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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5754 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 25009/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del
Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 25009/2021 R.G.
Avente ad oggetto: somministrazione
TRA
già Parte_1 Parte_2
già in persona del Procuratore Dr. Parte_2
, elett.te dom.to in Napoli alla Tr. Pr. T. de Persona_1
Amicis, 52 – presso lo studio dell'Avv. Loredana Basile (c.f.
[...]
) che lo rapp.ta e difende C.F._1
Attrice
E
) dom.to per la carica in Palazzo S. Giacomo, Napoli, P.IVA_1
in uno all'Avvocatura Municipale che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Maria Teresa Mastrangelo (c. f.
), tutti domiciliati in Napoli Palazzo San C.F._2
Giacomo Piazza Municipio presso l'Avvocatura Municipale
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I., in data 20.03.2025 tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2021 l'attrice
[...]
conveniva in giudizio il per Parte_1 Controparte_1
sentir emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
“IN VIA PRINCIPALE: CONDANNARE il CP_1
in persona del p.t., ope legis dom.to in Napoli
[...] CP_2
alla Piazza Municipio Palazzo S. Giacomo (CF ) P.IVA_1
all'indirizzo PEC atti apoli.it estratto Email_1 CP_1
dall'indicepa.gov.it al pagamento in favore di per le Parte_1
ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi:
- 2 - 1) € 1.264.038,80 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1;
E su questa somma:
1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 19/10/2021 ammontano ad Euro 26.617,95:
• “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
• maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c., • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
2) € 6.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture costituenti la sorta capitale insoluta e di cui alla Fatt. N. 90015044 del 19/10/2021 di Euro 15.040,00 all. 4.
e su questa somma:
- 3 - 2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
• nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c.
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA: condannare il Controparte_1
in persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Napoli alla Piazza
Municipio Palazzo S. Giacomo (CF ) all'indirizzo P.IVA_1
PEC atti apoli.it al pagamento in favore Email_1 CP_1
di delle diverse somme – a titolo di sorta Parte_1
capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale,
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Parte attrice esponeva quanto segue:
- che i crediti per sorta capitale oggetto del giudizio ammontavano
Parte ad € 1.264.038,80 ed erano portati dalle fatture cedute a con i
- 4 - seguenti atti di cessione: Hera Comm atto di cessione Rep. 39120 del 30.09.2021 notificato a mezzo PEC in data 05.10.2021;
IT atto di cessione Rep. 8785 del 02.03.2021 notificato a mezzo PEC in data 10.03.2021;
Parte
- che aveva, altresì, diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di
€1.264.038,80, interessi anch'essi ceduti in forza dei contratti di cessione di cui sopra;
ebbene, tali interessi ammontavano ad Euro
26.617,95;
Parte
- che, ai sensi dell'art. 1283 c.c., aveva diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, erano scaduti da almeno sei mesi. Tale diritto era, inequivocabilmente, comprovato dal fatto che il termine di pagamento di tutte le fatture per le quali si richiedeva il pagamento era scaduto nel 2018, sicché la maggior parte di essi erano scaduti da almeno sei mesi;
- che in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, l'esponente aveva, altresì, diritto al pagamento dell'importo di € 40 per ciascuna fattura Parte costituente la sorta capitale insoluta, per cui chiedeva il pagamento di Euro 6.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, corrispondente all' importo di € 40,00 per le fatture costituenti la
- 5 - sorta capitale insoluta e di cui alla Fatt. N. 90015044 del
19.10.2021.
Pertanto, conclusivamente l'attrice chiedeva accogliersi le conclusioni come sopra riportate.
Con note ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. la istante osservava che, in ordine alla mancata esibizione del contratto Hera Comm, ai sensi del comma 6.6 dell'allegato A alla deliberazione
383/2020/R/gas dell'ARERA per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale per il periodo
01/10/2020 31/10/2021, Hera Comm era stata individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di gas nei territori di Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino
Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia-Giulia,
Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise,
Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia per il periodo 2020/2021. Ai sensi della normativa citata, l'attivazione del servizio non prevedeva la sottoscrizione di un contratto, in quanto la legge aveva, difatti, istituito il servizio di salvaguardia allo scopo di garantire la continuità della fornitura ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la liberalizzazione del mercato, non avevano scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, erano rimasti senza fornitore sul mercato libero.
Pertanto, il per l'anno 2021, anno delle fatture Controparte_1
per le quali veniva richiesto il pagamento, era tra i comuni
- 6 - campani che aveva agito in regime di salvaguardia con Hera
Comm.
Relativamente alle fatture IT, le stesse erano state emesse a seguito della stipula di regolari contratti per l'illuminazione e precisamente contratto Rep. 86118 del 21/6/17, Rep. 1949 del
13.05.2019 e Rep. 2658 del 02.04.2020. A conferma di ciò si depositavano certificati di pagamento emessi dal Comune di
Napoli, appunto, per il pagamento delle fatture di cui alla domanda.
