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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 04/06/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro,
ha pronunciato il seguente dispositivo della
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 582/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA Parte_1 , rapp.to e difeso dagli Avv. Federica Badellino e Fabio Miroglio
Ricorrente
Contro
CP_1
Reistente Contumace
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato Parte_2 ha esposto:
31.5.2023, data nella quale è stato licenziato per asserita “giusta causa" (doc. 1
-
comunicazione di licenziamento;
doc.
2-lettera di impugnazione);
-l'adozione del licenziamento non era stata preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti, prevista dall'art. 7 c. 4 St. Lav. richiamato dall'art. 7 l.n. 604/66;
-la violazione della procedura di cui all'art.7 1. n. 300/70 è sanzionata dall'art. 4 d.lgs. n.
23/2015 con il pagamento di un'indennità non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (fra 1 e 6 mensilità età per le piccole aziende ex art. 9 d.lgs.);
-la motivazione riportata nella comunicazione di licenziamento era assolutamente indeterminata e generica;
-inoltre, non corrispondeva al vero l'aver egli tenuto un comportamento definibile come
"ingiurioso ed irrispettoso” nei confronti dell'amministratrice della società convenuta, tale da giustificare il licenziamento in tronco;
-oltre all'indennità risarcitoria prevista dalla legge quale sanzione per l'illegittimo recesso subito, gli compete l'indennità di mancato preavviso, avente la diversa funzione di assicurare una fonte di sussistenza durante il tempo necessario a reperire una nuova occupazione e prevista in ogni caso di licenziamento illegittimo non assistito da tutela reintegratoria (fra altre, Cass. n. 13732/2006 e Cass. n. 10642/2017);
-nel caso di specie, per un lavoratore di 5° livello e con anzianità inferiore a 5 anni, il
CCNL di settore prevede un termine di preavviso di 20 giorni, pari ad un'indennità di €
1.124,87 (€ 1.462,34: 26 giorni lavorativi-mese come da foglio-paga x 20 giorni). Ciò premesso, il ricorrente così concludeva: "Voglia il Giudice Ill.mo, in accoglimento dei motivi esposti, previa ogni declaratoria occorrenda, condannare la convenuta al pagamento dell'indennità
risarcitoria ex art. 9 D.lgs. n. 23/2015 nel massimo previsto di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento (€ 1.462,34) o nella diversa misura ritenuta di equità, oltre all'indennità di mancato preavviso contrattualmente prevista di 20 giorni, pari ad € 1.124,87 salvo diversa determinazione a mezzo di CTU
contabile".
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604 sui licenziamenti individuali pone testualmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo dell'atto di recesso, così recitando la norma “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro".
Tale rilievo è doveroso poiché, pur avendo il Parte_1 incentrato la propria domanda sulla violazione dell'art..7, c. 4, St. Lav., richiamato dall'art. 7 1.n. 604/66, egli ha contestato d'aver commesso il fatto ascrittogli nella comunicazione di licenziamento nonché ed è
ciò che rileva maggiormente – ha domandato anche la corresponsione dell'indennità di
-
mancato preavviso.
Ebbene, essendo CP_1 scelto di restare contumace, ne discende che non v'è alcuna prova che il ricorrente, non solo abbia posto in essere un comportamento tale da legittimare il suo licenziamento, ma che sussistevano anche i presupposti del recesso per giusta causa.
Ne consegue che al Parte_1 va riconosciuta l'indennità richiesta per non aver il datore di lavoro rispettato il termine di preavviso previsto dall'art. 207 del CCNL per i dipendenti delle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, ecc. (all. 5)
Essendo l'attore inquadrato al livello 5 – come attestato nella busta paga in atti (all. 3) – e avendo egli lavorato meno di 5 anni, il termine di preavviso era di 20 giorni. Ne consegue che al Parte_1 va riconosciuto l'importo richiesto di € 1.124,87 (€ 56,24 x
20 g.) Parimenti, era onere della società convenuta dimostrare d'aver preliminarmente proceduto a contestare l'addebito al Parte_1 prova che, ovviamente, non v'è.
Deve, pertanto, ritenersi non rispettato il disposto dell'art. 7 St. Lav., il quale al comma 2
prescrive che "Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.
In tale ipotesi deve farsi applicazione dell' art. 4 del D. Lgs 23/2015, il quale stabilisce che
"Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n.
300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.". CP_1 evidentemente, però occupava non più di 15 dipendenti, come s'evince dal tenore delle conclusioni, nelle quali è stata chiesta la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 9 D. Lgs 23/2015; questo così dispone: "Ove
il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità". Avendo il ricorrente prestato lavoro alle dipendenze della convenuta per circa 3 anni, si ritiene adeguato riconoscergli un risarcimento pari a 3 mensilità, atteso che nella fattispecie non ricorrono i presupposti "per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.".
Invero, il licenziamento intimato, seppur contenente una motivazione alquanto generica,
non è riconducibile ad uno dei casi di nullità previsti dalla legge.
Inoltre, non può affermarsi che sia stata “positivamente” accertata l'insussistenza dell'assenza della giusta causa poiché a fronte della contumacia della convenuta può
soltanto prendersi atto dell'assenza di prova della commissione del fatto posto a fondamento del recesso.
La liquidazione delle spese, che si quantificano come in dispositivo, segue la soccombenza della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di CP_1 così provvede: Parte_1 Condanna CP_1 al pagamento in favore del ricorrente d'un importo pari a 3 mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla notifica del ricorso sino al saldo. Condanna CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.124,87,
oltre a interessi legali a far data dal 22/5/2023 sino al saldo. Condanna CP_1 alla rifusione delle spese di causa, che si determinano in € 1100,00
per la fase di studio, € 480,00 per la fase introduttiva, € 1200,00 per la fase decisionale,
oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 4-6-2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Fabio Favalli