Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
DE TT HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7500 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Sergio Leonardi e Federica Celi che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
( P.I. ) in persona della mandataria Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giulia Radice che la rappresenta e difende per mandato in atti
INTERVENUTA IN APPELLO
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1618/2021 resa nel procedimento 2010/2016 – contratti bancari –
1
Con atto di citazione notificato il quindici aprile 2016 e iscritto a Ruolo ( r.g. 1618/2021 ) conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Tivoli e deduceva che nei rapporti ancora pendenti ( conto corrente 2538.77 con annesso conto anticipi 18006703.11 e conto corrente con anticipazione su effetti n° 2539.70 ) era stata superata la soglia usuraria come da analisi contabile redatta da un professionista di fiducia, con diritto a stornare, alla data del trenta settembre 2015, per il conto 2538.77
€98.798,76 e per il conto 2539.70 € 4.148,83.
si costituiva, evidenziava l'inammissibilità dell'azione di Controparte_1 ripetizione in quanto si trattava di posizioni ancora aperte e in quanto non vi era stata una specificazione in ordine a eventuali rimesse solutorie, le uniche che avrebbero potuto essere oggetto di condanna alla restituzione;
contestava il criterio di calcolo ai fini dell'usura in quanto era stata inglobata prima del 2010 anche la cms, evidenziava come non vi fosse allegazione di nullità riguardo alle clausole contrattuali poste a base degli addebiti, eccepiva la prescrizione delle rimesse afferenti il rapporto di anticipazione su fatture e il rapporto di anticipazione su effetti i quali trovavano poi regolazione nei rapporti di cc/cc nn. 2538,77 e
2539,70.
Il Tribunale, espletata CTU, con sentenza 1618/2021 respingeva la domanda.
proponeva appello e concludeva chiedendo: “In via istruttoria disporre il Parte_1 rinnovo della CTU per accertare, in relazione ai conti N.2538.77 (collegato con il rapporto anticipi N.18006703.11) e N.2539. 70, l'eventuale superamento del tasso soglia, dall'inizio dei rapporti alla loro chiusura, tenendo anche conto della CMS per il periodo successivo al 2010 mentre per il periodo anteriore tenerne conto conformemente al principio stabilito dalla Sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione N.16303/2018, e per determinare gli eventuali importi da stornare. Nominare CTU il Dott lo stesso nominato nel giudizio di primo grado. Nella Per_1 denegata ipotesi di rigetto dell'istanza, salvo gravame, quanto al c/c N. 2538.77 collegato con il rapporto anticipi N.18006703.11) dichiarare: In via principale e nel merito che il TEG del rapporto ha superato il tasso di soglia, al tempo vigente, nei seguenti periodi: I-II-III-IV trimestre 2009; I-IIIII- IV trimestre 2010; I e IV trimestre 2011; I-II-III-IV trimestre 2012; I- II-IIIIV trimestre 20013; I e II trimestre 2014; dichiarare, per l'effetto, che le competenze usuraie da stornare ammontano ad € 101.441,45; condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di € 53.294,16 (saldo ultimo di c/c - € 48.147,29 meno rettifiche per competenze usuraie + € 101.441,45 ). In via subordinata, salvo gravame, dichiarare che le competenze usuraie da stornare ammontano a € 80.860,30; condannare, per l'effetto, la
2 appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 32.713,07 (saldo ultimo c/c -
€ 48.147,29 meno rettifiche competenze usuraie € 80.860,36); oltre interessi legali, in ambedue le ipotesi, con decorrenza dal verbale negativo di mediazione del 10/03/2016 al saldo. In via ulteriormente subordinata, salvo gravame, dichiarare che le competenze usuraie da stornare ammontano ad € 8.261,42 con conseguente riduzione del conto N. 2538.77, comprensivo del conto anticipi N. 18006703.11, da € 48.147,29 ad € 39.885,87 Quanto al conto N. 2539.70 dichiarare In via principale e nel merito che il TEG del rapporto ha superato il tasso soglia, al tempo vigente, nei seguenti periodi: II trimestre 2006; II trimestre 2009; I trimestre 2010; I trimestre 2011; condannare l' appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di
€4.849,14; in via subordinata, salvo gravame, condannare l'appellata al pagamento in favore dell' appellante dell'importo di € 561,70; In via ulteriormente subordinata, salvo gravame, condannare l' appellata al pagamento in favore dell' appellante dell'importo di € 193,89. Operare la compensazione ove il conto N. 2538.77, comprensivo del conto anticipi N. 18006703.11, risulti a debito dell' appellante Con condanna dell' appellata al pagamento delle spese e compenso di causa anche del giudizio di primo grado da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari;
con ulteriore condanna dell' appellata al pagamento di tutte le spese di CTU “.
non si costituiva. Controparte_1
Si costituiva in qualità di cessionaria del credito ex art. 58 TUB con Controparte_2 atto del venti dicembre 2017 che concludeva chiedendo : “In via principale e nel merito confer-mare in ogni suo capo e statuizione, la Sentenza n. 1618/2021 del Tribunale Ordinario di Tivoli, quale pubblicata in data 16.11.2021 nel giudizio portante numero di R.G. 2010/2016;- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande proposte dalla odierna appellante, di-sporre la compensazione, anche parziale, delle somme che dovessero essere liquidate in favore di quest'ultima a titolo di restituzione o di risarcimento danni o di spese di lite con il credito vantato dalla odierna appellata giusta l'istruttoria condotta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
La Corte all'esito dell'udienza del sette aprile 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti febbraio 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto sono indicati i passaggi motivazionali della sentenza impugnata e le specifiche doglianze.
