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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 10/06/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2078/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 2078/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PA C.F._1
Emilia Velletri
ATTORE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
degli avv.ti Francesco Bonito Oliva e Francesco Paolo Porcari
CONVENUTO
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Claudio Angelo
[...] P.IVA_1
Acampora
TERZA CHIAMATA
I procuratori delle parti concludono come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli artt. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla l. 18/06/2009 n. 69, senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 11 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio PA
, dinanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentirlo condannare Controparte_1
al pagamento della somma di euro 250.000,00 o della somma ritenuta di giustizia per il danno subìto in conseguenza dell'attività difensiva svolta in suo favore nel procedimento penale identificato al n. 586/2001 r.g.n.r. instaurato innanzi alla Corte di Appello di Potenza.
Esponeva, in particolare:
- che in data 04.11.2014 nominava suo difensore di fiducia l'avvocato CP_1
revocando ogni altra nomina precedentemente conferita, per la difesa e
[...]
l'assistenza nel citato procedimento penale, il cui primo grado di giudizio si era concluso con sentenza n.1224/2014 pronunciata dal Tribunale di Matera il
16.07.2014;
- che in data 26.11.2014 l'avv. proponeva appello avverso la predetta CP_1
sentenza e il relativo procedimento si concludeva con sentenza n. 486/16 del
13.10.2016, che confermava quella pronunciata in primo grado, con la quale il
Tribunale di Matera aveva condannato il alla pena di anni tre e mesi PA
due di reclusione (con condono della pena principale nel limite di 3 anni ex art. 1 L.
241/2006), oltre all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale per dieci anni, all'incapacità, per la stessa durata, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, ex artt. 216 L.F. e 28
c.p.;
- che avverso tale pronuncia l'avv. , nonostante fosse l'unico Controparte_1 difensore di fiducia dell'odierno attore, non presentava impugnazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza e, conseguentemente, l'esecuzione della pena principale e delle pene accessorie nei suoi confronti.
Aggiungeva che era venuto a conoscenza della conferma della condanna e dell'esecuzione della sentenza solo in data 10.05.2017, con la notifica del relativo ordine di esecuzione presso il suo effettivo domicilio in Matera. L'avv. CP_1 infatti, non aveva provveduto a comunicare al proprio assistito l'avvenuta conferma della sentenza di condanna, né aveva proposto l'eccezione di nullità della notifica all'imputato, né aveva formulato opposizione alla richiesta di rinvio con sospensione dal 15.04.2016 al 13.10.2016 dei termini di prescrizione, la quale, senza considerare le sospensioni, sarebbe maturata a breve.
pagina 2 di 11 Ciò premesso, dedotta la grave negligenza del professionista, chiedeva all'intestato
Tribunale la condanna dello stesso al ristoro dei danni materiali, morali e psico-fisici subiti in conseguenza delle predette omissioni.
Il convenuto si costituiva in giudizio e contestava la domanda, perché infondata, respingendo ogni addebito di responsabilità, sostenendo di non essere incorso in alcun errore professionale, non avendo egli ricevuto nessun impulso di proporre il ricorso per NE (di ciò sarebbe stato incaricato altro legale, avv. Armando
ET) e non sussistendo un fondato giudizio prognostico favorevole circa l'esito dell'impugnativa laddove fosse stata tempestivamente promossa in sede di legittimità stante la conferma in grado di appello (principio della c.d. “doppia conforme”), sostenendone, altresì, la totale mancanza di prova;
chiedeva, comunque, di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia
[...]
