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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1403/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1403/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino
Tillieci; appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Gianfranco Barbiere e Carmela Pulice;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 690/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 12.06.2018, avente ad oggetto pagamento somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “insiste in tutte le richieste avanzate nel presente giudizio e precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con l'atto d'appello
e pertanto chiede che l'On.le Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposto con
l'atto d'appello voglia, in riforma della impugnata sentenza, riconoscere che
1 nessun compenso professionale compete all'ing. a seguito della Controparte_1 sua rinuncia all'incarico conferitogli in virtù dell'accordo sottoscritto dal medesimo in data 10 giugno 2008, rigettando la domanda da egli avanzata di pagamento delle competenze professionali. Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis - in via preliminare rigettare l'appello spiegato perché improponibile, improcedibile ed inammissibile ex art. 342 comma 1 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c. – in via principale nel merito rigettare l'appello proposto dal , in persona Parte_2
del legale rappresentante pro-tempore, perché infondato in fatto ed in diritto in ogni sua motivazione, e per l'effetto confermare la sentenza appellata n. 690/2018
R.Sent., emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 12.06.2018. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione del 30.06.2010 l'ing. conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia Terme il al Controparte_2 fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento della somma di €7.559,37 quale compenso per l'attività professionale svolta in favore del convenuto ovvero in subordine l'indennizzo ex art. 2041 c.c..
A sostegno della domanda esponeva che con verbale di assemblea del 24.06.2008 i condomini del convenuto gli avevano conferito l'incarico di direttore dei lavori e responsabile per Parte_1
la sicurezza in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria del fabbricato, quantificando il costo della prestazione in €3.600,00 oltre accessori;
che con la predetta delibera veniva incaricato di verificare, nella qualità di direttore dei lavori, il computo metrico, redigere la relazione del Pos e della Dia, nonché di effettuare una verifica dello stato dei luoghi;
che di fatto egli provvedeva alla verifica del primo computo metrico, alla elaborazione del secondo computo metrico integrativo, alla verifica del terzo computo metrico, a partecipare a tre assemblee condominiali, ad esaminare i preventivi delle imprese, a redigere il piano operativo per la sicurezza nonché i disegni esplicativi dei lavori e la relazione tecnica;
che con lettera dell'11.02.2009 comunicava al Condominio di rinunciare all'incarico avendo appreso di essere stato affiancato da un altro professionista e chiedeva il pagamento delle competenze spettanti per l'attività svolta;
che non avendo ricevuto riscontro richiedeva la liquidazione al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di appartenenza che, sulla base della documentazione fornita dall'istante (elazione tecnica e grafica dell'intervento, computo
2 metrico integrativo, piano operativo per la sicurezza, schede informative per l'uso delle macchine e schede tecniche per l'esecuzione dei lavori), liquidava il compenso in €6.229,48 oltre iva e quindi €7.559,37.
Si costituiva il Condominio che resisteva alla domanda rilevando che l'attore, giusta dichiarazione del 10.06.2008, aveva concordato una parcella di €3.600,00 in cui era previsto il pagamento della somma di €600,00 per la redazione del Pos e di
€3.000,00 per la direzione dei lavori, mentre tutte le altre attività erano state previste a costo zero per il che su tale accordo nessun effetto poteva spiegare Parte_1 la liquidazione ottenuta dall'Ordine di appartenenza;
che non avendo svolto Part l'attività di direttore dei lavori ed avendo consegnato il dopo la rinuncia all'incarico quando era cessato ogni rapporto e il si era rivolto ad altro Parte_1
tecnico, nessun compenso gli poteva essere riconosciuto.
Istruita la causa documentalmente e con l'espletamento di prova per testi, il Tribunale con sentenza n. 690/18 accoglieva la domanda attorea, condannando il al pagamento Parte_1 della somma di €7.559,37 e delle spese di lite.
Il giudice di prime cure riteneva, alla luce dell'espletata prova testimoniale e della documentazione versata in atti, che il avesse dimostrato l'esecuzione CP_1
delle prestazioni di cui reclamava il pagamento e che di contro il non Parte_1
avesse offerto la prova di fatti estintivi o modificativi.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
12.07.2018, il lamentando la illegittimità della sentenza per non avere Parte_1
il Tribunale tenuto conto del fatto che esso appellante aveva esibito la lettera di accettazione dell'incarico professionale nella quale erano elencate tutte le attività connesse all'incarico, quelle per le quali era previsto l'espletamento a costo zero e quelle per le quali era previsto il pagamento con la somma concordata;
per essere sfuggito al giudicante che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 d.l. 4 luglio
2006 conv. in legge n. 248/06 e dell'art. 9 d.l. 24 gennaio 2012 conv. in legge n.
1/12, essendo stata abrogata l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime, i liberi professionisti potevano pattuire liberamente il compenso professionale al momento del conferimento dell'incarico; per non avere il giudice di primo grado considerato che il aveva dato prova del fatto estintivo della pretesa avanzata dal Parte_1
non avendo questi espletato le attività per le quali aveva concordato il CP_1
compenso e segnatamente la direzione dei lavori e la redazione del Pos che era stato consegnato solo dopo la rinuncia all'incarico, mentre le attività indicate, per le quali
3 l'Ordine di appartenenza aveva effettuato la liquidazione, erano tutte ricomprese in quelle elencate nella parcella del 10.06.2008.