Nel merito si osserva quanto segue.
3 Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che, essendo stata riscontrata per i rapporti in esame solo l'usura sopravvenuta, la stessa fosse irrilevante.
Non si contesta l'assenza di usura originaria ma si afferma che, per quella sopravvenuta, la giurisprudenza in materia, che ne nega la rilevanza, riguarderebbe unicamente il contratto di mutuo e non sarebbe applicabile ai conti correnti in quanto si tratterebbe di fattispecie non assimilabili.
Si sostiene che comunque vi sarebbe stata nel corso del rapporto una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali per cui anche sotto questo profilo gli addebiti superanti il tasso soglia andrebbero espunti.
Di conseguenza secondo l'appellante, testualmente : “Il giudice di primo grado, al definitivo, sostiene che, nella fattispecie, non essendo usuraio il tasso di interesse concordato contrattualmente non possono ritenersi usurai neppure gli interessi diversi e maggiori applicati successivamente nel corso del rapporto”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo il Tribunale non ha affermato che nel corso del rapporto siano stati applicati interessi diversi e maggiori rispetto a quello contrattualizzati ma ha affermato che, a seguito della modifica dei tassi soglia in corso di rapporto, gli interessi originariamente sotto soglia sono divenuti usurari.
Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto condivisibile la CTU riportandone i passaggi laddove era stato affermato: “I tassi contrattuali erano tutti inferiori rispetto al tasso soglia vigente, al momento della sottoscrizione della lettera contratto di credito e della lettera di apertura del conto in analisi, prodotte in atti. E' emerso, per i successivi periodi …, che il Teg del rapporto, calcolato con inclusione della CMS solamente a partire dall'anno 2010, ha superato il tasso soglia, vigente di tempo in tempo “
Il Tribunale ha infatti ritenuto, testualmente : “il fenomeno dell'usura sopravvenuta viene in rilievo sia nell'ipotesi di contratto stipulato in data anteriore all'entrata in vigore della normativa antiusura (Legge 108/1996) e ancora in corso di svolgimento, che in quella in cui il contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge antiusura ma il tasso, originariamente fissato entro i limiti del consentito, superi successivamente la soglia per effetto della caduta dei tassi medi di mercato”.
4 In secondo luogo l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta non è limitata ai contratti di mutuo ma si applica anche ai contratti di conto corrente.
E' del tutto condivisibile a tale proposito quanto affermato in motivazione da Cass. 18227/2024:
“La disciplina introdotta dal decreto-legge ( 394/2000 art. 1 comma 1 ) e dalla legge di conversione ( l. 24/2001 ) non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (Cass. 12 luglio 2007, n. 15621; in senso conforme: Cass. 12 novembre 2008, n. 27009; cfr. pure Cass. 22 giugno 2016, n. 12965, in motivazione): il rapporto di conto corrente, dunque, non vi si sottrae”.
In terzo luogo l'affermazione delle intervenute modifiche unilaterali dei tassi nel corso del rapporto senza rispetto dell'art 118 TUB ( per cui detta variazione secondo l'appellante dovrebbe
“intendersi inefficace con conseguente applicazione del tasso concordato contrattualmente pari a TAN 7,875% e TAE 8,110%. In ulteriore ipotesi il tasso usuraio potrà essere sostituito da quello legale oppure da quello non usuraio applicato nel trimestre immediatamente antecedente” ) è un profilo che è stato sollevato solo in comparsa conclusionale di primo grado rispetto a cui è stata nella memoria di replica della banca eccepita la tardività.
Si tratta comunque di un rilievo del tutto disancorato nell'allegazione dall'individuazione di quali periodi sarebbero stati interessati dalle modifiche unilaterali e dalla quantificazione degli stessi non essendo di certo sufficiente un richiamo ai risultati dei conteggi del CTU o la ricomprensione in detta fattispecie genericamente di tutti i trimestri in cui è stata riscontrato dal CTU il superamento del tasso soglia che ben potrebbe essere avvenuto solo per la modifica nel tempo del TEGM indicato nei DM di riferimento.
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Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la carenza di prova non avendo l'appellante prodotto gli estratti scalari e alcuni estratti conto.
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Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto
5 processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna a pagare a le spese del presente grado Parte_1 Controparte_2 liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma cinque maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci DE TT HE de Courtelary
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