che l'assicurava per la responsabilità Controparte_3
professionale, al fine di essere manlevato.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la compagnia Controparte_2
(già ), eccependo in via preliminare
[...] Controparte_3
la propria carenza di legittimazione passiva rispetto al contratto HCC17-
i cui effetti erano cessati per le ragioni dedotte in atti;
in via CP_4
principale, nel merito del rapporto contrattuale: eccepiva la cessata validità ed efficacia del contratto HCC17-W0003241; l'inoperatività della garanzia assicurativa
N. HCC18-W0014900, in particolare per essere ricorrente l'ipotesi di esclusione della garanzia assicurativa prevista nel paragrafo 18 “Esclusioni” in relazione ai danni conseguenziali;
in via principale, nel merito della questione attorea, deduceva l'assenza di qualsivoglia responsabilità dell'avvocato verso Controparte_1
l'attore, e l'infondatezza delle domande nei confronti di Controparte_2
In subordine nel merito: - nel denegato e non creduto caso di soccombenza, anche parziale, dell'avvocato chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di CP_1 quest'ultimo ad essere tenuta indenne da - detratto, in Controparte_2
ogni caso, lo scoperto e le franchigie contrattualmente previste e poste a carico dell'avvocato - salvo ogni diritto di surroga e/o di regresso della CP_1
compagnia nei confronti di eventuali terzi, nonché nei confronti dello stesso assicurato, in forza delle rispettive responsabilità eventualmente accertate.
pagina 3 di 11 Espletata l'istruttoria mediante prove testimoniali e acquisizioni documentali, all'udienza del 27.09.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e il Tribunale, assegnati i termini ex art. 190 cpc, si riservava per la decisione.
2. Deve rilevarsi che alla stregua della documentazione in atti e alla luce dei principi giuridici affermati dalla giurisprudenza maggioritaria in tema di responsabilità professionale, condivisi dal Tribunale, la domanda è infondata e va rigettata.
Occorre premettere, in via generale ed in punto di diritto che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, allorché il cliente deduca la responsabilità civile del professionista, egli è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista. In particolare, occorre dimostrare il fondamento dell'azione, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (Cass. n. 12354/2009).
Pertanto, poiché l'art. 1223 c.c. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di un danno, consistente in una diminuzione patrimoniale, la responsabilità dell'avvocato per l'inesatto o mancato compimento di un'attività difensiva, da cui discenda il verificarsi una decadenza o di una preclusione, non può ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone (Cass. n.17974/2020; n.25895/16; n.9997/2010; n.22026/2004).
In particolare, la Suprema Corte, anche recentemente, ha chiarito che “in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione è ravvisabile la fattispecie dell'omissione di condotte che avrebbero prodotto un vantaggio e
l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, sicché l'affermazione della responsabilità per colpa implica una
pagina 4 di 11 valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (cfr. Cass.
10320/2018; Cass. 25112/2017; Cass. 2638/2013)” [Cass. civ., Sez. II, 28.11.2019
n.31187].
3. Venendo al caso che qui interessa, l'attore ha lamentato, in primo luogo, che il difensore non ha provveduto a presentare impugnazione avverso la sentenza n.486/2016 della Corte di Appello di Potenza, che ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Matera in data 16.07.2014 (che aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216 n.1, 219, 223 R.D. PA
267/1942, con condanna alla pena di anni tre e mesi due di reclusione - con condono della pena principale nel limite di 3 anni ex art. 1 L. 241/2006 - oltre all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale per dieci anni, all'incapacità, per la stessa durata, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, ex art. 216 L.F. e 28
c.p.), determinando il passaggio in giudicato della sentenza de qua e, conseguentemente, l'esecuzione della pena principale e delle pene accessorie nei suoi confronti.
La conclusione cui giunge l'attore non è tuttavia condivisibile, in quanto quest'ultimo non solo non ha dimostrato che l'eventuale ricorso in NE avrebbe avuto esito positivo, determinando la sua assoluzione o l'applicazione a suo carico di una pena più lieve, ma non ha neppure dedotto sulla base di quali presupposti tale ricorso avrebbe potuto essere proposto: il invero, si è Pt_1
limitato a prospettare, in modo assolutamente generico, che sarebbe stato altamente probabile un esito positivo del giudizio dinanzi alla Corte di NE, con l'annullamento della sentenza anche con rinvio, ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
In particolare, l'attore ha evidenziato come l'ulteriore pendenza del processo conseguente alla proposizione dell'impugnativa avrebbe determinato per lui notevoli vantaggi economici, ma non ha allegato nè provato che l'impugnazione avrebbe potuto condurre ad un esito diverso del giudizio.
