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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63/2023
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 63/2023 tra
Parte_1
ATTORE in OPPOSIZIONE
e
E_
[...]
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 01/04/2025 ad ore 12.30 innanzi alla dott.ssa Carla Maglioni è comparsa l'avv. CHIARA
DI SILVESTRI in sostituzione dell'avv. BALOSSI GIORDANO per la CP_1 [...]
E_
[...]
Fino alle ore 12.45 nessuno compare per l' Parte_1
. Pt_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità della procuratrice presente la quale collegata da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, l'avv. Di Silvestri si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 13 L'avv. Di Silvestri precisa le conclusioni come da memoria dell'11 marzo 2025 riportandosi altresì alle note riepilogative depositate per la precedente udienza.
In particolare ribadisce la competenza del Tribunale di Siena sulla base della deroga contenuta nel contratto nonché alla stregua dei principi codicistici in materia di obbligazioni, la completezza della documentazione contabile e contrattuale prodotta, l'inconferenza dell'eccepita transazione in quanto avente ad oggetto altro rapporto diverso da quello oggetto della presente causa;
evidenzia la gravità della mancata comunicazione alla banca della cessione del bene oggetto della locazione e stigmatizza il comportamento processuale della controparte stante la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria di cui il giudice potrà tener conto.
Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene immediatamente depositata in PCT.
Il Giudice OP
dott. Carla Maglioni
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2023 promossa da:
in proprio e quale titolare dell' Parte_1 Parte_1
(C.F. ) con sede in Grosseto, Via Siria n. 82, in concordato
[...] C.F._1
preventivo e liquidazione, rappresentato e difeso dall'Avv. NICOSIA GIUSEPPE IGNAZIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Grosseto, in Via de' Barberi - fax
0564/416249 – PEC: Email_1
ATTORE in OPPOSIZIONE contro
E_
C.F. ), con sede legale in , Via Aldo
[...] P.IVA_1 CP_1
Moro n. 11/13, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BALOSSI GIORDANO ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. OCCHIONI
FEDERICA con studio in , Via C. Angiolieri n. 37 – fax 02.72004013 - PEC: CP_1
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Piaccia all' Ecc.mo giudice adito, contrariis reiectis, previa revoca del decreto opposto:
• In via preliminare dichiarare l'inefficacia del decreto opposto essendo stato, lo stesso, notificato oltre il termine perentorio di legge.
pagina 3 di 13 • in via preliminare graduata dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siena per essere competente il Tribunale di Grosseto, quale foro del convenuto.
• in via preliminare subordinata dichiarare l'inconcedibilita' dell'ingiunzione per il mancato rispetto dei requisiti di prova documentale richiesti e per la mancata prova dell'esistenza e della misura del credito, nel contempo dichiarando l'inutilizzabilità ed insufficienza della documentazione proposta e dello strumento monitorio.
In via istruttoria si chiede ammettersi le seguenti istanze istruttorie gia' presentate e non ammesse:
- richiesta di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
a) vero che l Impresa individuale ha avanzato la proposta di cui alla comunicazione del Parte_1
23.3.18 che si produce ( All. 3), all' esito di trattative intercorse con il Dott. per parte CP_2
, E_ E_
b) vero che , E_ E_
ha accettato integralmente la proposta in data 23.3.18 ( All. 3) e che per questo è stata versata alla
[...] controparte la somma di euro 202.300,00 , come da atto di compravendita ai rogiti del notaio Per_1 del 6 aprile 2018 ( doc. 2)
[...]
Si indicano a testi su tutti i capitoli i signori di Grosseto, di Parte_2 Testimone_1
Grosseto (commissario del concordato), di Grosseto e di . Tes_2 CP_2 CP_1
• in via principale e nel merito , in via ulteriore subordinata, dichiarata l'inesistenza di ogni e qualsiasi credito della opposta nei confronti dell' attuale opponente stante l'intervenuta transazione, nonché
l'indeterminatezza ed indeterminabilità delle somme richieste e la non debenza delle stesse per come richieste, nonché la carenza di legittimazione passiva della opponente in relazione alla domanda di restituzione, per i motivi sopra enucleati, dichiarare che nulla è dovuto da parte opponente e comunque rideterminare, in ipotesi denegatissima, le somme ancora eventualmente dovute dalla procedura concordataria.
• con ogni piu' ampia riserva di dedurre ed articolare le conclusioni anche sul quantum debeatur che verranno svolte nella prima memoria utile.
• Piaccia in fine ordinare alla parte opposta di provvedere alla immediata cancellazione delle varie segnalazioni effettuate nelle centrali rischi;
Piaccia in ogni caso, condannare la parte opposta alla rifusione dei compensi di lite ex D.M. 55/2014 per i quali il sottoscritto difensore si dichiara sin d'ora antistatario, oltre spese e oneri accessori, con eventuale condanna per lite temeraria ex art 96 cpc”.
pagina 4 di 13 per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da parte opponente in quanto palesemente infondata, sia in fatto che in diritto, e per l'effetto confermare quale Tribunale competente il Tribunale di Siena sia ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.p.c. nonché secondo le norme di rito e per tutti gli ulteriori motivi di cui in atti e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 868/2022, Rg.
1959/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 14 settembre 2022, depositato in cancelleria in data
22 settembre 2022, intimante di corrispondere alla l'importo di Parte_1
Euro 20.011,96 oltre interessi di mora come da domanda oltre le spese legali liquidate in Euro 540,00 per compenso ed Euro 145,50,00 per spese, oltre oneri nonché di consegnare il bene oggetto del contratto di leasing n. 1402210, munendolo di formula esecutiva;
- in subordine, condannare l'Impresa C.I.U.R.L.I. a corrispondere l'importo di Euro Parte_1
20.011,96 oltre interessi di mora come da domanda oltre le spese legali liquidate in Euro 540,00 per compenso ed Euro 145,50,00 per spese, oltre oneri ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa, nonché a consegnare il bene oggetto del contratto di leasing n. 1402210;
- accertata e dichiarata ingiustificata la mancata partecipazione dell' Parte_1 al procedimento di mediazione promosso da avanti
[...] Controparte_3 all'Organismo di mediazione valutare tale comportamento ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e CP_4 condannare la predetta impresa al pagamento del pagamento di una somma di denaro pari al contributo unificato dovuto per legge come meglio dedotto in atti;
IN OGNI CASO:
- rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente sia in via preliminare che nel merito, nei confronti di o comunque Controparte_3 spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti.
pagina 5 di 13 Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.
Si richiamano integralmente tutte le deduzioni istruttorie ed istanze già svolte da aversi qui per integralmente richiamate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, , in proprio e quale Parte_1
titolare dell'Impresa individuale , con sede in Buriano, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 868/2022 emesso dal Tribunale di Siena il
22.09.2022, notificato all'impresa in data 1.12.2022, recante Parte_1
l'ingiunzione di pagare la complessiva somma di € 20.011,96 oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio nonché di riconsegnare il bene oggetto del contratto di leasing n.
1402210 in favore di E_
. L'opponente esponeva che:
[...] la società C.I.U.R.L.I. snc in data 28.7.2010 aveva concluso con la banca convenuta un contratto di leasing mai disdettato o risolto, avente ad oggetto un escavatore marca Wacker
Neuson; in data 29.11.2012 detta società era stata sciolta e cancellata dal registro delle imprese;
il 27.3.2013 era stata iscritta la ditta individuale , ammessa alla Parte_1 procedura di concordato preventivo 25.3.2014; il 23.03.2018 era stato raggiunto un accordo per cui tutte le passivita' della Parte_1
sarebbero state regolate transattivamente mediante il versamento della somma di
€.202.300,00, accordo rispettato come da contratto in data 6.04.2018.
Tanto premesso, eccepiva in via preliminare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per esser stato notificato oltre il termine di legge e l'incompetenza del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Grosseto;
nel merito, la mancata prova dell'esistenza e della misura del credito stante l'inidoneità probatoria del saldaconto prodotto dalla banca nonché
l'intervenuta transazione a definizione di tutte le posizioni creditorie della C.I.U.R.L.I. snc;
sottolineava altresì l'inesigibilità della richiesta riconsegna dell'escavatore in quanto già consegnato ad altro soggetto. Ritenuta inoltre la sussistenza dell'abuso del processo invocava la responsabilità della banca opposta ex art. 96 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio la eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per CP_5 pagina 6 di 13 l'omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
sosteneva la competenza del tribunale adito alla stregua della clausola derogatoria contenuta nel contratto di locazione evidenziando, ad ogni buon conto sussistere la competenza in forza dei fori alternativi in materia di obbligazioni, forum contractus e forum destinatae solutionis, previsti dall'art. 20 c.p.c.; rappresentava che l'eventuale tardività della notifica del decreto ingiuntivo, pur determinandone l'inefficacia, non è idonea ad incidere sul potere-dovere del giudice di esaminare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione di pagamento nonchè di aver provveduto a depositare, unitamente al ricorso, tutta la documentazione idonea a soddisfare l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.; eccepiva l'inconferenza dell'invocato accordo transattivo avente ad oggetto altro e diverso contratto di leasing.
Chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto previa concessione della provvisoria esecuzione ovvero, in subordine, l'emissione di ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, con riservata ordinanza, rilevato che la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni pur comportando l'inefficacia del provvedimento non è ostativa alla decisione sulla fondatezza del diritto di credito vantato in via monitoria, ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. accoglieva l'istanza di emissione dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. e assegnava i termini per l'introduzione del giudizio di mediazione che dava esito negativo. Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati dall'opponente, la causa veniva rinviata per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle sole produzioni documentali.
