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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/07/2024, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 3738/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 04/07/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 3738/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 04/07/2024 nella causa n. 3738/2021 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1588/2021, pubblicata in data 02/07/2021 e non notificata, resa in materia di “opposizione estratto di ruolo” e vertente tra
(C.F./P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_1 ministero/assistenza dell'avv. VITALE SERAFINA
- appellante - e
(C.F./P.IVA: , col CP_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. FRASCA CARLOMARIA
- appellato - nonché
Controparte_2
(C.F./P.IVA: ), in persona del Prefetto pro tempore,
[...] P.IVA_2
- appellata contumace - Conclusioni All'udienza del 04/07/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
2 Tribunale di Avellino n. 3738/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata dichiarato prescritto il diritto dell'Ente Impositore, odierno appellante, a richiedere il pagamento della somma di € 2.605,60 di cui al ruolo esattoriale n. 2012/0004239 e relativa cartella, nei confronti dell'odierna appellata, per l'omesso pagamento di sanzioni CP_1 amministrative comminate dalla , con la seguente Controparte_2 motivazione: […] Non risulta provata la notifica all'opponente di valido atto interruttivo della prescrizione, pertanto l'estratto di ruolo impugnato è illegittimo in quanto relativo ad imposte prescritte, essendo decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31817 del 7.12.2018, ha affermato che i crediti contenuti in una cartella di pagamento emessa a seguito di mancata opposizione a verbali di infrazione al
Codice della Strada si prescrivono in cinque anni.
Considerato che
la presunta notifica della cartella sarebbe avvenuta il 10.01.2013, come si evince dall'Estratto di Ruolo, il diritto dell'Ente Impositore a richiedere il pagamento è prescritto.
L' è decaduta dal diritto di riscossione e Parte_1
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. va accolta. […]. Avverso la predetta decisione, veniva proposto appello da
[...]
, per i seguenti motivi:
1. inammissibilità Parte_1 dell'opposizione spiegata avverso l'estratto di ruolo, atteso che […] esso non è di per sé autonomamente impugnabile […] e che […] con l'opposizione all'estratto di ruolo non può contestarsi la fondatezza della pretesa creditoria, né la prescrizione del credito oggetto della cartella, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione della stessa […];
1.1 Inammissibilità dell'azione di accertamento negativo ai fini della prescrizione, atteso che […] l'estratto ruolo non può essere impugnato con l'azione di accertamento negativo ai fini dell'eccepita prescrizione, maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo […];
2. Rituale notifica della cartella di pagamento impugnata e delle intimazioni di pagamento n. 01220179002878929000 e n.
01220199005343589000, interruttive del termine di prescrizione, atteso che […]
3 Tribunale di Avellino n. 3738/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
La cartella esattoriale non è stata impugnata nei termini, sebbene ritualmente e tempestivamente notificata, conformemente a quanto previsto dall'art. 26 DPR n.
602/1973 […], instando altresì per la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Per la conferma della sentenza insisteva invece l'appellata, CP_1
eccependo l'inammissibilità ex artt. 342 e 348bis c.p.c. dell'appello ex
[...] adverso proposto, nonché l'infondatezza dei motivi con lo stesso articolati, stante la piena ammissibilità, secondo la giurisprudenza, dell'opposizione, quantomeno ove strumentale, come nel caso di specie, a far valere la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, e vista altresì la mancata prova dell'avvenuta notifica della cartella medesima, attesa l'inidoneità della documentazione ex adverso a tal fine depositata (id est: copia fotostatica degli avvisi di ricevimento). Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito - ferma l'insussistenza, anche alla luce di quanto si dirà, dei presupposti di cui al pur invocato dall'appellata art. 348bis c.p.c. - giova altrettanto preliminarmente osservare come secondo parimenti condivisa giurisprudenza, Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio (Sez. L - , Sentenza n. 8604 del
4 Tribunale di Avellino n. 3738/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
03/04/2017), atteso che Nel giudizio d'appello il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Sez. 3, Ordinanza n. 9202 del 13/04/2018). Orbene, in applicazione di tali principi non può che giungersi ad una riforma della sentenza gravata, seppure per le diverse ed assorbenti ragioni di cui in seguito, che, attenendo al profilo dell'interesse ad agire, quale presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione accolta in prime cure, risultano comunque in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi di gravame (v. atto di appello supra riportato, a più riprese denunziante la carenza ab origine di tale interesse in capo all'opponente) e, come tali, intrinsecamente ricomprese nel “thema decidendum” del giudizio. Non ci si può infatti esimere dal rilevare come, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, abbia novellato l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, inserendo il comma 4-bis, dal seguente tenore: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Si tratta di norme applicabili anche ai processi pendenti, come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, a risoluzione del contrasto registratosi in materia, hanno affermato il seguente principio di diritto: "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poichè specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione" (v. Sezioni Unite n. 26283/2022).
