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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/01/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 9673 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
L' , E , opponenti, con l'Avv. Manuela Rossi Parte_1 Pt_2 Parte_3
e
LA CASSA RURALE-CREDITO GIUDICARIE Controparte_1 [...]
opposta, con l'Avv. Cristiano Ruspi Controparte_2
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti durante la discussione orale all'udienza del 23 gennaio 2025 e perciò, per parte opponente, come da foglio depositato telematicamente e, per parte opposta, come da conclusioni in comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2606/2024, R.G. n. 5227/2024, emesso in data
15/07/2024 – il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a (in qualità di Controparte_3
debitrice), a e (in qualità di fidejussori) - di pagare, in solido tra loro, in favore Pt_2 Parte_3
della ricorrente Cassa Rurale – Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella –
Società Cooperativa (di seguito Cassa Rurale) la somma di € 150.221,27, oltre interessi, accessori e spese. pagina 1 di 7 Gli odierni opponenti e , soci e amministratori della società , Pt_2 Parte_3 Controparte_3
hanno prestato fidejussioni specifiche, ciascuno sino all'ammontare di € 45.000,00, a garanzia della apertura di credito in conto corrente n. 42000552 del 29.06.2021, con la quale Cassa Rurale concedeva al debitore un finanziamento subordinato alla presentazione allo sconto o a SBF di assegni, fatture e similari, fino alla concorrenza massima di € 150.00,00.
Tale apertura di credito su conto corrente veniva inoltre garantita nella misura dell'80% degli importi erogati ai sensi della legge n. 662/1996 da Fondo Pubblico, assistito da privilegio speciale.
Avverso tale decreto hanno proposto tempestiva opposizione gli attuali opponenti, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da Cassa Rurale, chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Gli ingiunti hanno contestato in particolare la legittimità del decreto ingiuntivo e hanno rassegnato le seguenti conclusioni dirette ad ottenere, in sostanza: i) la declaratoria di nullità delle fidejussioni specifiche rilasciate da e a garanzia del credito in favore della Società opponente Pt_2 Parte_3 per violazione del provvedimento dell'Antitrust, proponendo a tal fine la Controparte_3
domanda riconvenzionale con spostamento della competenza in favore della sezione specializzata del
Tribunale delle Imprese Milano, avente in materia competenza funzionale inderogabile rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado;
ii) l'accertamento della nullità della clausola derogatoria di cui all'art.1957 c.c. per violazione della normativa consumeristica;
iii) la liberazione del fideiussore ex art
1956 cc;
iv) l'accertamento della nullità parziale delle fidejussioni prestate da persona fisica a presidio delle obbligazioni derivanti da un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia
l.23.12.96 n. 662 relativamente all'importo corrispondente alla quota coperta dalla stessa;
v)
l'accertamento della fattispecie della abusiva concessione del credito ed, infine, vi) l'accertamento dell'anatocismo e dell'usura nei tassi applicati al massimo scoperto.
Cassa Rurale si è costituita in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, la fondatezza delle pretese e delle domande ex adverso formulate.
Con ordinanza del 16 gennaio 2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 gennaio
2025, il GI - previa separazione dalla causa di opposizione della domanda diretta ad accertare la nullità del contratto di fidejussione riproduttiva dello schema ABI - ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in relazione a tale domanda, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della relativa causa davanti alla sezione delle imprese del tribunale di Milano.
pagina 2 di 7 Con il medesimo provvedimento il GI ha rigettato la domanda di sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto, rinviando la causa di opposizione al decreto ingiuntivo per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. alla data del 23 gennaio 2025.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 23.01.2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
1. L'asserita nullità della clausola derogatoria di cui all'art 1957 cc per violazione della normativa consumeristica.
Gli opponenti sostengono che la clausola contrattuale che deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. sarebbe nulla per violazione della normativa consumeristica, in quanto i fidejussori rivestirebbero la qualità di consumatori. Conseguentemente, deducono che tale nullità parziale comporterebbe la decadenza della garanzia prestata dagli odierni opponenti.
Tuttavia, tale eccezione si rivela non solo manifestamente infondata, ma anche del tutto irrilevante nel caso di specie.
Anche ipotizzando, in via meramente astratta, la nullità parziale delle fidejussioni specifiche nella parte derogatoria dell'art. 1957 c.c., data la qualificazione dei fidejussori come consumatori – ipotesi che non trova riscontro, data la loro qualità di soci e amministratori della società debitrice – tale circostanza non inciderebbe né sulla competenza territoriale del Tribunale adito né sulla validità ed efficacia delle fidejussioni stesse.
