TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5605 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 11/04/2025
TRA
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. TONIA SANTILLO ( ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliata
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 11/04/2025 la ricorrente si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 24/09/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 06/07/2021 dal quale era nata una figlia, , il Per_1
14/04/2022, e di essersi separata con sentenza di separazione consensuale del 22/12/2023, ove era stato concordato l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente di sé e l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al
1 mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese extra assegno. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé e l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 11/04/2025, sentita la ricorrente e dichiarata la contumacia del resistente, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del 22/12/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, passata in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va confermato l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio.
Quanto alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlia, tenuto conto dell'età della minore (3 anni), il padre potrà tenere la figlia secondo il seguente calendario: due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17:30 alle 21:00, a settimane alterne, dal venerdì ore 19:00 sino alle ore 21:00 della domenica, con pernotto, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio.
Va infine confermato l'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore in quanto congruo, come peraltro richiesto dalla ricorrente.
Pertanto, va confermato l'obbligo posto a carico del resistente di versare un assegno mensile di
€ 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Considerata la natura della controversia e la mancata opposizione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASERTA il
06/07/2021 da ( ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) il 12/01/1985, e ( ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
GIORGIO A CREMANO (NA) il 24/03/1987;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 37, Parte
II, Serie A, Anno 2021);
3. conferma l'affido della figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlia come in parte motiva;
4. conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 200,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
5. dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5605 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 11/04/2025
TRA
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. TONIA SANTILLO ( ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliata
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 11/04/2025 la ricorrente si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 24/09/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 06/07/2021 dal quale era nata una figlia, , il Per_1
14/04/2022, e di essersi separata con sentenza di separazione consensuale del 22/12/2023, ove era stato concordato l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente di sé e l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al
1 mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese extra assegno. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé e l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 11/04/2025, sentita la ricorrente e dichiarata la contumacia del resistente, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del 22/12/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, passata in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va confermato l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio.
Quanto alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlia, tenuto conto dell'età della minore (3 anni), il padre potrà tenere la figlia secondo il seguente calendario: due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17:30 alle 21:00, a settimane alterne, dal venerdì ore 19:00 sino alle ore 21:00 della domenica, con pernotto, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio.
Va infine confermato l'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore in quanto congruo, come peraltro richiesto dalla ricorrente.
Pertanto, va confermato l'obbligo posto a carico del resistente di versare un assegno mensile di
€ 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Considerata la natura della controversia e la mancata opposizione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASERTA il
06/07/2021 da ( ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) il 12/01/1985, e ( ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
GIORGIO A CREMANO (NA) il 24/03/1987;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 37, Parte
II, Serie A, Anno 2021);
3. conferma l'affido della figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlia come in parte motiva;
4. conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 200,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
5. dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3