4. In secondo luogo, l'attore ha evidenziato come l'omessa impugnazione assuma ulteriore gravosità anche in virtù della pregressa omessa notifica del decreto di citazione a giudizio presso la residenza dell'imputato, della mancata formulazione pagina 5 di 11 della relativa eccezione da parte del difensore e dell'acquiescenza dello stesso alla notifica presso il proprio studio ex art. 161 co. 4 c.p.p. di tutti gli atti inerenti il giudizio de quo indirizzati a incluso l'estratto contumaciale della PA
sentenza di condanna emessa dalla Corte territoriale.
L'assunto è infondato, atteso che l'attore non ha provato che l'eccezione di nullità della notifica, ove fosse stata proposta, avrebbe avuto apprezzabili possibilità di essere accolta.
Va peraltro rilevato che - come evidenziato dal convenuto - la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di Appello, avvenuta al difensore ai sensi dell'art. 161 comma quarto c.p.p., è stata accertata dalla Corte di
NE, che si è pronunciata sulla questione con sentenza n. 32663 del 4 giugno
2018 della V sezione, a seguito del ricorso proposto dallo stesso per il PA
tramite di altro difensore, dichiarandolo inammissibile (v. doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. del convenuto). In particolare, la Suprema
Corte ha rilevato che non vi è stata alcuna nullità, tantomeno assoluta ed insanabile, derivante da una omessa citazione dell'imputato finalizzato alla sua partecipazione al giudizio, rilevando che l'avviso di comunicare il mutamento di domicilio deve essere dato solo quando l'atto non proviene dall'imputato, come nel caso di specie, e l'invito a dichiarare il domicilio è fatto dall'autorità procedente;
pertanto, essendo stato proprio l'imputato ad omettere di comunicare il mutamento di domicilio, la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello è stata ritenuta correttamente effettuata presso lo studio dell'avv. ai sensi dell'art. 161, Controparte_1
comma quarto, c.p.p..
Del resto, è presumibile che, per i medesimi motivi rilevati dalla NE,
l'eccezione sarebbe stata senz'altro rigettata dalla Corte di Appello, sicché non vi sarebbe stata neanche quell'allungamento dei tempi del giudizio che, secondo il avrebbe consentito il maturare la prescrizione del reato. Pt_1
4.1. Va inoltre evidenziato che – come argomentato dal convenuto - nell'ultima pagina della sentenza della Corte di Appello di Potenza è riportato che in data 11 gennaio 2018 l'avv. Velletri del Foro di Taranto, nell'interesse del Sig.
[...]
ha proposto ricorso per cassazione (poi definito con la sopra richiamata Pt_1
sentenza n. 32663 del 4 giugno 2018 della V sezione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso, v. doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n.2
pagina 6 di 11 c.p.c. del convenuto); si legge ancora che la definitività della decisione di secondo grado per il sig. è del 4 giugno 2018. PA
Dunque, è documentalmente provato che la doglianza in sede di legittimità è stata manifestata solo con riferimento all'aspetto del mancato avviso al – nel Pt_1
corso del giudizio di primo grado – della necessità di comunicare il mutamento di domicilio, mentre nulla il ha dedotto con riferimento al merito della Pt_1 questione. E' evidente, pertanto, come tale omissione risulti incompatibile con l'ulteriore doglianza, sopra esaminata, per cui il ricorso non proposto dall'avv.
avrebbe potuto condurre ad effetti positivi (v. supra, par. 3). Controparte_1
5. In terzo luogo, l'attore ha sostenuto che il convenuto non ha provveduto a formulare opposizione alla richiesta di rinvio con sospensione dal 15.04.2016 al
13.10.2016 dei termini di prescrizione, la quale, senza considerare le sospensioni, sarebbe maturata a breve.
L'assunto è infondato, atteso che il termine di prescrizione del reato non era affatto prossimo a spirare.
Va rilevato che al sig. era stato contestato il delitto di bancarotta PA
fraudolenta aggravato di cui agli artt. 216 e 219 L.F.; per tali reati era stato condannato in primo grado e la condanna è stata confermata dalla Corte di Appello di Potenza.
La pena prevista per il delitto di bancarotta fraudolenta è la reclusione da 3 a 10 anni.
Per effetto dell'aggravante ad effetto speciale (l'art. 219 L.F. prevede l'aumento della pena fino alla metà) si deve tener conto, ai fini del calcolo della prescrizione, del termine di 15 anni (ossia il massimo edittale di 10 anni, aumentato della metà per l'aggravante), da aumentare ancora di 1/4 per gli atti interruttivi nel frattempo intervenuti (richiesta di rinvio a giudizio, ecc.).
