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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/11/2025, n. 5011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5011 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16283/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Carlo Paolo Brevi e Giulio Risso
attore contro
Controparte_1
con l'Avv. Maurizio Cimetti
e contro
Controparte_2
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
e contro
Controparte_3
con l'Avv. Michele Di Fiore
convenuti
premesso che
- con citazione del 20.9.24 il Sig. ha evocato in giudizio l Pt_1 Controparte_4
ed il proponendo opposizione avverso la cartella
[...] Controparte_2
di pagamento n. 110 2024 00299107 89 000 limitatamente alla pretese per spese processuali quantificate in euro 87.144,59 e alle pretese per recupero spese anticipate quantificate in euro 6.763,63;
- i convenuti si sono costituiti in giudizio instando per il rigetto della domanda;
l
[...]
ha inoltre chiamato in giudizio quale ente Controparte_4 Controparte_3
impositore;
- anche si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione; Controparte_3
- con ordinanza del 9.5.25 è stata respinta l'istanza attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la causa è stata ritenuta già matura per la decisione che viene assunta con la presente sentenza alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note difensive conclusive e del successivo termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
- sussiste la legittimazione passiva sia dell' , quale Controparte_5
agente per la riscossione in relazione ai motivi di impugnazione riferibili all'art. 617
c.p.c., sia la legittimazione passiva del , quale ente impositore, Controparte_2
in relazione al motivo di impugnazione riferibile all'art. 615 c.p.c.;
- con il primo motivo di opposizione il Sig. , destinatario della cartella di pagamento Pt_1
n. 110 2024 00299107 89 000, ha eccepito l'omessa preventiva notifica nei suoi confronti dell'invito al pagamento;
- Cass. 18238/23 ha precisato che “l'omissione della notificazione dell'invito al
pagamento, costituendo adempimento richiesto per la regolarità formale della
procedura, inerisce al quomodo dell'azione esecutiva esattoriale e, pertanto, il motivo di opposizione deve essere ricondotto all'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass., sez. 3,
10/06/2013, n. 14528)”;
- pertanto tale motivo di opposizione andava proposto entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. e senza che operasse la sospensione feriale dei termini
(Cass. 21568/17);
- poiché il 5.7.24 il Sig. non è stato reperito, la notifica della cartella di pagamento si Pt_1
è perfezionata nelle forme dell'art. 140 c.p.c. il 23.7.24, allorché il portiere dello stabile ha ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito della cartella presso la casa comunale (comunicazione inviata il 16.7.24);
- l'opposizione proposta con la citazione notificata il 20.9.24 è pertanto, da un lato, tardiva e, dall'altro, inammissibile perché introdotta direttamente con citazione anziché con ricorso come imposto dalla struttura bifasica del procedimento di opposizione agli atti esecutivi (Cass. 6892/24);
*
- con il secondo motivo di opposizione il Sig. ha censurato l'impugnato Pt_1
provvedimento, in quanto privo degli elementi matematici posti alla base dalla quantificazione, così da non consentire la verifica della correttezza del calcolo;
- come evincibile dalla motivazione di Cass. 560/25, anche questa doglianza afferisce alla sfera delle opposizioni ex art. 617 c.p.c. agli atti esecutivi, anziché a quella delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
- pertanto l'opposizione è inammissibile per il medesimo duplice ordine di ragioni di cui al punto precedente e ne è preclusa la disamina nel merito;
*
- con il terzo motivo di opposizione il Sig. ha eccepito la prescrizione del credito;
Pt_1 - il motivo di opposizione, essendo riconducibile alla previsione dell'art. 615 c.p.c., è stato ritualmente proposto con citazione, non è soggetto a termini decadenziali e vede quale legittimato passivo il;
Controparte_2
- nel merito, va premesso che:
a) il credito è sorto l'11 luglio 2014 con il rigetto da parte della Corte di Cassazione dei ricorsi proposti dal Sig. e dal coimputato avverso la sentenza della Pt_1 CP_6
Corte d'Appello di Torino dell'11.4.13 che, a sua volta, aveva confermato la sentenza del Tribunale n. 836 del 28.3.12;
b) la notifica della cartella di pagamento si è perfezionata il 23.7.24;
- secondo l'opponente il decorso di più di dieci anni tra le predette date avrebbe comportato la prescrizione, mentre secondo parte resistente la prescrizione non sarebbe maturata, essendo stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021;
- ai sensi dell'art. 68 comma 1 D.L. 18/20:
“con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”;
- il richiamato art. 12 D. Lgs. 159/15 prevede che:
“ le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”;
- secondo l'opponente Sig. la sospensione non opererebbe perché riguarderebbe Pt_1
esclusivamente le pretese già affidate al riscossore e in scadenza nel periodo tra l'8.3.20
e il 31.12.21, mentre secondo il Ministero della Giustizia la sospensione avrebbe carattere generale e, pertanto, riguarderebbe anche la fattispecie in esame benché il ruolo sia stato trasmesso all' il 25.2.24; Controparte_4
- in pendenza del presente giudizio la questione è stata affrontata e risolta dalla Corte di
Cassazione che con l'ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, pronunciando in tema di crediti non tributari, ha affermato che “la sospensione dei termini di prescrizione e
decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art.