La competenza territoriale del Tribunale di Brescia, adito da Cassa Rurale nel''ambito del procedimento monitorio, risulta pienamente conforme al foro competente previsto dall'art. 33, co. 2, lett. u), del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), coincidente con il luogo di residenza dei fideiussori: LÒ (BS) per il sig. e EG (BS) per il sig. . Parte_4 Parte_3
Inoltre la convenuta opposta ha agito nel rispetto del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., avendo inviato la lettera di recesso dal finanziamento in data 5 aprile 2024 e depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in data 29 aprile 2024.
Peraltro tale conclusione rende del tutto ininfluente ai fini della definizione del presente procedimento l'esito della causa diretta all'accertamento della nullità parziale dei contratti di fidejussione per asserita contrarietà alla normativa anti-trust.
2. La liberazione del fidejussore ai sensi dell'art 1956 cc.
pagina 3 di 7 Gli opponenti invocano la liberazione ex art. 1956 c.c. dalle obbligazioni derivanti dalle fidejussioni, sostenendo che la convenuta opposta avrebbe concesso ulteriore credito alla società Controparte_3
senza la preventiva autorizzazione dei fideiussori, pur essendo a conoscenza del peggioramento delle sue condizioni economiche.
Osserva a tale proposito il giudicante che non è in ogni caso invocabile la decadenza dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c., poiché tale norma si applica esclusivamente alle fidejussioni per obbligazioni future (c.d. fideiussioni omnibus), mentre le fidejussioni in questione sono specifiche, e, conseguentemente, la AN non ha concesso alcuna linea di credito alla debitrice principale ulteriore rispetto a quella garantita dai sigg.ri . Pt_3
Peraltro deve aggiungersi che, in ogni caso, per pacifica giurisprudenza la “mancata richiesta di autorizzazione non può … configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o di socio”
(cfr. Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761, in termini Cass. n. 54/2021, da ultimo Cass. ord. n. 20713 del
17/07/2023).
Ciò in quanto la protezione accordata dall'art. 1956 c.c. al fideiussore è declinazione del canone di buona fede solidaristica nell'esecuzione del rapporto: canone di valutazione bilaterale, che guarda al comportamento di entrambe le parti e postula l'estraneità, incolpevole, del fidejussore alla sfera di controllo del rapporto garantito.
Nella fattispecie in esame, al contrario, gli opponenti fideiussori coincidono con la figura dei soci e degli amministratori dell'attività della società , debitrice principale. Controparte_3
In questa qualità, essi erano - o avrebbero dovuto essere, in ossequio ai canoni di correttezza, buona fede - perfettamente a conoscenza delle condizioni patrimoniali e delle strategie aziendali della società stessa al momento della richiesta del finanziamento e della sottoscrizione delle fidejussioni.
In direzione contraria, con il rilascio delle fidejussioni, gli attuali opponenti hanno di fatto contribuito a sostenere il ricorso al credito della società debitrice, anziché segnalare eventuali situazioni di crisi.
3. La nullità parziale delle fidejussioni prestate da persona fisica a presidio delle obbligazioni derivanti da un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia.
Gli opponenti contestano la legittimità parziale delle fidejussioni, sostenendo che ciascuna di esse
Contr dovrebbe essere dichiarata nulla per la quota eccedente l'importo garantito da sulla base dell'assunto secondo cui tali fidejussioni rientrerebbero tra le garanzie vietate ai sensi dell'art.
4.4 delle pagina 4 di 7 Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, che avrebbe dovuto in ogni caso essere escusso preventivamente rispetto ai fideiussori.
Tale contestazione è infondata.
L'art.
4.4 delle Disposizioni Operative del Fondo richiamato si riferisce esclusivamente alle "garanzie reali, assicurative, bancarie”, mentre le fidejussioni specifiche in contestazione costituiscono garanzie personali, prestate dai soci e amministratori della società debitrice principale.
Ad ulteriore conferma dell'infondatezza della contestazione, si rileva che le nuove “Disposizioni
Operative del Fondo di Garanzia”, in vigore dal 14 ottobre 2022 (approvate con D.M. Sviluppo
Economico del 3 ottobre 2022), prevedono espressamente, al punto C.4, n. 1, lett. a), la possibilità di acquisire ulteriori garanzie di tipo personale.
