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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4723/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4723/2019 promossa da:
P.I. nella persona del suo rappresentante legale p.t. rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. dall'avv Valeria Mandara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Castellammare di Stabia al Corso Vittorio Emanuele;
attore contro
(P.I. nella persona del suo rappresentante legale p.t. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta dall'avv Anna Cinque, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Sant'Antonio Abate alla Via Stabia;
convenuta
nonché
(C.F. P. VA , in persona dei legali Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo, come da comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15;
chiamata in causa
pagina 1 di 11 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice, notificava atto di citazione convenendo in giudizio al fine di Controparte_2 ottenere il risarcimento dei danni subiti, a causa dei vizi dei coperchi Easy open forniti dalla convenuta d utilizzati per la produzione di scatole in banda stagnata, forniti Controparte_2
a sua volta dall'attrice alla società , per l'impiego nella produzione di scatole per CP_4 mangime animali. Assumeva l'attrice che, con contratto del 18.1.2019, vendeva alla nr 12.000.000 di CP_4 scatole in banda stagnata con coperchio Easy Open da utilizzarsi per inscatolamento cibo per animali domestici, coperchi prodotti e forniti dalla Controparte_2
Consegnate in data 9.7.19 nr 2.716.986 scatole con coperchi easy open e immessi dalla sul mercato nr 1.656.000 scatole di cibo per animali, prodotte con le scatole CP_4 fornite dalla con coperchi EASY Open prodotti e forniti a quest'ultima dalla CP_1
notiziava la di aver ricevuto da propri clienti Controparte_2 CP_5 CP_1 finali delle contestazione circa la difettosità sull'anello di apertura delle scatole e, al fine di evitare un danno di immagine, bloccava l'immissione sul mercato finale delle ulteriori 1.060.000 scatole piene. La verificata la fondatezza della denunzia di sinistro con propria nota del 12.7.19, CP_1 denunciava il sinistro alla propria compagnia di assicurazioni essendo Controparte_3 garantita con polizza nr 380241225. La accertata la difettosità dei coperchi easy open denunciata dalla CP_1 CP_4 comunicava tale difettosità alla società in data 16.7.19 che a sua volta con Controparte_2 propria mail in data 17.7.19 denunziava il sinistro alla propria compagnia di assicurazioni essendo assicurata con tale compagnia con polizza nr 380241226. Controparte_3
La al fine di ridurre i danni causati al proprio cliente, provvedeva al ritiro di tutti i CP_1 quantitativi di scatole fornite alla già immesse nel ciclo di produzione, ma non CP_4 ancora immesse nel mercato finale, ammontanti a circa nr 1.060.000 scatole piene di prodotto finito-cibo per animali-merce altamente deperibile, procedendo a selezionarle e verificarle, utilizzando per tale incombenza specifica cooperativa di servizi e sopportando il relativo costo. La provvedeva ad emettere fatture a carico della per i quantitativi di CP_4 CP_1 merce non commerciabili e resi pari a nr 942.000 scatole di mangime per animali per un importo di € 463.756,14. Pertanto, la chiedeva: CP_1
- risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura dei coperchi easy open sottoscritto con Controparte_2
- il risarcimento del danno quantificato in € 766.704,68 di cui euro 463.756,14 per tutti i quantitativi di prodotto finito reso dalla allegando fatture;
CP_4
- euro 57.907.33 per i costi di selezionamento dei quantitativi di merce forniti alla;
CP_4
- euro 29.524,00 per i costi di trasporto merci;
- euro 82.517,21 per il costo dei residui coperchi easy open forniti da essa CP_2
e non utilizzati e posti a disposizione in restituzione a quest'ultima;
[...]
pagina 2 di 11 - euro 40.000,00 per costi di stoccaggio, oltre eventuali costi di smaltimento da quantificarsi a seguito di CTU per circa € 120.000,00; con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la convenuta impugnando le pretese attoree. Controparte_2
Nello specifico sosteneva l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto per aliud pro alio ex art. 1453 c.c. come qualificata da parte attrice, esclusione della propria responsabilità e della difettosità dei coperchi easy open forniti alla CP_1
Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di Controparte_3 essere manlevata in caso di condanna in virtù di polizza assicurativa 380241226.
In corso di causa veniva espletato accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e ss. cpc, nel corso del quale, in data 28.11.2019, si costituiva la compagnia assicurativa Controparte_3 lamentando:
- la mancata notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo e la nullità di tutti gli atti processuali posti in essere in difetto del contraddittorio;
- la mancata prova del danno economico eccepito dalla parte ricorrente;
- la mancata possibilità per il proprio consulente tecnico di accedere ad interlocutori interni delle due aziende ( ed;
CP_1 Controparte_2
- né di esperire in loco più approfondite indagini di natura tecnica e contabile.
Nel corso dell'accertamento tecnico preventivo veniva espletata consulenza tecnica a firma dell'Ing. . Persona_1
In data 30.01.2020 si costituiva, nel giudizio di merito, la compagnia assicurativa
[...]
a quale: CP_3 eccepiva preliminarmente l'inoperatività della polizza n. 380241226 azionata dalla per la non sussistenza della condizione di terzietà tra l'assicurato ed il Controparte_2 soggetto asseritamente danneggiato, ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di CP_1 assicurazione e stante il rapporto di consorelle rivestito dalle società e Controparte_2 controllate entrambe dalla “ ; CP_1 Controparte_6 la mancata prova dell'esistenza di un effettivo pregiudizio economico, in termini di danno emergente, subito dalla medesima in conseguenza del ritiro della merce CP_1 presuntivamente difettosa dalla società in assenza di prova del pagamento delle CP_4 fatture emesse da quest'ultima società; l'erroneo calcolo delle somme richieste a titolo di risarcimento;
l'esclusione della copertura assicurativa per il controvalore del prodotto ex art. 3 delle condizioni generali di contratto, lamentando, altresì, mancata collaborazione nella fase stragiudiziale ai fini dell'accertamento dei danni lamentati. Chiedeva rigettarsi la domanda con vittoria di spese.
pagina 3 di 11 La fase istruttoria prevedeva l'espletamento della integrazione di CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo espletato in corso di causa a firma dell'Ing. . Persona_1
La causa, precisate le conclusioni all' udienza del 22.01.2025, veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a trenta per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
∗ ∗ ∗
Va, in via del tutto preliminare, chiarito come la domanda attorea verta in tema di inadempimento di contratto di fornitura e connesso risarcimento del danno.
La domanda di parte attrice risulta fondata e merita accoglimento.
Parte attrice ha fornito copiosa documentazione attestante i rapporti contrattuali intercorrenti con la società gli scambi commerciali intercorsi con la società Controparte_2 CP_4 nonché relativi alla tempestiva denuncia del sinistro e di aver dato corso alle attività volte
[...] all'accertamento del danno e al contenimento dello stesso, corroborando i fatti come esposti in atto di citazione.
La CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, esperito in corso di causa e, poi, rinnovato nel successivo giudizio di merito, ha individuato il difetto afferente ai coperchi easy open e quantificato i danni occorsi in complessivi € 535.433,93.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.10.2019 il Giudice nominava CTU l'Img.
, successivamente revocato e sostituito dall'Ing. assegnando i Controparte_7 Persona_1 seguenti quesiti:
1) Dica il CTU, previa descrizione dello stato dei barattoli per cui è causa, anche con documentazione fotografica, se sussista la situazione di fatto lamentata nel ricorso, con particolare riferimento ai coperchi “easy open”, valutandone la qualità e la commerciabilità;
2) Dica il CTU, previa descrizione della situazione riscontrata, quali siano le cause dei vizi e difetti riscontrati nell'apertura dei barattoli, in relazione ai coperchi di cui al punto che precede, indicando, altresì, suoi responsabili;
3) Quantifichi il CTU, anche a fini conciliativi, il danno lamentato per i fatti di cui al ricorso, indicando analiticamente, ove possibili, gli interventi a farsi per la eliminazione delle cause.
Il Ctu Ing. così rispondeva: Persona_1
In ordine al quesito 1:
“…Nel caso di specie, così come accertato anche a seguito delle prove svolte presso la II (di seguito riportate in allegato) , posso affermare che la situazione di fatto lamentata dalla CP_1 nel ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo sussiste, poiché è stato accertato, in seguito alle opportune analisi, che i coperchi forniti dalla ed utilizzati dalla per la CP_2 CP_1 produzione delle scatole in banda stagnata e venduti alla per l'inscatolamento di CP_4
pagina 4 di 11 “pet food” (cibo per gli animali), nella quantità di 1.060.000 scatole piene di prodotto finito (merce altamente deperibile) sono affetti da vizi. Tali barattoli oggetto di contestazione, opportunamente ritirati dalla stessa sono stato CP_1 individuati, selezionati e verificati con l'ausilio di una cooperativa di servizi specializzata. All' esito di tale selezione, solamente 498.420 scatole di cibo per animali presentano coperchi EASY OPEN difettosi. Tali coperchi, in seguito alle analisi ed agli accertamenti effettuati della SSICCA (i quali di seguito si riportano integralmente) sono da considerarsi INCOMMERCIABILI. Inoltre, si segnala sin da ora che la SSICA SUD, in sede di accertamento, ha evidenziato che alcune scatole già presentano dei tagli al coperchio con conseguente perdita ed inquinamento del prodotto. L'intero lotto, pertanto, a parere dello scrivente, andrebbe smaltito in discarica autorizzata trattandosi di rifiuto speciale”. In ordine al quesito 2:
“…Lo scrivente CTU, preso atto delle risultanze del laboratorio sperimentale ed in risposta al 2° quesito evidenzia quanto segue:
1. il difetto è ESCLUSIVAMENTE da ascriversi ad un difetto di fabbricazione dei coperchi. La causa della mancata apertura del barattolo è dovuta alla presenza di due “spuntoni prominenti”1 individuati ai lati del naso dell'anello, i quali non permettono una corretta apertura del barattolo. Tali spuntoni, nella materiale apprensione dell'anello in fase di apertura, vanno a ripartire inevitabilmente la forza, che normalmente si applicherebbe in un unico punto, in 3 punti, due dei quali sono proprio gli spuntoni posti a margine del naso dell'anello. Tali spuntoni, essendo distanti dal semitaglio apposto sul coperchio, impediscono la corretta azione del naso, poiché anticipano l'azione del naso stesso agendo in zone non preposte all'apertura del barattolo md. . Tale CP_8 vizio di fabbricazione dei coperchi oggetto di perizia causa l'inevitabile deformazione del rivetto con conseguente distacco dell'anello che permette l'apertura “facilitata” del barattolo.
2. la merce oggetto di contestazione sia da ritenersi INCOMMERCIABILE poiché i barattoli md. Easy Open analizzati NON rispettano i parametri qualitativi standard UNI-EN 9001:2015”. In ordine al quesito 3:
“Nel rispondere al terzo quesito, si rileva quanto segue:
• i barattoli stivati nei depositi della ono complessivamente 498.420 unità; CP_1
• il danno cagionato alla ricorrente è da individuarsi nel prezzo finale di vendita di ciascun barattolo e non al prezzo di produzione dello stesso. Tale prezzo di vendita, analizzando i prezzi di mercato, ammonta in media ad euro 0.40810 per singola scatola;
• il difetto riscontrato, come riferito dalla stazione sperimentale S.S.I.C.A Sud, è dovuto alla
“presenza anomala di spuntoni metallici che sporgono a destra ed a sinistra del naso dell'anello…i quali in fase di apertura (rotazione dell'anello) impediscono la corretta azione del naso. Essi anticipano l'azione del naso dell'anello agendo in zone non preposte all'apertura del fondello Easy Open essendo distanti dal semitaglio, ne consegue in questa condizione la deformazione del rivetto e l'inevitavile distacco dell'anello”;
• risulta di fatto impossibile porre in essere interventi volti ad eliminare le cause del danno. La merce oggetto di contestazione così come prodotta è viziata;
Lo scrivente, ritiene quindi di quantificare i danni sopportati dalla secondo il prospetto CP_1 che segue: - costi per resa merce difettosa: 498.420 scatole X 0,40810 euro = 203.405,20; - costi per pagina 5 di 11 trasporto merce (comprensivi sia della consegna dei barattoli che del loro reso): euro 29.524,00; - costi per selezione ed individuazione della merce viziata euro 57.907,33; - costi dei coperchi md. Easy Open non utilizzati e posti a disposizione dei convenuti per la restituzione: euro 82.517,21; - costi stoccaggio e deposito: euro 40.000,00; - costi medi di trasporto e smaltimento della merce contestata pari ad euro: 90.338,625 [498.420 (numero di scatole) x 1,25 kg (formato delle scatole) = 623.025 kg. Costo smaltimento e trasporto medio 0.145 euro al kg x 623.025kg = 90.338,625 euro] - inoltre è da aggiungersi il danno all'immagine arrecato alla ed il lucro cessante sui ridotti CP_1 volumi di forniture che la ha operato alla che si ritiene di quantificare in CP_4 CP_1 euro 50.000,00; In risposta al quesito formulato dall'Ill.mo Giudicante, pertanto l'importo complessivo del danno patito dalla ammonta ad euro 553.692,39, a fini conciliativi però si CP_1 ritiene, di formulare proposta conciliativa pari ad euro 450.000,00”.
In corso di causa veniva disposta integrazione della CTU in ordine alle conclusioni peritali rese e relative ai seguenti aspetti:
1) esatta stima del controvalore del prodotto;
2) all'ammontare dell'I.V.A., da detrarsi;
3) al costo di recupero dell'alimento inscatolato, in quanto non danneggiato;
4) al costo di recupero del metallo;
5) la circostanza che le conclusioni peritali non tengono di conto della percentuale del 41,67% in luogo del totale delle scatole periziate e, per l'effetto, individui una eventuale ed ulteriore seconda ipotesi di dare/avere tra le parti.