Si costituiva con comparsa depositata in data 07.11.2018 il Controparte_1 quale eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 342 e 348-bis c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla prima udienza dell'11.12.2018 la Corte rinviava al 22.06.2021 per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza la causa veniva assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo (ordinanza del 16.04.2024) a causa del trasferimento di uno dei consiglieri componenti il collegio giudicante.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del 26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole
4 probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Parte appellante deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata derivante da una erronea valutazione degli elementi di fatto e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado.
Ritiene la Corte che la censura sia infondata.
I rilievi del trascurano di considerare che le attività per le quali il Parte_1
ha azionato il diritto al pagamento del compenso sono diverse da quelle CP_1 contemplate nell'accordo del 24.06.2008 formatosi sulla parcella del 10.06.2008.
Ed invero, la parcella del 10.06.2008 richiamata dall'appellante contemplava le seguenti prestazioni: verifica computo metrico, redazione POS, responsabile della sicurezza, direzione lavori, redazione DIA. Detta parcella prevedeva il compenso di €600 per la redazione del POS e di €3.000 per la direzione lavori.
L'espletata istruttoria (prove testimoniali e documentazione prodotta dall'attore) ha dimostrato lo svolgimento da parte del di prestazioni diverse ed CP_1
ulteriori rispetto a quelle appena elencate e segnatamente: la redazione di un secondo computo metrico resosi necessario a seguito della verifica del primo e la predisposizione di tutti gli elaborati tecnici necessari per la esecuzione delle opere
(relazione tecnica e grafica dell'intervento, schede informative per l'uso delle macchine e schede tecniche per l'esecuzione dei lavori), oltre alla partecipazione alle assemblee condominiali e all'esame dei preventivi acquisiti dalle imprese.
Il non contesta lo svolgimento di tali attività ma assume che le Parte_1
stesse rientrerebbero nella descrizione contenuta nella parcella del 10.06.2008.
5 Ora emerge ictu oculi come le indicate prestazioni esulino dalla parcella in questione, involgendo esse un'attività di progettazione non contemplata nella predetta parcella.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto dell'appellato al pagamento di tali prestazioni, sicchè, in mancanza di contestazioni sul quantum liquidato, la sentenza impugnata non può che essere confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, con citazione notificata il 12.07.2018, nei confronti di CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 690/2018,
[...]
pubblicata il 12.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado che liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1403/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino
Tillieci; appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Gianfranco Barbiere e Carmela Pulice;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 690/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 12.06.2018, avente ad oggetto pagamento somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “insiste in tutte le richieste avanzate nel presente giudizio e precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con l'atto d'appello
e pertanto chiede che l'On.le Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposto con
l'atto d'appello voglia, in riforma della impugnata sentenza, riconoscere che
1 nessun compenso professionale compete all'ing. a seguito della Controparte_1 sua rinuncia all'incarico conferitogli in virtù dell'accordo sottoscritto dal medesimo in data 10 giugno 2008, rigettando la domanda da egli avanzata di pagamento delle competenze professionali. Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis - in via preliminare rigettare l'appello spiegato perché improponibile, improcedibile ed inammissibile ex art. 342 comma 1 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c. – in via principale nel merito rigettare l'appello proposto dal , in persona Parte_2
del legale rappresentante pro-tempore, perché infondato in fatto ed in diritto in ogni sua motivazione, e per l'effetto confermare la sentenza appellata n. 690/2018
R.Sent., emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 12.06.2018. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione del 30.06.2010 l'ing. conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia Terme il al Controparte_2 fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento della somma di €7.559,37 quale compenso per l'attività professionale svolta in favore del convenuto ovvero in subordine l'indennizzo ex art. 2041 c.c..
A sostegno della domanda esponeva che con verbale di assemblea del 24.06.2008 i condomini del convenuto gli avevano conferito l'incarico di direttore dei lavori e responsabile per Parte_1
la sicurezza in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria del fabbricato, quantificando il costo della prestazione in €3.600,00 oltre accessori;
che con la predetta delibera veniva incaricato di verificare, nella qualità di direttore dei lavori, il computo metrico, redigere la relazione del Pos e della Dia, nonché di effettuare una verifica dello stato dei luoghi;
che di fatto egli provvedeva alla verifica del primo computo metrico, alla elaborazione del secondo computo metrico integrativo, alla verifica del terzo computo metrico, a partecipare a tre assemblee condominiali, ad esaminare i preventivi delle imprese, a redigere il piano operativo per la sicurezza nonché i disegni esplicativi dei lavori e la relazione tecnica;
che con lettera dell'11.02.2009 comunicava al Condominio di rinunciare all'incarico avendo appreso di essere stato affiancato da un altro professionista e chiedeva il pagamento delle competenze spettanti per l'attività svolta;
che non avendo ricevuto riscontro richiedeva la liquidazione al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di appartenenza che, sulla base della documentazione fornita dall'istante (elazione tecnica e grafica dell'intervento, computo
2 metrico integrativo, piano operativo per la sicurezza, schede informative per l'uso delle macchine e schede tecniche per l'esecuzione dei lavori), liquidava il compenso in €6.229,48 oltre iva e quindi €7.559,37.