Infine, anche la prospettazione attorea secondo la quale sarebbe stata necessaria la preventiva
Contr escussione della garanzia rispetto alle fidejussioni è infondata.
Le fidejussioni specifiche oggetto di causa hanno natura solidale, il che consente alla banca di esercitare liberamente la facoltà di scelta, promuovendo azioni nei confronti del debitore principale ovvero dei garanti, entro il termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni. Inoltre, il beneficium excussionis non risulta previsto espressamente nelle fidejussioni in questione, requisito che sarebbe stato necessario indicare in modo esplicito e specifico per poterlo invocare validamente.
Contr Al contrario la Garanzia non avrebbe potuto essere escussa prima delle fidejussioni personali, in ragione della sua natura sussidiaria. In altri termini la garanzia prestata dal Fondo MCC può dunque essere attivata solo dopo che la banca abbia compiuto un tentativo effettivo di recupero del credito, rivelatosi infruttuoso, nei confronti del debitore principale e di eventuali altri garanti personali.
Contr Il fondo è uno strumento pubblico, volto a facilitare l'accesso al credito per le imprese;
non è progettato per sollevare immediatamente i fidejussori dall'obbligazione di garanzia assunta, ma per tutelare le banche nel caso in cui tutte le altre vie di recupero del credito siano risultate inefficaci.
4. L'abusiva concessione del credito.
L'abusiva concessione del credito si configura quando una banca eroga credito a un'impresa pur essendo consapevole, o dovendo ragionevolmente esserlo, dello stato di crisi finanziaria irreversibile dell'impresa stessa. Tale condotta, finalizzata a sostenere artificiosamente l'impresa in difficoltà, può ritardare l'apertura di una procedura concorsuale, aggravando così il dissesto finanziario. Questo ritardo, oltre a provocare ulteriori perdite per l'impresa, pregiudica i creditori, che vedono ridotte le pagina 5 di 7 possibilità di recupero del proprio credito, e può indurre in errore terze parti, le quali, confidando sulla solidità dell'impresa, subiscono danni a causa della successiva insolvenza.
Tuttavia, nel caso di specie, tale fattispecie non risulta configurabile.
Sul punto, la giurisprudenza è chiara: “legittimati attivi a far valere la suddetta condotta illecita a fini risarcitori (nei confronti della banca autrice dell'illecito, in concorso con gli amministratori) sono solo i creditori della società finanziata che si assumono danneggiati, nonché, una volta apertasi la procedura concorsuale, il Curatore in rappresentanza della massa dei creditori” (cfr. Cass. n. 18610 del 30/06/2021).
Pertanto i fidejussori, in quanto meri garanti dell'adempimento di un debito altrui, non sono soggetti legittimati a far valere questa condotta illecita (peraltro ascrivibile anche a loro medesimi, in quanto amministratori della debitrice principale, e pertanto identificabili nei soggetti che avevano richiesto la concessione del credito asseritamente abusivo, e perciò nei concorrenti nell'illecito, in qualità di determinatori o istigatori).
5. L'anatocismo e l'usura nei tassi applicati al massimo scoperto.
Le parti opponenti sostengono che Cassa Rurale, con riferimento all'apertura di credito, avrebbe previsto e applicato tassi superiori alla soglia antiusura.
Come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (cfr. Cass. SS.UU. n. 19597/2020).
Nel caso di specie gli opponenti si sono limitate a contestazioni meramente generiche e apodittiche sull'illegittimità del tasso pattuito ed applicato dalla banca, richiamando a tal fine la normativa antiusura e chiedendo l'ammissione di una ctu contabile.
Appare evidente come parti opponenti non abbiano assolto l'onere della prova, non avendo allegato e provato le singole poste ritenute indebite, senza in alcun modo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia e senza altresì indicare e documentare i tassi soglia medesimi.
pagina 6 di 7 In considerazione di quanto sopra anche tale doglianza deve essere respinta in quanto del tutto generica, non potendosi al contempo accedere alla richiesta di ctu contabile, in quanto meramente esplorativa.