5 Tribunale di Avellino n. 3738/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
La Suprema Corte, invero, ha chiarito la riferibilità della citata norma anche a fattispecie quali quelle in esame: La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). Quanto poi alla portata applicativa della suddetta disposizione, giova precisare come la questione sottoposta alle Sezioni Unite concernesse la possibilità per il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo. Fino all'entrata in vigore della Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, la giurisprudenza aveva ammesso tale possibilità, affermando che
“il contribuente può impugnare l'estratto di ruolo se la cartella di pagamento non è stata validamente notificata e se il debito è conosciuto per il tramite di tale atto rilasciato dal concessionario della riscossione” (Cass., Sez. U., 02/10/2015, n. 19704). Con l'entrata in vigore della Legge n. 215/2021, di contro, è stata espressamente prevista la regola della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, se non in tassative e residuali eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione). Il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite conferma tale regola e la ritiene applicabile, come in precedenza chiarito, anche ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative). La Suprema Corte invero ha ritenuto l'estratto di ruolo non impugnabile sulla base della sua natura di atto interno dell'amministrazione finanziaria, essendo un mero “elaborato informatico” formato dall'esattore su richiesta del debitore e non avente alcuna pretesa impositiva, diretta o indiretta, con la conseguenza che l'esercizio della pretesa tributaria non emergerebbe da alcun atto giuridicamente efficace. La inidoneità dell'estratto a contenere qualsivoglia autonoma e/o nuova pretesa impositiva diretta o indiretta comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, per assoluta mancanza di interesse del debitore ex art. 100 c.p.c. a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento senza incidere su quanto in esso rappresentato.
6 Tribunale di Avellino n. 3738/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono oggi suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione. Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale. Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione. In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante. Da tanto non può che discendere l'inammissibilità, in riforma di quanto statuito dal Giudice di Pace, dell'opposizione proposta in prime cure, difettando anche in questo caso una minaccia attuale nei confronti dell'attore (e ciò per esplicita ammissione dello stesso, avendo quest'ultimo affermato di non aver ricevuto alcun atto successivo alla cartella, senza alcuna ulteriore allegazione, nemmeno in corso di causa, circa l'eventuale sussistenza nella fattispecie in esame di una delle ipotesi normativamente previste). Deve infatti mettersi in evidenza come, secondo la citata pronuncia a Sezioni Unite, In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Sez. U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022).
