TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito DEla camera di conSIlio DE 13/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16127/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio DEl'Avv. BORDOGNA RAFFAELLA e D'AGOSTINO IA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio DEl'Avv. BORDOGNA RAFFAELLA e D'AGOSTINO IA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi DEl'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 02/09/2024, con cui e unitisi Parte_1 Parte_2 in matrimonio a Gardone Riviera-BS in data 6.9.2019 (atto trascritto nei registri DElo stato civile DE Comune di Gardone Riviera-BS al numero 19 parte II serie C DEl'anno 2019), hanno chiesto:
“Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, così come modificate con note scritte DE 22.1.2025, e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità DE fascicolo al P.M. è stata aperta in data 4.9.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi DEla famiglia:
«1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo DE reciproco rispetto;
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente DEla stessa Per_1 presso la nuova abitazione DEla madre sita in LL DE ON (BG) alla via Giuseppe Garibaldi n. 6, acquistata
Pag. 1 di 5 Tribunale Ordinario di Brescia
dalla medesima dopo il deposito DE ricorso per separazione in data 3.12.24, dove in questi giorni si è trasferita con la figlia stabilendo entrambe le loro nuove residenze;
Per_1
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto DEle capacità, DEle inclinazioni e DEle aspirazioni DEla figlia;
4) Quanto alla casa coniugale sita in LA LLOG (BS) alla via Pertini n. 58/c, di cui il SI. è Parte_1 divenuto dopo il deposito DE ricorso per separazione proprietario esclusivo avendo acquistato in data 7.10.24 la quota di spettanza DEla SI.ra (come da ulteriori pattuizioni contenute nel ricorso introduttivo), sarà abitata dal Parte_2 SI. con rinuncia all'assegnazione in uso DEla medesima da parte DEla SI.ra alla luce di Parte_1 Parte_2 quanto indicato al precedente punto 2);
5) Il padre terrà con sé, compatibilmente con i propri turni di lavoro e salvo diverso accordo, secondo le seguenti Per_1 modalità:
a) ogni mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva allorquando accompagnerà a scuola o, in Per_1 mancanza, presso l'abitazione materna;
b) a settimane alternate dal venerdì dall'uscita da scuola o, in mancanza, dalle ore 9,30 fino al lunedì mattina quando riaccompagnerà a scuola o, in mancanza, presso la casa materna;
Per_1
c) nella settimana in cui il fine settimana è di competenza materna starà con il padre oltre al mercoledì anche il Per_1 giovedì sino alla mattina successiva con onere per il SI. di andare a prendere a scuola il giovedì e di Pt_1 Per_1 accompagnarla sempre a scuola il venerdì mattina o, in mancanza, presso la casa materna;
d) le vacanze di Natale saranno trascorse da , ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, specificando che nella Per_1 prima ipotesi starà con il padre dal 23.12 alle ore 10,00, quando andrà a prenderla a casa DEla SInora Per_1
al 30.12 alle ore 21,00, quando la riporterà presso la casa materna - salvo diversi accordi assunti dai genitori - Pt_2 mentre nella seconda ipotesi dal 30.12 alle ore 21,00, quando andrà a prendere presso la abitazione materna, fino Per_1 al 6.1 alle ore 21,00, quando accompagnerà la figlia presso la casa materna, salvo sempre diversi accordi assunti dai genitori;
e) trascorrerà tre o quattro giorni durante le vacanze di Pasqua alternati ogni anno tra i genitori (giovedì, venerdì, Per_1 sabato fino a domenica sera o da domenica sera, lunedì, martedì fino a mercoledì mattina), specificando che nella prima ipotesi starà con il padre dal giovedì alle ore 10,00, quando andrà a prenderla a casa DEla SInora alla Per_1 Pt_2 domenica alle ore 21,00 quando la riporterà presso la casa materna - salvo diversi accordi - mentre nella seconda ipotesi dalla domenica sera alle ore 21,00, quando andrà a prendere presso la abitazione materna, fino al mercoledì Per_1 mattina, quando accompagnerà la figlia a scuola, salvo diversi accordi;
f) le altre festività nazionali o scolastiche (ad es. 25.04, 1.05, 2.06, 1.11, 8.12 etc) seguiranno l'ordinaria alternanza dei fine settimana, con la precisazione, quindi, che quando avrà dei giorni di vacanza prima o dopo il fine settimana Per_1
(“ponte”) starà durante gli stessi con il genitore cui spetta il relativo fine settimana;
quando la festività sarà solamente un giorno infrasettimanale, senza “ponte”, trascorrerà la giornata con il genitore presso il quale si trova in base Per_1 all'alternanza, con la previsione che nel caso in cui sia un giorno di competenza DE padre starà con lui dalle 9:30 DEla mattina;
g) trascorrerà con ogni genitore due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive scolastiche (giugno- Per_1 settembre). I genitori dovranno concordare le vacanze estive entro il 31 marzo di ogni anno. Sarà sempre cura dei genitori comunicarsi i luoghi di villeggiatura ove si recheranno con e fornire eventuali ulteriori recapiti oltre al telefono Per_1 cellulare;