Si costituiva il Condominio che resisteva alla domanda rilevando che l'attore, giusta dichiarazione del 10.06.2008, aveva concordato una parcella di €3.600,00 in cui era previsto il pagamento della somma di €600,00 per la redazione del Pos e di
€3.000,00 per la direzione dei lavori, mentre tutte le altre attività erano state previste a costo zero per il che su tale accordo nessun effetto poteva spiegare Parte_1 la liquidazione ottenuta dall'Ordine di appartenenza;
che non avendo svolto Part l'attività di direttore dei lavori ed avendo consegnato il dopo la rinuncia all'incarico quando era cessato ogni rapporto e il si era rivolto ad altro Parte_1
tecnico, nessun compenso gli poteva essere riconosciuto.
Istruita la causa documentalmente e con l'espletamento di prova per testi, il Tribunale con sentenza n. 690/18 accoglieva la domanda attorea, condannando il al pagamento Parte_1 della somma di €7.559,37 e delle spese di lite.
Il giudice di prime cure riteneva, alla luce dell'espletata prova testimoniale e della documentazione versata in atti, che il avesse dimostrato l'esecuzione CP_1
delle prestazioni di cui reclamava il pagamento e che di contro il non Parte_1
avesse offerto la prova di fatti estintivi o modificativi.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
12.07.2018, il lamentando la illegittimità della sentenza per non avere Parte_1
il Tribunale tenuto conto del fatto che esso appellante aveva esibito la lettera di accettazione dell'incarico professionale nella quale erano elencate tutte le attività connesse all'incarico, quelle per le quali era previsto l'espletamento a costo zero e quelle per le quali era previsto il pagamento con la somma concordata;
per essere sfuggito al giudicante che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 d.l. 4 luglio
2006 conv. in legge n. 248/06 e dell'art. 9 d.l. 24 gennaio 2012 conv. in legge n.
1/12, essendo stata abrogata l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime, i liberi professionisti potevano pattuire liberamente il compenso professionale al momento del conferimento dell'incarico; per non avere il giudice di primo grado considerato che il aveva dato prova del fatto estintivo della pretesa avanzata dal Parte_1
non avendo questi espletato le attività per le quali aveva concordato il CP_1
compenso e segnatamente la direzione dei lavori e la redazione del Pos che era stato consegnato solo dopo la rinuncia all'incarico, mentre le attività indicate, per le quali
3 l'Ordine di appartenenza aveva effettuato la liquidazione, erano tutte ricomprese in quelle elencate nella parcella del 10.06.2008.
Si costituiva con comparsa depositata in data 07.11.2018 il Controparte_1 quale eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 342 e 348-bis c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla prima udienza dell'11.12.2018 la Corte rinviava al 22.06.2021 per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza la causa veniva assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo (ordinanza del 16.04.2024) a causa del trasferimento di uno dei consiglieri componenti il collegio giudicante.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del 26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole
4 probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Parte appellante deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata derivante da una erronea valutazione degli elementi di fatto e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado.
Ritiene la Corte che la censura sia infondata.
I rilievi del trascurano di considerare che le attività per le quali il Parte_1
ha azionato il diritto al pagamento del compenso sono diverse da quelle CP_1 contemplate nell'accordo del 24.06.2008 formatosi sulla parcella del 10.06.2008.
Ed invero, la parcella del 10.06.2008 richiamata dall'appellante contemplava le seguenti prestazioni: verifica computo metrico, redazione POS, responsabile della sicurezza, direzione lavori, redazione DIA. Detta parcella prevedeva il compenso di €600 per la redazione del POS e di €3.000 per la direzione lavori.
L'espletata istruttoria (prove testimoniali e documentazione prodotta dall'attore) ha dimostrato lo svolgimento da parte del di prestazioni diverse ed CP_1
ulteriori rispetto a quelle appena elencate e segnatamente: la redazione di un secondo computo metrico resosi necessario a seguito della verifica del primo e la predisposizione di tutti gli elaborati tecnici necessari per la esecuzione delle opere
(relazione tecnica e grafica dell'intervento, schede informative per l'uso delle macchine e schede tecniche per l'esecuzione dei lavori), oltre alla partecipazione alle assemblee condominiali e all'esame dei preventivi acquisiti dalle imprese.
Il non contesta lo svolgimento di tali attività ma assume che le Parte_1
stesse rientrerebbero nella descrizione contenuta nella parcella del 10.06.2008.
5 Ora emerge ictu oculi come le indicate prestazioni esulino dalla parcella in questione, involgendo esse un'attività di progettazione non contemplata nella predetta parcella.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto dell'appellato al pagamento di tali prestazioni, sicchè, in mancanza di contestazioni sul quantum liquidato, la sentenza impugnata non può che essere confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, con citazione notificata il 12.07.2018, nei confronti di CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 690/2018,
[...]
pubblicata il 12.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado che liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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