7 Tribunale di Avellino n. 3738/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Da quanto precede, dunque, in accoglimento dell'appello, non può che riformarsi la sentenza gravata, dichiarando inammissibile, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta in prime cure, con il contestuale assorbimento di ogni altra censura, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, l'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, unitamente all'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, da ultimo esitato nelle citate pronunce a Sezioni Unite, ne giustificano la compensazione integrale tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. n. 1588/2021, pubblicata in data 02/07/2021 e non notificata, nei confronti di nonché di CP_1
Controparte_2
, in persona del Prefetto pro tempore, respinta, o comunque assorbita,
[...] ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello, così come proposto;
riforma la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile per le ragioni di cui in parte motiva l'opposizione proposta in prime cure;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in data 4/07/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 04/07/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 3738/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 04/07/2024 nella causa n. 3738/2021 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1588/2021, pubblicata in data 02/07/2021 e non notificata, resa in materia di “opposizione estratto di ruolo” e vertente tra
(C.F./P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_1 ministero/assistenza dell'avv. VITALE SERAFINA
- appellante - e
(C.F./P.IVA: , col CP_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. FRASCA CARLOMARIA
- appellato - nonché
Controparte_2
(C.F./P.IVA: ), in persona del Prefetto pro tempore,
[...] P.IVA_2
- appellata contumace - Conclusioni All'udienza del 04/07/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
2 Tribunale di Avellino n. 3738/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata dichiarato prescritto il diritto dell'Ente Impositore, odierno appellante, a richiedere il pagamento della somma di € 2.605,60 di cui al ruolo esattoriale n. 2012/0004239 e relativa cartella, nei confronti dell'odierna appellata, per l'omesso pagamento di sanzioni CP_1 amministrative comminate dalla , con la seguente Controparte_2 motivazione: […] Non risulta provata la notifica all'opponente di valido atto interruttivo della prescrizione, pertanto l'estratto di ruolo impugnato è illegittimo in quanto relativo ad imposte prescritte, essendo decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31817 del 7.12.2018, ha affermato che i crediti contenuti in una cartella di pagamento emessa a seguito di mancata opposizione a verbali di infrazione al
Codice della Strada si prescrivono in cinque anni.
Considerato che
la presunta notifica della cartella sarebbe avvenuta il 10.01.2013, come si evince dall'Estratto di Ruolo, il diritto dell'Ente Impositore a richiedere il pagamento è prescritto.
L' è decaduta dal diritto di riscossione e Parte_1
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. va accolta. […]. Avverso la predetta decisione, veniva proposto appello da
[...]
, per i seguenti motivi:
1. inammissibilità Parte_1 dell'opposizione spiegata avverso l'estratto di ruolo, atteso che […] esso non è di per sé autonomamente impugnabile […] e che […] con l'opposizione all'estratto di ruolo non può contestarsi la fondatezza della pretesa creditoria, né la prescrizione del credito oggetto della cartella, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione della stessa […];
1.1 Inammissibilità dell'azione di accertamento negativo ai fini della prescrizione, atteso che […] l'estratto ruolo non può essere impugnato con l'azione di accertamento negativo ai fini dell'eccepita prescrizione, maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo […];
2. Rituale notifica della cartella di pagamento impugnata e delle intimazioni di pagamento n. 01220179002878929000 e n.
01220199005343589000, interruttive del termine di prescrizione, atteso che […]
3 Tribunale di Avellino n. 3738/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
La cartella esattoriale non è stata impugnata nei termini, sebbene ritualmente e tempestivamente notificata, conformemente a quanto previsto dall'art. 26 DPR n.
602/1973 […], instando altresì per la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Per la conferma della sentenza insisteva invece l'appellata, CP_1
eccependo l'inammissibilità ex artt. 342 e 348bis c.p.c. dell'appello ex
[...] adverso proposto, nonché l'infondatezza dei motivi con lo stesso articolati, stante la piena ammissibilità, secondo la giurisprudenza, dell'opposizione, quantomeno ove strumentale, come nel caso di specie, a far valere la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, e vista altresì la mancata prova dell'avvenuta notifica della cartella medesima, attesa l'inidoneità della documentazione ex adverso a tal fine depositata (id est: copia fotostatica degli avvisi di ricevimento). Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito - ferma l'insussistenza, anche alla luce di quanto si dirà, dei presupposti di cui al pur invocato dall'appellata art. 348bis c.p.c. - giova altrettanto preliminarmente osservare come secondo parimenti condivisa giurisprudenza, Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio (Sez. L - , Sentenza n. 8604 del
4 Tribunale di Avellino n. 3738/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
03/04/2017), atteso che Nel giudizio d'appello il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Sez. 3, Ordinanza n. 9202 del 13/04/2018). Orbene, in applicazione di tali principi non può che giungersi ad una riforma della sentenza gravata, seppure per le diverse ed assorbenti ragioni di cui in seguito, che, attenendo al profilo dell'interesse ad agire, quale presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione accolta in prime cure, risultano comunque in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi di gravame (v. atto di appello supra riportato, a più riprese denunziante la carenza ab origine di tale interesse in capo all'opponente) e, come tali, intrinsecamente ricomprese nel “thema decidendum” del giudizio. Non ci si può infatti esimere dal rilevare come, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, abbia novellato l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, inserendo il comma 4-bis, dal seguente tenore: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Si tratta di norme applicabili anche ai processi pendenti, come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, a risoluzione del contrasto registratosi in materia, hanno affermato il seguente principio di diritto: "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poichè specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione" (v. Sezioni Unite n. 26283/2022).
