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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 717/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 717/2025 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CANALI GIORGIO;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
CANALI GIORGIO.
CONCLUSIONI: [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti] “condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza ovunque riterranno più opportuno, dandosene comunicazione, e dandosi sin d'ora il reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
2) La casa coniugale, sita ad Osimo (AN) – Via Cittadini n. 15 -, ivi compresi gli arredi che la compongono, continuerà ad essere abitata dal Sig. mentre la Sig.ra Parte_2 [...]
continuerà ad abitare con la figlia , maggiorenne, in Via Monte Pennino 12 di Parte_1 Per_1
Ancona.
3) Il Signor verserà alla Signora entro il giorno 5 di ogni mese Parte_2 Parte_1
e tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, la somma mensile di € 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia . Detto importo verrà rivalutato annualmente in Per_1
base agli indici Istat;
- 1 - 4) Le spese straordinarie in favore della figlia saranno ripartite tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno.
Si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona.
5) L'immobile già adibito a casa coniugale sito in Osimo (AN) Via Cittadini n° 15 piano S1-T – 1-2- censito al Catasto Fabbricati al Foglio 7, particella 1093, subalterno 10 e 18, consistenza vani 4,5, categoria A/2, Classe 3, superficie catastale mq 105, R.C. euro 348,61 con annesso garage, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 7, particella 1093, subalterno 28, consistenza 16 mq, categoria C/6, classe 3, R.C. euro 39,66 resterà di proprietà dei coniugi al 50% tra loro.
6) Essendo i coniugi economicamente indipendenti, alcun contributo al mantenimento è dovuto tra
di loro.
7) Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver regolamentato ogni pregressa pendenza economica e di aver definito ogni questione di natura patrimoniale, così che non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro se non l'ottemperanza degli obblighi inseriti nel presente ricorso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
ad Ancona il 03/09/2000, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che in costanza di matrimonio è nata la figlia (in data 04/02/2006) e che nel tempo è venuta progressivamente Per_1 meno l'affectio coniugalis fino a compromettere in maniera definitiva le condizioni per il mantenimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole in data 12/05/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 2 - 5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia maggiorenne.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(“Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi chiedono che l'On.le Tribunale di Ancona voglia: …2) – ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato ad Ancona il 03.09.3000”).
Ciò posto, non essendo tale domanda (pur senz'altro ammissibile) ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso
– trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito di note) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio ad Ancona il 03/09/2000, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Ancona al n. 232, parte 2, serie A, dell'anno 2000; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 717/2025 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CANALI GIORGIO;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
CANALI GIORGIO.
CONCLUSIONI: [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti] “condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza ovunque riterranno più opportuno, dandosene comunicazione, e dandosi sin d'ora il reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
2) La casa coniugale, sita ad Osimo (AN) – Via Cittadini n. 15 -, ivi compresi gli arredi che la compongono, continuerà ad essere abitata dal Sig. mentre la Sig.ra Parte_2 [...]
continuerà ad abitare con la figlia , maggiorenne, in Via Monte Pennino 12 di Parte_1 Per_1
Ancona.
3) Il Signor verserà alla Signora entro il giorno 5 di ogni mese Parte_2 Parte_1
e tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, la somma mensile di € 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia . Detto importo verrà rivalutato annualmente in Per_1
base agli indici Istat;
- 1 - 4) Le spese straordinarie in favore della figlia saranno ripartite tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno.
Si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona.
5) L'immobile già adibito a casa coniugale sito in Osimo (AN) Via Cittadini n° 15 piano S1-T – 1-2- censito al Catasto Fabbricati al Foglio 7, particella 1093, subalterno 10 e 18, consistenza vani 4,5, categoria A/2, Classe 3, superficie catastale mq 105, R.C. euro 348,61 con annesso garage, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 7, particella 1093, subalterno 28, consistenza 16 mq, categoria C/6, classe 3, R.C. euro 39,66 resterà di proprietà dei coniugi al 50% tra loro.
6) Essendo i coniugi economicamente indipendenti, alcun contributo al mantenimento è dovuto tra
di loro.
7) Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver regolamentato ogni pregressa pendenza economica e di aver definito ogni questione di natura patrimoniale, così che non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro se non l'ottemperanza degli obblighi inseriti nel presente ricorso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
ad Ancona il 03/09/2000, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che in costanza di matrimonio è nata la figlia (in data 04/02/2006) e che nel tempo è venuta progressivamente Per_1 meno l'affectio coniugalis fino a compromettere in maniera definitiva le condizioni per il mantenimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole in data 12/05/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 2 - 5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia maggiorenne.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(“Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi chiedono che l'On.le Tribunale di Ancona voglia: …2) – ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato ad Ancona il 03.09.3000”).
Ciò posto, non essendo tale domanda (pur senz'altro ammissibile) ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso
– trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito di note) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio ad Ancona il 03/09/2000, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Ancona al n. 232, parte 2, serie A, dell'anno 2000; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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