Art. 1.
A partire dall'esercizio finanziario 1951-52 e per la durata di tre esercizi finanziari, e' autorizzata la corresponsione all'Istituto italiano per l'Africa in Roma, di un contributo annuo di lire 2.000.000.
A partire dall'esercizio finanziario 1951-52 e per la durata di tre esercizi finanziari, e' autorizzata la corresponsione all'Istituto italiano per l'Africa in Roma, di un contributo annuo di lire 2.000.000.