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
gli opponenti vanno quindi condannati alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00,00 a € 260.000,00, in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Controparte_3 Pt_2 Parte_3 impugnato n. 9673 del 2024 emesso da questo Tribunale in data 15 luglio 2024, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna gli opponenti al pagamento, in via tra loro solidale, in favore della convenuta opposta Cassa Rurale – Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella –
Società Cooperativa, della somma di € 14.103,00, oltre 15 % per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 28 gennaio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 9673 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
L' , E , opponenti, con l'Avv. Manuela Rossi Parte_1 Pt_2 Parte_3
e
LA CASSA RURALE-CREDITO GIUDICARIE Controparte_1 [...]
opposta, con l'Avv. Cristiano Ruspi Controparte_2
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti durante la discussione orale all'udienza del 23 gennaio 2025 e perciò, per parte opponente, come da foglio depositato telematicamente e, per parte opposta, come da conclusioni in comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2606/2024, R.G. n. 5227/2024, emesso in data
15/07/2024 – il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a (in qualità di Controparte_3
debitrice), a e (in qualità di fidejussori) - di pagare, in solido tra loro, in favore Pt_2 Parte_3
della ricorrente Cassa Rurale – Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella –
Società Cooperativa (di seguito Cassa Rurale) la somma di € 150.221,27, oltre interessi, accessori e spese. pagina 1 di 7 Gli odierni opponenti e , soci e amministratori della società , Pt_2 Parte_3 Controparte_3
hanno prestato fidejussioni specifiche, ciascuno sino all'ammontare di € 45.000,00, a garanzia della apertura di credito in conto corrente n. 42000552 del 29.06.2021, con la quale Cassa Rurale concedeva al debitore un finanziamento subordinato alla presentazione allo sconto o a SBF di assegni, fatture e similari, fino alla concorrenza massima di € 150.00,00.
Tale apertura di credito su conto corrente veniva inoltre garantita nella misura dell'80% degli importi erogati ai sensi della legge n. 662/1996 da Fondo Pubblico, assistito da privilegio speciale.
Avverso tale decreto hanno proposto tempestiva opposizione gli attuali opponenti, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da Cassa Rurale, chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Gli ingiunti hanno contestato in particolare la legittimità del decreto ingiuntivo e hanno rassegnato le seguenti conclusioni dirette ad ottenere, in sostanza: i) la declaratoria di nullità delle fidejussioni specifiche rilasciate da e a garanzia del credito in favore della Società opponente Pt_2 Parte_3 per violazione del provvedimento dell'Antitrust, proponendo a tal fine la Controparte_3
domanda riconvenzionale con spostamento della competenza in favore della sezione specializzata del
Tribunale delle Imprese Milano, avente in materia competenza funzionale inderogabile rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado;
ii) l'accertamento della nullità della clausola derogatoria di cui all'art.1957 c.c. per violazione della normativa consumeristica;
iii) la liberazione del fideiussore ex art
1956 cc;
iv) l'accertamento della nullità parziale delle fidejussioni prestate da persona fisica a presidio delle obbligazioni derivanti da un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia
l.23.12.96 n. 662 relativamente all'importo corrispondente alla quota coperta dalla stessa;
v)
l'accertamento della fattispecie della abusiva concessione del credito ed, infine, vi) l'accertamento dell'anatocismo e dell'usura nei tassi applicati al massimo scoperto.
Cassa Rurale si è costituita in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, la fondatezza delle pretese e delle domande ex adverso formulate.
Con ordinanza del 16 gennaio 2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 gennaio
2025, il GI - previa separazione dalla causa di opposizione della domanda diretta ad accertare la nullità del contratto di fidejussione riproduttiva dello schema ABI - ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in relazione a tale domanda, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della relativa causa davanti alla sezione delle imprese del tribunale di Milano.
pagina 2 di 7 Con il medesimo provvedimento il GI ha rigettato la domanda di sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto, rinviando la causa di opposizione al decreto ingiuntivo per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. alla data del 23 gennaio 2025.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 23.01.2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
1. L'asserita nullità della clausola derogatoria di cui all'art 1957 cc per violazione della normativa consumeristica.
Gli opponenti sostengono che la clausola contrattuale che deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. sarebbe nulla per violazione della normativa consumeristica, in quanto i fidejussori rivestirebbero la qualità di consumatori. Conseguentemente, deducono che tale nullità parziale comporterebbe la decadenza della garanzia prestata dagli odierni opponenti.
Tuttavia, tale eccezione si rivela non solo manifestamente infondata, ma anche del tutto irrilevante nel caso di specie.
Anche ipotizzando, in via meramente astratta, la nullità parziale delle fidejussioni specifiche nella parte derogatoria dell'art. 1957 c.c., data la qualificazione dei fidejussori come consumatori – ipotesi che non trova riscontro, data la loro qualità di soci e amministratori della società debitrice – tale circostanza non inciderebbe né sulla competenza territoriale del Tribunale adito né sulla validità ed efficacia delle fidejussioni stesse.