Il CTU Ing. ad integrazione della propria consulenza tecnica rispondeva: Persona_1
“ I) ESATTA STIMA DEL CONTROVALORE DEL PRODOTTO – II) AMMONTARE DELL'I.V.A., DA DETRARSI Il sottoscritto ritiene opportuno per un'esposizione più chiara e semplificata accorpare i primi due quesiti in un'unica risposta in quanto sono da considerarsi intrinseci. In particolare, lo scrivente ha provveduto a stimare il valore del prodotto adottando il seguente calcolo
- costi per resa merce difettosa: 498.420 scatole X 0,40810 euro = 203.405,20. A tal proposito si specifica che il prezzo è stato desunto dalle fatture emesse dalla società lla per restituzione merce difettosa di cui alle fatture nr. 36644 del CP_4 CP_1
31/07/2019 e nr. 37389 del 30/08/2019, rispettivamente con la prima sono state rese nr. 766.086 scatole di mangime cane da Kg. 1,250 e con la seconda nr. 176.904 della stessa tipologia. Lo scrivente ha provveduto a fare una media del prezzo addebitato nelle relative fatture. Precisamente, il totale delle scatole di mangime rese dalla lla con CP_4 CP_1 le fatture suindicate sono nr. 942.990 con un totale imponibile (quindi al netto dell'IVA) di € 380.127,99, da ciò si è provveduto ad eseguire una media aritmetica così desunta:
∑xi / N pagina 6 di 11
Dove xi = imponibile fattura ed N = numero scatole rese
Quindi abbiamo
€ 380.127,99 / 942.990 = 0,4031. Da ciò si denota che il sottoscritto ha commesso un errore di battitura indicando, erroneamente, nella relazione peritale € 0,4081 e non € 0,4031. Quindi si provvede a correggere importo desunto dal calcolo indicato inizialmente nella relazione, ossia
- costi per resa merce difettosa: 498.420 scatole x 0,40310 euro = € 200.913,10 e si conclude, come specificato più volte nell'analisi di tale punto, che il valore xi preso in esame è puramente il costo imponibile quindi già al netto dell'IVA e dei costi accessori, quale il CP_9
Per quanto riguarda invece Lo scrivente provvederà allo storno dell'IVA.
III) AL COSTO DI RECUPERO DELL'ALIMENTO INSCATOLATO, IN QUANTO NON DANNEGGIATO A tal riguardo si sottolinea che l'osservazione mossa dalle Controparte_10 per il CTU non trova alcun riscontro né in termini economici, né in termini di sicurezza alimentare. Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia il riscontro in termini economici, si preme procedere ad un analisi dei costi e dei ricavi che il recupero dell'alimento inscatolato comporterebbe, ossia la dovrebbe sostenere un aggravio di spese sia per il personale impiegato per l'apertura di CP_1 ogni barattolo, sia per le spese per la risterilizzazione dell'alimento con macchinari che la società stessa non possiede in quanto trattasi di società che ha ad oggetto la costruzione di barattoli metallici (non alimentare), e sia affrontare processi di lavorazione e relativo svolgimento di attività che esula dal proprio codice ATECO e dall'oggetto del proprio statuto. Per quanto riguarda il secondo aspetto, ossia in termini di sicurezza alimentare, si fa presente all'Ill.mo Giudice che ogni prodotto alimentare oltre ad avere una sua “self-life”, ha anche una scadenza che, generalmente, ha una scadenza di 24 mesi, e seguendo le diciture presenti sulle etichette del cibo umido per cane troviamo: “Una volta aperto, dovrà essere consumato nell'arco di due o tre giorni, durante tale periodo conservato in frigorifero. Successivamente alla data di scadenza, un alimento è considerato a rischio a norma dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento (CE) 178/2002. Di conseguenza trattandosi di alimento inscatolato nei primi mesi del 2019, (viste le date delle fatture di reso merce della alla rispettivamente del CP_4 CP_1
31/07/2019 e del 30/08/2019) è da considerarsi ampiamente scaduto nel 2021 e non recuperabile. Pertanto, si ritiene di aver risposto in modo puntuale ed esaustivo al quesito dell
[...]
ritenendola improponibile. CP_10
IV) COSTO DI RECUPERO METALLO Il CTU ritiene che la risposta a tale osservazione sia intrinseca nell'analisi del punto precedente, ossia non è proponibile lo svuotamento dei barattoli di metallo per i motivi sopraesposti e ritiene di averlo indicato in modo ampiamente esaustivo.
pagina 7 di 11
V) LA CIRCOSTANZA CHE LE CONCLUSIONI PERITALI NON TENGONO CONTO DELLA PERCENTUALE DEL 41.67% IN LUOGO DEL TOTALE DELLE SCATOLE PERIZIATE A tal proposito si precisa che il CTU, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ill. giudice nell'incarico affidatomi, ha provveduto a prelevare una campionatura di 12 scatole, da inviare al laboratorio di analisi II (sezione di Angri) per identificare attraverso opportuni strumenti di indagine le cause e la natura dei difetti denunziati, più precisamente relativi al distacco dell'anello di apertura dei coperchi. (EASY OPEN) e non a periziare solo 12 scatole. Difatti nella relazione peritale si precisa che nella fase di “ACCERTAMENTI TECNICI SULLO STATO DEI LUOGHI” è specificato che con
“i presenti l'ing. come CTP di “ , l'avv . Persona_2 Controparte_10
Francesco Mandara coadiuvato dal perito per , e il Sig. Persona_3 CP_1 Pt_1 per la si è proceduto alla verifica e all' ispezione dei barattoli di cibo
[...] Controparte_2 per animali, oggetto di contestazione. Ancora, si procede alla conta fisica dei suddetti barattoli, stivati su pallets, accertando che i barattoli immagazzinati nei depositi della sono CP_1
498.420 unità.”… Ed ancora nella relazione peritale lo scrivente nella “RISPOSTA Al quesito DEL GIUDICE 1” riporta “…, si segnala sin da ora che la SSICA SUD, in sede di accertamento, ha evidenziato che alcune scatole già presentano dei tagli al coperchio con conseguente perdita ed inquinamento del prodotto. L'intero lotto, pertanto, a parere dello scrivente, andrebbe smaltito in discarica autorizzata trattandosi di rifiuto speciale.” A tal riguardo lo scrivente ritiene di aver risposto in modo esaudiente alle osservazioni riportate dall'Ill.mo Giudice per conto della e pertanto provvede a Controparte_10 redigere le conclusioni. CONCLUSIONI Lo scrivente ritiene quindi di quantificare i danni sopportati dalla secondo il prospetto CP_1 che segue:
- costi per resa merce difettosa: 498.420 scatole x 0,4031 € = € 200.913,10
- costi per trasporto merce (comprensivi sia della consegna dei barattoli che del loro reso): € 24.200,00
- costi per selezione ed individuazione della merce viziata euro € 47.465
- costi dei coperchi md. Easy Open non utilizzati e posti a disposizione dei convenuti per la restituzione: € 82.517,21;
- costi stoccaggio e deposito: € 40.000,00;
- costi medi di trasporto e smaltimento della merce contestata pari ad € 90.338,625 [498.420 (numero di scatole) x 1,25 kg (formato delle scatole) = 623.025 kg. Costo smaltimento e trasporto medio 0.145 euro al kg x 623.025kg = € 90.338,625]
- inoltre, è da aggiungersi il danno all'immagine arrecato alla ed il lucro cessante sui CP_1 ridotti volumi di forniture che la ha operato alla che si ritiene di CP_4 CP_1 quantificare in euro € 50.000,00. In risposta al quesito formulato dall'Ill.mo Giudicante, pertanto l'importo complessivo del danno patito dalla ammonta ad € 535.433,93, a fini conciliativi però si ritiene, di formulare CP_1 proposta conciliativa pari ad € 435.000,00”.
