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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2281 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
NA DE SO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per ATPO, dall'avv.
Carmelina Fucci, presso il cui studio in Benevento, via Marco da Benevento, 21, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 22/05/2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l'INPS, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 4872/2023) e chiedendo al Tribunale di “a) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
b) confermare il già riconosciuto status di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/92 ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
c) confermare l'invalidità civile in misura del 100% ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
d) con tutte le conseguenze di legge in ordine alle prestazioni dovute a far data dalla presentazione della domanda amministrativa”; con vittoria di spese e competenze per entrambe le fasi di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In sede di ATPO, il ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, per l'invalidità civile al 100% e per l'handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha posto una diagnosi di “vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo e ritardo mentale quale esito di meningite
1 infantile (Cod. ICD9 318.0.2); alcolismo cronico con episodi di agitazione psico-motoria da astinenza
(Cod. 1210); cardiopatia ipertensiva (Cod. 6442)”, e ha concluso per un'invalidità totale – a fronte dell'80% riconosciuto dalla commissione medica INPS – e per lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l. 104/92, con decorrenza dalla visita peritale del 26/03/2024, mentre ha escluso la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente ha contestato tali conclusioni sia in relazione al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, evidenziando come il CTU avesse sottovalutato l'incidenza del complesso patologico e non tenuto in debito conto la documentazione agli atti, sia sotto il profilo della decorrenza dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità e per l'art. 3, comma 3, che avrebbero dovuto essere ricondotti all'epoca della domanda, allorquando tutte le patologie erano già presenti e certificate.
I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Secondo il costante insegnamento della Cassazione, conforme al tenore testuale della L. 11 febbraio
1980, n. 18, art. 1, e L. 21 novembre 1988, n. 508, l'indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua (ex plurimis, Cass. 20 giugno 2006
n. 14127), con la precisazione che l'incapacità del soggetto di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, e non rilevano fatti episodici, né la mera difficoltà di compiere i predetti atti (così Cass. Sez. L, Sentenza
n. 15663 del 01/07/2010). Ancora, la giurisprudenza di legittimità precisa che, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 15882 del 28/07/2015). Tuttavia, la S.C. ha anche chiarito che “L'indennità di accompagnamento, va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 1268 del 21/01/2005), e ancora che “L'indennità di accompagnamento svolge una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale. Ne deriva che il diritto al beneficio va riconosciuto in relazione a tutte le malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano, per il malato, una
2 consistente limitazione delle facoltà cognitive e, quindi, richiedono una giornaliera assistenza al fine di evitargli pericoli per sé e per gli altri” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011). L'art. 3 della l. 104/1992 prevede invece che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. […] 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Nella perizia, il CTU ha dato atto di avere osservato, all'esame obiettivo, “Deambulazione: autonoma.
… Prove di coordinazione motoria: eseguite con difficoltà. … Psiche: il paziente accede al colloquio normalmente senza mostrare disturbi comportamentali, è vigile, cosciente, non ben orientato nel tempo e nello spazio, l'ideazione risulta rallentata, il tono dell'umore è orientato in senso francamente depressivo, la memoria sia di fissazione che di evocazione risulta deficitaria”.
In ragione di tanto ha ritenuto necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ma non sussistenti i requisiti per l'indennità di accompagnamento;
ciò senza, tuttavia, motivare in maniera specifica rispetto alla capacità dell'istante di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
Quanto ai requisiti della inabilità totale e dello stato di handicap grave, il CTU li ha riconosciuti, ma con decorrenza dalla propria visita.
È costante, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione per cui “In materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore.
Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (così
Cass. Sez. L, Sentenza n. 2955 del 01/03/2001, Sez. L, Sentenza n. 15810 del 15/12/2000, Sez. L,
Sentenza n. 8723 del 11/04/2007; conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 3062 del 01/03/2003 in tema di indennità di accompagnamento).
Nella fattispecie, l'ausiliare non ha adeguatamente chiarito le ragioni per cui ha ritenuto di ancorare la sussistenza dei requisiti sanitari alla data della visita peritale. Solo nel prendere posizione sulle osservazioni di parte ha, invero, precisato di avere riscontrato un peggioramento rispetto alle condizioni osservate dalla commissione medica dell'INPS; tuttavia, nel corpo dell'elaborato non ha accennato ad alcun peggioramento, né ha richiamato la documentazione da cui lo stesso sarebbe evincibile. Per contro, dall'esame dei certificati prodotti dal ricorrente emerge che tutte le patologie erano già attestate in data antecedente alla domanda amministrativa del 5/09/2023.
Di conseguenza, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali.
3 Il CTU nominato nella presente fase ha riscontrato quanto segue: “Orientato nel tempo e nello spazio, collaborante, partecipa con qualche difficoltà al colloquio dal quale emergono eloquio povero, deflessione del tono dell'umore e disturbi dell'attenzione e della concentrazione. Non manifesta disturbi comportamentali o variazioni di umore. I muscoli relativamente all'età sono normotonici e normotrofici … La deambulazione è autonoma così come i passaggi posturali … L'insufficienza mentale quale esito di meningite in età pediatrica è evidente all'esame obiettivo con le difficoltà emerse durante la partecipazione al colloquio, ed è di grado medio. L'alcolismo cronico e gli episodi di agitazione psico-motoria da astinenza sono documentati, ma assenti all'esame obiettivo …”.
Posta una diagnosi di “Pregressa meningite in età pediatrica;
Deficit intellettivo;
Alcolismo cronico;
Cardiopatia ipertensiva;
Sindrome depressiva” ha, quindi, concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari del 100% di invalidità e dello stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 5/09/2023, confermando invece l'assenza di quelli per l'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni del CTU sono da condividere, in quanto sono sorrette da un'adeguata motivazione fondata sull'esame obiettivo, sostanzialmente sovrapponibile a quello del CTU dell'ATP, e sulla documentazione agli atti, oltre a non essere state oggetto di specifiche contestazioni.
Va pertanto dichiarata in capo al ricorrente la sussistenza dei soli requisiti sanitari per beneficiare della pensione di inabilità e dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 5/09/2023.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione in ragione della metà delle spese di lite, che ammontano, per l'intero procedimento, a complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto;
la restante metà, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza dell'INPS. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione di inabilità e dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92 in capo a
NA De SO, nato a Pietrelcina il [...], a [...] amministrativa del
5/09/2023;
2) compensa le spese di lite per metà e condanna l'INPS al pagamento della restante metà, che liquida in complessivi euro 1.933,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'INPS.
Benevento, 2 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2281 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
NA DE SO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per ATPO, dall'avv.
Carmelina Fucci, presso il cui studio in Benevento, via Marco da Benevento, 21, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 22/05/2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l'INPS, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 4872/2023) e chiedendo al Tribunale di “a) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
b) confermare il già riconosciuto status di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/92 ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
c) confermare l'invalidità civile in misura del 100% ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
d) con tutte le conseguenze di legge in ordine alle prestazioni dovute a far data dalla presentazione della domanda amministrativa”; con vittoria di spese e competenze per entrambe le fasi di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In sede di ATPO, il ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, per l'invalidità civile al 100% e per l'handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha posto una diagnosi di “vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo e ritardo mentale quale esito di meningite
1 infantile (Cod. ICD9 318.0.2); alcolismo cronico con episodi di agitazione psico-motoria da astinenza
(Cod. 1210); cardiopatia ipertensiva (Cod. 6442)”, e ha concluso per un'invalidità totale – a fronte dell'80% riconosciuto dalla commissione medica INPS – e per lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l. 104/92, con decorrenza dalla visita peritale del 26/03/2024, mentre ha escluso la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente ha contestato tali conclusioni sia in relazione al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, evidenziando come il CTU avesse sottovalutato l'incidenza del complesso patologico e non tenuto in debito conto la documentazione agli atti, sia sotto il profilo della decorrenza dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità e per l'art. 3, comma 3, che avrebbero dovuto essere ricondotti all'epoca della domanda, allorquando tutte le patologie erano già presenti e certificate.
I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Secondo il costante insegnamento della Cassazione, conforme al tenore testuale della L. 11 febbraio
1980, n. 18, art. 1, e L. 21 novembre 1988, n. 508, l'indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua (ex plurimis, Cass. 20 giugno 2006
n. 14127), con la precisazione che l'incapacità del soggetto di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, e non rilevano fatti episodici, né la mera difficoltà di compiere i predetti atti (così Cass. Sez. L, Sentenza
n. 15663 del 01/07/2010). Ancora, la giurisprudenza di legittimità precisa che, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 15882 del 28/07/2015). Tuttavia, la S.C. ha anche chiarito che “L'indennità di accompagnamento, va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 1268 del 21/01/2005), e ancora che “L'indennità di accompagnamento svolge una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale. Ne deriva che il diritto al beneficio va riconosciuto in relazione a tutte le malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano, per il malato, una
2 consistente limitazione delle facoltà cognitive e, quindi, richiedono una giornaliera assistenza al fine di evitargli pericoli per sé e per gli altri” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011). L'art. 3 della l. 104/1992 prevede invece che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. […] 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Nella perizia, il CTU ha dato atto di avere osservato, all'esame obiettivo, “Deambulazione: autonoma.
… Prove di coordinazione motoria: eseguite con difficoltà. … Psiche: il paziente accede al colloquio normalmente senza mostrare disturbi comportamentali, è vigile, cosciente, non ben orientato nel tempo e nello spazio, l'ideazione risulta rallentata, il tono dell'umore è orientato in senso francamente depressivo, la memoria sia di fissazione che di evocazione risulta deficitaria”.
In ragione di tanto ha ritenuto necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ma non sussistenti i requisiti per l'indennità di accompagnamento;
ciò senza, tuttavia, motivare in maniera specifica rispetto alla capacità dell'istante di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
Quanto ai requisiti della inabilità totale e dello stato di handicap grave, il CTU li ha riconosciuti, ma con decorrenza dalla propria visita.
È costante, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione per cui “In materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore.
Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (così
Cass. Sez. L, Sentenza n. 2955 del 01/03/2001, Sez. L, Sentenza n. 15810 del 15/12/2000, Sez. L,
Sentenza n. 8723 del 11/04/2007; conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 3062 del 01/03/2003 in tema di indennità di accompagnamento).
Nella fattispecie, l'ausiliare non ha adeguatamente chiarito le ragioni per cui ha ritenuto di ancorare la sussistenza dei requisiti sanitari alla data della visita peritale. Solo nel prendere posizione sulle osservazioni di parte ha, invero, precisato di avere riscontrato un peggioramento rispetto alle condizioni osservate dalla commissione medica dell'INPS; tuttavia, nel corpo dell'elaborato non ha accennato ad alcun peggioramento, né ha richiamato la documentazione da cui lo stesso sarebbe evincibile. Per contro, dall'esame dei certificati prodotti dal ricorrente emerge che tutte le patologie erano già attestate in data antecedente alla domanda amministrativa del 5/09/2023.
Di conseguenza, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali.
3 Il CTU nominato nella presente fase ha riscontrato quanto segue: “Orientato nel tempo e nello spazio, collaborante, partecipa con qualche difficoltà al colloquio dal quale emergono eloquio povero, deflessione del tono dell'umore e disturbi dell'attenzione e della concentrazione. Non manifesta disturbi comportamentali o variazioni di umore. I muscoli relativamente all'età sono normotonici e normotrofici … La deambulazione è autonoma così come i passaggi posturali … L'insufficienza mentale quale esito di meningite in età pediatrica è evidente all'esame obiettivo con le difficoltà emerse durante la partecipazione al colloquio, ed è di grado medio. L'alcolismo cronico e gli episodi di agitazione psico-motoria da astinenza sono documentati, ma assenti all'esame obiettivo …”.
Posta una diagnosi di “Pregressa meningite in età pediatrica;
Deficit intellettivo;
Alcolismo cronico;
Cardiopatia ipertensiva;
Sindrome depressiva” ha, quindi, concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari del 100% di invalidità e dello stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 5/09/2023, confermando invece l'assenza di quelli per l'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni del CTU sono da condividere, in quanto sono sorrette da un'adeguata motivazione fondata sull'esame obiettivo, sostanzialmente sovrapponibile a quello del CTU dell'ATP, e sulla documentazione agli atti, oltre a non essere state oggetto di specifiche contestazioni.
Va pertanto dichiarata in capo al ricorrente la sussistenza dei soli requisiti sanitari per beneficiare della pensione di inabilità e dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 5/09/2023.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione in ragione della metà delle spese di lite, che ammontano, per l'intero procedimento, a complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto;
la restante metà, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza dell'INPS. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione di inabilità e dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92 in capo a
NA De SO, nato a Pietrelcina il [...], a [...] amministrativa del
5/09/2023;
2) compensa le spese di lite per metà e condanna l'INPS al pagamento della restante metà, che liquida in complessivi euro 1.933,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'INPS.
Benevento, 2 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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