***************
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito di cui deve essere dichiarata l'infondatezza.
Ed invero, risulta che le parti hanno pattuito all'interno del contratto di leasing, fonte del diritto di credito oggetto di causa, la competenza territoriale del Tribunale di Siena (cfr. art. 24, pag. 7, doc. 2 fascicolo monitorio); tale clausola, rubricata “FORO COMPETENTE” risulta sottoscritta da nella sua qualità di rappresentante legale della utilizzatrice ai sensi Pt_1
pagina 7 di 13 degli artt. 1341 e 1342 c.c. Ebbene, secondo il principio di diritto, affermato dalla Corte di
Cassazione, «Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c. c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto» (Cass. ord. 4126/2024; n.
17939/2018; n. 22984/15). La derogabilità della competenza territoriale in subiecta materia è prevista all'art. 28 c.p.c.
Ad ogni buon conto, anche a prescindere dalla clausola derogatrice in questione, la competenza del Tribunale di Siena risulta radicata sulla base del foro facoltativo dettato dall'art. 20 c.p.c. per le cause relative ai diritti di obbligazione. Trattandosi invero di contratto concluso mediante proposta ed accettazione, viene in rilievo l'art. 1326 c.c. a mente del quale il contratto è concluso nel luogo in cui chi ha fatto la proposta riceve l'accettazione della controparte.
Ne deriva che, nella fattispecie in esame, il contratto de quo deve intendersi concluso nel luogo in cui è pervenuta all'Istituto di credito proponente l'accettazione dell'utilizzatrice e quindi a
, sede legale della . CP_1 Controparte_3
Va invece dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo risultando per tabulas che la notifica è avvenuta solo il 1.12.2022 e pertanto oltre il termine di giorni 60 previsto all'art. 644 c.p.c. risalendo il decreto ingiuntivo al 22.09.2022.
Quanto all'assunto difensivo dell'opposta che sostiene di essersi attivata immediatamente per notificare l'atto a mezzo del servizio postale e che i reiterati tentativi di notifica hanno avuto esito negativo a causa dell'irripetibilità del destinatario, si osserva che la banca avrebbe potuto chiedere di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153 co. 2 c.p.c. L'istituto della remissione in termini originariamente previsto dall'art. 184 bis c.p.c., oggi abrogato, che ne limitava l'operatività alle sole ipotesi in cui le parti costituite fossero decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa, a seguito della novella apportata con la L. n. 69/2009, è stata spostata nell'art. 153 co. 2 c.p.c. un rimedio di carattere generale per tutte le ipotesi in cui una parte aveva maturato decadenze senza colpa
(cfr. Trib. Torino 31.01.2014).
Pur tuttavia “la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire pagina 8 di 13 rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che
l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. n. 951/2013; in conformità Cass. n. 21050/2006).
Parimenti infondata la censura di assoluta carenza probatoria in ordine alla esistenza e misura del credito alla stregua delle produzioni documentali della sin dalla fase CP_1 monitoria del giudizio.
Giova sul punto richiamare l'oramai consolidato principio giurisprudenziale (Cass. S.U. n.
13533/2001 e ss.) secondo cui il creditore che deduce un inadempimento del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., il fatto costitutivo del credito mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte. Conseguentemente, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
Questo principio va applicato anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il cui atto introduttivo, come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. S.U. n. 578/2014) dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto (che assume posizione sostanziale di convenuto). In altri termini,
l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.
Fatte queste premesse, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base non solo dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ma altresì dietro presentazione del contratto di leasing n. 1402210 (doc. 2 fascicolo monitorio) fonte del diritto di credito oggetto di causa, della fattura di acquisto del miniscavatore e del verbale di consegna alla C.I.U.R.L.I. snc (doc.
5-6) attestanti l'esecuzione del contratto da parte di del relativo piano finanziario, CP_5
pagina 9 di 13 dell'estratto conto e della certificazione ex art. 50 TUB dove viene precisato l'esatto ammontare del credito specificando le somme dovute a titolo di canoni, spese di insoluto e quelle a titolo di interessi di mora (doc. 10-11-12).
Da parte sua l'opponente non ha contestato né il mancato pagamento dei canoni né la correttezza dell'ammontare della somma ingiunta limitandosi ad eccepire, in termini del tutto generici e laconici, l'asserita incoerenza e incompletezza della documentazione prodotta.
All'assenza di censure tempestive, chiare e specifiche sull'eventuale erroneità del calcolo delle somme ingiunte, consegue il raggiungimento della prova del credito anche sotto il profilo del quantum in forza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Quanto poi all'eccezione di mancanza di un atto di subentro nel contratto di leasing e nelle obbligazioni da esso derivanti, si osserva come emerga per tabulas, alla luce della documentazione prodotta dallo stesso opponente, l'avvenuto trasferimento in capo al Geom.