Pag. 2 di 5 Tribunale Ordinario di Brescia
h) I SInori e concordano che nel caso in cui uno dei due fosse impossibilitato a tenere la figlia nel giorno Pt_1 Pt_2 stabilito in base al diritto di visita di cui sopra, lo stesso dovrà prima rivolgersi all'altro genitore e, in caso di impossibilità anche di quest'ultimo, ai parenti più stretti (nonni e zii) e, in ultimo, a persone di fiducia dandone notizia all'altro genitore;
i) Entrambi i genitori dovranno garantire e preservare rapporti SInificativi DEla figlia con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Di conseguenza ogni genitore potrà tenere la figlia con sé in occasioni riguardanti la propria famiglia di origine (nonni, zii, cugini), a prescindere da dove si trovi , dandone congruo preavviso all'altro genitore e Per_1 tenendo sempre in considerazione gli impegni di;
Per_1
6) Il SI. verserà a titolo di contributo al mantenimento DEla figlia minore , sino alla sua completa Pt_1 Per_1 autosufficienza economica, la somma di € 500,00 mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con base dalla data di presentazione DE presente ricorso, somma che dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra È altresì a carico DE SI. il Pt_2 Pt_1 pagamento, nella misura DE 50%, di tutte le spese straordinarie relative alla figlia di cui al Protocollo d'Intesa DE Per_1
Tribunale di Brescia e DEl'Ordine degli Avvocati di Brescia DE 14.07.2016 e precisamente:
- Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia DEla prole infradodicenne e/o DE genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
7) Le detrazioni fiscali per la figlia a carico saranno suddivise nella misura DE 50% tra i genitori, così come Per_1
l'assegno unico universale o qualsiasi beneficio fiscale;
8) Le parti confermano sin da ora il loro assenso alle spese di natura straordinaria scolastica, medico-sanitaria, ricreativa, sportiva ed extra-scolastica già DEiberate prima d'ora per o, comunque, facenti parte di un percorso di studi, Per_1
Pag. 3 di 5 Tribunale Ordinario di Brescia
attività ricreativa, crescita sportiva o di cura ormai intrapreso;
9) Le parti si concedono reciprocamente il nulla osta per il rilascio e il rinnovo DE passaporto per l'estero o di qualunque altro documento idoneo all'espatrio per la figlia;
Per_1
• Dichiarare compensate le spese legali;
• Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione DEl'emananda sentenza;
• Prendere atto DEle seguenti ulteriori pattuizioni:
1) Le parti danno atto che in ottemperanza al punto 1) DEle ulteriori pattuizioni contenute nel ricorso la SI.ra Pt_2 Per_
in data 7.10.2024 con atto n. 18660/10961 Rep. Notaio dott.ssa , registrato a Brescia il
[...] Per_2 giorno 8 ottobre 2024 al n. 48007 Serie 1T, trascritto a Brescia il giorno 8 ottobre 2024 ai n. 44500/30996, ha trasferito al coniuge SI. che ha acquistato, la propria quota di 20/100 DEl'unità immobiliare sita in Parte_1
LA LLOG (BS) alla Via Pertini n. 58/C iscritta al Catasto dei Fabbricati DE Comune di LA LLOG:
- Foglio 30, Mappale 632, Sub. 2, Cat. A/2, Classe 4, Vani 6,5, Rendita catastale Euro 856,03;
- Foglio 30, Mappale 632, Sub. 6, Cat. C/6, Classe 3, Superfice cat. 43 mq, Rendita catastale Euro 121,68 (acquistato dai coniugi con atto di compravendita in data 28.09.2017 DE Notaio Repertorio n. 75563, Per_4 registrato a Brescia il 3.10.2017 al n. 41153 Serie 1T).
La cessione DEla quota DEl'immobile, libera da pesi e vincoli, unitamente a tutti gli arredi e corredi presenti nell'appartamento, è avvenuta al prezzo di € 43.403,00.
Contestualmente il SI. ha provveduto ad accollarsi integralmente il contratto di mutuo cointestato con la Parte_1 SI.ra afferente alla predetta unità immobiliare acceso in data 28.09.2018 (Notaio Parte_2 Per_2
Repertorio n. 13928, registrato a Brescia il 10.10.2018 al n. 42723 Serie 1T).
I costi DEl'atto notarile di compravendita e di accollo DE mutuo (compreso il compenso DE notaio rogante) e le imposte e spese per la stipula DEl'atto sono stati sostenuti integralmente dal SI. Parte_1
2) La SI.ra , come già sopra indicato, ha reperito ed acquistato una nuova abitazione sita in LL Parte_2 DE ON (BG) alla via Giuseppe Garibaldi n. 6 dove si è già trasferita con la figlia e per l'effetto dichiara di Per_1 rinunziare all'assegnazione in uso DEla casa coniugale che ha lasciato integralmente al SI. il quale è divenuto Pt_1 proprietario esclusivo DEla stessa con l'atto notarile sopra indicato;
3) Le parti danno atto di essere entrambe economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di natura economica non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione DEla sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
Pag. 4 di 5 Tribunale Ordinario di Brescia
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/02/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
Pag. 5 di 5