotazione cliccando su CONFERMA nella propria Area Riservata!”.
Appare di tutta evidenza che i tempi di definizione da parte della competente autorità consolare è superiore al termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza, e detta circostanza si sostanzia in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalla richiedente, dal quale deriva l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c e giustifica così il suo accesso alla via giurisdizionale.
Quanto, poi, all'eccezione di parte resistente in punto di perdita della cittadinanza iure sanguinis per interruzione della linea di trasmissione da desumersi dalla lettura della legislazione italiana, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis senza interruzioni dall'antenato cittadino al proprio figlio e da questi ai suoi discendenti, fino all'odierna ricorrente. In particolare, la trasmissione della cittadinanza all'odierna ricorrente proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto negli Stati Uniti senza aver mai acquisito la cittadinanza statunitense per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. 2).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
19.07.2023, dal “Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti – Servizi di cittadinanza e d
Immigrazione degli Stati Uniti. Attestazione della Non esistenza di Verbali Documentali”, nel quale si legge quanto segue “(…) il Servizio Cittadinanza ed Immigrazione conserva registri centralizzati inerenti a stranieri immigranti che abbiano effettuato il loro ingresso nel territorio degli Stati Uniti in data o successivamente al 30 Giugno 1924, a stranieri non immigranti che abbiano fatto il loro ingresso in data o successivamente al 30 Giugno 1948, ed uno schedario centralizzato di tutte le persone naturalizzate in data uguale o successiva al 27 Settembre 1906.
Che il sottoscritto, o un dipendente dell'agenzia che agisca sulla base delle mie direttive, ha effettuato una ricerca nell'ambito degli archivi inerente al soggetto di seguito identificato. Nello specifico, questo ufficio ha ricercato nel Sistema di Schedatura Centralizzata (CIS) e/o nel Sistema Centrale
Schedatura Richieste Digitali (MiDAS).
Che, a seguito dell'attuazione di un'accurata ricerca in tali sistemi di banca dati, non è stata rilevata
l'esistenza di alcun documento relativo al soggetto di seguito specificato:
(..) Soggetto: Persona_1
Conosciuto Anche Come (ALIAS): / / Nato il: 09/04/1877 o Persona_1 Per_1 Per_12
23/03/1895 Nazione di Nascita: Italia”.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente Parte_1
, nata a [...], CA, USA, il 18.03.1979, il diritto alla cittadinanza italiana;
[...]
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa interamente le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria il 03.06.2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Elena M. A. Luppino