Com'è noto, l'art. 157 c.p. stabilisce che, per determinare il termine di prescrizione, non si deve tener conto delle circostanze attenuanti.
La disciplina della prescrizione è stata modificata nel 2005 con la legge n. 251/2005.
L'art. 157 c.p., nella disciplina previgente, prevedeva un regime più severo perché, per il delitto di bancarotta fraudolenta, il termine di prescrizione era di anni 15 aumentato della metà per gli atti interruttivi (quindi anni 22 e mesi 6). Se pure si doveva considerare l'aumento massimo previsto per le aggravanti ad effetto speciale
(nel caso di specie, come già detto, aumento della metà), poteva però effettuarsi il pagina 7 di 11 giudizio di bilanciamento con le attenuanti, con l'effetto di tornare alla pena base del reato (anni 10), con termine di prescrizione, come già detto, di anni 15, aumentati solo della metà per gli atti interruttivi.
La nuova disciplina, introdotta nel 2005, prevede il calcolo del termine di prescrizione sulla pena massima prevista per il reato (anni 10), aumentata della metà per effetto dell'aggravante ad effetto speciale (art. 219 L.F.) e, poi, di ¼ per gli atti interruttivi.
Si tratta di una disciplina di carattere sostanziale, quindi soggetta al principio della successione delle leggi penali nel tempo, di cui all'art. 2 comma 2 c.p., in forza del quale si applica la legge più favorevole.
Dunque, posto che la sentenza dichiarativa di fallimento è del 28 ottobre 1998 (che è il giorno in cui si considera consumato il delitto di bancarotta), tenendo conto della vecchia disciplina la data di prescrizione del reato corrisponde al 28 aprile 2021 (15 anni più 1/2), mentre, tenendo conto della nuova disciplina la data di prescrizione è il
28 luglio 2020 (15 anni, ossia 10 più la metà per l'aggravante, più 3 anni e 9 mesi, che sono 1/4 di 15 anni).
La disciplina più favorevole è, ovviamente, la nuova.
Al termine di prescrizione sopra indicato vanno poi aggiunti 2 anni, 8 mesi e 22 giorni di sospensione del termine di prescrizione per astensione e impedimento avvocati, come si evince dalla sentenza di primo grado.
Dunque, considerata la lontananza del termine di prescrizione del reato, deve ritenersi infondata la contestazione relativa alla mancata opposizione, da parte dell'avv. al rinvio, con sospensione del decorso della Controparte_1
prescrizione dal 15 aprile 2016 al 13 ottobre 2016, atteso che, se pure il legale avesse manifestato opposizione al rinvio con sospensione del termine di prescrizione, il avrebbe beneficato di soli sei mesi (quelli intercorsi tra le due udienze in Pt_1
Corte di Appello), non utili ai fini della prescrizione del reato.
6. Infine, l'attore ha lamentato che l'avv. non ha assolto all'onere di CP_1
informazione, in quanto non aveva provveduto ad avvertire il sig. PA dell'avvenuta conferma della sentenza di primo grado, tanto che lo stesso apprendeva della conferma e definitività della condanna nonché dell'esecuzione della sentenza solo in data 10.05.2017 con la notifica del relativo ordine di esecuzione presso il suo effettivo domicilio in Matera.
pagina 8 di 11 Al riguardo, il convenuto ha dedotto di non essere incorso in alcuna responsabilità, in quanto aveva sempre solertemente reso edotti entrambi i suoi assistiti fratelli Pt_1
degli sviluppi del procedimento;
che nel corso del giudizio, il sig. AR SA
AN aveva deciso di affiancare all'avv. l'avv. Armando Controparte_1
ET; che all'udienza del 13 ottobre 2016 era stata data lettura del dispositivo, alla presenza, oltre che dell'avv. Paolo Cillis, sostituto dell'avvocato CP_1
anche dell'avv. Armando ET e del sig. AR SA AN, che
[...] immediatamente comunicava telefonicamente l'esito del giudizio al fratello,
[...]