Quinti dei rapporti giuridici di titolarità dell'Impresa C.I.U.R.L.I. s.n.c.: nell'atto di compravendita ai rogiti Notaio di Grosseto del 6.04.2018 Repertorio 6839 Persona_1
Raccolta 4867 è expressis verbis riportato: “la società Parte_1 [...]
IN Controparte_6
NOME COLLETTIVO con atto autenticato nelle firme dal Notaio del 13 Persona_2 novembre 2012 Rep. 184548 Racc. 60372 si è sciolta e l'unico socio si è assegnato Parte_1
l'azienda” (quarta pagina, doc. 2, citazione).
Parimenti, nell'atto di transazione stipulato tra l' e MPS Parte_1
L&F Spa (cfr. lett. e) pag. 2 doc. 3 citazione) - invocato dallo stesso attore al diverso fine di provare l'asserita avvenuta definizione stragiudiziale della totalità dei rapporti inter partes
(circostanza sulla quale si dirà) - le parti danno concordemente atto che “ quale Parte_1 unico socio superstite dell'Impresa C.I.U.R.L.I s.n.c. ha deliberato lo scioglimento mediante prosecuzione senza alcuna soluzione di continuità dell'attività nella forma di ditta individuale conseguente alla mancata ricostituzione della pluralità dei soci così diventando Parte_1
.
[...]
Ne consegue il subentro del Geom. , quale titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, per tutte le obbligazioni facenti capo alla cancellata società in nome collettivo
Impresa C.I.U.R.L.I. s.n.c. comprese quelle oggetto della presente opposizione: pagamento canoni, indennità utilizzo, restituzione del bene locato. Con riguardo a quest'ultimo pagina 10 di 13 adempimento si osserva che l'asserita alienazione da parte del commissario dott. non Tes_1
è supportata da alcun elemento di riscontro.
Emerge inoltre per tabulas, l'inconferenza ai fini del decidere della transazione del 28.03.2023
(doc. 3) poiché inerente altro contratto di locazione finanziaria n. 1115218 avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Grosseto Via Siria n. 82. Dal tenore letterale delle clausole contenute nell'accordo in questione si evince claris verbis la sua riferibilità esclusivamente al predetto contratto senza possibilità di estensione a rapporti derivanti da diverse e ulteriori fonti negoziali. Ne deriva l'assoluta irrilevanza ai fini del decidere dei capitoli di prova articolati dall'attore relativi, peraltro, a circostanze, oltre che inconferenti, pacifiche e documentali.
Va da ultimo precisato che l'art. 168 co. 1 della legge fallimentare prevede l'improseguibilità delle azioni esecutive e cautelari ma non ha effetti impeditivi all'esercizio nei confronti del debitore delle azioni di accertamento e di condanna come la presente opposizione avente ad oggetto canoni locatizi maturati dalla data di ammissione al concordato preventivo alla scadenza del leasing (2.8.2015) nonchè l'indennità di utilizzo successivamente maturata sino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e pertanto un credito diverso e ulteriore rispetto a quello indicato nella nota di precisazione del credito del 23.06.2022 (doc. 7 fascicolo monitorio).
Sulla base delle motivazioni che precedono va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e confermata l'ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo le tabelle
DM 55/2014, applicati i valori dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quelle istruttoria e decisionale in considerazione della natura documentale della causa e dell'attività effettivamente svolta.
Infine, va rilevato che parte opponente non ha partecipato al tentativo di mediazione, come risulta dal verbale redatto dall'organismo di conciliazione il 27/09/2023. Ne consegue che il
Giudice, oltre a desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c., condanna la parte costituita che non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8 co. 4 bis D. Lgs. n. 28/2010. La sussistenza pagina 11 di 13 di un giustificato motivo per la mancata partecipazione costituisce infatti elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provata da chi la invoca. Nel caso di specie non è stata allegata alcuna giustificazione, per cui il Geom. va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma Pt_1
a cui ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così dispone:
- dichiara l'inefficacia decreto ingiuntivo n. 868/2022 emesso dal Tribunale Siena;
- conferma l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. e, per l'effetto;
- condanna l' a pagare in favore della Parte_1 [...]
E_ la somma di Euro 20.011,96 oltre interessi di mora, di cui Euro 16.558,75 per canoni maturati e fatturati dalla data della domanda di ammissione al concordato alla data di scadenza del contratto e Euro 3.453,21 per indennità di utilizzo del bene dalla data di scadenza del contratto 02 agosto 2015 alla data di deposito del ricorso per ingiunzione nonché alla riconsegna del mini escavatore Wacker Neuson 2003 con cingoli oggetto del contratto di leasing n. 1402210;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'opposta che si liquidano in Euro 3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
- condanna l'opponente al versamento in favore dell'Erario di una somma di Euro 118,50 corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante sottoscrizione del presente verbale.
pagina 12 di 13 Così deciso in Siena il 1/04/2025
Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
pagina 13 di 13
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 63/2023 tra
Parte_1
ATTORE in OPPOSIZIONE
e
E_
[...]
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 01/04/2025 ad ore 12.30 innanzi alla dott.ssa Carla Maglioni è comparsa l'avv. CHIARA
DI SILVESTRI in sostituzione dell'avv. BALOSSI GIORDANO per la CP_1 [...]
E_
[...]
Fino alle ore 12.45 nessuno compare per l' Parte_1
. Pt_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità della procuratrice presente la quale collegata da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, l'avv. Di Silvestri si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 13 L'avv. Di Silvestri precisa le conclusioni come da memoria dell'11 marzo 2025 riportandosi altresì alle note riepilogative depositate per la precedente udienza.
In particolare ribadisce la competenza del Tribunale di Siena sulla base della deroga contenuta nel contratto nonché alla stregua dei principi codicistici in materia di obbligazioni, la completezza della documentazione contabile e contrattuale prodotta, l'inconferenza dell'eccepita transazione in quanto avente ad oggetto altro rapporto diverso da quello oggetto della presente causa;
evidenzia la gravità della mancata comunicazione alla banca della cessione del bene oggetto della locazione e stigmatizza il comportamento processuale della controparte stante la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria di cui il giudice potrà tener conto.
Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene immediatamente depositata in PCT.
Il Giudice OP
dott. Carla Maglioni
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2023 promossa da:
in proprio e quale titolare dell' Parte_1 Parte_1
(C.F. ) con sede in Grosseto, Via Siria n. 82, in concordato
[...] C.F._1
preventivo e liquidazione, rappresentato e difeso dall'Avv. NICOSIA GIUSEPPE IGNAZIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Grosseto, in Via de' Barberi - fax
0564/416249 – PEC: Email_1
ATTORE in OPPOSIZIONE contro
E_
C.F. ), con sede legale in , Via Aldo
[...] P.IVA_1 CP_1
Moro n. 11/13, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BALOSSI GIORDANO ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. OCCHIONI
FEDERICA con studio in , Via C. Angiolieri n. 37 – fax 02.72004013 - PEC: CP_1
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CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Piaccia all' Ecc.mo giudice adito, contrariis reiectis, previa revoca del decreto opposto:
• In via preliminare dichiarare l'inefficacia del decreto opposto essendo stato, lo stesso, notificato oltre il termine perentorio di legge.
pagina 3 di 13 • in via preliminare graduata dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siena per essere competente il Tribunale di Grosseto, quale foro del convenuto.
• in via preliminare subordinata dichiarare l'inconcedibilita' dell'ingiunzione per il mancato rispetto dei requisiti di prova documentale richiesti e per la mancata prova dell'esistenza e della misura del credito, nel contempo dichiarando l'inutilizzabilità ed insufficienza della documentazione proposta e dello strumento monitorio.
In via istruttoria si chiede ammettersi le seguenti istanze istruttorie gia' presentate e non ammesse:
- richiesta di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
a) vero che l Impresa individuale ha avanzato la proposta di cui alla comunicazione del Parte_1
23.3.18 che si produce ( All. 3), all' esito di trattative intercorse con il Dott. per parte CP_2
, E_ E_
b) vero che , E_ E_
ha accettato integralmente la proposta in data 23.3.18 ( All. 3) e che per questo è stata versata alla
[...] controparte la somma di euro 202.300,00 , come da atto di compravendita ai rogiti del notaio Per_1 del 6 aprile 2018 ( doc. 2)
[...]
Si indicano a testi su tutti i capitoli i signori di Grosseto, di Parte_2 Testimone_1
Grosseto (commissario del concordato), di Grosseto e di . Tes_2 CP_2 CP_1
• in via principale e nel merito , in via ulteriore subordinata, dichiarata l'inesistenza di ogni e qualsiasi credito della opposta nei confronti dell' attuale opponente stante l'intervenuta transazione, nonché
l'indeterminatezza ed indeterminabilità delle somme richieste e la non debenza delle stesse per come richieste, nonché la carenza di legittimazione passiva della opponente in relazione alla domanda di restituzione, per i motivi sopra enucleati, dichiarare che nulla è dovuto da parte opponente e comunque rideterminare, in ipotesi denegatissima, le somme ancora eventualmente dovute dalla procedura concordataria.
• con ogni piu' ampia riserva di dedurre ed articolare le conclusioni anche sul quantum debeatur che verranno svolte nella prima memoria utile.
• Piaccia in fine ordinare alla parte opposta di provvedere alla immediata cancellazione delle varie segnalazioni effettuate nelle centrali rischi;
Piaccia in ogni caso, condannare la parte opposta alla rifusione dei compensi di lite ex D.M. 55/2014 per i quali il sottoscritto difensore si dichiara sin d'ora antistatario, oltre spese e oneri accessori, con eventuale condanna per lite temeraria ex art 96 cpc”.
pagina 4 di 13 per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da parte opponente in quanto palesemente infondata, sia in fatto che in diritto, e per l'effetto confermare quale Tribunale competente il Tribunale di Siena sia ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.p.c. nonché secondo le norme di rito e per tutti gli ulteriori motivi di cui in atti e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 868/2022, Rg.
1959/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 14 settembre 2022, depositato in cancelleria in data
22 settembre 2022, intimante di corrispondere alla l'importo di Parte_1
Euro 20.011,96 oltre interessi di mora come da domanda oltre le spese legali liquidate in Euro 540,00 per compenso ed Euro 145,50,00 per spese, oltre oneri nonché di consegnare il bene oggetto del contratto di leasing n. 1402210, munendolo di formula esecutiva;
- in subordine, condannare l'Impresa C.I.U.R.L.I. a corrispondere l'importo di Euro Parte_1
20.011,96 oltre interessi di mora come da domanda oltre le spese legali liquidate in Euro 540,00 per compenso ed Euro 145,50,00 per spese, oltre oneri ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa, nonché a consegnare il bene oggetto del contratto di leasing n. 1402210;
- accertata e dichiarata ingiustificata la mancata partecipazione dell' Parte_1 al procedimento di mediazione promosso da avanti
[...] Controparte_3 all'Organismo di mediazione valutare tale comportamento ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e CP_4 condannare la predetta impresa al pagamento del pagamento di una somma di denaro pari al contributo unificato dovuto per legge come meglio dedotto in atti;
IN OGNI CASO:
- rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente sia in via preliminare che nel merito, nei confronti di o comunque Controparte_3 spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti.
pagina 5 di 13 Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.
Si richiamano integralmente tutte le deduzioni istruttorie ed istanze già svolte da aversi qui per integralmente richiamate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, , in proprio e quale Parte_1
titolare dell'Impresa individuale , con sede in Buriano, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 868/2022 emesso dal Tribunale di Siena il
22.09.2022, notificato all'impresa in data 1.12.2022, recante Parte_1
l'ingiunzione di pagare la complessiva somma di € 20.011,96 oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio nonché di riconsegnare il bene oggetto del contratto di leasing n.
1402210 in favore di E_
. L'opponente esponeva che:
[...] la società C.I.U.R.L.I. snc in data 28.7.2010 aveva concluso con la banca convenuta un contratto di leasing mai disdettato o risolto, avente ad oggetto un escavatore marca Wacker
Neuson; in data 29.11.2012 detta società era stata sciolta e cancellata dal registro delle imprese;
il 27.3.2013 era stata iscritta la ditta individuale , ammessa alla Parte_1 procedura di concordato preventivo 25.3.2014; il 23.03.2018 era stato raggiunto un accordo per cui tutte le passivita' della Parte_1
sarebbero state regolate transattivamente mediante il versamento della somma di
€.202.300,00, accordo rispettato come da contratto in data 6.04.2018.
Tanto premesso, eccepiva in via preliminare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per esser stato notificato oltre il termine di legge e l'incompetenza del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Grosseto;
nel merito, la mancata prova dell'esistenza e della misura del credito stante l'inidoneità probatoria del saldaconto prodotto dalla banca nonché
l'intervenuta transazione a definizione di tutte le posizioni creditorie della C.I.U.R.L.I. snc;
sottolineava altresì l'inesigibilità della richiesta riconsegna dell'escavatore in quanto già consegnato ad altro soggetto. Ritenuta inoltre la sussistenza dell'abuso del processo invocava la responsabilità della banca opposta ex art. 96 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio la eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per CP_5 pagina 6 di 13 l'omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
sosteneva la competenza del tribunale adito alla stregua della clausola derogatoria contenuta nel contratto di locazione evidenziando, ad ogni buon conto sussistere la competenza in forza dei fori alternativi in materia di obbligazioni, forum contractus e forum destinatae solutionis, previsti dall'art. 20 c.p.c.; rappresentava che l'eventuale tardività della notifica del decreto ingiuntivo, pur determinandone l'inefficacia, non è idonea ad incidere sul potere-dovere del giudice di esaminare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione di pagamento nonchè di aver provveduto a depositare, unitamente al ricorso, tutta la documentazione idonea a soddisfare l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.; eccepiva l'inconferenza dell'invocato accordo transattivo avente ad oggetto altro e diverso contratto di leasing.
Chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto previa concessione della provvisoria esecuzione ovvero, in subordine, l'emissione di ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, con riservata ordinanza, rilevato che la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni pur comportando l'inefficacia del provvedimento non è ostativa alla decisione sulla fondatezza del diritto di credito vantato in via monitoria, ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. accoglieva l'istanza di emissione dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. e assegnava i termini per l'introduzione del giudizio di mediazione che dava esito negativo. Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati dall'opponente, la causa veniva rinviata per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle sole produzioni documentali.