In data 4-10-2023 si costituiva in giudizio il il Controparte_1
quale esibiva i mandati volti ad attestare i pagamenti dallo stesso effettuati, concludendo, pertanto, per la decurtazione di quanto pagato a controparte dall' ammontare del credito dalla stessa azionato in giudizio.
Con note scritte depositate per l'udienza del 17.06.2024 l'istante mpugnava tutto quando dedotto dal convenuto Parte_1
nel proprio atto di costituzione in giudizio e Controparte_1
riferiva che il giudizio aveva ad oggetto la richiesta di pagamento di fatture Hera Comm relative all'anno 2021 e fatture IT.
Ebbene, il aveva depositato mandati tutti relativi a fatture CP_1
IT.
Pertanto, si dava atto dell'avvenuto pagamento della somma di
Euro 860.996,48 di cui alle fatture IT, e trattandosi di pagamenti tardivi rispetto alle scadenze, sugli stessi erano dovuti,
- 7 - a dire dell'istante, tutti gli accessori richiesti (interessi, anatocismo e costi di recupero).
Parte Alla luce della suddetta precisazione la chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE: CONDANNARE il CP_1
in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore di
[...]
per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti Parte_1
importi:
1) € 403.042,32 per sorta capitale residua, di cui alle fatture Hera
Comm riepilogate nell'elenco di cui all' all. 1;
E su questa somma:
1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale:
• “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
• maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc. 1 – e sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
- 8 - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c.,
• con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
gli interessi moratori sulla somma di Euro 860.996,48 di cui alle fatture IT tardivamente pagate “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
• maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c.
• con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
2) € 6.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo
- 9 - di € 40 per le 172 fatture costituenti la sorta capitale insoluta e/o tardivamente pagata e di cui alla Fatt. N. 90015044 del
19/10/2021 e su questa somma:
2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
• nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c.
• con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
IN VIA SUBORDINATA: condannare il Controparte_1
in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Parte_1
delle diverse somme – a titolo di sorta capitale, interessi di
[...]
mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale,
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Con note depositate per l'udienza del 19.11.2024 il convenuto precisava che copiosa ed uniforme era la Controparte_1
giurisprudenza in ordine alla richiesta forma scritta ad substantiam
- 10 - nei contratti con le pubbliche amministrazioni e più nello specifico poneva l'attenzione su due sentenze emesse, l'una, dal Tribunale di Napoli (XI Sez., n. 511/2024) e, l'altra, dal Tribunale di Milano
(XI Sez., n. 2513/2022), entrambe rese nei confronti del
[...]
che censuravano l'assenza della forma scritta che valeva CP_1
a vincolare l' comunale. Alla luce delle indicate pronunce, CP_3
difatti, il concludeva affinché l'adito Giudicante Controparte_1
rigettasse l'atto di citazione proposto e tutte le domande nello stesso formulate, siccome inammissibili, infondate e comunque non provate in fatto ed in diritto.
All'udienza del 20.03.2025, il G.I. tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Appare utile preliminarmente premettere il richiamo del noto principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte, dovendo il debitore convenuto, invece, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n.
25584/2018).
Nella specie parte attrice, cessionaria dei crediti, ha chiesto con l'atto introduttivo la condanna del convenuto al CP_1
pagamento delle fatture emesse da Hera Comm S.p.A., creditrice cedente, e delle fatture emesse da IT, anch'essa cedente,
- 11 - successivamente riducendo la domanda come da note scritte depositate in data 14-6-2024. Sennonché – pacifica l'inidoneità della fattura commerciale a dimostrare l'esistenza del rapporto, stante la sua formulazione unilaterale e in presenza di altrui contestazioni (Cass., n. 299/2016) – mancano in atti gli accordi la cui produzione era indispensabile all'attore per assolvere all'onere probatorio su di lui incombente (cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n.
416/2024 del 03.04.2024).
Infatti, i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche iure privatorum, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma (v. artt. 16 e 17 del
RD. del 18 novembre 1923, n. 2440): la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la seconda deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta.
Sicché il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti.
Sul punto deve osservarsi che i contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (v. Cass. 20690/2016; 12549/2016).
- 12 - Se mancante di tale requisito formale, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass.
27910/2018).
Peraltro, quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. 25999/2018).
Va, infatti, da subito rammentato che, alla stregua di quanto già evidenziato dalle Sezioni unite nella più recente sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018, è affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del
1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato
e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integrare una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c., per il quale "devono farsi per atto pubblico... sotto pena di nullità... gli altri atti specialmente indicati dalla legge". (Cassazione Sez.Unite
n.9775/2022).
- 13 - Ed è, del pari, diritto vivente che dette norme, nonostante sia venuto meno, per effetto dell'abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. a), del d.lgs. n. 267 del 2000, il richiamo ad esse operato per Comuni e Province dagli artt. 87 e 140 del citato r.d. del 1934, continuino ad applicarsi "pure a Comuni e
Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass., 22 marzo 2012, n. 4570; Cass., 10 aprile 2008, n.
9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione (Cass., 7 luglio 2007,
n. 1752)".
Ebbene, vero è che parte attrice ha invocato l'applicabilità nel caso di specie del regime di salvaguardia e, quindi, la asserita non indispensabilità di un contratto scritto.
Tuttavia, però, nonostante il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non può derogare a un'altra normativa parimenti speciale come quella in tema di contrattazione pubblica. Ora, poiché siffatto regime è previsto nei confronti di ogni utente finale (non solo pubblico), laddove l'utente sia un Comune (o, più in generale, un Ente pubblico) è necessario e opportuno distinguere il piano dell'accesso a tale regime - sicuramente regolato dalla L. 3 agosto 2007, n. 125 - da
- 14 - quello relativo all'osservanza dei requisiti formali - tuttora previsti a garanzia dell'interesse collettivo - per i contratti pubblici.
In altre parole, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con la P.A., il subentro del nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto.
E del resto nei rapporti con la pubblica amministrazione la forma scritta è “strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii” ed agevolando “l'espletamento della funzione di controllo” alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità contemplati dalla Carta
Costituzionale; principi che rendono a ben vedere inconfigurabile
[...] la possibilità di subentro “per facta concludentia” in un contratto già in corso” (così Cass., 21477/2013).
Allora, come di recente ribadito dalla Corte di legittimità, “in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che
- 15 - l'abbia consentita.” (Cass, 10432/2022). (cfr. Tribunale di Patti, sentenza n. 416/2024 del 03-04-2024).
Ma vi è di più. Pur ammettendo che in regime di salvaguardia non sia necessario un contratto in forma scritta, rimarrebbe insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L. (peraltro rilevabile d'ufficio anche in appello salvi gli effetti del giudicato, Cass., n.
15050/2018) in merito all'assenza di copertura finanziaria (c.d.
“impegno di spesa”) la cui prova era onere del creditore fornire.
(cfr. Tribunale di Patti, sentenza n. 416/2024 del 03-04-2024).
È pacifico che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n.
267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (v. Cass. n. 15410/2018, secondo cui “in materia di contratti conclusi dalla p.a, i vizi del relativo procedimento amministrativo — e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico — incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della
- 16 - stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”).
E ciò vale anche in regime di salvaguardia (v. Cass., ord. n.
9364/2023, secondo cui “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale — di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000. Diversamente si
è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”), giacché i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. att. 147 bis, 153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo al funzionario responsabile. (Cassazione n.9364/2023: “È estendibile alla transazione il principio per cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione e
- 17 - senza che assuma portata ostativa a tal fine alcun giudicato esterno.”).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice non ha fornito la prova dell'esistenza né dell'impegno contabile né dell'attestazione della copertura finanziaria e il relativo onere probatorio grava su chi vuol far valere il proprio diritto di credito. Rispetto a detto ultimo aspetto, infatti, occorre rammentare che, come chiarito dalla
Suprema Corte, “l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n.
267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa”. Se, però, l'impegno contabile è fondamentale al punto che in sua assenza sia la deliberazione che il contratto sono nulli, esso va considerato come elemento costitutivo del diritto (come nel caso del documento scritto in caso di contratti aventi forma scritta ad substantiam), con onere probatorio della sua esistenza su parte creditrice. L'impegno di spesa, in altri termini, è fatto non estintivo, impeditivo o modificativo, bensì costitutivo del diritto, per cui spetta a chi vuol far valere quest'ultimo provarne l'esistenza e non al debitore dimostrarne l'assenza con la conseguenza che, in mancanza della richiamata documentazione, il credito azionato non può essere riconosciuto.
- 18 - Sul punto va precisato, invero, che la documentazione richiesta dall'art. 191 cit. risponde ad esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost., sicché in nessun modo è possibile bypassare la certezza della loro esistenza.
Alla base di quanto richiesto dall'art. 191 comma 1 d.lgs.
267/2000, in altri termini, vi sono esigenze pubblicistiche che vanno necessariamente salvaguardate, per cui chi ha intenzione di ottenere una pronuncia di condanna nei confronti di un ente locale deve necessariamente premunirsi e produrre i corrispondenti atti pubblici (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n.
1802/2024 del 02-05-2024).
Per le medesime ragioni è irrilevante quanto ulteriormente dedotto dall'attrice, ossia che il ha pagato parte Controparte_1
della creditoria. Una pronuncia giurisdizionale di condanna, invero, non può mai essere emessa in assenza dei necessari presupposti di legge, risultando, pertanto, del tutto indifferente un'eventuale condotta stragiudiziale di adempimento, seppur parziale. (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n.
1802/2024 del 02-05-2024).
Per tutte le considerazioni svolte le domande attoree vanno rigettate.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari
- 19 - nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo
(fasi studio, introduttiva e decisionale;
non spetta il compenso per la fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta), stante la serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna la al rimborso in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in Euro 7831,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 10-6-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
- 20 - - 21 -