pagina 8 di 11 Le risultanze della CTU (sia avuto riguardo a quella depositata in corso di causa che, invero, alle integrazioni successivamente disposte dal giudicante) risultano esaustive, condivisibili ed esenti da vizi logici e pertanto utili alla quantificazione del danno subito dall'odierna attrice e quantificato nella somma di € 535.433,93, dalla quale tuttavia andrà detratta la somma di
€ 50.000,00 a titolo di danno all'immagine e di lucro cessante sui ridotti volumi di forniture che la ha operato alla n quanto non vi è prova degli stessi. CP_4 CP_1
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione:
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza…”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34026 del 18/11/2022);
“Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità.”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8758 del 02/04/2025). Detta, prova, tuttavia, non è stata fornita, nemmeno in via presuntiva e, per l'effetto, la relativa voce di danno non andrà riconosciuta.
Pertanto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale in favore della CP_1
è pari ad € 485.433,93, oltre accessori di legge, se dovuti, oltre interessi legali dalla data
[...] della domanda processuale e sino al soddisfo. Non può, invece, essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, tenuto conto di come le voci di danno (perlopiù afferenti a danni emergenti in termini di spese sostenute/costi) è voce di debito afferente alla categoria della “valuta” (e non del “valore”), anche tenuto conto di come, a ben vedere, sia stato escluso il danno d'immagine. Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito come: “La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ” (ex plurimis, Corte di Cassazione n. 22664/2015). D'altronde, al netto della circostanza che la Consulenza tecnica ex art. 696 c.p.c., sia poi, stata integrata in corso di causa, anche e soprattutto valorizzando le doglianze dell''ASSICURAZIONE priva di fondamento è la censura di nullità della c.t.u. preventiva, posto che, agli Controparte_3 atti di causa, sono state depositate le ricevute di notifica degli atti introduttivi (sia informato pdf che telematico) e, peraltro, l'Assicurazione ha, poi, preso posizione con la costituzione nel sub- procedimento del 28.11.2019.
pagina 9 di 11 SULLA OPERATIVITA' DELLA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA INTERSCAMBI S.R.L. In ordine all'operatività della polizza assicurativa n.380241226 a garanzia della CP_2
va, invece, accolta l'eccezione formulata dalla società tramite la
[...] Controparte_3 quale ritiene che detta polizza, nel caso di specie, non operi. Nelle condizioni generali di contratto relative alla polizza assicurativa n.380241226 si rinviene l'inserimento della “INTERLOCKING CLAUSE”, dalla quale si evince – in quanto espresso – un Parte rapporto di collegamento con la società e relativa polizza assicurativa n. 380241225 Parte_3 ed ancora ex art. 1 delle condizioni generali di contratto tra i soggetti destinatari del risarcimento del danno vengono esclusi, in quanto non considerati terzi, le società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ultimo comma a mente del quale: “Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”. A tal fine, la compagnia assicurativa chiamata in causa ha depositato, visure camerali inerenti le Parte società d alle quali si evince chiaramente come le stesse sono Parte_3 Controparte_2 partecipate in percentuale rilevante dalla società e che presentino tra Controparte_6 di essere un evidente collegamento. Pertanto, deve essere accertata l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza n.380241226 in favore della società con la conseguenza che unicamente Controparte_2 tale ultima parte sarà tenuta a corrispondere quanto giudizialmente disposto.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta, nel presente Controparte_2 giudizio principale di cognizione nei confronti di parte attrice, e CP_1 Controparte_3 di parte chiamata in causa e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del
[...]
2014 (come integrato e modificato dal DM n. 147/2022), applicabile ratione temporis alla controversia in oggetto, tenuto conto dei parametri tra i medi ed i minimi, stante l'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate, perlopiù documentali (al netto della C.T.U. disposta), avuto riguardo al valore della controversia, come dichiarato ed all'attività istruttoria effettuata, circostanza che, per l'effetto, imporrà di tenere di conto di tutte le fasi processuali di cui al succitato DM. e, pertanto, anche di tale ultima fase. Pari criteri, poi, verranno adottati anche con riguardo alla liquidazione delle spese dell'ATP promosso in corso di causa che, fermo restando i criteri ed i parametri sopra determinati, nonché i soggetti a carico ed a favore dei quali andranno poste le spese processuali, si terrà, invece, di conto della natura del procedimento di “istruzione tecnica preventiva”.
Per questi motivi
, le spese di lite vanno liquidate in euro 16.000,00 per la fase di merito ed euro 5000,00 euro per quella cautelare in corso di causa, oltre 15% per spese generali, IVA e C.P.A. come di legge, da porsi a carico di parte convenuta ed in favore della parte attrice, nonché della parte chiamata in causa.
