Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/03/2023, n. 6281
CASS
Sentenza 2 marzo 2023

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Massime1

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità. Infatti, il principio affermato dalle Sezioni Unite relativamente alle imposte sui redditi, rispetto alle quali è espressamente previsto l'istituto della correzione/integrazione della dichiarazione presentata (esplicitato dal legislatore, intervenuto proprio sugli artt. 2 e 8 del DPR n. 322 del 1998, con l'introduzione della disposizione secondo cui resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito) non può essere esteso all'imposta comunale sugli immobili relativamente alla dichiarazione del rapporto di pertinenzialità, da cui deriva l'esonero dall'imposizione. Difatti, il vincolo di pertinenzialità è collegato ad una precisa scelta del contribuente (elemento soggettivo, ossia la scelta di destinare l'area a servizio dell'immobile principale), che deve essere necessariamente esplicitata per assumere rilievo. Pertanto, la dichiarazione/denuncia ICI, in ordine all'esistenza di un vincolo di pertinenzialità, assume non il valore di mera dichiarazione di scienza, ma anche di volontà, perché il rapporto di pertinenzialità è collegato, oltre che all'elemento oggettivo, ossia alla destinazione durevole di un bene a servizio di un altro, in primo luogo ad un elemento soggettivo ovvero ad una scelta di destinazione del proprietario dell'immobile o di chi abbia un diritto reale sul bene. Alle medesime conclusioni si perviene anche con riferimento all'IMU in quanto pur essendo venuto meno l'obbligo di dichiarazione ICI. dal 18 dicembre 2007, restano fermi gli adempimenti previsti in materia di riduzione dell'imposta, sicché, ai fini dell'esclusione dell'autonoma imponibilità dell'area pertinenziale, è necessaria la specifica dichiarazione, da parte del contribuente, di tale qualifica.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Commentario1

  • 1Esonero IMU aree edificabili pertinenziali
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 29 giugno 2023

    La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6281 del 2 marzo 2023, ha chiarito che per l'esonero dal pagamento dell'Imu delle aree edificabili pertinenziali deve essere presentata la dichiarazione da parte del titolare. Le aree non devono essere assoggettate all'imposta municipale se costituiscono di fatto pertinenze dei fabbricati. Ma per avere diritto all'agevolazione l'interessato deve presentare la dichiarazione, informando il comune sull'utilizzo dell'immobile come pertinenza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/03/2023, n. 6281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6281
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

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