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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel./est.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 771/2025 R.V.G., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 23 ottobre 2025, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in Catanzaro alla Via Parte_1 Parte_2
Indipendenza n. 42, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Belmonte, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
RICORRENTI
E con la partecipazione del P.G. presso la Corte di Appello di Catanzaro sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “Chiedono che la Corte di Appello di Catanzaro, letto quanto precede e preso atto della documentazione allegata, Voglia:
A) accertare e dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro in data
15.12.2023, munita di decreto di esecutività della Segnatura Apostolica;
1 B) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di S. Caterina dello Ionio di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
C) Porre le spese di procedura e gli onorari di causa a carico della IG.ra . Parte_1
Per il P.G.: “Parere favorevole.”
FATTO E DIRITTO
I. Con ricorso congiunto, presentato, telematicamente, in data 9 giugno 2025, Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) Parte_2
hanno chiesto che, ai sensi della Legge 25 marzo 1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, modificativo del
Concordato dell'11 febbraio 1929), venga dichiarata, nell'ordinamento italiano, l'efficacia della sentenza ecclesiastica che ha pronunciato la nullità del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti, in data 13 ottobre 2017, nel Comune di Santa Caterina dello Ionio
(CZ) debitamente trascritto nei registri di matrimonio del Comune.
A tal fine hanno esposto che il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario per “errore da parte della donna, attrice, su qualità dell'uomo convenuto” (can. 1097, § 2 CIC) e per “grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, convenuto circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente” (can. 1095, § 2 CIC).
Hanno prodotto all'uopo, a corredo del ricorso congiunto, la necessaria documentazione.
Il Procuratore Generale ha formulato parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza di discussione del 23 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c,p,.c..
I ricorrenti hanno depositato le note e la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione con ordinanza del 13 novembre 2025.
II. La domanda di delibazione può trovare accoglimento.
Ed infatti, nel caso in esame, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 legge n.
121/1985, derogativo, in quanto legge speciale, alla Legge 31 maggio 1995 n. 218 (che, del resto, non include la disposizione tra quelle abrogate) per accogliere la domanda giacché:
a) il Giudice Ecclesiastico poteva conoscere della causa secondo i principi sulla giurisdizione e sulla competenza propri dell'ordinamento italiano;
b) è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, più in generale, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) la pronuncia di nullità del
2 matrimonio è stata notificata con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica;
d) la pronuncia di nullità, passata in giudicato, non è contraria ad altra sentenza statuita da un Giudice italiano passata in giudicato;
e) non risulta pendente alcun giudizio dinanzi ad un Giudice italiano con il medesimo oggetto e tra le medesime parti, che abbia avuto inizio prima del procedimento ecclesiastico;
f) non si versa in un'ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico italiano con conseguente esclusione della declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario.
Gli esposti rilievi consentono di delibare la sentenza ecclesiastica di nullità oggetto di causa.
La presente pronuncia, quando trascorsa in giudicato, dovrà essere:
- trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di S. Caterina dello Ionio ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g) e h), D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ed annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto, a mente del successivo art. 69 lett. d);
- annotata con la dichiarazione della sua efficacia nel territorio della Repubblica Italiana a margine degli atti di nascita di , nata a [...] il [...], e di Parte_1 Pt_2
nato a Catanzaro il [...] in [...] all'art. 49, lett. h), del
[...]
richiamato D.P.R. n. 396/2000.
III. Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese di giudizio avendo le parti proposto la domanda con ricorso congiunto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da , con l'intervento del P.G., ogni Parte_1 Parte_2
contraria stanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara l'efficacia nello Stato Italiano della sentenza emessa il 15 dicembre 2023, dal
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto in S. Caterina dello Ionio (CZ) il 13 ottobre 2017, ed ivi trascritto, da , nata a [...] il [...], e da , nato a Parte_1 Parte_2
Catanzaro il 22 ottobre 1980, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica con decreto del 13 maggio 2025;
-dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di S. Caterina dello Ionio, e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
3 - nulla sulle spese di lite del giudizio;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati significativi, a norma del d.lgs. 30 giugno
2003 n. 196, art. 52.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello di Catanzaro del 13 novembre 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Maria Raschellà
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