Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/05/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 428/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 428/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. BERTANI SARA C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere né pretendere alcun mantenimento l'uno dall'altro;
3. Il sig. dal 01/01/2025 ha già lasciato, di comune accordo con la moglie, Pt_2
l'abitazione coniugale ed è ora dimorante in Modena in via Crocetta n. 48;
4. Egli provvederà ad effettuare il cambio di residenza anagrafica entro e non oltre 15 gg dalla pronuncia della sentenza di separazione;
5. I coniugi concordano che la moglie , in assenza di prole, Parte_1 continuerà ad abitare l'abitazione coniugale di proprietà di ½ ciascuno, sita in via Rossini n 230/1, con gli arredi ivi contenuti attualmente, fino alla data della vendita dell'immobile;
6. I coniugi hanno contratto un mutuo per l'acquisto della abitazione coniugale in essere presso l'istituto di credito BPER Banca, le cui rate verranno pagate solo dalla moglie, che verserà al marito la somma mensile di €. 230,00, a titolo di rimborso dei Fringe Benefit dello stesso;
7. I coniugi concordano che, a definitiva ed integrale definizione e transazione dei reciproci rapporti e richieste patrimoniali, con completa tacitazione di ogni pretesa reciproca, procederanno alla vendita dell'abitazione coniugale, da formalizzare a mezzo successivo atto notarile da stipularsi presso Notaio scelto di comune accordi dalle parti:
a) I coniugi si impegnano a vendere a terzi l'abitazione coniugale sita in
Modena via Rossini n. 230/1 ed ad estinguere, con il ricavato della vendita, primariamente il mutuo preso l' Istituto di credito ed altresì provvederanno ad estinguere il finanziamento intestato a e e Parte_2 Parte_1 relativo all'acquisto degli infissi domestici;
b) I coniugi danno atto che gli arredi contenuti nell'abitazione coniugale resteranno tutti in proprietà alla moglie , salvo diversa Parte_1 richiesta del potenziale acquirente dell'immobile, che verserà un corrispettivo per gli stessi, qualora intenda trattenerli;
c) Si precisa al riguardo che il divano, i mobili bagno, il materasso sono stati acquistati invece dal marito e verranno restituiti allo stesso;
Parte_2
d) I coniugi si impegnano a restituire al fratello della sig.ra , sig. Pt_1
la somma di € 1.250,00 ciascuno, per un totale complessivo Controparte_1 di € 2.500,00, sempre attingendo dal ricavato della vendita della casa familiare;
e) Eventuali somme residue dal ricavato della vendita, che avanzino dopo avere estinto il mutuo, il finanziamento e saldato il suddetto debito, verranno suddivise tra i coniugi per la metà ciascuno;
f) I coniugi danno atto di riconoscere alla moglie le detrazioni fiscali dovute per il bonus mobili. Le detrazioni fiscali relative all'acquisto degli infissi (effettuato negli anni 2023 e 2024), che verranno riconosciute in 10 anni al sig. sulle Pt_2 sue dichiarazioni dei redditi in quanto le fatture sono intestate a lui, andranno divise al 50% tra i coniugi. Il sig. si impegna dunque a rifondere le stesse Pt_2 nella misura della metà alla moglie.
g) Con il ricavato della vendita immobiliare verrà estinto, inoltre, una parte del finanziamento cointestato ai coniugi (ad oggi pari ad € 19.800,00) per l'importo risultante al momento della vendita, detratte le rate già versate, relativo all'acquisto degli infissi domestici.
La restante parte di tale finanziamento cointestato ad oggi ammontante a circa
22.000,00 € resterà a carico del sig. nella misura risultante al momento Pt_2 della vendita, in quanto da egli utilizzato per l'acquisto della sua autovettura e verrà dallo stesso unicamente pagato a mezzo rate mensili.
8. Il conto corrente cointestato rimarrà attivo per veicolare su di esso la rata del mutuo e le utenze, fino al momento della vendita della casa coniugale. Le parti concordano che tale conto resti in uso alla moglie;
9. Le parti si rendono reciprocamente il consenso ad aprire nuovi conti correnti personali, sui quali non avanzano pretese, così come danno atto di non avere sostanze in comune da dividere. 10. I risparmi presenti sul conto corrente cointestato resteranno tutti alla moglie.
Il marito dà atto di aver già trasferito le proprie sostanze ed il proprio stipendio su un proprio conto personale.
11. L'automobile Hyundai I20 targata FA445VD resterà in uso alla moglie, mentre quella BMW targata GF070JE resterà in uso al marito;
12. Le spese relative ad iscrizione a ruolo e versamento contributo unificato della presente procedura verranno suddivise tra i coniugi per la metà ciascuno, così come gli onorari legali relativi alla stessa.
13. I coniugi dichiarano che con l'esatta esecuzione di quanto concordato nel presente ricorso null'altro avranno a pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 Parte_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
ad EL (AV) il 22/11/1994 e nato a [...]_2
il 07/05/1994.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NOLA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2023, atto n.16, Parte II serie A Uff. 1)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 07/05/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale