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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/08/2025, n. 4079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4079 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3123/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3123/2025 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé stesso;
RICORRENTE contro
(C.F.. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 03 luglio del 2025 parte ricorrente procedeva a discussione, rassegnando le conclusioni.
Il giudizio veniva posto in decisione, con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c.
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., l'avv. rappresentava di aver Parte_1
svolto attività professionale in favore di e, a seguito al decesso avvenuto Persona_1 in data 17/02/2023, in favore della figlia ed erede, nella causa di ATP ex art. Parte_2
445 bis c.p.c. iscritta al n. 11947/2022 R.G. e nel successivo giudizio di merito conseguente ad
ATP iscritto al n. 5896/2024 R.G. della sezione lavoro del Tribunale di Catania, aventi ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a favore dell'invalido civile totale dalla data della domanda amministrativa del 04/12/2020 fino al decesso del 17/02/2023.
Con il presente ricorso, l'avv. impugnava il provvedimento di liquidazione, Pt_1 notificato in data 03/03/2025, con il quale, a fronte della complessiva attività svolta, era stata liquidata la somma di euro 379,00, lamentando la violazione dei parametri forensi di cui al
D.M. 55/2014 e del successivo D.M. 147/2022.
§§§§§
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non Controparte_1 doversi costituire in giudizio.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria, alla udienza del 03 luglio del
2025 parte ricorrente procedeva a discussione, rassegnando le conclusioni.
Il giudizio veniva posto in decisione, con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c.
§§§§§
pagina 2 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 01 marzo 2025 e comunicato in data 03 marzo, ed il ricorso è stato depositato in data 20 marzo 2025.
§§§§§
Con un motivo di opposizione sostanzialmente unitario, l'avv. contestava il decreto Pt_1
impugnato sostenendo che il giudice avrebbe dovuto parametrare la liquidazione dei compensi avendo riguardo allo scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in quanto il valore della domanda era da individuarsi nella misura di euro 12.551,12.
Il ricorrente evidenziava, infatti, che l'importo delle somme liquidabili a titolo di indennità di accompagnamento a favore dell'invalido civile totale è determinato per legge e, nel caso di specie, doveva quantificarsi, ai sensi dell'art. 13 comma 1 c.p.c, in “euro 524,16 per 12 mensilità per il 2022 pari ad euro 6.289,92” ed “euro 522,10, per 12 mensilità per il 2021 pari ad euro 6.265,20”.
§§§§§
Il motivo è fondato.
Nei rapporti tra difensore e cliente il valore della controversia si determina considerando il valore della domanda e la Corte di legittimità mutua tale principio ponendolo a fondamento della individuazione del valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dell'Erario, allorquando il valore della domanda sia “determinato” sulla base di elementi oggettivi.
Nel caso di specie, con l'atto introduttivo della causa iscritta al n. 11947/2022 RG, il difensore aveva provveduto alla dichiarazione di valore indicando l'importo di euro 58.486,40, mentre con il successivo ricorso in opposizione ad ATP incardinato con n. 5896/2024, l'odierno ricorrente aveva ritenuto che il valore della domanda non fosse determinabile.
Tuttavia, considerato che il giudizio, instaurato per l'accertamento del requisito previsto per il pagina 3 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per l'invalidità civile totale, era finalizzato alla corresponsione per un tempo determinato, coincidente con il periodo decorrente dal mese successivo al momento di proposizione della domanda amministrativa fino alla data del decesso, e considerato che l'entità dell'indennità è individuata dalla legge, il giudice competente per la liquidazione dei compensi del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dell'Erario avrebbe dovuto individuare il valore della domanda moltiplicando l'importo mensile previsto dall' sulla base delle normativa applicabile per il numero di mesi oggetto CP_2
della richiesta, così pervenendo al valore di euro 12.551,12.
Pertanto, applicando lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, tenendo conto che le istanze di ammissione erano state presentate in data anteriore al deposito del ricorso introduttivo, che solo nel giudizio di ATP era stata svolta attività istruttoria mediante nomina di CTU e svolgimento delle relative attività e tenuto conto dei limiti della domanda con cui si richiedeva la corresponsione dei compensi parametrati ai valori tabellari minimi, i compensi dovevano essere individuati:
1) per il giudizio di ATP, procedimento di istruzione preventiva:
- fase di studio-----------------------------------------------------------------------euro 284,00
- fase introduttiva--------------------------------------------------------------------euro 355,00
- fase istruttoria ----------------------------------------------------------------------euro 531,00
per la complessiva somma di euro 1.170,00
2) per il giudizio oppositivo di previdenza
- fase di studio-----------------------------------------------------------------------euro 465,00
- fase introduttiva--------------------------------------------------------------------euro 389,00
- fase decisoria ----------------------------------------------------------------------euro 1.011,00.
per la complessiva somma di euro 1.865,00.
pagina 4 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Tuttavia, considerato che, in forza del principio della domanda, il limite massimo è individuato dalla richiesta del ricorrente e rilevato che con il presente ricorso era stata domandata la corresponsione per il giudizio di merito del complessivo importo di euro 1.214,00, gli onorari vanno determinati, per il giudizio di ATP, nella somma di euro 1.170,00, e per il giudizio di merito in euro 1.214,00.
I superiori onorari vanno ridotti nella misura della metà ai sensi dell'art. 130 d.P.R. n.115/02 e vanno, quindi, liquidati nella complessiva somma di euro 1.192,00 oltre accessori.
§§§§§
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i minimi in ragione della non complessità delle questioni, avuto riguardo al valore della controversia (corrispondente all'ulteriore compenso riconosciuto pari ad euro 813,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3123/2025 R.G., così statuisce:
- annulla il decreto di liquidazione impugnato;
- per l'effetto, liquida in favore dell'avv. la complessiva somma di Parte_1 euro 1.192,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
- CONDANNA il resistente al pagamento delle Controparte_1 spese che liquida in complessivi euro 275,00 (di cui euro 232,00 per compensi ed euro
43,00 per spese vive), oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_3
Catania, 1 agosto 2025
IL GIUDICE Giovanni Cariolo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3123/2025 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé stesso;
RICORRENTE contro
(C.F.. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 03 luglio del 2025 parte ricorrente procedeva a discussione, rassegnando le conclusioni.
Il giudizio veniva posto in decisione, con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c.
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., l'avv. rappresentava di aver Parte_1
svolto attività professionale in favore di e, a seguito al decesso avvenuto Persona_1 in data 17/02/2023, in favore della figlia ed erede, nella causa di ATP ex art. Parte_2
445 bis c.p.c. iscritta al n. 11947/2022 R.G. e nel successivo giudizio di merito conseguente ad
ATP iscritto al n. 5896/2024 R.G. della sezione lavoro del Tribunale di Catania, aventi ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a favore dell'invalido civile totale dalla data della domanda amministrativa del 04/12/2020 fino al decesso del 17/02/2023.
Con il presente ricorso, l'avv. impugnava il provvedimento di liquidazione, Pt_1 notificato in data 03/03/2025, con il quale, a fronte della complessiva attività svolta, era stata liquidata la somma di euro 379,00, lamentando la violazione dei parametri forensi di cui al
D.M. 55/2014 e del successivo D.M. 147/2022.
§§§§§
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non Controparte_1 doversi costituire in giudizio.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria, alla udienza del 03 luglio del
2025 parte ricorrente procedeva a discussione, rassegnando le conclusioni.
Il giudizio veniva posto in decisione, con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c.
§§§§§
pagina 2 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 01 marzo 2025 e comunicato in data 03 marzo, ed il ricorso è stato depositato in data 20 marzo 2025.
§§§§§
Con un motivo di opposizione sostanzialmente unitario, l'avv. contestava il decreto Pt_1
impugnato sostenendo che il giudice avrebbe dovuto parametrare la liquidazione dei compensi avendo riguardo allo scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in quanto il valore della domanda era da individuarsi nella misura di euro 12.551,12.
Il ricorrente evidenziava, infatti, che l'importo delle somme liquidabili a titolo di indennità di accompagnamento a favore dell'invalido civile totale è determinato per legge e, nel caso di specie, doveva quantificarsi, ai sensi dell'art. 13 comma 1 c.p.c, in “euro 524,16 per 12 mensilità per il 2022 pari ad euro 6.289,92” ed “euro 522,10, per 12 mensilità per il 2021 pari ad euro 6.265,20”.
§§§§§
Il motivo è fondato.
Nei rapporti tra difensore e cliente il valore della controversia si determina considerando il valore della domanda e la Corte di legittimità mutua tale principio ponendolo a fondamento della individuazione del valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dell'Erario, allorquando il valore della domanda sia “determinato” sulla base di elementi oggettivi.
Nel caso di specie, con l'atto introduttivo della causa iscritta al n. 11947/2022 RG, il difensore aveva provveduto alla dichiarazione di valore indicando l'importo di euro 58.486,40, mentre con il successivo ricorso in opposizione ad ATP incardinato con n. 5896/2024, l'odierno ricorrente aveva ritenuto che il valore della domanda non fosse determinabile.
Tuttavia, considerato che il giudizio, instaurato per l'accertamento del requisito previsto per il pagina 3 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per l'invalidità civile totale, era finalizzato alla corresponsione per un tempo determinato, coincidente con il periodo decorrente dal mese successivo al momento di proposizione della domanda amministrativa fino alla data del decesso, e considerato che l'entità dell'indennità è individuata dalla legge, il giudice competente per la liquidazione dei compensi del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dell'Erario avrebbe dovuto individuare il valore della domanda moltiplicando l'importo mensile previsto dall' sulla base delle normativa applicabile per il numero di mesi oggetto CP_2
della richiesta, così pervenendo al valore di euro 12.551,12.
Pertanto, applicando lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, tenendo conto che le istanze di ammissione erano state presentate in data anteriore al deposito del ricorso introduttivo, che solo nel giudizio di ATP era stata svolta attività istruttoria mediante nomina di CTU e svolgimento delle relative attività e tenuto conto dei limiti della domanda con cui si richiedeva la corresponsione dei compensi parametrati ai valori tabellari minimi, i compensi dovevano essere individuati:
1) per il giudizio di ATP, procedimento di istruzione preventiva:
- fase di studio-----------------------------------------------------------------------euro 284,00
- fase introduttiva--------------------------------------------------------------------euro 355,00
- fase istruttoria ----------------------------------------------------------------------euro 531,00
per la complessiva somma di euro 1.170,00
2) per il giudizio oppositivo di previdenza
- fase di studio-----------------------------------------------------------------------euro 465,00
- fase introduttiva--------------------------------------------------------------------euro 389,00
- fase decisoria ----------------------------------------------------------------------euro 1.011,00.
per la complessiva somma di euro 1.865,00.
pagina 4 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Tuttavia, considerato che, in forza del principio della domanda, il limite massimo è individuato dalla richiesta del ricorrente e rilevato che con il presente ricorso era stata domandata la corresponsione per il giudizio di merito del complessivo importo di euro 1.214,00, gli onorari vanno determinati, per il giudizio di ATP, nella somma di euro 1.170,00, e per il giudizio di merito in euro 1.214,00.
I superiori onorari vanno ridotti nella misura della metà ai sensi dell'art. 130 d.P.R. n.115/02 e vanno, quindi, liquidati nella complessiva somma di euro 1.192,00 oltre accessori.
§§§§§
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i minimi in ragione della non complessità delle questioni, avuto riguardo al valore della controversia (corrispondente all'ulteriore compenso riconosciuto pari ad euro 813,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3123/2025 R.G., così statuisce:
- annulla il decreto di liquidazione impugnato;
- per l'effetto, liquida in favore dell'avv. la complessiva somma di Parte_1 euro 1.192,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
- CONDANNA il resistente al pagamento delle Controparte_1 spese che liquida in complessivi euro 275,00 (di cui euro 232,00 per compensi ed euro
43,00 per spese vive), oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_3
Catania, 1 agosto 2025
IL GIUDICE Giovanni Cariolo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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