pagina 10 di 11 Vengono, infine, poste a carico di parte soccombente, anche le spese di Controparte_2
C.T.U., sia avuto riguardo al ricorso per accertamento tecnico che all'integrazione, come in corso di causa disposta.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto, intercorso tra la e la società per grave inadempimento di CP_1 Controparte_2 quest'ultima e ciò per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna la società , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento della somma pari ad € 485.433,93, oltre accessori di legge, se dovuti, nonché interessi legali dalla data della domanda processuale e sino al soddisfo, in favore della società attrice in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
e ciò per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore a corrispond in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, le spese di lite sia per il merito che per l'accertamento tecnico preventivo che sono liquidate in complessivi € 21.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA come di legge con attribuzione al difensore, Avv. VALERIA MANDARA, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore a corrispondere alla società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, le spese he per l'accertamento tecnico preventivo che sono liquidate in € 21.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA come di legge;
- pone le spese di C.T.U., come già liquidate nel procedimento per a.t.p. e nel giudizio di merito a carico di parte soccombente, Controparte_2
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4723/2019 promossa da:
P.I. nella persona del suo rappresentante legale p.t. rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. dall'avv Valeria Mandara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Castellammare di Stabia al Corso Vittorio Emanuele;
attore contro
(P.I. nella persona del suo rappresentante legale p.t. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta dall'avv Anna Cinque, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Sant'Antonio Abate alla Via Stabia;
convenuta
nonché
(C.F. P. VA , in persona dei legali Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo, come da comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15;
chiamata in causa
pagina 1 di 11 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice, notificava atto di citazione convenendo in giudizio al fine di Controparte_2 ottenere il risarcimento dei danni subiti, a causa dei vizi dei coperchi Easy open forniti dalla convenuta d utilizzati per la produzione di scatole in banda stagnata, forniti Controparte_2
a sua volta dall'attrice alla società , per l'impiego nella produzione di scatole per CP_4 mangime animali. Assumeva l'attrice che, con contratto del 18.1.2019, vendeva alla nr 12.000.000 di CP_4 scatole in banda stagnata con coperchio Easy Open da utilizzarsi per inscatolamento cibo per animali domestici, coperchi prodotti e forniti dalla Controparte_2
Consegnate in data 9.7.19 nr 2.716.986 scatole con coperchi easy open e immessi dalla sul mercato nr 1.656.000 scatole di cibo per animali, prodotte con le scatole CP_4 fornite dalla con coperchi EASY Open prodotti e forniti a quest'ultima dalla CP_1
notiziava la di aver ricevuto da propri clienti Controparte_2 CP_5 CP_1 finali delle contestazione circa la difettosità sull'anello di apertura delle scatole e, al fine di evitare un danno di immagine, bloccava l'immissione sul mercato finale delle ulteriori 1.060.000 scatole piene. La verificata la fondatezza della denunzia di sinistro con propria nota del 12.7.19, CP_1 denunciava il sinistro alla propria compagnia di assicurazioni essendo Controparte_3 garantita con polizza nr 380241225. La accertata la difettosità dei coperchi easy open denunciata dalla CP_1 CP_4 comunicava tale difettosità alla società in data 16.7.19 che a sua volta con Controparte_2 propria mail in data 17.7.19 denunziava il sinistro alla propria compagnia di assicurazioni essendo assicurata con tale compagnia con polizza nr 380241226. Controparte_3
La al fine di ridurre i danni causati al proprio cliente, provvedeva al ritiro di tutti i CP_1 quantitativi di scatole fornite alla già immesse nel ciclo di produzione, ma non CP_4 ancora immesse nel mercato finale, ammontanti a circa nr 1.060.000 scatole piene di prodotto finito-cibo per animali-merce altamente deperibile, procedendo a selezionarle e verificarle, utilizzando per tale incombenza specifica cooperativa di servizi e sopportando il relativo costo. La provvedeva ad emettere fatture a carico della per i quantitativi di CP_4 CP_1 merce non commerciabili e resi pari a nr 942.000 scatole di mangime per animali per un importo di € 463.756,14. Pertanto, la chiedeva: CP_1
- risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura dei coperchi easy open sottoscritto con Controparte_2
- il risarcimento del danno quantificato in € 766.704,68 di cui euro 463.756,14 per tutti i quantitativi di prodotto finito reso dalla allegando fatture;
CP_4
- euro 57.907.33 per i costi di selezionamento dei quantitativi di merce forniti alla;
CP_4
- euro 29.524,00 per i costi di trasporto merci;
- euro 82.517,21 per il costo dei residui coperchi easy open forniti da essa CP_2
e non utilizzati e posti a disposizione in restituzione a quest'ultima;
[...]
pagina 2 di 11 - euro 40.000,00 per costi di stoccaggio, oltre eventuali costi di smaltimento da quantificarsi a seguito di CTU per circa € 120.000,00; con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la convenuta impugnando le pretese attoree. Controparte_2
Nello specifico sosteneva l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto per aliud pro alio ex art. 1453 c.c. come qualificata da parte attrice, esclusione della propria responsabilità e della difettosità dei coperchi easy open forniti alla CP_1
Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di Controparte_3 essere manlevata in caso di condanna in virtù di polizza assicurativa 380241226.
In corso di causa veniva espletato accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e ss. cpc, nel corso del quale, in data 28.11.2019, si costituiva la compagnia assicurativa Controparte_3 lamentando:
- la mancata notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo e la nullità di tutti gli atti processuali posti in essere in difetto del contraddittorio;
- la mancata prova del danno economico eccepito dalla parte ricorrente;
- la mancata possibilità per il proprio consulente tecnico di accedere ad interlocutori interni delle due aziende ( ed;
CP_1 Controparte_2
- né di esperire in loco più approfondite indagini di natura tecnica e contabile.
Nel corso dell'accertamento tecnico preventivo veniva espletata consulenza tecnica a firma dell'Ing. . Persona_1
In data 30.01.2020 si costituiva, nel giudizio di merito, la compagnia assicurativa
[...]
a quale: CP_3 eccepiva preliminarmente l'inoperatività della polizza n. 380241226 azionata dalla per la non sussistenza della condizione di terzietà tra l'assicurato ed il Controparte_2 soggetto asseritamente danneggiato, ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di CP_1 assicurazione e stante il rapporto di consorelle rivestito dalle società e Controparte_2 controllate entrambe dalla “ ; CP_1 Controparte_6 la mancata prova dell'esistenza di un effettivo pregiudizio economico, in termini di danno emergente, subito dalla medesima in conseguenza del ritiro della merce CP_1 presuntivamente difettosa dalla società in assenza di prova del pagamento delle CP_4 fatture emesse da quest'ultima società; l'erroneo calcolo delle somme richieste a titolo di risarcimento;
l'esclusione della copertura assicurativa per il controvalore del prodotto ex art. 3 delle condizioni generali di contratto, lamentando, altresì, mancata collaborazione nella fase stragiudiziale ai fini dell'accertamento dei danni lamentati. Chiedeva rigettarsi la domanda con vittoria di spese.
pagina 3 di 11 La fase istruttoria prevedeva l'espletamento della integrazione di CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo espletato in corso di causa a firma dell'Ing. . Persona_1
La causa, precisate le conclusioni all' udienza del 22.01.2025, veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a trenta per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
∗ ∗ ∗
Va, in via del tutto preliminare, chiarito come la domanda attorea verta in tema di inadempimento di contratto di fornitura e connesso risarcimento del danno.
La domanda di parte attrice risulta fondata e merita accoglimento.
Parte attrice ha fornito copiosa documentazione attestante i rapporti contrattuali intercorrenti con la società gli scambi commerciali intercorsi con la società Controparte_2 CP_4 nonché relativi alla tempestiva denuncia del sinistro e di aver dato corso alle attività volte
[...] all'accertamento del danno e al contenimento dello stesso, corroborando i fatti come esposti in atto di citazione.
La CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, esperito in corso di causa e, poi, rinnovato nel successivo giudizio di merito, ha individuato il difetto afferente ai coperchi easy open e quantificato i danni occorsi in complessivi € 535.433,93.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.10.2019 il Giudice nominava CTU l'Img.
, successivamente revocato e sostituito dall'Ing. assegnando i Controparte_7 Persona_1 seguenti quesiti:
1) Dica il CTU, previa descrizione dello stato dei barattoli per cui è causa, anche con documentazione fotografica, se sussista la situazione di fatto lamentata nel ricorso, con particolare riferimento ai coperchi “easy open”, valutandone la qualità e la commerciabilità;
2) Dica il CTU, previa descrizione della situazione riscontrata, quali siano le cause dei vizi e difetti riscontrati nell'apertura dei barattoli, in relazione ai coperchi di cui al punto che precede, indicando, altresì, suoi responsabili;
3) Quantifichi il CTU, anche a fini conciliativi, il danno lamentato per i fatti di cui al ricorso, indicando analiticamente, ove possibili, gli interventi a farsi per la eliminazione delle cause.
Il Ctu Ing. così rispondeva: Persona_1
In ordine al quesito 1:
“…Nel caso di specie, così come accertato anche a seguito delle prove svolte presso la II (di seguito riportate in allegato) , posso affermare che la situazione di fatto lamentata dalla CP_1 nel ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo sussiste, poiché è stato accertato, in seguito alle opportune analisi, che i coperchi forniti dalla ed utilizzati dalla per la CP_2 CP_1 produzione delle scatole in banda stagnata e venduti alla per l'inscatolamento di CP_4
pagina 4 di 11 “pet food” (cibo per gli animali), nella quantità di 1.060.000 scatole piene di prodotto finito (merce altamente deperibile) sono affetti da vizi. Tali barattoli oggetto di contestazione, opportunamente ritirati dalla stessa sono stato CP_1 individuati, selezionati e verificati con l'ausilio di una cooperativa di servizi specializzata. All' esito di tale selezione, solamente 498.420 scatole di cibo per animali presentano coperchi EASY OPEN difettosi. Tali coperchi, in seguito alle analisi ed agli accertamenti effettuati della SSICCA (i quali di seguito si riportano integralmente) sono da considerarsi INCOMMERCIABILI. Inoltre, si segnala sin da ora che la SSICA SUD, in sede di accertamento, ha evidenziato che alcune scatole già presentano dei tagli al coperchio con conseguente perdita ed inquinamento del prodotto. L'intero lotto, pertanto, a parere dello scrivente, andrebbe smaltito in discarica autorizzata trattandosi di rifiuto speciale”. In ordine al quesito 2:
“…Lo scrivente CTU, preso atto delle risultanze del laboratorio sperimentale ed in risposta al 2° quesito evidenzia quanto segue:
1. il difetto è ESCLUSIVAMENTE da ascriversi ad un difetto di fabbricazione dei coperchi. La causa della mancata apertura del barattolo è dovuta alla presenza di due “spuntoni prominenti”1 individuati ai lati del naso dell'anello, i quali non permettono una corretta apertura del barattolo. Tali spuntoni, nella materiale apprensione dell'anello in fase di apertura, vanno a ripartire inevitabilmente la forza, che normalmente si applicherebbe in un unico punto, in 3 punti, due dei quali sono proprio gli spuntoni posti a margine del naso dell'anello. Tali spuntoni, essendo distanti dal semitaglio apposto sul coperchio, impediscono la corretta azione del naso, poiché anticipano l'azione del naso stesso agendo in zone non preposte all'apertura del barattolo md. . Tale CP_8 vizio di fabbricazione dei coperchi oggetto di perizia causa l'inevitabile deformazione del rivetto con conseguente distacco dell'anello che permette l'apertura “facilitata” del barattolo.
2. la merce oggetto di contestazione sia da ritenersi INCOMMERCIABILE poiché i barattoli md. Easy Open analizzati NON rispettano i parametri qualitativi standard UNI-EN 9001:2015”. In ordine al quesito 3:
“Nel rispondere al terzo quesito, si rileva quanto segue:
• i barattoli stivati nei depositi della ono complessivamente 498.420 unità; CP_1
• il danno cagionato alla ricorrente è da individuarsi nel prezzo finale di vendita di ciascun barattolo e non al prezzo di produzione dello stesso. Tale prezzo di vendita, analizzando i prezzi di mercato, ammonta in media ad euro 0.40810 per singola scatola;
• il difetto riscontrato, come riferito dalla stazione sperimentale S.S.I.C.A Sud, è dovuto alla
“presenza anomala di spuntoni metallici che sporgono a destra ed a sinistra del naso dell'anello…i quali in fase di apertura (rotazione dell'anello) impediscono la corretta azione del naso. Essi anticipano l'azione del naso dell'anello agendo in zone non preposte all'apertura del fondello Easy Open essendo distanti dal semitaglio, ne consegue in questa condizione la deformazione del rivetto e l'inevitavile distacco dell'anello”;
• risulta di fatto impossibile porre in essere interventi volti ad eliminare le cause del danno. La merce oggetto di contestazione così come prodotta è viziata;
Lo scrivente, ritiene quindi di quantificare i danni sopportati dalla secondo il prospetto CP_1 che segue: - costi per resa merce difettosa: 498.420 scatole X 0,40810 euro = 203.405,20; - costi per pagina 5 di 11 trasporto merce (comprensivi sia della consegna dei barattoli che del loro reso): euro 29.524,00; - costi per selezione ed individuazione della merce viziata euro 57.907,33; - costi dei coperchi md. Easy Open non utilizzati e posti a disposizione dei convenuti per la restituzione: euro 82.517,21; - costi stoccaggio e deposito: euro 40.000,00; - costi medi di trasporto e smaltimento della merce contestata pari ad euro: 90.338,625 [498.420 (numero di scatole) x 1,25 kg (formato delle scatole) = 623.025 kg. Costo smaltimento e trasporto medio 0.145 euro al kg x 623.025kg = 90.338,625 euro] - inoltre è da aggiungersi il danno all'immagine arrecato alla ed il lucro cessante sui ridotti CP_1 volumi di forniture che la ha operato alla che si ritiene di quantificare in CP_4 CP_1 euro 50.000,00; In risposta al quesito formulato dall'Ill.mo Giudicante, pertanto l'importo complessivo del danno patito dalla ammonta ad euro 553.692,39, a fini conciliativi però si CP_1 ritiene, di formulare proposta conciliativa pari ad euro 450.000,00”.
In corso di causa veniva disposta integrazione della CTU in ordine alle conclusioni peritali rese e relative ai seguenti aspetti:
1) esatta stima del controvalore del prodotto;
2) all'ammontare dell'I.V.A., da detrarsi;
3) al costo di recupero dell'alimento inscatolato, in quanto non danneggiato;
4) al costo di recupero del metallo;
5) la circostanza che le conclusioni peritali non tengono di conto della percentuale del 41,67% in luogo del totale delle scatole periziate e, per l'effetto, individui una eventuale ed ulteriore seconda ipotesi di dare/avere tra le parti.
