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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/06/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 1453/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, promossa
DA
C.F. e P. IV , con sede in Ispica, nella Via Parte_1 P.IV_1
Lucca n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
, elettivamente domiciliata nello studio e presso il sottoscritto avv. Parte_2
Antonio Ruta, che la rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente con l'Avv. Carmelo Ruta, per mandato in calce all'appello
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 [...]
, con sede in Modica (RG) nella Variante SS 115 n.1/B, P. Iva CP_2
, rappresentata e difesa giusta procura alle liti ex art. 83 3° P.IV_2 comma c.p.c rilasciata su separato foglio, dall'Avv. Giorgio Di Martino Russo, domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo in Modica, nella Via Roma
n. 16/b
APPELLATA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione la società proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 19/2023 del Giudice di Pace di Modica, resa in data
18.01.2023, nella causa civile iscritta al n. 246/2022, promossa nei confronti della ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, Controparte_1
mai notificata, con cui il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione proposta dall'odierna appellante, motivando che “La contestazione che una parte svolge in ordine all'esistenza di un credito quale risultante da una fattura commerciale obbliga la medesima a fornire al Giudice la prova dell'ammontare del credito e tale prova può essere fornita oralmente o mediante ulteriore documentazione acquisita in atti”. “Nel caso su cui si controverte …..la società opposta ha prodotto in atti al fine di provare di avere svolto l'attività di consulenza e i servizi contabili nel periodo gennaio/maggio 2019 sino al 31.05.2019, la copia della ricevuta restituzione documenti contabili e fiscali datata 4.08.2021” “….di fronte a tale documentazione scritta, non contestata, e quindi al riconoscimento per iscritto da parte dell'amministratore della società opponente che l'incarico professionale era concluso a far data dal 1.06.2019, parte opponente ha opposto dal punto di vista probatorio solo la testimonianza in udienza della rag. la quale ha dichiarato che dal 1.06.2019 ha svolto attività di Tes_1 consulenza a favore della società opposta senza però che tale dichiarazione testimoniale fosse supportata dal punto di vista probatorio da alcuna documentazione attestante l'esistenza del rapporto professionale tra la detta teste e l'opponente a partire dal 1.06.2019 (nessun incarico professionale scritto;
nessuna delega/procura della in favore del Pt_1
nuovo consulente;
nessuna attività cartacea riguardante il periodo contestato)”. “…..Per quanto riguarda poi la domanda riconvenzionale occorre osservare che parte opponente ha chiesto che la fosse CP_1
condannata al pagamento della somma di €. 774,82, somma che la Pt_1 sostiene di avere versato a titolo di sanzione per il mancato versamento
[...] 4
della somma di €. 4.649,15 dovuta a saldo per i contributi a percentuale relativo all'anno 2018 e che tale sanzione era stata causata dall'attività non diligente della società opposta. Ebbene tale circostanza non risulta provata in alcun modo nel corso del giudizio non vi è traccia in atti della sanzione emessa nei confronti della né vi è traccia dell'avvenuto pagamento di Pt_1 detta sanzione da parte della ”. Chiedeva l'appellante “Accogliere il Pt_1 presente atto di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modica n.
19/2023, resa in data 18.01.2023, e in riforma di questa accogliere le conclusioni tutte così come formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con ogni ulteriore statuizione anche in ordine alle spese”.
Si costituiva la società la quale chiedeva “nel merito CP_1 rigettare, in quanto infondato, l'appello avverso la sentenza n.19/2023 emessa dal Giudice di Pace di Modica e conseguentemente confermare la stessa;
2) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite”, per le motivazioni meglio illustrate nella relativa comparsa costitutiva.
Ciò premesso, l'appello in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, del tutto corretta deve intendersi la valutazione operata dal
Giudice di Pace di Modica in seno alla sentenza di primo grado impugnata, avendo il Giudice di prime cure correttamente rigettato la proposta opposizione a D.I., avendo la parte opposta provato in maniera idonea la sussistenza del credito vantato nei confronti di controparte, ovvero l'avvenuta effettuazione di servizi contabili e di consulenza fiscale in favore della , odierna appellante, dal gennaio fino alla fine di maggio Pt_1
dell'anno 2019, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante/opponente in primo grado, a detta della quale la , a far CP_1 data dal gennaio dell'anno 2019, non avrebbe più svolto alcuna attività per 5
conto della medesima, avendo quest'ultima affidato il relativo incarico ad altro soggetto.
In particolare, dalla ricevuta di restituzione dei documenti contabili e fiscali, recante la sottoscrizione in calce del legale rappresentante dell'appellante medesima, , non oggetto di contestazione Parte_2 né di disconoscimento da parte del suddetto, si evince, secondo quanto attestato dall'opponente medesima, come l'incarico professionale relativo all'assistenza contabile e fiscale da parte della si sia concluso con CP_1 effetto a far data dall'01.06.2019, con conseguente restituzione da parte dello studio professionale della documentazione ivi indicata.
E' significativo, peraltro, che in tale elencazione siano menzionati dei documenti attestanti l'avvenuta effettuazione di attività di consulenza della sino al 31.05.2019 (“copia contabili bancarie ed estratti conto dal CP_1
01.01.2019 al 31.05.2019, copia note spese Amministratore dal 01.01.2019 al 31.05.2019, copia fatture di acquisto cartacee dal 01.01.2019 al
31.05.2019, copia modelli intrastat relativi al periodo dal 01.01.2019 al
31.05.2019…).
Degli argomenti di prova in senso favorevole alla tesi dell'opposta sono traibili altresì dalla corrispondenza via email prodotta in atti, con particolare riferimento alla mail inviata dal nuovo consulente il Tes_1 quale richiedeva i dati per aprire i conti per la al 31.05. Pt_1
Tali risultanze istruttorie devono intendersi prevalenti rispetto a quelle su cui si fonda la ricostruzione di parte opponente, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalla teste le quali non appaiono in Tes_1 contrasto, anzi vanno lette unitamente alle altre emergenze acquisite.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'appello in esame deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado andrà confermata nella sua interezza. 6
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 19/23, Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Modica il 18.01.2023, depositata in pari data,
e per l'effetto conferma la sentenza citata.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata, le spese Controparte_1 processuali sostenute, da quantificarsi in euro 800,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IV e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 05 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo