Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/06/2018, n. 14436
CASS
Ordinanza 5 giugno 2018

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In caso di indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda risarcitoria formulata dall'ente pubblico finanziatore nei confronti del privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della P.A. erogante, che costituisce un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/06/2018, n. 14436
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14436
    Data del deposito : 5 giugno 2018

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