Il CTU Ing. ad integrazione della propria consulenza tecnica rispondeva: Persona_1
“ I) ESATTA STIMA DEL CONTROVALORE DEL PRODOTTO – II) AMMONTARE DELL'I.V.A., DA DETRARSI Il sottoscritto ritiene opportuno per un'esposizione più chiara e semplificata accorpare i primi due quesiti in un'unica risposta in quanto sono da considerarsi intrinseci. In particolare, lo scrivente ha provveduto a stimare il valore del prodotto adottando il seguente calcolo
- costi per resa merce difettosa: 498.420 scatole X 0,40810 euro = 203.405,20. A tal proposito si specifica che il prezzo è stato desunto dalle fatture emesse dalla società lla per restituzione merce difettosa di cui alle fatture nr. 36644 del CP_4 CP_1
31/07/2019 e nr. 37389 del 30/08/2019, rispettivamente con la prima sono state rese nr. 766.086 scatole di mangime cane da Kg. 1,250 e con la seconda nr. 176.904 della stessa tipologia. Lo scrivente ha provveduto a fare una media del prezzo addebitato nelle relative fatture. Precisamente, il totale delle scatole di mangime rese dalla lla con CP_4 CP_1 le fatture suindicate sono nr. 942.990 con un totale imponibile (quindi al netto dell'IVA) di € 380.127,99, da ciò si è provveduto ad eseguire una media aritmetica così desunta:
∑xi / N pagina 6 di 11
Dove xi = imponibile fattura ed N = numero scatole rese
Quindi abbiamo
€ 380.127,99 / 942.990 = 0,4031. Da ciò si denota che il sottoscritto ha commesso un errore di battitura indicando, erroneamente, nella relazione peritale € 0,4081 e non € 0,4031. Quindi si provvede a correggere importo desunto dal calcolo indicato inizialmente nella relazione, ossia
- costi per resa merce difettosa: 498.420 scatole x 0,40310 euro = € 200.913,10 e si conclude, come specificato più volte nell'analisi di tale punto, che il valore xi preso in esame è puramente il costo imponibile quindi già al netto dell'IVA e dei costi accessori, quale il CP_9
Per quanto riguarda invece Lo scrivente provvederà allo storno dell'IVA.
III) AL COSTO DI RECUPERO DELL'ALIMENTO INSCATOLATO, IN QUANTO NON DANNEGGIATO A tal riguardo si sottolinea che l'osservazione mossa dalle Controparte_10 per il CTU non trova alcun riscontro né in termini economici, né in termini di sicurezza alimentare. Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia il riscontro in termini economici, si preme procedere ad un analisi dei costi e dei ricavi che il recupero dell'alimento inscatolato comporterebbe, ossia la dovrebbe sostenere un aggravio di spese sia per il personale impiegato per l'apertura di CP_1 ogni barattolo, sia per le spese per la risterilizzazione dell'alimento con macchinari che la società stessa non possiede in quanto trattasi di società che ha ad oggetto la costruzione di barattoli metallici (non alimentare), e sia affrontare processi di lavorazione e relativo svolgimento di attività che esula dal proprio codice ATECO e dall'oggetto del proprio statuto. Per quanto riguarda il secondo aspetto, ossia in termini di sicurezza alimentare, si fa presente all'Ill.mo Giudice che ogni prodotto alimentare oltre ad avere una sua “self-life”, ha anche una scadenza che, generalmente, ha una scadenza di 24 mesi, e seguendo le diciture presenti sulle etichette del cibo umido per cane troviamo: “Una volta aperto, dovrà essere consumato nell'arco di due o tre giorni, durante tale periodo conservato in frigorifero. Successivamente alla data di scadenza, un alimento è considerato a rischio a norma dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento (CE) 178/2002. Di conseguenza trattandosi di alimento inscatolato nei primi mesi del 2019, (viste le date delle fatture di reso merce della alla rispettivamente del CP_4 CP_1
31/07/2019 e del 30/08/2019) è da considerarsi ampiamente scaduto nel 2021 e non recuperabile. Pertanto, si ritiene di aver risposto in modo puntuale ed esaustivo al quesito dell
[...]
ritenendola improponibile. CP_10
IV) COSTO DI RECUPERO METALLO Il CTU ritiene che la risposta a tale osservazione sia intrinseca nell'analisi del punto precedente, ossia non è proponibile lo svuotamento dei barattoli di metallo per i motivi sopraesposti e ritiene di averlo indicato in modo ampiamente esaustivo.
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V) LA CIRCOSTANZA CHE LE CONCLUSIONI PERITALI NON TENGONO CONTO DELLA PERCENTUALE DEL 41.67% IN LUOGO DEL TOTALE DELLE SCATOLE PERIZIATE A tal proposito si precisa che il CTU, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ill. giudice nell'incarico affidatomi, ha provveduto a prelevare una campionatura di 12 scatole, da inviare al laboratorio di analisi II (sezione di Angri) per identificare attraverso opportuni strumenti di indagine le cause e la natura dei difetti denunziati, più precisamente relativi al distacco dell'anello di apertura dei coperchi. (EASY OPEN) e non a periziare solo 12 scatole. Difatti nella relazione peritale si precisa che nella fase di “ACCERTAMENTI TECNICI SULLO STATO DEI LUOGHI” è specificato che con
“i presenti l'ing. come CTP di “ , l'avv . Persona_2 Controparte_10
Francesco Mandara coadiuvato dal perito per , e il Sig. Persona_3 CP_1 Pt_1 per la si è proceduto alla verifica e all' ispezione dei barattoli di cibo
[...] Controparte_2 per animali, oggetto di contestazione. Ancora, si procede alla conta fisica dei suddetti barattoli, stivati su pallets, accertando che i barattoli immagazzinati nei depositi della sono CP_1
498.420 unità.”… Ed ancora nella relazione peritale lo scrivente nella “RISPOSTA Al quesito DEL GIUDICE 1” riporta “…, si segnala sin da ora che la SSICA SUD, in sede di accertamento, ha evidenziato che alcune scatole già presentano dei tagli al coperchio con conseguente perdita ed inquinamento del prodotto. L'intero lotto, pertanto, a parere dello scrivente, andrebbe smaltito in discarica autorizzata trattandosi di rifiuto speciale.” A tal riguardo lo scrivente ritiene di aver risposto in modo esaudiente alle osservazioni riportate dall'Ill.mo Giudice per conto della e pertanto provvede a Controparte_10 redigere le conclusioni. CONCLUSIONI Lo scrivente ritiene quindi di quantificare i danni sopportati dalla secondo il prospetto CP_1 che segue:
- costi per resa merce difettosa: 498.420 scatole x 0,4031 € = € 200.913,10
- costi per trasporto merce (comprensivi sia della consegna dei barattoli che del loro reso): € 24.200,00
- costi per selezione ed individuazione della merce viziata euro € 47.465
- costi dei coperchi md. Easy Open non utilizzati e posti a disposizione dei convenuti per la restituzione: € 82.517,21;
- costi stoccaggio e deposito: € 40.000,00;
- costi medi di trasporto e smaltimento della merce contestata pari ad € 90.338,625 [498.420 (numero di scatole) x 1,25 kg (formato delle scatole) = 623.025 kg. Costo smaltimento e trasporto medio 0.145 euro al kg x 623.025kg = € 90.338,625]
- inoltre, è da aggiungersi il danno all'immagine arrecato alla ed il lucro cessante sui CP_1 ridotti volumi di forniture che la ha operato alla che si ritiene di CP_4 CP_1 quantificare in euro € 50.000,00. In risposta al quesito formulato dall'Ill.mo Giudicante, pertanto l'importo complessivo del danno patito dalla ammonta ad € 535.433,93, a fini conciliativi però si ritiene, di formulare CP_1 proposta conciliativa pari ad € 435.000,00”.