67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi
entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel
senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa
durata della sospensione”;
- a fondamento della pronuncia la Corte ha osservato, con motivazione da intendersi qui recepita e condivisa, che “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata
dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art.
12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di
sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da
eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti
anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212”;
- l'applicabilità del principio stabilito da Cass. 15 gennaio 2025, n. 960 alla presente controversia, che non verte in materia tributaria, è confermata sia dal “dato letterale
della disposizione dettata dall'art. 67” che costituisce una delle due ragioni concorrenti,
e di per sé sola sufficiente, dell'affermazione della sospensione della prescrizione, sia dal fatto che neppure la fattispecie esaminata dalla Corte riguardasse crediti tributari e che, quindi, la Corte abbia interpretato la norma qualificando come enti impositori non solo quelli titolari di una pretesa tributaria, ma, più in generale, tutti gli enti titolari di un credito azionabile esecutivamente;
- il perimetro della sospensione delineato dalla Corte di Cassazione non può, infine,
essere circoscritto in base alla circolare N. 8/E del 3.4.20 dell' , Controparte_4
trattandosi di un mero provvedimento amministrativo interno;
-
per questi motivi
nella fattispecie in esame la prescrizione decennale, il cui decorso era stato sospeso, non era ancora maturata alla data di notifica della cartella di pagamento;
- perciò anche il terzo motivo di opposizione è infondato;
*
- le spese di lite seguono la soccombenza del Sig. nei confronti dell' Pt_1 [...]
e di , la cui chiamata in giudizio da parte Controparte_4 Controparte_3
dell' si è resa necessaria per far fronte alla domanda Controparte_4
attorea (Cass. Ord. 6144/24);
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
a) fase di studio: euro 1.300 b) fase introduttiva: euro 1.000
c) fase di trattazione: euro 2.850
d) fase decisionale: euro 2.200
per complessivi euro 7.350, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e
CPA come per legge;
- nei rapporti tra il Sig. ed il le spese vengono, invece, Pt_1 Controparte_2
integralmente compensate per la novità della questione, poiché la giurisprudenza di legittimità sulla sospensione della prescrizione è sopravvenuta in corso di causa;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in euro Parte_1
7.350 per compensi a favore di e in Controparte_4
euro 7.350 per compensi a favore di , oltre a rimborso Controparte_3
forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- compensa integralmente le spese di lite tra e il Parte_1 Controparte_2
.
[...]
Così deciso in Torino il 19 novembre 2025
Il giudice unico
(A. Carbone)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16283/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Carlo Paolo Brevi e Giulio Risso
attore contro
Controparte_1
con l'Avv. Maurizio Cimetti
e contro
Controparte_2
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
e contro
Controparte_3
con l'Avv. Michele Di Fiore
convenuti
premesso che
- con citazione del 20.9.24 il Sig. ha evocato in giudizio l Pt_1 Controparte_4
ed il proponendo opposizione avverso la cartella
[...] Controparte_2
di pagamento n. 110 2024 00299107 89 000 limitatamente alla pretese per spese processuali quantificate in euro 87.144,59 e alle pretese per recupero spese anticipate quantificate in euro 6.763,63;
- i convenuti si sono costituiti in giudizio instando per il rigetto della domanda;
l
[...]
ha inoltre chiamato in giudizio quale ente Controparte_4 Controparte_3
impositore;
- anche si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione; Controparte_3
- con ordinanza del 9.5.25 è stata respinta l'istanza attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la causa è stata ritenuta già matura per la decisione che viene assunta con la presente sentenza alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note difensive conclusive e del successivo termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
- sussiste la legittimazione passiva sia dell' , quale Controparte_5
agente per la riscossione in relazione ai motivi di impugnazione riferibili all'art. 617
c.p.c., sia la legittimazione passiva del , quale ente impositore, Controparte_2
in relazione al motivo di impugnazione riferibile all'art. 615 c.p.c.;
- con il primo motivo di opposizione il Sig. , destinatario della cartella di pagamento Pt_1
n. 110 2024 00299107 89 000, ha eccepito l'omessa preventiva notifica nei suoi confronti dell'invito al pagamento;
- Cass. 18238/23 ha precisato che “l'omissione della notificazione dell'invito al
pagamento, costituendo adempimento richiesto per la regolarità formale della
procedura, inerisce al quomodo dell'azione esecutiva esattoriale e, pertanto, il motivo di opposizione deve essere ricondotto all'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass., sez. 3,
10/06/2013, n. 14528)”;
- pertanto tale motivo di opposizione andava proposto entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. e senza che operasse la sospensione feriale dei termini
(Cass. 21568/17);
- poiché il 5.7.24 il Sig. non è stato reperito, la notifica della cartella di pagamento si Pt_1
è perfezionata nelle forme dell'art. 140 c.p.c. il 23.7.24, allorché il portiere dello stabile ha ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito della cartella presso la casa comunale (comunicazione inviata il 16.7.24);