***************
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito di cui deve essere dichiarata l'infondatezza.
Ed invero, risulta che le parti hanno pattuito all'interno del contratto di leasing, fonte del diritto di credito oggetto di causa, la competenza territoriale del Tribunale di Siena (cfr. art. 24, pag. 7, doc. 2 fascicolo monitorio); tale clausola, rubricata “FORO COMPETENTE” risulta sottoscritta da nella sua qualità di rappresentante legale della utilizzatrice ai sensi Pt_1
pagina 7 di 13 degli artt. 1341 e 1342 c.c. Ebbene, secondo il principio di diritto, affermato dalla Corte di
Cassazione, «Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c. c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto» (Cass. ord. 4126/2024; n.
17939/2018; n. 22984/15). La derogabilità della competenza territoriale in subiecta materia è prevista all'art. 28 c.p.c.
Ad ogni buon conto, anche a prescindere dalla clausola derogatrice in questione, la competenza del Tribunale di Siena risulta radicata sulla base del foro facoltativo dettato dall'art. 20 c.p.c. per le cause relative ai diritti di obbligazione. Trattandosi invero di contratto concluso mediante proposta ed accettazione, viene in rilievo l'art. 1326 c.c. a mente del quale il contratto è concluso nel luogo in cui chi ha fatto la proposta riceve l'accettazione della controparte.
Ne deriva che, nella fattispecie in esame, il contratto de quo deve intendersi concluso nel luogo in cui è pervenuta all'Istituto di credito proponente l'accettazione dell'utilizzatrice e quindi a
, sede legale della . CP_1 Controparte_3
Va invece dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo risultando per tabulas che la notifica è avvenuta solo il 1.12.2022 e pertanto oltre il termine di giorni 60 previsto all'art. 644 c.p.c. risalendo il decreto ingiuntivo al 22.09.2022.
Quanto all'assunto difensivo dell'opposta che sostiene di essersi attivata immediatamente per notificare l'atto a mezzo del servizio postale e che i reiterati tentativi di notifica hanno avuto esito negativo a causa dell'irripetibilità del destinatario, si osserva che la banca avrebbe potuto chiedere di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153 co. 2 c.p.c. L'istituto della remissione in termini originariamente previsto dall'art. 184 bis c.p.c., oggi abrogato, che ne limitava l'operatività alle sole ipotesi in cui le parti costituite fossero decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa, a seguito della novella apportata con la L. n. 69/2009, è stata spostata nell'art. 153 co. 2 c.p.c. un rimedio di carattere generale per tutte le ipotesi in cui una parte aveva maturato decadenze senza colpa
(cfr. Trib. Torino 31.01.2014).
Pur tuttavia “la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire pagina 8 di 13 rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che
l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. n. 951/2013; in conformità Cass. n. 21050/2006).
Parimenti infondata la censura di assoluta carenza probatoria in ordine alla esistenza e misura del credito alla stregua delle produzioni documentali della sin dalla fase CP_1 monitoria del giudizio.
Giova sul punto richiamare l'oramai consolidato principio giurisprudenziale (Cass. S.U. n.
13533/2001 e ss.) secondo cui il creditore che deduce un inadempimento del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., il fatto costitutivo del credito mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte. Conseguentemente, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
Questo principio va applicato anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il cui atto introduttivo, come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. S.U. n. 578/2014) dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto (che assume posizione sostanziale di convenuto). In altri termini,
l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.
Fatte queste premesse, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base non solo dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ma altresì dietro presentazione del contratto di leasing n. 1402210 (doc. 2 fascicolo monitorio) fonte del diritto di credito oggetto di causa, della fattura di acquisto del miniscavatore e del verbale di consegna alla C.I.U.R.L.I. snc (doc.
5-6) attestanti l'esecuzione del contratto da parte di del relativo piano finanziario, CP_5
pagina 9 di 13 dell'estratto conto e della certificazione ex art. 50 TUB dove viene precisato l'esatto ammontare del credito specificando le somme dovute a titolo di canoni, spese di insoluto e quelle a titolo di interessi di mora (doc. 10-11-12).
Da parte sua l'opponente non ha contestato né il mancato pagamento dei canoni né la correttezza dell'ammontare della somma ingiunta limitandosi ad eccepire, in termini del tutto generici e laconici, l'asserita incoerenza e incompletezza della documentazione prodotta.
All'assenza di censure tempestive, chiare e specifiche sull'eventuale erroneità del calcolo delle somme ingiunte, consegue il raggiungimento della prova del credito anche sotto il profilo del quantum in forza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Quanto poi all'eccezione di mancanza di un atto di subentro nel contratto di leasing e nelle obbligazioni da esso derivanti, si osserva come emerga per tabulas, alla luce della documentazione prodotta dallo stesso opponente, l'avvenuto trasferimento in capo al Geom.