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La Suprema Corte, invero, ha chiarito la riferibilità della citata norma anche a fattispecie quali quelle in esame: La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). Quanto poi alla portata applicativa della suddetta disposizione, giova precisare come la questione sottoposta alle Sezioni Unite concernesse la possibilità per il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo. Fino all'entrata in vigore della Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, la giurisprudenza aveva ammesso tale possibilità, affermando che
“il contribuente può impugnare l'estratto di ruolo se la cartella di pagamento non è stata validamente notificata e se il debito è conosciuto per il tramite di tale atto rilasciato dal concessionario della riscossione” (Cass., Sez. U., 02/10/2015, n. 19704). Con l'entrata in vigore della Legge n. 215/2021, di contro, è stata espressamente prevista la regola della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, se non in tassative e residuali eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione). Il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite conferma tale regola e la ritiene applicabile, come in precedenza chiarito, anche ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative). La Suprema Corte invero ha ritenuto l'estratto di ruolo non impugnabile sulla base della sua natura di atto interno dell'amministrazione finanziaria, essendo un mero “elaborato informatico” formato dall'esattore su richiesta del debitore e non avente alcuna pretesa impositiva, diretta o indiretta, con la conseguenza che l'esercizio della pretesa tributaria non emergerebbe da alcun atto giuridicamente efficace. La inidoneità dell'estratto a contenere qualsivoglia autonoma e/o nuova pretesa impositiva diretta o indiretta comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, per assoluta mancanza di interesse del debitore ex art. 100 c.p.c. a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento senza incidere su quanto in esso rappresentato.
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Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono oggi suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione. Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale. Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione. In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante. Da tanto non può che discendere l'inammissibilità, in riforma di quanto statuito dal Giudice di Pace, dell'opposizione proposta in prime cure, difettando anche in questo caso una minaccia attuale nei confronti dell'attore (e ciò per esplicita ammissione dello stesso, avendo quest'ultimo affermato di non aver ricevuto alcun atto successivo alla cartella, senza alcuna ulteriore allegazione, nemmeno in corso di causa, circa l'eventuale sussistenza nella fattispecie in esame di una delle ipotesi normativamente previste). Deve infatti mettersi in evidenza come, secondo la citata pronuncia a Sezioni Unite, In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Sez. U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022).
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Da quanto precede, dunque, in accoglimento dell'appello, non può che riformarsi la sentenza gravata, dichiarando inammissibile, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta in prime cure, con il contestuale assorbimento di ogni altra censura, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, l'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, unitamente all'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, da ultimo esitato nelle citate pronunce a Sezioni Unite, ne giustificano la compensazione integrale tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. n. 1588/2021, pubblicata in data 02/07/2021 e non notificata, nei confronti di nonché di CP_1
Controparte_2
, in persona del Prefetto pro tempore, respinta, o comunque assorbita,
[...] ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello, così come proposto;
riforma la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile per le ragioni di cui in parte motiva l'opposizione proposta in prime cure;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in data 4/07/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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