Ordinanza 5 giugno 2018
Massime • 1
In caso di indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda risarcitoria formulata dall'ente pubblico finanziatore nei confronti del privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della P.A. erogante, che costituisce un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/06/2018, n. 14436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14436 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2018 |
Testo completo
14436-18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto VA MAMMONE - Primo Presidente - REGOLAMENTI DI - Presidente Sezione - GIURISDIZIONE ANGELO SPIRITO - Presidente Sezione - Ud. 08/05/2018 - FRANCESCO TIRELLI CC GIUSEPPE BRONZINI - Presidente Sezione R.G.N. 22190/2016 Presidente Sezione - Rep. PIETRO CAMPANILE - - Presidente Sezione - Car 436 FELICE MANNA - Rel. Consigliere - FRANCO DE STEFANO - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - e. u. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22190-2016 proposto da: AL AT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROSAZZA 32, presso lo studio dell'avvocato UGO DE LUCA, rappresentato e difeso dagli avvocati SANDRO MATINO e BARBARA TAURINO;
- ricorrente -
contro (M) RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO PROCURATORE GENERALE MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
nonché contro 236 18 CHEVIN S.P.A. IN FALLIMENTO, CHETTA OC ANTONIO, DI VA AT MARCO, PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DELLA REGIONE PUGLIA;
- intimati -
-avverso la sentenza n. 114/2016 della CORTE DEI CONTI TERZA CENTRALE D'APPELLOSEZIONE GIURISDIZIONALE - ROMA, depositata il 23/03/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/05/2018 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;
rilevato che: per la percezione, risultata poi indebita, di ingenti finanziamenti ai sensi della L. 488/92 (per oltre undici milioni di euro) da parte della società CHE.VIN spa, RE NI, per avere, indicatone invece come responsabile tecnico, attestato sussistenti operazioni fittizie di fornitura lavori, macchinari ed altri beni quali presupposti - del finanziamento, dopo essere stato rinviato a giudizio in concorso coi legali rappresentanti di quella e di altre coinvolte società per truffa aggravata e falso, fu tratto in uno ad altri responsabili a giudizio con citazione 09/09/2010 dalla Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia della Corte dei conti;
il giudice contabile affermò la propria giurisdizione (sentenza non definitiva n. 1202 del 27/10/2011), ravvisandone il presupposto nella circostanza che il NI era stato dipendente tecnico preposto dalla società (sia pure per la breve durata del rapporto di lavoro) alla redazione delle perizie giurate sulla regolarità di opere murarie ed installazione dei macchinari prodotte alla banca concessionaria per l'erogazione dei finanziamenti pubblici;
e, all'esito di adempimenti istruttori, tra l'altro (e per quel che qui rileva) condannò il NI, in solido con la CHE.VIN. spa in fallimento, RO NT TT e CO Di IO IS, a risarcire il danno per € 11.076.192,21; Ric. 2016 n. 22190 sez. SU - ud. 08-05-2018 -2- l'appello del NI sulla giurisdizione, fondato sul fatto che al momento della redazione delle perizie egli era libero professionista e così estraneo alla società indebita percettrice delle agevolazioni, fu respinto dalla sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti: la quale (richiamata Cass. Sez. U. 04/11/2009, n. 23332) ritenne sufficiente, ai fini del radicamento della giurisdizione erariale e corretta la qualifica dell'appellante in quella di libero professionista, che il soggetto privato si fosse comunque inserito, con piena e determinante efficacia causale e benché non destinatario del contributo, nell'iter volto a conseguirlo, connotato consapevolmente da raggiri e fittizietà, così ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione in concorso con altri, pur risultando, per il resto, estraneo alla gestione del pubblico denaro;
per la cassazione di tale sentenza, che solo aveva rideterminato in minus l'entità del risarcimento oggetto di condanna, il NI ha proposto ricorso, cui resiste il Procuratore Generale presso la Corte dei conti con controricorso notificato il 20/10/2016;
considerato che:
esclusa la rilevanza dell'incompletezza della notifica ad uno degli intimati per l'evidente inammissibilità del ricorso (Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25772, che richiama la prima pronuncia in tal senso di Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826), l'unitario motivo di ricorso (di violazione falsa ed erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 13 e 52 r.d. 12.07.1934, n. 1214 - art. 103, co. 2 Cost. - art. 1, co. 4, legge n. 20/1994») contesta l'affermata giurisdizione contabile, sulla base della totale estraneità del ricorrente alla P.A. per essere stato, quale libero professionista, esclusivamente incaricato di redigere perizie di stima finalizzate a percepire il contributo e quindi non legato da un rapporto né di servizio con la P.A., né di dipendenza con la richiedente il contributo stesso;
Ric. 2016 n. 22190 sez. SU - ud. 08-05-2018 -3- il motivo è infondato, alla stregua del principio di diritto già affermato da Cass. Sez. U. ord. 27/04/2010, n. 9966 (ma, in precedenza, v. pure Cass. Sez. U. ord. 24671/09), in base al quale: ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione con l'atto di concessione di contributi pubblici esso è chiamato a partecipare, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente pubblico anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altri enti il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso privato, danno di cui deve rispondere davanti al giudice contabile;
in tal caso si instaura, infatti, un peculiare rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere o di concorrere a svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse dell'amministrazione, un'attività o un servizio pubblico: in relazione ai quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di attività che dedica alla p.a., nell'organizzazione funzionale di questa;
pertanto, sia pure in considerazione del fatto che, nella specie, il ✓ NI ha prestato la sua attività (non rilevando allora se in qualità 'di libero professionista o di dipendente della futura percettrice) in quanto autore delle perizie e di altre analoghe attività preparatorie o lato sensu istruttorie assolutamente indispensabili (tanto da potersi definire immancabilmente sostitutive od integrative della specifica attività istruttoria incombente alla P.A. erogante) per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario di questo, il rapporto di servizio è stato instaurato appunto per tale sua condotta o quota di attività, che ed in quanto costituiva un indefettibile - - presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta;
Ric. 2016 n. 22190 sez. SU - ud. 08-05-2018 -4- in tali termini circoscritto il principio proclamato con maggiore ma impropria ampiezza dalla Corte dei conti, per la quale è - sufficiente un apporto causale qualsiasi al risultato finale della evidente qu percezione indebita, il ruolo determinante del LO era evidente. fin dalla prospettazione dell'atto di citazione davanti al giudice contabile, la sussistenza della cui giurisdizione non può quindi utilmente contestarsi: in contrario non potendo valere la conclusione diversa di Cass. Sez. U. ordd. nn. 23599, 23600 e 23601 del 2010, riferita a soggetti indicati stando a quanto si ricava dalle - motivazioni di dette ordinanze come genericamente coinvolti nel procedimento per il ruolo non meglio specificato di consulenti delle percettrici di indebiti finanziamenti, quali autori di atti di gestione delle relative pratiche, anziché di presupposti ineliminabili della decisione finale e determinanti ai fini della loro positiva definizione;
il ricorso è respinto, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese per la natura di parte soltanto formale del controricorrente pubblico;
e tuttavia va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228;
p. q. m.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. Così deciso in Roma addì 08/05/2018 Il Presidente Cinem шош DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, -5 C 2018. Il Funzionario Giudiziario li Funzionaco Oludiziario Dott.ssa Sa ya Pacili Se e Pean Solne Ric. 2016 n. 22190 sez. SU - ud. 08-05-2018 -5-