che in occasione della lettura del dispositivo, il sig. AR SA AN Pt_1
- che solitamente teneva i rapporti con l'avv. , anche per conto Controparte_1 del fratello – e l'avv. Armando ET comunicavano che sarebbe PA stato quest'ultimo ad occuparsi in via esclusiva dell'eventuale ricorso per
NE, anche per il sig. PA
Va rilevato che la ricostruzione della vicenda proposta dal convenuto ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dai testi ammessi. In particolare, il teste
Paolo Cillis (escusso all'udienza del 23 marzo 2022), ha dichiarato: “Confermo la circostanza sub 1) della memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. di parte convenuta, ricordo che nell'udienza del 13.10.2016 sostitui l'avv. innanzi alla Corte CP_1
d'Appello di Potenza nel giudizio a carico dei sig.ri e AN, e in Pt_1 quell'occasione era presente il collega ET che era codifensore, ricordo la sua presenza perché era all'epoca molto anziano, e la collega , che Parte_2 svolgeva la pratica forense presso lo studio dell'avv. Era presente anche CP_1
il sig. AR SA AN. Gli stessi erano presenti anche alla lettura del dispositivo. Dopo l'udienza ci siamo spostati, la dott.ssa , l'avv. ET e Parte_2
AN presso i banchetti allo stesso piano del palazzo di giustizia e discutemmo dell'esito della causa. Il sig. AN si allontanò per parlare al telefono e dopo aver terminato la telefonata ritornò nel gruppetto dicendo di aver comunicato l'esito al fratello, con il quale aveva deciso di affidare la successiva impugnazione all'avv.
ET. Comunicai nell'immediatezza al collega tanto l'esito del CP_1 processo quanto quello che avevo appreso nel corso della discussione”; “confermo la circostanza sub 2) della memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. di parte convenuta, ricordo nitidamente che il sig. AN si allontanò dalla discussione che era in corso per parlare al telefono, all'esito della conversazione ritornò e disse
pagina 9 di 11 di aver avuto una conversazione telefonica con il fratello comunicandogli l'esito della causa e che avevano deciso di affidare l'impugnazione all'avv. ET”.
Le medesime circostanze sono state confermate dalla teste , escussa Parte_2 alla medesima udienza, la quale ha dichiarato: “Confermo la circostanza sub 1) della memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. di parte convenuta, io avevo finito la pratica da poco ed ero presente all'udienza del 13.10.2016 innanzi alla Corte d'Appello.
Ricordo che l'avv. era assente ed era sostituito dall'avv. Paolo Cillis, CP_1 inoltre erano presenti l'avv. ET che ci era stato presentato in quell'occasione, anche perché se non ricordo male era subentrato nella difesa in secondo grado davanti alla Corte d'Appello, ricordo che era un signore anziano e ci era stato presentato come un bravo avvocato”. “Confermo la circostanza sub 2) della memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. di parte convenuta. Dopo la lettura del dispositivo ci siamo allontanati dall'aula di udienza e ci siamo recati in un atrio e il sig. AN ha detto che doveva chiamare il fratello e infatti si allontanava e poi dopo la telefonata ritornava e si avvicinava nuovamente a me, all'avv. Cillis e all'avv. ET e ci comunicava che del ricorso per cassazione se ne sarebbe occupato l'avv. ET”; “Ricordo che l'avv. ET ci fu presentato quale nuovo difensore che affiancava l'avv. ma non ricordo chi assistesse, forse solo CP_1 il . Pt_1
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L'attore, dunque, non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo fornito prova della negligente attività svolta dall'avv. del danno sofferto CP_1
e della sua riconducibilità alla condotta della professionista.
In definitiva, la domanda va rigettata.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione, anche in applicazione del criterio della ragione più liquida.
Il rigetto della domanda comporta la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m.
147/2022, in favore del convenuto e della terza chiamata (essendo pacifico il principio secondo cui le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa, v. Cass. n. 23123/2019).
P.Q.M.
pagina 10 di 11 il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa su indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) CONDANNA l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, liquidate in €
7.000,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, spese forfettarie 15%, iva e cpa;
3) CONDANNA l'attore a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, liquidate in
€ 7.000,00, oltre spese forfettarie 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv.
Claudio Angelo Acampora, anticipatario.
Così deciso in Matera il 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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