La competenza territoriale del Tribunale di Brescia, adito da Cassa Rurale nel''ambito del procedimento monitorio, risulta pienamente conforme al foro competente previsto dall'art. 33, co. 2, lett. u), del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), coincidente con il luogo di residenza dei fideiussori: LÒ (BS) per il sig. e EG (BS) per il sig. . Parte_4 Parte_3
Inoltre la convenuta opposta ha agito nel rispetto del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., avendo inviato la lettera di recesso dal finanziamento in data 5 aprile 2024 e depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in data 29 aprile 2024.
Peraltro tale conclusione rende del tutto ininfluente ai fini della definizione del presente procedimento l'esito della causa diretta all'accertamento della nullità parziale dei contratti di fidejussione per asserita contrarietà alla normativa anti-trust.
2. La liberazione del fidejussore ai sensi dell'art 1956 cc.
pagina 3 di 7 Gli opponenti invocano la liberazione ex art. 1956 c.c. dalle obbligazioni derivanti dalle fidejussioni, sostenendo che la convenuta opposta avrebbe concesso ulteriore credito alla società Controparte_3
senza la preventiva autorizzazione dei fideiussori, pur essendo a conoscenza del peggioramento delle sue condizioni economiche.
Osserva a tale proposito il giudicante che non è in ogni caso invocabile la decadenza dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c., poiché tale norma si applica esclusivamente alle fidejussioni per obbligazioni future (c.d. fideiussioni omnibus), mentre le fidejussioni in questione sono specifiche, e, conseguentemente, la AN non ha concesso alcuna linea di credito alla debitrice principale ulteriore rispetto a quella garantita dai sigg.ri . Pt_3
Peraltro deve aggiungersi che, in ogni caso, per pacifica giurisprudenza la “mancata richiesta di autorizzazione non può … configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o di socio”
(cfr. Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761, in termini Cass. n. 54/2021, da ultimo Cass. ord. n. 20713 del
17/07/2023).
Ciò in quanto la protezione accordata dall'art. 1956 c.c. al fideiussore è declinazione del canone di buona fede solidaristica nell'esecuzione del rapporto: canone di valutazione bilaterale, che guarda al comportamento di entrambe le parti e postula l'estraneità, incolpevole, del fidejussore alla sfera di controllo del rapporto garantito.
Nella fattispecie in esame, al contrario, gli opponenti fideiussori coincidono con la figura dei soci e degli amministratori dell'attività della società , debitrice principale. Controparte_3
In questa qualità, essi erano - o avrebbero dovuto essere, in ossequio ai canoni di correttezza, buona fede - perfettamente a conoscenza delle condizioni patrimoniali e delle strategie aziendali della società stessa al momento della richiesta del finanziamento e della sottoscrizione delle fidejussioni.
In direzione contraria, con il rilascio delle fidejussioni, gli attuali opponenti hanno di fatto contribuito a sostenere il ricorso al credito della società debitrice, anziché segnalare eventuali situazioni di crisi.
3. La nullità parziale delle fidejussioni prestate da persona fisica a presidio delle obbligazioni derivanti da un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia.
Gli opponenti contestano la legittimità parziale delle fidejussioni, sostenendo che ciascuna di esse
Contr dovrebbe essere dichiarata nulla per la quota eccedente l'importo garantito da sulla base dell'assunto secondo cui tali fidejussioni rientrerebbero tra le garanzie vietate ai sensi dell'art.
4.4 delle pagina 4 di 7 Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, che avrebbe dovuto in ogni caso essere escusso preventivamente rispetto ai fideiussori.
Tale contestazione è infondata.
L'art.
4.4 delle Disposizioni Operative del Fondo richiamato si riferisce esclusivamente alle "garanzie reali, assicurative, bancarie”, mentre le fidejussioni specifiche in contestazione costituiscono garanzie personali, prestate dai soci e amministratori della società debitrice principale.
Ad ulteriore conferma dell'infondatezza della contestazione, si rileva che le nuove “Disposizioni
Operative del Fondo di Garanzia”, in vigore dal 14 ottobre 2022 (approvate con D.M. Sviluppo
Economico del 3 ottobre 2022), prevedono espressamente, al punto C.4, n. 1, lett. a), la possibilità di acquisire ulteriori garanzie di tipo personale.
