Articolo 33 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
Articolo 32Articolo 34
Versione
1 agosto 1965
Art. 33. Decorrenza delle pensioni di invalidita', di anzianita' e per i superstiti

La pensione di anzianita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' maturato il relativo diritto, purche' la domanda pervenga all'istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data in cui e' sorto il diritto stesso.
In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la relativa domanda, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di dichiarazione dell'invalidita', secondo la procedura prevista dall'articolo 26 della presente legge, qualora detta dichiarazione sia di data anteriore a quella di presentazione della domanda.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato, purche' la relativa domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data del decesso dell'iscritto o del pensionato.
In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965
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