pagina 8 di 11 Le risultanze della CTU (sia avuto riguardo a quella depositata in corso di causa che, invero, alle integrazioni successivamente disposte dal giudicante) risultano esaustive, condivisibili ed esenti da vizi logici e pertanto utili alla quantificazione del danno subito dall'odierna attrice e quantificato nella somma di € 535.433,93, dalla quale tuttavia andrà detratta la somma di
€ 50.000,00 a titolo di danno all'immagine e di lucro cessante sui ridotti volumi di forniture che la ha operato alla n quanto non vi è prova degli stessi. CP_4 CP_1
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione:
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza…”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34026 del 18/11/2022);
“Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità.”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8758 del 02/04/2025). Detta, prova, tuttavia, non è stata fornita, nemmeno in via presuntiva e, per l'effetto, la relativa voce di danno non andrà riconosciuta.
Pertanto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale in favore della CP_1
è pari ad € 485.433,93, oltre accessori di legge, se dovuti, oltre interessi legali dalla data
[...] della domanda processuale e sino al soddisfo. Non può, invece, essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, tenuto conto di come le voci di danno (perlopiù afferenti a danni emergenti in termini di spese sostenute/costi) è voce di debito afferente alla categoria della “valuta” (e non del “valore”), anche tenuto conto di come, a ben vedere, sia stato escluso il danno d'immagine. Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito come: “La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ” (ex plurimis, Corte di Cassazione n. 22664/2015). D'altronde, al netto della circostanza che la Consulenza tecnica ex art. 696 c.p.c., sia poi, stata integrata in corso di causa, anche e soprattutto valorizzando le doglianze dell''ASSICURAZIONE priva di fondamento è la censura di nullità della c.t.u. preventiva, posto che, agli Controparte_3 atti di causa, sono state depositate le ricevute di notifica degli atti introduttivi (sia informato pdf che telematico) e, peraltro, l'Assicurazione ha, poi, preso posizione con la costituzione nel sub- procedimento del 28.11.2019.
pagina 9 di 11 SULLA OPERATIVITA' DELLA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA INTERSCAMBI S.R.L. In ordine all'operatività della polizza assicurativa n.380241226 a garanzia della CP_2
va, invece, accolta l'eccezione formulata dalla società tramite la
[...] Controparte_3 quale ritiene che detta polizza, nel caso di specie, non operi. Nelle condizioni generali di contratto relative alla polizza assicurativa n.380241226 si rinviene l'inserimento della “INTERLOCKING CLAUSE”, dalla quale si evince – in quanto espresso – un Parte rapporto di collegamento con la società e relativa polizza assicurativa n. 380241225 Parte_3 ed ancora ex art. 1 delle condizioni generali di contratto tra i soggetti destinatari del risarcimento del danno vengono esclusi, in quanto non considerati terzi, le società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ultimo comma a mente del quale: “Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”. A tal fine, la compagnia assicurativa chiamata in causa ha depositato, visure camerali inerenti le Parte società d alle quali si evince chiaramente come le stesse sono Parte_3 Controparte_2 partecipate in percentuale rilevante dalla società e che presentino tra Controparte_6 di essere un evidente collegamento. Pertanto, deve essere accertata l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza n.380241226 in favore della società con la conseguenza che unicamente Controparte_2 tale ultima parte sarà tenuta a corrispondere quanto giudizialmente disposto.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta, nel presente Controparte_2 giudizio principale di cognizione nei confronti di parte attrice, e CP_1 Controparte_3 di parte chiamata in causa e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del
[...]
2014 (come integrato e modificato dal DM n. 147/2022), applicabile ratione temporis alla controversia in oggetto, tenuto conto dei parametri tra i medi ed i minimi, stante l'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate, perlopiù documentali (al netto della C.T.U. disposta), avuto riguardo al valore della controversia, come dichiarato ed all'attività istruttoria effettuata, circostanza che, per l'effetto, imporrà di tenere di conto di tutte le fasi processuali di cui al succitato DM. e, pertanto, anche di tale ultima fase. Pari criteri, poi, verranno adottati anche con riguardo alla liquidazione delle spese dell'ATP promosso in corso di causa che, fermo restando i criteri ed i parametri sopra determinati, nonché i soggetti a carico ed a favore dei quali andranno poste le spese processuali, si terrà, invece, di conto della natura del procedimento di “istruzione tecnica preventiva”.
Per questi motivi
, le spese di lite vanno liquidate in euro 16.000,00 per la fase di merito ed euro 5000,00 euro per quella cautelare in corso di causa, oltre 15% per spese generali, IVA e C.P.A. come di legge, da porsi a carico di parte convenuta ed in favore della parte attrice, nonché della parte chiamata in causa.
pagina 10 di 11 Vengono, infine, poste a carico di parte soccombente, anche le spese di Controparte_2
C.T.U., sia avuto riguardo al ricorso per accertamento tecnico che all'integrazione, come in corso di causa disposta.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto, intercorso tra la e la società per grave inadempimento di CP_1 Controparte_2 quest'ultima e ciò per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna la società , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento della somma pari ad € 485.433,93, oltre accessori di legge, se dovuti, nonché interessi legali dalla data della domanda processuale e sino al soddisfo, in favore della società attrice in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
e ciò per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore a corrispond in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, le spese di lite sia per il merito che per l'accertamento tecnico preventivo che sono liquidate in complessivi € 21.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA come di legge con attribuzione al difensore, Avv. VALERIA MANDARA, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore a corrispondere alla società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, le spese he per l'accertamento tecnico preventivo che sono liquidate in € 21.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA come di legge;
- pone le spese di C.T.U., come già liquidate nel procedimento per a.t.p. e nel giudizio di merito a carico di parte soccombente, Controparte_2
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
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