Infine, anche la prospettazione attorea secondo la quale sarebbe stata necessaria la preventiva
Contr escussione della garanzia rispetto alle fidejussioni è infondata.
Le fidejussioni specifiche oggetto di causa hanno natura solidale, il che consente alla banca di esercitare liberamente la facoltà di scelta, promuovendo azioni nei confronti del debitore principale ovvero dei garanti, entro il termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni. Inoltre, il beneficium excussionis non risulta previsto espressamente nelle fidejussioni in questione, requisito che sarebbe stato necessario indicare in modo esplicito e specifico per poterlo invocare validamente.
Contr Al contrario la Garanzia non avrebbe potuto essere escussa prima delle fidejussioni personali, in ragione della sua natura sussidiaria. In altri termini la garanzia prestata dal Fondo MCC può dunque essere attivata solo dopo che la banca abbia compiuto un tentativo effettivo di recupero del credito, rivelatosi infruttuoso, nei confronti del debitore principale e di eventuali altri garanti personali.
Contr Il fondo è uno strumento pubblico, volto a facilitare l'accesso al credito per le imprese;
non è progettato per sollevare immediatamente i fidejussori dall'obbligazione di garanzia assunta, ma per tutelare le banche nel caso in cui tutte le altre vie di recupero del credito siano risultate inefficaci.
4. L'abusiva concessione del credito.
L'abusiva concessione del credito si configura quando una banca eroga credito a un'impresa pur essendo consapevole, o dovendo ragionevolmente esserlo, dello stato di crisi finanziaria irreversibile dell'impresa stessa. Tale condotta, finalizzata a sostenere artificiosamente l'impresa in difficoltà, può ritardare l'apertura di una procedura concorsuale, aggravando così il dissesto finanziario. Questo ritardo, oltre a provocare ulteriori perdite per l'impresa, pregiudica i creditori, che vedono ridotte le pagina 5 di 7 possibilità di recupero del proprio credito, e può indurre in errore terze parti, le quali, confidando sulla solidità dell'impresa, subiscono danni a causa della successiva insolvenza.
Tuttavia, nel caso di specie, tale fattispecie non risulta configurabile.
Sul punto, la giurisprudenza è chiara: “legittimati attivi a far valere la suddetta condotta illecita a fini risarcitori (nei confronti della banca autrice dell'illecito, in concorso con gli amministratori) sono solo i creditori della società finanziata che si assumono danneggiati, nonché, una volta apertasi la procedura concorsuale, il Curatore in rappresentanza della massa dei creditori” (cfr. Cass. n. 18610 del 30/06/2021).
Pertanto i fidejussori, in quanto meri garanti dell'adempimento di un debito altrui, non sono soggetti legittimati a far valere questa condotta illecita (peraltro ascrivibile anche a loro medesimi, in quanto amministratori della debitrice principale, e pertanto identificabili nei soggetti che avevano richiesto la concessione del credito asseritamente abusivo, e perciò nei concorrenti nell'illecito, in qualità di determinatori o istigatori).
5. L'anatocismo e l'usura nei tassi applicati al massimo scoperto.
Le parti opponenti sostengono che Cassa Rurale, con riferimento all'apertura di credito, avrebbe previsto e applicato tassi superiori alla soglia antiusura.
Come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (cfr. Cass. SS.UU. n. 19597/2020).
Nel caso di specie gli opponenti si sono limitate a contestazioni meramente generiche e apodittiche sull'illegittimità del tasso pattuito ed applicato dalla banca, richiamando a tal fine la normativa antiusura e chiedendo l'ammissione di una ctu contabile.
Appare evidente come parti opponenti non abbiano assolto l'onere della prova, non avendo allegato e provato le singole poste ritenute indebite, senza in alcun modo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia e senza altresì indicare e documentare i tassi soglia medesimi.
pagina 6 di 7 In considerazione di quanto sopra anche tale doglianza deve essere respinta in quanto del tutto generica, non potendosi al contempo accedere alla richiesta di ctu contabile, in quanto meramente esplorativa.
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
gli opponenti vanno quindi condannati alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00,00 a € 260.000,00, in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Controparte_3 Pt_2 Parte_3 impugnato n. 9673 del 2024 emesso da questo Tribunale in data 15 luglio 2024, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna gli opponenti al pagamento, in via tra loro solidale, in favore della convenuta opposta Cassa Rurale – Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella –
Società Cooperativa, della somma di € 14.103,00, oltre 15 % per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 28 gennaio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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