- l'opposizione proposta con la citazione notificata il 20.9.24 è pertanto, da un lato, tardiva e, dall'altro, inammissibile perché introdotta direttamente con citazione anziché con ricorso come imposto dalla struttura bifasica del procedimento di opposizione agli atti esecutivi (Cass. 6892/24);
*
- con il secondo motivo di opposizione il Sig. ha censurato l'impugnato Pt_1
provvedimento, in quanto privo degli elementi matematici posti alla base dalla quantificazione, così da non consentire la verifica della correttezza del calcolo;
- come evincibile dalla motivazione di Cass. 560/25, anche questa doglianza afferisce alla sfera delle opposizioni ex art. 617 c.p.c. agli atti esecutivi, anziché a quella delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
- pertanto l'opposizione è inammissibile per il medesimo duplice ordine di ragioni di cui al punto precedente e ne è preclusa la disamina nel merito;
*
- con il terzo motivo di opposizione il Sig. ha eccepito la prescrizione del credito;
Pt_1 - il motivo di opposizione, essendo riconducibile alla previsione dell'art. 615 c.p.c., è stato ritualmente proposto con citazione, non è soggetto a termini decadenziali e vede quale legittimato passivo il;
Controparte_2
- nel merito, va premesso che:
a) il credito è sorto l'11 luglio 2014 con il rigetto da parte della Corte di Cassazione dei ricorsi proposti dal Sig. e dal coimputato avverso la sentenza della Pt_1 CP_6
Corte d'Appello di Torino dell'11.4.13 che, a sua volta, aveva confermato la sentenza del Tribunale n. 836 del 28.3.12;
b) la notifica della cartella di pagamento si è perfezionata il 23.7.24;
- secondo l'opponente il decorso di più di dieci anni tra le predette date avrebbe comportato la prescrizione, mentre secondo parte resistente la prescrizione non sarebbe maturata, essendo stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021;
- ai sensi dell'art. 68 comma 1 D.L. 18/20:
“con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”;
- il richiamato art. 12 D. Lgs. 159/15 prevede che:
“ le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”;
- secondo l'opponente Sig. la sospensione non opererebbe perché riguarderebbe Pt_1
esclusivamente le pretese già affidate al riscossore e in scadenza nel periodo tra l'8.3.20
e il 31.12.21, mentre secondo il Ministero della Giustizia la sospensione avrebbe carattere generale e, pertanto, riguarderebbe anche la fattispecie in esame benché il ruolo sia stato trasmesso all' il 25.2.24; Controparte_4
- in pendenza del presente giudizio la questione è stata affrontata e risolta dalla Corte di
Cassazione che con l'ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, pronunciando in tema di crediti non tributari, ha affermato che “la sospensione dei termini di prescrizione e
decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art.
67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi
entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel
senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa
durata della sospensione”;
- a fondamento della pronuncia la Corte ha osservato, con motivazione da intendersi qui recepita e condivisa, che “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata
dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art.
12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di
sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da
eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti
anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212”;
- l'applicabilità del principio stabilito da Cass. 15 gennaio 2025, n. 960 alla presente controversia, che non verte in materia tributaria, è confermata sia dal “dato letterale
della disposizione dettata dall'art. 67” che costituisce una delle due ragioni concorrenti,
e di per sé sola sufficiente, dell'affermazione della sospensione della prescrizione, sia dal fatto che neppure la fattispecie esaminata dalla Corte riguardasse crediti tributari e che, quindi, la Corte abbia interpretato la norma qualificando come enti impositori non solo quelli titolari di una pretesa tributaria, ma, più in generale, tutti gli enti titolari di un credito azionabile esecutivamente;
- il perimetro della sospensione delineato dalla Corte di Cassazione non può, infine,
essere circoscritto in base alla circolare N. 8/E del 3.4.20 dell' , Controparte_4
trattandosi di un mero provvedimento amministrativo interno;
-
per questi motivi
nella fattispecie in esame la prescrizione decennale, il cui decorso era stato sospeso, non era ancora maturata alla data di notifica della cartella di pagamento;
- perciò anche il terzo motivo di opposizione è infondato;
*
- le spese di lite seguono la soccombenza del Sig. nei confronti dell' Pt_1 [...]
e di , la cui chiamata in giudizio da parte Controparte_4 Controparte_3
dell' si è resa necessaria per far fronte alla domanda Controparte_4
attorea (Cass. Ord. 6144/24);
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
a) fase di studio: euro 1.300 b) fase introduttiva: euro 1.000
c) fase di trattazione: euro 2.850
d) fase decisionale: euro 2.200
per complessivi euro 7.350, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e
CPA come per legge;
- nei rapporti tra il Sig. ed il le spese vengono, invece, Pt_1 Controparte_2
integralmente compensate per la novità della questione, poiché la giurisprudenza di legittimità sulla sospensione della prescrizione è sopravvenuta in corso di causa;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in euro Parte_1
7.350 per compensi a favore di e in Controparte_4
euro 7.350 per compensi a favore di , oltre a rimborso Controparte_3
forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- compensa integralmente le spese di lite tra e il Parte_1 Controparte_2
.
[...]
Così deciso in Torino il 19 novembre 2025
Il giudice unico
(A. Carbone)