Quinti dei rapporti giuridici di titolarità dell'Impresa C.I.U.R.L.I. s.n.c.: nell'atto di compravendita ai rogiti Notaio di Grosseto del 6.04.2018 Repertorio 6839 Persona_1
Raccolta 4867 è expressis verbis riportato: “la società Parte_1 [...]
IN Controparte_6
NOME COLLETTIVO con atto autenticato nelle firme dal Notaio del 13 Persona_2 novembre 2012 Rep. 184548 Racc. 60372 si è sciolta e l'unico socio si è assegnato Parte_1
l'azienda” (quarta pagina, doc. 2, citazione).
Parimenti, nell'atto di transazione stipulato tra l' e MPS Parte_1
L&F Spa (cfr. lett. e) pag. 2 doc. 3 citazione) - invocato dallo stesso attore al diverso fine di provare l'asserita avvenuta definizione stragiudiziale della totalità dei rapporti inter partes
(circostanza sulla quale si dirà) - le parti danno concordemente atto che “ quale Parte_1 unico socio superstite dell'Impresa C.I.U.R.L.I s.n.c. ha deliberato lo scioglimento mediante prosecuzione senza alcuna soluzione di continuità dell'attività nella forma di ditta individuale conseguente alla mancata ricostituzione della pluralità dei soci così diventando Parte_1
.
[...]
Ne consegue il subentro del Geom. , quale titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, per tutte le obbligazioni facenti capo alla cancellata società in nome collettivo
Impresa C.I.U.R.L.I. s.n.c. comprese quelle oggetto della presente opposizione: pagamento canoni, indennità utilizzo, restituzione del bene locato. Con riguardo a quest'ultimo pagina 10 di 13 adempimento si osserva che l'asserita alienazione da parte del commissario dott. non Tes_1
è supportata da alcun elemento di riscontro.
Emerge inoltre per tabulas, l'inconferenza ai fini del decidere della transazione del 28.03.2023
(doc. 3) poiché inerente altro contratto di locazione finanziaria n. 1115218 avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Grosseto Via Siria n. 82. Dal tenore letterale delle clausole contenute nell'accordo in questione si evince claris verbis la sua riferibilità esclusivamente al predetto contratto senza possibilità di estensione a rapporti derivanti da diverse e ulteriori fonti negoziali. Ne deriva l'assoluta irrilevanza ai fini del decidere dei capitoli di prova articolati dall'attore relativi, peraltro, a circostanze, oltre che inconferenti, pacifiche e documentali.
Va da ultimo precisato che l'art. 168 co. 1 della legge fallimentare prevede l'improseguibilità delle azioni esecutive e cautelari ma non ha effetti impeditivi all'esercizio nei confronti del debitore delle azioni di accertamento e di condanna come la presente opposizione avente ad oggetto canoni locatizi maturati dalla data di ammissione al concordato preventivo alla scadenza del leasing (2.8.2015) nonchè l'indennità di utilizzo successivamente maturata sino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e pertanto un credito diverso e ulteriore rispetto a quello indicato nella nota di precisazione del credito del 23.06.2022 (doc. 7 fascicolo monitorio).
Sulla base delle motivazioni che precedono va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e confermata l'ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo le tabelle
DM 55/2014, applicati i valori dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quelle istruttoria e decisionale in considerazione della natura documentale della causa e dell'attività effettivamente svolta.
Infine, va rilevato che parte opponente non ha partecipato al tentativo di mediazione, come risulta dal verbale redatto dall'organismo di conciliazione il 27/09/2023. Ne consegue che il
Giudice, oltre a desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c., condanna la parte costituita che non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8 co. 4 bis D. Lgs. n. 28/2010. La sussistenza pagina 11 di 13 di un giustificato motivo per la mancata partecipazione costituisce infatti elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provata da chi la invoca. Nel caso di specie non è stata allegata alcuna giustificazione, per cui il Geom. va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma Pt_1
a cui ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così dispone:
- dichiara l'inefficacia decreto ingiuntivo n. 868/2022 emesso dal Tribunale Siena;
- conferma l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. e, per l'effetto;
- condanna l' a pagare in favore della Parte_1 [...]
E_ la somma di Euro 20.011,96 oltre interessi di mora, di cui Euro 16.558,75 per canoni maturati e fatturati dalla data della domanda di ammissione al concordato alla data di scadenza del contratto e Euro 3.453,21 per indennità di utilizzo del bene dalla data di scadenza del contratto 02 agosto 2015 alla data di deposito del ricorso per ingiunzione nonché alla riconsegna del mini escavatore Wacker Neuson 2003 con cingoli oggetto del contratto di leasing n. 1402210;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'opposta che si liquidano in Euro 3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
- condanna l'opponente al versamento in favore dell'Erario di una somma di Euro 118,50 corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante sottoscrizione del presente verbale.
pagina 12 di 13 Così deciso in Siena il 1/04/2025
Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
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